Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 355/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di LE, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aldo GUBITOSI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 355 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
); C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Marciano per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
nato a [...] il [...] (c.f. ; Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Mautone per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n.
812/2023, pubblicata il 03/10/2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “3) nel merito, a) riformare integralmente la sentenza n.
812/2023 pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania il 3/10/2023 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 210/2013 respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
b) accogliere la domanda riconvenzionale proposta in
1
37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio”.
Per l'appellato: “
1 - Rigettare e respingere l'appello proposto da
[...]
, rigettando conseguentemente tutte le domande (compresa Parte_1
riconvenzionale dedotta in primo grado), anche in via istruttoria, ex adverso riproposte in appello, in quanto l'appello è inammissibile e/o manifestamente infondato, ancorché infondato in fatto ed in diritto nel merito;
1a) - Confermare la
Sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n.812 resa in data 2 ottobre 2023, e depositata il 3 ottobre 2023, che condannava il sig. al Parte_1
pagamento della somma di euro 12.168,51, oltre interessi al tasso legale, nonché euro 103,00 per spese ed euro 320,00 per compensi della difesa oltre quanto altro dovuto per legge, come previsto nel confermato D.I. n. 440/12, nonché alla rifusione in favore dell'Ing. delle spese del giudizio, liquidate Controparte_1
in euro 2.540,00 per compensi, nonché rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA e IVA, ponendo a carico di parte soccombente le spese di CTU, così come liquidate;
2 - Condannare parte appellante al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari per il presente procedimento di secondo grado”.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Vallo della Lucania ingiungeva a , con Parte_1
decreto n. 440 depositato il 21.12.2012, il pagamento della somma di € 12.168,51 in favore dell'ing. per il compenso di alcune prestazioni Controparte_1
professionali (elaborati tecnici per l'accatastamento di fabbricati, volture di usufrutto e variazione colturale di particelle) eseguite dal 21.4.2009 al 10.1.2012, come da parcelle vistate dal competente ordine professionale.
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, con cui Parte_1
negava il conferimento di alcun incarico, eccepiva la prescrizione del credito e proponeva domanda riconvenzionale per la condanna dell'ing. al CP_1
pagamento della somma che sarà costretto a sborsare per correggere gli errori commessi nell'esecuzione dell'incarico e per risarcire l'ulteriore danno dovuto ai riflessi negativi degli errori sulla sua effettiva disponibilità dei beni in una eventuale vendita;
in via subordinata, nell'ipotesi di riconoscimento del credito, concludeva per la condanna di al pagamento della differenza tra quanto Controparte_1
2 riportato nell'opposto decreto ingiuntivo e quanto vantato dall'opponente per il risarcimento dei danni.
, costituitosi, resisteva all'opposizione, producendo anche Controparte_1
cinque lettere di incarico.
La sentenza in oggetto rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo, esponendo che la consulenza tecnica d'ufficio grafologica ha accertato l'autenticità delle sottoscrizioni sulle lettere di conferimento di incarico disconosciute da Parte_1
, mentre l'effettiva esecuzione delle prestazioni di cui è richiesto il
[...]
compenso è dimostrata (non dalle testimonianze assunte, ma) dalla produzione documentale (le certificazioni dell'Agenzia del Territorio di LE che attestano il deposito e l'approvazione dei lavori). Aggiunge che, lamentando errori commessi nello svolgimento dell'attività professionale, l'opponente ha ammesso implicitamente l'esecuzione delle prestazioni professionali;
che l'eccezione di prescrizione è generica, poiché non indica se intende avvalersi di quella presuntiva o estintiva, né il dies a quo e il dies ad quem; che la domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni non è provata.
propone appello avverso la sentenza e, articolando due Parte_1
motivi di impugnazione, censura l'erronea valutazione della prova in ordine agli incarichi conferiti e all'attività professionale svolta, nonché la congruità della parcella vistata dall'ordine professionale. Deduce che le cinque lettere di incarico sono generiche e non rappresentano con precisione l'oggetto della prestazione da compiere;
che la controparte non ha assolto all'onere di dar prova dei termini dell'incarico professionale;
che l'importo di € 12.168,51 non è supportato da pattuizioni sull'opera da compiere e da preventivi di spesa sottoscritti tra le parti.
In via istruttoria, l'appellante chiede il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio grafologica che accerti l'autenticità delle sottoscrizioni di sulle Parte_1
lettere di incarico e “se la grafia utilizzata per compilare le lettere di incarico in questione fosse attribuibile al sig. e se la stessa sia uguale Parte_1 alla sottoscrizione a firma ”, non avendo il primo consulente Parte_1
“argomentato e dibattuto in ordine ai sollevati segni di artificio ravvisabili nei documenti oggetto di perizia grafologica”.
, costituitosi, risponde che la prova dell'attività prestata è Controparte_1
rinvenibile nella copiosa documentazione catastale versata in atti, in primis le certificazioni dell'avvenuto deposito ed approvazione, da parte dell'Agenzia del
Territorio di LE, di tutti i lavori;
che all'allegato n. 6 vi è la lettera che
3 l'Agenzia delle Entrate - sez. Territorio, aveva inviato all'appellante in data
10.11.2010 per intimarlo a regolarizzare i suoi beni;
che il proprio operato è consistito nella regolarizzazione della situazione degli immobili di proprietà dell'appellante, per metterlo a riparo dalle sanzioni pecuniarie;
che il conferimento dell'incarico è provato, non solo dall'autenticità delle sottoscrizioni delle lettere di incarico professionale, a ciascuna delle quali è anche allegata per ciascuno degli incarichi la ricevuta ottenuta dall'Agenzia delle Entrate - sez. Catasto, ma anche da altri numerosi elementi acquisiti.
