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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5512 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3167/2021
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. SE De TU Presidente;
Consigliere;dott. Massimo Sensale dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3167/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
803/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 27/01/2021, vertente
TRA
(c.f. C.F. 1 rappresentato e difeso Parte 1
dall'avv. Luciana Napolitano Bruscino (c.f. C.F. 2
APPELLANTE
E
(c.f. P.IVA 1 ) in persona Controparte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Tucci (c.f. dell'amministratrice p.t. Controparte_2
C.F. 3
APPELLATO
CONCLUSIONI : come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti il
12.6.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio, Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1
innanzi al Tribunale di Napoli, il CP 1 sito in Napoli al Controparte 1
per sentire dichiarare nulla e/o annullabile in persona dell'amministratrice p.t. Compare CP 2
la delibera assembleare dell'1/4/2016, con vittoria di spese.
L'attore, proprietario di unità immobiliare del predetto fabbricato, in relazione all'assemblea dell'1.4.2016, alla quale aveva partecipato solo per la discussione del primo capo dell'ordine del giorno, deduceva che: il presidente dell'assemblea non aveva verificato la regolarità della convocazione. omettendo di controllare se gli assenti avevano ricevuto notizia della convocazione dell'assemblea; -l'amministratrice, nel costituire il ricorrente a verbale, gli aveva attribuito 76,77 millesimi, in contrasto con i millesimi attribuiti nella tabella millesimale (tabella generale) redatta dall'ing. Per 1 ed approvata dai condomini. In detta tabella al ricorrente venivano attribuiti millesimi 73,87 ( punto n.2 dell'atto di citazione); - l'amministratrice p.t Controparte_2
nell'accettare il rinnovo dell'incarico, non aveva comunicato i propri dati anagrafici e professionali e il codice fiscale e non aveva indicato all'atto dell'accettazione della nomina o del suo rinnovo,
l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta e/o da svolgere, in violazione del disposto dell'art. 1129 c.c.
,Si costituiva in giudizio il CP 1 sito in Napoli al in persona Controparte 1 dell'amministratrice p.t ed eccepiva, tra l'altro, l'inammissibilità della domanda con la conseguente tardività dell'impugnazione. Nel merito il convenuto evidenziava la regolarità del processo formativo della volontà assembleare, in quanto il verbale dell'assemblea conteneva indicazioni sufficienti per verificare le maggioranze con le quali erano stati approvati i vari punti. In ordine all'individuazione dei millesimi attribuiti all'attore, rappresentava inoltre l'errata indicazione fornita dal Parte 1 . I millesimi risultanti dalla tabella redatta dall'ing. Per 1 ( ed approvata ) non erano 73,87 ma piuttosto 77,05. Quanto alla contestazione del mancato rispetto dell'art. 1129 c.c., rilevava che sia il requisito della comunicazione dei dati personali e professionali dell'amministratore che quello dell'indicazione specifica del compenso, erano stati osservati dall'assemblea. Dava atto infine, che l'assemblea condominiale aveva nuovamente deliberato la conferma dell'amministratrice in carica nel rispetto delle norme di legge, ratificando, di fatto, la delibera opposta, Con conseguente cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 803/2021, pubblicata il 27.01.2021, così provvedeva:
"dichiara inammissibile la domanda, per carenza di legittimazione passiva, in relazione al motivo di censura di cui al punto 1) dell'atto introduttivo;
dichiara cessata la materia del contendere in relazione al motivo di censura di cui al punto 3); rigetta, nel resto, la domanda;
compensa tra le parti le spese di lite fino alla concorrenza di 1/3; per il residuo condanna Parte 1 alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore del Controparte 3
[...] e con attribuzione all'avv. Marcello Tucci qualificatosi antistatario;
spese liquidate in euro 2.780,40 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre
IVA e CPA".
In motivazione il tribunale affermava, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità richiamata, che i vizi dedotti costituivano solo possibili motivi di annullamento della delibera dell' 1.4.2016, vertendo o sulla regolare costituzione dell'assemblea o su violazione di prescrizioni legali.
Il giudizio di appello.
Parte 1 ha proposto appello.
