Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 24/06/2025, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01999/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00458/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 458 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Mariarosaria Finocchiaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza della Regione Siciliana - Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di NI, domiciliataria ex lege in NI, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Maria Oliveri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza prot. n. -OMISSIS- con cui l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Servizio 6 – Pareri e Autorizzazioni Ambientali Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (NI – Sicilia – Ragusa) ha ordinato agli odierni ricorrenti la rimessa in pristino dei luoghi per violazioni del R.D. n. 523/1904 (Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
- di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali o connessi ancorché sconosciuti, ivi compreso il verbale di accertamento urgente sui luoghi e sulle cose ex art. 354 c.p.p. redatto dal Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare Sicilia (c.d. NORAS) del Corpo Forestale della Regione Siciliana il 13.11.2023;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della nota prot. n. -OMISSIS- avente ad oggetto “ Rigetto alla PROPOSTA DI RESTITUZIONE IN PRISTINO, rif. Ordinanza Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Regione Siciliana n. -OMISSIS- ” adottata dalla Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, con la quale quest’ultima, riscontrando la pec dell’8.01.2025 assunta al protocollo dell’Autorità di Bacino al n. -OMISSIS-di pari oggetto, ha ribadito ai sig.ri -OMISSIS- di provvedere all’esecuzione dell’ordinanza prot. n. -OMISSIS- e dell’ordinanza dirigenziale n. 1 del 18.09.2024;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso ancorché sconosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I sig.ri-OMISSIS-sono proprietari di un fondo sito in Motta Sant’Anastasia (CT), su cui è presente un invaso irriguo (da ora anche “lago”) adiacente al torrente -OMISSIS-, corso d’acqua a regime torrentizio che fiancheggia l’agglomerato urbano del Comune.
L’invaso risulta interamente perimetrato e sull’argine prospicente il torrente -OMISSIS- è posta una tubazione di troppo pieno del diametro di 420 mm finalizzata allo sfioro delle acque in esubero.
Dopo un sopralluogo congiunto eseguito nei luoghi con il personale del Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare (c.d. NORAS) del Corpo Forestale in data 13.11.2023, con ordinanza prot. n. -OMISSIS- l’Autorità di Bacino del Distretto Idrogeografico della Sicilia - Servizio 6 - Pareri e Autorizzazioni Ambientali Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (NI – Sicilia – Ragusa) ha ordinato ai sig.ri -OMISSIS- la rimessa in pristino dei luoghi per infrazioni al “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” di cui al R.D. n. 523 del 25 luglio 1904.
2. Con ricorso introduttivo notificato in data 14.02.2024 e depositato il 13.03.2024 i sig.ri -OMISSIS-, in proprio e quali legali rappresentanti pro tempore della società agricola -OMISSIS-, con sede a Motta Santa Anastasia, -OMISSIS-, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, la predetta ordinanza prot. n. -OMISSIS- nonché tutti gli altri atti presupposti, consequenziali o connessi ancorché sconosciuti, ivi compreso il verbale di accertamento urgente sui luoghi e sulle cose ex art. 354 c.p.p. redatto dal NORAS il 13.11.2023.
I suddetti atti sono stati avversati per i seguenti motivi di diritto: 1) Difetto assoluto di legittimazione passiva ; 2) Violazione o errata applicazione degli artt. 93 e 96, lett. f), del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523; difetto di motivazione; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nel presupposto; difetto di istruttoria ; 3) Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nel presupposto; difetto di istruttoria ; 4) Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nel presupposto; difetto di istruttoria .
2.1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per difetto assoluto di legittimazione passiva della società agricola -OMISSIS-, in quanto non proprietaria del fondo su cui insiste il lago ed estranea ai fatti contestati.
2.2. Con la seconda doglianza è lamentata la violazione degli artt. 93 e 96, lett. f), del R.D. n. 523/1904, richiamati nell’ordinanza contestata.
Viene rilevato, in particolare:
(i) con riguardo all’art. 93, che non sarebbe stata realizzata nessuna opera nell'alveo del torrente -OMISSIS- di proprietà demaniale né nello spazio compreso fra le sponde fisse senza il permesso dell'autorità amministrativa;
(ii) per quanto concerne l’art. 96, lett. f), che l’invaso abbia origine naturale e che ogni opera eseguita sullo stesso dai ricorrenti (perimetrazione, installazione di una tubazione “troppo pieno”, etc.) abbia avuto come unico fine quello di garantire l’incolumità di persone e cose, senza alcuna incidenza sulle modalità di alimentazione naturale del torrente.
È altresì evidenziato che l’origine naturale dell’invaso, quantomeno a far data dal 10.06.1975, emergerebbe da quanto accertato dal Tribunale penale di NI con sentenza n.-OMISSIS- prodotta all’Autorità di Bacino del Distretto Idrogeografico della Sicilia in occasione del sopralluogo eseguito dal NORAS il 13.11.2023, il cui verbale, dal quale l’ordinanza gravata mutuerebbe il proprio impianto motivazionale, vizierebbe, per difetto di motivazione, il provvedimento finale.
2.3. Con la terza censura i ricorrenti deducono che l’ordinanza impugnata sia viziata da eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nel presupposto, oltreché per difetto di istruttoria.
Nello specifico, vengono contestate le misurazioni effettuate dal NORAS in sede di sopralluogo il 13.11.2023, le quali risulterebbero eccessivamente ridotte per difetto e non prenderebbero adeguatamente in considerazione, inoltre, l’effettiva estensione del lago o la misura dell’argine oltre la rete, così come la proiezione orizzontale della scarpata dell’argine.
2.4. Con il quarto e ultimo motivo i ricorrenti contestano l’ineseguibilità dell’ordinanza impugnata, la quale farebbe riferimento a particelle catastali ove non risulterebbe la presenza dell’invaso. Si rileva, nel dettaglio, che:
(i) la particella n. -OMISSIS-non sia censita al catasto terreni trattandosi di un fabbricato cat. f/6;
(ii) le particelle n. -OMISSIS- corrispondano a terreni agricoli;
(iii) la particella n.-OMISSIS- è un agrumeto per 6220 metri e sarebbe adibita a pascoli per i restanti 180 metri.
2.5. I ricorrenti hanno infine richiesto, in via istruttoria, la nomina di un consulente tecnico d’ufficio al fine di descrivere lo stato dei luoghi, verificare la reale estensione dell’invaso e la distanza di quest’ultimo dal torrente -OMISSIS-.
3. L’Autorità di Bacino del Distretto Idrogeografico della Sicilia si è costituita in giudizio per resistere al ricorso introduttivo in data 19.03.2024.
4. Con memoria di costituzione del 21.03.2024 il sig. -OMISSIS-, parte controinteressata, ha controdedotto in ordine alle censure sollevate dai ricorrenti.
4.1. Con riguardo al primo motivo di ricorso viene rilevato che, anche ove venisse appurata la mancanza di legittimazione passiva della società agricola -OMISSIS-, l’ordinanza impugnata rimarrebbe comunque valida nei confronti dei sig.ri -OMISSIS-.
4.2. Rispetto alla seconda doglianza la parte controinteressata rileva che dalla documentazione aerofotografica dalla stessa versata in atti debba desumersi che l’invaso sia stato costruito artificialmente nel periodo compreso tra il 1988-1989 e il 2002.
È altresì evidenziato che in data 3.04.1995 i sig.ri -OMISSIS- abbiano presentato al Comune di Motta Sant’Anastasia domanda di concessione urbanistica in sanatoria afferente proprio l’invaso in questione, a riprova della sua origine artificiale.
Non risponderebbe al vero, continua la parte, che l’invaso sia alimentato in modo naturale dal torrente -OMISSIS-, così come priva di rilievo sarebbe la pronuncia del Tribunale penale di NI n.-OMISSIS- la quale sarebbe afferente a fatti che differiscono rispetto a quelli accertati in occasione del sopralluogo del 13.11.2023. Tale sentenza, inoltre, non avrebbe accertato che nessuna modifica sia stata apportata al torrente né che l’invaso abbia carattere naturale.
4.3. Rispetto al terzo motivo di ricorso è rilevato, con particolare riguardo alle misurazioni rese in sede di sopralluogo, che le stesse siano state effettuate alla presenza dei ricorrenti e nel rispetto del contraddittorio tra le parti. Non sarebbe rilevante, secondo la prospettazione della parte, quale sia la distanza tra l’acqua del lago e quella del torrente, alla luce della presenza - tra di essi - dell’argine artificiale, il quale è posto ad immediato ridosso dell’acqua del torrente senza alcuno spazio intermedio, così avendo sostituito anche il suo argine naturale.
4.4. In ordine all’ultima censura viene prodotta in giudizio una documentazione dalla quale si evincerebbe, secondo quanto rilevato dalla parte controinteressata, la corrispondenza fra le particelle catastali riportate nell’ordinanza gravata e l’invaso.
5. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 31.03.2025 e depositato il 25.04.2025 i ricorrenti hanno impugnato, previa sospensione cautelare dei relativi effetti: 1) la nota prot. n. -OMISSIS- avente ad oggetto “ Rigetto alla PROPOSTA DI RESTITUZIONE IN PRISTINO, rif. Ordinanza Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Regione Siciliana n. -OMISSIS- ” adottata dalla Autorità di Bacino del Distretto Idrogeografico della Sicilia, con la quale quest’ultima, riscontrando la pec dell’8.01.2025 assunta al protocollo dell’Autorità di Bacino al n. -OMISSIS-di pari oggetto, ha ribadito ai sig.ri -OMISSIS- di provvedere all’esecuzione dell’ordinanza prot. n. -OMISSIS- e dell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- integrandone cosi di fatto il contenuto; 2) ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso ancorché sconosciuto.
Il nuovo ricorso è stato proposto per i seguenti motivi di diritto: 1) invalidità derivata, richiamandosi i motivi di ricorso dedotti con il ricorso introduttivo e quelli dedotti nell’ambito del ricorso R.G. 1392 del 2024; 2) Violazione e/o errata applicazione degli art. 96, lett. f), del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523; violazione delle norme sulla motivazione del provvedimento e/o difetto di motivazione; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nel presupposto; difetto di istruttoria .
5.1. Facendosi dapprima richiamo alle censure già sollevate con il ricorso introduttivo, viene rilevato, in particolare, che il nuovo atto impugnato, con il quale è stata rigettata la proposta di restituzione in pristino presentata dai sig.ri -OMISSIS- dopo la notifica dell’ordinanza prot. n. -OMISSIS-, non abbia tenuto conto che essa assicurasse lo stesso risultato di messa in pristino oggetto del contenuto dell’ordinanza gravata con il ricorso introduttivo, limitando ugualmente il pericolo per la pubblica e privata incolumità. Ne discenderebbe, concludono i ricorrenti, il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria e di motivazione da cui sarebbe avvinto l’atto gravato.
6. Con memoria del 28.04.2025 la parte controinteressata ha chiesto il rigetto anche del successivo ricorso per motivi aggiunti, rilevando, nello specifico, che la proposta di messa in pristino rigettata dall’Autorità procedente, avente ad oggetto l’ampliamento dell’argine destro del torrente -OMISSIS-, non farebbe venire meno, in ogni caso, la modifica artificiale dei luoghi operata dai ricorrenti.
7. Con memoria del 16.05.2025 i ricorrenti hanno preliminarmente eccepito la tardività della produzione documentazione eseguita dall’Amministrazione resistente in data 12.05.2025, replicando altresì alle controdeduzioni della parte controinteressata.
8. Con memoria del 16.05.2025 l’Autorità di Bacino del Distretto Idrogeografico della Sicilia ha controdedotto rispetto alle censure sollevate dai ricorrenti con i due ricorsi.
Con riguardo all’asserito difetto di legittimazione passiva viene rilevato che l’ordinanza di ripristino dei luoghi impugnata con il ricorso introduttivo sia rivolta ai proprietari del fondo, ossia ai signori -OMISSIS- presso la “-OMISSIS-.”, e non alla società.
In ordine alla presunta origine naturale dell’invaso è osservato, in particolare, che dal confronto della Cartografia Tecnica Regionale alla scala 1:10.000, -OMISSIS-, del 1989 e del 1992 e del 1997 emerga la sua natura artificiale, sostenendosi, inoltre, che il riferimento contenuto nella sentenza del Tribunale penale di NI n.-OMISSIS- dal quale i ricorrenti traggono argomenti per suggrafare la propria tesi giudiziale, non riguardi il Torrente -OMISSIS- bensì il Torrente -OMISSIS-.
