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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/07/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr. ssa Viviana Cusolito - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 155/2020 R.G., posta in decisione all'udienza del 3.02.2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Reggio Calabria, via Delle Ginestre n. 19, presso lo studio dell'avv. Giulio Catalano che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
–appellante-
E
(C.F. ), elettivamente Parte_2 CodiceFiscale_2 domiciliata in Reggio Calabria, via Archia Poeta n. 7, presso lo studio dell'avv. Filomena Pellicanò, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti -appellata-
oggetto: promessa di pagamento - appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 130/2020, pubblicata il 3.02.2020.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data
31.01.2025, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “si insiste nell'accoglimento della domanda formulata nell'atto d'appello e nella richiesta di rinnovazione della CTU per le motivazioni dedotte in appello, previo rigetto delle richieste avversarie”;
Mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data
31.01.2025, il procuratore dell'appellata così precisava le conclusioni: “con le presenti note di trattazione scritta, questa difesa si riposta al contenuto della memoria difensiva insistendo nel rigetto dell'atto d'appello proposto dal Sig. , Parte_1 con la condanna al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
Con ordinanza del 19.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.02.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con il termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, avverso il decreto ingiuntivo n. 853/2015 con il quale, il medesimo Tribunale, gli intimava il pagamento, in favore di , della somma di €. 40.000,00 - Parte_2 oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 e spese e competenze del giudizio monitorio - sulla scorta della promessa di pagamento del 26.07.2008, sottoscritta dall'ingiunto e firmata per accettazione da Parte_3
(padre e zio, rispettivamente dell'opposta e dell'opponente).
Adduceva l'opponente:
pag. 2/11 - l'inesistenza del debito per essersi, lo stesso, estinto prima dell'avvenuto decesso del , come da dichiarazione liberatoria del Parte_3
21.04.2009, sottoscritta da quest'ultimo e prodotta in atti.
- la non autenticità della promessa di pagamento, esibita in copia dall'opposta;
-l'erronea liquidazione degli interessi, come operata nell'opposto decreto, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 anziché al tasso legale.
Chiedeva, quindi, all'adito Tribunale, di revocare l'emesso decreto ingiuntivo con vittoria di spese del giudizio di cognizione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva rilevando Parte_2
l'infondatezza della proposta opposizione, con richiesta di integrale rigetto, in quanto:
-in applicazione dell'art. 1988 c.c., controparte avrebbe dovuto fornire la prova di avere adempiuto al pagamento del debito di cui alla promessa di pagamento del 26.07.2008;
-la firma apposta sulla quietanza di pagamento del 21.03.2009 non era riconducibile al defunto padre ed era, certamente, apocrifa.
Istruito il giudizio con prova documentale e testimoniale nonché con consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare l'autenticità della firma apposta sulla quietanza di pagamento datata 21.04.2009, all'udienza del
25.09.2019 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 130/2020, il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento parziale dell'opposizione, revocava l'emesso decreto ingiuntivo, condannando al pagamento, in favore dell'opposta, Parte_1 dell'importo di €. 40.000,00 - oltre interessi legali con decorrenza dal 26.07.2008 sino al soddisfo - ed alla rifusione delle spese giudiziali, parzialmente compensate nella misura di 1/3.
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello chiedendone l'integrale riforma con Parte_1 vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
pag. 3/11 Si costituiva, ritualmente, , rilevando, in via preliminare, Parte_2
l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza con richiesta di rigetto e conferma della gravata sentenza.
Con ordinanza del 19.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.02.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c..
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 27199 del 16/11/2017, ha avuto modo di affermare che “gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris istantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019; 13535/2018).
Nel caso di specie, l'appellante ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di gravame ed ha esaustivamente argomentato sui motivi in base ai quali tali punti dovessero essere ritenuti fondati, formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice così da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Questa Corte è stata, quindi, posta in condizione di comprendere con chiarezza il tenore delle censure proposte, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando - in tale contesto - la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
pag. 4/11 Tanto premesso, l'appello è comunque infondato e deve essere disatteso per le ragioni che seguono.
-Con il primo motivo di gravame, parte appellante si duole della circostanza che il Giudice di prime cure “non si sia espresso in ordine alla richiesta di rinnovazione della CTU” nonostante le contestazioni mosse all'elaborato peritale che ripropone in questa sede chiedendo, a questa Corte, di disporre nuova consulenza grafologica diretta a verificare l'autenticità della firma apposta dal defunto sulla quietanza di pagamento del 21.04.2009. Pt_1
La doglianza non merita accoglimento.
Rappresenta ormai ius receptum (si veda in particolare Cass. civ. sez. II,
31/08/2018, n. 21504; Cass. Civ. Sez. L, 6 settembre 2016 n. 17644; Cass.
Civ. n. 4352 del 14/02/2019) il principio secondo il quale, ove il giudice ritenga di condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza tecnica implica l'esame e la valutazione delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione (cfr. Cass 10202/2008; Cass.
22 febbraio 2006, n. 3881 e da ultimo anche Cass. n° 8460/2020).
L'obbligo di motivazione, allora, è in tal caso assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cass. Civ. n. 5229 del 04/03/2011; Cass.
19475/2005; Cass. 9 marzo 2001, n. 3519).
Se questi i principi, il primo giudice ne ha fatto corretta applicazione.
Ha, invero, recepito per relationem le conclusioni e i passi salienti dell'espletata CTU, ritenendoli giustificati dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relazione, considerando le stesse pienamente rispondenti ai criteri che orientano l'accertamento in ordine all'autenticità di una sottoscrizione.
Né tantomeno, la circostanza che non abbia dato conto delle critiche espresse dalla difesa dall'ingiunto in ordine all'elaborato peritale – come riportate nella relazione del consulente di parte - può essere valutata in termini di pag. 5/11 carenza di motivazione, considerato che “la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente” (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 13902/2013; Cass. Civ., Sez. II, ord. 30 novembre 2020, n. 27297; Cass. Civ., Sez. VI, ord. 9 aprile 2021, n.
9483; Cass. 2063/2010; Cass. 5687/2001; Cass. 5151/1998).
A ciò si aggiunga che la C.T.U. grafologica - alla quale viene affidato l'accertamento della riconducibilità del documento a chi ne risulta autore, sulle base delle scritture di comparazione, cioè sul confronto della grafia di chi ha redatto la scrittura con quella di altri scritti della persona da cui apparentemente proviene - opera quale strumento di accertamento di fatti non altrimenti acclarabili se non con il ricorso a determinate cognizioni tecniche (c.d. c.t.u. percipiente) e assurge a vera e propria fonte oggettiva di prova e non già a mero strumento di valutazione.
I suoi risultati costituiscono, pertanto, un elemento indubbiamente rilevante, anche se non disgiunto dal restante compendio probatorio, per la formazione del libero convincimento del giudice.
Tanto premesso in punto di diritto, nella specie, il C.T.U. nominato dal
Tribunale “ha proceduto alla comparazione della firma in verifica con altre messe a disposizione dalla parte opposta ovvero reperite presso gli Uffici Pubblici, tendenzialmente coeve alla data di emissione del documento oggetto di verificazione” sottolineando “un'inusitata variabilità grafica piuttosto consistente tra la dizione nominale e la dizione cognominale soprattutto in merito alle Parte_3 Parte_1 componenti dinamiche dell'ampiezza” e precisando, sulla scorta degli elementi grafologici utili allo scopo “come – tra sottoscrizioni autografe e firma in verifica – non ci sia rispondenza a livello di grado del segno, delle modalità esecutive, della grafomotricità e della microgestualità”.
Sulla scorta di tale accurata indagine ha concluso che “alla luce dei riscontri sin qui effettuati con rigorosa metodologia scientifica ed altrettanta rigorosa obiettività di rilievi, è alquanto evidente come non esistono tra i due grafismi, autografe e firma in verifica , compatibilità morfo-dinamico-strutturali sostanziali, consistenti, affidabili, e alquanto determinanti ai fini attributivi…la sottoscrizione a nome dicente Parte_3
” apposta sulla dichiarazione di estinzione del debito datata 21.04.2009 è
[...] apocrifa, e pertanto non apposta di pugno dal de cuius sig ”. Parte_3
pag. 6/11 A fronte del suddetto accertamento, le critiche sollevate dal consulente tecnico di parte dell'ingiunto (poste alla base del presente motivo d'appello) - che il C.T.U. si è, comunque, fatto carico di esaminare e confutare con argomentazioni puntuali ed esaustive dando conto del protocollo e degli strumenti di indagine, anche tecnici, adoperati sulla base degli elementi distintivi della grafia, specificamente indicati nell'elaborato (pressione e qualità del tratto, ritmo, coesione letterale, calibro di scrittura ed altre peculiarità individualizzanti) - non appaiono idonee ad inficiare le conclusioni alle quali è giunto l'ausiliario del Giudice.
