Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 8485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8485 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08485/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01662/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della NI
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1662 del 2023, proposto da Tor di Mare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Soprano, Alessandro Limatola e Ludovico Bruno Abiosi, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo avvocato in Napoli, Via Posillipo n. 9, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione NI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Beatrice Dell’Isola, dell’Avvocatura Regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
EN CI e LO SPE s.r.l. - non costituiti in giudizio;
Unicredit s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo Coraggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è legalmente domiciliato, in Napoli, via Diaz n. 11, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Intesa Sanpaolo s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Anna Baldini, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Fabrizia Speranza in Napoli, via Ferdinando Russo n. 34, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
“a) del decreto prot. 3660 dell’11.09.2017, notificato al Fallimento GA S.r.l. in data 11.10.2017, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto la revoca dell’agevolazione finanziaria concessa al Fallimento GA S.r.l. in relazione al contratto di programma “Consorzio Nautico Polifunzionale Campano S.c.a.r.l.” sottoscritto in data 28.02.2005 in attuazione della delibera CIPE n. 3 del 29.01.2004; b) della nota, di data ed estremi sconosciuti, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha escusso la polizza fideiussoria n. 46083131 emessa dalla Unicredit S.p.a. in data 12.06.2007in favore della GA S.r.l. in bonis; c) di tutti gli atti presupposti, connessi e comunque consequenziali al provvedimento sub a)e b)non conosciuti dalla ricorrente e/o dalla sua avente causa, se ed in quanto ritenuti lesivi; e, per l’effetto, per l’accertamento e la declaratoria dell’insussistenza di ogni e qualsivoglia diritto del Ministero dello Sviluppo Economico a conseguire la restituzione, in danno della soc. Tor di Mare S.r.l. -medio tempore subentrata nei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo al fallimento GA S.r.l., giusta decreto del G.D. del Tribunale di Torre Annunziata sez. fallimentare, rep. n.30 del 18.12.2020-dell’importo di € 3.988.632,00, oltre interessi legali e rivalutazione ISTAT.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione NI, di Unicredit s.p.a., del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Intesa Sanpaolo s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 la dott.ssa SA IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Tor di Mare s.r.l., in qualità di società subentrata nel concordato fallimentare della GA s.r.l., e cessionaria dell’azione derivante dal contenzioso incardinato nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico dal Fallimento la GA s.r.l. innanzi al Tribunale di Roma, che con sentenza n. 14518 depositata in data 22 ottobre 2020 aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ha proposto il presente ricorso in riassunzione, ex art. 15, comma 4, c.p.a., a seguito dell’ordinanza n. 3991 del 9 marzo 2023 con la quale il TAR del Lazio, Sezione IV Bis, aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del TAR NI.
Con l’odierno gravame ha chiesto l’annullamento del decreto direttoriale prot. 3660 dell’11 settembre 2017, notificato al Fallimento GA s.r.l. in data 11 ottobre 2017, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico aveva disposto la revoca dell’agevolazione finanziaria concessa alla società consorziata GA s.r.l. in relazione al contratto di programma “Consorzio Nautico Polifunzionale Campano S.c.a.r.l.” sottoscritto in data 28 febbraio 2005 in attuazione della delibera CIPE n. 3 del 29 gennaio 2004; ha chiesto altresì l’annullamento della nota, che assume essere di data ed estremi sconosciuti, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico aveva escusso la polizza fideiussoria n. 46083131 emessa dalla Unicredit S.p.a. in data 12 giugno 2007 in favore della GA s.r.l. in bonis e, per l’effetto, l’accertamento e la declaratoria dell’insussistenza di ogni e qualsivoglia diritto del Ministero dello Sviluppo Economico a conseguire la restituzione, in danno di essa società ricorrente - medio tempore subentrata nei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo al fallimento GA s.r.l., giusta decreto del G.D. del Tribunale di Torre Annunziata, Sez. Fallimentare, Rep. n. 30 del 18 dicembre 2020 - dell’importo di € 3.988.632,00, oltre interessi legali e rivalutazione ISTAT.
A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure: I. Sulla illegittimità del decreto di revoca prot. 3660 dell’11 settembre 2017 adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico: difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, eccesso di potere.
Parte ricorrente ha premesso che, dalla lettura del decreto, la revoca del finanziamento pubblico era stata motivata in relazione a: a. l’asserita chiusura dell’unità produttiva sita in Torre Annunziata; b. l’asserita mancanza di comunicazione in relazione all’ultimazione del programma d’investimento; c. l’asserita illegittimità dei contratti di affitto stipulati dalla GA s.r.l. in bonis .
Ha quindi lamentato in primo luogo l’illegittimità del decreto di revoca per difetto di istruttoria/travisamento dei fatti, tradottosi poi nel vizio di eccesso di potere da parte del MISE, che sarebbe stato indotto all’adozione dell’atto di ritiro dalla carente relazione della banca convenzionata UBI s.p.a.. Ha sostenuto che, come già comunicato e dimostrato in corso di istruttoria, non sarebbe corretto affermare che la GA s.r.l. in bonis avesse chiuso la propria unità locale in Torre Annunziata – e quindi lo stabilimento oggetto delle provvidenze pubbliche - a far data dal 25 ottobre 2010, in quanto, come risulterebbe attestato dalla Guardia di Finanza con la verifica del 13 maggio 2015, anche dopo tale data lo stabilimento in questione sarebbe stato operativo, e l’errore sarebbe stato comunque dovuto ad una mero errore di comunicazione alla Camera di Commercio. Al riguardo ha evidenziato che le annotazioni nel registro delle imprese non avrebbero carattere costitutivo, ma varrebbero solo per l’eventuale opponibilità ai terzi. Di conseguenza non si sarebbe potuto contestare alla GA s.r.l. alcuna violazione dell’art. 9.1.1. del contratto di programma sottoscritto.
Parte ricorrente ha inoltre rilevato che, come attestato e certificato dalla Banca Convenzionata con relazioni trasmesse al MISE del 26 maggio 2010 e del 1° luglio 2010, alla data del 25 febbraio 2010 la GA s.r.l. avrebbe raggiunto la realizzazione del 41,94% del progetto di cui al contratto di programma e che il MISE avrebbe erroneamente valutato, sempre su segnalazione di UBI s.p.a., la circostanza che la GA in bonis avesse locato/affittato i beni oggetto di agevolazione alla Tor di Mare s.r.l., società operante in un settore asseritamente diverso rispetto a quello per il quale erano state concesse le agevolazioni pubbliche, distraendo così i detti beni dalla loro destinazione. Ciò in quanto la GA s.r.l. in bonis, la cui attività era quella della costruzione e riparazione di imbarcazioni, in data 30 novembre 2012 aveva concesso in locazione ad essa società ricorrente un immobile sito in Torre Annunziata ed oggetto di agevolazione, affinché lo adibisse ad “uso assistenza e ricovero imbarcazioni”, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato in quanto non sarebbe fondata alcuna delle motivazioni addotte dalla P.A. per giustificare la revoca del finanziamento pubblico già erogato.
II. Sulla ulteriore illegittimità del decreto di revoca adottato dal MISE impugnato: violazione di legge, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del D.M. CP 001571 del 3 marzo 2006 in relazione alle successive modifiche legislative intervenute nel tempo e, in particolare, dell’art. 29 del D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012.
Ad avviso di parte ricorrente nessuna violazione di legge avrebbe potuto essere riscontrata in capo alla GA s.r.l. in bonis in relazione all’affitto – locazione dell’80% dello stabilimento sito in Torre Annunziata e oggetto dell’agevolazione pubblica, ad essa società ricorrente, in quanto l’attività da essa svolta – assistenza e ricovero imbarcazioni – sarebbe rientrata da un punto di vista oggettivo nell’uso previsto dal contratto di programma, vale a dire nell’attività di “costruzione e riparazione di imbarcazioni dal diporto”. In tal senso quindi non sarebbe stata ravvisabile nella condotta della GA s.r.l. alcuna violazione dell’art. 3, comma 1, lett. b) del DM CP0001571 del 3 marzo 2016, in quanto non avrebbe distolto il complesso industriale dall’uso previsto nel contratto di programma. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla P.A., detto contratto di fitto sarebbe compatibile con il quadro legislativo vigente, ovvero, oltre che con il DM citato, anche con la legislazione nazionale sopravvenuta e vigente, ed in particolare con il disposto dell’art. 29 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in L. 7 agosto 2014 n. 134.