L'appellato eccepisce la novità del motivo di appello riguardante la congruità della parcella, contestata dal convenuto tardivamente, solo nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. con richieste istruttorie (escussione di testi e quesiti peritali) non accolte, senza neppure esplicitarla e senza indicare quali voci delle parcelle ritiene non congrue, né occorreva, all'epoca, la presentazione di un preventivo. Si oppone alla rinnovazione della consulenza grafologica, avendo l'opponente nominato un consulente di parte, partecipato alle operazioni e presentato osservazioni scritte;
osserva, poi, che la richiesta di accertare anche la provenienza della grafia delle lettere di incarico costituisce una novità in appello e non presenta alcuna utilità una volta accertata l'autenticità delle sottoscrizioni del cliente su un incarico scritto che, di norma, viene redatto dal professionista che ne ha la competenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Dal ricorso monitorio e dalle parcelle corredate dal parere della competente associazione professionale si desume che l'azione di adempimento ha ad oggetto il corrispettivo delle seguenti prestazioni svolte dall'ing. in Controparte_1
esecuzione di cinque contratti d'opera professionale:
1) accatastamento presso l'Agenzia del Territorio di LE di un fabbricato rurale nel Comune di Perdifumo, in catasto al fol. 2, part.lla n. 535 (ex 214, 215 e
300);
2) accatastamento presso l'Agenzia del Territorio di LE di due fabbricati rurali nel Comune di Laureana Cilento, in catasto al fol. 12, part.lla n. 462 (ex 51,
52 e 126);
3) accatastamento presso l'Agenzia del Territorio di LE di un fabbricato nel
Comune di Laureana Cilento, in catasto al fol. 12, part.lla n. 465 (ex 463);
4) voltura di usufrutto presso l'Agenzia del Territorio di LE relativa al fondo rustico nel Comune di Laureana Cilento, in catasto al fol. 12, part.lle varie;
4 5) variazione colturale di un fondo rustico nel Comune di Laureana Cilento, in catasto al fol. 12, part.lle n. 231 e 305.
Le prestazioni elencate formano l'oggetto di cinque contratti (denominati
“lettera di incarico”) sottoscritti da , nei quali vi è il riferimento Parte_1 all'oggetto dell'incarico e alle relative particelle catastali. Tanto basta per escludere l'ipotizzata nullità dei contratti per indeterminatezza dell'oggetto dell'incarico.
L'appellante mette in discussione l'accertamento peritale dell'autenticità delle sue sottoscrizioni e la corrispondenza della grafia di compilazione del suo contenuto con la sottoscrizione, chiedendo il rinnovo della consulenza tecnica grafologica.
Non svolge, però, alcuna specifica censura alle operazioni o alle valutazioni del consulente d'ufficio sulla genuinità delle firme e non ipotizza, né un'alterazione del contenuto della scrittura che ha sottoscritto, né la sottoscrizione dei documenti in bianco e il loro riempimento da parte dell'appellato “'absque pactis”, senza sia stato autorizzato dal sottoscrittore con un patto preventivo (per il quale sarebbe tenuto a proporre querela di falso ex art. 2702 c.c.), o “contra pacta”, ossia in modo difforme dall'accordo preventivo. Non hanno, perciò, fondamento le doglianze dell'appellante in ordine alla sottoscrizione del contenuto dei cinque contratti di opera professionale aventi ad oggetto le prestazioni sopra elencate.
I contratti sottoscritti non contengono alcuna pattuizione su un compenso fisso o sui criteri di determinazione. Su questo punto, l'appellante contesta la “congruità della parcella vistata dall'Ordine degli Ingegneri” e l'importo riconosciuto (€
12.168,51) “in assenza di pattuizioni sull'opera da compiere e di preventivi di spesa preventivamente sottoscritti tra le parti”.
A norma dell'art. 2233 c.c., il compenso non convenuto dalle parti deve essere determinato secondo le tariffe professionali degli ingegneri. Dalle parcelle vistate risulta che tutti gli onorari sono stati calcolati con il criterio delle vacazioni, in ragione del tempo impiegato per ciascuna attività elencata nelle singole parcelle, calcolando l'importo di € 56,81 per ciascuna ora o frazione. L'importo orario delle vacazioni (€ 56,81) corrisponde alla tariffa approvata dalla legge 2 marzo 1949, n.
143 (Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto), aggiornata dal D.M. 3.9.1997, n. 417, applicabile ratione temporis (in base alla conclusione degli incarichi nel 2011 e 2012).
A fronte della prova documentale del compimento delle pratiche presso l'Agenzia del Territorio di LE (le certificazioni dell'avvenuto deposito ed approvazione da parte dell'Agenzia del Territorio, prodotte con le lettere di
5 incarico) e del rendiconto analitico delle attività nelle parcelle vistate (visure catastali, estratti di mappa, sopralluoghi per rilievi, elaborazione dati e sviluppi cartografici, consultazione con funzionai dell'Agenzia, viaggi di andata e ritorno, ecc.), l'appellante non ha specificamente contestato in primo grado, né l'effettivo svolgimento delle singole attività, né la loro effettiva durata, con conseguente esonero del professionista dall'onere di provare le attività e la durata. Deve essere, perciò, confermato il riconoscimento e l'attribuzione al professionista del compenso corrispondente al numero delle vacazioni elencate nelle parcelle per ciascuno degli incarichi espletati.
Di qui il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante, per il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., al rimborso degli onorari di difesa in favore di parte appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147
(valore € 12.168,51).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di LE, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 355/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al rimborso delle spese processuali del grado di Parte_1 appello in favore di , che liquida in € 2.600,00 per onorari Controparte_1
di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
LE lì 13/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott. Aldo GUBITOSI)
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