Con un unico motivo ha contestato l'erronea indicazione nel verbale dell'assemblea condominiale dei millesimi a lui attribuiti, chiedendo la riforma parziale della sentenza impugnata. In particolare ha reiterato la doglianza, formulata in citazione (punto n.2 dell'atto) della titolarità di 73,83 millesimi, come risultanti dalle tabelle redatte dall'ing. Per 1 (nelle quali sono attribuiti all'attore- appellante
73,87 millesimi come da stralcio delle tabelle, allegato in atti. Ha chiesto pertanto una rettifica sul punto, essendo errata sia l'indicazione di cui al verbale assembleare dell'1.4.2016 (per 76,77 millesimi) che quella contenuta nella sentenza impugnata (per 77,05 millesimi). -L'appellante ha così concluso: accogliere, per il motivo dedotto in narrativa, il proposto appello e per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 830/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, nell'ambito del giudizio recante
R.G. N. 13195/2017, tutte le conclusioni avanzate in prime cure e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'odierna appellata dinanzi al Tribunale di Napoli per i motivi meglio esposti nel presente atto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il CP 1 ha contestato la fondatezza del gravame e ne ha chiesto il rigetto. In ordine alla corretta individuazione dei millesimi attribuiti all'appellante, ha sottolineato che lo stesso condomino aveva fatto riferimento, per i millesimi a lui attribuiti (77,05) alla "tabella millesimale redatta dall'ing. Per 1 ed approvata dai condomini...". Quindi, per sua stessa ammissione, i millesimi attribuiti erano evincibili dalla tabella redatta da Tecnico di fiducia del
Condominio (Ing. Per 1 ), approvata regolarmente dall'assemblea condominiale;
tabella mai impugnata dall'attuale appellante. Ha rilevato l'inammissibile e tardiva contestazione in merito all'attribuzione dei millesimi, essendo gli stessi divenuti definitivi per assenza di impugnazione tempestiva. Ha concluso per il rigetto del gravame, con vittoria di spese anche ai sensi dell'art.96,
terzo comma c.p.c. Con ordinanza del 10.12.2021 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Con decreto del 21.5.2025 è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del
17.6.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta", secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter c.p.c., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall' 1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione all' udienza del
17.6.2025 con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, l'appello è infondato e va respinto.
Il motivo di gravame formulato dall'appellante ha ad oggetto “l'erronea indicazione nel verbale all'attore di attribuzione millesimi".
Osserva la Corte che dallo stralcio delle tabelle millesimali redatte dall'ing. Per 1 , allegato dal condomino appellante effettivamente si rileva l'attribuzione in suoParte 1 "
favore della titolarità di 73,87 millesimi. Dunque l'indicazione di cui al verbale dell'1.4.2016, ossia di 76,77 millesimi è erronea, così come appare non esatto il valore millesimale riportato in sentenza
(77,05 millesimi). Invero il tribunale fa riferimento alle tabelle condominiali approvate in data
10.6.2015 testualmente affermando: "Va premesso che, come risulta dalla documentazione prodotta dal CP 1 convenuto (doc. affol n. 5 in produzione di parte), nel verbale della delibera in esame l'erronea indicazione dei millesimi attribuiti all'attore non coincide con quella prospettata come vizio in quanto i millesimi risultanti dalle tabelle generali approvate il 10.06.2015 sono 77,05". Tale documentazione non risulta versata in atti dal CP 1 ; dunque non è possibile verificare se è corretta l'attribuzione di 77,05 millesimi, a fronte della titolarità di 73,87 millesimi, sempre affermata dal CP 1 appellante e riscontrata dalla (seppur parziale) documentazione allegata all'atto introduttivo del gravame.
Tanto precisato, dall'esame del verbale assembleare dell' 1.4.2016, si evince che dopo la discussione del primo punto il condomino si è volontariamente allontanato e l'assemblea ha Parte 1
deliberato, con le maggioranze richieste, sugli agli altri punti dell'ordine del giorno, in relazione ai
Parte 1 non ha comunque inciso quali la (minima) differenza dei millesimi attribuiti a ai fini della formazione della volontà dell'assemblea.
Va evidenziato, in proposito, che l'appellante non ha spiegato in che modo e in quali termini è stato leso dalla lamentata erronea indicazione dei millesimi di sua titolarità. Onere a cui era tenuto, in sede di gravame, per contestare la ratio decidendi espressa dal primo giudice. Dalle argomentazioni riportate discende il rigetto del gravame, con conseguenziale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, della natura, difficoltà e valore della controversia,
come indicato nell'atto introduttivo (tab.12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello-), con esclusione della fase istruttoria, non espletata nel presente grado (cfr. Cass.civ.n.25664/2025). Va disposta l'attribuzione in favore dell'avv. Marcello Tucci dichiaratosi antistatario.
Deve essere respinta la richiesta di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc: non è, infatti, dato riscontrare in capo all'istante una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (così in motivazione, pagg. 6 e 7, Cass., n. 22208/2021, che richiama Cass.,
n. 27623/2017).
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di
Parte 1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - IV sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3167/2021 R.G.A.C, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore del Controparte 4
in persona dell'amministratore p.t., delle spese del presente grado, liquidate in €
[...] "
1.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv.Marcello Tucci.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1,
comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente
SE De TU
Il consigliere est.
