Ordinanza cautelare 11 marzo 2021
Sentenza 1 dicembre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 01/12/2021, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/12/2021
N. 01439/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00146/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 146 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona dell'Amministratore di sostegno -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ulss -OMISSIS- "-OMISSIS-", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luisa Miazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon, Riccardo Moretto, Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Michelon in-OMISSIS-, -OMISSIS-;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Emanuele Mio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell'Azienda Ulss -OMISSIS- "-OMISSIS-" e Comitato dei Sindaci dei Distretti 1 e 2 dell'Azienda Ulss -OMISSIS- "-OMISSIS-", in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Minnei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. 0199188 del 17.12.2020, ricevuta in pari data, con la quale l'-OMISSIS- comunicava che la “quota di compartecipazione” era stata determinata nella allegata nota prot. 0085410/2020 (mai prima ricevuta) “utilizzando i parametri ISEE di cui al DPCM 159/2013 come regolamentato dal Comitato dei Sindaci dei Distretti 1 e 2 con deliberazione n. 7 del 30/05/2017”;
- della nota prot. 0085410/2020 in data 27.05.2020 (ricevuta in data 17.12.2020) con la quale l'-OMISSIS- determinava la compartecipazione a carico della ricorrente nell'intero importo della “retta sociale giornaliera” pari ad “Euro 39,60 al giorno”;
- della delibera n. 7 in data 30.05.2017 del Comitato dei Sindaci dei Distretti 1 e 2 dell'-OMISSIS- ad oggetto “modifica al Regolamento in materia di compartecipazione alla spesa sociale degli inserimenti in strutture e percorsi riabilitativi del Dipartimento per la -OMISSIS-, approvato con deliberazione della Conferenza n. 2 del 25/02/2016” e del detto Regolamento;
- della deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 2 del 25/02/2016 ad oggetto approvazione del “Regolamento attuativo per la compartecipazione alla spesa sociale degli inserimenti in strutture e percorsi riabilitativi del Dipartimento per la -OMISSIS-” e del detto Regolamento;
- in parte qua, della Delibera della Giunta Regionale n. 1749 del 03.10.2013;
- nonchè di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso avente ad oggetto la compartecipazione al costo del servizio fruito dalla sig.ra -OMISSIS- presso la Comunità Alloggio Estensiva di tipo -OMISSIS- “-OMISSIS-” di-OMISSIS-.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 2/6/2021:
- della nota prot. 49492/2021 del 22.03.2021, relativa alla compartecipazione per l’anno 2021;
- della nota prot. n. 799093 del 06.05.2021 con la quale l'AULSS richiamava detta nota prot. 49492/2021 in data 22.03.2021;
- della delibera n. 7 in data 30.05.2017 del Comitato dei Sindaci dei Distretti 1 e 2 dell'-OMISSIS- ad oggetto “modifica al Regolamento in materia di compartecipazione alla spesa sociale degli inserimenti in strutture e percorsi riabilitativi del Dipartimento per la -OMISSIS-, approvato con deliberazione della Conferenza n. 2 del 25/02/2016” e del detto Regolamento;
- della deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 2 del 25/02/2016 ad oggetto approvazione del “Regolamento attuativo per la compartecipazione alla spesa sociale degli inserimenti in strutture e percorsi riabilitativi del Dipartimento per la -OMISSIS-” e del detto Regolamento;
- in parte qua, della Delibera della Giunta Regionale n. 1749 del 03.10.2013;
- nonchè di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso avente ad oggetto la compartecipazione al costo del servizio fruito dalla sig.ra -OMISSIS- presso la Comunità Alloggio Estensiva di tipo -OMISSIS- “-OMISSIS-” di-OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ulss -OMISSIS- "-OMISSIS-", del Comune di-OMISSIS-, della Regione Veneto, della Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell'Azienda Ulss -OMISSIS- "-OMISSIS-" e del Comitato dei Sindaci dei Distretti 1 e 2 dell'Azienda Ulss -OMISSIS- "-OMISSIS-";
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente, disabile -OMISSIS-riconosciuta invalida al 90% e non autosufficiente, impugna, con il ricorso introduttivo, gli atti, meglio indicati in epigrafe, con cui la AULSS -OMISSIS-, delegata dai Comuni alla gestione della compartecipazione alla retta degli utenti delle strutture dell’area -OMISSIS-, ha accollato alla ricorrente l’intero importo della retta sociale, negando quindi la compartecipazione comunale per l’anno 2020 alla retta di residenzialità per l’inserimento della ricorrente nella Comunità Alloggio Estensiva di tipo -OMISSIS- “-OMISSIS-” gestita dalla Soc. Coop. “-OMISSIS-”; nonché gli atti presupposti, e, in particolare, la DGRV n. 1749 del 3 ottobre 2013 e il Regolamento adottato dalla Conferenza dei sindaci in materia di compartecipazione alla spesa sociale “degli inserimenti in strutture e percorsi riabilitativi del Dipartimento per la -OMISSIS-”, come modificato dal Comitato dei sindaci dei distretti 1 e 2 dell’-OMISSIS- con delibera del 30 maggio 2017.
1.2. La ricorrente espone, in sintesi, che:
- è stata riconosciuta disabile -OMISSIS-invalida al 90% non autosufficiente;
- dall’ 8 giugno 2015 è accolta nella Comunità Alloggio Estensiva di tipo -OMISSIS- “-OMISSIS-” gestita dalla Soc. Coop. “-OMISSIS-”;
- è comproprietaria per la quota di 1/3 (per successione ereditaria dal padre, deceduto il -OMISSIS-) dell’abitazione familiare sita in-OMISSIS-, -OMISSIS- ed ha come unica entrata una pensione cat. -OMISSIS- n.-OMISSIS- (pensione ordinaria diretta di inabilità ex art. 2, co. 12, L. 335/95, quale dipendente pubblica dal 1989 al 28.02.2003, soggetta a tassazione), di importo mensile netto di € 818,84 nel 2019 per un totale di € 9.852,00, oltre alla tredicesima pari ad € 712,70, e di € 821,07 nel 2020 per un totale di € 9.852,75, oltre alla tredicesima pari ad € 715,55;
- sostiene ogni anno spese personali, che sono state pari nel 2019 ad € 2.885,21 e nel 2020 ad € 3.399,93;
- la retta sociale, pari fino al 2018 all’importo mensile di € 573,16, dal 2019 è di € 39,60 die per un totale annuo di € 14.454,00;
- con pec in data 06.10.2020 l’Amministratore di Sostegno inviava alla -OMISSIS- (delegata dai Comuni alla gestione della compartecipazione alla retta degli utenti delle strutture dell’area -OMISSIS- di cui alla DGRV 1749/2013) ed al Comune di-OMISSIS-, l’ISEE della ricorrente, pari ad € 9.270,53, unitamente al rendiconto attestante le spese sostenute nell’anno 2019, al fine della determinazione “della compartecipazione”, nel rispetto del criterio dell’ISEE;
- con nota prot. 0199188 del 17.12.2020, ricevuta in pari data, la -OMISSIS- comunicava che la “quota di compartecipazione” era “determinata utilizzando i parametri ISEE di cui al DPCM 159/2013 come regolamentato dal Comitato dei Sindaci dei Distretti 1 e 2 con deliberazione n. 7 del 30/05/2017”, richiamando l’allegata nota n. 0085410/2020, nella quale si precisava che la ricorrente era “in grado di sostenere la retta sociale nella misura di € 39,60 al giorno”, come da prospetto allegato alla stessa nota, e richiamando anche la DGRV n. 1749 del 3 ottobre 2013.
