Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00399/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01876/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1876 del 2025, proposto da
CO PE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Lo Giudice e Luigi Serino, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione, Via Butera n. 6;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la sua sede in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182;
per l’ottemperanza
DELLA SENTENZA N. 1237, DEPOSITATA DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE IL 13/11/2024, PASSATA IN GIUDICATO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 il dott. TE TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che parte ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1237, depositata dal Tribunale di Termini Imerese il 13/11/2024 e divenuta irrevocabile (cfr. attestazione della Cancelleria in atti);
- che il provvedimento giurisdizionale ha ordinato all’Ente intimato il pagamento della somma di 2.000 €, attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione e spese di lite, in conseguenza del diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023;
- che la pronuncia risulta notificata mediante pec in forma esecutiva, ed è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996 conv. in L. 30/97;
- che l’esponente riferisce che alcuna somma è stata pagata;
Atteso:
- che il ricorso è fondato e merita accoglimento, sulla scorta dei numerosi precedenti di questa Sezione (cfr. per tutti 22/5/2025 n. 1116 e 25/6/2025 n. 1410);
- che la sentenza dispone la condanna pecuniaria dell’amministrazione resistente ed è passata in giudicato;
- che sono state rispettate le formalità ed i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’amministrazione scolastica debitrice, nonché il rispetto del termine di cui all'art. 14 del D.L. 669/1996 (gg. 120);
- che di converso, l’amministrazione resistente, costituendosi in giudizio, non ha obiettato di avere già corrisposto la somma residua dovuta, né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito di parte ricorrente;
Rilevato:
- che la resistente Amministrazione, pertanto, deve essere condannata a rilasciare la “Carta del docente” in favore della parte ricorrente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza in oggetto per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione – ai sensi dell’art. 22 comma 36 della L. 724/94 – dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione e le spese di lite ed accessori, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza;
- che, per il caso di ulteriore inerzia, si nomina sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, il quale - nel doveroso adempimento dell’ufficio pubblicistico assegnatogli e su espressa richiesta di parte - provvederà, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, alla liquidazione e corresponsione delle somme spettanti ai ricorrenti, con oneri a carico del resistente Ministero;
Tenuto conto:
- che va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, in applicazione dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.;
- che invero, premesso che, in base alla norma appena citata, come modificata dall’art. 1, co. 781, lett. a), della l. n. 208/2015, la penalità di mora si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria - per quanto attiene ai presupposti ivi indicati, nel caso di specie l’applicazione della penalità non sembra poter determinare un effetto “manifestamente iniquo”, considerato che l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, che i comportamenti imposti dalla sentenza non presentano particolare complessità e che il Ministero non ha rappresentato “altre ragioni ostative” (v. art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.);
- che il Collegio ritiene, pertanto, di accogliere la richiesta di corresponsione di una penalità di mora, la quale, per espressa previsione normativa, decorre dalla notificazione a cura di parte della presente pronuncia fino all’integrale effettivo pagamento di quanto dovuto da parte dell’Amministrazione (v. art. 114, co. 4, lett. e), seconda parte); e, comunque, non oltre il termine di sessanta giorni assegnato al Ministero dell’Istruzione per l’adempimento spontaneo, dovendo a tal punto attivarsi in via sostitutiva il Commissario ad acta ;
- che, invero, la possibilità per il privato - una volta decorso l’ulteriore termine assegnato all’Amministrazione debitrice - di utilizzare il più penetrante ed incisivo intervento sostitutivo (come sopra disposto), renderebbe in definitiva iniqua la possibilità per la parte ricorrente di continuare a fruire del rimedio, indiretto e di carattere propulsivo, delineato dalla norma citata;
- che, in applicazione della stessa disposizione, inoltre, la penalità viene determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine di 60 giorni assegnato a tal fine;
Evidenziato:
- che va anche precisato che nel mandato del Commissario ad acta è compreso il pagamento dell’eventuale penale maturata ai sensi dell'art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
- che, una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto;
- che si precisa altresì che il Commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”;
- che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando così dispone:
a) accoglie l’introdotto ricorso e, per l'effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al titolo azionato come specificato in narrativa;
b) assegna all’Ente intimato il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza, per il pagamento degli importi dovuti in base al decreto ingiuntivo indicato in narrativa;
c) nomina Commissario ad acta (con facoltà di delega) per il caso di persistente inadempimento, il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, il quale provvederà come indicato in motivazione;
d) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., a corrispondere la penalità di mora secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione;
e) condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite – previa distrazione in favore degli avv.ti Marco Lo Giudice e Luigi Serino, dichiaratisi antistatari ai sensi degli artt. 39 comma 1 c.p.a. e 93 c.p.c. – liquidate in complessivi € 400 (quattrocento/00), per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata in forma telematica, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti e al soggetto designato quale Commissario ad acta.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE TE, Presidente, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TE TE |
IL SEGRETARIO