TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 16546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16546 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 14822/2024 R.G. il 4.4.2024 e vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Mochi, giusta procura in calce Parte_1
all'atto di citazione
ATTRICE
e
e , nella qualità di eredi del sig. Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, rappresentate e difese dagli avv.ti Stefania Zarba Meli e Lucio Stile, giusta procura in
[...]
calce alla comparsa di costituzione del 21.10.2025
CONVENUTE
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.3.2024, la sig.ra , assumendosi Parte_1
comproprietaria pro indiviso ed in ragione di 1/3, ai sensi dell'art. 582 c.c., con il sig.
[...]
del compendio ereditario caduto nella successione della sig.ra (deceduta CP_3 Persona_1
in data 20.5.2020), chiedeva disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria con formazione delle quote di spettanza dei coeredi e condanna del convenuto alla restituzione in suo favore della quota di 1/3 delle somme indebitamente prelevate dal conto corrente della de cuius, ovvero da lui integralmente percepite;
chiedeva inoltre, previa declaratoria dell'inadempimento del convenuto alle obbligazioni di cui alla scrittura privata del 17.4.2023, dichiararsi il proprio diritto alla ritenzione dell'importo di € 20.000,00, incassato in esecuzione del detto contratto, a titolo di risarcimento del danno subito in ragione dell'avverso inadempimento;
chiedeva, infine,
condannarsi il convenuto al pagamento in suo favore dell'indennità di occupazione degli immobili siti in Comune di Sorano, in proporzione alla sua quota ereditaria di 1/3 a far data dall'apertura della successione;
si costituiva in giudizio il sig. che, nel contestare la domanda CP_3
avversa e nel chiederne l'integrale rigetto, spiegava domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c.,
per l'esecuzione in forma specifica della scrittura privata del 17.4.2023, con condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In corso di giudizio, depositate le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e disattese le istanze istruttorie di parte attrice, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 24.9.2025
(svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) e, previo scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata trattenuta a sentenza alla detta udienza e quindi decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
Successivamente alla rimessione della causa in decisione si costituivano in giudizio le sigg.re e nella qualità di eredi del fratello (originario convenuto) che, nel CP_1 Controparte_2 CP_3
dichiarare l'intervenuto decesso del predetto alla data del 14.10.2025, facevano proprie tutte le richieste e conclusioni del loro dante causa.
L'intervenuto decesso del convenuto, come dichiarato dalle sue eredi e certificato dalla documentazione in atti, non costituisce evento interruttivo del giudizio ai sensi dell'art. 300,
ultimo comma, c.p.c., essendosi verificato successivamente alla chiusura della discussione;
per altro verso, l'avvenuta costituzione delle odierne convenute nella qualità di eredi del sig.
[...]
e, quindi, nella medesima posizione processuale e sostanziale del predetto, non ha CP_3
apportato alcun mutamento in ordine alla compiuta formalizzazione delle domande oggetto del presente giudizio ed ha, pertanto, escluso qualsivoglia necessità di rimessione della causa in istruttoria (come richiesto dall'attrice con istanza del 6.11.2025) ai fini di un eventuale ampliamento della domanda (chiaramente inammissibile, essendo le odierne convenute subentrate nella posizione del loro dante causa), dovendo il processo – non interrotto –
proseguire e concludersi sulla base delle domande e conclusioni ritualmente rassegnate dalle parti ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
La composita domanda che l'attrice propone nel presente giudizio si articola nella triplice richiesta di scioglimento della comunione ereditaria sussistente con il sig. (ed oggi CP_3
con i suoi aventi causa) in ordine alla successione della sig.ra , di condanna del Persona_1
predetto (rectius, dei suoi aventi causa) al pagamento dell'indennità di occupazione, in ragione del possesso esclusivo (e preclusivo) degli immobili ereditari siti in Sorano e di declaratoria del proprio diritto alla ritenzione della somma di € 20.000,00 incassata in esecuzione della scrittura privata del 17.4.2023, rispetto alla quale il sig. si sarebbe reso inadempiente in ragione CP_3
del mancato avveramento della condizione di cui al punto E) delle pattuizioni ivi contenute;
detta domanda, nella sua articolata articolazione, trova fondamento, in riferimento a tutti i capi proposti, sul presupposto della perdurante sussistenza della comunione ereditaria con il sig.
in riferimento alla successione della sig.ra ; secondo la prospettazione CP_3 Persona_1
difensiva di parte attrice, la risoluzione della scrittura privata del 17.4.2023 per l'inadempimento contrattuale del sig. avrebbe di fatto travolto tutte le pattuizioni, di natura divisoria e CP_3
transattiva, nella stessa contenute ed avrebbe sostanzialmente riportato la situazione giuridica esistente inter partes allo status quo, ossia allo stato di comunione ereditaria insorto, ai sensi dell'art. 582 c.c., tra gli odierni contendenti a seguito dell'apertura della successione della comune dante causa, sig.ra . Persona_1
Con scrittura privata del 17.4.2023 gli odierni contendenti, con la previsione del trasferimento delle quote immobiliari della odierna attrice in capo al sig. a fronte del pagamento, da CP_3
parte dello stesso, del corrispettivo di € 40.000,00 e mediante reciproche rinunce, regolavano e definivano “…anche in via transattiva, ogni reciproco rapporto afferente i beni caduti nella
successione ereditaria della de cuius…” subordinando la definitiva efficacia dell'intero accordo alla successiva formalizzazione del trasferimento delle quote immobiliari in capo al sig. CP_3
a seguito del quale non avrebbero avuto “…reciprocamente più nulla a pretendere per
qualsivoglia ragione, causa o titolo in merito allo scioglimento della comunione…”. Il contratto del 17.4.2023 presenta, sia sulla base del contenuto letterale che della complessiva interpretazione della volontà delle parti, una causa mista transattivo/divisoria, senza che un aspetto possa ritenersi prevalente rispetto all'altro; ed infatti, sulla base della stima immobiliare eseguita nel corso del procedimento di mediazione ed a fronte di reciproche rinunce e disposizioni di beni ereditari (rinuncia da parte dell'attrice alle liquidità cadute nella successione della sorella;
rinuncia del convenuto al rimborso, pro quota, delle rate di mutuo esborsate per gli immobili di
Sorano e per tutte le imposte gravanti sui beni ereditari;
trasferimento delle quote immobiliari in capo al sig. ecc.), le parti addivenivano al definitivo scioglimento della comunione CP_3
ereditaria, con obbligo di reciproca attribuzione di beni (quote immobiliari in capo al convenuto)
e somme di denaro (il corrispettivo della cessione in capo all'attrice) nell'ambito di un vero e proprio accordo divisionale, al cui interno risulta inserita una clausola (art. 2, lettera B) di contrattazione preliminare in relazione al solo trasferimento delle quote immobiliari, in quanto funzionale e necessaria all'attuazione dell'intero contenuto negoziale ivi previsto.
In altre parole, il contratto del 17.4.2023 si qualifica come contratto definitivo in riferimento agli accordi transattivi intercorsi per lo scioglimento dell'intera comunione ereditaria, con la cristallizzazione dei rispettivi trasferimenti e rinunce e con il ricorso ad un'unica clausola di contrattazione preliminare (di natura necessariamente obbligatoria) soltanto in relazione ai trasferimenti immobiliari, per il cui perfezionamento sarebbe stata necessaria la stipula del correlato atto pubblico definitivo.
In presenza di un contratto (definitivo) di transazione/scioglimento della comunione ereditaria,
al cui interno le parti hanno inserito un contenuto preliminare di natura obbligatoria, funzionale
(sul piano concreto degli effetti giuridici) al solo perfezionamento degli accordi transattivi già
raggiunti tra le parti, non può ritenersi ancora sussistente tra gli odierni contendenti la comunione ereditaria derivata dall'apertura della successione della sig.ra , Persona_1
essendo la stessa stata definitivamente sciolta con la contrattazione in esame che,
contrariamente agli assunti di parte attrice, risulta ancora pienamente valida ed efficace tra le parti, non ravvisandosi, a carico del sig. quel grave inadempimento contrattuale da cui CP_3
l'attrice pretende di far discendere le conseguenze risolutorie/risarcitorie, che pone a fondamento della propria domanda. Secondo la prospettazione difensiva attorea, il grave inadempimento contrattuale dell'odierno convenuto sarebbe ravvisabile nell'inottemperanza all'obbligo di cui all'art. 2, lettera E) del contratto del 17.4.2023, da cui discenderebbe la risoluzione dell'intera contrattazione, con la reviviscenza della comunione ereditaria inter partes; ai sensi dell'art. 2, lettera E) della scrittura privata del 17.4.2023 “…il sig. in merito al contratto di mutuo degli immobili di CP_3
Sorano…con la sottoscrizione del presente atto si obbliga, a pena dei danni, per condizione
espressa della presente stipulazione, ad assumere il debito della dr.ssa nei Parte_1
confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena con accollo interno liberatorio ai sensi dell'art.
1180, comma 1, c.c. affinché l'istituto di credito predetto manifesti la volontà liberatoria nei
confronti della dr.ssa tramite l'adesione, che produrrà, oltre all'effetto di rendere Parte_1
irrevocabile la stipulazione anche al trasferimento dell'obbligazione della medesima dr.ssa
(accollato-successorio) al sig. (accollante-successorio) con la Parte_1 CP_3
completa sostituzione di un debitore all'altro, affinché sia impedita la nascita di una obbligazione
solidale tra le parti medesime e la banca non assuma alcun diritto verso la dr.ssa CP_4
”.
[...]
Al netto della palese contraddittorietà dell'espressione adoperata dalle parti in riferimento all'accollo liberatorio interno (in quanto liberatorio, l'accollo deve necessariamente qualificarsi come esterno, richiedendo il consenso del creditore alla liberazione del debitore accollato), si rileva che l'obbligo concretamente assunto dal sig. per effetto di tale clausola negoziale CP_3
non può che attenere all'assunzione del debito della odierna attrice nei confronti dell'istituto mutuante (c.d. accollo interno) e ciò nell'ambito dei rapporti inter partes (ossia dei rapporti intercorrenti tra accollante – il sig. – ed accollato – la sig.ra ), senza che l'effetto CP_3 Per_1
liberatorio di detto accollo, in relazione al quale risulta necessario ed imprescindibile il consenso del creditore (ossia della banca mutuante), possa costituire oggetto di un obbligo gravante a carico dell'odierno convenuto.
Ad analoghe conclusioni si perviene anche in riferimento al disposto di cui all'art. 1180, comma
1, c.c. (espressamente richiamato all'art. 2, lettera E) della contrattazione in esame), dal momento che il pagamento del terzo (così come quello dell'accollante nell'ambito di accollo c.d.
interno) è idoneo ad estinguere l'obbligazione, senza necessità del consenso del creditore e/o della produzione di alcun effetto liberatorio nei confronti del debitore originario;
in altre parole,
l'unica obbligazione esigibile dall'odierno convenuto era quella della integrale assunzione del debito gravante pro quota a carico della sig.ra nei confronti della banca mutuante, obbligo Per_1
rispetto al quale alcun inadempimento risulta essersi verificato al momento della dichiarata risoluzione contrattuale di cui alla comunicazione del 3.8.2023 (in allegato sub 21 all'atto di citazione) né avrebbe potuto conclamarsi se non al momento della stipula del rogito notarile di trasferimento delle quote immobiliari in capo al sig. CP_3
Del tutto illogico e sganciato da qualsivoglia ratio giuridica l'assunto di parte attrice secondo cui il sarebbe stato gravato dall'obbligo di procurare in suo favore il consenso liberatorio CP_3
della banca mutuante che, di contro, negava espressamente detto assenso con comunicazione del 4.9.2023 (in allegato sub 22 all'atto di citazione); tale interpretazione (assunzione, in capo al sig. dell'obbligo del fatto del terzo ai sensi dell'art. 1381 c.c.) è esclusa dallo stesso CP_3
tenore letterale della contrattazione in esame che, per un verso, obbligava l'odierno convenuto alla mera assunzione di un accollo interno (che, in quanto tale, è privo di effetti liberatori) e, per altro verso, mediante l'uso della locuzione “…affinché l'istituto di credito predetto manifesti la
volontà liberatoria nei confronti della dr.ssa ” evidenzia e certifica che Controparte_4
l'ottenimento dell'effetto liberatorio a seguito della prestazione del consenso della banca costituiva la finalità ultima di tale clausola negoziale, ma non certo il contenuto di un obbligo gravante direttamente in capo all'odierno convenuto.
Il contenuto essenziale della clausola di cui all'art. 2, lettera E) non è idoneo a qualificarla come condizione risolutiva dell'intera contrattazione, non ravvisandosi nella previsione contrattuale in oggetto alcun elemento futuro ed incerto cui le parti abbiano voluto ancorare l'efficacia e/o la risoluzione dell'intera contrattazione;
detta clausola (di natura essenziale nel complessivo sinallagma negoziale, ossia nel bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti) ha ad oggetto l'assunzione, da parte del sig. del solo accollo del debito della controparte nei confronti CP_3
della banca, il che non integra alcun evento futuro ed incerto ma il contenuto di una specifica obbligazione direttamente gravante a carico della parte, mentre, come sopra detto, il rilascio del consenso da parte dell'istituto di credito, lungi dal costituire oggetto dell'obbligo assunto dall'odierno convenuto, manifesta i desiderata delle parti (rectius, della odierna attrice) ma non il contenuto negoziale delle obbligazioni poste a carico del sig. CP_3
Ma anche laddove tale clausola negoziale potesse considerarsi come una vera e propria condizione risolutiva apposta all'intera contrattazione, in considerazione del carattere essenziale
(come ribadito all'ultimo capoverso dell'art. 2), la stessa deve considerarsi come non apposta ai sensi dell'art. 1354, comma 2, c.c.
Se non si ravvisa alcun inadempimento del convenuto all'obbligazione di cui alla lettera E)
dell'art. 2 del contratto del 17.4.2023 (in ragione della mancata esecuzione dell'obbligo di stipula del contratto definitivo, in riferimento alla quale si sarebbe potuta verificare la circostanza del mancato accollo – meramente interno, stante il diniego della banca ai desiderati effetti liberatori nei confronti della sig.ra ), risulta, invece, conclamato e grave l'inadempimento della stessa Per_1
attrice all'obbligo assunto nell'ambito della contrattazione preliminare di cui all'art. 2, lettera B);
all'obbligo di acquisto delle quote immobiliari da parte del sig. si interfaccia, con ogni CP_3
evidenza ed al netto della generica formulazione letterale adoperata dalle parti, il correlato obbligo di trasferimento delle stesse da parte della odierna attrice che, in parziale esecuzione di tale accordo, risulta aver già percepito l'importo di € 20.000,00, la cui natura giuridica, in assenza di espressa qualificazione come caparra confirmatoria (con la produzione dei correlati effetti di cui all'art. 1385 c.c.) non può che essere quella di acconto sul complessivo prezzo pattuito per il trasferimento immobiliare;
si esprime in tal senso l'insegnamento della S.C.,
secondo cui “…la somma di denaro consegnata da un contraente all'altro al momento della
conclusione del contratto ha natura di caparra confirmatoria se risulta che le parti hanno inteso
perseguire gli scopi di cui all'art. 1385 c.c., attribuendole funzione di liquidazione convenzionale
del danno da inadempimento…” (cfr. Cass. Civ. n. 23857 del 25.8.2025).
Risulta documentata in atti la copiosa corrispondenza intercorsa tra gli odierni contendenti (a mezzo dei rispettivi procuratori) in ordine alla stipula dell'atto definitivo di trasferimento delle quote immobiliari;
risultano essere state integralmente accolte dal notaio incaricato della stipula del rogito tutte le modifiche via via apportate nell'interesse dell'attrice alle diverse bozze che si sono susseguite nel tempo, tanto che, con comunicazione via PEC del 29.11.2023, lo stesso notaio, dr.ssa , informava il procuratore di parte attrice che tutte le modifiche Persona_2
richieste nell'interesse della stessa erano state recepite, ad eccezione della clausola relativa all'accollo liberatorio da parte della banca (che aveva negato il proprio assenso) ed alla dichiarazione di conformità catastale, che deve necessariamente provenire dalla parte venditrice.
A fronte dell'integrale recepimento delle istanze di parte attrice (ad eccezione delle due questioni sopra evidenziate che, per motivi oggettivi, non avrebbero potuto essere inserite in atto pubblico secondo i desiderata della sig.ra ) e della perdurante disponibilità del convenuto alla stipula Per_1
dell'atto definitivo, con comunicazione del 21.12.2023 il procuratore dell'attrice ratificava alla controparte “…l'ulteriore inadempimento contrattuale del sig. agli accordi CP_3
sottoscritti nella scrittura privata del 17 aprile scorso per l'omesso perfezionamento del
trasferimento delle quote di proprietà…”, comunicando il recesso della propria assistita dalla contrattazione in oggetto.
Risulta documentalmente comprovato il grave inadempimento contrattuale della sig.ra alle Per_1
obbligazioni assunte con il contratto del 17.4.2023, dal momento che, in assenza di valida giustificazione, la stessa si sottraeva all'obbligo di stipula del contratto definitivo, pur essendo state recepite tutte le modifiche da lei proposte al testo del contratto, ad eccezione di quelle sopra ricordate che, in ogni caso, non avrebbero potuto trovare ingresso nel testo della contrattazione.
