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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 169/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente e Relatore GIANFELICE ANNALISA, Giudice APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 694/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 91/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ANCONA sez. 1 e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01PF005032022 SANZIONI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01PF005032022 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01PF005032022 IRAP 2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugna la sentenza della Corte di Giustizia di 1° Grado di Ancona n. 91 del 4.03.2024 che ha respinto il ricorso proposto nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE di ANCONA avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno 2016. Il contribuente gestisce una struttura ricettiva denominata “B&B Nominativo_1 ” con sede in Luogo_1. Con l'avviso di accertamento impugnato, l'Ufficio contestava per l'anno 2016: l'omessa presentazione delle dichiarazioni IVA e IRAP, nonché l'omessa istituzione di libri e registri contabili, per un importo complessivo di € 4.889,74 oltre interessi e sanzioni. L'Ufficio aveva qualificato come “imprenditoriale” l'attività di B&B “Nominativo_1 ” gestita dal Ricorrente_1, ritenendo che non fosse esercitata in forma occasionale e familiare come dichiarato dal contribuente. Il Giudice di primo grado ha respinto integralmente il ricorso. Il contribuente ha, quindi, proposto appello articolando i seguenti motivi: 1) errata applicazione della normativa nazionale e regionale sulle attività di Bed and Breakfast ed Affittacamere: l'appellante sostiene che l'attività è stata erroneamente considerata imprenditoriale per i seguenti motivi: la normativa regionale vigente nel 2016 (art. 34 della L.R. Marche n. 9 /2006) non stabiliva che l'apertura continuativa dell'attività fosse un indicatore di imprenditorialità; il comma 8 dell'articolo 34 affermava esplicitamente che l'esercizio di un B&B non costituisce attività d'impresa;
l'attività era saltuaria e occasionale, con ricavi concentrati nel periodo estivo e senza superare il limite di 335 giorni di apertura annuale previsto dalla normativa regionale;
la pubblicità online e la gestione della struttura, non sono elementi sufficienti per qualificare l'attività come imprenditoriale;
2) mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'IRAP; l'attività di B&B, anche se fosse considerata imprenditoriale, non dovrebbe essere soggetta all'IRAP, in quanto non presenta un apparato produttivo autonomamente organizzato. Le parti concludono per l'accoglimento delle rispettive argomentazioni con vittoria di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. L'art. 34 della L.R. Marche n. 9/2006, nella formulazione vigente ratione temporis per l'anno 2016, che al comma 1 prevedeva: “L'offerta del servizio di alloggio e prima colazione con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali (bed and breakfast) è subordinata a una denuncia di inizio attività, con indicazione del periodo in cui l'attività non è esercitata”. L'articolo 34, comma 8, della Legge Regionale Marche n. 9/2006, stabilisce che l'attività di bed and breakfast, se svolta nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (come il numero massimo di camere e posti letto, il carattere saltuario o stagionale, e l'utilizzo della normale organizzazione familiare), non è considerata un'attività imprenditoriale.
2. Dalla documentazione agli atti emergono i seguenti elementi fattuali incontestati:
la struttura “B&B Nominativo_1 ” è stata aperta per 317 giorni nell'anno 2016;
l'attività è stata esercitata in modo continuativo durante l'anno, con maggiore concentrazione nel periodo estivo ma con presenze anche negli altri periodi dell'anno;
la struttura è stata oggetto di pubblicizzazione su diversi siti web specializzati, social network (Facebook, Instagram) e dispone di un proprio sito internet;
la struttura è definita nei portali turistici come “alloggio di lusso”;
la villa è circondata da un giardino di 15.000 metri quadrati;
oltre all'alloggio vengono offerti servizi accessori quali l'utilizzo di campi da tennis, piscina, attività per bambini e famiglie, lavanderia;
la struttura è suddivisa in diversi edifici;
la gestione della pubblicità sui social, del sito web e delle prenotazioni richiede un impegno sistematico e continuativo.
2.1. Le dotazioni eccedono manifestamente quanto compatibile con una normale abitazione familiare e configurano una vera e propria struttura ricettiva organizzata. La presenza di molteplici edifici, ampi spazi esterni da manutenere, strutture sportive e servizi accessori richiede necessariamente un apporto organizzativo e lavorativo che non può essere ricondotto alla “normale organizzazione familiare”. Come correttamente evidenziato dall'appellante, la gestione dell'intero complesso non può essere affidato al solo ricorrente e richiede necessariamente l'apporto di lavoro di terze persone almeno per la manutenzione del giardino, la pulizia degli spazi comuni, la gestione delle strutture sportive.
2.2. Difetta anche il carattere saltuario o stagionale dell'attività. La sentenza di primo grado ha ritenuto soddisfatto tale requisito sulla base della prevalente concentrazione delle presenze nel periodo estivo. Tale valutazione, tuttavia, non tiene conto dell'effettiva durata temporale di esercizio dell'attività. Il contribuente richiama l'art. 34, comma 1 quater della legge Regionale n. 9/2006 che prevede: “Nel caso di cui al comma 1 bis, lettera b), l'attività ricettiva è svolta, in non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare per periodi anche non continuativi, che non superino complessivamente i trecentotrentacinque giorni l'anno da comunicarsi all'inizio di ogni semestre”. Senonché, il comma è stato introdotto dall'art. 27 della legge regionale n. 28 del 2 luglio 2020 e, quindi, successivamente all'anno d'imposta interessato dalla presente controversia Inoltre, tale norma, prevede che il periodo di svolgimento debba essere comunicato all'inizio di ciascun semestre;
incombenza che per l'anno d'imposta in discussione non era previsto, tant'è che non risulta agli atti e, comunque, non avrebbe avuto rilevanza in assenza di una normativa che, per quel periodo, lo prevedeva. La struttura ha svolto l'attività, nell'anno 2016, per 317 giorni (dato non contestato), pari all'86,8% dei giorni dell'anno solare. Un'attività esercitata per oltre 300 giorni all'anno non può essere qualificata come
“saltuaria” in alcun senso giuridicamente rilevante. Il concetto di “saltuarietà” richiamato dalla legge regionale implica un esercizio discontinuo, non programmato, episodico dell'attività, in contrapposizione a un esercizio stabile, continuativo e sistematico. La circostanza che le presenze effettive siano concentrate nel periodo estivo non toglie affatto il carattere continuativo dell'attività, che risulta comunque esercitata in modo programmato e stabile durante tutto l'arco dell'anno. La stagionalità del settore turistico balneare è fenomeno fisiologico che caratterizza la generalità delle strutture ricettive della zona, ma non incide sulla qualificazione dell'attività come continuativa quando essa venga esercitata con apertura per oltre 300 giorni all'anno.
2.3. Un ulteriore elemento di incompatibilità con il modello regionale riguarda i servizi offerti. La normativa regionale prevede che l'attività di bed and breakfast sia limitata all'offerta di “alloggio e prima colazione”. Nel caso di specie, invece, dagli atti emerge che la struttura offre una pluralità di servizi accessori quali: utilizzo di campi da tennis;
utilizzo di piscina;
attività organizzate per bambini e famiglie;
servizio lavanderia. Tali servizi eccedono il modello del bed and breakfast delineato dalla legge regionale e configurano un'offerta articolata e strutturata tipica delle attività ricettive in forma imprenditoriale.
2.4. Anche le modalità di promozione e commercializzazione dell'attività rappresentano un evidente elemento significativo sulla natura dell'attività svolta. Dagli atti emerge che la struttura dispone di: presenza su numerosi portali turistici specializzati dove è definita “alloggio di lusso”; sito web dedicato;
pagina Facebook;
profilo Instagram;
sistema di gestione delle prenotazioni online. Tale livello di presenza digitale e di gestione professionale della comunicazione è del tutto incompatibile con un'attività occasionale svolta con organizzazione familiare e denota invece un'attività strutturata e professionale. Come correttamente evidenziato dall'appellante, la gestione della pubblicità all'interno dei social, che di per sé richiede un impegno sistematico e continuativo (Facebook, Instagram e sito web), come anche la gestione delle prenotazioni, sia a sua volta indicativa dell'esistenza di una organizzazione difficilmente assolvibile dal solo appellato.
3. Accertato che l'attività concretamente svolta dal contribuente non rispetta i requisiti previsti dalla L.R. Marche 9/2006 per la qualificazione come bed and breakfast “non imprenditoriale”, viene meno il presupposto per l'applicazione del comma 8 dell'art. 34, che esclude la natura imprenditoriale dell'attività. Di conseguenza, l'attività deve essere sottoposta a verifica secondo i criteri ordinari della normativa fiscale per accertare la sussistenza dei requisiti di abitualità e professionalità previsti dall'art. 55 del TUIR e dall'art. 4 del D.P.R. 633/1972. 3.1. L'art. 55, comma 1, del TUIR qualifica come redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali, intendendosi per tali quelle che hanno per oggetto l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva delle attività indicate dall'art. 2195 c.c.. Il requisito dell'abitualità non richiede una continuità rigorosa e ininterrotta, ma è sufficiente che l'attività sia svolta con stabilità, regolarità e sistematicità, distinguendosi così da un'attività puramente sporadica o episodica. Nel caso di specie, gli elementi caratterizzanti la struttura e le modalità di svolgimento dell'attività convergono nel dimostrare il carattere imprenditoriale dell'attività, sussistendo i requisiti di abitualità, stabilità, sistematicità e professionalità richiesti dalla normativa fiscale per la qualificazione come attività d'impresa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Spese di lite carico dell'appellante che si liquidano in euro 1.000,00, per il giudizio di primo grado e, in euro 1.200,00, per il presente grado di giudizio. Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
UG IA IN
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente e Relatore GIANFELICE ANNALISA, Giudice APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 694/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 91/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ANCONA sez. 1 e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01PF005032022 SANZIONI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01PF005032022 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01PF005032022 IRAP 2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugna la sentenza della Corte di Giustizia di 1° Grado di Ancona n. 91 del 4.03.2024 che ha respinto il ricorso proposto nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE di ANCONA avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno 2016. Il contribuente gestisce una struttura ricettiva denominata “B&B Nominativo_1 ” con sede in Luogo_1. Con l'avviso di accertamento impugnato, l'Ufficio contestava per l'anno 2016: l'omessa presentazione delle dichiarazioni IVA e IRAP, nonché l'omessa istituzione di libri e registri contabili, per un importo complessivo di € 4.889,74 oltre interessi e sanzioni. L'Ufficio aveva qualificato come “imprenditoriale” l'attività di B&B “Nominativo_1 ” gestita dal Ricorrente_1, ritenendo che non fosse esercitata in forma occasionale e familiare come dichiarato dal contribuente. Il Giudice di primo grado ha respinto integralmente il ricorso. Il contribuente ha, quindi, proposto appello articolando i seguenti motivi: 1) errata applicazione della normativa nazionale e regionale sulle attività di Bed and Breakfast ed Affittacamere: l'appellante sostiene che l'attività è stata erroneamente considerata imprenditoriale per i seguenti motivi: la normativa regionale vigente nel 2016 (art. 34 della L.R. Marche n. 9 /2006) non stabiliva che l'apertura continuativa dell'attività fosse un indicatore di imprenditorialità; il comma 8 dell'articolo 34 affermava esplicitamente che l'esercizio di un B&B non costituisce attività d'impresa;
l'attività era saltuaria e occasionale, con ricavi concentrati nel periodo estivo e senza superare il limite di 335 giorni di apertura annuale previsto dalla normativa regionale;
la pubblicità online e la gestione della struttura, non sono elementi sufficienti per qualificare l'attività come imprenditoriale;
2) mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'IRAP; l'attività di B&B, anche se fosse considerata imprenditoriale, non dovrebbe essere soggetta all'IRAP, in quanto non presenta un apparato produttivo autonomamente organizzato. Le parti concludono per l'accoglimento delle rispettive argomentazioni con vittoria di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. L'art. 34 della L.R. Marche n. 9/2006, nella formulazione vigente ratione temporis per l'anno 2016, che al comma 1 prevedeva: “L'offerta del servizio di alloggio e prima colazione con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali (bed and breakfast) è subordinata a una denuncia di inizio attività, con indicazione del periodo in cui l'attività non è esercitata”. L'articolo 34, comma 8, della Legge Regionale Marche n. 9/2006, stabilisce che l'attività di bed and breakfast, se svolta nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (come il numero massimo di camere e posti letto, il carattere saltuario o stagionale, e l'utilizzo della normale organizzazione familiare), non è considerata un'attività imprenditoriale.
2. Dalla documentazione agli atti emergono i seguenti elementi fattuali incontestati:
la struttura “B&B Nominativo_1 ” è stata aperta per 317 giorni nell'anno 2016;
l'attività è stata esercitata in modo continuativo durante l'anno, con maggiore concentrazione nel periodo estivo ma con presenze anche negli altri periodi dell'anno;
la struttura è stata oggetto di pubblicizzazione su diversi siti web specializzati, social network (Facebook, Instagram) e dispone di un proprio sito internet;
la struttura è definita nei portali turistici come “alloggio di lusso”;
la villa è circondata da un giardino di 15.000 metri quadrati;
oltre all'alloggio vengono offerti servizi accessori quali l'utilizzo di campi da tennis, piscina, attività per bambini e famiglie, lavanderia;
la struttura è suddivisa in diversi edifici;
la gestione della pubblicità sui social, del sito web e delle prenotazioni richiede un impegno sistematico e continuativo.
2.1. Le dotazioni eccedono manifestamente quanto compatibile con una normale abitazione familiare e configurano una vera e propria struttura ricettiva organizzata. La presenza di molteplici edifici, ampi spazi esterni da manutenere, strutture sportive e servizi accessori richiede necessariamente un apporto organizzativo e lavorativo che non può essere ricondotto alla “normale organizzazione familiare”. Come correttamente evidenziato dall'appellante, la gestione dell'intero complesso non può essere affidato al solo ricorrente e richiede necessariamente l'apporto di lavoro di terze persone almeno per la manutenzione del giardino, la pulizia degli spazi comuni, la gestione delle strutture sportive.
2.2. Difetta anche il carattere saltuario o stagionale dell'attività. La sentenza di primo grado ha ritenuto soddisfatto tale requisito sulla base della prevalente concentrazione delle presenze nel periodo estivo. Tale valutazione, tuttavia, non tiene conto dell'effettiva durata temporale di esercizio dell'attività. Il contribuente richiama l'art. 34, comma 1 quater della legge Regionale n. 9/2006 che prevede: “Nel caso di cui al comma 1 bis, lettera b), l'attività ricettiva è svolta, in non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare per periodi anche non continuativi, che non superino complessivamente i trecentotrentacinque giorni l'anno da comunicarsi all'inizio di ogni semestre”. Senonché, il comma è stato introdotto dall'art. 27 della legge regionale n. 28 del 2 luglio 2020 e, quindi, successivamente all'anno d'imposta interessato dalla presente controversia Inoltre, tale norma, prevede che il periodo di svolgimento debba essere comunicato all'inizio di ciascun semestre;
incombenza che per l'anno d'imposta in discussione non era previsto, tant'è che non risulta agli atti e, comunque, non avrebbe avuto rilevanza in assenza di una normativa che, per quel periodo, lo prevedeva. La struttura ha svolto l'attività, nell'anno 2016, per 317 giorni (dato non contestato), pari all'86,8% dei giorni dell'anno solare. Un'attività esercitata per oltre 300 giorni all'anno non può essere qualificata come
“saltuaria” in alcun senso giuridicamente rilevante. Il concetto di “saltuarietà” richiamato dalla legge regionale implica un esercizio discontinuo, non programmato, episodico dell'attività, in contrapposizione a un esercizio stabile, continuativo e sistematico. La circostanza che le presenze effettive siano concentrate nel periodo estivo non toglie affatto il carattere continuativo dell'attività, che risulta comunque esercitata in modo programmato e stabile durante tutto l'arco dell'anno. La stagionalità del settore turistico balneare è fenomeno fisiologico che caratterizza la generalità delle strutture ricettive della zona, ma non incide sulla qualificazione dell'attività come continuativa quando essa venga esercitata con apertura per oltre 300 giorni all'anno.
2.3. Un ulteriore elemento di incompatibilità con il modello regionale riguarda i servizi offerti. La normativa regionale prevede che l'attività di bed and breakfast sia limitata all'offerta di “alloggio e prima colazione”. Nel caso di specie, invece, dagli atti emerge che la struttura offre una pluralità di servizi accessori quali: utilizzo di campi da tennis;
utilizzo di piscina;
attività organizzate per bambini e famiglie;
servizio lavanderia. Tali servizi eccedono il modello del bed and breakfast delineato dalla legge regionale e configurano un'offerta articolata e strutturata tipica delle attività ricettive in forma imprenditoriale.
2.4. Anche le modalità di promozione e commercializzazione dell'attività rappresentano un evidente elemento significativo sulla natura dell'attività svolta. Dagli atti emerge che la struttura dispone di: presenza su numerosi portali turistici specializzati dove è definita “alloggio di lusso”; sito web dedicato;
pagina Facebook;
profilo Instagram;
sistema di gestione delle prenotazioni online. Tale livello di presenza digitale e di gestione professionale della comunicazione è del tutto incompatibile con un'attività occasionale svolta con organizzazione familiare e denota invece un'attività strutturata e professionale. Come correttamente evidenziato dall'appellante, la gestione della pubblicità all'interno dei social, che di per sé richiede un impegno sistematico e continuativo (Facebook, Instagram e sito web), come anche la gestione delle prenotazioni, sia a sua volta indicativa dell'esistenza di una organizzazione difficilmente assolvibile dal solo appellato.
3. Accertato che l'attività concretamente svolta dal contribuente non rispetta i requisiti previsti dalla L.R. Marche 9/2006 per la qualificazione come bed and breakfast “non imprenditoriale”, viene meno il presupposto per l'applicazione del comma 8 dell'art. 34, che esclude la natura imprenditoriale dell'attività. Di conseguenza, l'attività deve essere sottoposta a verifica secondo i criteri ordinari della normativa fiscale per accertare la sussistenza dei requisiti di abitualità e professionalità previsti dall'art. 55 del TUIR e dall'art. 4 del D.P.R. 633/1972. 3.1. L'art. 55, comma 1, del TUIR qualifica come redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali, intendendosi per tali quelle che hanno per oggetto l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva delle attività indicate dall'art. 2195 c.c.. Il requisito dell'abitualità non richiede una continuità rigorosa e ininterrotta, ma è sufficiente che l'attività sia svolta con stabilità, regolarità e sistematicità, distinguendosi così da un'attività puramente sporadica o episodica. Nel caso di specie, gli elementi caratterizzanti la struttura e le modalità di svolgimento dell'attività convergono nel dimostrare il carattere imprenditoriale dell'attività, sussistendo i requisiti di abitualità, stabilità, sistematicità e professionalità richiesti dalla normativa fiscale per la qualificazione come attività d'impresa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Spese di lite carico dell'appellante che si liquidano in euro 1.000,00, per il giudizio di primo grado e, in euro 1.200,00, per il presente grado di giudizio. Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
UG IA IN