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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 11/2/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 2669/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. POLI MAURIZIO Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
INTIMATO CONTUMACE
OGGETTO: spettanze e differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 24.1.2023, ha Parte_1 adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo:
- accertarsi e dichiararsi il diritto di percepire le mensilità di febbraio, marzo ed aprile 2016, per complessivi € 4.590,00;
- accertarsi e dichiararsi il diritto di percepire la somma di € 20.315,76 per differenze retributive come specificate nei conteggi allegati o la somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre accessori come per legge. Il ricorrente ha premesso in fatto quanto segue:
1 - egli ha lavorato alle dipendenze di dal 16.9.2013 al CP_1
30.4.2016 con mansioni di commesso ed inquadrato nel “IV livello del CCNL Commercio”;
- inizialmente e fino al 15.9.2014, egli è stato inquadrato con contratto di lavoro a tempo determinato con orario part time di 20 ore settimanali;
- in data 16.9.2014, il rapporto è stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato ed è cessato in data 30.4.2016 per dimissioni volontarie;
- per il primo periodo del rapporto di lavoro, fino al 15.9.2014, egli ha osservato un orario di 8 ore giornaliere, dalle ore 06:30 alle ore 16:30 per tre volte a settimana e dalle ore 06:30 alle ore 14:00 nei restanti giorni;
- nel periodo successivo, ha osservato l'orario di 40 ore settimanali ed ha prestato “almeno due ore di straordinario giornaliero”;
- egli si è occupato della vendita al dettaglio della merce. del rifornimento del punto vendita, dell'accoglienza della clientela e dell'assistenza alla vendita ed è stato sottoposto al potere direttivo e gerarchico del sig. , titolare dell'attività; Parte_2
- in ragione del mancato pagamento delle retribuzioni nei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2016, egli ha rassegnato le dimissioni per giusta causa;
- è rimasto, quindi, creditore del trattamento di fine rapporto, per € 4.476,06, di n. 2 ratei di 13a mensilità anno 2013, per € 128.00, dell'indennità per ferie non godute per “gg. 24,20”, per € 1.457,58, dell'indennità per permessi non goduti per “hh. 186,30”, per € 1.736,58, della maggiorazione per lavoro straordinario al 15%, per € 10.797,84, della maggiorazione per lavoro straordinario al 20%, per
€ 1.719,69, e delle mensilità non erogate, per € 5.190,00; si evidenza che dal totale lordo dovuto va sottratto l'acconto ricevuto per il mese di febbraio 2016 pari ad € 600,00. Ciò premesso e considerato, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, la società non si è CP_1 costituita in giudizio. Quindi, la causa, istruita per via documentale e testimoniale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito specificati.
2 Nella fattispecie, il ricorrente ha chiesto l'accertamento delle spettanze e differenze retributive maturate durante l'intercorso rapporto di lavoro con la società nel periodo dal 16.9.2013 al 30.4.2016. CP_1
La società intimata, come s'è visto, non si è costituita in giudizio;
ne va, pertanto, dichiarata la contumacia (art. 171, ult. co., c.p.c.). Agli atti del fascicolo di parte figurano, tra l'altro:
- la comunicazione di trasformazione del “contratto di lavoro a tempo determinato part-time instaurato il 16/9/2013 e scadente il 15/9/2014,… in un contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno”, con qualifica di “commesso”, inquadramento nel “4° livello del C.C.N.L. – Commercio” e orario di “40 (quaranta) ore settimanali” (all. 1);
- i prospetti paga dei mesi da settembre 2013 a febbraio 2014 e dei mesi da settembre 2014 ad aprile 2016 (all.ti 3 e 4). Ciò premesso, gli esiti dell'espletata istruttoria orale hanno confermato l'orario di lavoro dedotto in ricorso e che ammonta a 53 ore per il primo segmento temporale, fino al 15.9.2014, e a 52 ore per il secondo (vd. il punto 6. delle premesse); per quanto non sia specificato nell'atto introduttivo, può ritenersi appurato sulla scorta delle testimonianze che i giorni di lavoro settimanali fossero sei. Sono stati sentiti e , colleghi del Testimone_1 Testimone_2 sig. Pt_1
Il primo teste, premesso di aver lavorato “dal 2014 al 2016 alle dipendenze della società che gestiva un supermercato, con CP_1 insegna IS, sito in Roma (RM), in località EUR Torrino”, precisamente
“nel reparto frutteria”, ha dichiarato:
“… lui apriva il negozio alle ore 06:30, tutti i giorni della settimana, e svolgeva mansioni di supporto, scaricava la merce, sistemava la merce negli scaffali. Era il responsabile del supermercato. Quando ho iniziato, già vi lavorava. Pt_1
Io lavoravo dalle ore 06:30 alle 14:30, per sei giorni a settimana;
il banco della frutteria restava montato fino a sera e poi veniva in parte smontato, c'era un dipendente che faceva il turno di pomeriggio e lo smontava, quando non c'era, dovevamo farlo o io o il sig. Pt_1
Tante volte andavamo via insieme alle ore 14:30. Lui per tre giorni a settimana lavorava fino alle ore 14:30 e per gli altri tre giorni fino alle ore 16:30 e se serviva restava a smontare il banco la sera.
3 Non ricordo precisamente il mese di inizio del mio rapporto di lavoro. è andato via poco prima di me, io credo di essere andata via a giugno Pt_1 del 2016” (verbale udienza del 3.4.2024). L'altro teste, , premesso di aver lavorato in passato Testimone_2 per “dal 2013 al 2016, in qualità di gastronomo, presso il CP_1 supermercato IS in Roma (RM), v. Fiume Giallo,…, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato” e di essersi dimesso “per giusta causa” (“perché non avevo percepito le ultime tre mensilità”), ha dichiarato:
“… abbiamo lavorato insieme nel periodo da me indicato;
lui ha iniziato prima di me. Il ricorrente apriva e chiudeva il negozio e svolgeva varie mansioni, era una sorta di responsabile del supermercato. Il mio orario di lavoro variava, a volte dalle ore 09:00 alle ore 14:00 e altre volte dalle ore 14:00 fino all'orario di chiusura, ore 20:30, altre volte ancora facevo l'orario spezzato;
lavoravo sei giorni a settimana su sette. Il ricorrente lavorava dall'orario di apertura, verso le ore 07.30, e fino alla chiusura del supermercato con un'ora di pausa pranzo. Più o meno siamo andati via insieme, ad aprile o maggio del 2016. Penso che anche il suo rapporto di lavoro sia cessato per lo stesso motivo, ovvero per giusta causa” (verbale udienza del 3.4.2024). Valorizzata, in special modo, la prima testimonianza che indica in circa 54 le ore settimanali di lavoro e tenuto conto del fatto che il secondo teste indica un numero di ore settimanali ancora maggiore, di circa 72, può ritenersi raggiunta la prova di un regime di orario settimanale corrispondente fin dalla data di assunzione, a dispetto della pattuizione del part time di 20 ore settimanali, all'orario normale fissato in 40 ore dall'art. 130 del CCNL applicabile, il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi in all. 2 al fasc. di parte, nonché di ore di lavoro eccedenti, nella misura meglio specificata nei conteggi allegati (al n. 5 del fascicolo). Il consulente tecnico di parte ha chiarito di aver evidenziato nel prospetto “STRAORDINARI”, anno per anno, le ore di lavoro realmente prestate e le ore retribuite “a partire da settembre 2013” applicando le diverse maggiorazioni percentuali di cui al CCNL di riferimento, ovvero, ai sensi dell'art. 149, il 15% sulla quota oraria della normale retribuzione
“per le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a ora settimanale” e il 20% sulla quota oraria della normale retribuzione “per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale” (percentuali in ogni caso inferiori alla percentuale del 35% applicabile al lavoro supplementare a norma dell'art. 94 CCNL prima cit.).
4 Le differenze retributive che ne conseguono sono quantificate in complessivi € 12.517,53. A ciò si aggiungono:
- le mensilità non corrisposte dal datore di lavoro e, precisamente, le retribuzioni dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2016, per un totale, detratto l'acconto di € 600,00 per il mese di febbraio, di € 4.590,00 (inferiore, in realtà, al totale lordo risultante dai prospetti paga in atti, pari a complessivi € 5.481,15);
- due ratei di tredicesima mensilità anno 2013, per € 128,00 (nei conteggi è specificato che il lavoratore “percepiva ogni mese in busta paga, anche i ratei di 13 e 14”; si vedano i prospetti di novembre e dicembre 2013);
- il TFR per € 4.476,07, per un importo complessivo di € 9.194,07. Riguardo a tali voci, in applicazione dei principi generali in tema di onere della prova, come risultanti dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., secondo cui incombe sul debitore l'onere di dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione, nel caso di specie sul datore l'onere di aver corrisposto gli emolumenti indicati, ovvero le retribuzioni degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, due ratei della 13a mensilità anno 2013 e, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c., poiché il datore non si è costituito in giudizio e non ha, perciò, fornito la prova di aver estinto seppur in parte l'obbligazione retributiva di cui si tratta, i crediti possono ritenersi provati sia nell'an che nel quantum (si vedano i prospetti paga ed i conteggi analitici prodotti). Si deve tener conto, altresì, della contumacia della società intimata la quale, se non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, come chiarito, in più occasioni, dalla giurisprudenza di legittimità, è condotta “liberamente apprezzabile” dal giudice ai fini della decisione (tra le altre, Cass. 3601/2006 e Cass., Sez. 3, 7739/2007 ove si legge che la contumacia del convenuto “può concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice”). Non possono riconoscersi in favore del sig. viceversa, le indennità Pt_1 per ferie e permessi non goduti non essendo stata fornita prova dei fatti costitutivi delle stesse (essenzialmente, lo svolgimento continuativo dell'attività di lavoro, anche nei giorni destinati alle ferie, ed il mancato godimento dei permessi); l'argomento è rimasto inesplorato in sede di istruttoria.
5 Al ricorrente va riconosciuta, in definitiva, per i titoli su menzionati la somma complessiva di € 21.711,60.
***
In conclusione, il ricorso deve essere accolto in parte con l'accertamento del diritto di di percepire la somma complessiva di € Parte_1
21.711,60 a titolo di retribuzioni dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2016, di due ratei di tredicesima mensilità anno 2013, di lavoro straordinario e di TFR;
al pagamento di tale somma, oltre accessori come per legge, va condannata la società CP_1
L'esito del giudizio giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.388,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, in misura di 2/3, pari ad € 3.592,00, con distrazione, a carico di restando il residuo terzo compensato. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso in parte con l'accertamento del diritto di Pt_1 di percepire la somma complessiva di € 21.711,60 a titolo di
[...] retribuzioni dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2016, di due ratei di tredicesima mensilità anno 2013, di lavoro straordinario e di TFR;
- condanna, per l'effetto, la società in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di , Parte_1 dell'importo di cui sopra, oltre accessori come per legge;
- condanna, infine, la società in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di , Parte_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.388,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, in misura di 2/3, pari ad € 3.592,00, con distrazione.
Così deciso in Roma il 11/2/2025
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
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