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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 28/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 4 aprile 2025, davanti al GL Paola Cappello sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Marchiol sostituito dall'Avv. Fallico per la parte resistente l'Avv.
Mazzi sostituito dall'Avv. Lombardi i quali discutono la causa e si riportano alle conclusioni rassegnate in atti.
Il Giudice
Si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito pronuncia la seguente sentenza con lettura contestuale dei motivi.
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 248 / 2021
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Corso Vittorio Emanuele, Parte_1
Camporosso, presso lo studio e la persona dell'Avv. Barbara Marchiol che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Pag. 2 di 15 ASL elettivamente domiciliato in Savona, Via Garassino 1/5, CP_1 presso lo studio e la persona dell'Avv. MAZZI MAURO che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
resistente
Conclusioni:
Parte ricorrente:
In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell CP_2
in persona del Legale rappresentante protempore, ai sensi e per gli effetti
[...]
dell'art. 2087 Cc, per l'infortunio occorso dal Sig. in Bordighera Parte_1
in data 04.06.2018, per avere violato la disposizione che impone l'obbligo della sicurezza, la quale integra ex art 1374 Cc il contratto di lavoro, e la violazione di ogni altra norma ritenuta;
in via di stretto subordine, accertare e dichiarare l'ipotesi di responsabilità
extracontrattuale dell' in persona del Legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, ex art 2043 Cc per l'infortunio occorso al Sig in Parte_1
Bordighera il 04.06.2018 per aver violato il generico obbligo di neminem laedere previsto da tale articolo;
per l'effetto Voglia l'Ill.mo Tribunale adito condannare l' , in persona del Legale rappresentate pro tempore, al risarcimento Controparte_2
dei danni patrimoniali e non patrimoniali, tutti nessuno escluso, patiti dal Ricorrente
a causa del comportamento assunto dal Resistente che sin da ora si quantificano in € cinquantatremilaquattrocentotrentacinque/72 detratto l'indennizzo Inail, o nella diversa somma emergente in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati dal dì della messa in mora, il 15.11.2019, e fino al dì dell'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e di competenze legali del presente giudizio.
Pag. 3 di 15 Parte resistente:
ASSOLVERE, “Voglia il Tribunale di Imperia Ill.mo, reiectis contrariis, così decidere:
A) In via principale: respingere le domande tutte proposte dal signor Parte_1
nei confronti dell' in quanto
[...] Controparte_3
inammissibili e infondate, in fatto e in diritto;
B) In via subordinata: accertare e dichiarare che il fatto colposo del ricorrente ha determinato il sinistro, o, in subordine, ha concorso a cagionare il sinistro in misura predominante e, conseguentemente, respingere la domanda risarcitoria proposta dal signor nei confronti di ex art. 1227 c.c. o, in subordine, Parte_1 CP_2
ridurre il risarcimento richiesto dallo stesso a titolo di danno differenziale, alla percentuale del 20% dell'importo che sarà stato accertato come dovuto, o a quella maggiore o minore meglio vista;
C) In ogni caso: condannare il ricorrente a rifondere all' resistente le CP_3 competenze del giudizio, oltre agli accessori fiscali e previdenziali di legge”.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 14.5.2021, dipendente della Parte_1 [...]
ha chiesto il risarcimento del danno differenziale subito a seguito Parte_2 dell'infortunio occorso in data 4.6.2018.
Segnatamente, il ricorrente ha esposto:
Pag. 4 di 15 - di essere dipendente della dall'8.9.1992 con qualifica di infermiere, a CP_2 far data dall'8.9.1992 e, all'epoca del ricorso assegnato al settore ADI
(assistenza domiciliare integrata);
- di essere stato trasferito al servizio ADI, con decorrenza 1.6.2018;
- che il primo giugno 2018, pur privo di divisa perché nessuna dotazione gli era stata fornita dalla ASL, ha iniziato a prestare servizio nel settore ADI;
- che il giorno 4.6.2018, insieme alla sua collega , al Persona_1
termine di una prestazione sanitaria svolta a domicilio dell'utente, in
Bordighera, Via Coggiola n. 53, è caduto a terra scivolando sull'asfalto bagnato della strada tra l'abitazione dell'assistita e l'autovettura di servizio
(denuncia INAIL dove risulta abbandonato il posto di lavoro alle ore 11,00, art. 12 DL 2000)
- che ha accusato immediatamente un forte dolore alla gamba sinistra ed è stato trasportato al Pronto Soccorso del Nosocomio di Sanremo, dove gli è stata diagnosticata una frattura spiroide diafisaria del femore a sinistra;
- che ha, poi, subito un intervento chirurgico di “riduzione cruenta di frattura del femore con fissazione interna sintesi con placca Zimmer, viti e cerchiaggi” ed ha ripreso l'attività lavorativa dopo duecentocinquantotto giorni di malattia;
- che l'INAIL ha liquidato un indennizzo nella somma di Euro 14.361,28, pari ad un'invalidità permanente del 13% secondo le tabelle INAIL;
- che l'infortunio è ascrivibile a fatti e colpa dell' per la mancata CP_2
fornitura di scarpe anti-infortunistiche e misure di protezione individuali (p.
64, scheda di valutazione dei rischi, delibera ASL n. 192 del 10.3.2016 che prevede la dotazione di scarponcini o altra scapa con suola in gomma carro- armato);
- che le scarpe sono state fornite al personale soltanto nel luglio del 2019, in aperta violazione del D. lgs n. 81/2008 e dell'art. 2087 c.c.;
Pag. 5 di 15 Ha concluso, pertanto, chiedendo il risarcimento del danno differenziale subito dal ricorrente.
Si è costituita la convenuta contestando la natura del sinistro avvenuta in luogo estraneo all'ambito lavorativo, il possesso da parte del degli Parte_1
scarponcini antinfortunistici propri del servizio di emergenza che non erano stati restituiti, ma regolarmente sostituiti nel 2019 con nuove dotazioni, in subordine ha evidenziato il concorso del ricorrente nella causazione del danno, avendo il aumentato la velocità dell'andatura per evitare di Parte_1
bagnarsi, contestando infine il quantum richiesto.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso o, in subordine, l'accoglimento della domanda in misura ridotta.
La causa è stata istruita in via orale e documentale, nonché mediante CTU e, all'udienza odierna, è stata discussa e decisa mediante lettura integrale della presente sentenza.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Dalle risultanze istruttorie è emersa la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso al , durante l'espletamento di mansioni lavorative, che Parte_1 trova fondamento nel disposto dell'art. 2087 c.c., norma atipica e residuale, vera e propria clausola generale a tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo cui
“l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
In via di premessa, si richiama l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di riparto di onere della prova, secondo cui essendo la responsabilità ex art. 2087 c.c. di tipo contrattuale, anche considerato che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato ex lege ai sensi dell'art. 1374 c.c. (cfr. Cass.,
3788/2009), incombe sul lavoratore che agisce per il riconoscimento del cd. danno
Pag. 6 di 15 differenziale allegare e provare l'esistenza della obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno, il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre incombe su parte datoriale la prova del proprio adempimento (nel caso, quindi, di aver apprestato tutte le misure di sicurezza possibili) o che, comunque, il fatto si è verificato per cause lui non imputabili (cfr., ex multis, Cass. Lav., 17585/2013 e
Cass. SS. UU. 13533/2001).
Sul solco di tali premesse, l'esito dell'istruttoria orale porta ad affermare come il ricorrente abbia assolto all'onus probandi da cui era gravato, non avendo, per contro, fatto altrettanto la CP_2
Innanzitutto, non è stata contestata - e comunque è stata inequivocabilmente confermata da tutti i testi escussi - la dinamica del sinistro.
Ciò che è contestata è la configurabilità di una responsabilità datoriale per un rischio non specificamente connesso all'attività esercitata, poiché intervenuto fuori dal contesto lavorativo.
Tale eccezione non appare condivisibile. L'infortunio occorso al lavoratore che deambulava dal domicilio dell'assistita all'auto aziendale, al fine di procedere alle ulteriori visite domiciliari previste in quella giornata (cfr. rapporto INAIL secondo cui dopo l'accesso al pronto soccorso il ricorrente ha abbandonato il posto di lavoro)
è da considerarsi come indennizzabile e antigiuridico rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 2087 c.c. poiché – secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di
Cassazione – l'occasione di lavoro ricomprende tutte quelle condizioni in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, «indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore». (Cfr.
