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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRAS DONATA, Presidente
SA AM, EL
CONTINI MICHELE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 639/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa San Pietro - Piazza San Pietro N. 6
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1570 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Voglia Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cagliari, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione, sia di merito che istruttoria, in accoglimento del presente ricorso per i motivi sopra esposti:
In via principale: annullare l'avviso di accertamento n. 1570 per l'anno di imposta 2019.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi in via principale, accertare e dichiarare comunque l'illegittimità delle sanzioni irrogate e per l'effetto annullarle e/o rideterminarle.
Con il favore delle spese, diritti e compensi.
Resistente: codesta Corte di Giustizia Tributaria, contrariis reiectis VOGLIA
1) In via principale: rigettare il ricorso.
2) Con vittoria di spese e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di compravendita a rogito Notaio Nominativo_1 in Roma in data 06.02.2001, Ricorrente_1 (Ric_1)acquistò dalla Società_1 – Società Cooperativa a r.l. in liquidazione un complesso immobiliare sito nel Comune di Villa San Pietro, comprendente alcuni terreni e un complesso di fabbricati censiti rispettivamente:
i) nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Villa San Pietro alla partita
Numero_1, e alla partita Numero_2;
ii) nel Nuovo Catasto Enti Urbani del Comune di Villa San Pietro al Numero_3.
Eseguito l'acquisto, Ric_1 rivendette contestualmente (e quindi in pari data) detto compendio alla Aico Flor Piccola Società Cooperativa a r.l. con Atto di vendita con patto di riservato dominio sempre a rogito Notaio
Nominativo_1, rep. 85.414 e racc. 24.804, registrato in Roma in data 26.02.2001 Il 10.01.2025 il Comune di Villa San Pietro trasmise la comunicazione di schema di atto n. 1155 del 20.11.2024 con cui contestò la debenza dell'IMU sull'immobile censito in catasto al Numero_3, Cat. D7.
Il 7.03.2025, l'Ric_1 notificò le osservazioni e controdeduzioni ex art.
6-bis co. 3 della Legge n. 212/2000 contestando quanto rilevato dal Comune.
L'11.06.2025, il Comune ha notificato a Ric_1 l'Avviso di accertamento esecutivo n. 1570/2019 chiedendo il pagamento dell'IMU per l'anno 2019 sul bene censito in catasto al Numero_3, Cat. D7, per un importo complessivo di € 194.824,00 di cui € 139.354,00 a titolo di IMU;
€ 41.806,32 per sanzioni del 30% ed € 13.656,17 a titolo di interessi.
Ric_1, con ricorso notificato in data 30/07/2025 ha impugnato il predetto avviso di accertamento.
Il Comune di Villa San Pietro si è costituito resistendo.
All'udienza fissata per la loro comparizione, le parti hanno insistito nelle loro istanze e difese e la causa è stata decisa sulle conclusioni trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Istituto ricorrente censura gli avvisi impugnati, eccependo che i beni immobili beneficiano dell'esclusione dall'imposizione IMU ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 504/1992 in quanto Ric_1, ente pubblico economico, svolge la funzione di organismo fondiario nazionale con lo scopo di favorire il processo di modernizzazione delle imprese agricole e di promuovere e attuare gli interventi a favore dell'imprenditoria agricola, attraverso l'acquisto e la rivendita di terreni con patto di riservato dominio. IS, pertanto, esercita funzioni statali e persegue finalità di pubblico interesse, e per tale motivo beneficia dell'esenzione IMU in relazione agli immobili posseduti da enti pubblici «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali», così come peraltro previsto espressamente dal proprio Statuto, che prevede l'applicazione delle «norme previste per le amministrazioni dello Stato». L'Istituto ricorrente censura ancora il provvedimento e per erronea applicazione del cumulo materiale in luogo di quello giuridico in ragione della presenza di precedenti accertamenti con i quali sono state irrogate le sanzioni nella misura piena e cumulata.
***
I richiamati motivi di impugnazione possono essere accolti solo nei limiti che saranno precisati.
