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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 16542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16542 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24306 del R.G.A.C.C. dell'anno
2021, vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Silvana Semeraro, presso il cui studio in n Roma, Piazza S. Giovanni della Malva n. 8a, è elettivamente domiciliata giusta procura i atti
ATTRICE E CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
E
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Clementino
Palmiero, presso il cui studio in Roma, Via Albalonga n. 7, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
CONVENUTA E ATTRICE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: PP
CONCLUSIONI: come in atti
Si precisa che il presente procedimento è pervenuto a questo giudicante dopo una precedente assegnazione, in data 7.11.2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(di seguito anche , in qualità di Parte_1 Pt_1 committente, citava in giudizio la (di Controparte_1 seguito anche , nella sua veste di appaltatrice, chiedendone CP_1 la condanna al pagamento della somma di € 24.125,84 a titolo di restituzione dei corrispettivi contrattuali pagati alla convenuta e di risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali asseritamente subiti, di cui € 5.355,00 per ripristini degli asseriti vizi e difetti delle opere commissionate, € 2.750,00 per ripristino dei muri danneggiati, € 10.000,00 a titolo di danno esistenziale per la mancata fruizione dell'immobile per quattro mesi ed € 6.020,00 a titolo di restituzione di quanto corrisposto alla appaltatrice nei termini del contratto.
A sostegno della domanda affermava di aver commissionato alla CP_1 la realizzazione e la posa in opera degli infissi interni della propria
[...] abitazione – e precisamente n. 10 porte, in parte a battente e in parte scorrevoli a scomparsa e che dette lavorazioni erano state eseguite dalla società appaltatrice solo parzialmente, in ritardo rispetto ai termini di consegna pattuiti e in maniera difforme dalle regole dell'arte.
Nel costituirsi in giudizio, la contestava integralmente la CP_1 prospettazione attorea, respingeva ogni addebito mossole e formulava domanda riconvenzionale di pagamento del saldo, per un importo di euro
1.430,00, già richiesto, in data 31.10.2020, all'attrice con fattura n. 276/2020 del 19.10.2020 (Cfr. doc. n. 10 di parte convenuta).
La causa, istruita con l'interpello della sola parte attrice e con la redazione di una CTU volta ad accertare i lavori effettivamente effettuati e la sussistenza di vizi e danni con stima dei costi di ripristino, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, spirati i termini concessi ex art. 190 c.p.c.., è stata incamerata per la decisione,
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata nei limiti di seguito indicati.
Si osserva, preliminarmente, che in materia di appalto trovano applicazione tanto la disciplina generale relativa all'inadempimento delle obbligazioni, come specificata dalla nota sentenza delle SS.UU. (cfr. Cass., SS. UU. n., n.
13533/2001) e gli ordinari criteri di riparto dell'onus probandi di cui all'art. 2967 c.c., quanto la disciplina speciale relativa ai vizi ed alle difformità dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c..
Su quest'ultimo punto, giova altresì ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova” per cui “fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente
è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata
2 positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (Cfr. fra le tante, Cass., sent. n. 19146/2013).
Nel caso di specie, è pacifico che tra le parti, tra la fine del mese di luglio ed i primi del mese di agosto 2020, fu pattuita la realizzazione, la fornitura e la posa in opera di n. 10 porte interne da realizzare e montare, a cura della nell'abitazione dell'attrice sita in Roma, via G. Valmarana CP_1
n. 51, per un importo complessivo di euro 7.150,00 (euro 6.500,00 + I.V.A.
10%), da pagarsi in tre tranches: il 30% all'accettazione del preventivo, il 50% al momento in cui la merce fosse stata pronta per la fornitura ed il saldo del
20% al momento della consegna, prevista per la fine del mese di settembre
2020 (cfr, doc. n. 1 di parte attrice).
Risulta dagli atti di causa, poi, che effettuata, in data 15.09.2020, dalla committente la scelta del colore delle porte (cfr. scambio di e-mail tra le parti, in doc. n. 3 di parte convenuta), i lavori furono eseguiti in due momenti successivi, e precisamente parte in data 8-9.10.2020, e parte in data
18.10.2020, giorno dell'ultimo accesso della all'immobile (Cfr. e- CP_1 mail della committenza datata 13.10.2020, in doc. n. 17 di parte convenuta); risulta altresì che nella prima fase dei lavori la ditta danneggiava CP_1 la muratura della porzione di parete superiore di quattro delle 5 porte a battente a causa della difformità tra le quote del pavimento rilevate al momento del sopralluogo e quelle effettive dopo la posa del parquet;
non è in atti, infine, prova della avvenuta accettazione delle opere, contestate sin dal 28.10.2020
(Cfr. e-mail del legale di parte attrice in doc. n. 9 ). CP_1
Facendo propri i principi sopra illustrati, in mancanza di accettazione incombe sulla committente l'onere di provare “ la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte” e sulla ditta appaltatrice l'onere di dimostrare di aver adempiuto compiutamente alle proprie obbligazioni eseguendo l'opera commissionata in conformità alle pattuizioni ed alle regole dell'arte – e, dunque, esente da vizi.
Prova che la ha fallito in giudizio. CP_1
La Consulenza Tecnica espletata ha confermato, infatti, l'esistenza di vizi delle opere appaltate aventi incidenza “sia sull'aspetto strutturale che estetico”,
3 riconducibili alla negligenza della convenuta, perché “sostanzialmente da attribuirsi alla improvvida modalità esecutiva delle lavorazioni di rifinitura nella realizzazione finale delle opere stesse, oltre a quelle per difetto di fabbrica”. (cfr. CTU pag. XIII)
Quanto al costo delle opere di ripristino necessarie all'eliminazione dei vizi riscontrati, il Professionista incaricato lo ha stimato, “sulla base dei prezzi contrattualmente concordati” in euro 3.140,00 oltre I.V.A., includendo espressamente in detto importo “ mano d'opera e materiali, trasporto compreso scarico e carico materiali sino all'interno dell approntamento Pt_2 cantiere, approvvigionamento materiali a piè d'opera, movimentazione nell'area di cantiere dei materiali, eventuale compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio per conferimento di materiale di risulta, ripulitura finale del cantiere e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte”. (cfr. CTU pagg. XIV – XVI)
L'elaborato peritale, esauriente, corretto sotto il profilo metodologico, ben argomentato, corredato da documentazione fotografica e svolto nel rispetto dei quesiti formulati, viene posto a base della presente decisione.
Quanto agli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati dalla
, rilevata la mancata produzione in giudizio di idonea CP_1 documentazione a suffragio, tali voci di danno non vengono riconosciute per difetto di prova.
In particolare, a suffragio della richiesta di euro 2.750,00 per i danni provocati alle murature nel corso delle lavorazioni dei giorni 8 e 9 ottobre 2020, la a depositato una fattura, la n. 55/2020, emessa in data 2.11.2020 Pt_1 dalla J. & F. Immobiliare S.r.l.
Tale documento contabile (del quale, peraltro non risulta documentato l'avvenuto pagamento), contestato da parte convenuta perché “in alcun modo ricollegabile ai fatti di causa” (Cfr. memoria istruttoria n. 3), fa espresso riferimento, nella sua parte descrittiva, al “preventivo n. 14 del 27.10.2020”, data in cui le riparazioni ivi elencate erano già state effettuate, come riconosciuto dalla stessa attrice e da documentazione in atti.
Sulla circostanza, va osservato che è la stessa l'attrice ad affermare che dette opere di ripristino murario erano state effettuate all'indomani dei lavori svolti nei giorni 8 e 9 ottobre 2020 (Cfr. atto di citazione, pag. 1 numero 1.5), circostanza confermata anche nella perizia di parte attrice, laddove il CTP
4 Geom. parla di “intervento immediato da parte della ditta edile Persona_1 per ripristinare i danni provocati alle murature” senza più farne menzione nel successivo sopralluogo del 23.10.2020 (Cfr. elaborato, doc. n. 7 di parte attrice, pagg. 3 e 4).
A ciò si aggiunga che nel messaggio e-mail inviato dalla committenza alla ditta appaltatrice in data 13.10.2020 si legge: “… domani” (i.e. il 14.10.2020) “i pittori termineranno i lavori di ripristino della parete sopra le porte e quindi sarà possibile montare le mostre e le porte in tutte le stanze” e “… visto che abbiamo fatto rincartare tutto il parquet e … non ci sono da fare lavori di muratura ti chiederei di fare attenzione ai montatori e di lasciare pulito
l'appartamento” (Cfr. doc. n. 17 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice).
Tanto basta per il rigetto della richiesta di rimborso della fattura in esame.
Quanto, infine, ai danni non patrimoniali – sub specie di danno esistenziale per il mancato godimento dell'immobile per quattro mesi - lamentati dall'attrice e quantificati in euro 10.000,00, difetta la relativa prova documentale.
Resta da valutare la fondatezza della domanda riconvenzionale della convenuta
. CP_1
Detta domanda deve essere accolta.
Il CTU sul punto ha rilevato che, seppure con i vizi sopra riportati, i lavori sono stati eseguiti dalla ditta appaltatrice nella loro totalità.
L'ultimazione dei lavori, la tipologia e la quantificazione dei vizi accertati dal
CTU escludono, altresì, che l'inadempimento possa assumere i connotati di gravità tali da giustificare l'accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto e di condanna dell'appaltatrice alla restituzione di quanto pagato dalla n esecuzione del medesimo. Pt_1
In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata deve, quindi, essere riconosciuto alla il diritto al pagamento, da parte della CP_1 del residuo del corrispettivo pattuito a saldo dei lavori contrattuali, Pt_1 pari ad euro 1.430,00.
Tale somma deve, però, essere compensata con il controcredito riconosciuto all'attrice per le spese necessarie all'eliminazione dei vizi, pari ad euro 3.140,00.
Residua, pertanto, a favore dell'attrice l'importo di euro 1.710,00 e al pagamento di tale somma deve essere condannata la convenuta.
5 Stante la reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e assorbita, sull'opposizione R.G.A.C.C. 24306/2021 così provvede: accoglie parzialmente la domanda avanzata da;
Parte_1 accoglie la riconvenzionale proposta da;
Controparte_1 condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo complessivo di euro 1.710,00 oltre IVA;
[...] compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
pone definitivamente in solido tra le parti le spese di CTU.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2025.
Il GOP
Dott.ssa Paola Giardina
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24306 del R.G.A.C.C. dell'anno
2021, vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Silvana Semeraro, presso il cui studio in n Roma, Piazza S. Giovanni della Malva n. 8a, è elettivamente domiciliata giusta procura i atti
ATTRICE E CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
E
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Clementino
Palmiero, presso il cui studio in Roma, Via Albalonga n. 7, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
CONVENUTA E ATTRICE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: PP
CONCLUSIONI: come in atti
Si precisa che il presente procedimento è pervenuto a questo giudicante dopo una precedente assegnazione, in data 7.11.2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(di seguito anche , in qualità di Parte_1 Pt_1 committente, citava in giudizio la (di Controparte_1 seguito anche , nella sua veste di appaltatrice, chiedendone CP_1 la condanna al pagamento della somma di € 24.125,84 a titolo di restituzione dei corrispettivi contrattuali pagati alla convenuta e di risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali asseritamente subiti, di cui € 5.355,00 per ripristini degli asseriti vizi e difetti delle opere commissionate, € 2.750,00 per ripristino dei muri danneggiati, € 10.000,00 a titolo di danno esistenziale per la mancata fruizione dell'immobile per quattro mesi ed € 6.020,00 a titolo di restituzione di quanto corrisposto alla appaltatrice nei termini del contratto.
A sostegno della domanda affermava di aver commissionato alla CP_1 la realizzazione e la posa in opera degli infissi interni della propria
[...] abitazione – e precisamente n. 10 porte, in parte a battente e in parte scorrevoli a scomparsa e che dette lavorazioni erano state eseguite dalla società appaltatrice solo parzialmente, in ritardo rispetto ai termini di consegna pattuiti e in maniera difforme dalle regole dell'arte.
Nel costituirsi in giudizio, la contestava integralmente la CP_1 prospettazione attorea, respingeva ogni addebito mossole e formulava domanda riconvenzionale di pagamento del saldo, per un importo di euro
1.430,00, già richiesto, in data 31.10.2020, all'attrice con fattura n. 276/2020 del 19.10.2020 (Cfr. doc. n. 10 di parte convenuta).
