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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/03/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7253/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di EN
Sezione III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7253/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il n14/02/1981 , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA CECCARDI 1/6 16121 EN , presso lo studio dell'avv. PATTAY
GIOVANNI , che la rappresenta e difende come da mandato in atti
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), nata a [...]/03/1991 il EN (GE) , Controparte_1 C.F._2
a in VI 1 17100 SAVONA , presso lo studio dell'avv. LAGANA' WALTER , che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Cristina Lazzarini come da mandato in atti CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
Piaccia al Tribunale Ill.mo: 1) revocare parzialmente il decreto ingiuntivo 1585/2023 del Tribunale di Genova oggi opposto nella parte in cui condanna la attrice al pagamento delle spese della procedura monitoria;
2) respingere in ogni caso ogni domanda formulata sul punto da CP_1
contro
;
[...] Parte_1
3) dichiarare cessata la materia del contendere e revocare la condanna dela SI.ra al rimborso delle spese della procedura Parte_1 monitoria;
4) 3) con vittoria o compensazione delle spese di lite, anche della fase pagina 1 di 4 monitoria come espresso in parte narrativa. Per parte convenuta
Piaccia al Tribunale di Genova Ill.mo, contrariis reiectis e previe le pronunce più opportune, anche incidenter tantum, così giudicare”: IN VIA PRELIMINARE
- Munire, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 1585/2023 del Tribunale di Genova, emesso in esito al procedimento R.G. 3964/2023 di efficacia provvisoriamente esecutiva;
NEL MERITO
- Rigettare, per le causali di cui in atti, l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 1585/2023 del Tribunale di Genova, emesso in esito al procedimento R.G. 3964/2023, munendo quest'ultimo di definitiva efficacia esecutiva;
- Condannare La GN , in forza dell'art. 96 c. 3 c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente Parte_1 determinata oltre alla liquidazione delle spese di lite
- Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre contributi previdenziali e fiscali, maggiorazione 15% spese forfettarie ex D.M. 55/2014 come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n.1585/2023 emesso dal Tribunale di Genova su ricorso di con il CP_1 quale le era stata ingiunta, nella qualità di amministratore del condominio di via Cravasco 86, la consegna della documentazione relativa all'anagrafe condominiale, chiedendo la revoca del provvedimento monitorio limitatamente alla parte in cui la condannava al pagamento delle spese di lite della fase monitoria. A sostegno dell'opposizione la esponeva: Pt_1
- di essere stata amministratrice del Condominio di Via Cravasco 86 da novembre 2021 a maggio 2023;
- di aver ricevuto, in data 5/10/2022 comunicazione da parte del legale della convenuta opposta contenente la richiesta della documentazione relativa all'anagrafe condominiale;
- che tale richiesta era giustificata dalla intenzione della di promuovere azione per CP_1 usucapione onde ottenere la proprietà esclusiva di una cantina che risultava essere condominiale:
- che molti condomini, alcuni per iscritto ed altri a voce, avevano espresso il loro diniego a che detti dati venissero comunicati.
- che, a fronte dell'opposizione dei condomini, la si era fatta carico di convocare una Pt_1 assemblea che decidesse di attribuire direttamente alla la cantina in questione;
CP_1
- che, nel periodo in questione, era stata affetta da gravi e documentati problemi di salute che avevano resero oltremodo difficile l'esecuzione del proprio lavoro, portando alla ingiunzione oggi opposta.
Su detti rilievi, atteso che nelle more del giudizio la aveva ottemperato alla richiesta consegna Pt_1 della documentazione relativa all'anagrafe condominiale, l'opponente insisteva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla parte in cui la condannava al pagamento delle spese del monitorio nella misura di € 286,00 per esborsi ed € 479,50 per compensi, oltre oneri accessori. Si costituiva , riconoscendo che il comportamento tenuto dalla , in CP_1 Parte_1 esito alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, integrasse la cessazione della materia del contendere, in punto consegna della documentazione relativa all'anagrafe condominiale, atteso che in data
15.06.2023, a mezzo p.e.c., aveva provveduto ad inviare, all'Avv. Cristina Lazzarini, Parte_1 copia del registro dell'anagrafe condominiale (prod.20,di parte opposta), in ciò adempiendo all'ordine impartito dal Giudice con il provvedimento monitorio.
In ogni caso insisteva per il rigetto della domanda di parte opponente, sul rilievo della infondatezza dei motivi di opposizione.
pagina 2 di 4 All'udienza del 13\3\2025 le parti procedevano alla discussione orale della causa, precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, su dette conclusioni ex art 281 sexies cpc.
La domanda di parte opponente non può trovare accoglimento per i motivi di cui in appresso.