Cass. civ. Sez. Lav. SU 17336/2021)
Le considerazioni richiamate dalla sentenza sopra citata chiariscono che un infortunio sul lavoro è indennizzabile anche se si verifica durante lo svolgimento di un'attività prodromica e strumentale alle proprie mansioni o comunque ricollegabile
Pag. 7 di 15 alle esigenze di lavoro, dato che il concetto di occasione di lavoro non è da ricondurre ai caratteri di normalità e tipicità del rischio oggetto di tutela con l'unico limite del rischio elettivo che si ha nel caso in cui l'evento lesivo consegua a una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crea e affronta volutamente, sulla base di ragioni del tutto personali, una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva del nesso tra lavoro, rischio ed evento.
La Suprema Corte ha di recente ribadito il principio che: "il rischio elettivo, che delimita l'ambito della tutela assicurativa, è riferito al comportamento del lavoratore e si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;
b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali;
c)
mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa"
(cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 7649 del 19/03/2019).
Orbene, enunciate tali premesse, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie,
l'infortunio non possa che ritenersi antigiuridico rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 2087 c.c., sussistendo il nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento: il tratto percorso dal tra la residenza della paziente assistita e l'autovettura Parte_1
costituisce parte stessa della prestazione lavorativa, essendo il dipendente adibito alla mansione specifica dell'assistenza domiciliare che comporta necessariamente lo spostamento da un'abitazione ad un'altra, durante tutto l'arco della giornata proprio al fine di espletare le prestazioni sanitarie assistenziali garantite dalla CP_2
Non è stato provato dall'ASL che la collocazione dell'auto di servizio fosse in un luogo irragionevolmente lontano o non riconducibile alla prestazione svolta, trattandosi di un parcheggio nelle immediate vicinanze dell'abitazione della paziente.
Anche l'elemento soggettivo risulta integrato, poiché ai fini della configurabilità di una colpa specifica è sufficiente analizzare il rischio lavorativo connesso alla
Pag. 8 di 15 mansione del , qualificabile come “assistenza infermieristica a domicilio”, Parte_1 ed individuato proprio nella caduta accidentale e nell'urto e ancora, rischio di incidenti stradali, o incidenti durante percorsi a piedi ed investimenti (confronta delibera asl valutazione dei rischi prodotta dalla parte ricorrente).
Il rischio attiene, pertanto, alla natura stessa della prestazione lavorativa, che, a differenza delle mansioni di ufficio o di pronto soccorso, implicando necessariamente continui spostamenti, viene svolta in buona percentuale fuori dai locali datoriali.
A tale scopo, l'utilizzo di scarpe antinfortunistiche e dotate di carro armato è stato prescritto nei risultati della valutazione dei rischi del 2016 proprio allo scopo di coprire tale rischio specifico, come risulta dal doc. n. 7 di parte ricorrente dove, tra le conclusioni, si legge: “aumentare i DPI dotando gli addetti di scarponcini o altro tipo di scarpa con suola in gomma “carro-armato”.
In proposito, l'istruttoria processuale ha condotto alle seguenti risultanze fattuali.
E' emerso che il , al momento del sinistro, non fosse dotato dei DPI propri Parte_1
della nuova mansione ricoperta, pur non avendo provveduto alla riconsegna degli scarponcini di dotazione propri del reparto di provenienza (cfr. udienza del
26.5.2022, e , nonché ed Parte_3 Testimone_1 Tes_2 Tes_3
).
[...]
E' emerso, altresì, che le indicazioni ASL fossero quelle di provvedere alla riconsegna dei DPI delle precedenti funzioni per adeguarsi alle nuove esigenze (cfr.
teste udienza del 26.5.2022) ma che poi tale indicazione non si è Tes_4
concretizzata con la consegna delle misure di protezione necessarie, se non in seguito al verificarsi del sinistro oggetto di causa (i testi hanno infatti riferito che gli scarponcini in carro armato sono stati forniti soltanto nel 2019, cfr. udienza del
18.10.2018, ed udienza del 26.5.2022). Testimone_5 Testimone_3
Pag. 9 di 15 Tale condotta deve leggersi come un inadempimento contrattuale da parte della
[...]
non avendo provveduto a quanto necessario per prevenire il rischio Parte_2
caduta dei dipendenti, rischio tipico della mansione svolta.
Il fatto che il non abbia indossato le calzature in dotazione presso il Parte_1
differente reparto non può costituire di per sé un comportamento colposo tale da concorrere nella causazione dell'infortunio, non rilevando ai fini del presente giudizio, l'inottemperanza all'obbligo di consegna della precedente dotazione imposto dall'ASL, né tantomeno la mera circostanza di non averle indossate durante l'esercizio delle nuove mansioni, in presenza di un'indicazione della ASL in senso contrario (cfr. in tal senso teste all'udienza del 26.5.2022, in merito Tes_6 all'indicazione ASL di restituzione dell'attrezzatura relativa al precedente incarico e di che ha riferito di essere stata invitata dall'ASL ad utilizzare Testimone_7 scarpe da ginnastica nell'attesa della consegna di quelle proprie del settore assistenza infermieristica domiciliare) può diventare un'esimente dagli obblighi di sicurezza posti a carico della ASL.
Analogamente infondata è l'eccezione in merito alla sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato per aver aumentato la velocità di marcia a causa della pioggia.
Il fatto procedere un po' più velocemente in una giornata di pioggia per raggiungere l'auto aziendale, non può leggersi come comportamento colposo, non essendo emerso che il ricorrente si sia messo a correre o abbia assunto un comportamento non prudente nel breve tragitto percorso.
Parimenti, il pavimento bagnato non può integrare gli estremi dell'”evento fortuito” in grado di interrompere il nesso di causalità tra il fatto e le sue conseguenze dannose, trattandosi di una pioggia di ordinaria intensità e del tutto prevedibile nell'alternanza metereologica della zona.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, quindi, va accertata la responsabilità del resistente, quale datore di lavoro, per l'infortunio occorso al ricorrente.
Pag. 10 di 15 Quanto alle conseguenze da essa derivanti, si osserva come si debba operare un distinguo tra le conseguenze di tipo non patrimoniale e quelle patrimoniali.
In ordine alle prime, si è ritenuto necessario licenziare una CTU medico – legale, le cui risultanze sono specificamente riportate nella relazione depositata in atti, alla quale, per il resto, si rinvia integralmente e, essendo parse raggiunte con metodo e logica, previa accurata anamnesi ed esame obiettivo del periziando, dei referti medici e della cartelle cliniche agli atti prodotti, svolte nel pieno rispetto del contraddittorio tecnico, non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle stesse.
Il Consulente Dott. ha, nel caso, concluso per la riconducibilità Persona_2 causale delle lesioni e dei postumi riportati dal all'infortunio, asserendo Parte_1 che la lesione “è da ritenere conseguenza diretta ed esclusiva della caduta verificatasi nelle circostanze prima riferite” e ancora che “La preesistente artroprotesi d'anca sin ha condizionato la terapia chirurgica ma non ha influito sul decorso delle cure né la protesi è stata danneggiata nella caduta.”, con determinazione di un danno biologico permanente complessivo quantificabile nella misura del 12%, una inabilità temporanea totale (ITT) di giorni 60, una inabilità temporanea parziale (ITP) al 75% per 60 giorni, ITP al 50% per 60 giorni e ITP al
25% per ulteriori 81 giorni, precisando, altresì, un aumento per il danno morale da temporanea pari al 30% ( il CTU lo ha indicato in punti 2 su una scala 0-5).
Ciò premesso, nella fattispecie si ritiene che ogni conseguenza lamentata dal ricorrente come derivante dall'infortunio di cui si discute, rispetto ai danni non patrimoniali lamentati, debba essere riconosciuta come tale solo nei limiti sopra individuati, tenendo presente il criterio cd di “unitarietà del danno” non patrimoniale, frutto di ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, a partire dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite dell'11 novembre 2008.
Come noto, secondo tale orientamento, la liquidazione del danno deve essere quindi unificata, nella valutazione del danno biologico e di ogni altro danno non patrimoniale legato alla lesione alla salute, ricomprendendo ogni conseguenza
Pag. 11 di 15 riferibile a lesioni permanenti della integrità psicofisica della persona suscettibile,
come nel caso concreto, di accertamento medico legale, in ogni suo profilo anatomo
- funzionale e di dolore e sofferenza soggettivamente intesi ( con particolare riferimento quindi al “ danno morale”), parametri di cui si può tenere conto ai fini di una personalizzazione del danno medesimo sempre ricondotta, per garantire una certa uniformità, a percentuali di possibile variazione e con esclusione di altre ipotizzabili poste, quali, in particolare, un danno esistenziale, anch'esso, peraltro, genericamente lamentato da parte ricorrente (cfr. sul punto anche la pronuncia della
Corte di Cassazione n 17210/2015).
Premesso quanto precede e in ordine alla quantificazione del predetto danno, si ritiene che sia equo e congruo riferirsi, da un lato, ai criteri generali di liquidazione e, dall'altro lato, alle Tabelle di Milano 2024.
Utilizzando quindi le tabelle in questione, nella versione ultima resa disponibile e nota su comuni canali di diffusione, quali siti internet specializzati nella materia, la quantificazione del danno nel caso risarcibile risulta pari a complessivi 51.145,75.
Tale importo complessivo risulta, nel presupposto dell'età del ricorrente di anni 49 al momento dell'infortunio, dalle seguenti somme:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 49 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Punto danno biologico € 2.851,87 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 28%) € 798,52 Punto danno non patrimoniale € 3.650,39
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 81
Danno biologico risarcibile € 26.009,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 33.292,00 Invalidità temporanea totale € 6.900,00
Pag. 12 di 15 Invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.328,75 Totale danno biologico temporaneo € 17.853,75
Totale generale: € 51.145,75
Il danno morale (28%) è stato considerato sulla base delle indicazioni del CTU che lo ha quantificato nei limiti di 2 su una scala fino a 5, mentre non va riconosciuta alcuna ulteriore personalizzazione in relazione agli aspetti dinamico relazionali pregnanti della compromissione della salute della vittima, per assenza di allegazione specifica e di prova al riguardo.
Tale voce fa riferimento agli aspetti dinamico relazionali specifici ed ulteriori conseguenti alla compromissione della salute del danneggiato e dunque variabili concretamente da caso a caso (e richiedenti apposite allegazioni e prove), quale insieme di conseguenze negative ulteriori prodotte dalla lesione su aspetti pregnanti e significativi della vita quotidiana e sulle varie attività a-reddituali del soggetto,
calcolato in termini percentuali rispetto alla somma riconosciuta come IP.
Nel caso di specie, tale pregiudizio non è liquidabile anche considerato che nella quantificazione che precede è ricompresa sempre e comunque l'incidenza negativa media/standard della lesione psico-fisica sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita della parte lesa che pertanto può ritenersi in parte già
liquidata come da prospetto che precede, quale lesione media-standard dell'incidenza della lesione fisica sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali.
Trattandosi di cd. danno differenziale, da tali importi devono essere detratte le somme versate dall'Inail, che, risultano pari ad Euro 14.361,28.
Pertanto, operata detta operazione contabile (euro 51.145,75 – 14.361,28 =
36784,47), risulta che il danno differenziale che il NO ha diritto di vedersi corrisposto ammonta a complessivi Euro 36.784,47 oltre interessi, che, secondo
Pag. 13 di 15 l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr.
sentenza n. 1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e devono essere calcolati applicando l'interesse al tasso legale sulla somma liquidata, che, devalutata alla data del verificarsi dell'evento dannoso, in base agli indici I.S.T.A.T., si incrementa con cadenza annuale mediante gli stessi indici di rivalutazione, sino alla data della presente sentenza.
Per quanto concerne poi i danni patrimoniali, si ritiene invece che le pretese del ricorrente non siano fondate. Lo stesso, infatti, in via generica, ha chiesto in ricorso il risarcimento del danno patrimoniale, senza dedurre ulteriori profili dannosi.
La domanda del ricorrente va quindi accolta, con esclusivo riferimento al sofferto danno non patrimoniale, non potendosi riconoscere il danno patrimoniale per carenza probatoria, con le conseguenze meglio indicate in dispositivo.
Le spese di lite sostenute dal ricorrente restano del convenuto e vengono liquidate come da dispositivo, giusta il D.M. 55/2014, scaglione da euro 26.000,00 ad Euro
52.000,00, parametri minimi.
Stessa sorte seguono le spese di CTU, già liquidate in atti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Imperia quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
• in accoglimento del ricorso, accertata la responsabilità della convenuta per il sinistro occorso, dichiara tenuta e condanna la al Parte_2
risarcimento in favore di , a titolo di danno differenziale Parte_1 non patrimoniale con riferimento all'infortunio per cui è causa, l'importo già rivalutato di euro 36.784,47 con interessi legali dal sinistro al saldo, da calcolarsi sulla predetta somma devalutata e rivalutata con cadenza annuale sino ad oggi;
Pag. 14 di 15 • condanna la in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, a rimborsare al ricorrente le spese del presente giudizio che liquida complessivamente in Euro 4.629,00 per compensi, Euro 333,50 per esborsi,
oltre oneri ed accessori di legge;
• pone a carico definitivo della in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, le spese di CTU già liquidate in separato decreto.
Imperia, 4 aprile 2025.
Il Giudice
Paola Cappello
Pag. 15 di 15