2. Tanto premesso, la ricorrente lamenta l’illegittimità degli atti della -OMISSIS- impugnati e di quelli presupposti, tra cui il Regolamento per la “compartecipazione alla spesa sociale degli inserimenti in strutture e percorsi riabilitativi del Dipartimento per la -OMISSIS-”, come modificato con delibera n. 7 del 2017 del Comitato dei Sindaci dei Distretti 1 e 2 della -OMISSIS-, e, in parte qua, la delibera della Giunta Regionale n. 1749 del 3 ottobre 2013, per i seguenti motivi di ricorso:
I) VIOLAZIONE DI LEGGE artt. 3, 32, 38, 53, 97 e 117 co. 2 lett. m) Cost.; Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità ratificata con L. 18/2009; Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 14) e Carta europea dei diritti fondamentali (art. 21); artt. 2, 3, 4, 5 e 6 D.P.C.M. 159/2013; art 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; art. 5 D.P.C.M. 14.2.2001; artt. 8, 18 e 25 L. 328/2000; L.R.V. 1/2004; ECCESSO DI POTERE: sviamento, travisamento e insussistenza dei presupposti di diritto; carenza di motivazione e di istruttoria, illogicità e perplessità manifeste; contraddittorietà; violazione principi di eguaglianza, di non discriminazione della persona disabile, equità, imparzialità.
Il provvedimento impugnato e i relativi atti presupposti sarebbero illegittimi in quanto, al fine di determinare la compartecipazione comunale alla retta di residenzialità, utilizzerebbero criteri del tutto avulsi dall’ISEE, in contrasto con la disciplina di riferimento.
La DGR del Veneto n. 1749 del 2013 (Linee di indirizzo per la compartecipazione alla spesa sociale degli inserimenti in strutture e percorsi riabilitativi del Dipartimento di -OMISSIS-) prevederebbe che la compartecipazione alla retta con riferimento alle strutture afferenti il Dipartimento di -OMISSIS- debba essere determinata avuto riguardo alla “situazione reddituale e patrimoniale” dell’assistito ad eccezione di una quota “borsellino” da lasciare nella disponibilità dell’utente, “pari ... al 50 per cento della pensione minima per i lavoratori dipendenti erogata dall’I.N.P.S. (compresa la tredicesima mensilità e aggiornata annualmente in modo automatico”); che il Comune di residenza “potrà provvedere a recuperare la sua erogazione di anticipazione della quota di contributo di integrazione della retta sociale mediante l’acquisizione di beni mobili o immobili...”; e che la “situazione economica/patrimoniale” a cui fare riferimento “per la copertura integrativa della quota sociale” è quella “comunicata dagli utenti con dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)”.
Il Regolamento del Comitato dei Sindaci della -OMISSIS-, come modificato dalla delibera del 30 maggio 2017, con riferimento alla quota sociale, prevede un criterio di quantificazione della quota di compartecipazione dell’utente “a. determinata dalla somma della quota fissa e della quota variabile”, dove la “La quota variabile corrisponde a una percentuale della retta, calcolata in base all’ISEE – del beneficiario ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del DPCM 159/2013 ... La quota fissa è corrispondente alla somma percepita in funzione dei livelli di disabilità/non autosufficienza ai sensi dell’allegato 3 al DPCM n. 159/2013”. Con la delibera del 30 maggio 2017, inoltre, il patrimonio disponibile minimo veniva fissato in euro 5.000,00 e quello massimo in euro 25.000,00.
In applicazione del sopra delineato quadro di riferimento, la -OMISSIS- avrebbe valorizzato per l’intero il “patrimonio disponibile” (riportato nell’attestazione ISEE in “Euro 21.079,00”), determinando la quota di compartecipazione a carico della ricorrente nell’importo di € 14.454,00, non solo superiore all’ISEE (pari ad € 9.270,53) ma anche al totale delle entrate percepite.
Tale disciplina e gli atti applicativi sarebbero illegittimi in quanto prescinderebbero totalmente dalle puntuali indicazioni della normativa in materia di ISEE di cui al DPCM 159/2013 e valorizzerebbero elementi (nel caso, il “patrimonio disponibile” dato dalla “somma del patrimonio mobiliare e del patrimonio immobiliare) già considerati all’interno dell’ISEE, che invece costituisce Livello Essenziale delle prestazioni e indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati che chiedano prestazioni sociali agevolate, secondo quanto affermato anche dalla giurisprudenza in materia;
II) VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE di LEGGE: art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità; artt. 3, 36, 38 e 53 Cost.; artt. 2, 3, 6, 22 L. 328/2000; art. 34 D.Lgs. 601/1973; art. 1 L. 188/1971; art. 1 L. 18/1890; ECCESSO DI POTERE: insussistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto, sviamento, illogicità ed irragionevolezza manifesta, violazione principio di proporzionalità, dignità, autonomia ed indipendenza della persona disabile; difetto di istruttoria.
La DGR Veneto n. 1749/2013, il Regolamento e le note attuative impugnate finirebbero per intaccare in toto la pensione percepita dalla ricorrente, producendo nel caso effetti abnormi e distorsivi in sé, non essendo il totale della pensione percepita sufficiente per coprire il quantum di compartecipazione determinato dall’-OMISSIS-.
I criteri fissati negli atti impugnati sarebbero, pertanto, palesemente irragionevoli, comportando effetti abnormi, lesivi della dignità della ricorrente ed in patente violazione del principio di proporzionalità. Ne deriverebbe l’illegittimità dei provvedimenti impugnati anche per difetto di istruttoria e travisamento, nonchè violazione del principio di proporzionalità e violazione del principio di indipendenza della persona disabile;
III) VIOLAZIONE DI LEGGE: art. 5, co. 4, dpcm 159/2013; art. 3, 23, 53 e 117, co. 2 lett. m), Cost. SVIAMENTO: irragionevolezza manifesta; insussistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto; difetto di istruttoria .
La pretesa – contenuta nel Regolamento e negli atti impugnati - di conteggiare in toto la pensione della ricorrente sarebbe illegittima anche perché l’importo relativo alla pensione cat. -OMISSIS- erogata alla stessa concorre alla formazione sia del reddito che del patrimonio mobiliare considerato nell’ISEE e quindi è già valutata al fine della determinazione dell’ISEE, come previsto nell’art. 5, co. 4, del DPCM 159/2013.
Sarebbe, pertanto, del tutto irragionevole e dovuto ad evidente travisamento, pretendere di “conteggiare” in toto detta pensione cat. -OMISSIS- al di fuori dell’ISEE ed indipendentemente dallo stesso;
IV) VIOLAZIONE DI LEGGE: Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita’, artt. 3, 5, 12, 17, 19, 25, 28; Cost. artt. 3, 53; art. 1 L. 104/1992; ECCESSO DI POTERE: violazione principio indipendenza, dignità, autonomia ed indipendenza della persona disabile; violazione principio proporzionalità; illogicità ed ingiustizia manifesta; difetto di istruttoria; travisamento presupposti di fatto.
