Art. 2. Criteri generali 1. Salvi i criteri specificatamente dettati negli articoli da 3 a 7, con riguardo ai singoli settori ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate dovranno provvedere all'attuazione dei decreti legislativi, emanati ai sensi delle presente legge, con le ordinarie strutture amministrative di cui dispongono attualmente;
b) restano ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario dall' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi ordinamenti statutari;
c) per evitare, ove possibile, disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa comunitaria da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali, o il loro adeguamento, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, della pena pecuniaria fino a lire cento milioni, dell'ammenda fino a lire cento milioni e dell'arresto fino a tre anni da comminare in via alternativa o congiunta. Le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori di cui agli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . Di norma sara' comminata la pena dell'arresto o dell'ammenda. La pena dell'ammenda sara' comminata per le infrazioni formali, la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo grave ovvero a danno l'interesse protetto;
e) i decreti legislativi non potranno contenere disposizioni che comportino nuove o maggiori spese, in aggiunta a quelle ordinariamente previste a carico delle Amministrazioni interessate, ovvero minori entrate;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive comtemplate dalla presente legge, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle previsioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il termine della delega. Si applica in ogni caso il procedimento previsto dall'articolo 1.
2. Resta fermo il disposto di cui all' articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 .
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 6 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ), e' il seguente:
"Art. 6 - (Regolamenti e direttive della Comunita' economica europea). - Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunita' economica europea nonche' all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio.
In mancanza della legge regionale, sara' osservata quello dello Stato in tutte le sue disposizioni.
Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattivita' degli organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, puo' trascrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattivita' degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri puo' adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale".
- Il testo degli articoli 34 e 35 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) e' il seguente:
"Art. 34 (Esclusione della depenalizzazione). - La disposizione del primo comma dell'articolo 32 non si applica ai reati previsti:
a) dal codice penale , salvo quanto disposto dall'articolo 33, lettera a);
b) dall' articolo 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 , sulla interruzione volontaria della gravidanza;
c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;
d) dall' articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ;
e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 , modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441 , sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283 ;
f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327 , sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;
g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 , sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615 , concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente dalla Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;
l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 35;
n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;
o) dall' articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e dall' articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , in materia elettorale".
"Art. 35 (Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie). - Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.
Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione e' emessa, ai sensi dell'art. 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa e' applicata con medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.
Avverso l'ordinanza-ingiunzione puo' essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione e' regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile .
Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. L'esecuzione forzata, quando non e' diversamente stabilito, e' regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile .
L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa e' consentita, quando la opposizione non e' stata proposta ovvero e' stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione l'iscrizione dell'ipoteca e' autorizzata dal pretore se vi e' pericolo nel ritardo.
Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto applicabili.
La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 .
Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, nonche' per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'art. 18, possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile ".
- Il testo dell' art. 20 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) e' il seguente:
"Art. 20 (Adeguamenti tecnici). - 1. Con decreti dei Ministri interessati sara' data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunita' economica europea per le parti in cui modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunita' economica europea gia' recepite nell'ordinamento nazionale.
2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento".
a) le amministrazioni direttamente interessate dovranno provvedere all'attuazione dei decreti legislativi, emanati ai sensi delle presente legge, con le ordinarie strutture amministrative di cui dispongono attualmente;
b) restano ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario dall' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi ordinamenti statutari;
c) per evitare, ove possibile, disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa comunitaria da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali, o il loro adeguamento, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, della pena pecuniaria fino a lire cento milioni, dell'ammenda fino a lire cento milioni e dell'arresto fino a tre anni da comminare in via alternativa o congiunta. Le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori di cui agli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . Di norma sara' comminata la pena dell'arresto o dell'ammenda. La pena dell'ammenda sara' comminata per le infrazioni formali, la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo grave ovvero a danno l'interesse protetto;
e) i decreti legislativi non potranno contenere disposizioni che comportino nuove o maggiori spese, in aggiunta a quelle ordinariamente previste a carico delle Amministrazioni interessate, ovvero minori entrate;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive comtemplate dalla presente legge, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle previsioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il termine della delega. Si applica in ogni caso il procedimento previsto dall'articolo 1.
2. Resta fermo il disposto di cui all' articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 .
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 6 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ), e' il seguente:
"Art. 6 - (Regolamenti e direttive della Comunita' economica europea). - Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunita' economica europea nonche' all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio.
In mancanza della legge regionale, sara' osservata quello dello Stato in tutte le sue disposizioni.
Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattivita' degli organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, puo' trascrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattivita' degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri puo' adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale".
- Il testo degli articoli 34 e 35 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) e' il seguente:
"Art. 34 (Esclusione della depenalizzazione). - La disposizione del primo comma dell'articolo 32 non si applica ai reati previsti:
a) dal codice penale , salvo quanto disposto dall'articolo 33, lettera a);
b) dall' articolo 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 , sulla interruzione volontaria della gravidanza;
c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;
d) dall' articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ;
e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 , modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441 , sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283 ;
f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327 , sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;
g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 , sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615 , concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente dalla Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;
l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 35;
n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;
o) dall' articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e dall' articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , in materia elettorale".
"Art. 35 (Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie). - Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.
Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione e' emessa, ai sensi dell'art. 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa e' applicata con medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.
Avverso l'ordinanza-ingiunzione puo' essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione e' regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile .
Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. L'esecuzione forzata, quando non e' diversamente stabilito, e' regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile .
L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa e' consentita, quando la opposizione non e' stata proposta ovvero e' stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione l'iscrizione dell'ipoteca e' autorizzata dal pretore se vi e' pericolo nel ritardo.
Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto applicabili.
La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 .
Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, nonche' per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'art. 18, possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile ".
- Il testo dell' art. 20 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) e' il seguente:
"Art. 20 (Adeguamenti tecnici). - 1. Con decreti dei Ministri interessati sara' data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunita' economica europea per le parti in cui modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunita' economica europea gia' recepite nell'ordinamento nazionale.
2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento".