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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/10/2025, n. 3436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3436 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 14420/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZ. V CIVILE
Il giudice, Dott. TI OS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11420/2024 del ruolo generale degli affari contenzioni pendente
TRA
in persona della curatrice, Parte_1
Dott.ssa elettivamente domiciliato in via Firenze, Via Giuseppe Mazzini n. 26, presso Parte_2
e nello studio dell'avv. Ruggero Camerini, che lo rappresenta e difende come da delega allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
- attore -
E
e Controparte_1 Controparte_2
- convenuti contumaci-
CONCLUSIONI
Per il Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare inefficaci ex art. 67, II
comma, L.F., i pagamenti effettuati da in data 6 luglio 2021 rispettivamente di euro 26.901,00 Parte_1
(ventiseimilanovecentouno/00) a favore di e di euro 2.000.56 (duemila/56) a favore Controparte_1
di e, per l'effetto, condannare e alla Controparte_2 Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 5 restituzione di dette somme a favore del oltre interessi legali sino alla notifica dell'atto Parte_1
di citazione e, quindi, ex art. 1284, IV comma, c.c. da tale data al saldo”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 2.12.2024 la Parte_3
(d'ora in poi anche solamente “ ” o “la curatela”) ha
[...] Parte_4
convenuto in giudizio e il di lui figlio, , esponendo: Controparte_1 Controparte_2
− che con sentenza n. 184 del 13.12.2021 è stato dichiarato il fallimento della società
[...]
Parte_1
− che dall'esame della documentazione bancaria è emerso che la fallita, nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, aveva effettuato due versamenti, del tutto privi di giustificazione, in favore dei convenuti;
− che, in particolare, in favore di , all'epoca socio e amministratore Controparte_1
unico della società fallita, è stato versato l'importo di € 26.901,00, mentre in favore del figlio
[...]
è stato effettuato un accredito di € 2.000,56. CP_2
Tanto premesso, parte attrice ha domandato la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 67, comma
2, L.F., dei due menzionati versamenti, con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione dei relativi importi in favore del . Parte_1
I convenuti sono rimasti contumaci, nonostante rituale notificazione dell'atto di citazione nei loro confronti.
Depositata da parte attrice memoria ex art. 171-ter n. 2) c.p.c. e assegnati con ordinanza del 10.6.2025 i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 9.10.2025, comparso il difensore di parte attrice, la causa è stata trattenuta in decisione.
*********
La domanda è fondata e va accolta.
Invero, come rilevato e documentato dalla curatela, dagli estratti conto in atti (v. doc.2 allegato all'atto di citazione) risulta che, in data 6.7.2021, e quindi nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento della società avvenuta con sentenza pubblicata in data 13.12.2021 (v.doc. 1), è Parte_1
stato versato, tramite bonifico bancario ordinato dal conto corrente di detta società, un importo di €
26.901,00 in favore del sig. , socio al 50% e altresì al tempo amministratore Controparte_1
pagina 2 di 5 unico della medesima società (poi fallita) e, nella stessa data e con le stesse modalità, è stato accreditato in favore di l'ulteriore importo di € 2.000,56. Controparte_2
Ebbene, sussistono tutti i presupposti per la revoca dei due versamenti ai sensi dell'art. 67, comma 2,
L.F., trattandosi di accrediti effettuati, in assenza di adeguata giustificazione (la quale, in ogni caso,
anche ove sussistente non potrebbe di per sé sola impedire la revoca dell'atto, giusto il chiaro tenore letterale della disposizione appena richiamata, laddove si riferisce a qualunque pagamento), nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, in favore di due soggetti consapevoli dello stato di insolvenza in cui si trovava la società (poi fallita).
A tale ultimo riguardo va, infatti, evidenziato che, come allegato e provato dall'attore, il sig.
[...]
quando ha ricevuto il versamento ricopriva ormai da tempo, ed esattamente Controparte_1
dal 12.10.2002, la carica di amministratore unico della società ed era altresì dal febbraio 2006 socio della stessa (v. visura camerale storica, doc.3), il che impone di ritenerlo perfettamente a conoscenza della situazione di insolvenza in cui si trovava la società. Tale conclusione è, peraltro, pienamente confermata dalla circostanza che il convenuto ha partecipato, in qualità di socio e di unico amministratore, all'assemblea straordinaria, tenutasi in data 13.7.2021 (quindi a distanza di pochi giorni dal versamento), nella quale è stato deliberato lo scioglimento anticipato e la conseguente messa in liquidazione della società (v. verbale dall'assemblea allegato quale doc.13 alla memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c.)
D'altra parte, la medesima scientia decoctionis deve ritenersi esistente anche in capo al sig. CP_2
:
[...]
1) in primo luogo, in ragione dello stretto rapporto di parentela (filiazione) esistente con il
[...]
(socio e amministratore della fallita, lo si rammenta), il che rende Controparte_1
verosimile che il primo fosse a conoscenza dello stato di insolvenza in cui si trovava la società
gestita dal padre;
2) in secondo luogo, in ragione del fatto che il sig. ha intrattenuto rapporti Controparte_2
contrattuali con la società fallita, peraltro così contribuendo all'aggravamento del dissesto in cui quest'ultima già si trovava. Infatti, come dimostrato dall'attore, ha Controparte_2
sottoscritto nel settembre 2021, in qualità di socio accomandatario della società CAFÉ DELIZIA
S.A.S. DI FL DI RA & C. (della quale, peraltro, il padre era socio accomandante),
pagina 3 di 5 un contratto di locazione ad uso commerciale dell'unità immobiliare di proprietà dell'odierna fallita (doc.7) ed ha poi omesso il pagamento del canone, sì da costringere il ad Parte_1
avviare successivamente un giudizio per l'intimazione dello sfratto per morosità.
Peraltro, va anche evidenziato che il complesso aziendale della società CAFÉ DELIZIA S.A.S. presente all'interno dell'immobile della fallita è stato a sua volta posto in affitto, successivamente al fallimento e senza alcuna autorizzazione da parte degli organi della procedura, dal medesimo socio accomandatario qui convenuto (doc.10 allegato all'atto di citazione), che ne ha quindi tratto vantaggio pressoché gratuitamente, non avendo a sua volta – come evidenziato – provveduto al pagamento del canone di locazione immobiliare in favore dell'odierna fallita.
Per tutte le ragioni qui espresse, in accoglimento della domanda proposta dal , i versamenti Parte_1
effettuati, mediante bonifico bancario in data 6.7.2021, dalla società
[...]
nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento della stessa, in Parte_1
Con favore di per l'importo di € 26.901,00 e in favore di per Controparte_1 CP_2
l'importo di € 2.000,56 vanno dichiarati inefficaci ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F., e conseguentemente i due convenuti vanno condannati alla restituzione dei relativi importi in favore di parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, scaglione da €
26.001,00 ed € 52.000,00, e determinate in € 1.701,00 per fase di studio, € 1204,00 per fase introduttiva, €
903,00 per fase di trattazione ed € 1.453,00 per fase decisionale, per un totale di € 5.261,00 oltre gli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando sulla domanda revocatoria proposta dalla curatela del fallimento ai sensi dell'art. 67, Parte_1
comma 2, L.F., così provvede:
1) dichiara inefficaci nei confronti della curatela attrice i pagamenti effettuati dalla società
in favore di Parte_1 Controparte_1
per l'importo di € 26.901,00 e in favore di per l'importo di €
[...] Controparte_2
2.000,56;
pagina 4 di 5 2) condanna, per l'effetto, e alla restituzione, in Controparte_1 Controparte_2
favore della Parte_3
rispettivamente, delle somme di € 26.901,00 e di € 2.000,56;
3) condanna e , in solido tra loro, al pagamento in Controparte_1 Controparte_2
favore della Parte_3
delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 5.261,00, oltre spese generali, CAP
e IVA come per legge, oltre € 545,00 per esborsi.