Più specificamente deve osservarsi che l'attrice in opposizione ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese del monitorio nella misura di
€ 286,00 per esborsi ed € 479,50 per compensi, oltre oneri accessori. A sostengo della propria domanda, la assume di aver ottemperato alla richiesta della Pt_1 CP_1 tardivamente ovvero dopo l'emissione del decreto ingiuntivo sul duplice rilievo da un lato della opposizione manifestata da alcuni condomini alla consegna della documentazione richiesta e dall'altro delle precarie condizioni di salute della stessa che le avrebbero reso oltremodo complicato l'adempimento della richiesta. In proposito deve osservarsi che, come è noto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1130 n 6 c.c. l'amministratore del condominio è tenuto a curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unita' immobiliare, nonche' ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all' art 1129 comma II contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di societa', anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, puo' prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.
Non si può pertanto revocare in dubbio che, alla luce delle disposizioni citate e a fronte della legittima richiesta di un condomino che ha necessità di aver i dati anagrafici dei condomini, l'amministratore in carica è tenuto a porre il condominio in condizioni di ricevere e prendere visione della documentazione richiesta. Tanto premesso deve osservarsi che i motivi di opposizione della sopra esplicitati non paiono Pt_1 alla scrivente integrare valide ragioni per non ottemperare alla legittima richiesta di un condomino e far venire meno il dovere dello stesso di adempiere al mandato conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia
, com'è noto, l'amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile Per_1 al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato( cass. Civ. n 10815\2000)
In proposito deve inoltre rilevarsi che i certificati medici all'uopo prodotti da parte opponente non documentano l'assoluta inidoneità della stessa all'attività lavorativa, ma patologie e problematiche quali endometriosi ed ipertensione. Ne consegue che la domanda di parte opponente di parziale revoca del decreto ingiuntivo opposto, alla luce delle considerazioni che precedono non può trovare accoglimento
Anche la domanda di parte opposta di condanna dell'opponente ex art 96 cpc non può trovare accoglimento in assenza dei presupposti di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto gravano su parte opponente e sono liquidate i dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55\14 come modificato con DM 147\22.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinge la domanda di revoca del decreto ingiuntivo n .1585/2023 e per l'effetto lo conferma limitatamente alla condanna di parte opponente al pagamento delle spese del procedimento monitorio;
respinge la domanda dell'opposto di condanna dell'opponente ex art 96 cpc;
dichiara tenuta e conseguentemente condanna a rimborsare a le spese Parte_1 CP_1
di lite che liquida € 3200,00 per compensi oltre rimborso spese forfettario al 15% iva e cpa nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 24 marzo 2025
Il G.O.P
dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di EN
Sezione III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7253/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il n14/02/1981 , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA CECCARDI 1/6 16121 EN , presso lo studio dell'avv. PATTAY
GIOVANNI , che la rappresenta e difende come da mandato in atti
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), nata a [...]/03/1991 il EN (GE) , Controparte_1 C.F._2
a in VI 1 17100 SAVONA , presso lo studio dell'avv. LAGANA' WALTER , che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Cristina Lazzarini come da mandato in atti CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
Piaccia al Tribunale Ill.mo: 1) revocare parzialmente il decreto ingiuntivo 1585/2023 del Tribunale di Genova oggi opposto nella parte in cui condanna la attrice al pagamento delle spese della procedura monitoria;
2) respingere in ogni caso ogni domanda formulata sul punto da CP_1
contro
;
[...] Parte_1
3) dichiarare cessata la materia del contendere e revocare la condanna dela SI.ra al rimborso delle spese della procedura Parte_1 monitoria;
4) 3) con vittoria o compensazione delle spese di lite, anche della fase pagina 1 di 4 monitoria come espresso in parte narrativa. Per parte convenuta
Piaccia al Tribunale di Genova Ill.mo, contrariis reiectis e previe le pronunce più opportune, anche incidenter tantum, così giudicare”: IN VIA PRELIMINARE
- Munire, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 1585/2023 del Tribunale di Genova, emesso in esito al procedimento R.G. 3964/2023 di efficacia provvisoriamente esecutiva;
NEL MERITO
- Rigettare, per le causali di cui in atti, l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 1585/2023 del Tribunale di Genova, emesso in esito al procedimento R.G. 3964/2023, munendo quest'ultimo di definitiva efficacia esecutiva;
- Condannare La GN , in forza dell'art. 96 c. 3 c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente Parte_1 determinata oltre alla liquidazione delle spese di lite
- Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre contributi previdenziali e fiscali, maggiorazione 15% spese forfettarie ex D.M. 55/2014 come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n.1585/2023 emesso dal Tribunale di Genova su ricorso di con il CP_1 quale le era stata ingiunta, nella qualità di amministratore del condominio di via Cravasco 86, la consegna della documentazione relativa all'anagrafe condominiale, chiedendo la revoca del provvedimento monitorio limitatamente alla parte in cui la condannava al pagamento delle spese di lite della fase monitoria. A sostegno dell'opposizione la esponeva: Pt_1
- di essere stata amministratrice del Condominio di Via Cravasco 86 da novembre 2021 a maggio 2023;
- di aver ricevuto, in data 5/10/2022 comunicazione da parte del legale della convenuta opposta contenente la richiesta della documentazione relativa all'anagrafe condominiale;
- che tale richiesta era giustificata dalla intenzione della di promuovere azione per CP_1 usucapione onde ottenere la proprietà esclusiva di una cantina che risultava essere condominiale:
- che molti condomini, alcuni per iscritto ed altri a voce, avevano espresso il loro diniego a che detti dati venissero comunicati.
- che, a fronte dell'opposizione dei condomini, la si era fatta carico di convocare una Pt_1 assemblea che decidesse di attribuire direttamente alla la cantina in questione;
CP_1
- che, nel periodo in questione, era stata affetta da gravi e documentati problemi di salute che avevano resero oltremodo difficile l'esecuzione del proprio lavoro, portando alla ingiunzione oggi opposta.
Su detti rilievi, atteso che nelle more del giudizio la aveva ottemperato alla richiesta consegna Pt_1 della documentazione relativa all'anagrafe condominiale, l'opponente insisteva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla parte in cui la condannava al pagamento delle spese del monitorio nella misura di € 286,00 per esborsi ed € 479,50 per compensi, oltre oneri accessori. Si costituiva , riconoscendo che il comportamento tenuto dalla , in CP_1 Parte_1 esito alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, integrasse la cessazione della materia del contendere, in punto consegna della documentazione relativa all'anagrafe condominiale, atteso che in data
15.06.2023, a mezzo p.e.c., aveva provveduto ad inviare, all'Avv. Cristina Lazzarini, Parte_1 copia del registro dell'anagrafe condominiale (prod.20,di parte opposta), in ciò adempiendo all'ordine impartito dal Giudice con il provvedimento monitorio.
In ogni caso insisteva per il rigetto della domanda di parte opponente, sul rilievo della infondatezza dei motivi di opposizione.
pagina 2 di 4 All'udienza del 13\3\2025 le parti procedevano alla discussione orale della causa, precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, su dette conclusioni ex art 281 sexies cpc.
La domanda di parte opponente non può trovare accoglimento per i motivi di cui in appresso.
Più specificamente deve osservarsi che l'attrice in opposizione ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese del monitorio nella misura di
€ 286,00 per esborsi ed € 479,50 per compensi, oltre oneri accessori. A sostengo della propria domanda, la assume di aver ottemperato alla richiesta della Pt_1 CP_1 tardivamente ovvero dopo l'emissione del decreto ingiuntivo sul duplice rilievo da un lato della opposizione manifestata da alcuni condomini alla consegna della documentazione richiesta e dall'altro delle precarie condizioni di salute della stessa che le avrebbero reso oltremodo complicato l'adempimento della richiesta. In proposito deve osservarsi che, come è noto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1130 n 6 c.c. l'amministratore del condominio è tenuto a curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unita' immobiliare, nonche' ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all' art 1129 comma II contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di societa', anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, puo' prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.
Non si può pertanto revocare in dubbio che, alla luce delle disposizioni citate e a fronte della legittima richiesta di un condomino che ha necessità di aver i dati anagrafici dei condomini, l'amministratore in carica è tenuto a porre il condominio in condizioni di ricevere e prendere visione della documentazione richiesta. Tanto premesso deve osservarsi che i motivi di opposizione della sopra esplicitati non paiono Pt_1 alla scrivente integrare valide ragioni per non ottemperare alla legittima richiesta di un condomino e far venire meno il dovere dello stesso di adempiere al mandato conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia
, com'è noto, l'amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile Per_1 al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato( cass. Civ. n 10815\2000)
In proposito deve inoltre rilevarsi che i certificati medici all'uopo prodotti da parte opponente non documentano l'assoluta inidoneità della stessa all'attività lavorativa, ma patologie e problematiche quali endometriosi ed ipertensione. Ne consegue che la domanda di parte opponente di parziale revoca del decreto ingiuntivo opposto, alla luce delle considerazioni che precedono non può trovare accoglimento
Anche la domanda di parte opposta di condanna dell'opponente ex art 96 cpc non può trovare accoglimento in assenza dei presupposti di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto gravano su parte opponente e sono liquidate i dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55\14 come modificato con DM 147\22.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinge la domanda di revoca del decreto ingiuntivo n .1585/2023 e per l'effetto lo conferma limitatamente alla condanna di parte opponente al pagamento delle spese del procedimento monitorio;
respinge la domanda dell'opposto di condanna dell'opponente ex art 96 cpc;
dichiara tenuta e conseguentemente condanna a rimborsare a le spese Parte_1 CP_1
di lite che liquida € 3200,00 per compensi oltre rimborso spese forfettario al 15% iva e cpa nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 24 marzo 2025
Il G.O.P
dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè
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