L’Ente sostiene, inoltre, che le misure riportate nella predetta ordinanza risultino corrette, in quanto compatibili se confrontate con la piattaforma Google Earth .
Quanto alle particelle catastali interessate, viene evidenziato che lo specchio acqueo del lago ricada nelle particelle-OMISSIS-, mentre il rilevato muro di contenimento dell’invaso insiste nelle particelle -OMISSIS- del Comune di Motta Sant’Anastasia, oltre ad essere all’interno delle aree di pertinenza fluviale, ossia a diretto contatto della sponda del Torrente -OMISSIS-, con conseguente violazione dell’art. 96, lett. f) del R.D. n. 523/1904.
Riguardo alla nota impugnata con ricorso per motivi aggiunti l’Amministrazione rileva che, tenuto conto che parte dell’invaso insiste nella fascia di pertinenza fluviale, si concretizzi la conseguente violazione degli artt. 93 e 96 del R.D. n. 523/1904, i quali non ammettono deroghe.
La parte, in ultimo, non si è opposta all’eventuale nomina di un consulente tecnico d’ufficio, rilevando, tuttavia, che nell’instaurato procedimento R.G.-OMISSIS- promosso dai ricorrenti innanzi al Tribunale civile di NI con ricorso ex art. 669 c.p.c. sia stato nominato un CTU la cui perizia tecnica evidenzia lo stato di grave pericolo per la pubblica incolumità e le irregolarità in ordine alla realizzazione e posizionamento dell’invaso.
9. A seguito della camera di consiglio del 21.05.2025, con ordinanza n. -OMISSIS-la Sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata con il ricorso per motivi aggiunti, disponendo la sospensione degli effetti della nota prot. n. -OMISSIS- adottata dalla Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia attesa l’opportunità di mantenimento della res adhuc integra nelle more della trattazione del merito di tale secondo ricorso, la cui udienza pubblica è stata quindi fissata per il 18.06.2025, contestualmente alla trattazione del ricorso introduttivo, prevista per tale data.
10. Con memoria di replica del 27.05.2025 la parte ricorrente ha replicato alle controdeduzioni dell’Amministrazione che resiste in giudizio, ulteriormente articolando le proprie censure.
11. Con memoria di replica del 29.05.2025 la parte controinteressata ha ulteriormente controdedotto rispetto ai motivi sollevati con i due ricorsi.
12. All’udienza pubblica del 18.06.2025, presenti i difensori delle parti come da verbale, il Presidente del Collegio ha dato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., di eventuali profili di inammissibilità dei due ricorsi per difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche; parte ricorrente ha insistito nelle proprie domande processuali, rilevando che la vicenda controversa abbia ad oggetto l’impugnazione di atti non afferenti al regime delle acque pubbliche bensì adottati in considerazione di interessi urbanistici ed edilizi; la causa, quindi, è stata posta in decisione.
13. Deve preliminarmente rilevarsi l’inutilizzabilità, ai fini dello scrutinio del ricorso introduttivo, della documentazione versata in atti dall’Amministrazione ricorrente in data 12.05.2025, la quale è tardiva in quanto non depositata entro i termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., ai sensi del quale “ Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza (...)”.
La produzione documentale del 12.05.2025, in coerenza con il disposto normativo sopra riportato, è quindi da ritenersi tardiva in quanto non avvenuta entro il termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza di trattazione del ricorso introduttivo, fissata per il 18.06.2025.
14. Il ricorso introduttivo è inammissibile per difetto di giurisdizione alla luce di quanto di seguito esposto e considerato.
14.1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 143, comma 1, del R.D. n. 1775/1933 “ Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle acque pubbliche:
a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche;
b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa adottati ai sensi degli articoli 217 e 221 della presente legge; nonché contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774, del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688, e degli art. 378 e 379 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F;
c) i ricorsi la cui cognizione è attribuita al Tribunale Superiore delle acque dalla presente legge e dagli articoli 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604. ”.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la citata disposizione ha la funzione di devolvere ad un giudice specializzato (e perciò dotato di competenze specialistiche), quale è il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, tutte le controversie che riguardino, comunque, l'utilizzazione del demanio idrico, così incidendo in maniera diretta ed immediata sull'uso delle acque pubbliche. Rientrano, pertanto, nella giurisdizione di tale Tribunale specializzato tutti quei giudizi in cui si discuta della validità di un atto amministrativo che direttamente incide sul modo di utilizzazione delle acque pubbliche, e ciò anche nel caso in cui tale provvedimento sia stato adottato nell'esercizio di poteri che, inerendo ad interessi più generali e diversi, non siano strettamente attinenti alla materia delle acque (cfr. Cassazione Civ., Sez. Un., ordinanza 5 febbraio 2020, n. 2710; id. sent. 25 ottobre 2013, n. 24154; in questo senso, si veda anche Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 luglio 2022, n. 5552).
