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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/03/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15563/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 29/07/1978), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GRANDAZZO CRISTINA;
(ROMA (RM), 11/01/1980), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. GRANDAZZO CRISTINA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 07/05/2010 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e
Per_ Per_ l'impegno alla massima cura delle figlie, e;
Per_ Per_ 2. le figlie minori, e , sono affidate in modo condiviso ai genitori, i quali perciò eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e all'orientamento religioso,
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
invece, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità sarà esercitata separatamente dai genitori, nel periodo di relativa spettanza;
Per_ Per_ 3. le figlie minori, e sono collocate presso la madre;
4. la casa coniugale sita in Roma, alla Via Via Lorenzo Cusani Visconti,
12, è assegnata, con quanto in essa contenuto alla Sig.ra
[...]
Parte_1
5. il Sig. si impegna a traferire alla Sig.ra Controparte_1 [...]
la sua quota pari al 50% dell'immobile adibito a casa Parte_1
coniugale e sito in Roma alla Via Lorenzo Cusani Visconti, 12, entro sei mesi dall'emissione della sentenza di omologa da parte del Tribunale di Roma;
6. a fronte di tale trasferimento, la Sig.ra si farà carico Parte_1
di chiedere un nuovo mutuo presso un Istituto di credito, accollandosi il mutuo ancora gravante sull'immobile, liberando così di fatto il Sig.
[...]
Al momento del trasferimento, la Sig.ra si CP_1 Parte_1
impegna a corrispondere al Sig. la somma una tantum di Controparte_1
Euro 30.000,00 (trentamila/00), di cui Euro 25.000,00 (venticinquemila/00)
al momento dell'atto innanzi al Notaio incaricato e i rimanenti 5.000,00
(cinquemila/00) entro 24 mesi dalla data del trasferimento;
7. in attesa della sottoscrizione di un nuovo mutuo, la rata, a partire dal mese di novembre 2024, sarà già corrisposta, dalla Sig.ra
[...]
Parte_1
8. le parti richiedono per tale trasferimento l'esenzione dalle relative imposte ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74 del 6 marzo 1987 e successive modifiche e integrazioni, in quanto trasferimento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e pertanto effettuato in esecuzione degli obblighi derivanti dalle condizioni sottoscritte dalle parti e dall'emissione della sentenza di omologa da parte del Tribunale
di Roma;
9. salvo diversi accordi tra i coniugi, il padre terrà con sé ed accudirà
le figlie, in base ai suoi turni lavorativi e quando vorrà, previo accordo con la madre e comunque: - nei fine settimana: o dal venerdì sera, con pernotto,
sino alla domenica sera dopo cena;
o dal sabato sera, con pernotto, sino alla domenica sera;
concordando il periodo di volta in volta con la madre;
-
durante la settimana ipoteticamente il giovedì di tutte le settimane dall'uscita di scuola sino alle ore 22,00 circa, sulla base della turnazione lavorativa del padre;
- durante le festività natalizie: il 24 e il 25 dicembre, il capodanno
(31 dic./1° gen.) ad anni alterni, dal 2 al 6 gennaio, sempre ad anni alterni;
- metà delle vacanze pasquali, che ricomprendano alternativamente la Pasqua ed il Lunedì in Albis, sempre ad anni alterni;
- durante le ferie estive,
15 giorni anche non consecutivi tra giugno e settembre, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
- il giorno del compleanno delle figlie, anche in presenza della madre, a prescindere dalla normale turnazione. Ciascun
genitore trascorrerà il proprio compleanno con le figlie, così come il giorno della Festa della Mamma e del Papà, a prescindere dalla normale turnazione. - per tutte le altre festività e per i “ponti”, verrà seguito il principio dell'alternanza, previo accordo tra le parti;
10. il Sig. contribuirà al mantenimento della figlie Controparte_1
con il versamento della somma di € 600,00 (seicento/00) mensili, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese con bonifico bancario, già a partire dal mese di novembre 2024, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Roma,
specificando che il rimborso della quota di competenza di ciascun genitore,
eventualmente anticipata dall'altro, sarà effettuato entro e non oltre 30
giorni dalla produzione del documento giustificativo della spesa medesima e che il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg) ovvero in un termine più ampio all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
11. l'assegno unico e universale di € 467,00 mensili erogato dall' CP_2
per le figlie sarà percepito al 50% tra le parti;
12. i coniugi concordano che le detrazioni fiscali per le figlie andrà al
50% tra le parti;
13. i coniugi si impegnano a chiudere eventuali conti cointestati e ad aprirne uno esclusivamente a proprio nome;
14. i coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei loro rispettivi passaporti, nonché per le carte di identità ed il passaporto delle figlie.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15563/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(ROMA (RM), 29/07/1978) e Parte_1 Controparte_1
(ROMA (RM), 11/01/1980) relativamente al matrimonio contratto
[...]