L’importo posto a carico della ricorrente per l’anno 2020 di € 14.454,00, inoltre, essendo superiore al totale annuo della pensione cat. -OMISSIS- percepita, precluderebbe alla ricorrente di conservare quanto necessario per fare fronte alle spese personali che ogni anno l’Amministratore di Sostegno rendiconta al Giudice tutelare, che sarebbero indispensabili per garantire la dignità personale e l’autonomia del disabile. Privare il disabile dell’unico provento economico equivarrebbe a minarne la dignità, a non riconoscergli autonomia e libertà, a precludergli ogni possibile speranza di miglioramento futuro del suo stato (sociale ma anche fisico), a privarlo dei diritti patrimoniali relegandolo ad uno stato di emarginazione ed esclusione. Per cui gli atti impugnati sarebbero illegittimi anche per difetto di istruttoria e travisamento, nonchè violazione del principio di proporzionalità, violazione del principio di indipendenza della persona disabile, illogicità ed ingiustizia manifesta;
V) VIOLAZIONE DI LEGGE: Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, artt. 2, 3, 32, 38 e 53 Cost.; L. 104/02; ECCESSO DI POTERE: violazione principio di proporzionalità, sviamento, illogicità, violazione principio di indipendenza e dignità della persona disabile, travisamento ed insussistenza dei presupposti di diritto e di fatto; difetto di istruttoria.
La DGR n. 1749/2013 ed il Regolamento sarebbero illegittimi anche laddove prevedono di lasciare all’utente un importo determinato in modo del tutto astratto, il c.d “borsellino”, indicato nella “quota corrispondente al 50 per cento della pensione minima per i lavoratori dipendenti erogata dall'I.N.P.S.”, peraltro non lasciata alla ricorrente nel caso di specie, e senza tener conto della concreta situazione di fatto e le spese effettivamente sostenute;
VI) VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 1, 2, 6, 14, 22 e 25 L. 328/2000, art. 13 bis LRV 5/1996, artt. 2 e 6 DPCM 159/2013, art. 117, co. 2 lett m) Cost, DPCM 14.02.2001, art 54 L. 289/2002, D.Lgs. 502/92 art. 3 septies; ECCESSO DI POTERE: violazione principi di sussidiarietà, cooperazione, omogeneità, responsabilità ed unicità.
La ricorrente lamenta che il Comune (che in materia ha conferito delega alla AULSS), con i provvedimenti impugnati, si esimerebbe dalla competenza istituzionale che gli è assegnata dalla L. 328/2000 nella materia in questione;
VII) VIOLAZIONE DI LEGGE: Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, artt. 2, 3 e 5; ECCESSO DI POTERE: violazione principio accomodamento ragionevole e principio di non discriminazione.
Le determinazioni impugnate, costringendo la ricorrente ad accollarsi una quota annua totale che sarebbe ben superiore alle effettive disponibilità della stessa (senza considerare l’importo delle spese personali che deve affrontare), discriminerebbero gravemente la ricorrente rispetto alla sua grave patologia e violerebbero il principio di “accomodamento ragionevole” posto a tutela delle persone con disabilità.
3. Si è costituita in giudizio la AULSS -OMISSIS-, eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione della nota prot. n. 85410/2020 del 27 maggio 2020, che reca la determinazione della compartecipazione dell’utente -OMISSIS- alla retta sociale giornaliera nella misura di € 39,60, in quanto tale nota era stata spedita tramite raccomandata a/r all’indirizzo della ricorrente in data 29 maggio 2020 e sarebbe stata regolarmente consegnata in data 4 giugno 2020, nel rispetto delle misure emergenziali volte a contenere l’epidemia da Covid-19, ai sensi dell’art. 108 d.l. n. 18/2020 e dell’art. 46 d.l. n. 34/2020, mentre il ricorso è stato notificato solo in data 8 febbraio 2021, spirato dunque il termine di 60 giorni prescritto dall’art. 29 c.p.a.. La successiva nota prot. 199188 del 17 dicembre 2020 avrebbe, infatti, carattere meramente confermativo dell’atto presupposto, che, invece, non sarebbe stato tempestivamente gravato.
La -OMISSIS- ha, poi, contrastato nel merito le avverse pretese e ha anche chiesto di sollevare, ove non fosse possibile l’interpretazione da lei propugnata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2-sexies del d.l. 29 marzo 2016, n. 42 convertito dalla l. 26 maggio 2016, n. 89 per difetto di copertura finanziaria in violazione degli artt. 81, comma 3 e 119, comma 5, Cost., nonchè per lesione delle competenza legislative e amministrative delle Regioni e dei Comuni, in violazione degli artt. 117, comma 3 e 118 Cost., con pregiudizio del sistema socio-sanitario locale nel suo insieme, in spregio agli artt. 3, 32 e 38 Cost.; nonché la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33 l.r. n. 1/2004 e degli artt. 2 e 6, l.r. n. 30, per contrasto con il novellato DPCM n. 159/2013 da assumere a parametro interposto rispetto all’art. 117, comma 2, lett. m, Cost..
4. Si sono costituiti in giudizio la Conferenza del Sindaci dell’Azienda -OMISSIS- e il Comitato dei Sindaci dei Distretti 1 e 2 dell'Azienda -OMISSIS-, con memoria sostanzialmente ripetitiva di quanto già evidenziato dall’Azienda -OMISSIS- e sollevando le medesime questioni di costituzionalità.
5. Si è costituita in giudizio la Regione Veneto, contrastando le avverse pretese.
6. Si è costituito in giudizio il Comune di-OMISSIS-, chiedendo la reiezione del ricorso.
7. Con ordinanza n. 115 del 11 marzo 2021, il Collegio, in accoglimento dell’istanza cautelare, ha disposto la sospensione dei soli atti di determinazione della quota di residenzialità a carico della ricorrente nella misura contestata e ha fissato l’udienza pubblica di trattazione del ricorso alla data 6 ottobre 2021.
8. In data 2 giugno 2021, la ricorrente ha depositato ricorso per motivi aggiunti con cui ha impugnato le ulteriori note della -OMISSIS- con riferimento alla richiesta di compartecipazione per il 2021, nonché gli atti presupposti della Regione e della Conferenza dei Sindaci della -OMISSIS-, meglio indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
I) VIOLAZIONE DI LEGGE artt. 3, 32, 38, 53, 97 e 117 co. 2 lett. m) Cost.; Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità ratificata con L. 18/2009; Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 14) e Carta europea dei diritti fondamentali (art. 21); artt. 2, 3, 4, 5 e 6 D.P.C.M. 159/2013; art 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; art. 5 D.P.C.M. 14.2.2001; artt. 8, 18 e 25 L. 328/2000; L.R.V. 1/2004; ECCESSO DI POTERE: sviamento, travisamento e insussistenza dei presupposti di diritto; carenza di motivazione e di istruttoria, illogicità e perplessità manifeste; contraddittorietà; violazione principio di proporzionalità, di eguaglianza, di non discriminazione della persona disabile, equità, imparzialità.