La richiesta di rinnovazione non può, quindi, trovare accoglimento neanche in questa sede, non risultando, le critiche sollevate dall'appellante, idonee a scalfire la correttezza della tecnica di indagine del C.T.U. e a superare l'esito dell'accertamento peritale.
-Con il secondo motivo di gravame, parte appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto utilizzabile, ai fini della decisione, la promessa di pagamento del 26.07.2008 – con la quale l'ingiunto si è assunto l'obbligo di corrispondere al defunto , la somma di € Pt_1
50.000,00 “a saldo del prestito da lui ricevuto per l'acquisto a della farmacia sita in Roma alla via Cogoleto” – nonostante egli avesse contestato l'autenticità della scrittura in questione e controparte non avesse proposto istanza di verificazione.
Adduce sul punto che, erroneamente, il Tribunale “ha ritenuto realizzata la confessione giudiziale” nella PEC del 2.1.2014 - ove si afferma “il rapporto debitorio indicato nella sua missiva e rappresentato dalla scrittura data 26.07.2008 è stato già saldato, con il defunto dott. ” - in quanto “tale missiva è stata Parte_3 redatta e sottoscritta esclusivamente dal difensore e non da chi poteva disporre del diritto”.
Conclude sul punto asserendo che, stante l'inutilizzabilità della scrittura di riconoscimento del credito, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda azionata monitoriamente deve essere integralmente rigettata.
Anche tale doglianza è destituita di fondamento.
Occorre precisare che il Giudice di prime cure, nel richiamare l'orientamento di legittimità secondo il quale “il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede pag. 7/11 extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione” (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 22460 del 27/09/2017) valorizzava:
- la racc. dell'11.10.2013 - inviata dal difensore dell'ingiunto al legale degli eredi di - nella quale era testualmente scritto “riscontro la Parte_3 sua in oggetto indicata e le significo quanto appresso. Il rapporto debitorio indicato nella sua missiva e rappresentato dalla scrittura recante data 26.07.2008 è stato già saldato, con il defunto dott ”; Parte_3
- l'incompatibilità della difesa dell'ingiunto con l'avvenuto disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla promessa di pagamento, come emergente dalla dichiarazione di avvenuta estinzione del debito con la quale si ammetteva, implicitamente, l'esistenza e la veridicità della pretesa creditoria.
Da tali elementi, all'evidenza del tutto incompatibili con il disconoscimento della promessa di pagamento, riteneva provata l'esistenza del rapporto obbligatorio tra le parti.
Ed invero, seppure la racc. inoltrata dal difensore del debitore non possa assurgere al valore di confessione stragiudiziale, in quanto non proveniente dalla parte, essa rappresenta un sicuro elemento di carattere indiziario trattandosi di dichiarazione resa dal suo avvocato, specificamente incaricato per approntarla, a cui i fatti della lite sono stati direttamente riferiti prima dell'instaurazione del giudizio.
Del resto, come noto, le dichiarazioni del difensore, pur non avendo efficacia confessoria, costituiscono elementi indiziari idonei a sorreggere il convincimento del giudice, sia perché, riguardo alla prospettazione della realtà fenomenica, esse devono farsi risalire alla parte da cui proviene la narrazione dei fatti anteriori al processo, sia perché esse vengono fatte e sostenute da un soggetto professionalmente qualificato e ben edotto delle conseguenze giuridiche derivanti da quanto si afferma (così, Cass. n.
19191/2005).
Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "le ammissioni contenute in una lettera vergata da un legale, pur non avendo valore pari alla confessione della parte da lui rappresentata, possono essere considerate come indizi e – sotto tale profilo – sono valutabili dal giudice, anche quale unica fonte probatoria, per la formazione del suo convincimento" (così Cass. n.
pag. 8/11 7551/1986; 4/1982; in termini, Cass. n. 3930/1979; 3762/1979; 11946/2002;
4284/1997; 12096/1995; 9864/2014).
La favorevole valutazione probatoria di tale prova documentale si combina poi – riuscendone anzi corroborata – con la linea difensiva dell'opponente il quale, nel corso dell'intero giudizio, non ha mai preso alcuna posizione sulla missiva di cui innanzi, né contestandola né disconoscendone il contenuto, così sostanzialmente ammettendo la veridicità di quanto ivi dichiarato.
Nondimeno, occorre anche precisare che il Tribunale non ha affatto considerato il documento in questione come una confessione stragiudiziale ma ha ravvisato nel contenuto dello stesso – ovviamente riferibile alla parte rappresentata – unitamente alla difesa approntata dall'ingiunto quella
“condotta concludente” incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio della promessa di pagamento, così ritenendo che non gravasse sull'opposta l'onere di proporre istanza di verificazione.
Tale ragionamento è condiviso da questa Corte, con l'ovvia conseguenza che l'appello non può che essere rigettato con conferma integrale della gravata sentenza.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri stabiliti in applicazione dei criteri di cui al Regolamento
Min. Giustizia n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022, e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di questa Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
“… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione,
pag. 9/11 dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti termini:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa: da €. 26.000 ad €. 52.000
Fase studio controversia €. 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio €. 709,00
Fase trattazione €. 1.523,00
Fase decisoria €. 1.735,00
Totale compenso tabellare €. 4.996,00
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Le suddette spese legali, come sopra quantificate, devono, poi, essere liquidate con distrazione in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria n. 130/2020, pubblicata il 3.02.2020, così decide:
- rigetta l'appello confermando, integralmente, la sentenza di primo grado;
pag. 10/11 - condanna al pagamento delle spese legali del presente Parte_1 grado, in favore di , quantificate in €. 4.996,00 a titolo di Parte_2 compenso, oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.06.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca (dr.ssa Patrizia Morabito)
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr. ssa Viviana Cusolito - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 155/2020 R.G., posta in decisione all'udienza del 3.02.2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Reggio Calabria, via Delle Ginestre n. 19, presso lo studio dell'avv. Giulio Catalano che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
–appellante-
E
(C.F. ), elettivamente Parte_2 CodiceFiscale_2 domiciliata in Reggio Calabria, via Archia Poeta n. 7, presso lo studio dell'avv. Filomena Pellicanò, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti -appellata-
oggetto: promessa di pagamento - appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 130/2020, pubblicata il 3.02.2020.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data
31.01.2025, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “si insiste nell'accoglimento della domanda formulata nell'atto d'appello e nella richiesta di rinnovazione della CTU per le motivazioni dedotte in appello, previo rigetto delle richieste avversarie”;
Mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data
31.01.2025, il procuratore dell'appellata così precisava le conclusioni: “con le presenti note di trattazione scritta, questa difesa si riposta al contenuto della memoria difensiva insistendo nel rigetto dell'atto d'appello proposto dal Sig. , Parte_1 con la condanna al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
Con ordinanza del 19.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.02.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con il termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, avverso il decreto ingiuntivo n. 853/2015 con il quale, il medesimo Tribunale, gli intimava il pagamento, in favore di , della somma di €. 40.000,00 - Parte_2 oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 e spese e competenze del giudizio monitorio - sulla scorta della promessa di pagamento del 26.07.2008, sottoscritta dall'ingiunto e firmata per accettazione da Parte_3
(padre e zio, rispettivamente dell'opposta e dell'opponente).
Adduceva l'opponente:
pag. 2/11 - l'inesistenza del debito per essersi, lo stesso, estinto prima dell'avvenuto decesso del , come da dichiarazione liberatoria del Parte_3
21.04.2009, sottoscritta da quest'ultimo e prodotta in atti.
- la non autenticità della promessa di pagamento, esibita in copia dall'opposta;
-l'erronea liquidazione degli interessi, come operata nell'opposto decreto, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 anziché al tasso legale.
Chiedeva, quindi, all'adito Tribunale, di revocare l'emesso decreto ingiuntivo con vittoria di spese del giudizio di cognizione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva rilevando Parte_2
l'infondatezza della proposta opposizione, con richiesta di integrale rigetto, in quanto:
-in applicazione dell'art. 1988 c.c., controparte avrebbe dovuto fornire la prova di avere adempiuto al pagamento del debito di cui alla promessa di pagamento del 26.07.2008;
-la firma apposta sulla quietanza di pagamento del 21.03.2009 non era riconducibile al defunto padre ed era, certamente, apocrifa.
Istruito il giudizio con prova documentale e testimoniale nonché con consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare l'autenticità della firma apposta sulla quietanza di pagamento datata 21.04.2009, all'udienza del
25.09.2019 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 130/2020, il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento parziale dell'opposizione, revocava l'emesso decreto ingiuntivo, condannando al pagamento, in favore dell'opposta, Parte_1 dell'importo di €. 40.000,00 - oltre interessi legali con decorrenza dal 26.07.2008 sino al soddisfo - ed alla rifusione delle spese giudiziali, parzialmente compensate nella misura di 1/3.
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello chiedendone l'integrale riforma con Parte_1 vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
pag. 3/11 Si costituiva, ritualmente, , rilevando, in via preliminare, Parte_2
l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza con richiesta di rigetto e conferma della gravata sentenza.
Con ordinanza del 19.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.02.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c..
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 27199 del 16/11/2017, ha avuto modo di affermare che “gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris istantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019; 13535/2018).
Nel caso di specie, l'appellante ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di gravame ed ha esaustivamente argomentato sui motivi in base ai quali tali punti dovessero essere ritenuti fondati, formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice così da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Questa Corte è stata, quindi, posta in condizione di comprendere con chiarezza il tenore delle censure proposte, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando - in tale contesto - la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
pag. 4/11 Tanto premesso, l'appello è comunque infondato e deve essere disatteso per le ragioni che seguono.
-Con il primo motivo di gravame, parte appellante si duole della circostanza che il Giudice di prime cure “non si sia espresso in ordine alla richiesta di rinnovazione della CTU” nonostante le contestazioni mosse all'elaborato peritale che ripropone in questa sede chiedendo, a questa Corte, di disporre nuova consulenza grafologica diretta a verificare l'autenticità della firma apposta dal defunto sulla quietanza di pagamento del 21.04.2009. Pt_1
La doglianza non merita accoglimento.
Rappresenta ormai ius receptum (si veda in particolare Cass. civ. sez. II,
31/08/2018, n. 21504; Cass. Civ. Sez. L, 6 settembre 2016 n. 17644; Cass.
Civ. n. 4352 del 14/02/2019) il principio secondo il quale, ove il giudice ritenga di condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza tecnica implica l'esame e la valutazione delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione (cfr. Cass 10202/2008; Cass.
22 febbraio 2006, n. 3881 e da ultimo anche Cass. n° 8460/2020).
L'obbligo di motivazione, allora, è in tal caso assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cass. Civ. n. 5229 del 04/03/2011; Cass.
19475/2005; Cass. 9 marzo 2001, n. 3519).
Se questi i principi, il primo giudice ne ha fatto corretta applicazione.
Ha, invero, recepito per relationem le conclusioni e i passi salienti dell'espletata CTU, ritenendoli giustificati dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relazione, considerando le stesse pienamente rispondenti ai criteri che orientano l'accertamento in ordine all'autenticità di una sottoscrizione.
Né tantomeno, la circostanza che non abbia dato conto delle critiche espresse dalla difesa dall'ingiunto in ordine all'elaborato peritale – come riportate nella relazione del consulente di parte - può essere valutata in termini di pag. 5/11 carenza di motivazione, considerato che “la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente” (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 13902/2013; Cass. Civ., Sez. II, ord. 30 novembre 2020, n. 27297; Cass. Civ., Sez. VI, ord. 9 aprile 2021, n.
9483; Cass. 2063/2010; Cass. 5687/2001; Cass. 5151/1998).
A ciò si aggiunga che la C.T.U. grafologica - alla quale viene affidato l'accertamento della riconducibilità del documento a chi ne risulta autore, sulle base delle scritture di comparazione, cioè sul confronto della grafia di chi ha redatto la scrittura con quella di altri scritti della persona da cui apparentemente proviene - opera quale strumento di accertamento di fatti non altrimenti acclarabili se non con il ricorso a determinate cognizioni tecniche (c.d. c.t.u. percipiente) e assurge a vera e propria fonte oggettiva di prova e non già a mero strumento di valutazione.
I suoi risultati costituiscono, pertanto, un elemento indubbiamente rilevante, anche se non disgiunto dal restante compendio probatorio, per la formazione del libero convincimento del giudice.
Tanto premesso in punto di diritto, nella specie, il C.T.U. nominato dal
Tribunale “ha proceduto alla comparazione della firma in verifica con altre messe a disposizione dalla parte opposta ovvero reperite presso gli Uffici Pubblici, tendenzialmente coeve alla data di emissione del documento oggetto di verificazione” sottolineando “un'inusitata variabilità grafica piuttosto consistente tra la dizione nominale e la dizione cognominale soprattutto in merito alle Parte_3 Parte_1 componenti dinamiche dell'ampiezza” e precisando, sulla scorta degli elementi grafologici utili allo scopo “come – tra sottoscrizioni autografe e firma in verifica – non ci sia rispondenza a livello di grado del segno, delle modalità esecutive, della grafomotricità e della microgestualità”.
Sulla scorta di tale accurata indagine ha concluso che “alla luce dei riscontri sin qui effettuati con rigorosa metodologia scientifica ed altrettanta rigorosa obiettività di rilievi, è alquanto evidente come non esistono tra i due grafismi, autografe e firma in verifica , compatibilità morfo-dinamico-strutturali sostanziali, consistenti, affidabili, e alquanto determinanti ai fini attributivi…la sottoscrizione a nome dicente Parte_3
” apposta sulla dichiarazione di estinzione del debito datata 21.04.2009 è
[...] apocrifa, e pertanto non apposta di pugno dal de cuius sig ”. Parte_3
pag. 6/11 A fronte del suddetto accertamento, le critiche sollevate dal consulente tecnico di parte dell'ingiunto (poste alla base del presente motivo d'appello) - che il C.T.U. si è, comunque, fatto carico di esaminare e confutare con argomentazioni puntuali ed esaustive dando conto del protocollo e degli strumenti di indagine, anche tecnici, adoperati sulla base degli elementi distintivi della grafia, specificamente indicati nell'elaborato (pressione e qualità del tratto, ritmo, coesione letterale, calibro di scrittura ed altre peculiarità individualizzanti) - non appaiono idonee ad inficiare le conclusioni alle quali è giunto l'ausiliario del Giudice.
La richiesta di rinnovazione non può, quindi, trovare accoglimento neanche in questa sede, non risultando, le critiche sollevate dall'appellante, idonee a scalfire la correttezza della tecnica di indagine del C.T.U. e a superare l'esito dell'accertamento peritale.
-Con il secondo motivo di gravame, parte appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto utilizzabile, ai fini della decisione, la promessa di pagamento del 26.07.2008 – con la quale l'ingiunto si è assunto l'obbligo di corrispondere al defunto , la somma di € Pt_1
50.000,00 “a saldo del prestito da lui ricevuto per l'acquisto a della farmacia sita in Roma alla via Cogoleto” – nonostante egli avesse contestato l'autenticità della scrittura in questione e controparte non avesse proposto istanza di verificazione.
Adduce sul punto che, erroneamente, il Tribunale “ha ritenuto realizzata la confessione giudiziale” nella PEC del 2.1.2014 - ove si afferma “il rapporto debitorio indicato nella sua missiva e rappresentato dalla scrittura data 26.07.2008 è stato già saldato, con il defunto dott. ” - in quanto “tale missiva è stata Parte_3 redatta e sottoscritta esclusivamente dal difensore e non da chi poteva disporre del diritto”.
Conclude sul punto asserendo che, stante l'inutilizzabilità della scrittura di riconoscimento del credito, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda azionata monitoriamente deve essere integralmente rigettata.
Anche tale doglianza è destituita di fondamento.