Parte ricorrente ha altresì sottolineato come non si potrebbe nemmeno parlare di violazione, da parte della GA in bonis , dell’obbligo di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del DM CP n. 001751 citato, relativo alla mancata comunicazione del programma e della mancata trasmissione della relativa documentazione finale, in quanto la GA s.r.l. in bonis non sarebbe riuscita a completare il proprio investimento solamente per l’intervento di un terzo, e cioè a causa della condotta tenuta da Unicredit s.p.a..
Ad ogni buon conto, ferma la legittimità della condotta della GA alla stregua dell’ art. 6 DM CP citato, parte ricorrente ha ulteriormente sottolineato come nel caso di specie la società in bonis avrebbe dato prova di aver effettuato investimenti per € 12.255.692,00 oltre IVA (pari ad € 14.709.829,00), investimenti sostenuti con apporti finanziari derivanti dai soci stessi, certificati dalla Banca convenzionata per oltre il 41,81% dell’investimento programmato, con le note datate 26 maggio 2010 e 1 luglio 2017 trasmesse al MISE. A tutto concedere, alla luce dell’art. 9.1.2, comma 4, del Contratto di programma, avrebbe potuto essere revocabile solamente quanto relativo all’ammontare delle agevolazioni corrispondenti agli investimenti non realizzati entro i termini, sempre che i minori investimenti non avessero determinato il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati: in buona sostanza la norma contrattuale menzionata avrebbe giustificato al più una revoca parziale, solamente in relazione alla parte di investimento non realizzata.
III. Sulla ulteriore illegittimità del decreto del MISE impugnato: violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2, nonché artt. 21 quinquies, octies, nonies, della L. n. 241/1990 e s.m.i., violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del D.M. 527/1995, e dell’art. 9 della circolare applicativa prot. 900315 del 14 luglio 2000, violazione del principio del legittimo affidamento.
Parte ricorrente ha rilevato come la concessione e l’erogazione parziale del contributo fosse stata comunque sottoposta alla certificazione della banca consorziata in relazione all’avvenuta realizzazione di parte consistente del programma agevolato. Ad avviso di parte ricorrente, considerato che nella nota del MISE del 28 luglio 2015, con la quale si confermava l’avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione, il termine ultimo fissato per la conclusione del procedimento era di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione; e già questo sarebbe sufficiente a confermare l’illegittimità del provvedimento di revoca, anche alla luce di quanto stabilito dall’art. 2, commi 3 e 4, della L. n. 241/90.
Per tali motivi, essendo avvenuta l’erogazione del finanziamento entro i termini di legge, l’avvio del procedimento di revoca a ben otto anni di distanza dalla concessione dello stesso (e dalla realizzazione, seppur parziale ma non contra legem dell’intervento, come già evidenziato), avrebbe violato il legittimo affidamento dell’interessata, ponendosi in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità che devono improntare l’azione amministrativa, anche se svolta iure privatorum come nel caso di specie. Parte ricorrente ha altresì sostenuto che all’epoca della concessione del contributo era in vigore l’art. 1, comma 136, della L. n. 311/2004, secondo il quale l’annullamento di provvedimenti amministrativi ancora in corso, incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati, non avrebbe potuto essere adottato oltre i tre anni dall’acquisto di efficacia del provvedimento, anche se l’esecuzione dello stesso fosse stata perdurante. Peraltro detta norma è stata poi abrogata dalla cd. “riforma Madia”, che nel modificare l’art. 21 nonies della L. 241/90 ha fissato in 18 mesi detto termine, volto appunto alla tutela del legittimo affidamento.
IV. Sulla illegittimità del provvedimento, di data ed estremi sconosciuti, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha escusso la polizza fideiussoria n. 46083131 emessa dalla Unicredit s.p.a. in favore della GA s.r.l. per illegittimità in via derivata dal decreto MISE prot. 3660/2017, recante revoca della I tranche di contributo già erogata dalla P.A. nella misura di € 3.988.632,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT: illegittimità del detto provvedimento per difetto di istruttoria e/o eccesso di potere.
Parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità derivata del provvedimento, di data ed estremi sconosciuti, con il quale il MISE aveva escusso la polizza fideiussoria n. 46083131 del 12 giugno 2007 emessa dalla Unicredit a garanzia della I tranche di contributo concessa in relazione all’investimento di cui al più volte richiamato contratto di programma, in quanto affetto dei medesimi vizi dedotti nel primo secondo e terzo motivo di ricorso.
Parte ricorrente, premesso che sarebbe documentato in atti che la GA S.r.l. aveva raggiunto il 40,03% del progetto pari al I SAL, a fronte del quale il MISE avrebbe dovuto anticipare la I tranche di contributo nella misura di € 3.998.630,19, importo pari, per l’appunto, a quello di cui la P.A. aveva preteso la restituzione, ha lamentato che il decreto di revoca totale sarebbe viziato da eccesso di potere in quanto, oltre ad essere una misura sproporzionata, sarebbe illegittima in quanto adottata in violazione dell’art. 8 del D.M. 527/1995, rubricato “ Regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle attività produttive nelle aree depresse del Paese ” che prevederebbe la revoca parziale, e non già totale, del contributo concesso in via provvisoria, per mancata ultimazione dell’investimento in relazione ai titoli di spesa emessi successivamente al termine prescritto per l’ultimazione dei lavori. Per l’effetto, l’avvenuta esecuzione dell’investimento, così come certificato dalla stessa GD nel verbale di constatazione del 13 maggio 2015, avrebbe reso priva di causa giustificatrice l’escussione della garanzia fideiussoria, illo tempore richiesta dal MISE a garanzia della realizzazione della I tranche di investimento (33%), laddove, per converso, come detto, sarebbe ampiamente documentato, oltre che riconosciuto dalla stessa P.A., nonché da UBI s.p.a., che l’investimento avesse raggiunto oltre il 40% e, di conseguenza, superato la quota garantita a mezzo dell’emissione della polizza fideiussoria. Pertanto anche sotto tale diverso ed ulteriore aspetto l’escussione della polizza sarebbe illegittima.
Si sono costituiti in giudizio Regione NI e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, quest’ultimo a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e Unicredit s.p.a. con atto puramente formale.
Si è altresì costituita in giudizio Intesa Sanpaolo s.p.a. che, in via pregiudiziale, ha contestato che la società ricorrente, riproponendo in sede giurisdizionale amministrativa (avanti al TAR Lazio - Roma, prima, e avanti al TAR NI - Napoli, poi) il giudizio precedentemente instaurato da GA s.r.l. avanti al Giudice civile, avrebbe chiesto la salvezza di un rapporto di concessione in cui in realtà non sarebbe mai subentrata; in particolare non sarebbe formalmente subentrata, e neppure ne avrebbe fatto richiesta, nel contratto stipulato da GA s.r.l. con il Ministero, e quindi nell’impegno di realizzare, nei tempi previsti, un investimento per €. 24.769.000,00 (di cui €. 12.448.000,00 per “Opere murarie” ed €. 10.893.000,00 per “Macchinari, impianti ed attrezzature”) assumendo 100 lavoratori. Ha comunque dedotto la infondatezza del ricorso e ne ha chiesto, pertanto, il rigetto.
