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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 2516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2516 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. r.g. 6772/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. dell'11.12.2025
Oggi 11 dicembre 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Alice Buonafede, sono comparsi: per il , l'avv. Laura Liberati;
Parte_1 alle ore 10.30, nessuno è comparso per e per Parte_2 CP_1
[...]
Il difensore di parte opponente contesta quanto dedotto dalle altre parti nelle memorie depositate, rilevando la tardività della produzione documentale effettuata dalla parte opposta ed evidenziando che la stessa non è sufficiente a dare dimostrazione dell'avvenuta conclusione in forma scritta dei contratti da cui derivano le pretese azionate. Lo stesso precisa le conclusioni e discute oralmente la causa, riportandosi a tutti gli scritti difensivi.
Alle ore 11.00, ad udienza già conclusa, l'avv. Alberto Rossotti, per Parte_2 rappresenta alla scrivente di non essere potuto comparire prima, perché contestualmente impegnato in altra udienza.
Il Giudice udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide come da provvedimento che deposita contestualmente, di cui dà lettura, in assenza delle parti, e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 6772/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6772 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2021, a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
(C.F. , in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in Pt_1
, piazza della Costituente n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Liberati, in
[...]
virtù di procura allegata all'atto di citazione;
Opponente contro
(n. , costituitasi mediante la Controparte_2 P.IVA_2
procuratrice speciale (C.F. , in persona del legale Parte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Rocca di Papa, alla via Silvio
Spaventa n. 10, presso lo studio dell'avv. Piergiorgio Abbati, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Vicenzo Palomba, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposta
2 nonché
(C.F. ), in persona del procuratore speciale pro Controparte_1 P.IVA_4
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Giovanni Antonelli n. 41, presso lo studio dell'avv. Alessandro Cassiani, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Terza chiamata
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di somministrazione;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto dal in opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 1732/2021, emesso da questo Tribunale in data 27.7.2021, pubblicato in data 28.7.2021, con cui è stato allo stesso ingiunto il pagamento, in favore della rappresentata dalla della Controparte_2 Parte_2 complessiva somma di euro di 142.392,69, quale corrispettivo residuo dovuto in virtù di rapporti originariamente intrattenuti con oltre interessi come da Controparte_1 domanda e spese del procedimento monitorio.
L'opponente ha, nella specie, evidenziato:
- che il credito azionato in sede monitoria e ceduto alla società ingiungente sarebbe portato da varie fatture emesse nel corso del 2019 e nei primi mesi del 2020;
- che diverse delle fatture elencate nel prospetto prodotto in sede monitoria sono state già pagate alla prima della notificazione degli atti di cessione;
Controparte_1
- che, in particolare, le fatture nn. 003040470858, 003040470859, 003040470861,
003040470862, 003040470875, 003040470894, 003040470896, 003040470898,
003040470899, 003040470901, 003040470904 e 003040470905, relative alla prima cartolarizzazione notificata il 5.8.2019, sono state pagate tra il 18 ed il 19 luglio 2019, con mandati 4399, 4425, 4405, 4422, 4412, 4410 e 4412, mentre quelle nn. 003048620815,
003048666631, 003048666639, 003048666643, 003048666656, 003048666659,
003048666666, 003048666672, 003048666677 e 003048666678, relative alla seconda
3 cartolarizzazione notificata il 21.7.2020, sono state pagate in data 25.11.2019, con mandati nn. 7699 e 7670;
- che, in relazione ad altre fatture, l'ente ha provveduto alla compensazione dei crediti dal medesimo vantati in conseguenza del pagamento di altre fatture poi stornate dalla
Controparte_1
- che le fatture nn. 3062247106/2019, 3062247105/2019, 3055359745/2019,
3055359744/2019, 3055363391/2019, 3055363353/2019, 3055363389/2019,
3055363354/2019, 3068908167/2019 e 3068908166/2019 non sono mai state trasmesse;
- che le uniche fatture che risultano effettivamente non pagate sono la n.
004035166661 e la n. 004035166665, per le quali l'ufficio di ragioneria sta predisponendo i mandati di pagamento;
- che, ai fini del computo degli interessi moratori, il termine di pagamento deve essere individuato nel trentesimo giorno dalla data di trasmissione della fattura allo stesso ente;
- che, ove si escludesse l'operare della compensazione nei termini sopra argomentati, lo stesso ente ha interesse a chiamare in causa la al fine di conseguire Controparte_1 la restituzione delle somme indebitamente percepite.
