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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/10/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1516/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado n° 1516/2023 R.G. promossa da: con sede in Milano (MI), via Fabio Filzi n° 8, in persona del Parte_1 legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Luca Gabrielli
PARTE ATTRICE
C O N T R O
Controparte_1 con sede in Trento (TN), Piazza delle Donne
[...]
Lavoratrici n° 2, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Caniato
PARTE CONVENUTA
E corrente in Vizzolo Predabissi (MI), via Emilia SS 19 Controparte_2 km 312, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Roberto A. Catanzariti
PARTE CONVENUTA
E con sede in Somma Lombardo (VA), via Generale C.A. Dalla CP_3
Chiesa n° 5, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Maria Berini Asti
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 18 OGGETTO: risarcimento danno
CONCLUSIONI: così conclude: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento, previo rigetto di tutte le domande ed eccezioni formulate da controparte, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare
NEL MERITO:
1. Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, il diritto della al risarcimento dei danni verificatisi a seguito del sinistro/furto del Parte_1 mezzo targato SX e, conseguentemente, condannare la - anche in CP_1 solido con le altre convenute - al risarcimento di tutti i danni (materiali e non) in favore di parte attrice nella misura complessiva di € 100.132,00 e/o in misura maggiore o minore, secondo Giustizia, oltre agli interessi maturati dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
IN VIA SUBORDINATA:
2. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'odierno Giudicante adito dovesse ritenere non sussistente il diritto della ad ottenere l'indennizzo assicurativo per Parte_1 il furto del mezzo da parte della NI TI , condannare, per CP_1 le ragioni esposte in narrativa, la anche in solido con la CP_3 CP_2
al risarcimento di tutti i danni (materiali e non) in favore di parte attrice nella
[...] misura complessiva di € 100.132,00 e/o in misura maggiore o minore, secondo Giustizia, oltre agli interessi maturati dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
IN OGNI CASO:
3. Con vittoria di spese e competenze professionali (sia per la fase stragiudiziale sia del presente giudizio).
***
In via istruttoria: ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova (con identica numerazione rispetto a quella utilizzata in memoria ex art 171 ter n. 2 cpc, escludendo i capitoli già ammessi e quelli ritenuti superflui alla luce della documentazione prodotta):
5) Vero che, il sig. è soggetto totalmente estraneo alla compagine Testimone_1 societaria e/o lavorativa della Parte_1
6) Vero che, alcun mezzo della tra questi, in particolare, il mezzo Parte_1 targato SX, veniva consegnato e/o affidato dalla stessa al sig. ? Testimone_1
pagina 2 di 18 7) Vero che, alcuna gestione e/o utilizzo di mezzi della – tra questi, in Parte_1 particolare, del mezzo targato SX - veniva dalla stessa commissionata e/o delegata al sig. ? Testimone_1
13) Vero che, le società ed sebbene giuridicamente Controparte_2 CP_3 distinte, facevano capo al medesimo soggetto che gestiva, di fatto, entrambe le società, ovvero il sig. ? Parte_2
16) Vero che, in ragione degli stretti rapporti intercorrenti tra i soggetti titolari delle due società ed la prima si incaricava di porre in essere Controparte_2 CP_3 ogni azione di consegna nei confronti della CP_3
22) Vero che, la alcuna contestazione e/o rimostranza formulava alla CP_3 circa la mancata consegna da parte della e/o Parte_1 Controparte_2 circa la mancata disponibilità/utilizzo materiale del mezzo targato SX?
26) Vero che, nonostante quanto sopra, la e la in Controparte_2 CP_3 virtù di diverse scuse, omettevano la restituzione/consegna materiale del mezzo in questione e delle relative chiavi alla Parte_1
27) Vero che, solo in data 19.03.2021, la veniva a conoscenza - tramite Parte_1 una mera comunicazione e-mail inoltrata dal sig. (nella sua qualità di Persona_1 collaboratore/dipendente delle Società ed - della Controparte_2 CP_3 circostanza che il mezzo targato SX era stato rubato, così come da doc. 6 allegato all'atto di citazione che si rammostra?
33) Vero che, tuttavia, in virtù della polizza contrattuale sottoscritta, il mezzo risultava essere assicurato anche per i danni derivanti dal reato di furto?
35) Vero che, la nonostante quanto occorso al mezzo si è trovata Parte_1 costretta a dover versare, in data 16.03.2022, la somma di € 53.237,38 a titolo di saldo prezzo del mezzo rubato, targato SX?
36) Vero che, a seguito del sinistro/furto subito, la società si è trovata Parte_1 costretta a dover sostenere notevoli esborsi, per un costo totale complessivo pari ad € 100.132,00, per l'acquisto e la gestione di un mezzo, di fatto, rubato?
37) Vero che, quindi, l'odierna attrice si è trovata costretta a dover corrispondere il saldo prezzo alla finanziaria Mercedes Benz, ciò anche la fine di mantenere i rapporti commerciali in essere, oltre a farsi direttamente carico di ogni ulteriore, conseguente e connesso esborso?
39) Vero che, il furto del mezzo in questione è un evento riconducibile anche al comportamento negligente (di custodia) delle odierne convenute Controparte_2 ed quali custodi del mezzo in qualità di conduttrici? CP_3
40) Vero che, la veniva a conoscenza dell'evento del furto solo in data Parte_1
19.03.2021 e, quindi, in un momento successivo rispetto alla data di avvenuta estensione della polizza (28.01.2021)? pagina 3 di 18 42) Vero che, il predetto doc. 5 aveva – ed ha - ad oggetto la mera “sostituzione”, ovvero, rettifica in aumento o in diminuzione del premio?
Indicando i seguenti testi (su tutti i capitoli):
- residente in [...]; Testimone_2
- residente in [...]; Testimone_3
- , residente in [...]S; Testimone_4
- residente in [...]. Testimone_5
Qualora l'odierno Giudicante dovesse ritenerlo necessario si insta per l'ammissione e l'espletamento di apposita CTU tecnica-estimativa volta a valutare il valore del mezzo per cui è causa e tutto quanto altro ritenuto necessario, al fine di quantificare il danno subito dall'odierna attrice (indicazione del valore globale del mezzo al momento del furto).” così conclude: CP_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
In via pregiudiziale di merito
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della in relazione Parte_1 alla richiesta di indennizzo per tutte le ragioni suesposte e, conseguentemente
Respingere le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze e onorari ed accessori di legge, compreso il rimborso delle spese generali.
In via preliminare di merito
Accertare e dichiarare l'inadempimento della Società attrice all'obbligo di denuncia del sinistro nei confronti di , ai sensi delle Condizioni di polizza nonché dell'art. CP_1
1913 c.c., e conseguentemente dichiarare legittimata la NI convenuta al diniego dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 primo comma c.c.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Nel merito in via principale
Rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice a qualsiasi titolo in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge.
In via di estremo subordine
Quantificare il danno subito dall'attrice, escludendo ogni voce di danno non provata, non consequenziale ai fatti per cui è causa e non indennizzabile a termini di polizza e limitare l'obbligo di indennizzo di , riducendolo in ragione del pregiudizio sofferto CP_1 dalla NI ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1915 comma secondo, c.c..
Spese di lite compensate tra le parti. pagina 4 di 18 Fatte salve in ogni caso tutte le condizioni di polizza ed in particolare il valore assicurato (massimale).
In via istruttoria, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che veniva incaricato da di eseguire accertamenti in merito all'evento CP_1 furtivo per cui è causa ad esito dei quali redigeva le relazioni che si rammostrano (docc. 7 e 8)?
2) Vero che contattava il Sig. che aveva presentato la denuncia per Testimone_5 furto, il quale, tuttavia si rifiutava di interloquire con lei in merito all'evento furtivo per cui è causa?
Co 3) Vero che anche il Sig. responsabile del parco mezzi della ed il Sig. Tes_1 CP_3
, presunto ultimo conducente del mezzo prima della sottrazione, si Parte_3 rifiutavano di conferire con l'accertatore?
4) Vero che, a causa della mancata collaborazione delle parti, l'accertatore si è trovato nell'impossibilità di ricostruire la dinamica dell'evento furtivo per cui è causa e di effettuare un sopralluogo nell'area ove si sarebbe verificato l'occorso?
5) Vero che venivano commissionati accertamenti sulle chiavi eseguiti in collaborazione con la casa madre -B (doc. 8)?
6) Vero che dagli accertamenti di cui al capitolo precedente emergeva che nessuna delle due chiavi riconsegnate è riconducibile al veicolo di marca Mercedes asseritamente sottratto?
7) Vero che, in particolare, la Casa Madre accertava che la chiave elettronica marchiata con il nr. 1 è una chiave elettronica appartenente a telaio diverso da quello del mezzo assicurato ed è la seconda chiave di serie in dotazione con la consegna del veicolo ed anche la parte meccanica è riconducibile a telaio diverso da quello del mezzo assicurato?
8) Vero che la Casa Madre accertava che la chiave meccanica marcata con il nr. 2 è una chiave riconducibile ad altro veicolo, diverso da quello per cui è causa?
9) Vero che la Casa Madre specificava, altresì, il mancato ordine di chiavi aggiuntive così come di sostituzione della serie chiusure e che, pertanto, nei sistemi centrali di Mercedes Benz, risultano attive solo le due chiavi di serie in dotazione con il mezzo tg SX ?
Si indicano a testi l'accertatore presso con Testimone_6 Controparte_5
[... sede in Cambiago (MI), Via Giotto n. 1 su tutti i capitoli di prova, nonché i Sig.ri ed presso Mercedes Benz Italia con sede CP_6 CP_7 Controparte_8 in Capena (Roma), Via Tiberina sui capitoli da 6 a 10” così conclude: Controparte_2
pagina 5 di 18 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis statuire come segue:
In via pregiudiziale e/o preliminare:
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della , Controparte_2 in persona del proprio legale rappresentante protempore, in accoglimento delle ragioni meglio esposte nella parte motiva del presente atto e per l'effetto estromettere la stessa dal giudizio de quo;
Nel merito e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda:
- In accoglimento delle difese spiegate nella parte motiva del presente atto, rigettare la domanda risarcitoria formulata da parte attrice promossa in danno della
[...]
; CP_2
- Condannare la ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da Parte_1 lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria: si offrono in comunicazione mediante deposito telematico i seguenti documenti: come da indice.
Con ogni riserva di emendare e/o integrale le proprie difese ed i mezzi istruttori nel rispetto dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.” così conclude: CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione e previa ogni declaratoria e condanna del caso così giudicare:
In via principale nel merito
- rigettare la domanda di parte attrice di condanna di al risarcimento dei danni CP_3 dalla prima pretesi ovvero le domande di parte attrice formulate nei confronti di
[...] CP_
perché inammissibili e in ogni caso incongruenti, illogiche, infondate e pretestuose in quanto alcuna responsabilità e/o corresponsabilità è ascrivibile a per i fatti CP_3 di causa, per il furto del Veicolo, per i danni asseritamente subiti dall'attore ovvero per tutti i motivi meglio illustrati in fatto e in diritto in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di legge del presente giudizio.
In via istruttoria
Nel richiamare le deduzioni e istanze istruttorie formulate nella comparsa di costituzione e nelle memorie ex art.171 ter c.p.c. e i documenti agli atti e nel contestare le deduzioni e istanze istruttorie formulate dalle parti avverse, si insiste nel chiedere ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
pagina 6 di 18 1) Vero che nel 2020 c'era un responsabile degli autoveicoli impiegati dalla società
[...] CP_ per i servizi di autotrasporto per conto di terzi?