La Regione NI ha depositato una memoria con la quale ha eccepito l’irricevibilità dell’atto di riassunzione, in quanto l’atto di citazione sarebbe stato notificato oltre il termine di 60 giorni dalla trasmissione del decreto di revoca, in violazione del termine decadenziale di impugnazione. In particolare il MISE aveva adottato il decreto direttoriale n. 3660 di revoca totale delle agevolazioni concesse in data 11 settembre 2017, e tale decreto era stato trasmesso a mezzo pec del 13 settembre 2017 (versata agli atti del presente giudizio da Intesa San Paolo sub allegato n. 30); con successivo atto di citazione, notificato in data 7 dicembre 2017, il fallimento GA aveva incardinato il giudizio innanzi al Tribunale civile di Roma e, pertanto, sarebbe stato notificato oltre il termine decadenziale di 60 giorni (dalla avvenuta trasmissione del decreto sia alla società GA che al curatore fallimentare della stessa), con conseguente irricevibilità del successivo ricorso in riassunzione del giudizio dinanzi al G.A.. Ha altresì eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha dedotto l’infondatezza del ricorso, rinviando a quanto controdedotto sia dal MISE che da Intesa San Paolo SpA, rappresentando che l’amministrazione regionale sarebbe rimasta del tutto estranea alle interlocuzioni avvenute tra la parte ricorrente, la Banca convenzionata e il MISE, il quale aveva adottato e notificato il decreto di revoca totale del finanziamento.
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato, per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha depositato una memoria per l’udienza di discussione, con la quale, in via preliminare, ha contestato la legittimazione a ricorrere della società ricorrente, in quanto su di essa sarebbe gravato l’onere di dimostrare di essere subentrata nella posizione del Fallimento che aveva proposto il giudizio che in questa sede giurisdizionale è stato riassunto. Ha dedotto l’infondatezza del ricorso in riferimento a ciascuna delle tre motivazioni poste a fondamento del provvedimento di revoca impugnato, ed ha concluso chiedendo comunque il rigetto del ricorso.
Anche la Unicredit s.p.a. ha prodotto una memoria con la quale ha, in via assorbente e preliminare, segnalato che con atto di cessione del 27 giugno 2019 aveva ceduto alla società LO SPE s.r.l. unipersonale l’intera posizione creditoria nei confronti della società GA s.r.l., unitamente ai relativi accessori ed alle relative garanzie (cfr. “Premesse”) anche nei confronti di terzi, senza garanzia di solvenza del debitore. Con lo stesso negozio aveva ceduto alla medesima LO SPE s.r.l. ogni diritto, azione, ragione, connesso e/o eventualmente derivante, anche indirettamente, ad Unicredit dal presente giudizio, originariamente promosso dalla curatela fallimentare di GA s.r.l., e, pertanto, ha chiesto che fosse disposta la propria estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva. Nel merito, e in subordine all’accoglimento della domanda di estromissione, Unicredit s.p.a. ha contestato l’affermazione della ricorrente secondo cui il mancato completamento dell’investimento e la locazione di parte del plesso agevolato (sebbene, in ogni caso, da tale affermazione non sia stata fatta discendere alcuna attuale domanda/pretesa formulata in via giudiziale) “ si rendeva necessaria a causa della condotta di Unicredit s.p.a.,…. ”. A fondamento di quanto sopra rappresentato ha depositato la sentenza del Tribunale di Napoli n. 15831/2015 intervenuta tra Unicredit Spa e GA sr.l. ed ha comunque evidenziato che, nelle premesse del citato atto di cessione dei crediti del 27 giugno 2019, si dichiara che “ contestualmente a questo atto la curatela di GA S.r.l. ed i garanti … hanno consegnato ad Unicredit Spa due distinti atti di rinuncia ad ogni contenzioso presente o futuro ed in particolare a quello oggetto del giudizio pendente dinanzi alla Corte d’appello di Napoli con RG 1189/2016… ” - il giudizio di appello sulla citata sentenza del Tribunale di Napoli n. 15831/2015.
Parte ricorrente ha prodotto, a sua volta, una memoria ed una memoria di replica, con le quali ha controdedotto alle eccezioni di irricevibilità del ricorso per tardività e di inammissibilità sollevate dalle controparti, ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Anche Intesa Sanpaolo s.p.a. ha prodotto una memoria e una memoria di replica per l’udienza di discussione, con le quali ha replicato alle argomentazioni svolte dalla società ricorrente, ed ha concluso per il rigetto del ricorso, insistendo sulle proprie posizioni.
All’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Si prescinde dalle eccezioni di rito, di irricevibilità e inammissibilità, sollevate da Unicredit s.p.a., dalla Regione NI e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, essendo il ricorso infondato nel merito.
Occorre premettere che alla luce del contenuto del decreto direttoriale prot. 3660 dell’11 settembre 2017, oggetto di impugnazione, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto la revoca dell’agevolazione finanziaria concessa alla società consorziata GA s.r.l., deve ritenersi che, come peraltro sostenuto dalla stessa parte ricorrente nel ricorso, esso si fonda su tre autonome motivazioni, consistenti in sintesi: nella chiusura dell’unità produttiva sita in Torre Annunziata, nella mancanza di comunicazione in relazione all’ultimazione del programma d’investimento, nella illegittimità dei contratti di affitto stipulati dalla GA s.r.l..
Trattandosi, come detto, di un atto plurimotivato costituisce ius receptum che, nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità dell’atto stesso la fondatezza anche di una sola di esse (cfr. T.A.R. NI Napoli, Sez. III, 16 settembre 2024, n. 4974, Sez. VIII, 26 aprile 2021, n. 2638 e 26 novembre 2020, n. 5563), il che comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all'esame delle ulteriori doglianze volte a contestare le altre ragioni giustificatrici, atteso che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l'interesse del ricorrente ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato (T.A.R. NI, Napoli, Sez. III, 21 luglio 2021, n. 5051 e 22 ottobre 2015, n. 4972) ormai inattaccabile (T.A.R. NI, Napoli, Sez. III, 26 aprile 2021, n. 2729 e 8 ottobre 2019, n. 4782).
Alla luce della sopra richiamata giurisprudenza il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato sia stato legittimamente adottato già solo alla luce della terza autonoma motivazione concernente la questione dei contratti di affitto stipulati dalla GA s.r.l..
Parte ricorrente, nel secondo motivo ed in parte nel primo motivo di ricorso sopra riportati, ha lamentato in sintesi l’illegittimità del provvedimento di revoca in parte qua in quanto il contratto di affitto – locazione dell’80% dello stabilimento sito in Torre Annunziata e oggetto dell’agevolazione pubblica, stipulato dalla GA s.r.l. con essa società ricorrente, sarebbe compatibile con il quadro legislativo vigente, ovvero, oltre che con il D.M. CP 001571 del 3 marzo 2006, anche con la legislazione nazionale sopravvenuta e vigente, ed in particolare con il disposto dell’art. 29 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in L. 7 agosto 2014 n. 134, e che il complesso industriale in effetti non sarebbe stato distolto dall’uso previsto nel contratto di programma.
Tali motivi sono infondati.
Ed invero l’art. 29 - Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi - del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, richiamato da parte ricorrente a fondamento della propria tesi difensiva, al comma 9 prevede: “ 9. Il Ministro dello sviluppo economico, in presenza di situazioni di particolari gravità sotto il profilo economico e finanziario delle imprese beneficiarie tali comunque da minacciare la continuità delle attività produttive ed il mantenimento dei relativi livelli occupazionali, può disporre in via eccezionale la sospensione dei termini di ultimazione di programmi agevolati a valere sugli strumenti di propria competenza fino all'adozione dei conseguenti programmi di ristrutturazione anche tramite cessione dei complessi aziendali. ”.
Al riguardo, come condivisibilmente sostenuto dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato nella memoria depositata per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, va evidenziato come la suddetta disposizione normativa vada coordinata con quanto previsto nel contratto di programma sottoscritto in data 28 febbraio 2005, che all’art. 7.5 - Operazioni della società sul capitale sociale e sui cespiti agevolati – dispone: “ Operazioni di carattere societario riguardanti le Società Consorziate comportanti fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali, trasferimenti di parti di attività produttive o di ben: strumentali agevolati, contratti di affitto o gestione di azienda o di rami aziendali dovranno essere formalizzate in conformità a quanto previsto dalla Circolare MICA n. 900315/2000, e successive modifiche e integrazioni.
La Banca Convenzionata effettuerà le valutazioni istruttorie in merito alle suddette operazioni con particolare riferimento alle motivazioni dell'operazione, alla necessità strategico-economica della stessa, all'affidabilità e capacità del soggetto subentrante nella conduzione, alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, alla dimensione del nuovo soggetto, ai sensi dei Decreti MICA del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997, necessaria per il calcolo della misura di agevolazioni applicabile, al mantenimento del livello occupazionale previsto, alla salvaguardia dell'interesse pubblico che ha condotto alla concessione delle agevolazioni, e trasmetterà alla DIREZIONE una motivata proposta di accoglimento o di rigetto dell'istanza.
La DIREZIONE, ricevuta la proposta della Banca Convenzionata, autorizzerà l'operazione ai fini del mantenimento della titolarità delle agevolazioni o respingerà l'istanza con gli effetti previsti dal successivo articolo 9. ”.
Pertanto, se è pur vero che la suddetta disposizione normativa, che parte ricorrente assume violata, prevede la possibilità che il bene agevolato sia ceduto a terzi, in tutto in parte, è altrettanto vero che è previsto che tale operazione di cessione debba essere previamente valutata in sede istruttoria dalla Banca convenzionata e autorizzata dalla Amministrazione concedente che, non essendo obbligata - il citato art. 29 usa infatti il verbo “ può ” - potrebbe, quindi, decidere anche in senso negativo.
Essendo pacifico in atti, in quanto non oggetto di contestazione da parte della società ricorrente, che la locazione in questione fosse avvenuta senza la previa autorizzazione richiesta, deve ritenersi che la condotta dell’impresa nei cui confronti è stato disposto il provvedimento di revoca abbia costituito una operazione di distrazione dei beni, una distrazione obiettiva dell’investimento rispetto al programma originario, rientrante dunque tra le cause di revoca previste dall’art. 9.1.1 del Contratto di Programma, nonché dell’art. 8 del D.M. n. 527/1995.
Né può accogliersi la tesi di parte ricorrente che l’attività fosse stata comunque perseguita da un soggetto diverso dal beneficiario in quanto, ai fini della legittimità della terza autonoma motivazione posta a fondamento del provvedimento di revoca, deve ritenersi risolutiva la circostanza che la cessione, come già evidenziato, sia avvenuta in carenza di autorizzazione. Né può ritenersi che, accertato l’inadempimento degli obblighi dell’impresa beneficiaria, l’amministrazione fosse tenuta ad accertare che altri soggetti avessero portato a compimento il programma produttivo agevolato.
Ed invero, come condivisibilmente sostenuto dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, cedendo in locazione lo stabilimento industriale l’impresa è venuta meno all’obbligo di perseguire essa stessa l’attività industriale nello stabilimento oggetto dell’intervento e di utilizzare la manodopera alle propria dirette dipendenze, anche alla luce del rapporto fiduciario che caratterizza la concessione del beneficio pubblico.
In particolare la GA s.r.l., beneficiaria del contributo, aveva perso la qualità di imprenditore per la quale era stato erogato il contributo stesso, divenendo mero percettore del reddito costituito dai canoni di locazione, i quali non possono sicuramente considerarsi il frutto dell’attività imprenditoriale contemplata nel provvedimento di concessione. L’agevolazione concessa, di cui al Contratto di Programma sottoscritto, si basava infatti sull’ intuitus personae , su cui si fonda ogni rapporto agevolativo di natura pubblica e che pertanto non è nella libera disponibilità del soggetto beneficiario, nel senso che questi non può cederlo a terzi a suo piacimento.
Le ulteriori censure del primo motivo di ricorso e del terzo motivo di ricorso con le quali parte ricorrente contesta la prima e la seconda autonoma causa di motivazione del decreto direttoriale prot. 3660 dell’11 settembre 2017 impugnato sono inammissibili per carenza di interesse in quanto, essendo il citato provvedimento, come detto, un atto plurimotivato, contenente tre autonome ragioni giustificatrici, esso deve comunque ritenersi legittimo sulla base dell’autonoma terza argomentazione, concernente l’illegittimità dei contratti di affitto stipulati dalla GA s.r.l..
Devono altresì ritenersi infondate le censure del terzo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 21 quinquies, octies, nonies, della L. n. 241/1990 e violazione del principio del legittimo affidamento.
Ed invero, come pure condivisibilmente sostenuto dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato nella propria memoria difensiva, il provvedimento impugnato non costituisce un vero e proprio provvedimento di revoca, né è assimilabile ad altre ipotesi di atti di ritiro, in quanto rientra nella categoria delle c.d. “decadenze accertative”.
Al riguardo, alla luce della condivisibile giurisprudenza anche della Sezione, si osserva che le decadenze accertative, quale quella all’esame, si collocano, infatti, all’interno di una potestà pubblicistica di carattere sanzionatorio/ripristinatorio, riconosciuta alla P.A. allo scopo di salvaguardare il medesimo interesse pubblico di settore protetto con la concessione dell’agevolazione; potestà correlata all’accertamento della inosservanza di obblighi che il destinatario dell’agevolazione si era impegnato a osservare. Detto altrimenti, nella specie è stato compiuto non un riesame dell’atto, alla stregua della legittimità od opportunità, quanto invece un apprezzamento del comportamento tenuto dal destinatario dell’agevolazione durante lo svolgimento del rapporto (T.A.R. NI, Napoli, Sez. III, n. 98 del 4 gennaio 2024 e Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 novembre 2018 n. 6659 - alla cui ampia motivazione si rinvia ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., trattandosi di fattispecie concernente un provvedimento di revoca emanata proprio sul rilievo della intervenuta cessione in affitto dei beni agevolati senza notificazione alcuna e, quindi, senza alcuna autorizzazione).
Né può ritenersi fondata la censura con la quale parte ricorrente sostiene la violazione del principio del legittimo affidamento.
Non può venire fondatamente in rilievo un affidamento legittimo perché è stata la stessa società destinataria del provvedimento impugnato che si è fatta “artefice” del verificarsi di quel presupposto – la distrazione dei beni non comunicata né autorizzata – al quale la normativa collega il venire meno del contributo e il recupero degli importi già erogati.
Impropriamente quindi parte ricorrente ha lamentato la lesione di un affidamento legittimo in relazione a un provvedimento finale sfavorevole dopo l’avvenuta stipula del contratto di locazione/affitto di beni aziendali.
Nel contesto in discussione, contrassegnato da “irregolarità” della condotta del destinatario del provvedimento di agevolazione, connesse a violazioni di prescrizioni poste a base del provvedimento ampliativo, il privato è venuto a trovarsi in una situazione di “affidamento non legittimo” e, come tale, non meritevole di tutela, l’affidamento tutelabile dovendo essere coerente con il rispetto della buona fede e della lealtà nei rapporti tra privato e P.A. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 novembre 2018 n. 6659 cit.).
Alla luce di quanto sopra esposto, circa in particolare la legittimità della disposta revoca totale di cui al decreto direttoriale prot. 3660 dell’11 settembre 2017 oggetto di impugnazione, deve conseguentemente ritenersi legittima anche l’escussione della polizza fideiussoria n. 46083131 emessa dalla Unicredit s.p.a. in favore della GA s.r.l. a garanzia della I tranche di contributo concessa, ed infondate le censure a detta escussione relative, di cui al quarto motivo di ricorso, sopra richiamate.
Conclusivamente, per i su esposti motivi, il ricorso deve essere, in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Quanto alle spese, secondo il principio della soccombenza, le stesse vanno poste a carico di parte ricorrente, nell’importo liquidato in dispositivo, in favore della Regione NI, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Intesa Sanpaolo s.p.a.; sussistono i motivi che ne giustificano la compensazione nei confronti di Unicredit s.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della NI (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile per carenza di interesse, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna parte ricorrente al pagamento di complessivi € 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00), di cui € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) ciascuno in favore della Regione NI, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Intesa Sanpaolo s.p.a., a titolo spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge.
Spese compensate nei confronti di Unicredit s.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MI MA UO, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
SA IA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA IA | MI MA UO |
IL SEGRETARIO