La causa, istruita con l'interpello della sola parte attrice e con la redazione di una CTU volta ad accertare i lavori effettivamente effettuati e la sussistenza di vizi e danni con stima dei costi di ripristino, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, spirati i termini concessi ex art. 190 c.p.c.., è stata incamerata per la decisione,
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata nei limiti di seguito indicati.
Si osserva, preliminarmente, che in materia di appalto trovano applicazione tanto la disciplina generale relativa all'inadempimento delle obbligazioni, come specificata dalla nota sentenza delle SS.UU. (cfr. Cass., SS. UU. n., n.
13533/2001) e gli ordinari criteri di riparto dell'onus probandi di cui all'art. 2967 c.c., quanto la disciplina speciale relativa ai vizi ed alle difformità dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c..
Su quest'ultimo punto, giova altresì ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova” per cui “fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente
è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata
2 positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (Cfr. fra le tante, Cass., sent. n. 19146/2013).
Nel caso di specie, è pacifico che tra le parti, tra la fine del mese di luglio ed i primi del mese di agosto 2020, fu pattuita la realizzazione, la fornitura e la posa in opera di n. 10 porte interne da realizzare e montare, a cura della nell'abitazione dell'attrice sita in Roma, via G. Valmarana CP_1
n. 51, per un importo complessivo di euro 7.150,00 (euro 6.500,00 + I.V.A.
10%), da pagarsi in tre tranches: il 30% all'accettazione del preventivo, il 50% al momento in cui la merce fosse stata pronta per la fornitura ed il saldo del
20% al momento della consegna, prevista per la fine del mese di settembre
2020 (cfr, doc. n. 1 di parte attrice).
Risulta dagli atti di causa, poi, che effettuata, in data 15.09.2020, dalla committente la scelta del colore delle porte (cfr. scambio di e-mail tra le parti, in doc. n. 3 di parte convenuta), i lavori furono eseguiti in due momenti successivi, e precisamente parte in data 8-9.10.2020, e parte in data
18.10.2020, giorno dell'ultimo accesso della all'immobile (Cfr. e- CP_1 mail della committenza datata 13.10.2020, in doc. n. 17 di parte convenuta); risulta altresì che nella prima fase dei lavori la ditta danneggiava CP_1 la muratura della porzione di parete superiore di quattro delle 5 porte a battente a causa della difformità tra le quote del pavimento rilevate al momento del sopralluogo e quelle effettive dopo la posa del parquet;
non è in atti, infine, prova della avvenuta accettazione delle opere, contestate sin dal 28.10.2020
(Cfr. e-mail del legale di parte attrice in doc. n. 9 ). CP_1
Facendo propri i principi sopra illustrati, in mancanza di accettazione incombe sulla committente l'onere di provare “ la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte” e sulla ditta appaltatrice l'onere di dimostrare di aver adempiuto compiutamente alle proprie obbligazioni eseguendo l'opera commissionata in conformità alle pattuizioni ed alle regole dell'arte – e, dunque, esente da vizi.
Prova che la ha fallito in giudizio. CP_1
La Consulenza Tecnica espletata ha confermato, infatti, l'esistenza di vizi delle opere appaltate aventi incidenza “sia sull'aspetto strutturale che estetico”,
3 riconducibili alla negligenza della convenuta, perché “sostanzialmente da attribuirsi alla improvvida modalità esecutiva delle lavorazioni di rifinitura nella realizzazione finale delle opere stesse, oltre a quelle per difetto di fabbrica”. (cfr. CTU pag. XIII)
Quanto al costo delle opere di ripristino necessarie all'eliminazione dei vizi riscontrati, il Professionista incaricato lo ha stimato, “sulla base dei prezzi contrattualmente concordati” in euro 3.140,00 oltre I.V.A., includendo espressamente in detto importo “ mano d'opera e materiali, trasporto compreso scarico e carico materiali sino all'interno dell approntamento Pt_2 cantiere, approvvigionamento materiali a piè d'opera, movimentazione nell'area di cantiere dei materiali, eventuale compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio per conferimento di materiale di risulta, ripulitura finale del cantiere e quanto altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte”. (cfr. CTU pagg. XIV – XVI)
L'elaborato peritale, esauriente, corretto sotto il profilo metodologico, ben argomentato, corredato da documentazione fotografica e svolto nel rispetto dei quesiti formulati, viene posto a base della presente decisione.
Quanto agli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati dalla
, rilevata la mancata produzione in giudizio di idonea CP_1 documentazione a suffragio, tali voci di danno non vengono riconosciute per difetto di prova.
In particolare, a suffragio della richiesta di euro 2.750,00 per i danni provocati alle murature nel corso delle lavorazioni dei giorni 8 e 9 ottobre 2020, la a depositato una fattura, la n. 55/2020, emessa in data 2.11.2020 Pt_1 dalla J. & F. Immobiliare S.r.l.
Tale documento contabile (del quale, peraltro non risulta documentato l'avvenuto pagamento), contestato da parte convenuta perché “in alcun modo ricollegabile ai fatti di causa” (Cfr. memoria istruttoria n. 3), fa espresso riferimento, nella sua parte descrittiva, al “preventivo n. 14 del 27.10.2020”, data in cui le riparazioni ivi elencate erano già state effettuate, come riconosciuto dalla stessa attrice e da documentazione in atti.
Sulla circostanza, va osservato che è la stessa l'attrice ad affermare che dette opere di ripristino murario erano state effettuate all'indomani dei lavori svolti nei giorni 8 e 9 ottobre 2020 (Cfr. atto di citazione, pag. 1 numero 1.5), circostanza confermata anche nella perizia di parte attrice, laddove il CTP
4 Geom. parla di “intervento immediato da parte della ditta edile Persona_1 per ripristinare i danni provocati alle murature” senza più farne menzione nel successivo sopralluogo del 23.10.2020 (Cfr. elaborato, doc. n. 7 di parte attrice, pagg. 3 e 4).
A ciò si aggiunga che nel messaggio e-mail inviato dalla committenza alla ditta appaltatrice in data 13.10.2020 si legge: “… domani” (i.e. il 14.10.2020) “i pittori termineranno i lavori di ripristino della parete sopra le porte e quindi sarà possibile montare le mostre e le porte in tutte le stanze” e “… visto che abbiamo fatto rincartare tutto il parquet e … non ci sono da fare lavori di muratura ti chiederei di fare attenzione ai montatori e di lasciare pulito
l'appartamento” (Cfr. doc. n. 17 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice).
Tanto basta per il rigetto della richiesta di rimborso della fattura in esame.
Quanto, infine, ai danni non patrimoniali – sub specie di danno esistenziale per il mancato godimento dell'immobile per quattro mesi - lamentati dall'attrice e quantificati in euro 10.000,00, difetta la relativa prova documentale.
Resta da valutare la fondatezza della domanda riconvenzionale della convenuta
. CP_1
Detta domanda deve essere accolta.
Il CTU sul punto ha rilevato che, seppure con i vizi sopra riportati, i lavori sono stati eseguiti dalla ditta appaltatrice nella loro totalità.
L'ultimazione dei lavori, la tipologia e la quantificazione dei vizi accertati dal
CTU escludono, altresì, che l'inadempimento possa assumere i connotati di gravità tali da giustificare l'accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto e di condanna dell'appaltatrice alla restituzione di quanto pagato dalla n esecuzione del medesimo. Pt_1
In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata deve, quindi, essere riconosciuto alla il diritto al pagamento, da parte della CP_1 del residuo del corrispettivo pattuito a saldo dei lavori contrattuali, Pt_1 pari ad euro 1.430,00.
Tale somma deve, però, essere compensata con il controcredito riconosciuto all'attrice per le spese necessarie all'eliminazione dei vizi, pari ad euro 3.140,00.
Residua, pertanto, a favore dell'attrice l'importo di euro 1.710,00 e al pagamento di tale somma deve essere condannata la convenuta.
5 Stante la reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e assorbita, sull'opposizione R.G.A.C.C. 24306/2021 così provvede: accoglie parzialmente la domanda avanzata da;
Parte_1 accoglie la riconvenzionale proposta da;
Controparte_1 condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo complessivo di euro 1.710,00 oltre IVA;
[...] compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
pone definitivamente in solido tra le parti le spese di CTU.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2025.
Il GOP
Dott.ssa Paola Giardina
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