2) Vero che nella prima metà del 2020 il Signor la incaricava della Testimone_1 guida dei mezzi di trasporto che erano nella disponibilità materiale del suddetto
per effettuare servizi di autotrasporto per conto di terzi? Testimone_1
3) Vero che a metà del mese di luglio 2020 il Signor la incaricava di Testimone_1 guidare il veicolo Mercedes benz, mod.1845 LS (nuovo actros trattori flat floor), targato CP_ SX, in Romania e che dalla Romania lei faceva ritorno in in aereo?
Si indicano quali testi sulle circostanze di cui ai capitoli di prova n.1 il Signor
, presso con sede in 21019 - Somma Lombardo Testimone_7 CP_3
(VA), Via Generale C.A. Dalla Chiesa, n.5, e sulle circostanze di cui ai capitoli di prova nn.2 e 3, ut supra, il Signor , con residenza in Borgo Ticino (NO), Via L. Testimone_8
Da Vinci, n.16.
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze e i capitoli di prova dedotti e che saranno dedotti dalle controparti con i testi ut supra indicati, con riserva di integrare la lista dei testi e con riserva di ulteriormente dedurre ed eccepire nei termini di legge in conseguenza degli atti avversari che saranno depositati.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la con sede in Milano, Parte_1 via Fabio Filzi n° 8, in persona del legale rappresentante, conveniva in giudizio la
[...]
con Controparte_1 sede in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici n° 2, nonché le società Controparte_2 con sede in San Giuliano Milanese, via Lago d'Orta n° 3 ed con sede in Como, CP_3 via Canturina n° 49, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, per chiedere:
a) di accertare e dichiarare il proprio diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito del “sinistro/furto” del veicolo targato SX;
b) per l'effetto, di condannare la detta compagnia assicuratrice, “anche in solido con le altre convenute”, “al risarcimento di tutti i danni (materiali e non)…nella misura complessiva di € 100.132,00” o nel diverso importo ritenuto di giustizia;
c) in subordine, in caso di ritenuta insussistenza del suo diritto “ad ottenere l'indennizzo assicurativo per il furto del mezzo”, di condannare anche in CP_3 solido con “al risarcimento di tutti i danni (materiali e Controparte_2 non)…nella misura complessiva di € 100.132,00” o nel diverso importo ritenuto di giustizia. Premesso, fra l'altro, che la società attrice operava nel settore autotrasporti e noleggio di veicoli con e senza conducente, a breve e lungo termine e che il 14.4.2017 aveva sottoscritto con la società -B Financial Services un contratto di pagina 7 di 18 locazione finanziaria in ordine al veicolo Mercedes Benz mod 1845LS tg. SX, poi assicurato con la in citazione si esponeva, in estrema sintesi, che: CP_1 con contratto dd.
1.3.2020 il veicolo era stato concesso in noleggio alla società
[...]
CP_2
“per asserite esigenze di gestione operativa/amministrativa/contabile della conduttrice…e su espressa richiesta della stessa” il detto contratto “traslava” alla CP_3
“con conseguente consegna materiale e diretta del mezzo”; il 1° agosto era stato, quindi, sottoscritto un nuovo contratto di noleggio con per CP_3 un'iniziale durata di quattro mesi;
in ragione degli “stretti rapporti economici e di effettiva sovrapposizione tra i soggetti titolari delle due società”, la aveva provveduto a consegnare alla il CP_2 CP_3 mezzo, che quindi, alla cessazione del primo contratto, non era stato riconsegnato alla
Parte_1 non avendo, in seguito, ricevuto i canoni nella misura e nei termini pattuiti, Parte_1 aveva diffidato, con formale atto di messa in mora dd. 15.12.2020, a versarle la CP_3 somma di € 10.736,00, avvertendola che, in difetto di pagamento, il contratto sarebbe stato automaticamente risolto con conseguente obbligo di immediata restituzione del mezzo;
il 19 marzo 2021, tale , collaboratore di e di aveva Persona_1 Controparte_2 CP_3 informato che il veicolo tg. FH047Sx era stato rubato;
Parte_1
nonostante i numerosi solleciti, non aveva provveduto a versare all'attrice CP_1
l'indennizzo relativo al furto del mezzo;
a causa dell'inerzia delle due conduttrici e della compagnia assicuratrice si era Pt_1 trovata nella necessità di acquistare dalla società finanziaria il mezzo al complessivo prezzo di € 100.132,00; le società convenute erano tenute a risarcirle i danni patiti a causa del mancato pagamento dell'indennizzo assicurativo per il furto del mezzo dovutole in forza della polizza assicurativa stipulata con CP_1 sottoscrivendo i contratti di noleggio, ed si erano espressamente Controparte_2 CP_3 assunte l'obbligo di risarcire eventuali danni al mezzo tg. SX, ivi compresi quelli derivanti da furto o incendio;
pertanto, ove non fosse stato ritenuto sussistente il proprio diritto a conseguire l'indennizzo assicurativo da le dette società avrebbero dovuto risarcirle i CP_1 danni originati dal “sinistro/furto de quo”; non aveva comunque provato l'effettiva consegna del veicolo a terzi e, Controparte_2 quindi, non si era liberata dalla responsabilità di custodia;
pagina 8 di 18 peraltro, prima e dopo il coinvolgimento di il veicolo era stato utilizzato da CP_3 soggetti (ad esempio tale ) riconducibili a Testimone_1 Controparte_2
Si costituivano in giudizio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, le tre parti convenute. chiedeva di: CP_1
a) accertare il difetto di legittimazione attiva di Parte_1
b) dichiarare l'insussistenza del proprio obbligo di versare l'indennizzo in ragione dell'inadempimento della società attrice all'obbligo di denuncia del sinistro ai sensi delle condizioni di polizza e dell'art. 1913 c.c.; c) di rigettare le domande attoree perché infondate. A sostegno di tali conclusioni in comparsa di costituzione, si rappresentava, fra l'altro, che: la polizza azionata in giudizio prevedeva un vincolo a favore di Mercedes Benz Financial Service Italia spa, che, del resto, aveva chiesto di procedere alla definizione e alla liquidazione del sinistro;
peraltro, la polizza in questione non era operativa, in quanto l'autoarticolato Mercedes tg. SX era stato incluso nella copertura solo il 28.1.2021, quindi in epoca successiva all'asserito furto, che comunque era stato denunciato il 12.4.2021, quindi dopo circa un mese dal giorno in cui ne aveva avuto notizia, con conseguente violazione Parte_1 delle norme contrattuali e dell'art. 1913 c.c.; non era mai stata informata del passaggio del mezzo fra diverse società, il CP_1 che contrastava con l'art. 11 delle condizioni generali di assicurazione;
la denuncia non costituiva prova dell'effettiva sottrazione furtiva del veicolo, tanto più che quella dell'aprile 2021 recava circostanze di fatto contrastanti con altra precedente Con denuncia dd. 18.3.2021 presentata dal legale rappresentante di sicché non era neppure chiaro dove e quando si era verificato l'asserito furto;
a seguito di successive verifiche effettuate in collaborazione con la casa madre Mercedes- Benz, si era accertato che nessuna delle due chiavi del mezzo erano state riconsegnate;
in citazione non erano state indicate le modalità di calcolo del preteso quantum risarcitorio;
in ogni caso poteva essere chiamata a indennizzare l'attrice esclusivamente CP_1 per il rischio coperto dalla polizza sino al massimale di € 56.000,00, il che ne precludeva la condanna al risarcimento del danno in solido con le altre convenute. chiedeva, invece, di: Controparte_2
a) accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva;
b) rigettare la domanda attorea;
c) condannare al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.. Parte_1
In comparsa di costituzione si rappresentava, in particolare, che: pagina 9 di 18 aveva preso in noleggio il mezzo tg. SX già utilizzato presso la Controparte_2 società attrice da tale , per usufruire dei servizi offerti da quest'ultimo; Testimone_1 in seguito, il , preso atto della sopravvenuta indisponibilità della a Tes_1 Controparte_2 continuare nell'instaurato rapporto di collaborazione, aveva chiesto a di CP_3 subentrare nel contratto di noleggio;
pertanto, l'1.8.2020 aveva stipulato un nuovo contratto di noleggio con CP_3 Parte_1
[...
con ciò assumendo l'obbligo di risarcire eventuali danni non coperti da polizza assicurativa o da essa stessa cagionati;
in ragione del contratto dd.
1.8.2020 la era l'unico soggetto onerato della custodia CP_3 del mezzo, visto che alla stipulazione di tale contratto era stato risolto quello precedente tra e Parte_1 Controparte_2
Ulteriore richiesta di rigetto della domanda spiegata in citazione veniva formulata anche da nella cui comparsa di costituzione si esponeva che: CP_3 il 20.7.2020 , nel riferire di avere la disponibilità di alcuni veicoli per Testimone_1
e aveva contattato per offrire l'effettuazione di Parte_1 Controparte_2 CP_3 servizi di autotrasporto;
l'1.8.2020 era stato stipulato un contratto di noleggio fra ed in ordine Parte_1 CP_3 al mezzo oggetto di causa, che però era rimasto nella materiale disponibilità del , Tes_1 quale autista di e Parte_1 Controparte_2 il 20.12.2020 aveva appreso dal e, quindi, riferito a che il Persona_1 Tes_1 CP_3 veicolo era stato oggetto di furto;
si era poi appreso che, prima ancora della stipulazione del contratto dd.
1.8.2020 e all'insaputa di il mezzo era stato condotto in Romania da tale , CP_3 Testimone_8 autista incaricato dallo stesso , di talché il contratto in questione non era stato Tes_1
“neppure validamente concluso per impossibilità iniziale dell'oggetto ex art. 1418, comma 2 c.c.” e, quindi, inadempiente era stata la stessa attrice per non aver consegnato il mezzo;
imputava alla società di leasing quell'inerzia da cui sarebbe dipesa “la perdita Parte_1 del diritto al risarcimento del danno asseritamente patito”; la società attrice non aveva comunque provato il valore di mercato del veicolo, l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere in ordine al contratto di leasing, e neppure l'importo previsto per l'esercizio del diritto di riscatto;
non era stata indicata la modalità di calcolo del preteso quantum risarcitorio in € 100.132,00 a fronte del minor importo di € 53.237,38, asseritamente bonificato alla società di leasing.
Sulla domanda della nei confronti di Parte_1 CP_1
pagina 10 di 18 Stando alle argomentazioni svolte in citazione e alle conclusioni ivi rassegnate, chiede di condannare non già al pagamento dell'indennizzo Pt_1 CP_1 assicurativo in relazione all'allegata polizza N. M13807202 (v. doc. n° 2 di parte attrice), ma, “anche in solido con le altre convenute” (v. pag. 9), “al risarcimento di tutti i danni patiti a causa del mancato pagamento dell'indennizzo assicurativo per il furto del mezzo spettante in forza della polizza assicurativa sottoscritta”, danni da quantificare nella somma di € 100.132,00, corrispondente, in tesi, a “quella del valore del mezzo” (come chiarito a pag. 9 della memoria depositata ex art. 171 ter n° 1 c.p.c.).