Al pari del 2020 (oggetto del ricorso principale), anche per l’anno 2021, al fine di determinare il quantum della quota “sociale”, la -OMISSIS-, avrebbe fatto applicazione di quanto previsto nel “Regolamento” della Conferenza dei Sindaci, come da ultimo modificato con delibera del 30 maggio 2017, e nella DGR n. 1749/2013. In applicazione di tale disciplina, la -OMISSIS- avrebbe determinato per il 2021 la “quota di compartecipazione” in “Euro 39,60” o, in alternativa, in applicazione di quanto previsto nell’art. 6 del “Regolamento” citato, in “Euro 20,21” a fronte dell’“alienazione/utilizzo del patrimonio immobiliare valorizzato in attestazione ISEE in Euro 31.504,00”, il cui “ricavato” sarebbe “vincolato al pagamento della retta”. La ricorrente, quindi, sarebbe stata di fatto esclusa dal contributo non essendo disponibile (in quanto illegittimo, come più volte comunicato alla AULSS) a disporre del patrimonio immobiliare. Peraltro, la quota di “Euro 20,21” sarebbe stata calcolata computando in toto il “patrimonio mobiliare” (riportato nell’attestazione ISEE in “Euro 2.341,00”) e, pertanto, senza applicare le franchigie previste dal DPCM n. 159/2013.
La DGR Veneto n. 1749/2013, il Regolamento e la nota impugnata, come già rilevato nel ricorso introduttivo, sarebbero illegittimi in quanto prevederebbero dei criteri di calcolo della compartecipazione in evidente violazione della disciplina dell’ISEE, come disciplinata dal DPCM 159/2013;
II) VIOLAZIONE DI LEGGE artt. 3, 23, 38, 42, 53 e 117 co. 2 lett. m) Cost.; Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, art. 2 e 5 D.P.C.M. 159/2013; artt. 8, 18 e 25 L. 328/2000; ECCESSO DI POTERE: illogicità e perplessità manifeste; sviamento; carenza di potere; violazione principio di proporzionalità, nonché di dignità, non discriminazione ed indipendenza della persona disabile.
La nota impugnata - in attuazione di quanto previsto nell’art. 6 del Regolamento- prevederebbe l’“alienazione/utilizzo” del patrimonio immobiliare della ricorrente (in tal modo considerandolo al di fuori dell’ISEE e ciò in patente violazione degli art. 2 e 5 D.P.C.M. 159/2013), vincolando il “ricavato” “al pagamento della retta”. E ciò costituirebbe una violazione dei principi costituzionali sanciti negli artt. 3, 23, 38, 42, 53 della Costituzione, nonché dell’art. 117 co. 2 lett. m) Cost., considerato che l’ISEE costituisce livello essenziale delle prestazioni, e una violazione dei principi di dignità intrinseca, indipendenza ed autonomia della persona disabile;
III) VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE di LEGGE: art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità; artt. 3, 36, 38 e 53 Cost.; artt. 2, 3, 6, 22 L. 328/2000; art. 34 D.Lgs. 601/1973; art. 1 L. 188/1971; art. 1 L. 18/1890; ECCESSO DI POTERE: insussistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto, sviamento, illogicità ed irragionevolezza manifesta, violazione principio di proporzionalità, dignità, autonomia ed indipendenza della persona disabile; difetto di istruttoria.
A fronte della pensione cat. -OMISSIS- n.-OMISSIS- pari all’importo mensile netto di € 821,63 nel 2021 per un totale stimato in € 9.859,56, oltre alla tredicesima, l’“esclusione dal contributo” e, pertanto, l’importo definito in “Euro 39,60” (€ 14.454,00 all’anno) costringerebbe la ricorrente ad intaccare in toto detta pensione producendo effetti abnormi e distorsivi in sé. Conteggiare in toto la pensione cat. -OMISSIS- costituirebbe una grave violazione delle “norme di legge – e prima ancora costituzionali ed internazionali- che tutelano i diritti della persona inabile al lavoro e sprovvista di mezzi necessari per vivere nella ripartizione del costo dei servizi socio-assistenziali” e, di fatto, equivarrebbe ad incidere sulla stessa dignità di vita del disabile, precludendogli ogni tipo di protezione e miglioramento anche in prospettiva futura;
IV) VIOLAZIONE DI LEGGE: art. 5, co. 4, dpcm 159/2013; art. 3, 23, 53 e 117, co. 2 lett. m), Cost. SVIAMENTO: irragionevolezza manifesta; insussistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto; difetto di istruttoria.
La pretesa di conteggiare in toto (salvo il c.d. “borsellino”) la pensione della ricorrente sarebbe illegittima anche perché la stessa concorre alla formazione dell’ISEE sia come “reddito” che come “patrimonio mobiliare”, ed è già valutata al fine della determinazione dell’ISEE, come previsto nell’art. 5, comma 4, del DPCM 159/2013. Pertanto, sarebbe del tutto irragionevole e dovuto ad evidente travisamento, pretendere di “conteggiare” in toto detta pensione al di fuori dell’ISEE ed indipendentemente dallo stesso, con la conseguenza che, nel caso, tale entrata, che secondo il DPCM 159/2013 non dovrebbe essere presa in considerazione, finisce con l’essere valutata più volte;
V) VIOLAZIONE DI LEGGE: Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, artt. 3, 5, 12, 17, 19, 25, 28; Cost. artt. 3, 53; art. 1 L. 104/1992; ECCESSO DI POTERE: violazione principio indipendenza, dignità, autonomia della persona disabile; violazione principio proporzionalità; illogicità ed ingiustizia manifesta; difetto di istruttoria; travisamento presupposti di fatto.
L’ “esclusione dal contributo” priverebbe la ricorrente dell’unica entrata di cui gode, essendo l’importo (€ 14.454,00 annui) superiore al totale annuo della pensione cat. -OMISSIS- per il 2021 (€ 9.859,56, oltre alla tredicesima). E ciò precluderebbe alla ricorrente di conservare quanto necessario per fare fronte alle spese personali che ogni anno l’Amministratore di sostegno rendiconta al Giudice tutelare, che sarebbero indispensabili per la dignità personale e l’autonomia della persona disabile. Privare il disabile dell’unico provento economico equivarrebbe a minarne la dignità, a non riconoscergli autonomia e libertà, a precludergli ogni possibile speranza di miglioramento futuro del suo stato (sociale ma anche fisico), a privarlo dei diritti patrimoniali relegandolo ad uno stato di emarginazione ed esclusione. Ne deriverebbe l’illegittimità dei provvedimenti impugnati anche per difetto di istruttoria e travisamento, nonché violazione del principio di proporzionalità, violazione del principio di indipendenza della persona disabile, oltre che per illogicità ed ingiustizia manifesta;
VI) VIOLAZIONE DI LEGGE: Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, artt. 2, 3, 32, 38 e 53 Cost.; L. 104/02; ECCESSO DI POTERE: violazione principio di proporzionalità, sviamento, illogicità, violazione principio di indipendenza e dignità della persona disabile, travisamento ed insussistenza dei presupposti di diritto e di fatto; difetto di istruttoria.
