Ordinanza cautelare 6 aprile 2022
Ordinanza collegiale 12 dicembre 2022
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 06/04/2022, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/04/2022
N. 00167/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00255/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 255 del 2022, proposto da
ER CA, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Musio e Ivan Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. n. 0203595/2021 del 20 dicembre 2021, emesso dal Comune di Lecce, settore Welfare - Ufficio Casa, recante esclusione dalla graduatoria definitiva per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cu al bando di concorso n. 1/2016, approvata con determina dirigenziale n. 1437 del 16.4.2019;
di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. L. Astuto per la P.A.;
Ritenuto, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase, che il ricorso non sia assistito dal fumus di fondatezza della domanda, giacché:
- il primo motivo di ricorso si sostanzia nella contestazione della disposizione della lettera f ) del bando di gara, la quale, pur essendo immediatamente lesiva dell’interesse fatto valere dalla ricorrente, non risulta tempestivamente impugnata;
- dagli atti di causa risulta che la ricorrente, tanto all’atto della domanda, quanto all’atto della verifica sul possesso dei requisiti di inserimento in graduatoria, faceva parte del nucleo familiare del padre, già destinatario di decreto di rilascio di alloggio E.R.P. per occupazione sine titulo , sicché il provvedimento gravato appare immune dai vizi dedotti con il secondo ordine di censure;
- appare infondato anche il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancata trasmissione alla Commissione Provinciale E.R.P. delle osservazioni presentate dalla ricorrente, in quanto – in disparte la questione circa la natura ordinatoria o perentoria del termine previsto dall’art. 8, co. 3, della L.R. Puglia n. 10/2014 – il contenuto dispositivo del provvedimento gravato, alla stregua della sua natura vincolata, non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, a norma dell’art. 21 octies , comma 2, della legge n. 241/1990;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare non meriti accoglimento;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Spese della fase compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO