TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/12/2025, n. 2867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2867 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli alla scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6639/2023 e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Carla Siciliani;
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dagli avv. Itala De CP_2 ctis;
, in persona del legale rapp.tante p.t.; CP_3
- resistenti - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 9.10.2023 il ricorrente indicato in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 28 2023 90103722 59/000, notificata il 03.10.2023, con la quale il concessionario per la riscossione contestava il mancato pagamento di diverse cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, per l'importo complessivo di euro 1.603.325,50. Premesso di proporre opposizione limitatamente ai crediti di natura previdenziale ivi indicati, e, segnatamente, a quelli portati dagli avvisi di addebito nn. 32820180006918514000, 32820180006918918000 e 32820180006919019000, eccepiva l'omessa notifica degli avvisi e, comunque, la prescrizione del credito (anche antecedente la presunta notifica degli atti). Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio gli Enti resistenti che con varie argomentazioni, resistevano al ricorso chiedendone il rigetto. L'agente della riscossione eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e documentava l'avvenuta notifica di numerosi atti interruttivi della prescrizione recapitati in epoca successiva la notifica degli avvisi di addebito. L' depositava documentazione probante l'avvenuta notifica degli avvisi di CP_2 addebito innanzi elencati. Pur ritualmente evocata in giudizio, restava contumace . CP_3
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è infondato. Vanno valutate con priorità le eccezioni preliminari. DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA CP_3
È priva di legittimazione passiva , in quanto i crediti di cui CP_3 all'intimazione opposta non sono stati oggetto di cessione. La cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione CP_2 dell'art. 13 L. n. 448/98 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 308/99. In forza di tale disposizione sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la L. n. 178/02. Pertanto, i crediti maturati ed accertati successivamente al 1 gennaio 2006 non sono stati oggetto della cessione in discorso. SULLA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ADDEBITO È infondata l'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito. Invero, all'atto della costituzione in giudizio, ha depositato prova della rituale notifica di CP_2 tutti e tre i titoli. In particolare:
- l'avviso di addebito n. 328 2018 00069185 14 000 risulta notificato a mezzo pec in data 11.01.2019;
- l'avviso di addebito n. 328 2018 00069189 18 000 risulta notificato a mezzo pec in data 11.01.2019;
- l'avviso di addebito n. 328 2018 00069190 19 000 risulta notificato a mezzo pec in data 11.01.2019. Per come parimenti documentato dall'istituto previdenziale, l'indirizzo pec è quello indicato sulla visura camerale della società e, comunque, all'esito della costituzione in giudizio dell' nessuna contestazione in merito ha sollevato il CP_2 ricorrente. Acclarata la regolare notifica di tutti gli atti, nonché la mancata proposizione di opposizione avverso gli stessi, è possibile valutare le ulteriori eccezioni, per prima quella di tardività sollevata dall' CP_2
TARDIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE È parzialmente infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/99. Invero, la presente opposizione, limitatamente alla dedotta prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione, deve qualificarsi come azione di accertamento negativo del credito, come tale pienamente ammissibile. È noto che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d.lgs. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovverosia
“nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.). Ebbene, nel caso di specie la parte ricorrente lamenta anche la prescrizione del credito successiva alla notifica degli avvisi e precedente la notifica dell'intimazione. In relazione a tale doglianza, trattandosi di fatto estintivo del credito sopravvenuto alla formazione del titolo (ipotesi sub b), l'opposizione è ammissibile. Non può raggiungersi, invece la medesima conclusione con riguardo alla prescrizione antecedente la notifica degli avvisi di addebito. PRESCRIZIONE MATURATA PRIMA DELLA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ADDEBITO In relazione a tale ultima eccezione, il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto oltre il termine di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito. Per come già posto in luce, infatti, i tre avvisi di addebito risultano ritualmente notificati all'istante in data 11.01.19. Invero, il termine previsto dall'art. 24 D.Lgs. 46/99, per come precisato anche a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14692/07; n. 