Pur costringendo i provvedimenti impugnati ad erodere in toto le entrate della ricorrente, si ritiene, in subordine, di sollevare un ulteriore profilo di illegittimità, con riferimento al fatto che la DGR n. 1749/2013 ed il Regolamento impugnato prevederebbero di lasciare all’utente un importo determinato in modo del tutto astratto, il c.d “borsellino”, indicato nella “quota corrispondente al 50 per cento della pensione minima per i lavoratori dipendenti erogata dall'I.N.P.S.”, mentre la determinazione della compartecipazione a carico della ricorrente andrebbe calcolata in relazione ed in proporzione alle necessità della singola persona disabile e in considerazione della sua vita concreta;
VII) VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 1, 2, 6, 14, 22 e 25 L. 328/2000, art. 13 bis LRV 5/1996, artt. 2 e 6 DPCM 159/2013, art. 117, co. 2 lett m) Cost, DPCM 14.02.2001, art 54 L. 289/2002, D.Lgs. 502/92 art. 3 septies; art. 7 L. 241/1990; ECCESSO DI POTERE: irragionevolezza manifesta; violazione principi di sussidiarietà, cooperazione, omogeneità, responsabilità ed unicità.
Il Comune (che in materia ha conferito delega all’AULSS) nel prevedere l’ “esclusione dal contributo” nel caso di mancata “alienazione/utilizzo” del patrimonio immobiliare (e, conseguente, mancato introito del relativo ricavato), verrebbe meno alla competenza istituzionale che gli è assegnata dalla L. 328/2000 nella materia in questione. Non solo la valutazione della situazione economica del disabile avverrebbe in patente violazione della normativa in materia di LEA, ma il Regolamento sarebbe strutturato in maniera tale da escludere la benchè minima assistenza economica da parte del Comune nel caso di superamento di un “patrimonio disponibile massimo” indicato in € 25.000,00. Tale esclusione sarebbe priva di fondamento alla luce della normativa nazionale vigente e, peraltro, sarebbe del tutto illogica (oltre che priva di motivazione) la fissazione di un importo “massimo” del “patrimonio disponibile” di “€ 25.000,00”, superato il quale il contributo è escluso;
VIII) VIOLAZIONE DI LEGGE: Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, artt. 2, 3 e 5; ECCESSO DI POTERE: violazione principio accomodamento ragionevole e principio di non discriminazione.
La -OMISSIS-, con i provvedimenti impugnati costringerebbe la ricorrente ad accollarsi nel 2021 (come già disposto nel 2020) una quota annua totale pari ad € 14.454,00, ben superiore alle effettive disponibilità della stessa (senza considerare l’importo delle spese personali che deve affrontare), con ciò discriminando gravemente la ricorrente rispetto alla sua grave patologia, in violazione del principio di “accomodamento ragionevole” contenuto nella “Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità”, provocando una discriminazione negativa e una violazione dei diritti umani. Né sarebbe “ragionevole” prevedere – in alternativa - l’“alienazione/utilizzo” del patrimonio immobiliare, vincolando il ricavato al pagamento della retta.
9. In vista dell’udienza di merito, le parti hanno depositato memorie e repliche, insistendo nelle proprie pretese.
In particolare, il Comune di-OMISSIS- ha, tra l’altro, eccepito il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario e, comunque, l’inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività; ha eccepito la tardività del ricorso per motivi aggiunti proposto avverso la nota in data 22 marzo 2021, la quale sarebbe da considerare meramente ripetitiva della precedente corrispondenza, e ha eccepito che la stessa non sarebbe lesiva, in quanto tale, della posizione della ricorrente. Il Comune ha insistito per il rigetto delle censure, argomentando ulteriormente le sue difese.
La -OMISSIS-, oltre a richiamare le precedenti difese ed eccezioni, ha eccepito anche l’inammissibilità per difetto di interesse dei motivi aggiunti, in quanto, allo stato, la compartecipazione sarebbe stata fissata in 20,21 euro al giorno e lo svincolo del patrimonio sarebbe stato solo prospettato e non applicato; e ha argomentato sull’infondatezza delle censure proposte con i motivi aggiunti. La -OMISSIS- ha anche insistito perché vengano sollevate la dedotte questioni di costituzionalità. La Conferenza dei Sindaci dei Comuni della AULSS -OMISSIS- e il Comitato dei Sindaci dei Distretti 1 e 2 della -OMISSIS-, oltre ad insistere sulle questioni di costituzionalità, si sono richiamate alle precedenti difese e si sono associate alle difese della -OMISSIS- con riferimento ai motivi aggiunti.
La ricorrente ha argomentato per il rigetto delle eccezioni in rito e ha insistito per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.
10. All’udienza del 6 ottobre 2021, il ricorso come integrato da motivi aggiunti, è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In primis, diversamente da quanto eccepito, si ritiene che sulla presente controversia sussista la giurisdizione di questo giudice amministrativo, in quanto nella stessa non vengono in rilievo posizioni di diritto soggettivo in un rapporto paritetico tra assistito e Amministrazione nell’ambito di una specifica e puntuale regolazione delle rispettive posizioni di diritto e di obbligo, bensì vengono in rilievo le determinazioni delle diverse Amministrazioni coinvolte in ordine all’ an e al quantum della contribuzione alla retta di residenzialità per l’inserimento della ricorrente, disabile psichica accolta in una struttura accreditata e convenzionata (comunità alloggio estensiva di tipo -OMISSIS-) previa valutazione multidimensionale da parte dei competenti Uffici: determinazioni che sono espressione dell’esercizio di un potere amministrativo nel rapporto tra assistito e Pubblica Amministrazione e che attengono comunque alla fruizione dei servizi sociali, anche sub specie di concessione di un contributo alla retta, la cui verifica di legittimità spetta al giudice amministrativo, a maggior ragione quando sono impugnati, come nel caso di specie, anche atti presupposti di carattere regolamentare e generale (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 1676 del 2014; n. 339 del 2015; n. 2961 del 2018; Tar Marche, sent. n. 20 del 2020; Tar Brescia, sent. n. 1051 del 2017; Tar Salerno, sent. n.594 del 2014).
2. Infondata è anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività dell’impugnazione della nota prot. n. 85410 del 27 maggio 2020, che sarebbe stata recapitata alla ricorrente in data 4 giugno 2020, in quanto nell’avviso di ricevimento depositato in giudizio viene indicato quale indirizzo di consegna “-OMISSIS-”, -OMISSIS- -OMISSIS-, mentre la ricorrente era residente in località -OMISSIS-, in -OMISSIS-. Inoltre, l’avviso porta solo la dicitura “DL 34/2020 art. 46” e la firma dell’incaricato alla distribuzione, ma, come affermato da condivisibile giurisprudenza (cfr. Tribunale di-OMISSIS-, decreto del 22 luglio 2020), ciò non è sufficiente a rispettare le formalità previste per la speciale procedura di notifica dettata dall’articolo 108, comma 1, del d.l.n.18 del 2020, come modificato dall’art. 46 del d.l. n. 34 del 2020, per far fronte all’emergenza da Covid-19, mancando una attestazione da parte dell'agente postale che descriva in maniera sufficientemente dettagliata e precisa le fasi della notifica previste dalla speciale procedura, ivi compresa l’individuazione dell'interlocutore dell'agente postale e l'indicazione del luogo in cui ha lasciato il plico. L’agente postale, nell’avviso di ricevimento da lui compilato, non ha nemmeno precisato le generalità della persona abilitata al ritiro, di cui avrebbe accertato la presenza. Pertanto, l’avviso di ricevimento depositato non può ritenersi idoneo a comprovare l’avvenuto recapito alla ricorrente, o a persona abilitata, della nota prot. n. 85410/2020 del 27 maggio 2020 alla data del 4 giugno 2020, né sono stati forniti dalle controparti idonei elementi di prova ulteriori da cui poter desumere l’avvenuta conoscenza da parte della ricorrente della predetta nota e del suo contenuto, dovendosi, peraltro, considerare anche che la ricorrente, disabile -OMISSIS-invalida al 90% non autosufficiente, affetta da “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”, alla data del 4 giugno 2020 era priva di un amministratore di sostegno, che è stato nominato solo in data 10 settembre 2020.
Considerato quanto sopra e considerato che è stata impugnata nei termini di legge la nota prot. 199188 del 17 dicembre 2020, con la quale la -OMISSIS-, allegando la predetta nota prot. n. 85410/2020 del 27 maggio 2020, ha dato riscontro all’istanza di compartecipazione, formulata in data 6 ottobre 2020 dal difensore della ricorrente, su incarico dell’amministratore di sostegno, il ricorso può considerarsi tempestivamente proposto.
3. Fondata è, invece, l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse del ricorso per motivi aggiunti, in quanto la nota impugnata con i motivi aggiunti si limita a calcolare provvisoriamente la compartecipazione della ricorrente per l’anno 2021 in euro 20,21 al giorno e, quindi, in € 7.376,65 annui, somma inferiore all’ISEE della ricorrente, mentre la -OMISSIS- non si è ancora espressa sull’applicazione integrale della quota giornaliera della retta, che è stata indicata nella nota impugnata solo in via astratta in euro 39,60 al giorno, né, allo stato, prevede l’esclusione della ricorrente dal contributo comunale; e anche l’applicazione dell’art. 6 del Regolamento è allo stato solo prospettata ma non è ancora attuale. Anche dopo la comunicazione con cui l’amministratore di sostegno e il difensore della ricorrente hanno ribadito che non si intendeva effettuare alcuna “proposta di accordo finalizzato all’alienazione/utilizzo del patrimonio immobiliare”, la -OMISSIS- non ha, infatti, assunto alcuna determinazione finale sull’accollo dell’intera retta sociale a carico della ricorrente. Pertanto, in mancanza di attualità della asserita lesione, il ricorso per motivi aggiunti va dichiarato inammissibile.
4. Passando, quindi, all’esame dei motivi dedotti con il ricorso introduttivo, si rileva che infondate sono le censure proposte contro la delibera della giunta regionale del Veneto n. 1749 del 3 ottobre 2013, in quanto la stessa, come condivisibilmente evidenziato dalla Regione nelle sue difese, con riferimento all’attribuzione dei costi relativi alla parte sociale dei servizi erogati, mira a dare indicazioni generali ai Comuni, senza interferire sull'autonomia degli Enti competenti in ordine alla disciplina del calcolo delle possibili prestazioni integrative, e l’indicazione delle somme da lasciare nella disponibilità personale dell’assistito, pari al 50% della pensione minima per i lavoratori dipendenti erogata dall’INPS, come indicata nell’allegato A alla delibera (“Linee di indirizzo per la compartecipazione alla spesa sociale degli inserimenti in strutture e percorsi riabilitativi del dipartimento di -OMISSIS-”) è da intendersi come una indicazione minima di tutela nell’interesse degli assistiti. Inoltre, si rileva che la delibera in questione, per quanto riguarda l’allegato B (“Note integrative alle Linee di Indirizzo per la compartecipazione alla spesa sociale degli inserimenti in strutture e percorsi riabilitativi del Dipartimento di -OMISSIS- approvate dalla Conferenza Regionale Permanente per la Programmazione Sanitaria e Socio Sanitaria nella seduta del 16 luglio 2013”) si limita ad una presa d’atto e che le stesse costituiscono un mero “contributo tecnico” per le competenti amministrazioni comunali, facendo espressamente salve “nuove o diverse disposizioni legislative in materia”. Per cui non si può dire che la disciplina di cui Regolamento impugnato, come da ultimo modificato nel 2017 dalla Conferenza dei Sindaci, e gli atti della -OMISSIS- di determinazione della misura della compartecipazione fossero imposti dalla delibera regionale impugnata.
5. Fondate, nei termini che seguono, sono, invece, le censure, che si esaminano congiuntamente in quanto tra loro connesse, rivolte contro il Regolamento in materia di “compartecipazione alla spesa sociale degli inserimenti in strutture e percorsi riabilitativi del Dipartimento per la -OMISSIS-”, come modificato dalla delibera n. 7 del 30 maggio 2017 del Comitato dei Sindaci dei Distretti 1 e 2 dell'-OMISSIS-, e contro gli atti applicativi dello stesso.
6. Si premette, innanzitutto, che, secondo giurisprudenza ormai costante del Consiglio di Stato, “ ai sensi dell’art. 2 del DPCM n. 159/2013, l’ISEE è l’unico strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, utilizzabile ai fini dell’ammissione alle prestazioni e della misura della contribuzione che grava sull’assistito ”.
Così, si è espresso, ex multis, il Consiglio di Stato nella sentenza n. 7850 del 2020, che, oltre a richiamare i precedenti arresti in termini, ha evidenziato che “ L’ultima precisazione contenuta nel testo dell’art. 2, comma 1, del DPCM n. 159/2013, secondo cui “E' comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE ”, quale norma di chiusura, “ sgombra il campo da ogni dubbio in ordine alla non valutabilità della “condizione economica complessiva del nucleo familiare” attraverso criteri diversi dall’ISEE, introdotti da regioni o comuni ” e ha ulteriormente precisato che “… Le entrate reddituali o le evidenze patrimoniali non calcolate ai fini ISEE, oltre che la presenza di sola pensione di invalidità o dell’indennità di accompagnamento, non possono costituire indicatori della situazione reddituale del richiedente e divenire criteri ulteriori di selezione, accanto all’ISEE, volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, né divenire mezzo per l’ampliamento di tali platee, come vorrebbe il Comune. Il Collegio ribadisce che, ai sensi dell’art. 2 del DPCM n. 159/2013, l’ISEE è l’unico strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, utilizzabile ai fini dell’ammissione alle prestazioni e della misura della contribuzione che grava sull’assistito. Nell’ indicatore confluiscono vari elementi rilevanti in modo bilanciato, come sopra illustrato, redditi e altre entrate, anche patrimoniali, detratte spese e franchigie, tenuto conto del nucleo familiare ristretto o ordinario, a seconda del tipo di prestazione e dell’età del disabile (maggiorenne o minorenne). Il sistema così costruito è volto a fornire a tutte le persone con disabilità servizi usufruibili sulla base di una valutazione onnicomprensiva delle disponibilità economiche, basato su criteri certi, predeterminati e uniformi, a garanzia di equità e imparzialità nell’azione amministrativa. L’art. 2, comma 1, DPCM n. 159/2013, seppure ammette che possano essere introdotti altri criteri di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia, tuttavia, categoricamente, fa salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE, con ciò escludendo che possano essere utilizzati altri parametri di valutazione della condizione economica del richiedente quali criteri selettivi ”. Inoltre, ha ribadito che “… l’ISEE rappresenta “livello essenziale delle prestazioni”, con la conseguenza che le leggi regionali e i regolamenti comunali devono considerare vincolanti le sue prescrizioni… ” e che “… Il principio costituzionale di uguaglianza e il criterio di proporzionalità impongono una valutazione differenziata a seconda delle diverse situazioni personali dei richiedenti che rispetti adeguatamente e in modo sostanzialmente equo il rapporto tra disponibilità economica, come fotografata dall’ISEE, e compartecipazione personale ”(cfr., inoltre, Cons. di Stato, sent. n. 6926 del 2020; sent. n. 2520 del 2021; sent. n. 5684 del 2019; sentt. nn. 6371 e 6708 del 2018).