Va al riguardo premesso che la Terza Sezione di questa Corte di Giustizia Tributaria ha già avuto occasione di occuparsi dell'impugnazione proposta dall'IS avverso l'atto di accertamento dell'IMU e della TASI relativo all'anno 2018 sui medesimi immobili descritti nel ricorso introduttivo del giudizio definito dalla presente sentenza.
In tale occasione furono espresse, a sostegno del rigetto dei motivi di impugnazione con cui sono stati invocati i presupposti dell'esenzione, le valutazioni che, condivise da questo Collegio, di seguito si riportano in corsivo.
Ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) d. lgs. 504 del 1992, “gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo
4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”. Secondo il consolidato orientamento della S.C., alla previsione deve essere data una lettura restrittiva - in quanto introduce un beneficio fiscale – sia sotto l'aspetto soggettivo che oggettivo, lettura compendiata nel criterio costantemente ripetuto secondo cui il beneficio spetta soltanto se l'immobile è direttamente ed immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente. L'esenzione, dunque, è subordinata alla compresenza di due requisiti: a) che l'immobile sia di un ente pubblico;
b) che l'immobile venga impiegato direttamente dall'ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali. Quanto al presupposto dello svolgimento di compiti istituzionali, la Suprema Corte ha altresì precisato che tale condizione ricorre qualora nell'immobile
“si svolga direttamente l'attività istituzionale dell'ente (ad esempio, quando nell'immobile siano ubicati la sede o gli uffici dell'ente), ma non nel caso in cui il bene sia utilizzato per attività di carattere privato, poste in essere da soggetti estranei all'ente, e costituenti un mero effetto o una mera conseguenza dell'attività svolta dall'ente medesimo” (Cass. 4572 del 2023).
***
Ciò precisato, giova anzitutto rilevare che IS, ente pubblico economico, non rientra tra gli enti elencati dalla previsione normativa, tanto che la tesi sostenuta dalla ricorrente passa per la equiparazione di IS ad una amministrazione statale, così come asseritamente previsto nello Statuto, nella parte in cui prevede che, limitatamente alle operazioni di riordino fondiario, «continuano ad applicarsi all'Istituto le norme previste per le amministrazioni dello Stato». Ebbene, ritiene questo collegio di dover condividere le argomentazioni già spese da questa Corte con le pronunce n. 530 del 2020 e 622 del 2021, nella parte in cui hanno evidenziato che IS non può essere considerata una amministrazione pubblica. Tale conclusione, desunta dalla mancata inclusione di IS nell'elenco Istat e dalla inapplicabilità della disciplina delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 d. lgs. 165 del 2001, trova ulteriori argomentazioni da un esame del suo stesso. È sufficiente al riguardo rilevare che lo Statuto di IS precisa che “L'attività dell'Istituto è disciplinata, per quanto non previsto dalla legge e dal presente statuto, dalle norme del Codice Civile e dalle altre norme riguardanti le persone giuridiche private”. Tale previsione chiarisce che l'Istituto, lungi dall'avere una piena natura pubblicistica, opera in realtà alla stregua di un soggetto privato. Tanto è vero che le modalità attraverso cui opera IS non è quella tipica dell'autorità amministrativa. IS, infatti, persegui gli interessi pubblicistici ad essa affidati attraverso strumenti tipicamente privatistici, quali, nel caso di specie, l'acquisto per atto privato di terreni agricoli nel libero mercato e la loro ricollocazione in favore di imprenditori agricoli attraverso una procedura competitiva volta alla individuazione dell'acquirente. Lo strumento individuato per realizzare l'operazione, poi, è quello della compravendita con patto di riservato dominio, la quale non è la conseguenza necessitata del perseguimento di un interesse pubblicistico particolare, ma una modalità di cessione dei beni giustificata dalla sola necessità di tutela della garanzia patrimoniale dello stesso Istituto. La forma privatistica della cessione è poi comprovata dalla sinallagmaticità dell'operazione immobiliare, caratterizzata dalla corresponsione di un prezzo di vendita. In altri termini, IS acquista beni immobili nell'ambito delle funzioni di riordino fondiario, esercitando una sorte di intermediazione immobiliare agricola pubblicistica, ma ciò non significa che gli immobili siano “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali” nell'accezione restrittiva assunta dalla Suprema Corte, in quanto essi in realtà costituiscono “beni merce” destinati ad essere messi sul mercato in favore degli imprenditori agricoli. È poi solo suggestiva la considerazione secondo cui mettere a carico di IS l'onere dell'IMU sarebbe ingiustificato in ragione del fatto che il possesso degli immobili risponde ad un interesse statale. Come più volte chiarito dalla Suprema Corte, la destinazione di un bene al servizio pubblico non è sufficiente ad esentare l'amministrazione proprietaria dalla imposizione, poiché ciò che è necessario è che il bene sia destinato a consentire all'amministrazione di svolgere le funzioni pubbliche: un conto è l'immobile che consente alla amministrazione di realizzare il fine pubblico, altra cosa è il bene sul quale transita l'interesse pubblico e che viene gestito a tal fine dall'amministrazione. Del resto, nulla vieta ad IS – né ciò è stato allegato – di utilizzare tali beni secondo una finalità di natura lucrativo- commerciale, mettendo a reddito un patrimonio immobiliare cospicuo acquistato nel mercato.
Il motivo qui esaminato deve dunque essere rigettato.
***
Con riferimento al motivo di impugnazione relativo a quanto richiesto a titolo di sanzioni, il ricorrente ha esposto che nel caso de quo il regime sanzionatorio individuato ed applicato dal Comune è illegittimo, giacché disposto in violazione dell'art. 12 comma 5 del D.lgs n. 472/97 c.d. “cumulo delle sanzioni” in quanto per gli anni di imposta precedenti l'Ente impositore aveva esercitato la medesima pretesa impositiva al ricorrere di identici presupposti di fatto.
Tale assunto è fondato.
Va richiamato al riguardo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui In tema di ICI, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari a quella base aumentata dalla metà al triplo (cfr. Cass. Sez. 5, 07/10/2025, n. 26921).
*** In parziale accoglimento del ricorso deve disporsi la soggezione delle sanzioni applicate al principio del c.
d. cumulo giuridico.
Lo stesso ricorso deve essere rigettato per il resto.
La soccombenza reciproca giustifica la pronuncia di compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, dispone l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni.
Rigetta nel resto. Spese compensate.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRAS DONATA, Presidente
SA AM, EL
CONTINI MICHELE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 639/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa San Pietro - Piazza San Pietro N. 6
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1570 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Voglia Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cagliari, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione, sia di merito che istruttoria, in accoglimento del presente ricorso per i motivi sopra esposti:
In via principale: annullare l'avviso di accertamento n. 1570 per l'anno di imposta 2019.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi in via principale, accertare e dichiarare comunque l'illegittimità delle sanzioni irrogate e per l'effetto annullarle e/o rideterminarle.
Con il favore delle spese, diritti e compensi.
Resistente: codesta Corte di Giustizia Tributaria, contrariis reiectis VOGLIA
1) In via principale: rigettare il ricorso.
2) Con vittoria di spese e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di compravendita a rogito Notaio Nominativo_1 in Roma in data 06.02.2001, Ricorrente_1 (Ric_1)acquistò dalla Società_1 – Società Cooperativa a r.l. in liquidazione un complesso immobiliare sito nel Comune di Villa San Pietro, comprendente alcuni terreni e un complesso di fabbricati censiti rispettivamente:
i) nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Villa San Pietro alla partita
Numero_1, e alla partita Numero_2;
ii) nel Nuovo Catasto Enti Urbani del Comune di Villa San Pietro al Numero_3.
Eseguito l'acquisto, Ric_1 rivendette contestualmente (e quindi in pari data) detto compendio alla Aico Flor Piccola Società Cooperativa a r.l. con Atto di vendita con patto di riservato dominio sempre a rogito Notaio
Nominativo_1, rep. 85.414 e racc. 24.804, registrato in Roma in data 26.02.2001 Il 10.01.2025 il Comune di Villa San Pietro trasmise la comunicazione di schema di atto n. 1155 del 20.11.2024 con cui contestò la debenza dell'IMU sull'immobile censito in catasto al Numero_3, Cat. D7.
Il 7.03.2025, l'Ric_1 notificò le osservazioni e controdeduzioni ex art.
6-bis co. 3 della Legge n. 212/2000 contestando quanto rilevato dal Comune.
