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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1604/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI SC MARCO, Presidente
DE ROSA MARIA ARMONIA, Relatore
DE MARCO MAURIZIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4642/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6439/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8
e pubblicata il 14/04/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 687/2026 depositato il
09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato in data 17.9.2024 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli, il contribuente aveva impugnato il silenzio rifiuto formatosi avverso l'istanza di rimborso, pervenuta all'Ufficio Finanziario in data 20.7.2023, della somma relativa al pignoramento presso terzi n. 071 84 2018 000004290 001, a sua volta recante la cartella esattoriale n.07120170121791722001, per un complessivo ammontare di € 5.862,10.
Faceva rilevare che il prelievo forzoso subito scaturiva dall'omesso pagamento dell'imposta di registro relativa alla sentenza n. 11728/2015 del Tribunale di Napoli che aveva inizialmente determinato in
€ 400,00,00 il valore della comunione ereditaria esistente tra molteplici coeredi.
La sentenza era stata poi modificata dalla Corte di Appello di Napoli n. 2545/2019, che aveva definitivamente quantificato in € 129.591,00 il valore della comunione ereditaria.
Per effetto di tale sentenza, l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato, in diminuzione ed in complessivi
€ 13.101,00 l'ammontare dell'imposta dovuta, gravante in solido su tutti i coeredi.
Aveva eccepito il contribuente che le imposte relative alla sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
2545/2019 e, quindi, l'avviso di liquidazione n. 2019 008 SC 000002545 0 004 da esso derivato, risultava essere stato integralmente pagato dai coobbligati in solido, come attestato dalle risultanze dell'interrogazione della tassazione degli atti giudiziari e dalla sentenza n. 5551/2023 del 17.4.2023, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli.
Chiedeva quindi il rimborso delle somme prelevate dal suo conto corrente, per effetto del richiamato pignoramento presso terzi, nella misura di € 4.421,29.
In data 3.12.2024, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli, depositava proprie controdeduzioni, contestando nel merito il ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
Rilevava che la contribuente, insieme ad altri coeredi, aveva impugnato l'avviso di liquidazione n.
2005/001/SC/000011728I e che il ricorso era stato rigettato.
Rilevava, altresì, che la contribuente aveva poi impugnato l'intimazione di pagamento il 18.01.2022 e l'adito Giudice dichiarava estinto il giudizio per rottamazione.
In data 11.3.2025, il contribuente aveva depositato memoria difensiva con la quale, nel ribadire la fondatezza delle proprie ragioni, evidenziava la genericità delle controdeduzioni dell'Agenzia, prove di oggettivo riscontro.
Benché ritualmente citata, come attesta la relata di notifica, a mezzo pec, in data 12.9.2024, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ometteva di depositare proprie controdeduzioni nel termine prescritto dall'art. 23 D. Lgs. 546/1992.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli accoglieva il ricorso.
Contro la predetta sentenza proponeva appello l'Ufficio.
Alla odierna udienza, su invito del Presidente, il relatore esponeva i termini della questione.
Le parti presenti si riportavano agli scritti difensivi.
La Corte si ritirava in camera di consiglio per deliberare.
(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
MOTIVI DELLA DECISIONE
(
Ritiene la Corte che l'appello debba essere accolto.
Nella sentenza impugnata, il primo giudice rileva che “l'Ufficio finanziario nulla ha depositato in atti, sicché l'asserita esistenza di “sentenze definitive” che avrebbero condannato l'odierno ricorrente al pagamento della somma chiesta in restituzione, non trovano alcun riscontro oggettivo nella documentazione in atti”.
In realtà, sembra sfuggire che per quanto concerne l'onere della prova, l'istanza relativa al rimborso d'imposta dà origine ad un rapporto giuridico nel quale è il contribuente a rivestire il ruolo attivo, assumendo nei confronti dell'RA la posizione di creditore di una determinata somma di danaro, per il fatto di avergliela in precedenza versata e, dunque, di attore sostanziale con ogni ovvia ricaduta sul piano dell'onere probatorio.
In un rapporto siffatto, l'Ufficio assume il ruolo passivo di chi “resiste” alla pretesa creditoria del contribuente.
I Giudici di legittimità hanno ripetutamente precisato che a seguito di domanda di rimborso fiscale avanzata dal contribuente quest'ultimo riveste la qualità di attore non soltanto in senso formale - come avviene nei giudizi di impugnazione di un atto impositivo - ma anche in senso sostanziale (Corte di
Cassazione - Ordinanza n. 14998 del 29 maggio 2023.
Conseguenza di tale affermazione è che, in primo luogo, l'onere di allegare e provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato in domanda grava sul contribuente e, secondariamente, che le argomentazioni con le quali l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o contesta che i medesimi siano qualificabili giuridicamente nei termini proposti dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva l'ipotesi del formarsi di un giudicato interno o, ricorrendone i presupposti, salva l'applicazione del principio di non contestazione (tra le altre, Cassazione n. 15026/2014, n. 6550/2012, n. 29613/2011). Dunque, è sul contribuente che ha avanzato la domanda di rimborso che grava l'onere di allegare e provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato in domanda e che danno diritto alla sua richiesta.
L'ufficio ha fatto rilevare che, contrariamente a quanto affermato da controparte, il debito non risulta estinto dai coobbligati e nessuna prova dell'avvenuto versamento è stata fornita dalla contribuente.
Ritiene questa Corte che le spese del giudizio possano essere compensate essendo stata prodotta la documentazione da valutare prodotta solo in secondo grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI SC MARCO, Presidente
DE ROSA MARIA ARMONIA, Relatore
DE MARCO MAURIZIO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4642/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6439/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8
e pubblicata il 14/04/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 687/2026 depositato il
09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato in data 17.9.2024 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli, il contribuente aveva impugnato il silenzio rifiuto formatosi avverso l'istanza di rimborso, pervenuta all'Ufficio Finanziario in data 20.7.2023, della somma relativa al pignoramento presso terzi n. 071 84 2018 000004290 001, a sua volta recante la cartella esattoriale n.07120170121791722001, per un complessivo ammontare di € 5.862,10.
Faceva rilevare che il prelievo forzoso subito scaturiva dall'omesso pagamento dell'imposta di registro relativa alla sentenza n. 11728/2015 del Tribunale di Napoli che aveva inizialmente determinato in
€ 400,00,00 il valore della comunione ereditaria esistente tra molteplici coeredi.
La sentenza era stata poi modificata dalla Corte di Appello di Napoli n. 2545/2019, che aveva definitivamente quantificato in € 129.591,00 il valore della comunione ereditaria.
Per effetto di tale sentenza, l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato, in diminuzione ed in complessivi
€ 13.101,00 l'ammontare dell'imposta dovuta, gravante in solido su tutti i coeredi.
Aveva eccepito il contribuente che le imposte relative alla sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
2545/2019 e, quindi, l'avviso di liquidazione n. 2019 008 SC 000002545 0 004 da esso derivato, risultava essere stato integralmente pagato dai coobbligati in solido, come attestato dalle risultanze dell'interrogazione della tassazione degli atti giudiziari e dalla sentenza n. 5551/2023 del 17.4.2023, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli.
Chiedeva quindi il rimborso delle somme prelevate dal suo conto corrente, per effetto del richiamato pignoramento presso terzi, nella misura di € 4.421,29.
In data 3.12.2024, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli, depositava proprie controdeduzioni, contestando nel merito il ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
Rilevava che la contribuente, insieme ad altri coeredi, aveva impugnato l'avviso di liquidazione n.
2005/001/SC/000011728I e che il ricorso era stato rigettato.
Rilevava, altresì, che la contribuente aveva poi impugnato l'intimazione di pagamento il 18.01.2022 e l'adito Giudice dichiarava estinto il giudizio per rottamazione.
In data 11.3.2025, il contribuente aveva depositato memoria difensiva con la quale, nel ribadire la fondatezza delle proprie ragioni, evidenziava la genericità delle controdeduzioni dell'Agenzia, prove di oggettivo riscontro.
Benché ritualmente citata, come attesta la relata di notifica, a mezzo pec, in data 12.9.2024, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ometteva di depositare proprie controdeduzioni nel termine prescritto dall'art. 23 D. Lgs. 546/1992.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli accoglieva il ricorso.
Contro la predetta sentenza proponeva appello l'Ufficio.
Alla odierna udienza, su invito del Presidente, il relatore esponeva i termini della questione.
Le parti presenti si riportavano agli scritti difensivi.
La Corte si ritirava in camera di consiglio per deliberare.
(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
MOTIVI DELLA DECISIONE
(
Ritiene la Corte che l'appello debba essere accolto.
Nella sentenza impugnata, il primo giudice rileva che “l'Ufficio finanziario nulla ha depositato in atti, sicché l'asserita esistenza di “sentenze definitive” che avrebbero condannato l'odierno ricorrente al pagamento della somma chiesta in restituzione, non trovano alcun riscontro oggettivo nella documentazione in atti”.
In realtà, sembra sfuggire che per quanto concerne l'onere della prova, l'istanza relativa al rimborso d'imposta dà origine ad un rapporto giuridico nel quale è il contribuente a rivestire il ruolo attivo, assumendo nei confronti dell'RA la posizione di creditore di una determinata somma di danaro, per il fatto di avergliela in precedenza versata e, dunque, di attore sostanziale con ogni ovvia ricaduta sul piano dell'onere probatorio.
In un rapporto siffatto, l'Ufficio assume il ruolo passivo di chi “resiste” alla pretesa creditoria del contribuente.
I Giudici di legittimità hanno ripetutamente precisato che a seguito di domanda di rimborso fiscale avanzata dal contribuente quest'ultimo riveste la qualità di attore non soltanto in senso formale - come avviene nei giudizi di impugnazione di un atto impositivo - ma anche in senso sostanziale (Corte di
Cassazione - Ordinanza n. 14998 del 29 maggio 2023.
Conseguenza di tale affermazione è che, in primo luogo, l'onere di allegare e provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato in domanda grava sul contribuente e, secondariamente, che le argomentazioni con le quali l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o contesta che i medesimi siano qualificabili giuridicamente nei termini proposti dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva l'ipotesi del formarsi di un giudicato interno o, ricorrendone i presupposti, salva l'applicazione del principio di non contestazione (tra le altre, Cassazione n. 15026/2014, n. 6550/2012, n. 29613/2011). Dunque, è sul contribuente che ha avanzato la domanda di rimborso che grava l'onere di allegare e provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato in domanda e che danno diritto alla sua richiesta.
L'ufficio ha fatto rilevare che, contrariamente a quanto affermato da controparte, il debito non risulta estinto dai coobbligati e nessuna prova dell'avvenuto versamento è stata fornita dalla contribuente.
Ritiene questa Corte che le spese del giudizio possano essere compensate essendo stata prodotta la documentazione da valutare prodotta solo in secondo grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese.