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Sentenza 4 ottobre 2024
Sentenza 4 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/10/2024, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. dott. Antonino Casdia all'esito dell'udienza del
04/10/2024, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.2697/2022 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1
Cod. Fisc. ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Micali, ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Messina, via XXVII Luglio, 34, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: assegno ordinario di invalidità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
L'oggetto della domanda è costituito dal riconoscimento del beneficio previdenziale dell'assegno ordinario di invalidità, di cui alla l. n. 222/84.
Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' il quale, a mente dell'art. 10, d.l. n. CP_1
203/05, è subentrato “nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze”. La legittimazione in via esclusiva dell' è stata in seguito sancita dall'art. 20 d.l. CP_1
n. 78/09 che ha soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il
Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la veste di litisconsorte necessario. Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1° luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è l' CP_1
Nel merito, il c.t.u. ha accertato che la parte ricorrente non è affetto da patologie tali da ridurre a meno di un terzo la sua capacità di lavoro in attività confacenti alle sue attitudini. Siffatto giudizio, appare supportato da un completo esame anamnestico, anche lavorativo, della ricorrente, integrato da un attento e dettagliato esame obiettivo delle condizioni di salute della stessa, nonché da accertamenti specialistici e da una completa valutazione di tutta la documentazione sanitaria in atti, di cui è dato atto nelle esaurienti considerazioni medico-legali svolte nella relazione. Pare a questo giudice che il giudizio espresso debba pienamente condividersi, per cui non ricorre il requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.c., si compensano le spese del giudizio. Le spese di c.t.u. vanno invece poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 CP_1 così provvede:
1) Rigetta la domanda, esonerando il ricorrente dal pagamento delle spese processuali;
2) Pone definitivamente a carico dell le spese relative alla CTU, liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Patti, 04/10/2024
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. dott. Antonino Casdia all'esito dell'udienza del
04/10/2024, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.2697/2022 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1
Cod. Fisc. ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Micali, ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Messina, via XXVII Luglio, 34, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: assegno ordinario di invalidità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
L'oggetto della domanda è costituito dal riconoscimento del beneficio previdenziale dell'assegno ordinario di invalidità, di cui alla l. n. 222/84.
Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' il quale, a mente dell'art. 10, d.l. n. CP_1
203/05, è subentrato “nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze”. La legittimazione in via esclusiva dell' è stata in seguito sancita dall'art. 20 d.l. CP_1
n. 78/09 che ha soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il
Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la veste di litisconsorte necessario. Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1° luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è l' CP_1
Nel merito, il c.t.u. ha accertato che la parte ricorrente non è affetto da patologie tali da ridurre a meno di un terzo la sua capacità di lavoro in attività confacenti alle sue attitudini. Siffatto giudizio, appare supportato da un completo esame anamnestico, anche lavorativo, della ricorrente, integrato da un attento e dettagliato esame obiettivo delle condizioni di salute della stessa, nonché da accertamenti specialistici e da una completa valutazione di tutta la documentazione sanitaria in atti, di cui è dato atto nelle esaurienti considerazioni medico-legali svolte nella relazione. Pare a questo giudice che il giudizio espresso debba pienamente condividersi, per cui non ricorre il requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.c., si compensano le spese del giudizio. Le spese di c.t.u. vanno invece poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 CP_1 così provvede:
1) Rigetta la domanda, esonerando il ricorrente dal pagamento delle spese processuali;
2) Pone definitivamente a carico dell le spese relative alla CTU, liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Patti, 04/10/2024
Il Giudice on.
Antonino Casdia