Pur non avendo espressamente richiesto di condannare la alla CP_1 corresponsione del solo indennizzo, tant'è che ha agito per il conseguimento dell'intero complessivo importo sborsato per l'acquisto del mezzo, l'attrice ha comunque individuato il presupposto dell'azionata pretesa risarcitoria nell'inadempimento della compagnia assicuratrice all'obbligo di versare la somma dovuta in caso di verificazione del rischio assicurato, di talché ai fini di una declaratoria di accoglimento avrebbe comunque dovuto dimostrare non solo l'operatività della detta polizza in ordine al veicolo oggetto di causa all'epoca in cui sarebbe stato oggetto di furto, ma anche l'effettiva sottrazione penalmente illecita di tale mezzo, deponendo in tal senso il consolidato principio di diritto secondo cui “nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro” (Cass., n° 30656/2017).
Va poi tenuto presente che, “ove l'evento furto sia stato contestato dall'assicuratore [come nel caso di specie, n.e.] la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si è verificato” (v. in motivazione Cass., n° 17482/2025 e i precedenti ivi richiamati Cass., n° 32637/2022 e Cass., n° 1935/2003).
Parte attrice ha adeguatamente assolto l'onere probatorio a suo carico in ordine all'operatività della copertura assicurativa e alla propria titolarità del diritto di conseguire il relativo indennizzo (desumendosi dal documento n° 3 prodotto dalla stessa CP_1
e dal documento n° 2 allegato alla citazione che il veicolo oggetto di causa, contrassegnato dal n° 59, era compreso tra quelli assicurati sino al 31.7.2021 - del resto l'appendice prodotta dalla compagnia assicuratrice come documento 5 non riguarda un'inclusione ex novo, ma una sostituzione - e potendosi ritenere che il vincolo in favore della Mercedes Benz Financial Services Italia sia venuto meno a seguito del documentato versamento alla stessa, da parte di del residuo saldo di € 53.237,38 dovuto in Pt_1 relazione al contratto di leasing dd. 14.4.2017), ma non anche in relazione al dedotto evento delittuoso.
Al riguardo in punto di fatto risulta per tabulas che:
pagina 11 di 18 A) il 18 marzo 2021 presentava ai Carabinieri della Stazione di Persona_2
Limbiate “denuncia/querela” da lui firmata nella dichiarata qualità di Con amministratore e legale rappresentante di ivi esponendo, per quanto qui rileva, che:
➢ , titolare di una ditta individuale, aveva richiesto al precedente Testimone_1 Con amministratore di “di poter inserire nella società alcuni mezzi di trasporto di cui aveva la disponibilità per poter effettuare dei servizi come 'padroncino'”;
➢ dopo aver raggiunto un accordo verbale sul punto alla presenza di tale
[...] Con
, il aveva richiesto a di subentrare ad nel Per_1 Tes_1 CP_2 contratto di noleggio relativo all'autocarro -B tg. SX;
➢ Evo aveva poi accettato tale subentro, stipulando un contratto di noleggio con in data 1.8.2020, senza però acquisire il “formale possesso” del veicolo, Pt_1 essendo questo sempre rimasto nella materiale disponibilità del AG;
➢ quest'ultimo il 20.12.2020 aveva comunicato al che “il predetto mezzo Per_1 targato SX era stato rubato verosimilmente tra il 14 e il 15 novembre 2020”;
➢ il aveva poi contattato tale , “autista incaricato dal sig. Per_1 Testimone_8 per guidare i mezzi nella propria disponibilità, al fine di avere maggiori Tes_1 delucidazioni sul furto”;
➢ La aveva riferito al “che intorno alla metà del mese di luglio Parte_3 Per_1
2020, avrebbe condotto, su ordine del sig. l'autocarro targato SX, Tes_1 in Romania, rientrando in Italia in aereo” (v. doc. n° 6 di parte attrice); B) in data 8.4.2021 nella dichiarata qualità di “dipendente” di Testimone_5
dopo aver riassunto i rapporti contrattuali intrattenuti dall'odierna attrice Pt_1 Con con le società ed in ordine al veicolo tg. SX, sporgeva CP_2 formale “denuncia-querela” contro ignoti innanzi ai Carabinieri della Stazione di Lainate, esponendo, al riguardo, che il precedente 19 marzo “il sig. Per_1 collaboratore delle società I Work Italia S.r.l. ed , aveva comunicato “a CP_3 mezzo e-mail” l'avvenuto furto del veicolo (v. doc. n° 7 di parte attrice). Tali risultanze documentali appaiono inidonee a dimostrare l'effettiva sottrazione furtiva del veicolo oggetto di causa, atteso che, come detto, quando, come è avvenuto nella fattispecie in esame, il dedotto evento delittuoso è contestato dalla compagnia assicuratrice, la mera produzione della relativa denuncia presentata alla pubblica autorità non ne prova la verificazione in difetto di altri oggettivi elementi di riscontro in grado di confermare la narrazione del denunciante, che nel caso di specie non sono stati acquisiti.
In proposito mette conto innanzi tutto evidenziare che nessuna delle due denunce allegate in atti è stata presentata dalla persona fisica che al momento in cui il mezzo sarebbe stato illecitamente sottratto da terzi ne aveva l'effettiva materiale disponibilità per detenerne lecitamente le relative chiavi e che entrambe le denunce risultano assolutamente generiche e indeterminate in ordine alla collocazione dell'asserita sottrazione furtiva nello spazio e nel tempo, non avendo i due denuncianti indicato con precisione dove e/o quando il mezzo sarebbe stato rubato. pagina 12 di 18 Tali lacune espositive appaiono vieppiù rilevanti ove si consideri, da un lato, (i) che né l'attrice e neppure le due società che ebbero a prendere in locazione il mezzo hanno citato come testimone , menzionato in ambedue le denunce;
(ii) Testimone_1 che all'udienza del 7.2.2024 ha rinunciato all'audizione del teste CP_2 [...] Con
, parimenti menzionato da entrambi i denuncianti;
(iii) che non si è attivata Per_1 nei modi e tempi dovuti per consentire l'audizione del teste (delegata ex Testimone_8 art. 208 c.p.c. al Tribunale di Novara in ragione della residenza del teste, al fine di agevolare l'assunzione della prova) dopo che questi non era comparso in udienza.
E dall'altro che, stando a quanto comunicato dalla casa madre -B (v. doc. n° 7 e n° 8 di , nessuna delle due chiavi incontestatamente riconsegnate CP_1 da all'epoca in cui venne attivata la polizza assicurativa era riferibile al veicolo tg. Pt_1
SX.
In corso di causa non sono stati, dunque, acquisiti oggettivi elementi di fatto da cui desumere con un tranquillante margine di certezza che effettivamente in una certa data il veicolo per cui si procede venne parcheggiato in un determinato luogo dal soggetto che all'epoca aveva valido titolo per fruirne e che lo stesso, quando tornò sul posto, non lo rinvenne nel punto in cui lo aveva allocato.
Le evidenziate carenze di allegazione e prova, a prescindere da ogni altra considerazione, non consentono di ritenere acclarato che il mezzo sia stato realmente oggetto di sottrazione illecita, ossia di appropriazione contro la volontà del soggetto che per ultimo legittimamente lo deteneva, per aver in precedenza acquisito con modalità lecite le relative chiavi di accensione, la cui omessa consegna, del resto, induce di per sé a escludere la detta evenienza, anche in ragione del consolidato principio di diritto secondo cui, al fine di ritenere che la circolazione del veicolo sia avvenuta "prohibente domino", occorrono atti o comportamenti effettivamente ostativi alla circolazione, rivelatori della diligenza e delle cautele all'uopo adottate (v. Cass., n° 20373/2015), che nel caso di specie non sono stati provati, e invero neppure allegati.
In definitiva le acquisite risultanze istruttorie non dimostrano l'effettiva verificazione del rischio assicurato, il che costituisce ex se condizione ostativa a una declaratoria di accoglimento della domanda proposta in citazione nei confronti della CP_1
[...]
Sulle domande di nei confronti di e di Parte_1 CP_3 Controparte_2
Con riguardo alla pretesa risarcitoria azionata da parte attrice nei confronti delle altre due società convenute, va rilevato che: con contratto di noleggio dd. 1.3.2020 (v. doc. n° 3 di parte attrice) concedeva in Pt_1 locazione ad l'autoarticolato Mercedes tg. SX (di cui aveva la CP_2 materiale e giuridica disponibilità per effetto del contratto di leasing stipulato il 14.4.2017 con la società -B Financial Services S.p.A. - v. doc. n° 1 allegato alla citazione) per dodici mesi al canone mensile di € 2.200,00, più Iva;
pagina 13 di 18 nell'assumere che all'epoca dei fatti i suoi rapporti con la venivano intrattenuti da Pt_1 un proprio collaboratore, tale , ha fatto presente di aver Persona_1 CP_2 effettivamente usufruito del detto veicolo, ma indirettamente, ossia tramite
[...]
, per aver inizialmente ritenuto di avvalersi dei servizi che quest'ultimo prestava Tes_1 utilizzando proprio il veicolo in questione;
I ha, inoltre, sostenuto che, una volta resasi conto che tali servizi non CP_2 corrispondevano più ai suoi interessi, comunicò al AG “di non poter proseguire nella collaborazione con esso avviata come 'padroncino'” e che, pertanto, lo stesso AG chiese a Evo di subentrare nel detto contratto di noleggio;
Con tale prospettazione è stata sostanzialmente confermata da il subentro fu, in realtà, effettuato con la stipulazione di un nuovo e diverso contratto di Con noleggio tra ed in data 1.8.2020 (v. doc. n° 4 di parte attrice); Pt_1 in citazione ha sostenuto che tale contratto, sostanzialmente analogo a quello Pt_1 precedente, venne sottoscritto senza che il veicolo le fosse stato preventivamente riconsegnato da , essendosi quest'ultima attivata per porre essa stessa il CP_2 Con mezzo nella materiale disponibilità di la quale, invece, in comparsa di costituzione ha asserito che il veicolo non le fu mai materialmente consegnato, per essere rimasto I . Tes_1 Parte_1Controparte_2 Controparte_2
In ordine a quest'ultimo assunto devesi considerare che: nel dedurre la mancata consegna del veicolo da parte della società attrice, anche al fine di contestarne l'inadempimento al contratto dd. 1.8.2020 (oltre che per sostenere che a tale contratto non venne data esecuzione “per impossibilità iniziale dell'oggetto ex art. 1418 comma 2, c.c.”, il che, però, va escluso, non essendo stato provato che alla data di stipulazione del detto contratto il bene che ne costituì l'oggetto fosse nell'esclusiva e legittima disponibilità di terzi, anche per essere stato condotto in Romania, o comunque privo dei requisiti richiesti dall'art. 1346 c.c.,), Evo non si è limitata a proporre una mera difesa, ma ha allegato un fatto impeditivo, al fine di paralizzare la pretesa risarcitoria di controparte, con ciò esercitando il potere di attribuire rilevanza giuridica a quel fatto e, quindi, sollevando, in sostanza, un'eccezione in senso stretto, che però “non è rilevabile d'ufficio e va proposta, a pena di decadenza ex art. 167, comma 2 c.p.c., nella comparsa di risposta depositata dal convenuto almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 166 c.p.c. (nella versione vigente ratione temporis)” (così, da ultimo, Cass., n° 19753/2025); tale eccezione va, quindi, ritenuta tardiva, in quanto Evo non si è costituita nel termine di settanta giorni prima dell'udienza fissata in citazione di cui al novellato art. 166 c.p.c., e comunque appare infondata;
e ciò perché il contenuto del punto 4 del contratto dd. 1.8.2020 - ove si legge testualmente
“il mezzo oggetto del presente contratto è stato valutato, di concerto, tra le parti (esperti nel settore trasporti, e dei mezzi ad esso funzionali), in ottimo stato e perfettamente
pagina 14 di 18 idoneo all'uso e pertanto ogni insorgendo problema e/o necessità di intervento manutentivo sarà ad esclusivo carico della - non può che significare che CP_3 quest'ultima, attraverso il suo legale rappresentante e/o persone di fiducia dello stesso, aveva avuto modo di esaminare il veicolo e poi, quindi, presumibilmente ne aveva, di fatto, acquisito la possibilità di disporne e di fruirne, anche indirettamente, ossia per il tramite di soggetti riferibili a sé e non alla e neppure a;
Pt_1 CP_2
Con in tal senso, depone l'inerzia di successiva all'allegata diffida dd. 10.12.2020 (v. doc. n° 5 di parte attrice), con cui le aveva contestato l'omesso versamento dei quattro CP_9 canoni mensili maturati sino ad allora, sollecitandola al relativo pagamento, con l'avvertimento che in difetto il contratto doveva intendersi risolto e che il veicolo doveva essere immediatamente restituito;
per quanto consta, infatti, in seguito Evo non ebbe affatto a negare di aver acquisito in precedenza la materiale disponibilità del mezzo, con ciò serbando una condotta omissiva legittimamente interpretabile come tacita ammissione della pregressa consegna del veicolo, anche in ragione del principio di diritto secondo cui “affinché il silenzio possa assumere il valore negoziale di consenso, occorre o che il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare,
o che, secondo un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità delle parti e alle loro relazioni di affari, il tacere di una possa intendersi come adesione alla volontà dell'altra” (v. Cass., n° 6162/07); ad avvalorare la detta conclusione sovviene il contenuto dell'allegata denuncia/querela dd. 19.3.2021; nel denunciare il furto del mezzo oggetto di causa, legale Persona_2 Con rappresentante attuale e dell'epoca di fece, infatti, intendere che il precedente legale rappresentante di tale società, tale , nel luglio 2020 aveva raggiunto un Persona_3 accordo con per effetto del quale questi, avendo allora la disponibilità di Testimone_1 alcuni mezzi di trasporto, si impegnò ad assicurare i propri “servizi come padroncino” a Con
la quale, per tale ragione, si determinò, fra l'altro, a sostituire nel CP_2 noleggio dell'autocarro Mercedes-Bez tg. SX e, quindi, a stipulare con il Pt_1 contratto dd. 1.8.2020, con ciò “subentrando nel formale possesso alla Controparte_2 ancorché il predetto mezzo è sempre rimasto nella materiale disponibilità del sig. ; il denunciante aggiunse, inoltre, che a fine novembre 2020, allorché il Tes_1 Tes_1 Con manifestò l'intenzione di interrompere i rapporti con quest'ultima si attivò per chiedere la restituzione dei mezzi o comunque l'indicazione di altra società disposta a sostituirla nel relativo noleggio.
Vi è, quindi, ragione di ritenere che, avendo instaurato nel luglio 2020 un rapporto di collaborazione con , che, stando a quanto dedotto nella detta Testimone_1 denuncia dal suo attuale legale rappresentante (in parte qua connotata da una non trascurabile valenza confessoria), all'epoca aveva la materiale disponibilità dell'autoarticolato Mercedes tg. SX, ed essendosi poi accordata per il noleggio di pagina 15 di 18 tale mezzo con proprio in funzione di quel rapporto, Evo ebbe, di fatto, ad Pt_1 acquisire la detenzione del veicolo in questione per il tramite di , allorché, Testimone_1 verificatane le condizioni (v. punto 4 del regolamento negoziale) e sottoscritto il contratto dd. 1.8.2020, gli consentì di continuare a usufruirne, per svolgere le attività di trasporto, e ciò evidentemente anche nell'interesse di essa convenuta.
Con Di conseguenza, ha assunto, nei confronti di tutti gli obblighi posti Pt_1 dal contratto dd.
1.8.2020 a carico della conduttrice, ivi compreso, per quanto qui rileva, quello di risarcire a i danni non indennizzabili dalla compagnia assicuratrice Pt_1
“perché legati ad eventi non coperti da polizza assicurativa perché causati, anche solo in parte, da dolo o colpa della (v. punto 7 del contratto). CP_3
Peraltro, a prescindere da tale disposizione negoziale, la comprovata assunzione Con della veste di conduttrice imponeva a di riconsegnare il veicolo al termine del rapporto contrattuale di noleggio, che può intendersi senz'altro cessato, essendo da tempo decorso il pattuito termine di durata di mesi quattro.
Non avendo provveduto a tale incombente e non avendo neppure provato (né invero richiesto di farlo con l'articolazione di adeguate istanze istruttorie) modi e tempi di un'utilizzazione del mezzo da parte di terzi non riferibili ad essa convenuta consentita da in epoca successiva alla stipulazione del contratto dd.
1.8.2020 e neppure l'illecita Pt_1 Con sottrazione furtiva del veicolo, deve rispondere dei danni arrecati a a causa Pt_1 dell'omessa riconsegna del bene noleggiato.
Del resto, l'incontrovertibile dato oggettivo desumibile dalle risultanze istruttorie è rappresentato dal fatto che alla scadenza del rapporto disciplinato dal contratto dd. Con
1.8.2020 il veicolo non è stato riconsegnato alla società attrice da la sola gravata di tale obbligo ex contractu.
I danni dedotti in citazione possono essere quantificati, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. (non potendosi procedere all'espletamento di una ctu estimativa stante l'attuale indisponibilità del mezzo) nella somma corrispondente a quella che l'attrice - dopo aver acquistato l'autoarticolato oggetto di causa versando alla -B Financial Services il saldo del debito residuo, pari a € 53.015,34 (v. l'allegata distinta di bonifico dd. 16.3.2022 prodotta come doc. n° 13), tant'è che non consta una successiva qualsivoglia iniziativa della società di leasing per recuperare il detto importo o per azionare la polizza - avrebbe incassato come indennizzo assicurativo, pari a € 56.000,00 (importo desumibile dall'appendice di polizza prodotta da sub n° 5 e CP_1 presumibilmente corrispondente al controvalore pecuniario del bene dell'epoca), ove la Con fosse stata in grado di provare il denunciato furto dell'autoarticolato oggetto di causa.
Nel quantum risarcitorio non può, quindi, essere invece compreso l'ulteriore importo di € 47.116,66, pari alla differenza tra la complessiva somma di € 100.132,00, che assume di aver versato alla società di leasing per acquistare in via definitiva il Pt_1 veicolo e il detto saldo di € 53.015,34 pagato nel marzo 2022, dovendosi, peraltro, pagina 16 di 18 ragionevolmente presumere, in difetto di elementi di segno contrario, che tra la data di stipulazione del contratto di leasing (14.4.2017) e il contratto dd.
1.8.2020 la società attrice ha fruito del veicolo, impiegandolo nella propria attività di noleggio, e, quindi, ricavandovi verosimilmente un guadagno, sicché la detta ulteriore somma di € 47.116,66, ove pure effettivamente sborsata, non costituisce altro che il totale dei corrispettivi dovuti per l'utilizzazione (anche indiretta) del bene e comunque per la materiale e giuridica disponibilità dello stesso.
Per tutto quanto detto Evo va condannata a pagare a la somma di € Pt_1
56.000,00, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo (con ciò facendosi applicazione dei principi dettati dalla Cass., sez. un., n° 1712/95, che impone di non far decorrere dal giorno dell'illecito gli interessi legali sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, rendendo lecita qualsiasi altra soluzione ritenuta dal giudice aderente alla fattispecie concreta).
La pretesa risarcitoria azionata da non appare, invece, meritevole di Pt_1 accoglimento nei confronti di . CP_2
Le considerazioni svolte inducono, infatti, a ritenere che a seguito della stipulazione del contratto dd. 1.8.2020, avvenuta nella piena consapevolezza di CP_2 Con
e previo impegno della stessa di provvedere alla consegna del mezzo a (come si
[...] desume dalle deposizioni rese dai testi e , Testimone_2 Testimone_5 CP_2
e abbiano, di fatto, inteso risolvere il contratto dd. 1.3.2020, visto che tale
[...] Pt_1 Con regolamento negoziale aveva ad oggetto lo stesso veicolo concesso in locazione a che, per quanto sopra esposto, ne ha indirettamente fruito per il tramite di
[...]
, sicché non appare fondato l'assunto di secondo cui Tes_1 Pt_1 CP_2 Con sarebbe responsabile dei danni per non aver consegnato il veicolo a (assunto che, Con peraltro, è in contrasto con la proposizione della domanda risarcitoria contro .
Né a sostegno della pretesa attorea è ascrivibile decisivo rilievo al fatto che alla cessazione del contratto dd.
1.3.2020 non ebbe a riconsegnare il mezzo CP_2 all'attrice, in quanto quest'ultima, seppure inizialmente contraria, come si desume dalla deposizione del teste ebbe poi ugualmente a stipulare il successivo Testimone_5 Con contratto con senza attendere che l'autoarticolato le fosse preventivamente restituito, con ciò, in sostanza, da un lato, accettando per facta concludentia che la nuova conduttrice ne acquisisse la disponibilità materiale e giuridica indipendentemente da un preventivo diretto coinvolgimento di essa locataria nel passaggio del bene e, dall'altro, sollevando dall'obbligo di custodirlo, non ravvisandosi alcuna ragione per CP_2 ipotizzare una concomitante efficacia dei due regolamenti negoziali e, quindi, una concorrente responsabilità delle due società convenute in ordine agli obblighi contrattuali gravanti sulla parte conduttrice (tant'è che deduce e documenta di aver richiesto Pt_1 Con alla sola il pagamento dei canoni maturati nei quattro mesi successivi al 1° agosto 2020).
pagina 17 di 18 [. Pertanto, la domanda di parte attrice non può essere accolta nei confronti di
. CP_2
Sulle spese di lite Con In applicazione del principio della soccombenza deve pagare le spese di lite (liquidate come da dispositivo in base ai valori medi delle cause di valore da € 52.001,00 fino a € 260.000,00 avuto riguardo al quantum risarcitorio liquidato) a che, Pt_1 invece, a sua volta dovrà rifonderle a e a . CP_1 CP_2
Va, infine, disattesa la domanda ex art. 96 c.p.c. di non CP_2 rinvenendosi gli elementi costitutivi della responsabilità processuale ivi disciplinata nell'azione risarcitoria esercitata da parte attrice, né peraltro consta che tale iniziativa giudiziaria abbia arrecato alla detta convenuta specifici danni patrimoniali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da con sede in Milano, via Fabio Filzi n° 8, in persona del Parte_1 legale rappresentante, nei confronti di Controparte_1
con sede in Trento, Piazza delle Donne
[...]
Lavoratrici n° 2, in persona del legale rappresentante, di con sede in Controparte_2
San Giuliano Milanese, via Lago d'Orta n° 3, in persona del legale rappresentante e di con sede in Como, via Canturina, n° 49, in persona del legale rappresentante, CP_3 disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: condanna a versare a la somma di € 56.000,00, oltre interessi CP_3 Parte_1 legali ex art. 1284, 1° co., c.c., dalla domanda;
I Work Pt_1 CP_1Controparte_2 CP_2
[...] condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per CP_3 Pt_1 compenso, € 786,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, Iva e Cpa come per legge;
condanna a rifondere a e a le spese di lite, Parte_1 Controparte_2 CP_1 che liquida, in favore di ciascuna delle due, in € 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Trento in data 28.10.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado n° 1516/2023 R.G. promossa da: con sede in Milano (MI), via Fabio Filzi n° 8, in persona del Parte_1 legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Luca Gabrielli
PARTE ATTRICE
C O N T R O
Controparte_1 con sede in Trento (TN), Piazza delle Donne
[...]
Lavoratrici n° 2, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Caniato
PARTE CONVENUTA
E corrente in Vizzolo Predabissi (MI), via Emilia SS 19 Controparte_2 km 312, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Roberto A. Catanzariti
PARTE CONVENUTA
E con sede in Somma Lombardo (VA), via Generale C.A. Dalla CP_3
Chiesa n° 5, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Maria Berini Asti
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 18 OGGETTO: risarcimento danno
CONCLUSIONI: così conclude: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento, previo rigetto di tutte le domande ed eccezioni formulate da controparte, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare
NEL MERITO:
1. Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, il diritto della al risarcimento dei danni verificatisi a seguito del sinistro/furto del Parte_1 mezzo targato SX e, conseguentemente, condannare la - anche in CP_1 solido con le altre convenute - al risarcimento di tutti i danni (materiali e non) in favore di parte attrice nella misura complessiva di € 100.132,00 e/o in misura maggiore o minore, secondo Giustizia, oltre agli interessi maturati dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
IN VIA SUBORDINATA:
2. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'odierno Giudicante adito dovesse ritenere non sussistente il diritto della ad ottenere l'indennizzo assicurativo per Parte_1 il furto del mezzo da parte della NI TI , condannare, per CP_1 le ragioni esposte in narrativa, la anche in solido con la CP_3 CP_2
al risarcimento di tutti i danni (materiali e non) in favore di parte attrice nella
[...] misura complessiva di € 100.132,00 e/o in misura maggiore o minore, secondo Giustizia, oltre agli interessi maturati dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
IN OGNI CASO:
3. Con vittoria di spese e competenze professionali (sia per la fase stragiudiziale sia del presente giudizio).
***
In via istruttoria: ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova (con identica numerazione rispetto a quella utilizzata in memoria ex art 171 ter n. 2 cpc, escludendo i capitoli già ammessi e quelli ritenuti superflui alla luce della documentazione prodotta):
5) Vero che, il sig. è soggetto totalmente estraneo alla compagine Testimone_1 societaria e/o lavorativa della Parte_1
6) Vero che, alcun mezzo della tra questi, in particolare, il mezzo Parte_1 targato SX, veniva consegnato e/o affidato dalla stessa al sig. ? Testimone_1
pagina 2 di 18 7) Vero che, alcuna gestione e/o utilizzo di mezzi della – tra questi, in Parte_1 particolare, del mezzo targato SX - veniva dalla stessa commissionata e/o delegata al sig. ? Testimone_1
13) Vero che, le società ed sebbene giuridicamente Controparte_2 CP_3 distinte, facevano capo al medesimo soggetto che gestiva, di fatto, entrambe le società, ovvero il sig. ? Parte_2
16) Vero che, in ragione degli stretti rapporti intercorrenti tra i soggetti titolari delle due società ed la prima si incaricava di porre in essere Controparte_2 CP_3 ogni azione di consegna nei confronti della CP_3
22) Vero che, la alcuna contestazione e/o rimostranza formulava alla CP_3 circa la mancata consegna da parte della e/o Parte_1 Controparte_2 circa la mancata disponibilità/utilizzo materiale del mezzo targato SX?
26) Vero che, nonostante quanto sopra, la e la in Controparte_2 CP_3 virtù di diverse scuse, omettevano la restituzione/consegna materiale del mezzo in questione e delle relative chiavi alla Parte_1
27) Vero che, solo in data 19.03.2021, la veniva a conoscenza - tramite Parte_1 una mera comunicazione e-mail inoltrata dal sig. (nella sua qualità di Persona_1 collaboratore/dipendente delle Società ed - della Controparte_2 CP_3 circostanza che il mezzo targato SX era stato rubato, così come da doc. 6 allegato all'atto di citazione che si rammostra?
33) Vero che, tuttavia, in virtù della polizza contrattuale sottoscritta, il mezzo risultava essere assicurato anche per i danni derivanti dal reato di furto?
35) Vero che, la nonostante quanto occorso al mezzo si è trovata Parte_1 costretta a dover versare, in data 16.03.2022, la somma di € 53.237,38 a titolo di saldo prezzo del mezzo rubato, targato SX?
36) Vero che, a seguito del sinistro/furto subito, la società si è trovata Parte_1 costretta a dover sostenere notevoli esborsi, per un costo totale complessivo pari ad € 100.132,00, per l'acquisto e la gestione di un mezzo, di fatto, rubato?
37) Vero che, quindi, l'odierna attrice si è trovata costretta a dover corrispondere il saldo prezzo alla finanziaria Mercedes Benz, ciò anche la fine di mantenere i rapporti commerciali in essere, oltre a farsi direttamente carico di ogni ulteriore, conseguente e connesso esborso?
39) Vero che, il furto del mezzo in questione è un evento riconducibile anche al comportamento negligente (di custodia) delle odierne convenute Controparte_2 ed quali custodi del mezzo in qualità di conduttrici? CP_3
40) Vero che, la veniva a conoscenza dell'evento del furto solo in data Parte_1
19.03.2021 e, quindi, in un momento successivo rispetto alla data di avvenuta estensione della polizza (28.01.2021)? pagina 3 di 18 42) Vero che, il predetto doc. 5 aveva – ed ha - ad oggetto la mera “sostituzione”, ovvero, rettifica in aumento o in diminuzione del premio?
Indicando i seguenti testi (su tutti i capitoli):
- residente in [...]; Testimone_2
- residente in [...]; Testimone_3
- , residente in [...]S; Testimone_4
- residente in [...]. Testimone_5
Qualora l'odierno Giudicante dovesse ritenerlo necessario si insta per l'ammissione e l'espletamento di apposita CTU tecnica-estimativa volta a valutare il valore del mezzo per cui è causa e tutto quanto altro ritenuto necessario, al fine di quantificare il danno subito dall'odierna attrice (indicazione del valore globale del mezzo al momento del furto).” così conclude: CP_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
In via pregiudiziale di merito
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della in relazione Parte_1 alla richiesta di indennizzo per tutte le ragioni suesposte e, conseguentemente
Respingere le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze e onorari ed accessori di legge, compreso il rimborso delle spese generali.
In via preliminare di merito
Accertare e dichiarare l'inadempimento della Società attrice all'obbligo di denuncia del sinistro nei confronti di , ai sensi delle Condizioni di polizza nonché dell'art. CP_1
1913 c.c., e conseguentemente dichiarare legittimata la NI convenuta al diniego dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 primo comma c.c.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Nel merito in via principale
Rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice a qualsiasi titolo in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge.
In via di estremo subordine
Quantificare il danno subito dall'attrice, escludendo ogni voce di danno non provata, non consequenziale ai fatti per cui è causa e non indennizzabile a termini di polizza e limitare l'obbligo di indennizzo di , riducendolo in ragione del pregiudizio sofferto CP_1 dalla NI ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1915 comma secondo, c.c..
Spese di lite compensate tra le parti. pagina 4 di 18 Fatte salve in ogni caso tutte le condizioni di polizza ed in particolare il valore assicurato (massimale).
In via istruttoria, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che veniva incaricato da di eseguire accertamenti in merito all'evento CP_1 furtivo per cui è causa ad esito dei quali redigeva le relazioni che si rammostrano (docc. 7 e 8)?
2) Vero che contattava il Sig. che aveva presentato la denuncia per Testimone_5 furto, il quale, tuttavia si rifiutava di interloquire con lei in merito all'evento furtivo per cui è causa?
Co 3) Vero che anche il Sig. responsabile del parco mezzi della ed il Sig. Tes_1 CP_3
, presunto ultimo conducente del mezzo prima della sottrazione, si Parte_3 rifiutavano di conferire con l'accertatore?
4) Vero che, a causa della mancata collaborazione delle parti, l'accertatore si è trovato nell'impossibilità di ricostruire la dinamica dell'evento furtivo per cui è causa e di effettuare un sopralluogo nell'area ove si sarebbe verificato l'occorso?
5) Vero che venivano commissionati accertamenti sulle chiavi eseguiti in collaborazione con la casa madre -B (doc. 8)?
6) Vero che dagli accertamenti di cui al capitolo precedente emergeva che nessuna delle due chiavi riconsegnate è riconducibile al veicolo di marca Mercedes asseritamente sottratto?
7) Vero che, in particolare, la Casa Madre accertava che la chiave elettronica marchiata con il nr. 1 è una chiave elettronica appartenente a telaio diverso da quello del mezzo assicurato ed è la seconda chiave di serie in dotazione con la consegna del veicolo ed anche la parte meccanica è riconducibile a telaio diverso da quello del mezzo assicurato?
8) Vero che la Casa Madre accertava che la chiave meccanica marcata con il nr. 2 è una chiave riconducibile ad altro veicolo, diverso da quello per cui è causa?
9) Vero che la Casa Madre specificava, altresì, il mancato ordine di chiavi aggiuntive così come di sostituzione della serie chiusure e che, pertanto, nei sistemi centrali di Mercedes Benz, risultano attive solo le due chiavi di serie in dotazione con il mezzo tg SX ?
Si indicano a testi l'accertatore presso con Testimone_6 Controparte_5
[... sede in Cambiago (MI), Via Giotto n. 1 su tutti i capitoli di prova, nonché i Sig.ri ed presso Mercedes Benz Italia con sede CP_6 CP_7 Controparte_8 in Capena (Roma), Via Tiberina sui capitoli da 6 a 10” così conclude: Controparte_2
pagina 5 di 18 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis statuire come segue:
In via pregiudiziale e/o preliminare:
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della , Controparte_2 in persona del proprio legale rappresentante protempore, in accoglimento delle ragioni meglio esposte nella parte motiva del presente atto e per l'effetto estromettere la stessa dal giudizio de quo;
Nel merito e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda:
- In accoglimento delle difese spiegate nella parte motiva del presente atto, rigettare la domanda risarcitoria formulata da parte attrice promossa in danno della
[...]
; CP_2
- Condannare la ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da Parte_1 lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria: si offrono in comunicazione mediante deposito telematico i seguenti documenti: come da indice.
Con ogni riserva di emendare e/o integrale le proprie difese ed i mezzi istruttori nel rispetto dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.” così conclude: CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione e previa ogni declaratoria e condanna del caso così giudicare:
In via principale nel merito
- rigettare la domanda di parte attrice di condanna di al risarcimento dei danni CP_3 dalla prima pretesi ovvero le domande di parte attrice formulate nei confronti di
[...] CP_
perché inammissibili e in ogni caso incongruenti, illogiche, infondate e pretestuose in quanto alcuna responsabilità e/o corresponsabilità è ascrivibile a per i fatti CP_3 di causa, per il furto del Veicolo, per i danni asseritamente subiti dall'attore ovvero per tutti i motivi meglio illustrati in fatto e in diritto in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di legge del presente giudizio.
In via istruttoria
Nel richiamare le deduzioni e istanze istruttorie formulate nella comparsa di costituzione e nelle memorie ex art.171 ter c.p.c. e i documenti agli atti e nel contestare le deduzioni e istanze istruttorie formulate dalle parti avverse, si insiste nel chiedere ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
pagina 6 di 18 1) Vero che nel 2020 c'era un responsabile degli autoveicoli impiegati dalla società
[...] CP_ per i servizi di autotrasporto per conto di terzi?
2) Vero che nella prima metà del 2020 il Signor la incaricava della Testimone_1 guida dei mezzi di trasporto che erano nella disponibilità materiale del suddetto
per effettuare servizi di autotrasporto per conto di terzi? Testimone_1
3) Vero che a metà del mese di luglio 2020 il Signor la incaricava di Testimone_1 guidare il veicolo Mercedes benz, mod.1845 LS (nuovo actros trattori flat floor), targato CP_ SX, in Romania e che dalla Romania lei faceva ritorno in in aereo?
Si indicano quali testi sulle circostanze di cui ai capitoli di prova n.1 il Signor
, presso con sede in 21019 - Somma Lombardo Testimone_7 CP_3
(VA), Via Generale C.A. Dalla Chiesa, n.5, e sulle circostanze di cui ai capitoli di prova nn.2 e 3, ut supra, il Signor , con residenza in Borgo Ticino (NO), Via L. Testimone_8
Da Vinci, n.16.
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze e i capitoli di prova dedotti e che saranno dedotti dalle controparti con i testi ut supra indicati, con riserva di integrare la lista dei testi e con riserva di ulteriormente dedurre ed eccepire nei termini di legge in conseguenza degli atti avversari che saranno depositati.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la con sede in Milano, Parte_1 via Fabio Filzi n° 8, in persona del legale rappresentante, conveniva in giudizio la
[...]
con Controparte_1 sede in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici n° 2, nonché le società Controparte_2 con sede in San Giuliano Milanese, via Lago d'Orta n° 3 ed con sede in Como, CP_3 via Canturina n° 49, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, per chiedere:
a) di accertare e dichiarare il proprio diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito del “sinistro/furto” del veicolo targato SX;
b) per l'effetto, di condannare la detta compagnia assicuratrice, “anche in solido con le altre convenute”, “al risarcimento di tutti i danni (materiali e non)…nella misura complessiva di € 100.132,00” o nel diverso importo ritenuto di giustizia;
c) in subordine, in caso di ritenuta insussistenza del suo diritto “ad ottenere l'indennizzo assicurativo per il furto del mezzo”, di condannare anche in CP_3 solido con “al risarcimento di tutti i danni (materiali e Controparte_2 non)…nella misura complessiva di € 100.132,00” o nel diverso importo ritenuto di giustizia. Premesso, fra l'altro, che la società attrice operava nel settore autotrasporti e noleggio di veicoli con e senza conducente, a breve e lungo termine e che il 14.4.2017 aveva sottoscritto con la società -B Financial Services un contratto di pagina 7 di 18 locazione finanziaria in ordine al veicolo Mercedes Benz mod 1845LS tg. SX, poi assicurato con la in citazione si esponeva, in estrema sintesi, che: CP_1 con contratto dd.
1.3.2020 il veicolo era stato concesso in noleggio alla società
[...]
CP_2
“per asserite esigenze di gestione operativa/amministrativa/contabile della conduttrice…e su espressa richiesta della stessa” il detto contratto “traslava” alla CP_3
“con conseguente consegna materiale e diretta del mezzo”; il 1° agosto era stato, quindi, sottoscritto un nuovo contratto di noleggio con per CP_3 un'iniziale durata di quattro mesi;
in ragione degli “stretti rapporti economici e di effettiva sovrapposizione tra i soggetti titolari delle due società”, la aveva provveduto a consegnare alla il CP_2 CP_3 mezzo, che quindi, alla cessazione del primo contratto, non era stato riconsegnato alla
Parte_1 non avendo, in seguito, ricevuto i canoni nella misura e nei termini pattuiti, Parte_1 aveva diffidato, con formale atto di messa in mora dd. 15.12.2020, a versarle la CP_3 somma di € 10.736,00, avvertendola che, in difetto di pagamento, il contratto sarebbe stato automaticamente risolto con conseguente obbligo di immediata restituzione del mezzo;
il 19 marzo 2021, tale , collaboratore di e di aveva Persona_1 Controparte_2 CP_3 informato che il veicolo tg. FH047Sx era stato rubato;
Parte_1
nonostante i numerosi solleciti, non aveva provveduto a versare all'attrice CP_1
l'indennizzo relativo al furto del mezzo;
a causa dell'inerzia delle due conduttrici e della compagnia assicuratrice si era Pt_1 trovata nella necessità di acquistare dalla società finanziaria il mezzo al complessivo prezzo di € 100.132,00; le società convenute erano tenute a risarcirle i danni patiti a causa del mancato pagamento dell'indennizzo assicurativo per il furto del mezzo dovutole in forza della polizza assicurativa stipulata con CP_1 sottoscrivendo i contratti di noleggio, ed si erano espressamente Controparte_2 CP_3 assunte l'obbligo di risarcire eventuali danni al mezzo tg. SX, ivi compresi quelli derivanti da furto o incendio;
pertanto, ove non fosse stato ritenuto sussistente il proprio diritto a conseguire l'indennizzo assicurativo da le dette società avrebbero dovuto risarcirle i CP_1 danni originati dal “sinistro/furto de quo”; non aveva comunque provato l'effettiva consegna del veicolo a terzi e, Controparte_2 quindi, non si era liberata dalla responsabilità di custodia;
pagina 8 di 18 peraltro, prima e dopo il coinvolgimento di il veicolo era stato utilizzato da CP_3 soggetti (ad esempio tale ) riconducibili a Testimone_1 Controparte_2
Si costituivano in giudizio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, le tre parti convenute. chiedeva di: CP_1
a) accertare il difetto di legittimazione attiva di Parte_1
b) dichiarare l'insussistenza del proprio obbligo di versare l'indennizzo in ragione dell'inadempimento della società attrice all'obbligo di denuncia del sinistro ai sensi delle condizioni di polizza e dell'art. 1913 c.c.; c) di rigettare le domande attoree perché infondate. A sostegno di tali conclusioni in comparsa di costituzione, si rappresentava, fra l'altro, che: la polizza azionata in giudizio prevedeva un vincolo a favore di Mercedes Benz Financial Service Italia spa, che, del resto, aveva chiesto di procedere alla definizione e alla liquidazione del sinistro;
peraltro, la polizza in questione non era operativa, in quanto l'autoarticolato Mercedes tg. SX era stato incluso nella copertura solo il 28.1.2021, quindi in epoca successiva all'asserito furto, che comunque era stato denunciato il 12.4.2021, quindi dopo circa un mese dal giorno in cui ne aveva avuto notizia, con conseguente violazione Parte_1 delle norme contrattuali e dell'art. 1913 c.c.; non era mai stata informata del passaggio del mezzo fra diverse società, il CP_1 che contrastava con l'art. 11 delle condizioni generali di assicurazione;
la denuncia non costituiva prova dell'effettiva sottrazione furtiva del veicolo, tanto più che quella dell'aprile 2021 recava circostanze di fatto contrastanti con altra precedente Con denuncia dd. 18.3.2021 presentata dal legale rappresentante di sicché non era neppure chiaro dove e quando si era verificato l'asserito furto;
a seguito di successive verifiche effettuate in collaborazione con la casa madre Mercedes- Benz, si era accertato che nessuna delle due chiavi del mezzo erano state riconsegnate;
in citazione non erano state indicate le modalità di calcolo del preteso quantum risarcitorio;
in ogni caso poteva essere chiamata a indennizzare l'attrice esclusivamente CP_1 per il rischio coperto dalla polizza sino al massimale di € 56.000,00, il che ne precludeva la condanna al risarcimento del danno in solido con le altre convenute. chiedeva, invece, di: Controparte_2
a) accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva;
b) rigettare la domanda attorea;
c) condannare al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.. Parte_1
In comparsa di costituzione si rappresentava, in particolare, che: pagina 9 di 18 aveva preso in noleggio il mezzo tg. SX già utilizzato presso la Controparte_2 società attrice da tale , per usufruire dei servizi offerti da quest'ultimo; Testimone_1 in seguito, il , preso atto della sopravvenuta indisponibilità della a Tes_1 Controparte_2 continuare nell'instaurato rapporto di collaborazione, aveva chiesto a di CP_3 subentrare nel contratto di noleggio;
pertanto, l'1.8.2020 aveva stipulato un nuovo contratto di noleggio con CP_3 Parte_1
[...
con ciò assumendo l'obbligo di risarcire eventuali danni non coperti da polizza assicurativa o da essa stessa cagionati;
in ragione del contratto dd.
1.8.2020 la era l'unico soggetto onerato della custodia CP_3 del mezzo, visto che alla stipulazione di tale contratto era stato risolto quello precedente tra e Parte_1 Controparte_2
Ulteriore richiesta di rigetto della domanda spiegata in citazione veniva formulata anche da nella cui comparsa di costituzione si esponeva che: CP_3 il 20.7.2020 , nel riferire di avere la disponibilità di alcuni veicoli per Testimone_1
e aveva contattato per offrire l'effettuazione di Parte_1 Controparte_2 CP_3 servizi di autotrasporto;
l'1.8.2020 era stato stipulato un contratto di noleggio fra ed in ordine Parte_1 CP_3 al mezzo oggetto di causa, che però era rimasto nella materiale disponibilità del , Tes_1 quale autista di e Parte_1 Controparte_2 il 20.12.2020 aveva appreso dal e, quindi, riferito a che il Persona_1 Tes_1 CP_3 veicolo era stato oggetto di furto;
si era poi appreso che, prima ancora della stipulazione del contratto dd.
1.8.2020 e all'insaputa di il mezzo era stato condotto in Romania da tale , CP_3 Testimone_8 autista incaricato dallo stesso , di talché il contratto in questione non era stato Tes_1
“neppure validamente concluso per impossibilità iniziale dell'oggetto ex art. 1418, comma 2 c.c.” e, quindi, inadempiente era stata la stessa attrice per non aver consegnato il mezzo;
imputava alla società di leasing quell'inerzia da cui sarebbe dipesa “la perdita Parte_1 del diritto al risarcimento del danno asseritamente patito”; la società attrice non aveva comunque provato il valore di mercato del veicolo, l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere in ordine al contratto di leasing, e neppure l'importo previsto per l'esercizio del diritto di riscatto;
non era stata indicata la modalità di calcolo del preteso quantum risarcitorio in € 100.132,00 a fronte del minor importo di € 53.237,38, asseritamente bonificato alla società di leasing.
Sulla domanda della nei confronti di Parte_1 CP_1
pagina 10 di 18 Stando alle argomentazioni svolte in citazione e alle conclusioni ivi rassegnate, chiede di condannare non già al pagamento dell'indennizzo Pt_1 CP_1 assicurativo in relazione all'allegata polizza N. M13807202 (v. doc. n° 2 di parte attrice), ma, “anche in solido con le altre convenute” (v. pag. 9), “al risarcimento di tutti i danni patiti a causa del mancato pagamento dell'indennizzo assicurativo per il furto del mezzo spettante in forza della polizza assicurativa sottoscritta”, danni da quantificare nella somma di € 100.132,00, corrispondente, in tesi, a “quella del valore del mezzo” (come chiarito a pag. 9 della memoria depositata ex art. 171 ter n° 1 c.p.c.).
Pur non avendo espressamente richiesto di condannare la alla CP_1 corresponsione del solo indennizzo, tant'è che ha agito per il conseguimento dell'intero complessivo importo sborsato per l'acquisto del mezzo, l'attrice ha comunque individuato il presupposto dell'azionata pretesa risarcitoria nell'inadempimento della compagnia assicuratrice all'obbligo di versare la somma dovuta in caso di verificazione del rischio assicurato, di talché ai fini di una declaratoria di accoglimento avrebbe comunque dovuto dimostrare non solo l'operatività della detta polizza in ordine al veicolo oggetto di causa all'epoca in cui sarebbe stato oggetto di furto, ma anche l'effettiva sottrazione penalmente illecita di tale mezzo, deponendo in tal senso il consolidato principio di diritto secondo cui “nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro” (Cass., n° 30656/2017).
Va poi tenuto presente che, “ove l'evento furto sia stato contestato dall'assicuratore [come nel caso di specie, n.e.] la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si è verificato” (v. in motivazione Cass., n° 17482/2025 e i precedenti ivi richiamati Cass., n° 32637/2022 e Cass., n° 1935/2003).
Parte attrice ha adeguatamente assolto l'onere probatorio a suo carico in ordine all'operatività della copertura assicurativa e alla propria titolarità del diritto di conseguire il relativo indennizzo (desumendosi dal documento n° 3 prodotto dalla stessa CP_1
e dal documento n° 2 allegato alla citazione che il veicolo oggetto di causa, contrassegnato dal n° 59, era compreso tra quelli assicurati sino al 31.7.2021 - del resto l'appendice prodotta dalla compagnia assicuratrice come documento 5 non riguarda un'inclusione ex novo, ma una sostituzione - e potendosi ritenere che il vincolo in favore della Mercedes Benz Financial Services Italia sia venuto meno a seguito del documentato versamento alla stessa, da parte di del residuo saldo di € 53.237,38 dovuto in Pt_1 relazione al contratto di leasing dd. 14.4.2017), ma non anche in relazione al dedotto evento delittuoso.
Al riguardo in punto di fatto risulta per tabulas che:
pagina 11 di 18 A) il 18 marzo 2021 presentava ai Carabinieri della Stazione di Persona_2
Limbiate “denuncia/querela” da lui firmata nella dichiarata qualità di Con amministratore e legale rappresentante di ivi esponendo, per quanto qui rileva, che:
➢ , titolare di una ditta individuale, aveva richiesto al precedente Testimone_1 Con amministratore di “di poter inserire nella società alcuni mezzi di trasporto di cui aveva la disponibilità per poter effettuare dei servizi come 'padroncino'”;
➢ dopo aver raggiunto un accordo verbale sul punto alla presenza di tale
[...] Con
, il aveva richiesto a di subentrare ad nel Per_1 Tes_1 CP_2 contratto di noleggio relativo all'autocarro -B tg. SX;
➢ Evo aveva poi accettato tale subentro, stipulando un contratto di noleggio con in data 1.8.2020, senza però acquisire il “formale possesso” del veicolo, Pt_1 essendo questo sempre rimasto nella materiale disponibilità del AG;
➢ quest'ultimo il 20.12.2020 aveva comunicato al che “il predetto mezzo Per_1 targato SX era stato rubato verosimilmente tra il 14 e il 15 novembre 2020”;
➢ il aveva poi contattato tale , “autista incaricato dal sig. Per_1 Testimone_8 per guidare i mezzi nella propria disponibilità, al fine di avere maggiori Tes_1 delucidazioni sul furto”;
➢ La aveva riferito al “che intorno alla metà del mese di luglio Parte_3 Per_1
2020, avrebbe condotto, su ordine del sig. l'autocarro targato SX, Tes_1 in Romania, rientrando in Italia in aereo” (v. doc. n° 6 di parte attrice); B) in data 8.4.2021 nella dichiarata qualità di “dipendente” di Testimone_5
dopo aver riassunto i rapporti contrattuali intrattenuti dall'odierna attrice Pt_1 Con con le società ed in ordine al veicolo tg. SX, sporgeva CP_2 formale “denuncia-querela” contro ignoti innanzi ai Carabinieri della Stazione di Lainate, esponendo, al riguardo, che il precedente 19 marzo “il sig. Per_1 collaboratore delle società I Work Italia S.r.l. ed , aveva comunicato “a CP_3 mezzo e-mail” l'avvenuto furto del veicolo (v. doc. n° 7 di parte attrice). Tali risultanze documentali appaiono inidonee a dimostrare l'effettiva sottrazione furtiva del veicolo oggetto di causa, atteso che, come detto, quando, come è avvenuto nella fattispecie in esame, il dedotto evento delittuoso è contestato dalla compagnia assicuratrice, la mera produzione della relativa denuncia presentata alla pubblica autorità non ne prova la verificazione in difetto di altri oggettivi elementi di riscontro in grado di confermare la narrazione del denunciante, che nel caso di specie non sono stati acquisiti.
In proposito mette conto innanzi tutto evidenziare che nessuna delle due denunce allegate in atti è stata presentata dalla persona fisica che al momento in cui il mezzo sarebbe stato illecitamente sottratto da terzi ne aveva l'effettiva materiale disponibilità per detenerne lecitamente le relative chiavi e che entrambe le denunce risultano assolutamente generiche e indeterminate in ordine alla collocazione dell'asserita sottrazione furtiva nello spazio e nel tempo, non avendo i due denuncianti indicato con precisione dove e/o quando il mezzo sarebbe stato rubato. pagina 12 di 18 Tali lacune espositive appaiono vieppiù rilevanti ove si consideri, da un lato, (i) che né l'attrice e neppure le due società che ebbero a prendere in locazione il mezzo hanno citato come testimone , menzionato in ambedue le denunce;
(ii) Testimone_1 che all'udienza del 7.2.2024 ha rinunciato all'audizione del teste CP_2 [...] Con
, parimenti menzionato da entrambi i denuncianti;
(iii) che non si è attivata Per_1 nei modi e tempi dovuti per consentire l'audizione del teste (delegata ex Testimone_8 art. 208 c.p.c. al Tribunale di Novara in ragione della residenza del teste, al fine di agevolare l'assunzione della prova) dopo che questi non era comparso in udienza.
E dall'altro che, stando a quanto comunicato dalla casa madre -B (v. doc. n° 7 e n° 8 di , nessuna delle due chiavi incontestatamente riconsegnate CP_1 da all'epoca in cui venne attivata la polizza assicurativa era riferibile al veicolo tg. Pt_1
SX.
In corso di causa non sono stati, dunque, acquisiti oggettivi elementi di fatto da cui desumere con un tranquillante margine di certezza che effettivamente in una certa data il veicolo per cui si procede venne parcheggiato in un determinato luogo dal soggetto che all'epoca aveva valido titolo per fruirne e che lo stesso, quando tornò sul posto, non lo rinvenne nel punto in cui lo aveva allocato.
Le evidenziate carenze di allegazione e prova, a prescindere da ogni altra considerazione, non consentono di ritenere acclarato che il mezzo sia stato realmente oggetto di sottrazione illecita, ossia di appropriazione contro la volontà del soggetto che per ultimo legittimamente lo deteneva, per aver in precedenza acquisito con modalità lecite le relative chiavi di accensione, la cui omessa consegna, del resto, induce di per sé a escludere la detta evenienza, anche in ragione del consolidato principio di diritto secondo cui, al fine di ritenere che la circolazione del veicolo sia avvenuta "prohibente domino", occorrono atti o comportamenti effettivamente ostativi alla circolazione, rivelatori della diligenza e delle cautele all'uopo adottate (v. Cass., n° 20373/2015), che nel caso di specie non sono stati provati, e invero neppure allegati.
In definitiva le acquisite risultanze istruttorie non dimostrano l'effettiva verificazione del rischio assicurato, il che costituisce ex se condizione ostativa a una declaratoria di accoglimento della domanda proposta in citazione nei confronti della CP_1
[...]
Sulle domande di nei confronti di e di Parte_1 CP_3 Controparte_2
Con riguardo alla pretesa risarcitoria azionata da parte attrice nei confronti delle altre due società convenute, va rilevato che: con contratto di noleggio dd. 1.3.2020 (v. doc. n° 3 di parte attrice) concedeva in Pt_1 locazione ad l'autoarticolato Mercedes tg. SX (di cui aveva la CP_2 materiale e giuridica disponibilità per effetto del contratto di leasing stipulato il 14.4.2017 con la società -B Financial Services S.p.A. - v. doc. n° 1 allegato alla citazione) per dodici mesi al canone mensile di € 2.200,00, più Iva;
pagina 13 di 18 nell'assumere che all'epoca dei fatti i suoi rapporti con la venivano intrattenuti da Pt_1 un proprio collaboratore, tale , ha fatto presente di aver Persona_1 CP_2 effettivamente usufruito del detto veicolo, ma indirettamente, ossia tramite
[...]
, per aver inizialmente ritenuto di avvalersi dei servizi che quest'ultimo prestava Tes_1 utilizzando proprio il veicolo in questione;
I ha, inoltre, sostenuto che, una volta resasi conto che tali servizi non CP_2 corrispondevano più ai suoi interessi, comunicò al AG “di non poter proseguire nella collaborazione con esso avviata come 'padroncino'” e che, pertanto, lo stesso AG chiese a Evo di subentrare nel detto contratto di noleggio;
Con tale prospettazione è stata sostanzialmente confermata da il subentro fu, in realtà, effettuato con la stipulazione di un nuovo e diverso contratto di Con noleggio tra ed in data 1.8.2020 (v. doc. n° 4 di parte attrice); Pt_1 in citazione ha sostenuto che tale contratto, sostanzialmente analogo a quello Pt_1 precedente, venne sottoscritto senza che il veicolo le fosse stato preventivamente riconsegnato da , essendosi quest'ultima attivata per porre essa stessa il CP_2 Con mezzo nella materiale disponibilità di la quale, invece, in comparsa di costituzione ha asserito che il veicolo non le fu mai materialmente consegnato, per essere rimasto I . Tes_1 Parte_1Controparte_2 Controparte_2
In ordine a quest'ultimo assunto devesi considerare che: nel dedurre la mancata consegna del veicolo da parte della società attrice, anche al fine di contestarne l'inadempimento al contratto dd. 1.8.2020 (oltre che per sostenere che a tale contratto non venne data esecuzione “per impossibilità iniziale dell'oggetto ex art. 1418 comma 2, c.c.”, il che, però, va escluso, non essendo stato provato che alla data di stipulazione del detto contratto il bene che ne costituì l'oggetto fosse nell'esclusiva e legittima disponibilità di terzi, anche per essere stato condotto in Romania, o comunque privo dei requisiti richiesti dall'art. 1346 c.c.,), Evo non si è limitata a proporre una mera difesa, ma ha allegato un fatto impeditivo, al fine di paralizzare la pretesa risarcitoria di controparte, con ciò esercitando il potere di attribuire rilevanza giuridica a quel fatto e, quindi, sollevando, in sostanza, un'eccezione in senso stretto, che però “non è rilevabile d'ufficio e va proposta, a pena di decadenza ex art. 167, comma 2 c.p.c., nella comparsa di risposta depositata dal convenuto almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 166 c.p.c. (nella versione vigente ratione temporis)” (così, da ultimo, Cass., n° 19753/2025); tale eccezione va, quindi, ritenuta tardiva, in quanto Evo non si è costituita nel termine di settanta giorni prima dell'udienza fissata in citazione di cui al novellato art. 166 c.p.c., e comunque appare infondata;
e ciò perché il contenuto del punto 4 del contratto dd. 1.8.2020 - ove si legge testualmente
“il mezzo oggetto del presente contratto è stato valutato, di concerto, tra le parti (esperti nel settore trasporti, e dei mezzi ad esso funzionali), in ottimo stato e perfettamente
pagina 14 di 18 idoneo all'uso e pertanto ogni insorgendo problema e/o necessità di intervento manutentivo sarà ad esclusivo carico della - non può che significare che CP_3 quest'ultima, attraverso il suo legale rappresentante e/o persone di fiducia dello stesso, aveva avuto modo di esaminare il veicolo e poi, quindi, presumibilmente ne aveva, di fatto, acquisito la possibilità di disporne e di fruirne, anche indirettamente, ossia per il tramite di soggetti riferibili a sé e non alla e neppure a;
Pt_1 CP_2
Con in tal senso, depone l'inerzia di successiva all'allegata diffida dd. 10.12.2020 (v. doc. n° 5 di parte attrice), con cui le aveva contestato l'omesso versamento dei quattro CP_9 canoni mensili maturati sino ad allora, sollecitandola al relativo pagamento, con l'avvertimento che in difetto il contratto doveva intendersi risolto e che il veicolo doveva essere immediatamente restituito;
per quanto consta, infatti, in seguito Evo non ebbe affatto a negare di aver acquisito in precedenza la materiale disponibilità del mezzo, con ciò serbando una condotta omissiva legittimamente interpretabile come tacita ammissione della pregressa consegna del veicolo, anche in ragione del principio di diritto secondo cui “affinché il silenzio possa assumere il valore negoziale di consenso, occorre o che il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare,
o che, secondo un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità delle parti e alle loro relazioni di affari, il tacere di una possa intendersi come adesione alla volontà dell'altra” (v. Cass., n° 6162/07); ad avvalorare la detta conclusione sovviene il contenuto dell'allegata denuncia/querela dd. 19.3.2021; nel denunciare il furto del mezzo oggetto di causa, legale Persona_2 Con rappresentante attuale e dell'epoca di fece, infatti, intendere che il precedente legale rappresentante di tale società, tale , nel luglio 2020 aveva raggiunto un Persona_3 accordo con per effetto del quale questi, avendo allora la disponibilità di Testimone_1 alcuni mezzi di trasporto, si impegnò ad assicurare i propri “servizi come padroncino” a Con
la quale, per tale ragione, si determinò, fra l'altro, a sostituire nel CP_2 noleggio dell'autocarro Mercedes-Bez tg. SX e, quindi, a stipulare con il Pt_1 contratto dd. 1.8.2020, con ciò “subentrando nel formale possesso alla Controparte_2 ancorché il predetto mezzo è sempre rimasto nella materiale disponibilità del sig. ; il denunciante aggiunse, inoltre, che a fine novembre 2020, allorché il Tes_1 Tes_1 Con manifestò l'intenzione di interrompere i rapporti con quest'ultima si attivò per chiedere la restituzione dei mezzi o comunque l'indicazione di altra società disposta a sostituirla nel relativo noleggio.
Vi è, quindi, ragione di ritenere che, avendo instaurato nel luglio 2020 un rapporto di collaborazione con , che, stando a quanto dedotto nella detta Testimone_1 denuncia dal suo attuale legale rappresentante (in parte qua connotata da una non trascurabile valenza confessoria), all'epoca aveva la materiale disponibilità dell'autoarticolato Mercedes tg. SX, ed essendosi poi accordata per il noleggio di pagina 15 di 18 tale mezzo con proprio in funzione di quel rapporto, Evo ebbe, di fatto, ad Pt_1 acquisire la detenzione del veicolo in questione per il tramite di , allorché, Testimone_1 verificatane le condizioni (v. punto 4 del regolamento negoziale) e sottoscritto il contratto dd. 1.8.2020, gli consentì di continuare a usufruirne, per svolgere le attività di trasporto, e ciò evidentemente anche nell'interesse di essa convenuta.
Con Di conseguenza, ha assunto, nei confronti di tutti gli obblighi posti Pt_1 dal contratto dd.
1.8.2020 a carico della conduttrice, ivi compreso, per quanto qui rileva, quello di risarcire a i danni non indennizzabili dalla compagnia assicuratrice Pt_1
“perché legati ad eventi non coperti da polizza assicurativa perché causati, anche solo in parte, da dolo o colpa della (v. punto 7 del contratto). CP_3
Peraltro, a prescindere da tale disposizione negoziale, la comprovata assunzione Con della veste di conduttrice imponeva a di riconsegnare il veicolo al termine del rapporto contrattuale di noleggio, che può intendersi senz'altro cessato, essendo da tempo decorso il pattuito termine di durata di mesi quattro.
Non avendo provveduto a tale incombente e non avendo neppure provato (né invero richiesto di farlo con l'articolazione di adeguate istanze istruttorie) modi e tempi di un'utilizzazione del mezzo da parte di terzi non riferibili ad essa convenuta consentita da in epoca successiva alla stipulazione del contratto dd.
1.8.2020 e neppure l'illecita Pt_1 Con sottrazione furtiva del veicolo, deve rispondere dei danni arrecati a a causa Pt_1 dell'omessa riconsegna del bene noleggiato.
Del resto, l'incontrovertibile dato oggettivo desumibile dalle risultanze istruttorie è rappresentato dal fatto che alla scadenza del rapporto disciplinato dal contratto dd. Con
1.8.2020 il veicolo non è stato riconsegnato alla società attrice da la sola gravata di tale obbligo ex contractu.
I danni dedotti in citazione possono essere quantificati, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. (non potendosi procedere all'espletamento di una ctu estimativa stante l'attuale indisponibilità del mezzo) nella somma corrispondente a quella che l'attrice - dopo aver acquistato l'autoarticolato oggetto di causa versando alla -B Financial Services il saldo del debito residuo, pari a € 53.015,34 (v. l'allegata distinta di bonifico dd. 16.3.2022 prodotta come doc. n° 13), tant'è che non consta una successiva qualsivoglia iniziativa della società di leasing per recuperare il detto importo o per azionare la polizza - avrebbe incassato come indennizzo assicurativo, pari a € 56.000,00 (importo desumibile dall'appendice di polizza prodotta da sub n° 5 e CP_1 presumibilmente corrispondente al controvalore pecuniario del bene dell'epoca), ove la Con fosse stata in grado di provare il denunciato furto dell'autoarticolato oggetto di causa.
Nel quantum risarcitorio non può, quindi, essere invece compreso l'ulteriore importo di € 47.116,66, pari alla differenza tra la complessiva somma di € 100.132,00, che assume di aver versato alla società di leasing per acquistare in via definitiva il Pt_1 veicolo e il detto saldo di € 53.015,34 pagato nel marzo 2022, dovendosi, peraltro, pagina 16 di 18 ragionevolmente presumere, in difetto di elementi di segno contrario, che tra la data di stipulazione del contratto di leasing (14.4.2017) e il contratto dd.
1.8.2020 la società attrice ha fruito del veicolo, impiegandolo nella propria attività di noleggio, e, quindi, ricavandovi verosimilmente un guadagno, sicché la detta ulteriore somma di € 47.116,66, ove pure effettivamente sborsata, non costituisce altro che il totale dei corrispettivi dovuti per l'utilizzazione (anche indiretta) del bene e comunque per la materiale e giuridica disponibilità dello stesso.
Per tutto quanto detto Evo va condannata a pagare a la somma di € Pt_1
56.000,00, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo (con ciò facendosi applicazione dei principi dettati dalla Cass., sez. un., n° 1712/95, che impone di non far decorrere dal giorno dell'illecito gli interessi legali sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, rendendo lecita qualsiasi altra soluzione ritenuta dal giudice aderente alla fattispecie concreta).
La pretesa risarcitoria azionata da non appare, invece, meritevole di Pt_1 accoglimento nei confronti di . CP_2
Le considerazioni svolte inducono, infatti, a ritenere che a seguito della stipulazione del contratto dd. 1.8.2020, avvenuta nella piena consapevolezza di CP_2 Con
e previo impegno della stessa di provvedere alla consegna del mezzo a (come si
[...] desume dalle deposizioni rese dai testi e , Testimone_2 Testimone_5 CP_2
e abbiano, di fatto, inteso risolvere il contratto dd. 1.3.2020, visto che tale
[...] Pt_1 Con regolamento negoziale aveva ad oggetto lo stesso veicolo concesso in locazione a che, per quanto sopra esposto, ne ha indirettamente fruito per il tramite di
[...]
, sicché non appare fondato l'assunto di secondo cui Tes_1 Pt_1 CP_2 Con sarebbe responsabile dei danni per non aver consegnato il veicolo a (assunto che, Con peraltro, è in contrasto con la proposizione della domanda risarcitoria contro .
Né a sostegno della pretesa attorea è ascrivibile decisivo rilievo al fatto che alla cessazione del contratto dd.
1.3.2020 non ebbe a riconsegnare il mezzo CP_2 all'attrice, in quanto quest'ultima, seppure inizialmente contraria, come si desume dalla deposizione del teste ebbe poi ugualmente a stipulare il successivo Testimone_5 Con contratto con senza attendere che l'autoarticolato le fosse preventivamente restituito, con ciò, in sostanza, da un lato, accettando per facta concludentia che la nuova conduttrice ne acquisisse la disponibilità materiale e giuridica indipendentemente da un preventivo diretto coinvolgimento di essa locataria nel passaggio del bene e, dall'altro, sollevando dall'obbligo di custodirlo, non ravvisandosi alcuna ragione per CP_2 ipotizzare una concomitante efficacia dei due regolamenti negoziali e, quindi, una concorrente responsabilità delle due società convenute in ordine agli obblighi contrattuali gravanti sulla parte conduttrice (tant'è che deduce e documenta di aver richiesto Pt_1 Con alla sola il pagamento dei canoni maturati nei quattro mesi successivi al 1° agosto 2020).
pagina 17 di 18 [. Pertanto, la domanda di parte attrice non può essere accolta nei confronti di
. CP_2
Sulle spese di lite Con In applicazione del principio della soccombenza deve pagare le spese di lite (liquidate come da dispositivo in base ai valori medi delle cause di valore da € 52.001,00 fino a € 260.000,00 avuto riguardo al quantum risarcitorio liquidato) a che, Pt_1 invece, a sua volta dovrà rifonderle a e a . CP_1 CP_2
Va, infine, disattesa la domanda ex art. 96 c.p.c. di non CP_2 rinvenendosi gli elementi costitutivi della responsabilità processuale ivi disciplinata nell'azione risarcitoria esercitata da parte attrice, né peraltro consta che tale iniziativa giudiziaria abbia arrecato alla detta convenuta specifici danni patrimoniali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da con sede in Milano, via Fabio Filzi n° 8, in persona del Parte_1 legale rappresentante, nei confronti di Controparte_1
con sede in Trento, Piazza delle Donne
[...]
Lavoratrici n° 2, in persona del legale rappresentante, di con sede in Controparte_2
San Giuliano Milanese, via Lago d'Orta n° 3, in persona del legale rappresentante e di con sede in Como, via Canturina, n° 49, in persona del legale rappresentante, CP_3 disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: condanna a versare a la somma di € 56.000,00, oltre interessi CP_3 Parte_1 legali ex art. 1284, 1° co., c.c., dalla domanda;
I Work Pt_1 CP_1Controparte_2 CP_2
[...] condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per CP_3 Pt_1 compenso, € 786,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, Iva e Cpa come per legge;
condanna a rifondere a e a le spese di lite, Parte_1 Controparte_2 CP_1 che liquida, in favore di ciascuna delle due, in € 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Trento in data 28.10.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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