7. Tanto premesso, si rileva che il Regolamento impugnato, all’art. 6 “ Misura e limiti dell’intervento integrativo ” dispone che: “ La misura dell'intervento economico integrativo è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura residenziale presso cui è inserita la persona assistita, fino al valore soglia fissato dalle DGRV 494 e 1794/2013 e s.m.i., e la quota di compartecipazione posta a carico dell'utente - determinata in base ai commi successivi.
1. Al fine di riservare le risorse disponibili dell'Ente competente ai casi di maggior bisogno, la misura dell'intervento economico è stabilita come differenza tra il valore della retta alberghiera della struttura residenziale a ciclo continuativo presso cui è inserita la persona assistita e la quota di compartecipazione dell'utente così come di seguito quantificata:
a. la quota giornaliera a carico dell'utente è determinata dalla somma della quota fissa e della quota variabile. La quota variabile corrisponde a una percentuale della retta, calcolata in base all'ISEE -del beneficiario ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 del DPCM 159/2013 per i soggetti rientranti nella definizione di disabilità e non autosufficienza di cui all'allegato 3 del medesimo DPCM, e sull'ISEE ordinario per tutti gli altri soggetti - rapportato alla retta stessa e tenuto conto della relativa scala di equivalenza. La quota fissa è corrispondente alla somma percepita in funzione dei livelli di disabilità / non autosufficienza ai sensi dell'allegato 3 al DPCM n. 159/2013.
b. a partire da un "patrimonio disponibile minimo" stabilito dall'Amministrazione Comunale - o dal Comitato dei sindaci dei distretti 1 e 2 per le attività delegate all'-OMISSIS- -OMISSIS- dagli stessi comuni - il contributo diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi per i nuclei familiari titolari di un "patrimonio disponibile massimo" stabilito dall'Amministrazione Comunale - o dal Comitato dei sindaci dei distretti 1 e 2 per le attività delegate all'-OMISSIS- -OMISSIS- dagli stessi comuni - tenuto conto della composizione del nucleo familiare misurata attraverso la scala di equivalenza. Pertanto i nuclei familiari con un patrimonio disponibile superiore al limite massimo saranno esclusi dal contributo. Per "patrimonio disponibile" ai fini del presente Regolamento si intende la somma del patrimonio mobiliare e del patrimonio immobiliare, come desumibile dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica al netto dell'eventuale mutuo residuo, con esclusione dell'abitazione principale di residenza solo se utilizzata stabilmente a tal fine dal coniuge e/o dal/dai figlio/i fiscalmente a carico.
2. Qualora dovessero rilevarsi o subentrare, nel corso dell'erogazione della prestazione, ulteriori risorse del beneficiario (arretrati inclusi), gli stessi dovranno essere utilizzati per il pagamento delle rette, fatto salvo il rimborso all'Amministrazione in misura comunque non superiore a quanto dalla stessa anticipato.
3. In caso di ISEE elevati pur a fronte di una modesta liquidità mensile, sempre nell'ambito del Progetto Terapeutico Individualizzato di cui sopra, ovvero a margine, si potrà, in alternativa alla conseguente esclusione dal contributo, procedere a specifici accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato deve essere opportunamente vincolato al pagamento della retta, con conseguente titolo, in capo all'amministrazione stessa, di rivalersi eventualmente sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.
4. E' fatto salvo il principio secondo cui la compartecipazione dell'utente, in assenza di patrimonio, non potrà mai essere superiore alla disponibilità reddituale netta.
5. L'entità della prestazione economica integrativa nonché la determinazione della capacità di compartecipazione del richiedente e dei familiari non componenti il nucleo viene calcolata pro-die in base alla retta alberghiera di riferimento su base giornaliera, tenuto conto di quanto previsto dal successivo comma.
6. Gli utenti inseriti nelle tipologie di strutture cui è riferito il presente regolamento, potranno trattenere in disponibilità personale, un importo forfettario (detto anche borsellino) per le piccole spese personali, nella misura corrispondente al 50% della pensione minima per i lavoratori dipendenti erogata dall'INPS, compresa la tredicesima mensilità e tenuto conto della franchigia sulla tipologia di reddito prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013. Le somme lasciate nella disponibilità della persona assistita devono essere utilizzate esclusivamente per tale finalità. Eventuali somme residue non utilizzate, rilevate successivamente al decesso della persona assistita, devono essere comunicate da chi ne ha esercitato la tutela legale, dagli eredi o dalla Direzione della struttura residenziale ospitante nel caso di gestione delle stesse in nome e per conto dell'utente, ai competenti Uffici onde permettere il recupero sulla contribuzione erogata dall'Ente. La misura del borsellino sarà aggiornata annualmente contestualmente all'aggiornamento della situazione reddituale dell'utente .”
Con la delibera n. 7 del 30 maggio 2017, il Comitato dei Sindaci dei distretti 1 e 2 della -OMISSIS-, oltre ad approvare le suddette modifiche all’impugnato Regolamento, determinava “ in euro 5.000,00 il valore del patrimonio disponibile minimo e in euro 25.000,00 il valore del patrimonio disponibile massimo” , di cui all’ “ art. 6, punto 1, lett. b ” del Regolamento.
8. In applicazione della disciplina di cui sopra, la -OMISSIS- ha ritenuto che la ricorrente potesse sostenere l’intera retta sociale nella misura di € 39,60 al giorno, per un totale annuo di € 14.454,00, importo di gran lunga superiore all’ISEE della ricorrente, che per l’anno 2020 è pari ad € 9.270,53 (doc. 15 in atti deposito ricorrente) e superiore anche all’importo percepito dalla ricorrente per l’anno 2020, di circa € 10.800, per la pensione di cui è titolare (pensione ordinaria diretta di inabilità ex art. 2, co. 12, L. 335/95, quale dipendente pubblica dal 1989 al 2003).
Si evidenzia, in proposito, che tale pensione, in quanto reddito soggetto a tassazione, è già computata nell’ISEE nella voce reddituale (cfr. voce “somma dei redditi dei componenti del nucleo” nell’ISEE per il 2020, doc. 15 in atti deposito ricorrente) e che la stessa va anche ad alimentare il patrimonio mobiliare, anch’esso conteggiato in sede ISEE, che valuta redditi e patrimonio (mobiliare e immobiliare) secondo gli specifici criteri e le franchigie di cui al DPCM n.159 del 2013.
La ricorrente, invece, non ha né pensione di invalidità né indennità di accompagnamento, per cui le difese delle controparti basate su tali elementi sono inconferenti nel caso di specie.
Si rileva, inoltre, che quanto eccepito dal Comune in merito all’asserita non correttezza dell’ISEE presentato dalla ricorrente per il 2020 appare infondato alla luce della specifica disciplina che regola il calcolo delle componenti dell’ISEE, e, in particolare, di quanto disposto dall’art.4 sexies del decreto legge n. 34 del 2019, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto legge n. 101 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2019, e, del resto, in alcun modo la -OMISSIS- in sede procedimentale e nella motivazione del provvedimento impugnato ha messo in discussione l’ISEE presentato dalla ricorrente per il 2020, per cui, comunque, quanto rilevato dal Comune finirebbe per integrare una inammissibile motivazione postuma.
Tanto premesso, appare evidente che la disciplina regolamentare soprariportata utilizza, ai fini della determinazione della compartecipazione alla retta da parte dell’assistito e, per differenza, della contribuzione da parte del Comune, dei criteri e della modalità di calcolo della capacità economica dell’assistito che finiscono per mettere nel nulla quelli previsti in sede di disciplina dell’ISEE, con l’effetto che la -OMISSIS- con gli atti impugnati, in applicazione di tale disciplina, ha imposto alla ricorrente l’accollo dell’intera retta annuale “sociale” per l’accoglienza nella struttura, per una somma di gran lunga superiore all’ISEE presentato per l’annualità 2020, in cui la pensione percepita, come già detto è, invece, già conteggiata in quanto reddito soggetto a tassazione e anche il patrimonio è già conteggiato, secondo i criteri e le franchigie predeterminate dal DPCM n.159 del 2013 e dalla normativa di settore; e, pertanto, tale disciplina è da considerare illegittima, unitamente agli atti che ne costituiscono applicazione.
La disciplina regolamentare soprariportata e gli esiti che ne derivano si pongono, infatti, in evidente contrasto con il quadro normativo di riferimento e con gli insegnamenti giurisprudenziali sopra esposti sulla valenza dell’ISEE, che, come ribadito in più occasioni dal Consiglio di Stato, costituisce, ai sensi dell’art. 2 del DPCM n. 159/2013, “ livello essenziale delle prestazioni ” e “ l’unico strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, utilizzabile ai fini dell’ammissione alle prestazioni e della misura della contribuzione che grava sull’assistito. Nell’indicatore confluiscono vari elementi rilevanti in modo bilanciato… redditi e altre entrate, anche patrimoniali, detratte spese e franchigie, tenuto conto del nucleo familiare ristretto o ordinario, a seconda del tipo di prestazione e dell’età del disabile (maggiorenne o minorenne). Il sistema così costruito è volto a fornire a tutte le persone con disabilità servizi usufruibili sulla base di una valutazione onnicomprensiva delle disponibilità economiche, basato su criteri certi, predeterminati e uniformi, a garanzia di equità e imparzialità nell’azione amministrativa… ” (Cons. di Stato, sent. 7850 del 2020 cit.).
Per cui, il Regolamento impugnato, di cui alla delibera n.7 del 2017 del Comitato del Sindaci dei Distretti 1 e 2 della -OMISSIS-, è da considerare illegittimo, in parte qua, e parimenti illegittimi sono gli atti che ne costituiscono applicazione, e, in particolare, gli atti con cui la -OMISSIS- (delegata dal Comune) ha provveduto per il 2020 a determinare la compartecipazione alla retta da parte della ricorrente nella misura contestata.
10. Quanto alla questione di legittimità costituzionale per insufficienza della copertura finanziaria dell’art. 2-sexies del d.l. 42 del 2016, convertito dalla legge n. 89 del 2016, la stessa è, nel caso di specie, non rilevante in quanto la ricorrente non percepisce alcuno dei “ trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF ” che sono stati esclusi da tale norma dal computo dell’ISEE, percependo invece una pensione che costituisce reddito ed è soggetta a tassazione, come tale inclusa nel calcolo dell’ISEE.
Sulla seconda questione di legittimità costituzionale, riferita all’art. 33 della legge regionale n. 1/2004 e degli artt. 2 e 6 della legge regionale n. 30/2009, per contrasto con il DPCM n. 159 del 2013, da assumere a parametro interposto rispetto all’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., si rileva che non si può ritenere che la disciplina delineata dal Regolamento impugnato fosse imposta dalla normativa regionale in questione (cfr. in tal senso Cons. di Stato, sent. n. 6926 del 2020) e, del resto, come già sopra evidenziato, con la stessa delibera di giunta regionale n. 1749 del 3 ottobre 2013, la Regione, in riferimento alla parte “sociale” della retta e alle somme da lasciare nella disponibilità personale dell’assistito, pari al 50% della pensione minima per i lavoratori dipendenti erogata dall’INPS, si è limitata a fornire un’indicazione minima di tutela dell’assistito, senza voler interferire sul potere regolamentare delle amministrazioni competenti. Per cui, la questione di costituzionalità sollevata con riferimento alle suddette norme regionali appare priva della necessaria rilevanza.
11. In conclusione, il ricorso introduttivo è fondato e va accolto nei termini sopra esposti, con conseguente annullamento, in parte qua, del Regolamento in materia di compartecipazione alla spesa sociale “degli inserimenti in strutture e percorsi riabilitativi del Dipartimento per la -OMISSIS-”, di cui alla delibera n. 7 del 2017 del Comitato del Sindaci dei Distretti 1 e 2 della -OMISSIS-, e degli atti che ne costituiscono applicazione, e, in particolare, degli atti con cui la -OMISSIS- (delegata dal Comune), ha provveduto a determinare per il 2020 la compartecipazione alla retta da parte della ricorrente nella misura contestata; e con assorbimento delle ulteriori censure, dovendosi l’Amministrazione rideterminare in conformità alla disciplina in materia di ISEE.
Il ricorso per motivi aggiunti, invece, va dichiarato inammissibile per difetto di attualità della lesione.
12. Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione della complessità e problematicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie in parte il ricorso introduttivo, nei sensi e termini di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla, in parte qua, il Regolamento in materia di compartecipazione alla spesa sociale “degli inserimenti in strutture e percorsi riabilitativi del Dipartimento per la -OMISSIS-”, di cui alla delibera n. 7 del 2017 del Comitato del Sindaci dei Distretti 1 e 2 della -OMISSIS- e gli atti che ne costituiscono applicazione, e, in particolare, quelli con cui la -OMISSIS- (delegata dal Comune) ha provveduto a determinare per l’anno 2020 la compartecipazione alla retta da parte della ricorrente nella misura contestata;
- dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.