Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01583/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01588/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1588 del 2024, proposto da
GI IN AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro C. De Matteis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Alliste, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 74 del 29.8.2024, comunicata a mezzo posta il 10.10.2024, con cui il Responsabile del Settore III del Comune di Alliste irroga a carico della ricorrente la sanzione pecuniaria di €.20.000,00 ex art.31 comma 4 bis del TUE in relazione alla mancata ottemperanza dell’ordinanza di demolizione n.68 del 19.11.2020 e ne ingiunge il pagamento entro giorni 30 sotto pena del procedimento esecutivo; nonché, ove occorra e nei limiti ed in funzione del dedotto interesse, del rapporto informativo prot. n.556/PL del 14.8.2019 (di contenuto sconosciuto), dell’ordinanza di demolizione n.68 del 19.11.2020, del verbale di inottemperanza del 24.7.2023 (anch’esso di contenuto sconosciuto, e perciò con riserva di specifica impugnazione con motivi aggiunti); ed in ultimo, sempre ove occorra, della “relazione di servizio dell’UTC prot. n.6097 del 8.8.2019 con cui è stata ordinata la demolizione di opere edilizie”, del rapporto del 11.2.2023 prot. n.1746 e del provvedimento n.553 del 21.8.2024, atti tutti di contenuto sconosciuto e con eguale riserva di impugnazione; e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa LA OS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra AN GI IN ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti in epigrafe indicati e, in particolare, dell’ordinanza n. 74 del 29.08.2024, a firma del Responsabile del Settore III - Edilizia - SUAP - Demanio del Comune di Alliste, avente ad oggetto “L. 24 novembre 1981, n. 689 - ordinanza di demolizione n. 68 del 19.11.2020 opere edilizie in assenza di titolo; ordinanza - ingiunzione”.
A sostegno del ricorso, essa ha proposto i seguenti motivi:
1)Violazione dell’art. 7 e ss. della Legge n. 241/1990.
2)Violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 31, comma 4- bis del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per errore sui presupposti, irragionevolezza.
3)Violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 31, comma 4- bis del D.P.R. n. 380/2001 sotto diverso profilo. Eccesso di potere per errore sui presupposti, irragionevolezza.
4)Violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 29 e 31, comma 4- bis del D.P.R. n. 380/2001 sotto ulteriore e diverso profilo. Eccesso di potere per errore sui presupposti, irragionevolezza.
Il Comune di Alliste, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
All’esito della camera di consiglio del 08.01.2025, questo T.A.R., con ordinanza collegiale n. 4 del 09.01.2025, ha accolto l’istanza cautelare proposta, sospendendo gli effetti della sanzione pecuniaria gravata.
All’udienza pubblica del 26.11.2025, previo deposito di memorie e documenti a norma dell’art. 73, 1 comma, c.p.a., la causa è stata introitata in decisione.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Per quanto di rilievo nella specie, l’art. 31, comma 4- bis del D.P.R., 6 giugno 2001, n. 380 dispone che “ l’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti”.
Secondo, poi, il consolidato insegnamento giurisprudenziale “Presupposto per l’irrogazione della sanzione pecuniaria, nonché per l’acquisizione al patrimonio comunale è la rituale previa notifica dell’ordine di demolizione e la conseguente inottemperanza dei destinatari (cfr. tra le tante Cons. di Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2016, n. 5107 secondo cui essendo l’acquisizione al patrimonio comunale sanzione dell’obbligo di riduzione in pristino (art. 31, comma 3, del DPR n. 380 del 2001) essa non può avere a destinatario un soggetto diverso da chi , avendo ricevuto l’ordine di demolizione non vi abbia ottemperato” (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II-quater, 17.06.2024, n. 12389, id Cons. di Stato, Sez. VI, 07.08.2023, n. 7589).
