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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/09/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 743/2024
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, dott. Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 743 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
MUZZETTO CRISTIAN
-parte attrice-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. DI Controparte_1 P.IVA_1
PORTO ANDREA
-parte convenuta-
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte attrice opponente Parte_1
ha convenuto in giudizio formulando le
[...] Controparte_1 seguenti conclusioni:
“1) revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 192/2024 (n. 392/2024
1 R.G.);
2) in via preliminare, dichiarare prescritto il diritto alla consegna dei documenti;
3) nel merito, per tutte le ragioni indicate nell'espositiva, respingere la do-manda di consegna dei documenti in quanto infondata;
4) con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Si è tempestivamente costituita la parte convenuta, contestando quanto ex adverso dedotto e concluso e, a sua volta, formulando le seguenti conclusioni:
“
1. in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n.
192/2024 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania il 28 marzo 2024, per i motivi di cui in narrativa, se del caso anche dietro versamento di una cauzione a copertura di eventuali costi di copiatura;
2. nel merito, rigettare l'opposizione promossa dal geom. in Parte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per
l'effetto, confermare il decreto n. 192/2024 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania il
28 marzo 2024;
3. in via istruttoria, rigettare la richiesta di prova testimoniale in quanto i capitoli articolati sono valutativi, generici e comunque irrilevanti.
Con ogni più ampia riserva di modificare e/o integrare le domande/difese, anche all'esito delle deduzioni di controparte.
Con vittoria di spese, competenze e onorari e con condanna al rimborso del contributo unificato e della marca da bollo versati”.
All'esito del deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. e prima dell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti, i procuratori delle parti hanno comunicato al Giudice della pendenza di trattative per la conciliazione della causa.
Invero con note scritte depositate dalle parti in data 9/9/2025 le parti hanno espressamente dichiarato di aver conciliato la causa e, non avendo più nulla a pretendere reciprocamente, hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
***
Orbene, rileva il Tribunale che, come prontamente comunicato, tra le parti è stato raggiunto un accordo conciliativo in ordine all'oggetto della controversia.
Invero, con dichiarazione sottoscritta in atti (v. note scritte del 9/9/2025) le parti ne hanno dato formale comunicazione al Giudice.
2 Tale accordo risulta lecito, non contrario all'ordine pubblico e rispondente agli interessi delle parti.
Per effetto di tale accordo, è venuto meno l'interesse delle stesse a una decisione sulla domanda.
Le parti hanno concordato anche la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
DICHIARA cessata la materia del contendere tra le parti per sopravvenuta carenza di interesse delle stesse alla decisione.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Tempio Pausania il 10/09/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 743/2024
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, dott. Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 743 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
MUZZETTO CRISTIAN
-parte attrice-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. DI Controparte_1 P.IVA_1
PORTO ANDREA
-parte convenuta-
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte attrice opponente Parte_1
ha convenuto in giudizio formulando le
[...] Controparte_1 seguenti conclusioni:
“1) revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 192/2024 (n. 392/2024
1 R.G.);
2) in via preliminare, dichiarare prescritto il diritto alla consegna dei documenti;
3) nel merito, per tutte le ragioni indicate nell'espositiva, respingere la do-manda di consegna dei documenti in quanto infondata;
4) con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Si è tempestivamente costituita la parte convenuta, contestando quanto ex adverso dedotto e concluso e, a sua volta, formulando le seguenti conclusioni:
“
1. in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n.
192/2024 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania il 28 marzo 2024, per i motivi di cui in narrativa, se del caso anche dietro versamento di una cauzione a copertura di eventuali costi di copiatura;
2. nel merito, rigettare l'opposizione promossa dal geom. in Parte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per
l'effetto, confermare il decreto n. 192/2024 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania il
28 marzo 2024;
3. in via istruttoria, rigettare la richiesta di prova testimoniale in quanto i capitoli articolati sono valutativi, generici e comunque irrilevanti.
Con ogni più ampia riserva di modificare e/o integrare le domande/difese, anche all'esito delle deduzioni di controparte.
Con vittoria di spese, competenze e onorari e con condanna al rimborso del contributo unificato e della marca da bollo versati”.
All'esito del deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. e prima dell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti, i procuratori delle parti hanno comunicato al Giudice della pendenza di trattative per la conciliazione della causa.
Invero con note scritte depositate dalle parti in data 9/9/2025 le parti hanno espressamente dichiarato di aver conciliato la causa e, non avendo più nulla a pretendere reciprocamente, hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
***
Orbene, rileva il Tribunale che, come prontamente comunicato, tra le parti è stato raggiunto un accordo conciliativo in ordine all'oggetto della controversia.
Invero, con dichiarazione sottoscritta in atti (v. note scritte del 9/9/2025) le parti ne hanno dato formale comunicazione al Giudice.
2 Tale accordo risulta lecito, non contrario all'ordine pubblico e rispondente agli interessi delle parti.
Per effetto di tale accordo, è venuto meno l'interesse delle stesse a una decisione sulla domanda.
Le parti hanno concordato anche la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
DICHIARA cessata la materia del contendere tra le parti per sopravvenuta carenza di interesse delle stesse alla decisione.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Tempio Pausania il 10/09/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
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