Sulla scorta di tali deduzioni, il ha così concluso: “ - in via preliminare, per le Pt_1
ragioni sopra esposte, previo differimento dell'udienza di trattazione, autorizzare la chiamata in causa di in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_1
con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125; - in via principale nel merito revocare, annullare, o dichiarare nullo e comunque privo di giuridico effetto, per le ragioni esposte, il decreto ingiuntivo n. 1732/2021 – 4665/2021 r.g. (come indicato nella relata di notifica), emesso in data 27/28.7.2021 dal Tribunale di Velletri, nella persona del dott. Renato Buzi, e notificato il successivo 29.7.2021; in via subordinata, in caso di condanna anche parziale, accertare e dichiarare che il ha Parte_1 estinto in data antecedente alla cessione del credito ovvero in concomitanza della stessa il debito di cui alle fatture per le quali è stato richiesto il decreto ingiuntivo opposto mediante pagamento diretto ad ovvero mediante compensazione con Controparte_1
somme già versate a saldo di fatture poi stornate;
in via ulteriormente subordinata nel
4 caso in cui il Giudice ritenesse non opponibile alla società cessionaria i pagamenti e/o le compensazioni effettuati nei confronti della società cedente, condannare CP_1
alla restituzione delle somme illegittimamente detenute nella misura che risulterà di
[...]
giustizia all'esito delle risultanze istruttorie, oltre interessi di cui al D. Lgs. 231/2002 dalla data dell'avvenuto pagamento fino all'effettiva restituzione, ovvero dichiarare che la stessa è tenuta a garantire e manlevare il di quanto questi Parte_1 dovesse essere tenuto a versare alla in virtù della emananda sentenza, Parte_2
anche a titolo di interessi. - con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre accessori di legge e condanna ex art. 96 III comma c.p.c.”.
La costituitasi in giudizio in qualità di procuratrice speciale di Parte_2
ha premesso che, in virtù dei pagamenti effettuati dal Controparte_2
l'importo complessivamente dovuto si è ridotto ad euro 131.863,16, a titolo di Pt_1
sorte capitale residua, evidenziando:
- che l'opposizione è improcedibile, in quanto l'opponente si è costituito tardivamente soltanto in data 15.11.2021, mentre l'atto di citazione è stato notificato il 7.10.2021;
- che la parte opponente non ha dimostrato l'avvenuto pagamento di alcune delle fatture azionate direttamente in favore della cedente, non essendo a ciò sufficienti i mandati di pagamento in atti;
- che, ai fini dell'invocata compensazione, il ha erroneamente utilizzato note Pt_1
di storno come se fossero note di credito, senza provare di avere già provveduto al pagamento delle fatture poi stornate;
- che le fatture indicate dallo stesso come non inviate sono state, in realtà, Pt_1
regolarmente trasmesse al Sistema di Interscambio, senza essere rifiutate dal destinatario nei termini previsti;
- che le fatture n. 004035166661 e n. 004035166665, per un importo complessivo di euro 119,89, sono state effettivamente pagate dall'ente, come già riconosciuto in questa sede;
- che, circa la data di scadenza delle singole fatture, ai fini del computo degli interessi moratori, se volesse aderirsi alla prospettazione di parte opponente, sarebbe agevole
5 procedere ad un diverso conteggio, facendo riferimento alla data di trasmissione delle singole fatture.
La parte opponente ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: “nel Merito: -
Accertare e dichiarare che il in persona del Sindaco pro Parte_1 tempore era debitore dell'importo di € 142.392,69 di cui al decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi di mora maturati e maturandi, al tasso di cui al d.lgs. 231/2002, oltre alle spese della fase monitoria;
- Accertare e dichiarare che il ha Parte_1
provveduto ad effettuare parziali pagamenti, e per l'effetto - Condannare il
[...]
in persona del Sindaco pro tempore al pagamento della residua somma di Parte_1
€ 131.863,16, oltre interessi di mora, ovvero di quella diversa somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria del presente giudizio, nonché al pagamento delle spese
e compensi professionali della procedura monitoria, come liquidate dal Giudice, oltre le successive occorrende in caso di esecuzione forzata. - Rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proposte dal Parte_1
, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate”, con vittoria di
[...] spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa chiesta dall'opponente, si è costituita in giudizio anche che ha dedotto di essere carente di legittimazione passiva in Controparte_1 relazione alla domanda avanzata dall'opponente, in conseguenza dell'avvenuta cessione dei crediti azionati in sede monitoria, e che, in ogni caso, le fatture indicate dal Pt_1 non risultano effettivamente saldate, in quanto i mandati di pagamento emessi dallo stesso ente contengono fatture di storno, in quanto tali non utilizzabili in compensazione.
La medesima ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “ - in via preliminare e principale: Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di CP_1
e, per l'effetto, disattendere e rigettare integralmente tutte le domande formulate
[...] dal poiché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, Parte_1
oltre che sfornite di prova per tutte le motivazioni indicate nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, condannare l'opponente alle spese di lite ex art. 91 c.p.c.; In ogni caso: con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio”.
6 Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., è stato disposto l'espletamento di una consulenza tecnica al fine di ricostruire i rapporti di dare e avere tra le parti.
Mutata la persona fisica del giudice per effetto del decreto del Presidente del Tribunale
n. 21 del 9.2.2023 e concluso l'accertamento tecnico precedentemente disposto, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è definita a seguito di discussione orale tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così, in sintesi, delineate le prospettazioni delle parti, giova precisare, sul piano pregiudiziale, che non può accogliersi l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo, sollevata dall'opposta al momento della costituzione in giudizio, atteso che l'atto di citazione in opposizione è stato pacificamente notificato a mezzo pec in data 7.10.2021 e risulta poi depositato in data 14.10.2021, nel rispetto del termine di dieci giorni prescritto dall'art. 165 c.p.c.
Si ritiene, quindi, opportuno analizzare, preliminarmente, la questione rilevata d'ufficio, a seguito della difesa del circa la mancata produzione dei contratti di Pt_1 somministrazione, con ordinanza del 7.11.2025, in cui si è evidenziato che le pretese azionate dalla società opposta si fondano su diversi contratti conclusi con una Pubblica
Amministrazione, i quali, secondo quanto prescritto dagli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del
1923, devono rivestire la forma scritta ad substantiam.
Al riguardo, si sottolinea, in linea generale, che la Suprema Corte ha chiarito che “per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta 'ad substantiam' non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo” (cfr. Cass., sez. un., 25 marzo 2022, n. 9775), di talché, a prescindere dal dato che i contratti che vengono qui in rilievo siano stati conclusi con una società commerciale, il requisito di forma sarebbe, ad ogni modo, soddisfatto anche
7 mediante lo scambio di proposta e accettazione.
In relazione a quest'ultimo profilo, occorre ancora precisare che “i contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta 'ad substantiam', possono anche non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali. Peraltro, occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per 'facta concludentia', con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.” (cfr. Cass.,
15 giugno 2015, n. 12316).
Dai principi appena richiamati si desume agevolmente che, benché il requisito della forma scritta, previsto a pena di nullità, sia da reputare rispettato anche qualora il contratto si perfezioni con lo scambio di proposta e accettazione, soprattutto ove vengano in considerazione delle società commerciali, ad ogni modo, pure in tale eventualità, sarebbe necessario che sia data prova dello scambio in forma scritta delle due dichiarazioni unilaterali, secondo la disciplina di cui agli artt. 1326 ss. c.c.
Nell'ipotesi in disamina, si osserva che, nella memoria depositata nel termine assegnato ai sensi dell'art. 101 c. 2 c.p.c., la parte opposta ha precisato, producendo i relativi documenti, che i crediti azionati in sede monitoria derivano da diversi rapporti, sorti per effetto dell'invio, da parte dell'ente, di ordinativi sulla base di convenzioni quadro stipulate dalla ON, in particolare: a) dell'ordine diretto di acquisto n. 5177572 del 22.10.2019, relativo alla Convenzione “Energia elettrica 16”, sottoscritto digitalmente dal dott. per il Comune di;
b) dell'ordine diretto di acquisto Persona_1 Parte_1
n. 4524362 del 10.10.2018, relativo alla Convenzione “Energia Elettrica 15”, sottoscritto digitalmente dal dott. per il Comune di c) dell'ordine Persona_1 Parte_1 diretto di acquisto n. 3869835, relativo alla Convenzione “Energia elettrica 14”, anch'esso formalizzato per conto dell'Ente (cfr. docc. allegati alla memoria dell'1.12.2025).
8 Al riguardo, deve precisarsi, in primo luogo, che, contrariamente a quanto sostenuto dal detta produzione documentale non può reputarsi tardiva, venendo in Pt_1
considerazione un'attività istruttoria resa necessaria dal rilievo officioso della questione di nullità, avvenuto in un momento in cui le preclusioni istruttorie erano orami maturate.
Occorre, nondimeno, sottolineare che unicamente uno dei tre ordinativi prodotti dalla società apposta reca una firma digitale riconducibile all'ente, mentre gli altri due ordinativi ne sono privi e che, in ogni caso, non sono state prodotte le tre convenzioni quadro a cui detti ordinativi si riferiscono, concluse dalla ON e dalla società somministrante, di talché i soli tre ordinativi in atti, due dei quali privi di qualsiasi sottoscrizione riferibile all'ente, non possono considerarsi idonei a documentare la conclusione dei diversi rapporti che vengono qui in rilievo nel rispetto della forma prescritta dalla legge.
A mente di tutto quanto sopra argomentato, deve, dunque, concludersi che la società opposta non ha prodotto documentazione idonea a comprovare l'avvenuta stipulazione in forma scritta dei diversi contratti da cui derivano le pretese creditorie azionate, con l'immediato portato che gli stessi incorrono nella sanzione di nullità prescritta dagli artt.
16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923.
Ne deriva immediatamente che, in mancanza di un titolo valido, non può qui accertarsi la fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria, con conseguente assorbimento della domanda di restituzione o di manleva, proposta, in via meramente subordinata, dall'opponente nei riguardi della società chiamata.
Occorre, infine, precisare che non può condividersi l'assunto secondo cui la questione sopra analizzata sarebbe stata tardivamente introdotta dal il quale non ha in Pt_1 precedenza contestato la conclusione dei contratti, in quanto, da un canto, il solo contegno processuale tenuto dall'ente, a fronte di contratti soggetti all'obbligo di forma scritta a pena di nullità, non assumerebbe alcuna rilevanza, dall'altro, la questione della nullità dei contratti per cui è causa è stata oggetto di rilievo ufficioso, perché emergente dal solo esame degli atti, come peraltro riconosciuto dall'insegnamento della giurisprudenza di legittimità.
9 Quest'ultima ha, infatti, chiarito che la nullità del contratto è sempre rilevabile d'ufficio tanto ove si agisca per conseguire l'adempimento, quanto qualora sia proposta un'azione di impugnativa negoziale, riconoscendo la sussistenza di un dovere del giudice di rilevare una causa di nullità negoziale e di indicarla alle parti, lungo tutto il corso del processo, fino alla sua conclusione (cfr. Cass., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242 e n.
26243).
3. L'opposizione deve, pertanto, essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Le spese di lite, nei rapporti fra l'opponente e la società opposta, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico della seconda e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, in relazione allo scaglione di riferimento, da determinare sulla base dell'importo di cui è stato ingiunto il pagamento (causa di valore compreso fra euro
52.000,01 ed euro 260.000,00), con la precisazione che si applicheranno i parametri minimi, data la non particolare complessità delle questioni poste e il rilievo officioso della nullità dei contratti.
Analogamente le spese di consulenza, liquidate nel corso del giudizio, sono da porre per intero a carico dell'opposta.
Rispetto, invece, alla terza chiamata, deve ricordarsi che “in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale” (cfr. Cass., 18 aprile 2023, n. 10364).
Nell'ipotesi in disamina, si rileva che dall'accertamento tecnico espletato nel corso del giudizio è emerso che una parte degli importi richiesti in sede monitoria era stata effettivamente già versata in favore della cedente, come peraltro riconosciuto dalla parte opposta nel costituirsi in giudizio, mentre per la restante parte il non avrebbe Pt_1
10 documentato di avere provveduto a saldare le fatture poi stornate e portate in compensazione rispetto ai crediti qui azionati.
A mente di ciò, si ritengono sussistenti gravi motivi per giustificare, ai sensi dell'art. 92
c. 2 c.p.c., per come integrato con sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, la compensazione integrale delle spese di lite fra la parte chiamata e le altre parti.
Si reputa, invece, che non sussistano i presupposti per la pronuncia di un'ulteriore condanna, richiesta dal ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c. Pt_1
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1732/2021, emesso da questo Tribunale in data 27.7.2021, pubblicato il 28.7.2021;
b) condanna la rappresentata dalla Controparte_2 Parte_2 alla rifusione, in favore del delle spese di lite, liquidate nella Parte_1
complessiva somma di euro 7.052,00, per compensi, ed euro 406,50 (contributo unificato e marca da bollo), per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) dispone la compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti fra la
[...]
e le altre parti;
CP_1
d) pone le spese di consulenza tecnica, liquidate nel corso del giudizio, interamente a carico della rappresentata dalla Controparte_2 Parte_2
Velletri, 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
11
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. dell'11.12.2025
Oggi 11 dicembre 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Alice Buonafede, sono comparsi: per il , l'avv. Laura Liberati;
Parte_1 alle ore 10.30, nessuno è comparso per e per Parte_2 CP_1
[...]