Nello stesso solco: “ Affinché un bene immobile abusivo possa legittimamente essere oggetto dell’ulteriore sanzione costituita dall’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, (id est per l’applicazione della sanzione pecuniaria) occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i comproprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo e ciò perché non è possibile far seguire l’irrogazione della sanzione dell’acquisizione al patrimonio comunale all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione da parte dei proprietari che di quest’ultima non abbiano ricevuto regolare notifica e ai quali dunque, per definizione, non possa imputarsi l’inosservanza” (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 7 agosto 2023 n. 7589; Cons. di Stato, Sez. VI, 22 marzo 2023 n. 2898; Cons. di Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2023 n. 833).
Detta regola è stata ritenuta valevole “ anche per gli atti sanzionatori indirizzati al coniuge comproprietario in regime di comunione legale, sia pure se non responsabile dell’abuso, a pena di inefficacia nei confronti di quest’ultimo (sanzione di inefficacia nei confronti del proprietario non responsabile dell’abuso e contitolare del cespite in regime di comunione legale che non implica che l’ordinanza di demolizione sia invalida o illegittima) (cfr. C.G.A.R.S. Sezione Giurisdizione, 04.04.2025, n. 288).
Da quanto esposto deriva che la sanzione pecuniaria non può che conseguire all’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione; cosicché la sua irrogazione è condizionata alla previa notifica dell’ordine di demolizione.
Tanto chiarito e venendo al caso in esame, fondate e meritevoli di accoglimento, ad avviso del Collegio, sono le censure con cui parte ricorrente si duole dell’illegittimità della sanzione pecuniaria gravata per difetto della notifica, nei propri confronti, della presupposta ordinanza di demolizione.
Ebbene, gli artt. 138 e 139 c.p.c. disciplinano la notifica degli atti; il procedimento è incentrato sulla consegna diretta della copia dell’atto al destinatario e, in mancanza, a persona che si trovi con lui in un rapporto di natura tale da garantirne comunque la consegna.
La notifica dunque va fatta, a norma dell’art. 138 c.p.c., a mani proprie del destinatario presso la casa di abitazione o, se ciò non è possibile ovunque questi si trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto.
Se la notifica non viene fatta a mani del destinatario (a norma dell’art. 138 c.p.c.), la notifica, secondo il disposto di cui all’art. 139 c.p.c. va fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di 18 anni.
Il 6 comma dell’art. 139 c.p.c. richiamato prevede che, quando non è noto il comune di residenza, la notifica si fa nel comune di dimora e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto possibili le disposizioni precedenti.
L’ordinanza di demolizione di che trattasi è stata notificata - come da relata di notifica in atti - alla sig.ra AN GI IN, nel domicilio in Alliste, Via 24 Maggio, a mani della di lei figlia, sig.ra GI NN LO presso gli uffici della Polizia Municipale in Alliste dove quest’ultima è stata convocata (cfr. all n. 4 al ricorso).
Nel corso del processo è emerso che:
-la ricorrente, immigrata da Alliste a Matino a far data dal 13.06.1989, alla data di notifica dell’ordinanza di demolizione (19.11.2020) risiedeva nel Comune di Matino, in via OSni n. 17 (all. 11 al ricorso);
- la sig.ra GI NN AN (figlia dell’odierna ricorrente) alla data della notifica dell’ordine di demolizione risiedeva in Tuglie, in Contrada Mazzuchi 4, n. 14 (all 12 al ricorso).
Dal che ne deriva che l’ordinanza di demolizione è stata consegnato alla figlia dell’odierna ricorrente ma in un luogo diverso da quelli previsti dall’art. 139 c.p.c. sopra richiamato.
Ne consegue l’illegittimità della sanzione pecuniaria gravata per omessa notifica dell’ordinanza di demolizione nei confronti della ricorrente destinataria quale comproprietaria in regime di comunione legale dei coniugi del provvedimento demolitorio medesimo.
In considerazione delle argomentazioni che precedono il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto con conseguente annullamento dell’ordinanza n. 74 del 29.08.2024 impugnata; assorbite le residue censure proposte.
Le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale intimata, sono da dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 74 del 29.08.2024.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LV PR, Presidente FF
LA OS, Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA OS | LV PR |
IL SEGRETARIO