Così deciso in Firenze il 26 ottobre 2025
Il giudice
TI OS
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Cecilia Ciolfi, magistrato ordinario in tirocinio
nominato con DM 22.10.2024
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZ. V CIVILE
Il giudice, Dott. TI OS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11420/2024 del ruolo generale degli affari contenzioni pendente
TRA
in persona della curatrice, Parte_1
Dott.ssa elettivamente domiciliato in via Firenze, Via Giuseppe Mazzini n. 26, presso Parte_2
e nello studio dell'avv. Ruggero Camerini, che lo rappresenta e difende come da delega allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
- attore -
E
e Controparte_1 Controparte_2
- convenuti contumaci-
CONCLUSIONI
Per il Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare inefficaci ex art. 67, II
comma, L.F., i pagamenti effettuati da in data 6 luglio 2021 rispettivamente di euro 26.901,00 Parte_1
(ventiseimilanovecentouno/00) a favore di e di euro 2.000.56 (duemila/56) a favore Controparte_1
di e, per l'effetto, condannare e alla Controparte_2 Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 5 restituzione di dette somme a favore del oltre interessi legali sino alla notifica dell'atto Parte_1
di citazione e, quindi, ex art. 1284, IV comma, c.c. da tale data al saldo”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 2.12.2024 la Parte_3
(d'ora in poi anche solamente “ ” o “la curatela”) ha
[...] Parte_4
convenuto in giudizio e il di lui figlio, , esponendo: Controparte_1 Controparte_2
− che con sentenza n. 184 del 13.12.2021 è stato dichiarato il fallimento della società
[...]
Parte_1
− che dall'esame della documentazione bancaria è emerso che la fallita, nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, aveva effettuato due versamenti, del tutto privi di giustificazione, in favore dei convenuti;
− che, in particolare, in favore di , all'epoca socio e amministratore Controparte_1
unico della società fallita, è stato versato l'importo di € 26.901,00, mentre in favore del figlio
[...]
è stato effettuato un accredito di € 2.000,56. CP_2
Tanto premesso, parte attrice ha domandato la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 67, comma
2, L.F., dei due menzionati versamenti, con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione dei relativi importi in favore del . Parte_1
I convenuti sono rimasti contumaci, nonostante rituale notificazione dell'atto di citazione nei loro confronti.
Depositata da parte attrice memoria ex art. 171-ter n. 2) c.p.c. e assegnati con ordinanza del 10.6.2025 i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 9.10.2025, comparso il difensore di parte attrice, la causa è stata trattenuta in decisione.
*********
La domanda è fondata e va accolta.
Invero, come rilevato e documentato dalla curatela, dagli estratti conto in atti (v. doc.2 allegato all'atto di citazione) risulta che, in data 6.7.2021, e quindi nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento della società avvenuta con sentenza pubblicata in data 13.12.2021 (v.doc. 1), è Parte_1
stato versato, tramite bonifico bancario ordinato dal conto corrente di detta società, un importo di €
26.901,00 in favore del sig. , socio al 50% e altresì al tempo amministratore Controparte_1
pagina 2 di 5 unico della medesima società (poi fallita) e, nella stessa data e con le stesse modalità, è stato accreditato in favore di l'ulteriore importo di € 2.000,56. Controparte_2
Ebbene, sussistono tutti i presupposti per la revoca dei due versamenti ai sensi dell'art. 67, comma 2,
L.F., trattandosi di accrediti effettuati, in assenza di adeguata giustificazione (la quale, in ogni caso,
anche ove sussistente non potrebbe di per sé sola impedire la revoca dell'atto, giusto il chiaro tenore letterale della disposizione appena richiamata, laddove si riferisce a qualunque pagamento), nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, in favore di due soggetti consapevoli dello stato di insolvenza in cui si trovava la società (poi fallita).
A tale ultimo riguardo va, infatti, evidenziato che, come allegato e provato dall'attore, il sig.
[...]
quando ha ricevuto il versamento ricopriva ormai da tempo, ed esattamente Controparte_1
dal 12.10.2002, la carica di amministratore unico della società ed era altresì dal febbraio 2006 socio della stessa (v. visura camerale storica, doc.3), il che impone di ritenerlo perfettamente a conoscenza della situazione di insolvenza in cui si trovava la società. Tale conclusione è, peraltro, pienamente confermata dalla circostanza che il convenuto ha partecipato, in qualità di socio e di unico amministratore, all'assemblea straordinaria, tenutasi in data 13.7.2021 (quindi a distanza di pochi giorni dal versamento), nella quale è stato deliberato lo scioglimento anticipato e la conseguente messa in liquidazione della società (v. verbale dall'assemblea allegato quale doc.13 alla memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c.)
D'altra parte, la medesima scientia decoctionis deve ritenersi esistente anche in capo al sig. CP_2
:
[...]
1) in primo luogo, in ragione dello stretto rapporto di parentela (filiazione) esistente con il
[...]
(socio e amministratore della fallita, lo si rammenta), il che rende Controparte_1
verosimile che il primo fosse a conoscenza dello stato di insolvenza in cui si trovava la società
gestita dal padre;
2) in secondo luogo, in ragione del fatto che il sig. ha intrattenuto rapporti Controparte_2
contrattuali con la società fallita, peraltro così contribuendo all'aggravamento del dissesto in cui quest'ultima già si trovava. Infatti, come dimostrato dall'attore, ha Controparte_2
sottoscritto nel settembre 2021, in qualità di socio accomandatario della società CAFÉ DELIZIA
S.A.S. DI FL DI RA & C. (della quale, peraltro, il padre era socio accomandante),
pagina 3 di 5 un contratto di locazione ad uso commerciale dell'unità immobiliare di proprietà dell'odierna fallita (doc.7) ed ha poi omesso il pagamento del canone, sì da costringere il ad Parte_1
avviare successivamente un giudizio per l'intimazione dello sfratto per morosità.
Peraltro, va anche evidenziato che il complesso aziendale della società CAFÉ DELIZIA S.A.S. presente all'interno dell'immobile della fallita è stato a sua volta posto in affitto, successivamente al fallimento e senza alcuna autorizzazione da parte degli organi della procedura, dal medesimo socio accomandatario qui convenuto (doc.10 allegato all'atto di citazione), che ne ha quindi tratto vantaggio pressoché gratuitamente, non avendo a sua volta – come evidenziato – provveduto al pagamento del canone di locazione immobiliare in favore dell'odierna fallita.
Per tutte le ragioni qui espresse, in accoglimento della domanda proposta dal , i versamenti Parte_1
effettuati, mediante bonifico bancario in data 6.7.2021, dalla società
[...]
nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento della stessa, in Parte_1
Con favore di per l'importo di € 26.901,00 e in favore di per Controparte_1 CP_2
l'importo di € 2.000,56 vanno dichiarati inefficaci ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F., e conseguentemente i due convenuti vanno condannati alla restituzione dei relativi importi in favore di parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, scaglione da €
26.001,00 ed € 52.000,00, e determinate in € 1.701,00 per fase di studio, € 1204,00 per fase introduttiva, €
903,00 per fase di trattazione ed € 1.453,00 per fase decisionale, per un totale di € 5.261,00 oltre gli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando sulla domanda revocatoria proposta dalla curatela del fallimento ai sensi dell'art. 67, Parte_1
comma 2, L.F., così provvede:
1) dichiara inefficaci nei confronti della curatela attrice i pagamenti effettuati dalla società
in favore di Parte_1 Controparte_1
per l'importo di € 26.901,00 e in favore di per l'importo di €
[...] Controparte_2
2.000,56;
pagina 4 di 5 2) condanna, per l'effetto, e alla restituzione, in Controparte_1 Controparte_2
favore della Parte_3
rispettivamente, delle somme di € 26.901,00 e di € 2.000,56;
3) condanna e , in solido tra loro, al pagamento in Controparte_1 Controparte_2
favore della Parte_3
delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 5.261,00, oltre spese generali, CAP
e IVA come per legge, oltre € 545,00 per esborsi.
Così deciso in Firenze il 26 ottobre 2025
Il giudice
TI OS
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Cecilia Ciolfi, magistrato ordinario in tirocinio
nominato con DM 22.10.2024
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