Il difensore di parte opponente contesta quanto dedotto dalle altre parti nelle memorie depositate, rilevando la tardività della produzione documentale effettuata dalla parte opposta ed evidenziando che la stessa non è sufficiente a dare dimostrazione dell'avvenuta conclusione in forma scritta dei contratti da cui derivano le pretese azionate. Lo stesso precisa le conclusioni e discute oralmente la causa, riportandosi a tutti gli scritti difensivi.
Alle ore 11.00, ad udienza già conclusa, l'avv. Alberto Rossotti, per Parte_2 rappresenta alla scrivente di non essere potuto comparire prima, perché contestualmente impegnato in altra udienza.
Il Giudice udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide come da provvedimento che deposita contestualmente, di cui dà lettura, in assenza delle parti, e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 6772/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6772 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2021, a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
(C.F. , in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in Pt_1
, piazza della Costituente n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Liberati, in
[...]
virtù di procura allegata all'atto di citazione;
Opponente contro
(n. , costituitasi mediante la Controparte_2 P.IVA_2
procuratrice speciale (C.F. , in persona del legale Parte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Rocca di Papa, alla via Silvio
Spaventa n. 10, presso lo studio dell'avv. Piergiorgio Abbati, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Vicenzo Palomba, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposta
2 nonché
(C.F. ), in persona del procuratore speciale pro Controparte_1 P.IVA_4
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Giovanni Antonelli n. 41, presso lo studio dell'avv. Alessandro Cassiani, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Terza chiamata
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di somministrazione;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto dal in opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 1732/2021, emesso da questo Tribunale in data 27.7.2021, pubblicato in data 28.7.2021, con cui è stato allo stesso ingiunto il pagamento, in favore della rappresentata dalla della Controparte_2 Parte_2 complessiva somma di euro di 142.392,69, quale corrispettivo residuo dovuto in virtù di rapporti originariamente intrattenuti con oltre interessi come da Controparte_1 domanda e spese del procedimento monitorio.
L'opponente ha, nella specie, evidenziato:
- che il credito azionato in sede monitoria e ceduto alla società ingiungente sarebbe portato da varie fatture emesse nel corso del 2019 e nei primi mesi del 2020;
- che diverse delle fatture elencate nel prospetto prodotto in sede monitoria sono state già pagate alla prima della notificazione degli atti di cessione;
Controparte_1
- che, in particolare, le fatture nn. 003040470858, 003040470859, 003040470861,
003040470862, 003040470875, 003040470894, 003040470896, 003040470898,
003040470899, 003040470901, 003040470904 e 003040470905, relative alla prima cartolarizzazione notificata il 5.8.2019, sono state pagate tra il 18 ed il 19 luglio 2019, con mandati 4399, 4425, 4405, 4422, 4412, 4410 e 4412, mentre quelle nn. 003048620815,
003048666631, 003048666639, 003048666643, 003048666656, 003048666659,
003048666666, 003048666672, 003048666677 e 003048666678, relative alla seconda
3 cartolarizzazione notificata il 21.7.2020, sono state pagate in data 25.11.2019, con mandati nn. 7699 e 7670;
- che, in relazione ad altre fatture, l'ente ha provveduto alla compensazione dei crediti dal medesimo vantati in conseguenza del pagamento di altre fatture poi stornate dalla
Controparte_1
- che le fatture nn. 3062247106/2019, 3062247105/2019, 3055359745/2019,
3055359744/2019, 3055363391/2019, 3055363353/2019, 3055363389/2019,
3055363354/2019, 3068908167/2019 e 3068908166/2019 non sono mai state trasmesse;
- che le uniche fatture che risultano effettivamente non pagate sono la n.
004035166661 e la n. 004035166665, per le quali l'ufficio di ragioneria sta predisponendo i mandati di pagamento;
- che, ai fini del computo degli interessi moratori, il termine di pagamento deve essere individuato nel trentesimo giorno dalla data di trasmissione della fattura allo stesso ente;
- che, ove si escludesse l'operare della compensazione nei termini sopra argomentati, lo stesso ente ha interesse a chiamare in causa la al fine di conseguire Controparte_1 la restituzione delle somme indebitamente percepite.
Sulla scorta di tali deduzioni, il ha così concluso: “ - in via preliminare, per le Pt_1
ragioni sopra esposte, previo differimento dell'udienza di trattazione, autorizzare la chiamata in causa di in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_1
con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125; - in via principale nel merito revocare, annullare, o dichiarare nullo e comunque privo di giuridico effetto, per le ragioni esposte, il decreto ingiuntivo n. 1732/2021 – 4665/2021 r.g. (come indicato nella relata di notifica), emesso in data 27/28.7.2021 dal Tribunale di Velletri, nella persona del dott. Renato Buzi, e notificato il successivo 29.7.2021; in via subordinata, in caso di condanna anche parziale, accertare e dichiarare che il ha Parte_1 estinto in data antecedente alla cessione del credito ovvero in concomitanza della stessa il debito di cui alle fatture per le quali è stato richiesto il decreto ingiuntivo opposto mediante pagamento diretto ad ovvero mediante compensazione con Controparte_1
somme già versate a saldo di fatture poi stornate;
in via ulteriormente subordinata nel
4 caso in cui il Giudice ritenesse non opponibile alla società cessionaria i pagamenti e/o le compensazioni effettuati nei confronti della società cedente, condannare CP_1
alla restituzione delle somme illegittimamente detenute nella misura che risulterà di
[...]
giustizia all'esito delle risultanze istruttorie, oltre interessi di cui al D. Lgs. 231/2002 dalla data dell'avvenuto pagamento fino all'effettiva restituzione, ovvero dichiarare che la stessa è tenuta a garantire e manlevare il di quanto questi Parte_1 dovesse essere tenuto a versare alla in virtù della emananda sentenza, Parte_2
anche a titolo di interessi. - con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre accessori di legge e condanna ex art. 96 III comma c.p.c.”.
La costituitasi in giudizio in qualità di procuratrice speciale di Parte_2
ha premesso che, in virtù dei pagamenti effettuati dal Controparte_2
l'importo complessivamente dovuto si è ridotto ad euro 131.863,16, a titolo di Pt_1
sorte capitale residua, evidenziando:
- che l'opposizione è improcedibile, in quanto l'opponente si è costituito tardivamente soltanto in data 15.11.2021, mentre l'atto di citazione è stato notificato il 7.10.2021;
- che la parte opponente non ha dimostrato l'avvenuto pagamento di alcune delle fatture azionate direttamente in favore della cedente, non essendo a ciò sufficienti i mandati di pagamento in atti;
- che, ai fini dell'invocata compensazione, il ha erroneamente utilizzato note Pt_1
di storno come se fossero note di credito, senza provare di avere già provveduto al pagamento delle fatture poi stornate;
- che le fatture indicate dallo stesso come non inviate sono state, in realtà, Pt_1
regolarmente trasmesse al Sistema di Interscambio, senza essere rifiutate dal destinatario nei termini previsti;
- che le fatture n. 004035166661 e n. 004035166665, per un importo complessivo di euro 119,89, sono state effettivamente pagate dall'ente, come già riconosciuto in questa sede;
- che, circa la data di scadenza delle singole fatture, ai fini del computo degli interessi moratori, se volesse aderirsi alla prospettazione di parte opponente, sarebbe agevole
5 procedere ad un diverso conteggio, facendo riferimento alla data di trasmissione delle singole fatture.
La parte opponente ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: “nel Merito: -
Accertare e dichiarare che il in persona del Sindaco pro Parte_1 tempore era debitore dell'importo di € 142.392,69 di cui al decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi di mora maturati e maturandi, al tasso di cui al d.lgs. 231/2002, oltre alle spese della fase monitoria;
- Accertare e dichiarare che il ha Parte_1
provveduto ad effettuare parziali pagamenti, e per l'effetto - Condannare il
[...]
in persona del Sindaco pro tempore al pagamento della residua somma di Parte_1
€ 131.863,16, oltre interessi di mora, ovvero di quella diversa somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria del presente giudizio, nonché al pagamento delle spese
e compensi professionali della procedura monitoria, come liquidate dal Giudice, oltre le successive occorrende in caso di esecuzione forzata. - Rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proposte dal Parte_1
, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate”, con vittoria di
[...] spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa chiesta dall'opponente, si è costituita in giudizio anche che ha dedotto di essere carente di legittimazione passiva in Controparte_1 relazione alla domanda avanzata dall'opponente, in conseguenza dell'avvenuta cessione dei crediti azionati in sede monitoria, e che, in ogni caso, le fatture indicate dal Pt_1 non risultano effettivamente saldate, in quanto i mandati di pagamento emessi dallo stesso ente contengono fatture di storno, in quanto tali non utilizzabili in compensazione.
La medesima ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “ - in via preliminare e principale: Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di CP_1
e, per l'effetto, disattendere e rigettare integralmente tutte le domande formulate
[...] dal poiché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, Parte_1
oltre che sfornite di prova per tutte le motivazioni indicate nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, condannare l'opponente alle spese di lite ex art. 91 c.p.c.; In ogni caso: con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio”.
6 Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., è stato disposto l'espletamento di una consulenza tecnica al fine di ricostruire i rapporti di dare e avere tra le parti.
Mutata la persona fisica del giudice per effetto del decreto del Presidente del Tribunale
n. 21 del 9.2.2023 e concluso l'accertamento tecnico precedentemente disposto, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è definita a seguito di discussione orale tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così, in sintesi, delineate le prospettazioni delle parti, giova precisare, sul piano pregiudiziale, che non può accogliersi l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo, sollevata dall'opposta al momento della costituzione in giudizio, atteso che l'atto di citazione in opposizione è stato pacificamente notificato a mezzo pec in data 7.10.2021 e risulta poi depositato in data 14.10.2021, nel rispetto del termine di dieci giorni prescritto dall'art. 165 c.p.c.
Si ritiene, quindi, opportuno analizzare, preliminarmente, la questione rilevata d'ufficio, a seguito della difesa del circa la mancata produzione dei contratti di Pt_1 somministrazione, con ordinanza del 7.11.2025, in cui si è evidenziato che le pretese azionate dalla società opposta si fondano su diversi contratti conclusi con una Pubblica
Amministrazione, i quali, secondo quanto prescritto dagli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del
1923, devono rivestire la forma scritta ad substantiam.
Al riguardo, si sottolinea, in linea generale, che la Suprema Corte ha chiarito che “per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta 'ad substantiam' non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo” (cfr. Cass., sez. un., 25 marzo 2022, n. 9775), di talché, a prescindere dal dato che i contratti che vengono qui in rilievo siano stati conclusi con una società commerciale, il requisito di forma sarebbe, ad ogni modo, soddisfatto anche
7 mediante lo scambio di proposta e accettazione.
In relazione a quest'ultimo profilo, occorre ancora precisare che “i contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta 'ad substantiam', possono anche non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali. Peraltro, occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per 'facta concludentia', con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.” (cfr. Cass.,
15 giugno 2015, n. 12316).
Dai principi appena richiamati si desume agevolmente che, benché il requisito della forma scritta, previsto a pena di nullità, sia da reputare rispettato anche qualora il contratto si perfezioni con lo scambio di proposta e accettazione, soprattutto ove vengano in considerazione delle società commerciali, ad ogni modo, pure in tale eventualità, sarebbe necessario che sia data prova dello scambio in forma scritta delle due dichiarazioni unilaterali, secondo la disciplina di cui agli artt. 1326 ss. c.c.
Nell'ipotesi in disamina, si osserva che, nella memoria depositata nel termine assegnato ai sensi dell'art. 101 c. 2 c.p.c., la parte opposta ha precisato, producendo i relativi documenti, che i crediti azionati in sede monitoria derivano da diversi rapporti, sorti per effetto dell'invio, da parte dell'ente, di ordinativi sulla base di convenzioni quadro stipulate dalla ON, in particolare: a) dell'ordine diretto di acquisto n. 5177572 del 22.10.2019, relativo alla Convenzione “Energia elettrica 16”, sottoscritto digitalmente dal dott. per il Comune di;
b) dell'ordine diretto di acquisto Persona_1 Parte_1
n. 4524362 del 10.10.2018, relativo alla Convenzione “Energia Elettrica 15”, sottoscritto digitalmente dal dott. per il Comune di c) dell'ordine Persona_1 Parte_1 diretto di acquisto n. 3869835, relativo alla Convenzione “Energia elettrica 14”, anch'esso formalizzato per conto dell'Ente (cfr. docc. allegati alla memoria dell'1.12.2025).
8 Al riguardo, deve precisarsi, in primo luogo, che, contrariamente a quanto sostenuto dal detta produzione documentale non può reputarsi tardiva, venendo in Pt_1
considerazione un'attività istruttoria resa necessaria dal rilievo officioso della questione di nullità, avvenuto in un momento in cui le preclusioni istruttorie erano orami maturate.
Occorre, nondimeno, sottolineare che unicamente uno dei tre ordinativi prodotti dalla società apposta reca una firma digitale riconducibile all'ente, mentre gli altri due ordinativi ne sono privi e che, in ogni caso, non sono state prodotte le tre convenzioni quadro a cui detti ordinativi si riferiscono, concluse dalla ON e dalla società somministrante, di talché i soli tre ordinativi in atti, due dei quali privi di qualsiasi sottoscrizione riferibile all'ente, non possono considerarsi idonei a documentare la conclusione dei diversi rapporti che vengono qui in rilievo nel rispetto della forma prescritta dalla legge.
A mente di tutto quanto sopra argomentato, deve, dunque, concludersi che la società opposta non ha prodotto documentazione idonea a comprovare l'avvenuta stipulazione in forma scritta dei diversi contratti da cui derivano le pretese creditorie azionate, con l'immediato portato che gli stessi incorrono nella sanzione di nullità prescritta dagli artt.
16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923.
Ne deriva immediatamente che, in mancanza di un titolo valido, non può qui accertarsi la fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria, con conseguente assorbimento della domanda di restituzione o di manleva, proposta, in via meramente subordinata, dall'opponente nei riguardi della società chiamata.
Occorre, infine, precisare che non può condividersi l'assunto secondo cui la questione sopra analizzata sarebbe stata tardivamente introdotta dal il quale non ha in Pt_1 precedenza contestato la conclusione dei contratti, in quanto, da un canto, il solo contegno processuale tenuto dall'ente, a fronte di contratti soggetti all'obbligo di forma scritta a pena di nullità, non assumerebbe alcuna rilevanza, dall'altro, la questione della nullità dei contratti per cui è causa è stata oggetto di rilievo ufficioso, perché emergente dal solo esame degli atti, come peraltro riconosciuto dall'insegnamento della giurisprudenza di legittimità.
9 Quest'ultima ha, infatti, chiarito che la nullità del contratto è sempre rilevabile d'ufficio tanto ove si agisca per conseguire l'adempimento, quanto qualora sia proposta un'azione di impugnativa negoziale, riconoscendo la sussistenza di un dovere del giudice di rilevare una causa di nullità negoziale e di indicarla alle parti, lungo tutto il corso del processo, fino alla sua conclusione (cfr. Cass., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242 e n.
26243).
3. L'opposizione deve, pertanto, essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Le spese di lite, nei rapporti fra l'opponente e la società opposta, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico della seconda e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, in relazione allo scaglione di riferimento, da determinare sulla base dell'importo di cui è stato ingiunto il pagamento (causa di valore compreso fra euro
52.000,01 ed euro 260.000,00), con la precisazione che si applicheranno i parametri minimi, data la non particolare complessità delle questioni poste e il rilievo officioso della nullità dei contratti.
Analogamente le spese di consulenza, liquidate nel corso del giudizio, sono da porre per intero a carico dell'opposta.
Rispetto, invece, alla terza chiamata, deve ricordarsi che “in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale” (cfr. Cass., 18 aprile 2023, n. 10364).
Nell'ipotesi in disamina, si rileva che dall'accertamento tecnico espletato nel corso del giudizio è emerso che una parte degli importi richiesti in sede monitoria era stata effettivamente già versata in favore della cedente, come peraltro riconosciuto dalla parte opposta nel costituirsi in giudizio, mentre per la restante parte il non avrebbe Pt_1
10 documentato di avere provveduto a saldare le fatture poi stornate e portate in compensazione rispetto ai crediti qui azionati.
A mente di ciò, si ritengono sussistenti gravi motivi per giustificare, ai sensi dell'art. 92
c. 2 c.p.c., per come integrato con sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, la compensazione integrale delle spese di lite fra la parte chiamata e le altre parti.
Si reputa, invece, che non sussistano i presupposti per la pronuncia di un'ulteriore condanna, richiesta dal ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c. Pt_1
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1732/2021, emesso da questo Tribunale in data 27.7.2021, pubblicato il 28.7.2021;
b) condanna la rappresentata dalla Controparte_2 Parte_2 alla rifusione, in favore del delle spese di lite, liquidate nella Parte_1
complessiva somma di euro 7.052,00, per compensi, ed euro 406,50 (contributo unificato e marca da bollo), per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) dispone la compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti fra la
[...]
e le altre parti;
CP_1
d) pone le spese di consulenza tecnica, liquidate nel corso del giudizio, interamente a carico della rappresentata dalla Controparte_2 Parte_2
Velletri, 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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