Occorre precisare che il Giudice di prime cure, nel richiamare l'orientamento di legittimità secondo il quale “il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede pag. 7/11 extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione” (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 22460 del 27/09/2017) valorizzava:
- la racc. dell'11.10.2013 - inviata dal difensore dell'ingiunto al legale degli eredi di - nella quale era testualmente scritto “riscontro la Parte_3 sua in oggetto indicata e le significo quanto appresso. Il rapporto debitorio indicato nella sua missiva e rappresentato dalla scrittura recante data 26.07.2008 è stato già saldato, con il defunto dott ”; Parte_3
- l'incompatibilità della difesa dell'ingiunto con l'avvenuto disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla promessa di pagamento, come emergente dalla dichiarazione di avvenuta estinzione del debito con la quale si ammetteva, implicitamente, l'esistenza e la veridicità della pretesa creditoria.
Da tali elementi, all'evidenza del tutto incompatibili con il disconoscimento della promessa di pagamento, riteneva provata l'esistenza del rapporto obbligatorio tra le parti.
Ed invero, seppure la racc. inoltrata dal difensore del debitore non possa assurgere al valore di confessione stragiudiziale, in quanto non proveniente dalla parte, essa rappresenta un sicuro elemento di carattere indiziario trattandosi di dichiarazione resa dal suo avvocato, specificamente incaricato per approntarla, a cui i fatti della lite sono stati direttamente riferiti prima dell'instaurazione del giudizio.
Del resto, come noto, le dichiarazioni del difensore, pur non avendo efficacia confessoria, costituiscono elementi indiziari idonei a sorreggere il convincimento del giudice, sia perché, riguardo alla prospettazione della realtà fenomenica, esse devono farsi risalire alla parte da cui proviene la narrazione dei fatti anteriori al processo, sia perché esse vengono fatte e sostenute da un soggetto professionalmente qualificato e ben edotto delle conseguenze giuridiche derivanti da quanto si afferma (così, Cass. n.
19191/2005).
Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "le ammissioni contenute in una lettera vergata da un legale, pur non avendo valore pari alla confessione della parte da lui rappresentata, possono essere considerate come indizi e – sotto tale profilo – sono valutabili dal giudice, anche quale unica fonte probatoria, per la formazione del suo convincimento" (così Cass. n.
pag. 8/11 7551/1986; 4/1982; in termini, Cass. n. 3930/1979; 3762/1979; 11946/2002;
4284/1997; 12096/1995; 9864/2014).
La favorevole valutazione probatoria di tale prova documentale si combina poi – riuscendone anzi corroborata – con la linea difensiva dell'opponente il quale, nel corso dell'intero giudizio, non ha mai preso alcuna posizione sulla missiva di cui innanzi, né contestandola né disconoscendone il contenuto, così sostanzialmente ammettendo la veridicità di quanto ivi dichiarato.
Nondimeno, occorre anche precisare che il Tribunale non ha affatto considerato il documento in questione come una confessione stragiudiziale ma ha ravvisato nel contenuto dello stesso – ovviamente riferibile alla parte rappresentata – unitamente alla difesa approntata dall'ingiunto quella
“condotta concludente” incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio della promessa di pagamento, così ritenendo che non gravasse sull'opposta l'onere di proporre istanza di verificazione.
Tale ragionamento è condiviso da questa Corte, con l'ovvia conseguenza che l'appello non può che essere rigettato con conferma integrale della gravata sentenza.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri stabiliti in applicazione dei criteri di cui al Regolamento
Min. Giustizia n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022, e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di questa Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
“… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione,
pag. 9/11 dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti termini:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa: da €. 26.000 ad €. 52.000
Fase studio controversia €. 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio €. 709,00
Fase trattazione €. 1.523,00
Fase decisoria €. 1.735,00
Totale compenso tabellare €. 4.996,00
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Le suddette spese legali, come sopra quantificate, devono, poi, essere liquidate con distrazione in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria n. 130/2020, pubblicata il 3.02.2020, così decide:
- rigetta l'appello confermando, integralmente, la sentenza di primo grado;
pag. 10/11 - condanna al pagamento delle spese legali del presente Parte_1 grado, in favore di , quantificate in €. 4.996,00 a titolo di Parte_2 compenso, oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.06.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca (dr.ssa Patrizia Morabito)
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