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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/10/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 2483/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel.
dott.ssa Stefania Rignanese Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n. R.g.v.g. 2483/2025, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Via Napoli, n.57 Parte_1 C.F._1 in Portico di Caserta, presso lo studio dell'avv. Rotunno Floriana, dalla quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato i n V i a Controparte_1 C.F._2
G a r i b a l d i , n . 4 6 i n S t o r n a r a ( F G ) p r e s s o l o s t u d i o d e l l ' A v v . D i M e o
L u c i a n a , d a l l a q u a l e è r a p p r e s e n t a t o e d i f e s o n e l p r e s e n t e g i u d i z i o , g i u s t a p r o c u r a i n a t t i
RICORRENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 08/10/2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 28/07/2025, e Parte_1 hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato Controparte_1 in Orta Nova (FG) in data 18.12.1999 alle condizioni di cui alla scrittura privata del 28.04.2025 (dep. il
28.07.2025). I ricorrenti hanno esposto: che dall'unione coniugale sono nati tre figli: , n.to in Per_1
Cerignola il 06.5.1999; , n.to in Marcianise (CE) il 11.10.2003 e , n.to in Foggia il Per_2 Per_3
04.3.2005; che sono addivenuti ad una separazione consensuale con sentenza del Tribunale di Foggia n.
1993/2018 del 22.5.2018 (dep. il 15/10/2024) che ha omologato i patti convenuti tra le parti;
che attualmente i figli sono tutti maggiorenni e non economicamente indipendenti poiché lavora Per_1 saltuariamente, mentre e sono studenti universitari;
che dal momento della separazione Per_2 Per_3 hanno continuato a vivere separati e che non vi è possibilità di riconciliarsi.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 08/10/2025, all'esito della quale il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
L'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e Parte_1
è fondata e, per l'effetto, va accolta. Controparte_1
L'art. 1 L.898/1970 consente, infatti, al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata anche da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè la separazione personale dei coniugi omologata con sentenza del Tribunale di Foggia n. 1993/2018 del
22.5.2018 (dep. il 15/10/2024). Inoltre, entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che da quel momento in poi hanno continuato a vivere separati, per cui risulta che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori intese raggiunte tra i coniugi, così come dalla scrittura privata del 28.04.2025 (dep. il 28.07.2025), che non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico. Inoltre, le stesse sono contrarie agli interessi dei figli , e , maggiorenni Per_1 Per_2 Per_3
e non economicamente indipendenti, avendo predisposto in favore di e un assegno di Per_2 Per_3 mantenimento di € 250,00 mensili ciascuno, tenuto conto del fatto che entrambi lavorano part-time con regolare contratto di lavoro;
, invece, risiede con il padre, per cui è sostenuto dal padre Per_1 economicamente.
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt.
91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Orta Nova (FG) in data
18/12/1999 tra , nata in [...] il [...] e Parte_1
, nato in [...] il [...] (atto n.89 – parte II – Serie A Controparte_1
– Ufficio 1 - anno 1999), alle condizioni di cui alla scrittura privata del 28.04.2025 (dep. il
28.07.2025);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Prende atto delle ulteriori intese di cui alla scrittura privata deposita in data 28/07/2025.
• Nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 09.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel.
dott.ssa Stefania Rignanese Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n. R.g.v.g. 2483/2025, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Via Napoli, n.57 Parte_1 C.F._1 in Portico di Caserta, presso lo studio dell'avv. Rotunno Floriana, dalla quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato i n V i a Controparte_1 C.F._2
G a r i b a l d i , n . 4 6 i n S t o r n a r a ( F G ) p r e s s o l o s t u d i o d e l l ' A v v . D i M e o
L u c i a n a , d a l l a q u a l e è r a p p r e s e n t a t o e d i f e s o n e l p r e s e n t e g i u d i z i o , g i u s t a p r o c u r a i n a t t i
RICORRENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 08/10/2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 28/07/2025, e Parte_1 hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato Controparte_1 in Orta Nova (FG) in data 18.12.1999 alle condizioni di cui alla scrittura privata del 28.04.2025 (dep. il
28.07.2025). I ricorrenti hanno esposto: che dall'unione coniugale sono nati tre figli: , n.to in Per_1
Cerignola il 06.5.1999; , n.to in Marcianise (CE) il 11.10.2003 e , n.to in Foggia il Per_2 Per_3
04.3.2005; che sono addivenuti ad una separazione consensuale con sentenza del Tribunale di Foggia n.
1993/2018 del 22.5.2018 (dep. il 15/10/2024) che ha omologato i patti convenuti tra le parti;
che attualmente i figli sono tutti maggiorenni e non economicamente indipendenti poiché lavora Per_1 saltuariamente, mentre e sono studenti universitari;
che dal momento della separazione Per_2 Per_3 hanno continuato a vivere separati e che non vi è possibilità di riconciliarsi.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 08/10/2025, all'esito della quale il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
L'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e Parte_1
è fondata e, per l'effetto, va accolta. Controparte_1
L'art. 1 L.898/1970 consente, infatti, al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata anche da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè la separazione personale dei coniugi omologata con sentenza del Tribunale di Foggia n. 1993/2018 del
22.5.2018 (dep. il 15/10/2024). Inoltre, entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che da quel momento in poi hanno continuato a vivere separati, per cui risulta che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori intese raggiunte tra i coniugi, così come dalla scrittura privata del 28.04.2025 (dep. il 28.07.2025), che non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico. Inoltre, le stesse sono contrarie agli interessi dei figli , e , maggiorenni Per_1 Per_2 Per_3
e non economicamente indipendenti, avendo predisposto in favore di e un assegno di Per_2 Per_3 mantenimento di € 250,00 mensili ciascuno, tenuto conto del fatto che entrambi lavorano part-time con regolare contratto di lavoro;
, invece, risiede con il padre, per cui è sostenuto dal padre Per_1 economicamente.
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt.
91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Orta Nova (FG) in data
18/12/1999 tra , nata in [...] il [...] e Parte_1
, nato in [...] il [...] (atto n.89 – parte II – Serie A Controparte_1
– Ufficio 1 - anno 1999), alle condizioni di cui alla scrittura privata del 28.04.2025 (dep. il
28.07.2025);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Prende atto delle ulteriori intese di cui alla scrittura privata deposita in data 28/07/2025.
• Nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 09.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro