CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1963/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12148/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Rappresentante_1 -
Ricorrente_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SI - Napoli
Email_3elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250067855921000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1353/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, CHIEDE
Che l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, previa fissazione dell'udienza di discussione, in accoglimento del presente ricorso,
Voglia:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento n. 07120250067855921000, notificata in data 28.03.2025, nonché degli atti prodromici e consequenziali, per avvenuto integrale pagamento e, per l'effetto,
2. annullare la cartella di pagamento n. 07120250067855921000 notificata in data 28.03.2025, nonché gli atti prodromici e consequenziali;
3. in subordine, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione;
4. accogliere, in ogni caso, il presente ricorso;
5. condannare parte resistente al pagamento delle spese di giudizio.
Ufficio resistente REGIONE CAMPANIA: che esponeva di aver provveduto ad annullare in autotutela l'avviso di accertamento, sotteso alla cartella impugnata e concludeva chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs. 546/1992, con compensazione delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1avv. , nata a [...] il data nascita (C.F.
2 CF_Rappresentante_1), rapp.ta e difesa da sé stessa, impugnava nei confronti della REGIONE CAMPANIA e della Agenzia delle Entrate – SI, una cartella di pagamento n. 07120250067855921000, notificata il 28.3.25, relativa alla Tassa targa_2Automobilistica Anno 2019, automobile fiat Panda Targata ed automobile Lancia
Targa_1Ypsilon Targata La ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto alcun altro avviso bonario e/o avviso di intimazione circa i tributi richiesti, prima dell'avviso di accertamento e, quindi, che tale atto è stato formato in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e senza che sia stato notificato alcun atto prodromico eccependo la prescrizione e decadenza del tributo ed, infine, che l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato per difetto di motivazione, con il favore delle spese processuali con distrazione in favore del legale anticipatario.
Non si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate – SI.
Si costituiva ritualmente la REGIONE CAMPANIA che esponeva di aver provveduto ad annullare in autotutela l'avviso di accertamento, sotteso alla cartella impugnata e concludeva chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs. 546/1992, con compensazione delle spese di giudizio.
All'esito della discussione, sentite le parti presenti, dopo il deposito di memoria illustrativa della parte ricorrente, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non 3 superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Annullamento in autotutela
Con riferimento alle doglianze sollevate in ricorso ed effettuate le attività istruttorie questa
U.O.S. ha ritenuto che sussistessero le condizioni affinché la competente U.O.S Gestione
Tassa Automobilistica procedesse alla valutazione dell'annullamento in autotutela degli atti di competenza di questa Amministrazione propedeutici a quello impugnato. La ricorrente ha già integralmente pagato gli avvisi di accertamento n. 964195215559
e n. 964324322458, posti a base della cartella impugnata, come da ricevute di pagamento del 31.10.2022 e 14.11.2022, regolarmente registrate nell'applicativo SINTA.
Il debito risulta pertanto estinto, con conseguente cessazione della materia del contendere.
L'annullamento da parte dell'Ente del credito iscritto a ruolo determina la cessazione della materia del contendere per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del Giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Il sopravvenuto annullamento dell'atto impugnato Banca_1 un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
In altri termini, nel caso di specie è intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragion d'essere della lite per la
4 sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito.
La Suprema Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 26.5.1999, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
In ordine al regime delle spese, tenuto conto dei principi della soccombenza e dell'esito del giudizio, si ritiene opportuno compensarle integralmente tra le parti costituite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Napoli, in data 28 gennaio 2026.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
5
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12148/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Rappresentante_1 -
Ricorrente_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SI - Napoli
Email_3elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250067855921000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1353/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, CHIEDE
Che l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, previa fissazione dell'udienza di discussione, in accoglimento del presente ricorso,
Voglia:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento n. 07120250067855921000, notificata in data 28.03.2025, nonché degli atti prodromici e consequenziali, per avvenuto integrale pagamento e, per l'effetto,
2. annullare la cartella di pagamento n. 07120250067855921000 notificata in data 28.03.2025, nonché gli atti prodromici e consequenziali;
3. in subordine, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione;
4. accogliere, in ogni caso, il presente ricorso;
5. condannare parte resistente al pagamento delle spese di giudizio.
Ufficio resistente REGIONE CAMPANIA: che esponeva di aver provveduto ad annullare in autotutela l'avviso di accertamento, sotteso alla cartella impugnata e concludeva chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs. 546/1992, con compensazione delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1avv. , nata a [...] il data nascita (C.F.
2 CF_Rappresentante_1), rapp.ta e difesa da sé stessa, impugnava nei confronti della REGIONE CAMPANIA e della Agenzia delle Entrate – SI, una cartella di pagamento n. 07120250067855921000, notificata il 28.3.25, relativa alla Tassa targa_2Automobilistica Anno 2019, automobile fiat Panda Targata ed automobile Lancia
Targa_1Ypsilon Targata La ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto alcun altro avviso bonario e/o avviso di intimazione circa i tributi richiesti, prima dell'avviso di accertamento e, quindi, che tale atto è stato formato in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e senza che sia stato notificato alcun atto prodromico eccependo la prescrizione e decadenza del tributo ed, infine, che l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato per difetto di motivazione, con il favore delle spese processuali con distrazione in favore del legale anticipatario.
Non si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate – SI.
Si costituiva ritualmente la REGIONE CAMPANIA che esponeva di aver provveduto ad annullare in autotutela l'avviso di accertamento, sotteso alla cartella impugnata e concludeva chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs. 546/1992, con compensazione delle spese di giudizio.
All'esito della discussione, sentite le parti presenti, dopo il deposito di memoria illustrativa della parte ricorrente, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non 3 superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Annullamento in autotutela
Con riferimento alle doglianze sollevate in ricorso ed effettuate le attività istruttorie questa
U.O.S. ha ritenuto che sussistessero le condizioni affinché la competente U.O.S Gestione
Tassa Automobilistica procedesse alla valutazione dell'annullamento in autotutela degli atti di competenza di questa Amministrazione propedeutici a quello impugnato. La ricorrente ha già integralmente pagato gli avvisi di accertamento n. 964195215559
e n. 964324322458, posti a base della cartella impugnata, come da ricevute di pagamento del 31.10.2022 e 14.11.2022, regolarmente registrate nell'applicativo SINTA.
Il debito risulta pertanto estinto, con conseguente cessazione della materia del contendere.
L'annullamento da parte dell'Ente del credito iscritto a ruolo determina la cessazione della materia del contendere per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del Giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Il sopravvenuto annullamento dell'atto impugnato Banca_1 un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
In altri termini, nel caso di specie è intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragion d'essere della lite per la
4 sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito.
La Suprema Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 26.5.1999, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
In ordine al regime delle spese, tenuto conto dei principi della soccombenza e dell'esito del giudizio, si ritiene opportuno compensarle integralmente tra le parti costituite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Napoli, in data 28 gennaio 2026.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
5