Secondo il giudice del riparto " deve riconoscersi la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche non solo quando l'atto impugnato promani da organi amministrativi istituzionalmente preposti alla cura del settore delle acque pubbliche, ma anche quando l'atto, ancorché proveniente da organi diversi, finisca tuttavia con l'incidere immediatamente - e non soltanto in via occasionale - sull'uso delle medesime acque pubbliche, se ed in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso; pertanto, nell'ambito della giurisdizione specializzata vanno ricompresi anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque ed inerendo ad interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l'utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera diretta ed immediata sull'uso delle acque " ( ex multis , Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 25 ottobre 2013, n. 24154; 12 maggio 2009, n. 10845; in tal senso anche, Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 marzo 2021, n. 1943; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 26 maggio 2021, n. 1094).
Tale giurisdizione specializzata si estende a tutti i ricorsi avverso atti che, pur perseguendo finalità diverse come il controllo urbanistico-edilizio, interferiscono direttamente con l'utilizzo del demanio idrico o modificano opere che incidono sul regime delle acque.
Il criterio c.d. dell'incidenza, che qui si utilizza per individuare il giudice fornito di giurisdizione in conformità all'orientamento maggioritario, rende superfluo il riferimento alle finalità per le quali il provvedimento impugnato è stato emanato (cfr. Cons. Stato, sez. V. 11 luglio 2016, n. 3055; T.A.R. Sicilia, NI, sez. IV, 21 novembre 2023, n. 3484).
Sono quindi senz’altro sottoposti a tale giurisdizione i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi adottati in forza dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 e che, pur se promananti da autorità diverse da quelle preposte al settore, sono caratterizzati dall'incidenza immediata e diretta sulla materia delle acque pubbliche e, pur se volti alla soddisfazione di interessi più generali o comunque diversi rispetto a quelli più specifici, sottesi all'uso delle acque pubbliche e all'autorizzazione delle opere idrauliche, interferiscono inevitabilmente con questi ultimi (cfr., in particolare, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 14 maggio 2024, n. 758).
Tra tali provvedimenti sono da includersi anche quelli concernenti le opere realizzate in violazione dell'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904, atteso che il divieto di costruzione nella fascia di rispetto idraulica di dieci metri ivi prevista ha carattere legale e inderogabile, essendo finalizzato non solo ad assicurare lo sfruttamento delle acque demaniali, ma soprattutto a garantire il libero deflusso delle acque nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 7 dicembre 2009, n. 8602).
Le opere realizzate in violazione di tale divieto, peraltro, ricadono nella previsione dell'art. 33 della L. 47/1985 e, pertanto, non sono suscettibili di sanatoria edilizia.
Restano, invece, devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti relativi allo sfruttamento dell'acqua pubblica e del demanio idrico, adottati in preminente considerazione di interessi ambientali, urbanistici o di gestione del territorio (T.A.R. Veneto, sez. II, 4 febbraio 2022, n. 225, e la giurisprudenza ivi citata: “ Cassazione civile, sez. un., 05/02/2020, n. 2710; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 6 maggio 2020, n. 337 ”).
14.2. Ciò riportato a fini di inquadramento sistematico, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio:
(i) è una ordinanza di rimessa in pristino dei luoghi per infrazioni al “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” di cui al R.D. n. 523/1904;
(ii) è stato adottato dall’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, autorità amministrativa competente in materia di polizia idraulica e, quindi, dotata dei poteri di cui all’art. 2 dello stresso RD. n. 523/1904, in applicazione del quale essa statuisce e provvede, anche in caso di contestazione, “... sulle opere di qualunque natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione delle sponde, con l'esercizio della navigazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti; e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei o contro le sponde ”, e, ove “ dette opere, usi, atti, fatti siano riconosciuti dall'autorità amministrativa dannosi al regime delle acque pubbliche ”, è “... competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione ”;
(iii) concerne opere poste a ridosso del Torrente -OMISSIS-, iscritto nell’elenco ufficiale delle Acque Pubbliche della Provincia di NI al n. 291 dei corsi d’acqua trasferiti alla Regione Sicilia ai sensi del D.P.R. 1503/1970;
(iv) ha ad oggetto, alla luce degli esiti del sopralluogo urgente sui luoghi e sulle cose ex art. 354 c.p.p. eseguito dal NORAS del Corpo Forestale della Regione Siciliana, l’accertamento dell’inosservanza degli artt. 93 e 96, comma 1, lett. f) del R.D. n. 523/1904.
L’art. 93 citato stabilisce che “ Nessuno può fare opere nell’alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell’autorità amministrativa ”.
Ai sensi dell’art. 96, comma 1, lett. f), invece, rientrano tra i lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese “ Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi ”.
Ne discende, ad avviso del Collegio, che - in applicazione delle disposizioni normative e delle coordinate ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza così come sopra esposte -, il ricorso introduttivo appartenga alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, tenuto conto, in particolare, che, in coerenza con la disciplina prevista dall’art. 143, comma 1, lett. b) del R.D. n. 1775/1933:
(i) il provvedimento impugnato è stato adottato dall’autorità preposta alla tutela delle acque pubbliche, ossia l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, nell’esercizio dei poteri di cui all'art. 2 del R.D. n. 523/1904;
(ii) le censure sollevate dai ricorrenti hanno ad oggetto profili di illegittimità (nella specie di “ eccesso di potere ” e di “ violazione di legge ”) da cui sarebbe avvinto l’atto qui avversato;
(iii) le opere ritenute illegittime dall’Amministrazione procedente, alla luce delle violazioni normative da quest’ultima accertate nell’ordinanza impugnata, interferiscono con le “ acque pubbliche ” e con il loro uso, nel cui perimetro deve farsi rientrare il Torrente -OMISSIS-.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti soggettivi e oggettivi per declinare la giurisdizione in favore del suddetto Tribunale specializzato.
15. A medesime conclusioni di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione deve giungersi, in applicazione dei canoni interpretativi sopra riportati, anche con riguardo al ricorso per motivi aggiunti.
15.1. L’atto impugnato, invero, ha ad oggetto il rigetto della proposta di restituzione in pristino presentata dai ricorrenti all’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, la quale ha ribadito ai sig.ri -OMISSIS- di provvedere all’esecuzione dell’ordinanza avversata con il ricorso introduttivo.
Tale provvedimento è stato gravato riproponendo, in via derivata, le medesime doglianze prospettate con il ricorso introduttivo e deducendo ulteriori vizi di eccesso di potere e di violazione di legge.
Non vi è dubbio, ad avviso del Collegio, che anche tale atto rientri tra i provvedimenti adottati dall’autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell’art. 2 del R.D. n. 523/1904, trovando applicazione, anche in questo caso, il disposto dell’art. 143, comma 1, lett. b), del R.D. n. 1775/1933.
Ne consegue che, anche con riguardo a tale atto, debbano ritenersi integrati tutti i presupposti, sia sotto il profilo soggettivo dell’autorità procedente che per quanto concerne gli aspetti di natura oggettiva (correlati alle caratteristiche dell’atto, al suo contenuto, peraltro strettamente connesso a quello dell’atto impugnato con il ricorso introduttivo, alle censure dedotte dai ricorrenti), per ritenere sussistente la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
16. Per tutto quanto sopra esposto e considerato sia il ricorso introduttivo che il ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nei termini di legge, secondo la disciplina di cui all’art. 11 c.p.a.
In coerenza con quanto previsto dall’art. 11, comma 7, c.p.a., la misura cautelare disposta dalla Sezione con ordinanza n. -OMISSIS-perde efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del presente provvedimento.
17. Le spese di giudizio possono essere compensate tra tutte le parti in considerazione della natura della presente decisione e della peculiarità della vicenda scrutinata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul successivo ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando nel Tribunale Superiore delle Acque pubbliche l’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale il giudizio potrà essere riassunto con le modalità e gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.