in Roma in data 07/05/2010, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di Roma al n. 132, Parte II, Serie A02, Anno 2010, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione,
ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 11/03/2025
Il Giudice estensore Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15563/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 29/07/1978), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GRANDAZZO CRISTINA;
(ROMA (RM), 11/01/1980), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. GRANDAZZO CRISTINA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 07/05/2010 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e
Per_ Per_ l'impegno alla massima cura delle figlie, e;
Per_ Per_ 2. le figlie minori, e , sono affidate in modo condiviso ai genitori, i quali perciò eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e all'orientamento religioso,
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
invece, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità sarà esercitata separatamente dai genitori, nel periodo di relativa spettanza;
Per_ Per_ 3. le figlie minori, e sono collocate presso la madre;
4. la casa coniugale sita in Roma, alla Via Via Lorenzo Cusani Visconti,
12, è assegnata, con quanto in essa contenuto alla Sig.ra
[...]
Parte_1
5. il Sig. si impegna a traferire alla Sig.ra Controparte_1 [...]
la sua quota pari al 50% dell'immobile adibito a casa Parte_1
coniugale e sito in Roma alla Via Lorenzo Cusani Visconti, 12, entro sei mesi dall'emissione della sentenza di omologa da parte del Tribunale di Roma;
6. a fronte di tale trasferimento, la Sig.ra si farà carico Parte_1
di chiedere un nuovo mutuo presso un Istituto di credito, accollandosi il mutuo ancora gravante sull'immobile, liberando così di fatto il Sig.
[...]
Al momento del trasferimento, la Sig.ra si CP_1 Parte_1
impegna a corrispondere al Sig. la somma una tantum di Controparte_1
Euro 30.000,00 (trentamila/00), di cui Euro 25.000,00 (venticinquemila/00)
al momento dell'atto innanzi al Notaio incaricato e i rimanenti 5.000,00
(cinquemila/00) entro 24 mesi dalla data del trasferimento;
7. in attesa della sottoscrizione di un nuovo mutuo, la rata, a partire dal mese di novembre 2024, sarà già corrisposta, dalla Sig.ra
[...]
Parte_1
8. le parti richiedono per tale trasferimento l'esenzione dalle relative imposte ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74 del 6 marzo 1987 e successive modifiche e integrazioni, in quanto trasferimento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e pertanto effettuato in esecuzione degli obblighi derivanti dalle condizioni sottoscritte dalle parti e dall'emissione della sentenza di omologa da parte del Tribunale
di Roma;
9. salvo diversi accordi tra i coniugi, il padre terrà con sé ed accudirà
le figlie, in base ai suoi turni lavorativi e quando vorrà, previo accordo con la madre e comunque: - nei fine settimana: o dal venerdì sera, con pernotto,
sino alla domenica sera dopo cena;
o dal sabato sera, con pernotto, sino alla domenica sera;
concordando il periodo di volta in volta con la madre;
-
durante la settimana ipoteticamente il giovedì di tutte le settimane dall'uscita di scuola sino alle ore 22,00 circa, sulla base della turnazione lavorativa del padre;
- durante le festività natalizie: il 24 e il 25 dicembre, il capodanno
(31 dic./1° gen.) ad anni alterni, dal 2 al 6 gennaio, sempre ad anni alterni;
- metà delle vacanze pasquali, che ricomprendano alternativamente la Pasqua ed il Lunedì in Albis, sempre ad anni alterni;
- durante le ferie estive,
15 giorni anche non consecutivi tra giugno e settembre, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
- il giorno del compleanno delle figlie, anche in presenza della madre, a prescindere dalla normale turnazione. Ciascun
genitore trascorrerà il proprio compleanno con le figlie, così come il giorno della Festa della Mamma e del Papà, a prescindere dalla normale turnazione. - per tutte le altre festività e per i “ponti”, verrà seguito il principio dell'alternanza, previo accordo tra le parti;
10. il Sig. contribuirà al mantenimento della figlie Controparte_1
con il versamento della somma di € 600,00 (seicento/00) mensili, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese con bonifico bancario, già a partire dal mese di novembre 2024, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Roma,
specificando che il rimborso della quota di competenza di ciascun genitore,
eventualmente anticipata dall'altro, sarà effettuato entro e non oltre 30
giorni dalla produzione del documento giustificativo della spesa medesima e che il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg) ovvero in un termine più ampio all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
11. l'assegno unico e universale di € 467,00 mensili erogato dall' CP_2
per le figlie sarà percepito al 50% tra le parti;
12. i coniugi concordano che le detrazioni fiscali per le figlie andrà al
50% tra le parti;
13. i coniugi si impegnano a chiudere eventuali conti cointestati e ad aprirne uno esclusivamente a proprio nome;
14. i coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei loro rispettivi passaporti, nonché per le carte di identità ed il passaporto delle figlie.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15563/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(ROMA (RM), 29/07/1978) e Parte_1 Controparte_1
(ROMA (RM), 11/01/1980) relativamente al matrimonio contratto
[...]
in Roma in data 07/05/2010, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di Roma al n. 132, Parte II, Serie A02, Anno 2010, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione,
ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 11/03/2025
Il Giudice estensore Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi