Sentenza breve 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 24/05/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/05/2025
N. 00223/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00213/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR NE UL
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 213 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Martorana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
l’Azienda Sanitaria FR Occidentale – Asfo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Cudini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Autonoma FR NE UL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Cossina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 marzo 2025 ad oggetto “ Ricevuta della trasmissione della relazione medica ai fini del rinnovo della patente di guida ”, con il quale è stata disposto il rinnovo e l’abilitazione alla guida per un anno e con la prescrizione 6700 (divieto di guida in autostrada), consegnato a mani del ricorrente il 14 marzo 2025;
- del provvedimento di rinnovo della patente di guida per il periodo di un anno, consegnato per posta in data 21 marzo 2025, unitamente alle relazioni, ai verbali e/o provvedimenti della Commissione Medica AS FR Occidentale (AS FC) presso l’A.S.F.O. di Pordenone relativi all’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica;
- della relazione medica nonché dei provvedimenti e/o verbali della Commissione Medica Patenti PN di Pordenone presso l’A.S.F.O. di Pordenone, relativi all’accertamento dei requisiti fisici (e psichici) di idoneità alla guida a seguito dei quali è stata disposta la prescrizione 6700 e la riduzione del periodo di validità della patente di guida ad un anno;
- nonché di ogni altro atto connesso, per presupposizione o consequenzialità, a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato il 29 aprile 2025 e depositato il successivo giorno 5 maggio il ricorrente ha impugnato gli atti e provvedimenti in epigrafe coi quali la sua patente di guida è stata rinnovata soltanto per un anno (invece che per due anni), con l’ulteriore limitazione del divieto di guidare in autostrada.
2. Il ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
3. Il Ministero, l’Asfo e la Regione si sono costituiti in giudizio in resistenza al ricorso.
4. Alla camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm..
5. Il ricorso è fondato sotto il profilo del difetto di motivazione.
5.1. Dall’esame della “ relazione di visita medica ” del 14 marzo 2025 della Commissione medica locale di Pordenone non è dato evincere il percorso motivazionale posto alla base dell’individuazione del termine di un anno del periodo di validità del titolo né le ragioni fondanti la prescrizione del divieto di guidare in autostrada.
5.2. Il peggioramento della condizione psicofisica del ricorrente – presumibilmente posta alla base dell’individuazione delle indicazioni contestate, più severe rispetto a quelle impartite nei precedenti rinnovi - non è infatti immediatamente percepibile dal semplice esame del referto della visita cardiologica dell’11 dicembre 2024 (nel quale si legge, anzi, che il quadro sarebbe sostanzialmente “ stabile ” e che “ NON ci sono controindicazioni all’eventuale rinnovo della patente di guida ”).
5.3. Il richiamo della difesa dell’Asfo all’art. 119, comma 5, del d.lgs. n. 285/1992 è inconferente perché riferito alla diversa procedura per la contestazione nel merito della diagnosi medica o dell’accertamento clinico eventualmente non condivisi (e invece qui non contestati).
6. In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve trovare accoglimento e, per l’effetto, sono annullati gli atti impugnati nei limiti d’interesse del ricorrente.
6.1. Restano salvi gli ulteriori atti e provvedimenti che l’Amministrazione dovrà adottare nel conformarsi alla presente decisione. Rispetto ad essi, per la natura del vizio riscontrato, resta intatta la piena discrezionalità tecnica della Commissione medica locale che però, nel rivalutare la situazione del ricorrente, esternerà questa volta le proprie valutazioni tecnico-discrezionali attraverso una compiuta e analitica motivazione.
6.2. Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto tra il ricorrente e la Asfo, mentre possono essere compensate nei confronti della Regione e del Ministero che hanno assunto nella presente vertenza un ruolo del tutto marginale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR NE UL (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, nei limiti d’interesse del ricorrente e salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna l’Asfo al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 2.500, oltre accessori di legge e oltre al rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato. Compensa le spese di lite tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de HA di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Daniele Busico, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Busico | Carlo Modica de HA di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.