Decreto cautelare 10 marzo 2023
Ordinanza cautelare 23 marzo 2023
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 03/04/2026, n. 6169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6169 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06169/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04208/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4208 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliana Nifo Sarrapochiello e Luca Di Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
-del verbale di esclusione dal 12 dicembre 2022 e della relativa scheda di valutazione del candidato, con i quali l’Amministrazione ha dichiarato l’odierna ricorrente non idonea alla "prova 3 - valutazione dell'acquaticità” al Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 300 posti di Vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indetto con il Decreto Dipartimentale n. 34 del 21/02/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - del 25 febbraio 2022, nonché ogni altro atto preparatorio, preordinato, presupposto e consequenziale, comunque connesso, anche se ignoto, che incida sui diritti e/o interessi legittimi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delDipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026, tenutasi da remoto, il dott. IT RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
che con memoria depositata il 18 marzo 2026 la ricorrente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso perché vincitrice di altro concorso, con richiesta di compensazione delle spese del giudizio;
che l’Amministrazione nulla ha opposto a tale richiesta;
che al Collegio non resta dunque che provvedere in conformità a quanto sopra,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente, Estensore
Francesco Elefante, Consigliere
RI AL, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IT RU |
IL SEGRETARIO