17978/08) è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. Il concetto, del resto, è stato ribadito anche di recente dalla Corte di legittimità: “il primo motivo è infondato, perché allo spirare del termine di quaranta giorni per l'impugnazione la cartella è divenuta irretrattabile, con la conseguenza che in sede di opposizione all'intimazione, quest'ultima notificata entro il termine di cinque anni, non può più farsi questione della prescrizione asseritamente maturata in epoca antecedente alla cartella (nel senso che l'omessa impugnazione della cartella nel prescritto termine perentorio produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo Cass. n. 23397 del 17/11/2016)” (Cass. n. 6713/22). Facendo concreta applicazione di tali principi al caso di specie, ne consegue che il ricorrente, ricevuta la notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata, avrebbe dovuto proporre opposizione avverso gli stessi nel termine indicato dalla legge, onde contestare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. Al contrario, l'inerzia dell'istante, non consente in questa sede al Tribunale di vagliare l'eccezione di prescrizione asseritamente maturata prima della notifica dei titoli, stante l'inutile decorso del termine previsto per l'instaurazione del giudizio. LEGITTIMAZIONE PASSIVA AGENTE DELLA RISCOSSIONE Sempre in punto di eccezioni preliminari, è fondata quella di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' . Controparte_4
Invero il presente ricorso è fondato sull'inesistenza del credito contributivo per fatti sopravvenuti all'iscrizione a ruolo (nella fattispecie, intervenuta prescrizione). Va, in proposito, osservato che ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/99 (così come modificato con il d.l. 24.9.2002, n. 209, conv. in legge 22.11.2002, n. 265) “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”. È opportuno, allora, precisare che per quanto concerne i vizi formali della procedura di formazione e notificazione del ruolo, nonché degli atti ad essa inerenti, quali la regolarità formale o la validità degli atti esecutivi consequenziali, l'agente per la riscossione resta l'unico legittimato passivo, tenuto conto che la procedura è interamente affidata a tali soggetti, ai sensi della legge delega n. 337/98 e del d.lgs. n. 112/99 (modificato dal d.l. 209/2002 citato). In tal senso, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità: “Si intende, allora, che quando l'opposizione contro il ruolo avviene per motivi inerenti al merito (v. in proposito il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6) dovranno prendere parte al giudizio il soggetto "impositore" e la società cessionaria del credito, mentre, ove vengano sollevati problemi di natura formale concernenti la cartella o la sua notifica, dovrà necessariamente essere coinvolto nel giudizio anche la società esattrice (v. D.lgs. n. 112 del 1999, art. 39)” (Cass. n. 18522/11). Con pronuncia ancor più recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno operato una attenta ed esaustiva ricostruzione della vicenda, chiarendo che “Con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, - emanato, come il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 112, art. 39 in attuazione della Legge Delega 28 settembre 1998, n. 337 disponeva, nel testo originario, che "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario". Il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2 - quater convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265 ha modificato il testo dell'art. 24, comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario. Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore. Poiché la disposizione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39 emanato successivamente all'art. 24 citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 29 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria. 12.3. Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame. Deve ritersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui (Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo” (Cass. SS.UU. n. 7514/22). La Corte ha, quindi, concluso che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del solo concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Alla stregua di tali principi, va allora dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione. PRESCRIZIONE SUCCESSIVA ALLA NOTIFICA DEGLI AVVISI L'eccezione in parola è priva di fondamento. Invero, accertata la regolare notifica degli avvisi di addebito, avvenuta in data 11.01.19, la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di causa, avvenuta in data 3.10.2023, ha utilmente interrotto il decorso del termine di prescrizione, essendo intervenuta prima del quinquennio. A ciò si aggiunga la sospensione della prescrizione di complessivi 311 giorni dettata dalla normativa emergenziale in tema di Covid-19, nonché i numerosi atti interruttivi della prescrizione allegati alla memoria di costituzione dell' CP_4
.
[...]
Il ricorso, pertanto, va rigettato. SPESE DI LITE Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi professionali, nei confronti di ciascuna parte resistente costituita, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli alla scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6639/2023 e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Carla Siciliani;
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dagli avv. Itala De CP_2 ctis;
, in persona del legale rapp.tante p.t.; CP_3
- resistenti - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 9.10.2023 il ricorrente indicato in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 28 2023 90103722 59/000, notificata il 03.10.2023, con la quale il concessionario per la riscossione contestava il mancato pagamento di diverse cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, per l'importo complessivo di euro 1.603.325,50. Premesso di proporre opposizione limitatamente ai crediti di natura previdenziale ivi indicati, e, segnatamente, a quelli portati dagli avvisi di addebito nn. 32820180006918514000, 32820180006918918000 e 32820180006919019000, eccepiva l'omessa notifica degli avvisi e, comunque, la prescrizione del credito (anche antecedente la presunta notifica degli atti). Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio gli Enti resistenti che con varie argomentazioni, resistevano al ricorso chiedendone il rigetto. L'agente della riscossione eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e documentava l'avvenuta notifica di numerosi atti interruttivi della prescrizione recapitati in epoca successiva la notifica degli avvisi di addebito. L' depositava documentazione probante l'avvenuta notifica degli avvisi di CP_2 addebito innanzi elencati. Pur ritualmente evocata in giudizio, restava contumace . CP_3
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è infondato. Vanno valutate con priorità le eccezioni preliminari. DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA CP_3
È priva di legittimazione passiva , in quanto i crediti di cui CP_3 all'intimazione opposta non sono stati oggetto di cessione. La cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione CP_2 dell'art. 13 L. n. 448/98 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 308/99. In forza di tale disposizione sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la L. n. 178/02. Pertanto, i crediti maturati ed accertati successivamente al 1 gennaio 2006 non sono stati oggetto della cessione in discorso. SULLA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ADDEBITO È infondata l'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito. Invero, all'atto della costituzione in giudizio, ha depositato prova della rituale notifica di CP_2 tutti e tre i titoli. In particolare:
- l'avviso di addebito n. 328 2018 00069185 14 000 risulta notificato a mezzo pec in data 11.01.2019;
- l'avviso di addebito n. 328 2018 00069189 18 000 risulta notificato a mezzo pec in data 11.01.2019;
- l'avviso di addebito n. 328 2018 00069190 19 000 risulta notificato a mezzo pec in data 11.01.2019. Per come parimenti documentato dall'istituto previdenziale, l'indirizzo pec è quello indicato sulla visura camerale della società e, comunque, all'esito della costituzione in giudizio dell' nessuna contestazione in merito ha sollevato il CP_2 ricorrente. Acclarata la regolare notifica di tutti gli atti, nonché la mancata proposizione di opposizione avverso gli stessi, è possibile valutare le ulteriori eccezioni, per prima quella di tardività sollevata dall' CP_2
TARDIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE È parzialmente infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/99. Invero, la presente opposizione, limitatamente alla dedotta prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione, deve qualificarsi come azione di accertamento negativo del credito, come tale pienamente ammissibile. È noto che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d.lgs. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovverosia
“nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.). Ebbene, nel caso di specie la parte ricorrente lamenta anche la prescrizione del credito successiva alla notifica degli avvisi e precedente la notifica dell'intimazione. In relazione a tale doglianza, trattandosi di fatto estintivo del credito sopravvenuto alla formazione del titolo (ipotesi sub b), l'opposizione è ammissibile. Non può raggiungersi, invece la medesima conclusione con riguardo alla prescrizione antecedente la notifica degli avvisi di addebito. PRESCRIZIONE MATURATA PRIMA DELLA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ADDEBITO In relazione a tale ultima eccezione, il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto oltre il termine di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito. Per come già posto in luce, infatti, i tre avvisi di addebito risultano ritualmente notificati all'istante in data 11.01.19. Invero, il termine previsto dall'art. 24 D.Lgs. 46/99, per come precisato anche a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14692/07; n. 17978/08) è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. Il concetto, del resto, è stato ribadito anche di recente dalla Corte di legittimità: “il primo motivo è infondato, perché allo spirare del termine di quaranta giorni per l'impugnazione la cartella è divenuta irretrattabile, con la conseguenza che in sede di opposizione all'intimazione, quest'ultima notificata entro il termine di cinque anni, non può più farsi questione della prescrizione asseritamente maturata in epoca antecedente alla cartella (nel senso che l'omessa impugnazione della cartella nel prescritto termine perentorio produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo Cass. n. 23397 del 17/11/2016)” (Cass. n. 6713/22). Facendo concreta applicazione di tali principi al caso di specie, ne consegue che il ricorrente, ricevuta la notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata, avrebbe dovuto proporre opposizione avverso gli stessi nel termine indicato dalla legge, onde contestare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. Al contrario, l'inerzia dell'istante, non consente in questa sede al Tribunale di vagliare l'eccezione di prescrizione asseritamente maturata prima della notifica dei titoli, stante l'inutile decorso del termine previsto per l'instaurazione del giudizio. LEGITTIMAZIONE PASSIVA AGENTE DELLA RISCOSSIONE Sempre in punto di eccezioni preliminari, è fondata quella di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' . Controparte_4
Invero il presente ricorso è fondato sull'inesistenza del credito contributivo per fatti sopravvenuti all'iscrizione a ruolo (nella fattispecie, intervenuta prescrizione). Va, in proposito, osservato che ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/99 (così come modificato con il d.l. 24.9.2002, n. 209, conv. in legge 22.11.2002, n. 265) “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”. È opportuno, allora, precisare che per quanto concerne i vizi formali della procedura di formazione e notificazione del ruolo, nonché degli atti ad essa inerenti, quali la regolarità formale o la validità degli atti esecutivi consequenziali, l'agente per la riscossione resta l'unico legittimato passivo, tenuto conto che la procedura è interamente affidata a tali soggetti, ai sensi della legge delega n. 337/98 e del d.lgs. n. 112/99 (modificato dal d.l. 209/2002 citato). In tal senso, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità: “Si intende, allora, che quando l'opposizione contro il ruolo avviene per motivi inerenti al merito (v. in proposito il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6) dovranno prendere parte al giudizio il soggetto "impositore" e la società cessionaria del credito, mentre, ove vengano sollevati problemi di natura formale concernenti la cartella o la sua notifica, dovrà necessariamente essere coinvolto nel giudizio anche la società esattrice (v. D.lgs. n. 112 del 1999, art. 39)” (Cass. n. 18522/11). Con pronuncia ancor più recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno operato una attenta ed esaustiva ricostruzione della vicenda, chiarendo che “Con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, - emanato, come il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 112, art. 39 in attuazione della Legge Delega 28 settembre 1998, n. 337 disponeva, nel testo originario, che "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario". Il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2 - quater convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265 ha modificato il testo dell'art. 24, comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario. Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore. Poiché la disposizione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39 emanato successivamente all'art. 24 citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 29 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria. 12.3. Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame. Deve ritersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui (Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo” (Cass. SS.UU. n. 7514/22). La Corte ha, quindi, concluso che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del solo concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Alla stregua di tali principi, va allora dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione. PRESCRIZIONE SUCCESSIVA ALLA NOTIFICA DEGLI AVVISI L'eccezione in parola è priva di fondamento. Invero, accertata la regolare notifica degli avvisi di addebito, avvenuta in data 11.01.19, la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di causa, avvenuta in data 3.10.2023, ha utilmente interrotto il decorso del termine di prescrizione, essendo intervenuta prima del quinquennio. A ciò si aggiunga la sospensione della prescrizione di complessivi 311 giorni dettata dalla normativa emergenziale in tema di Covid-19, nonché i numerosi atti interruttivi della prescrizione allegati alla memoria di costituzione dell' CP_4
.
[...]
Il ricorso, pertanto, va rigettato. SPESE DI LITE Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi professionali, nei confronti di ciascuna parte resistente costituita, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli