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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 3248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3248 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 23 settembre 2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.120 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2025
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Marra, Parte_1 presso il quale elettivamente domicilia in Caserta, via Dorso n.16
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ganguzza, con studio in Napoli alla via Carlo Poerio, n. 53, con cui elettivamente domicilia presso il suo indirizzo telematico
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20/1/25, la ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n.2538/24 del 21/11/24, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda di impugnativa del licenziamento per superamento del periodo comporto intimatole dalla società CP_1
L'appellante ha censurato la decisione per le ragioni esposte nell'atto di appello chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda proposta.
All'esito dell'udienza in trattazione scritta del 24/6/25, l'appellante depositava le prescritte note, senza produrre l'appello notificato alla società resistente che non risultava costituita;
quindi, con ordinanza del 25/6/25, resa all'esito dell'udienza cartolare, la causa veniva rinviata al solo fine di consentire il deposito della notifica effettuata per l'udienza del 24/6/25.
In seguito alla notifica dell'atto di appello del 25/6/25, effettuata via pec dopo l'ordinanza predetta, si è costituita la società resistente al solo fine di eccepire l'improcedibilità dell'atto di appello stante la mancata notifica per l'udienza fissata del 24/6/25. All'esito della nuova udienza, parimenti fissata in trattazione scritta, lette le note delle parti, la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposta da deve essere dichiarato Parte_1 improcedibile perché non è stata fornita alcuna prova della notifica del ricorso in appello, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, o quanto meno del tentativo di notifica alla parte appellata per l'udienza del 24 giugno 2025. La notifica, invece, è stata effettuata solo dopo la predetta udienza ed il deposito dell'ordinanza della Corte, che dava termine alla parte per produrre l'appello notificato per l'udienza, senza autorizzare alcuna successiva notifica.
Infatti la Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. Un. 30.7.2008 n.20604), risolvendo un contrasto di giurisprudenza e superando l'orientamento espresso nel 1996 (S.U. nn. 6841 e 9331), ha statuito che nel rito del lavoro è improcedibile l'appello tempestivamente proposto se non sia avvenuta la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost.), assegnare all'appellante, ex art. 421 c.p.c., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c..
Le medesime Sezioni Unite hanno accompagnato una tale ricostruzione anche con la generale considerazione che nel rito del lavoro il procedimento di notificazione del ricorso e del decreto concorre a formare un "complesso atto unitario di introduzione del processo" e che la rilevanza che ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. induce a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro - e non estensibile neppure in via analogica- a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto), un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c..
Tale indirizzo ha trovato continuità nella più recente elaborazione della S.C. (cfr. Cass., VI, 25.5.2018 n. 13162; così anche Cass., Sez. lav., 14.3.2018 n.6159, Cass. 2020/14359, 2020/27079 e Cass. 2024/3145), che ha nuovamente puntualizzato che nel rito lavoro l'assenza della notifica dell'appello (e dell'opposizione a decreto ingiuntivo) e del decreto di fissazione dell'udienza esprime un'ipotesi di improcedibilità dell'impugnazione, funzionale alla legittima aspettativa della parte appellata al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso.
Come poi ha condivisibilmente chiarito sempre la Corte di legittimità (cfr. Cass., Sez. Lav., 3.7.2018 n. 17368), una tale impostazione differenzia la fattispecie al vaglio dalla diversa ipotesi di improcedibilità codificata dall'art. 348, comma 2, c.p.c. e pone, quale suo corollario, il principio per il quale, nelle controversie soggette al rito del lavoro nel giudizio di appello, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza di discussione, parte appellante perché semplicemente non comparsa, parte appellata perché non costituita, mancando la dimostrazione, da fornirsi dall'appellante, che il ricorso in appello ed il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza siano stati notificati all'appellato, il giudice deve senz'altro dichiarare l'improcedibilità dell'appello. Non si può, infatti, fare in tal caso applicazione della disciplina contenuta nell'art. 348 c.p.c., che presuppone la regolare vocatio in ius delle parti e che non può concretamente operare laddove il giudice debba pronunciare, d'ufficio, l'improcedibilità dell'appello, sottratta alla disponibilità dalle parti.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va dichiarato improcedibile.
Attesa la natura della decisione le spese di lite del presente grado si compensano tra le parti, considerato che ad analogo risultato si sarebbe pervenuti anche senza la costituzione della parte appellata per le ragioni innanzi specificate.
Va precisato, infine, che ricorrono, stante la declaratoria di improcedibilità dell'appello, le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il contributo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Napoli 23/9/2025 Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 23 settembre 2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.120 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2025
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Marra, Parte_1 presso il quale elettivamente domicilia in Caserta, via Dorso n.16
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ganguzza, con studio in Napoli alla via Carlo Poerio, n. 53, con cui elettivamente domicilia presso il suo indirizzo telematico
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20/1/25, la ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n.2538/24 del 21/11/24, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda di impugnativa del licenziamento per superamento del periodo comporto intimatole dalla società CP_1
L'appellante ha censurato la decisione per le ragioni esposte nell'atto di appello chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda proposta.
All'esito dell'udienza in trattazione scritta del 24/6/25, l'appellante depositava le prescritte note, senza produrre l'appello notificato alla società resistente che non risultava costituita;
quindi, con ordinanza del 25/6/25, resa all'esito dell'udienza cartolare, la causa veniva rinviata al solo fine di consentire il deposito della notifica effettuata per l'udienza del 24/6/25.
In seguito alla notifica dell'atto di appello del 25/6/25, effettuata via pec dopo l'ordinanza predetta, si è costituita la società resistente al solo fine di eccepire l'improcedibilità dell'atto di appello stante la mancata notifica per l'udienza fissata del 24/6/25. All'esito della nuova udienza, parimenti fissata in trattazione scritta, lette le note delle parti, la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposta da deve essere dichiarato Parte_1 improcedibile perché non è stata fornita alcuna prova della notifica del ricorso in appello, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, o quanto meno del tentativo di notifica alla parte appellata per l'udienza del 24 giugno 2025. La notifica, invece, è stata effettuata solo dopo la predetta udienza ed il deposito dell'ordinanza della Corte, che dava termine alla parte per produrre l'appello notificato per l'udienza, senza autorizzare alcuna successiva notifica.
Infatti la Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. Un. 30.7.2008 n.20604), risolvendo un contrasto di giurisprudenza e superando l'orientamento espresso nel 1996 (S.U. nn. 6841 e 9331), ha statuito che nel rito del lavoro è improcedibile l'appello tempestivamente proposto se non sia avvenuta la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost.), assegnare all'appellante, ex art. 421 c.p.c., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c..
Le medesime Sezioni Unite hanno accompagnato una tale ricostruzione anche con la generale considerazione che nel rito del lavoro il procedimento di notificazione del ricorso e del decreto concorre a formare un "complesso atto unitario di introduzione del processo" e che la rilevanza che ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. induce a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro - e non estensibile neppure in via analogica- a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto), un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c..
Tale indirizzo ha trovato continuità nella più recente elaborazione della S.C. (cfr. Cass., VI, 25.5.2018 n. 13162; così anche Cass., Sez. lav., 14.3.2018 n.6159, Cass. 2020/14359, 2020/27079 e Cass. 2024/3145), che ha nuovamente puntualizzato che nel rito lavoro l'assenza della notifica dell'appello (e dell'opposizione a decreto ingiuntivo) e del decreto di fissazione dell'udienza esprime un'ipotesi di improcedibilità dell'impugnazione, funzionale alla legittima aspettativa della parte appellata al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso.
Come poi ha condivisibilmente chiarito sempre la Corte di legittimità (cfr. Cass., Sez. Lav., 3.7.2018 n. 17368), una tale impostazione differenzia la fattispecie al vaglio dalla diversa ipotesi di improcedibilità codificata dall'art. 348, comma 2, c.p.c. e pone, quale suo corollario, il principio per il quale, nelle controversie soggette al rito del lavoro nel giudizio di appello, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza di discussione, parte appellante perché semplicemente non comparsa, parte appellata perché non costituita, mancando la dimostrazione, da fornirsi dall'appellante, che il ricorso in appello ed il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza siano stati notificati all'appellato, il giudice deve senz'altro dichiarare l'improcedibilità dell'appello. Non si può, infatti, fare in tal caso applicazione della disciplina contenuta nell'art. 348 c.p.c., che presuppone la regolare vocatio in ius delle parti e che non può concretamente operare laddove il giudice debba pronunciare, d'ufficio, l'improcedibilità dell'appello, sottratta alla disponibilità dalle parti.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va dichiarato improcedibile.
Attesa la natura della decisione le spese di lite del presente grado si compensano tra le parti, considerato che ad analogo risultato si sarebbe pervenuti anche senza la costituzione della parte appellata per le ragioni innanzi specificate.
Va precisato, infine, che ricorrono, stante la declaratoria di improcedibilità dell'appello, le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il contributo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Napoli 23/9/2025 Il Consigliere est. Il Presidente