Articolo 2 della Legge 29 dicembre 1948, n. 1540
Articolo 1
Versione
1 febbraio 1949
Art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad iscrivere con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici la suddetta spesa.

Entrata in vigore il 1 febbraio 1949