Versione
1 febbraio 1949
1 febbraio 1949
Art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad iscrivere con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici la suddetta spesa.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad iscrivere con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici la suddetta spesa.