L'immotivato rifiuto di stipula del contratto definitivo da parte della odierna attrice non trova alcuna plausibile giustificazione ed integra, all'evidenza, un grave inadempimento della stessa alle obbligazioni a suo carico derivanti dal contratto preliminare del 17.4.2023.
Dalle considerazioni che precedono discende, pertanto, l'integrale rigetto della domanda attorea e l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta, con conseguente pronuncia di sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. e ordine di trasferimento, in favore del sig. (rectius, delle sue eredi), delle quote di proprietà immobiliare di titolarità CP_3
dell'attrice, con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di procedere alla trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2645 bis, comma 2, c.c. L'evidente infondatezza della domanda proposta;
la sussistenza in capo all'attrice di quel grave inadempimento contrattuale che la stessa pretende di ribaltare in capo alla controparte;
la richiesta di condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e, più in generale, l'instaurazione di una domanda giudiziale chiaramente infondata e pretestuosa comportano una valutazione ampiamente negativa in ordine a tutto il comportamento processuale tenuto dall'attrice e ne giustificano la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Si ravvisa sicuramente, nel caso di specie, un'ipotesi di colpa grave e di vero e proprio abuso del processo, tale da giustificare la condanna di parte attrice, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.,
in relazione all'esercizio di un'azione palesemente infondata e temeraria;
la liquidazione,
effettuata equitativamente, risulta ragionevolmente commisurata alla metà dell'importo delle spese processuali, tenuto conto del valore della causa.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2002 sono poste a carico di parte attrice, in ragione della sua piena soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1
atto di citazione notificato in data 27.3.2024 nei confronti di e Controparte_1 CP_2
, nella qualità di eredi di , ogni altra istanza ed eccezione
[...] CP_3
disattese, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
---
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale ordina, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento dalla sig.ra (nata a [...] il [...] – C.F. Parte_1
) in favore della sig.ra (nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
– C.F. ) e della sig.ra (nata a [...] il C.F._2 Controparte_2
29.1.1957 C.F. delle quote di comproprietà intestate alla prima sui C.F._3
seguenti beni immobili e porzioni immobiliari:
- un quarto indiviso dell'appartamento sito in Roma, Via Antonio Sogliano n. 52, e precisamente:
appartamento sito al piano terzo del Villino “D”, distinto con il numero interno dieci (10); b) vano ad uso cantina sito al piano scantinato, distinto con il numero undici (11); c) posto macchina sito nell'autorimessa comune al piano scantinato, distinto con il numero nove, il tutto censito al
N.C.E.U. di Roma al foglio 442, particella 464, sub 10, categoria A/2, classe 3;
- compendio immobiliare sito nel Comune di Sorano (GR), Località Casa Rosani snc, costituito da:
- fabbricato ad uso civile abitazione posto su due piani, censito al N.C.E.U. di Sorano al foglio
58, particella 138, sub 1, categoria A/4, classe 3;
- locale magazzino posto al piano terreno con annesso locale accessorio, censito al N.C.E.U. di
Sorano al foglio 58, particella 139, sub 1, categoria C/2, classe 3;
- appezzamento di terreno agricolo censito al N.C.E.U. di Sorano al foglio 58, particella 140,
qualità bosco ceduo, classe 2, Ha 00.69.99;
- appezzamento di terreno agricolo censito al N.C.E.U. di Sorano al foglio 58, particella 141,
qualità seminativo, classe 5, Ha 01.55.20;
- appezzamento di terreno agricolo censito al N.C.E.U. di Sorano al foglio 58, particella 142,
qualità bosco misto, classe 2, Ha 00.76.90;
- appezzamento di terreno agricolo censito al N.C.E.U. di Sorano al foglio 58, particella 195,
qualità seminativo, classe 5, Ha 00.16.10;
- appezzamento di terreno agricolo censito al N.C.E.U. di Sorano al foglio 58, particella 190,
qualità bosco ceduo, classe 2 Ha 00.04.40;---
3) subordina l'effetto traslativo della presente sentenza al pagamento del residuo prezzo di €
20.000,00 in favore di parte attrice entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
4) ordina al competente Conservatore dei RR.II. di procedere alla trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2643 c.c., con esonero da ogni responsabilità;--- 5) condanna l'attrice al pagamento in favore di controparte, ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., dell'importo corrispondente alla metà delle spese di giudizio, come liquidate al successivo capo 6);---
6) condanna l'attrice al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 14.103,00
in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.---
Roma, 25.11.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi