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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17839 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 54694/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54694/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BASSI STEFANO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA CRESCENZIO N. 82 00193 ROMApresso il difensore avv. BASSI STEFANO
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, , premettendo di essere Parte_1 proprietario di un locale adibito a rimessaggio auto con ripostiglio e cantina, collocato al secondo livello del garage di pertinenza del fabbricato sito in Roma, Via Morosini n. 13, soggetto a fenomeni infiltrativi provenienti dalla sovrastante terrazza di proprietà della convenuta, come accertato nel procedimento promosso dall'attore ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. ed iscritto al n. R.G. 73926/2021, tanto premesso, chiedeva che fosse accertato e dichiarato che gli inconvenienti e i danni lamentati erano riconducibili alla esclusiva responsabilità di e che quest'ultima fosse Controparte_1 condannata all'esecuzione delle opere così come determinate dalla espletata CTU ed al risarcimento del danno nella misura complessiva di euro 30870,00, oltre euro 10819,58 per spese di ATP, oltre spese del presente giudizio.
Rinnovata, su ordine del giudizio, la notifica del ricorso e dichiarata la contumacia della convenuta, la causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti e del fascicolo di ufficio del procedimento R.G. 73926/2021. Rassegnate le conclusioni, il giudice decideva nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
^^^^^^^
pagina 1 di 3 La parte attrice ha proposto nei confronti della convenuta una domanda per risarcimento danni da cose in custodia fondata sull'art. 2051 c.c.
Quest'ultima disposizione configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva in relazione alle situazioni immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della res in custodia. In particolare, l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, essendo sufficiente l'accertamento del rapporto causale tra la cosa danneggiata e l'evento dannoso e dell'assenza del caso fortuito, quale unico elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale. Consegue che fa capo al danneggiato l'onere della prova dell'esistenza di un danno e del nesso di causalità intercorrente tra l'evento dannoso e la res in custodia, mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, da intendersi quale interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia o comunque dal fatto del terzo.
Ciò posto in punto di diritto, si osserva, in fatto, che dalla CTU espletata dall'architetto Persona_1 nel procedimento iscritto al n. 73926/2021 R.G. secondo un condivisibile iter logico argomentativo ed a seguito di puntuali accertamenti, tra cui una prova di allagamento, è emerso che l'immobile dell'attore era soggetto ad eventi infiltrativi attivi provenienti dal terrazzo del piano sovrastante di proprietà della convenuta e causati, in particolare, dalla carente impermeabilizzazione del baggiolo in muratura presente a ridosso del muro di confine con altro fabbricato nel punto d'innesto tra la pavimentazione del terrazzo ed il verticale del baggiolo stesso.
Quanto emerso consente di ritenere raggiunta la prova dei fatti costitutivi del diritto dell'attrice, avuto specifico riguardo alla sussistenza del danno all'immobile e alla sua riconducibilità eziologica a beni di cui la convenuta è proprietaria e custode e, come tale, responsabile per l'omesso esercizio dei poteri di vigilanza e di intervento con i rimedi necessari per evitare danni a terzi.
In ordine alle plurime domande spiegate dalla parte attrice deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di condanna della convenuta alla esecuzione degli interventi finalizzati ad eliminare la causa delle infiltrazioni, avendo l'attore dato atto, all'udienza del 19.11.2025, che a tanto la convenuta aveva provveduto nelle more del giudizio.
Accoglibile e fondata è, invece, la domanda formulata dalla parte attrice ed avente ad oggetto la condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale emergente, pari ai costi necessari per il ripristino delle porzioni di immobile ammalorato e che, secondo la condivisibile stima operata dal CTU, possono essere quantificati in complessivi euro 3350,00 oltre iva, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Nulla può essere riconosciuto, invece, per i danni al comò e alla porta, difettando la prova in ordine alla ravvisabilità e quantificazione dei danni e soprattutto alla loro riconducibilità causale alle infiltrazioni di cui si è detto.
Parimenti accoglibile è la domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno da lucro cessante conseguente al mancato godimento del locale, stimabile nella misura equitativa di € 500,00 mensili, come da indicazioni del CTU e decorrente dal dicembre del 2019 al novembre del 2023, epoca di instaurazione della lite e di cristallizzazione del petitum, non potendo il danno essere esteso al periodo successivo, per complessive euro 24000,00 così liquidate equitativamente all'attualità, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
In conclusione la parte convenuta deve essere condannata al risarcimento del danno subito dalla parte attrice nella misura complessiva di euro 27350,00, oltre iva sulla somma di euro 3350,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento R.G. 73926/2021 anche per la CTU e di CTP, vanno poste a carico della convenuta che vi ha dato causa e sono determinate avuto riguardo al valore della causa e ai minimi previsti, considerato che la domanda risarcitoria è stata accolta in misura più pagina 2 di 3 contenuta rispetto a quanto richiesto ed avuto riguardo alla natura documentale della causa. Parimenti a carico della convenuta devono essere poste le spese, ai minimi previsti, per la espletata negoziazione limitatamente alle fasi di attivazione e negoziazione e avuto riguardo al valore della lite all'epoca della espletata negoziazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la responsabilità della convenuta per i fatti descritti in premessa;
2. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla condanna della convenuta alla esecuzione degli interventi finalizzati alla eliminazione della causa dei danni;
3. Condanna la convenuta al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, che liquida in euro 27350,00, oltre iva sulla somma di euro 3350,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
4. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite del procedimento iscritto al n. R.G. 73926/2021, che liquida in euro 1613,92 per spese di CTP, euro 2707,62 per spese di CTU, euro 286,00 per spese vive ed euro 1528,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge;
5. Condanna la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 545,00 per spese vive ed euro 3809,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge;
6. Condanna la convenuta al pagamento dei compensi professionali per l'espletamento del procedimenti di negoziazione assistita, che liquida in euro 662,00, oltre oneri di legge.
Roma , 19 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54694/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BASSI STEFANO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA CRESCENZIO N. 82 00193 ROMApresso il difensore avv. BASSI STEFANO
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, , premettendo di essere Parte_1 proprietario di un locale adibito a rimessaggio auto con ripostiglio e cantina, collocato al secondo livello del garage di pertinenza del fabbricato sito in Roma, Via Morosini n. 13, soggetto a fenomeni infiltrativi provenienti dalla sovrastante terrazza di proprietà della convenuta, come accertato nel procedimento promosso dall'attore ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. ed iscritto al n. R.G. 73926/2021, tanto premesso, chiedeva che fosse accertato e dichiarato che gli inconvenienti e i danni lamentati erano riconducibili alla esclusiva responsabilità di e che quest'ultima fosse Controparte_1 condannata all'esecuzione delle opere così come determinate dalla espletata CTU ed al risarcimento del danno nella misura complessiva di euro 30870,00, oltre euro 10819,58 per spese di ATP, oltre spese del presente giudizio.
Rinnovata, su ordine del giudizio, la notifica del ricorso e dichiarata la contumacia della convenuta, la causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti e del fascicolo di ufficio del procedimento R.G. 73926/2021. Rassegnate le conclusioni, il giudice decideva nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
^^^^^^^
pagina 1 di 3 La parte attrice ha proposto nei confronti della convenuta una domanda per risarcimento danni da cose in custodia fondata sull'art. 2051 c.c.
Quest'ultima disposizione configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva in relazione alle situazioni immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della res in custodia. In particolare, l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, essendo sufficiente l'accertamento del rapporto causale tra la cosa danneggiata e l'evento dannoso e dell'assenza del caso fortuito, quale unico elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale. Consegue che fa capo al danneggiato l'onere della prova dell'esistenza di un danno e del nesso di causalità intercorrente tra l'evento dannoso e la res in custodia, mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, da intendersi quale interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia o comunque dal fatto del terzo.
Ciò posto in punto di diritto, si osserva, in fatto, che dalla CTU espletata dall'architetto Persona_1 nel procedimento iscritto al n. 73926/2021 R.G. secondo un condivisibile iter logico argomentativo ed a seguito di puntuali accertamenti, tra cui una prova di allagamento, è emerso che l'immobile dell'attore era soggetto ad eventi infiltrativi attivi provenienti dal terrazzo del piano sovrastante di proprietà della convenuta e causati, in particolare, dalla carente impermeabilizzazione del baggiolo in muratura presente a ridosso del muro di confine con altro fabbricato nel punto d'innesto tra la pavimentazione del terrazzo ed il verticale del baggiolo stesso.
Quanto emerso consente di ritenere raggiunta la prova dei fatti costitutivi del diritto dell'attrice, avuto specifico riguardo alla sussistenza del danno all'immobile e alla sua riconducibilità eziologica a beni di cui la convenuta è proprietaria e custode e, come tale, responsabile per l'omesso esercizio dei poteri di vigilanza e di intervento con i rimedi necessari per evitare danni a terzi.
In ordine alle plurime domande spiegate dalla parte attrice deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di condanna della convenuta alla esecuzione degli interventi finalizzati ad eliminare la causa delle infiltrazioni, avendo l'attore dato atto, all'udienza del 19.11.2025, che a tanto la convenuta aveva provveduto nelle more del giudizio.
Accoglibile e fondata è, invece, la domanda formulata dalla parte attrice ed avente ad oggetto la condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale emergente, pari ai costi necessari per il ripristino delle porzioni di immobile ammalorato e che, secondo la condivisibile stima operata dal CTU, possono essere quantificati in complessivi euro 3350,00 oltre iva, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Nulla può essere riconosciuto, invece, per i danni al comò e alla porta, difettando la prova in ordine alla ravvisabilità e quantificazione dei danni e soprattutto alla loro riconducibilità causale alle infiltrazioni di cui si è detto.
Parimenti accoglibile è la domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno da lucro cessante conseguente al mancato godimento del locale, stimabile nella misura equitativa di € 500,00 mensili, come da indicazioni del CTU e decorrente dal dicembre del 2019 al novembre del 2023, epoca di instaurazione della lite e di cristallizzazione del petitum, non potendo il danno essere esteso al periodo successivo, per complessive euro 24000,00 così liquidate equitativamente all'attualità, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
In conclusione la parte convenuta deve essere condannata al risarcimento del danno subito dalla parte attrice nella misura complessiva di euro 27350,00, oltre iva sulla somma di euro 3350,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento R.G. 73926/2021 anche per la CTU e di CTP, vanno poste a carico della convenuta che vi ha dato causa e sono determinate avuto riguardo al valore della causa e ai minimi previsti, considerato che la domanda risarcitoria è stata accolta in misura più pagina 2 di 3 contenuta rispetto a quanto richiesto ed avuto riguardo alla natura documentale della causa. Parimenti a carico della convenuta devono essere poste le spese, ai minimi previsti, per la espletata negoziazione limitatamente alle fasi di attivazione e negoziazione e avuto riguardo al valore della lite all'epoca della espletata negoziazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la responsabilità della convenuta per i fatti descritti in premessa;
2. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla condanna della convenuta alla esecuzione degli interventi finalizzati alla eliminazione della causa dei danni;
3. Condanna la convenuta al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, che liquida in euro 27350,00, oltre iva sulla somma di euro 3350,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
4. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite del procedimento iscritto al n. R.G. 73926/2021, che liquida in euro 1613,92 per spese di CTP, euro 2707,62 per spese di CTU, euro 286,00 per spese vive ed euro 1528,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge;
5. Condanna la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 545,00 per spese vive ed euro 3809,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge;
6. Condanna la convenuta al pagamento dei compensi professionali per l'espletamento del procedimenti di negoziazione assistita, che liquida in euro 662,00, oltre oneri di legge.
Roma , 19 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
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