L'11.06.2025, il Comune ha notificato a Ric_1 l'Avviso di accertamento esecutivo n. 1570/2019 chiedendo il pagamento dell'IMU per l'anno 2019 sul bene censito in catasto al Numero_3, Cat. D7, per un importo complessivo di € 194.824,00 di cui € 139.354,00 a titolo di IMU;
€ 41.806,32 per sanzioni del 30% ed € 13.656,17 a titolo di interessi.
Ric_1, con ricorso notificato in data 30/07/2025 ha impugnato il predetto avviso di accertamento.
Il Comune di Villa San Pietro si è costituito resistendo.
All'udienza fissata per la loro comparizione, le parti hanno insistito nelle loro istanze e difese e la causa è stata decisa sulle conclusioni trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Istituto ricorrente censura gli avvisi impugnati, eccependo che i beni immobili beneficiano dell'esclusione dall'imposizione IMU ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 504/1992 in quanto Ric_1, ente pubblico economico, svolge la funzione di organismo fondiario nazionale con lo scopo di favorire il processo di modernizzazione delle imprese agricole e di promuovere e attuare gli interventi a favore dell'imprenditoria agricola, attraverso l'acquisto e la rivendita di terreni con patto di riservato dominio. IS, pertanto, esercita funzioni statali e persegue finalità di pubblico interesse, e per tale motivo beneficia dell'esenzione IMU in relazione agli immobili posseduti da enti pubblici «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali», così come peraltro previsto espressamente dal proprio Statuto, che prevede l'applicazione delle «norme previste per le amministrazioni dello Stato». L'Istituto ricorrente censura ancora il provvedimento e per erronea applicazione del cumulo materiale in luogo di quello giuridico in ragione della presenza di precedenti accertamenti con i quali sono state irrogate le sanzioni nella misura piena e cumulata.
***
I richiamati motivi di impugnazione possono essere accolti solo nei limiti che saranno precisati.
Va al riguardo premesso che la Terza Sezione di questa Corte di Giustizia Tributaria ha già avuto occasione di occuparsi dell'impugnazione proposta dall'IS avverso l'atto di accertamento dell'IMU e della TASI relativo all'anno 2018 sui medesimi immobili descritti nel ricorso introduttivo del giudizio definito dalla presente sentenza.
In tale occasione furono espresse, a sostegno del rigetto dei motivi di impugnazione con cui sono stati invocati i presupposti dell'esenzione, le valutazioni che, condivise da questo Collegio, di seguito si riportano in corsivo.
Ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) d. lgs. 504 del 1992, “gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo
4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”. Secondo il consolidato orientamento della S.C., alla previsione deve essere data una lettura restrittiva - in quanto introduce un beneficio fiscale – sia sotto l'aspetto soggettivo che oggettivo, lettura compendiata nel criterio costantemente ripetuto secondo cui il beneficio spetta soltanto se l'immobile è direttamente ed immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente. L'esenzione, dunque, è subordinata alla compresenza di due requisiti: a) che l'immobile sia di un ente pubblico;
b) che l'immobile venga impiegato direttamente dall'ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali. Quanto al presupposto dello svolgimento di compiti istituzionali, la Suprema Corte ha altresì precisato che tale condizione ricorre qualora nell'immobile
“si svolga direttamente l'attività istituzionale dell'ente (ad esempio, quando nell'immobile siano ubicati la sede o gli uffici dell'ente), ma non nel caso in cui il bene sia utilizzato per attività di carattere privato, poste in essere da soggetti estranei all'ente, e costituenti un mero effetto o una mera conseguenza dell'attività svolta dall'ente medesimo” (Cass. 4572 del 2023).
***
Ciò precisato, giova anzitutto rilevare che IS, ente pubblico economico, non rientra tra gli enti elencati dalla previsione normativa, tanto che la tesi sostenuta dalla ricorrente passa per la equiparazione di IS ad una amministrazione statale, così come asseritamente previsto nello Statuto, nella parte in cui prevede che, limitatamente alle operazioni di riordino fondiario, «continuano ad applicarsi all'Istituto le norme previste per le amministrazioni dello Stato». Ebbene, ritiene questo collegio di dover condividere le argomentazioni già spese da questa Corte con le pronunce n. 530 del 2020 e 622 del 2021, nella parte in cui hanno evidenziato che IS non può essere considerata una amministrazione pubblica. Tale conclusione, desunta dalla mancata inclusione di IS nell'elenco Istat e dalla inapplicabilità della disciplina delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 d. lgs. 165 del 2001, trova ulteriori argomentazioni da un esame del suo stesso. È sufficiente al riguardo rilevare che lo Statuto di IS precisa che “L'attività dell'Istituto è disciplinata, per quanto non previsto dalla legge e dal presente statuto, dalle norme del Codice Civile e dalle altre norme riguardanti le persone giuridiche private”. Tale previsione chiarisce che l'Istituto, lungi dall'avere una piena natura pubblicistica, opera in realtà alla stregua di un soggetto privato. Tanto è vero che le modalità attraverso cui opera IS non è quella tipica dell'autorità amministrativa. IS, infatti, persegui gli interessi pubblicistici ad essa affidati attraverso strumenti tipicamente privatistici, quali, nel caso di specie, l'acquisto per atto privato di terreni agricoli nel libero mercato e la loro ricollocazione in favore di imprenditori agricoli attraverso una procedura competitiva volta alla individuazione dell'acquirente. Lo strumento individuato per realizzare l'operazione, poi, è quello della compravendita con patto di riservato dominio, la quale non è la conseguenza necessitata del perseguimento di un interesse pubblicistico particolare, ma una modalità di cessione dei beni giustificata dalla sola necessità di tutela della garanzia patrimoniale dello stesso Istituto. La forma privatistica della cessione è poi comprovata dalla sinallagmaticità dell'operazione immobiliare, caratterizzata dalla corresponsione di un prezzo di vendita. In altri termini, IS acquista beni immobili nell'ambito delle funzioni di riordino fondiario, esercitando una sorte di intermediazione immobiliare agricola pubblicistica, ma ciò non significa che gli immobili siano “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali” nell'accezione restrittiva assunta dalla Suprema Corte, in quanto essi in realtà costituiscono “beni merce” destinati ad essere messi sul mercato in favore degli imprenditori agricoli. È poi solo suggestiva la considerazione secondo cui mettere a carico di IS l'onere dell'IMU sarebbe ingiustificato in ragione del fatto che il possesso degli immobili risponde ad un interesse statale. Come più volte chiarito dalla Suprema Corte, la destinazione di un bene al servizio pubblico non è sufficiente ad esentare l'amministrazione proprietaria dalla imposizione, poiché ciò che è necessario è che il bene sia destinato a consentire all'amministrazione di svolgere le funzioni pubbliche: un conto è l'immobile che consente alla amministrazione di realizzare il fine pubblico, altra cosa è il bene sul quale transita l'interesse pubblico e che viene gestito a tal fine dall'amministrazione. Del resto, nulla vieta ad IS – né ciò è stato allegato – di utilizzare tali beni secondo una finalità di natura lucrativo- commerciale, mettendo a reddito un patrimonio immobiliare cospicuo acquistato nel mercato.
Il motivo qui esaminato deve dunque essere rigettato.
***
Con riferimento al motivo di impugnazione relativo a quanto richiesto a titolo di sanzioni, il ricorrente ha esposto che nel caso de quo il regime sanzionatorio individuato ed applicato dal Comune è illegittimo, giacché disposto in violazione dell'art. 12 comma 5 del D.lgs n. 472/97 c.d. “cumulo delle sanzioni” in quanto per gli anni di imposta precedenti l'Ente impositore aveva esercitato la medesima pretesa impositiva al ricorrere di identici presupposti di fatto.
Tale assunto è fondato.
Va richiamato al riguardo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui In tema di ICI, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari a quella base aumentata dalla metà al triplo (cfr. Cass. Sez. 5, 07/10/2025, n. 26921).
*** In parziale accoglimento del ricorso deve disporsi la soggezione delle sanzioni applicate al principio del c.
d. cumulo giuridico.
Lo stesso ricorso deve essere rigettato per il resto.
La soccombenza reciproca giustifica la pronuncia di compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, dispone l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni.
Rigetta nel resto. Spese compensate.