NA De OS
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. SE De TU Presidente;
Consigliere;dott. Massimo Sensale dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3167/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
803/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 27/01/2021, vertente
TRA
(c.f. C.F. 1 rappresentato e difeso Parte 1
dall'avv. Luciana Napolitano Bruscino (c.f. C.F. 2
APPELLANTE
E
(c.f. P.IVA 1 ) in persona Controparte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Tucci (c.f. dell'amministratrice p.t. Controparte_2
C.F. 3
APPELLATO
CONCLUSIONI : come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti il
12.6.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio, Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1
innanzi al Tribunale di Napoli, il CP 1 sito in Napoli al Controparte 1
per sentire dichiarare nulla e/o annullabile in persona dell'amministratrice p.t. Compare CP 2
la delibera assembleare dell'1/4/2016, con vittoria di spese.
L'attore, proprietario di unità immobiliare del predetto fabbricato, in relazione all'assemblea dell'1.4.2016, alla quale aveva partecipato solo per la discussione del primo capo dell'ordine del giorno, deduceva che: il presidente dell'assemblea non aveva verificato la regolarità della convocazione. omettendo di controllare se gli assenti avevano ricevuto notizia della convocazione dell'assemblea; -l'amministratrice, nel costituire il ricorrente a verbale, gli aveva attribuito 76,77 millesimi, in contrasto con i millesimi attribuiti nella tabella millesimale (tabella generale) redatta dall'ing. Per 1 ed approvata dai condomini. In detta tabella al ricorrente venivano attribuiti millesimi 73,87 ( punto n.2 dell'atto di citazione); - l'amministratrice p.t Controparte_2
nell'accettare il rinnovo dell'incarico, non aveva comunicato i propri dati anagrafici e professionali e il codice fiscale e non aveva indicato all'atto dell'accettazione della nomina o del suo rinnovo,
l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta e/o da svolgere, in violazione del disposto dell'art. 1129 c.c.
,Si costituiva in giudizio il CP 1 sito in Napoli al in persona Controparte 1 dell'amministratrice p.t ed eccepiva, tra l'altro, l'inammissibilità della domanda con la conseguente tardività dell'impugnazione. Nel merito il convenuto evidenziava la regolarità del processo formativo della volontà assembleare, in quanto il verbale dell'assemblea conteneva indicazioni sufficienti per verificare le maggioranze con le quali erano stati approvati i vari punti. In ordine all'individuazione dei millesimi attribuiti all'attore, rappresentava inoltre l'errata indicazione fornita dal Parte 1 . I millesimi risultanti dalla tabella redatta dall'ing. Per 1 ( ed approvata ) non erano 73,87 ma piuttosto 77,05. Quanto alla contestazione del mancato rispetto dell'art. 1129 c.c., rilevava che sia il requisito della comunicazione dei dati personali e professionali dell'amministratore che quello dell'indicazione specifica del compenso, erano stati osservati dall'assemblea. Dava atto infine, che l'assemblea condominiale aveva nuovamente deliberato la conferma dell'amministratrice in carica nel rispetto delle norme di legge, ratificando, di fatto, la delibera opposta, Con conseguente cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 803/2021, pubblicata il 27.01.2021, così provvedeva:
"dichiara inammissibile la domanda, per carenza di legittimazione passiva, in relazione al motivo di censura di cui al punto 1) dell'atto introduttivo;
dichiara cessata la materia del contendere in relazione al motivo di censura di cui al punto 3); rigetta, nel resto, la domanda;
compensa tra le parti le spese di lite fino alla concorrenza di 1/3; per il residuo condanna Parte 1 alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore del Controparte 3
[...] e con attribuzione all'avv. Marcello Tucci qualificatosi antistatario;
spese liquidate in euro 2.780,40 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre
IVA e CPA".
In motivazione il tribunale affermava, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità richiamata, che i vizi dedotti costituivano solo possibili motivi di annullamento della delibera dell' 1.4.2016, vertendo o sulla regolare costituzione dell'assemblea o su violazione di prescrizioni legali.
Il giudizio di appello.
Parte 1 ha proposto appello.
