Decreto cautelare 29 maggio 2025
Sentenza breve 26 giugno 2025
Decreto cautelare 7 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 26/06/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00271/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00242/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il RI NE GI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2025, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Billiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Autonoma RI NE GI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Cossina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dell’A.C.I. - Automobile Club D’Italia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Servizio motorizzazione civile regionale del 13 maggio 2025, prot. n. 0352650/P/GEN;
- del decreto del Direttore Centrale Infrastrutture e Territorio n. 3140 del 16 luglio 2019, con particolare riguardo al punto 18.5;
- di ogni ulteriore atto presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato e depositato il 26 maggio 2025, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento del servizio di motorizzazione regionale che ha revocato la sua autorizzazione all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
La revoca è stata motivata dal fatto che la società aveva emesso numerosi tagliandi falsi (in totale 29), attestando revisioni mai effettuate.
La società ha sollevato censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
2. L’amministrazione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 18 giugno 2025 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm..
4. Il ricorso è infondato.
5. Col primo motivo la ricorrente ha dedotto l’insussistenza dei presupposti applicativi della revoca, atteso che l’articolo 9, comma 3, della l. n. 264/1991 contempla un’unica fattispecie, doppiamente condizionata (venir meno dei requisiti “ e ” l’aver commesso “ gravi abusi ”), e non due fattispecie tra loro alternative.
5.1. Il motivo è infondato.
5.2. L’art. 9, comma 3, della l. n. 264/1991 prevede (per quanto d’interesse) che “[…] l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è revocata quando vengano meno i requisiti di cui all'articolo 3 e quando siano accertati gravi abusi. In quest'ultimo caso si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni, salva l'eventuale responsabilità civile e penale. ”.
5.3. Il Collegio condivide l’impostazione fatta propria dalla Regione che ha correttamente seguito l’interpretazione fornita dal T.A.R. Lazio nella pronuncia n. 9085/2022, opportunamente richiamata dall’Amministrazione stessa anche nel provvedimento impugnato.
Infatti, nonostante la congiunzione “e” sembri deporre nel senso interpretativo indicato dalla ricorrente, una lettura razionale e completa della norma consente di affermare che si tratta in realtà di due distinte ipotesi (o “casi”) di revoca: la prima conseguente al venir meno dei requisiti soggettivi, oggettivi e professionali per il rilascio del titolo autorizzatorio (e quindi definibile propriamente in termini di “decadenza”) e la seconda quale conseguenza dell’accertamento di comportamenti abusivi nell’esercizio dell’attività autorizzata (revoca latu sensu “sanzionatoria”).
5.4. Nel senso qui indicato depone anche l’ultimo periodo del citato art. 9, comma 3, (“[…]. In quest'ultimo caso si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni, salva l'eventuale responsabilità civile e penale ”) che è senz’altro riferibile solo al caso della revoca da “gravi abusi” e non anche a quello di perdita dei requisiti. Come ha correttamente rilevato la difesa regionale, è allora la stessa legge che definisce “casi” ( rectius fattispecie) distinti.
Come ha condivisibilmente argomentato il T.A.R. del Lazio nella richiamata pronuncia, poi, diversamente opinando, si dovrebbe irragionevolmente ipotizzare la continuazione dell’attività anche nel caso di venir meno dei requisiti stabiliti dall’art. 3 cit., ma in assenza di “gravi abusi”.
5.5. Il primo motivo è allora infondato perché le contestate determinazioni sono state assunte dalla Regione del tutto correttamente per una serie di condotte che l’Amministrazione ha qualificato in termini di “ gravi abusi ” (non essendo invece necessario anche l’accertamento del venir meno dei requisiti per lo svolgimento dell’attività ex art. 3 l. cit.).
6. Col secondo motivo la ricorrente ha dedotto la Regione non avrebbe “ messo in luce il percorso logico-giuridico che l’ha portata a ricondurre l’emissione di 29 tagliandi di revisione nella generica categoria di “gravi abusi” ” di cui all’art. 9, comma 3, della l. cit., trattandosi in realtà di mere irregolarità ai sensi art. 9, comma 2, della l. cit..
6.1. Il motivo è infondato.
6.2. La Regione ha posto a fondamento della revoca fatti e contestazioni (di rilievo anche penale) mai contestati dalla ricorrente, né in questa sede né in quella procedimentale. Ciò che la ricorrente in realtà contesta è la qualificazione di tali condotte in termini di “ gravi abusi ”.
Sennonché al riguardo è sufficiente rilevare che:
a) i certificati di revisione non erano soltanto irregolari - come erroneamente sostenuto dalla ricorrente - ma totalmente falsi e non può quindi trovare applicazione la semplice sospensione dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 2, cit. (“ il presidente della provincia, anche su iniziativa dei comuni, emana, in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'articolo 8, atto di diffida. Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni e l'autorizzazione di cui all'articolo 3 è sospesa per un periodo da uno a sei mesi ”);
b) le condotte contestate, plurime e protratte per alcuni anni, costruiscono all’evidenza gravi abusi nell’esercizio delle “potestà” pubblicistiche connesse all’attività autorizzata, il cui fondamentale rilievo – per la sicurezza della strada e l’affidamento riposto dai clienti – è stato ben messo in luce dalla Regione nel provvedimento impugnato e nella memoria difensiva;
c) la gravità dell’abuso si ricava con evidenza dalla natura delle attività autorizzate e dalla quantità delle falsificazioni, perpetrate in molteplici occasioni e per vari anni - essendo iniziata l’attività di falsificazione quantomeno dal 2020 e protrattosi fino 2025 (cfr. doc. 5.2 della produzione documentale della Regione del 13 giugno 2025) – tali per consistenza da escludere quella “ natura episodica dei fatti accaduti ” erroneamente ritenuta dalla ricorrente;
d) la qualificazione delle condotte in termini di “gravi abusi” non soggiace a una pregiudiziale penale né agli esiti del parallelo procedimento penale, con la conseguente irrilevanza, sotto il profilo amministrativo qui d’interesse, dell’ammissione della legale rappresentante della società ricorrente alla MAP (cfr. verbale dell’udienza del 4 giugno 2025 innanzi al GIP del Tribunale di Udine) il cui esito verrà peraltro verificato soltanto al principio dell’anno prossimo;
e) l’imputabilità (sul piano amministrativo) delle condotte materiali anche alla società è stata correttamente ritenuta, perché l’attività viene esercitata in forma di società in accomandita semplice, cui la sig.ra -OMISSIS- è la legale rappresentante, unica socia accomandataria e titolare dell’abilitazione di cui all’art. 5 della l. n. 264/1991;
f) la revoca costituisce poi una reazione proporzionata alla gravità delle contestazioni che hanno fatto emergere una grave e sostanzialmente non rimediabile inaffidabilità della società nell’esercizio dell’attività autorizzata.
6.3. In conclusione, il provvedimento resiste alle censure argomentate col secondo motivo di ricorso.
7. Col terzo motivo la ricorrente ha impugnato “ per mero tuziorismo difensivo ” il decreto del Direttore Centrale Infrastrutture e Territorio, “ Accesso ai servizi di Motorizzazione Civile regionale per l’attività degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ”, n. 3140 del 16 luglio 2019, in quanto richiamato nel provvedimento impugnato, deducendone l’illegittimità.
Il motivo resta assorbito per l’accertata conformità del provvedimento, impugnato in principalità, al modello legale.
8. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono perciò poste a carico della società ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il RI NE GI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della Regione, delle spese di lite che liquida in € 2.500, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i soggetti comunque citati.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Daniele Busico, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Busico | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.