Con un unico motivo ha contestato l'erronea indicazione nel verbale dell'assemblea condominiale dei millesimi a lui attribuiti, chiedendo la riforma parziale della sentenza impugnata. In particolare ha reiterato la doglianza, formulata in citazione (punto n.2 dell'atto) della titolarità di 73,83 millesimi, come risultanti dalle tabelle redatte dall'ing. Per 1 (nelle quali sono attribuiti all'attore- appellante
73,87 millesimi come da stralcio delle tabelle, allegato in atti. Ha chiesto pertanto una rettifica sul punto, essendo errata sia l'indicazione di cui al verbale assembleare dell'1.4.2016 (per 76,77 millesimi) che quella contenuta nella sentenza impugnata (per 77,05 millesimi). -L'appellante ha così concluso: accogliere, per il motivo dedotto in narrativa, il proposto appello e per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 830/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, nell'ambito del giudizio recante
R.G. N. 13195/2017, tutte le conclusioni avanzate in prime cure e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'odierna appellata dinanzi al Tribunale di Napoli per i motivi meglio esposti nel presente atto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il CP 1 ha contestato la fondatezza del gravame e ne ha chiesto il rigetto. In ordine alla corretta individuazione dei millesimi attribuiti all'appellante, ha sottolineato che lo stesso condomino aveva fatto riferimento, per i millesimi a lui attribuiti (77,05) alla "tabella millesimale redatta dall'ing. Per 1 ed approvata dai condomini...". Quindi, per sua stessa ammissione, i millesimi attribuiti erano evincibili dalla tabella redatta da Tecnico di fiducia del
Condominio (Ing. Per 1 ), approvata regolarmente dall'assemblea condominiale;
tabella mai impugnata dall'attuale appellante. Ha rilevato l'inammissibile e tardiva contestazione in merito all'attribuzione dei millesimi, essendo gli stessi divenuti definitivi per assenza di impugnazione tempestiva. Ha concluso per il rigetto del gravame, con vittoria di spese anche ai sensi dell'art.96,
terzo comma c.p.c. Con ordinanza del 10.12.2021 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Con decreto del 21.5.2025 è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del
17.6.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta", secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter c.p.c., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall' 1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione all' udienza del
17.6.2025 con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, l'appello è infondato e va respinto.
Il motivo di gravame formulato dall'appellante ha ad oggetto “l'erronea indicazione nel verbale all'attore di attribuzione millesimi".
Osserva la Corte che dallo stralcio delle tabelle millesimali redatte dall'ing. Per 1 , allegato dal condomino appellante effettivamente si rileva l'attribuzione in suoParte 1 "
favore della titolarità di 73,87 millesimi. Dunque l'indicazione di cui al verbale dell'1.4.2016, ossia di 76,77 millesimi è erronea, così come appare non esatto il valore millesimale riportato in sentenza
(77,05 millesimi). Invero il tribunale fa riferimento alle tabelle condominiali approvate in data
10.6.2015 testualmente affermando: "Va premesso che, come risulta dalla documentazione prodotta dal CP 1 convenuto (doc. affol n. 5 in produzione di parte), nel verbale della delibera in esame l'erronea indicazione dei millesimi attribuiti all'attore non coincide con quella prospettata come vizio in quanto i millesimi risultanti dalle tabelle generali approvate il 10.06.2015 sono 77,05". Tale documentazione non risulta versata in atti dal CP 1 ; dunque non è possibile verificare se è corretta l'attribuzione di 77,05 millesimi, a fronte della titolarità di 73,87 millesimi, sempre affermata dal CP 1 appellante e riscontrata dalla (seppur parziale) documentazione allegata all'atto introduttivo del gravame.
Tanto precisato, dall'esame del verbale assembleare dell' 1.4.2016, si evince che dopo la discussione del primo punto il condomino si è volontariamente allontanato e l'assemblea ha Parte 1
deliberato, con le maggioranze richieste, sugli agli altri punti dell'ordine del giorno, in relazione ai
Parte 1 non ha comunque inciso quali la (minima) differenza dei millesimi attribuiti a ai fini della formazione della volontà dell'assemblea.
Va evidenziato, in proposito, che l'appellante non ha spiegato in che modo e in quali termini è stato leso dalla lamentata erronea indicazione dei millesimi di sua titolarità. Onere a cui era tenuto, in sede di gravame, per contestare la ratio decidendi espressa dal primo giudice. Dalle argomentazioni riportate discende il rigetto del gravame, con conseguenziale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, della natura, difficoltà e valore della controversia,
come indicato nell'atto introduttivo (tab.12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello-), con esclusione della fase istruttoria, non espletata nel presente grado (cfr. Cass.civ.n.25664/2025). Va disposta l'attribuzione in favore dell'avv. Marcello Tucci dichiaratosi antistatario.
Deve essere respinta la richiesta di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc: non è, infatti, dato riscontrare in capo all'istante una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (così in motivazione, pagg. 6 e 7, Cass., n. 22208/2021, che richiama Cass.,
n. 27623/2017).
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di
Parte 1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - IV sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3167/2021 R.G.A.C, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore del Controparte 4
in persona dell'amministratore p.t., delle spese del presente grado, liquidate in €
[...] "
1.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv.Marcello Tucci.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1,
comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente
SE De TU
Il consigliere est.
NA De OS