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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 15/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1184/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Gabriele Bordiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a definizione della causa iscritta al n. 1184 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Oristano nello Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Anna Maria Muroni, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera prot. n. 622/III del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano del 06.12.2023, ricorrente contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Oristano Controparte_1 C.F._2
nello studio dell'avv. Maria Gloria De Montis, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, resistente con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14.12.2023, ha convenuto in giudizio l'ex compagno Parte_1
– da cui si era separata nel maggio 2023 – per ottenere la regolamentazione dei Controparte_1
1 regimi di affidamento, collocamento, mantenimento e diritto di visita della comune figlia minorenne nata a [...] il [...]. Persona_1
A sostegno della domanda e per quanto di rilievo, la ricorrente ha esposto: (i) di essere madre e convivente, oltre che della piccola di una figlia maggiorenne e disoccupata, nata da una Per_1
relazione precedente a quella avuta con il (ii) di avere convissuto con il resistente CP_1
dapprima in Parma e, a partire dal 2020, a Oristano;
(iii) che il operaio, a partire dal CP_1
momento in cui, nel maggio 2023, lasciata la casa familiare, si era trasferito in Lombardia, le aveva sempre versato, per il mantenimento indiretto della comune figlia la somma di euro 300,00 Per_1
al mese;
(iv) di essere priva di occupazione.
2. Con comparsa del 30.04.2024, si è costituito in giudizio che, rispetto a quanto Controparte_1
esposto dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, ha precisato: (i) di avere lavorato in fino al 31.03.2024 in virtù di contratto a tempo determinato e di essere in cerca di CP_2
occupazione dopo il recente rientro in Sardegna;
(ii) che il sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni reddituali gli impediva di continuare a versare l'importo di euro 300,00 al mese pagato fino a quel momento per il mantenimento indiretto della figlia ma di essere, Per_1
comunque, disposto a corrispondere alla ricorrente, a tale titolo, la somma di euro 250,00 mensili, oltre alla propria metà dell'assegno unico e universale;
(iii) di essere ospite di un amico in Muravera
e di essere in cerca di alloggio.
3. All'udienza del 07.10.2024, le parti, nel dichiarare di avere raggiunto un accordo nel superiore interesse della figlia, hanno integrato le condizioni precedentemente concordate (e depositate per iscritto il 04.10.2024) con l'ulteriore previsione dell'attribuzione alla sola ricorrente del potere di sottoscrivere i moduli di iscrizione a scuola della figlia, previa autorizzazione scritta del padre, da comunicarsi via e-mail, valevole ai fini della sostituzione nella firma.
In virtù dell'accordo, su istanza congiunta delle parti, la causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione alla stessa udienza.
§§§
4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti – che prevede una congrua contribuzione indiretta, da parte del padre, al mantenimento della figlia e adeguati tempi di permanenza presso il genitore non convivente – debba essere recepito poiché, come ritenuto anche dal Pubblico Ministero, è a idoneo a garantire il diritto di di ricevere da entrambi Persona_1
gli ascendenti educazione, istruzione e cura.
Poiché le parti si sono accordate, sussistono motivi per disporre, fra le stesse, la compensazione integrale delle spese del processo.
P.Q.M.
2 Il Collegio, definitivamente pronunciando, omologando l'accordo delle parti,
1) affida – che è collocata in via prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la Persona_1 madre – congiuntamente ai genitori, disponendo che la minore continui a Parte_1
ricevere dalla madre e dal padre educazione, istruzione e cura e conservi relazioni significative con i nonni e gli altri parenti di ciascun ramo genitoriale;
nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, i genitori condivideranno tutte le scelte – a titolo esemplificativo, educative, scolastiche ed extrascolastiche (viaggi di istruzione e svago, attività sportive e ricreative), religiose, sanitarie, concernenti l'acquisto di mezzi di trasporto personali – di maggiore interesse per la figlia;
la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata disgiuntamente sulle questioni di ordinaria amministrazione;
è, inoltre, Parte_1
autorizzata a sottoscrivere i moduli per l'iscrizione a scuola della figlia, previa acquisizione del consenso scritto del padre, da comunicarsi via e-mail, valevole ai fini della sostituzione nella firma;
2) quanto al diritto di visita: a) avrà facoltà, salvo differente accordo fra le parti, Controparte_1
di vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta sarà possibile e, comunque, almeno una volta alla settimana, terrà la minore con sé dalle 11.00 alle 18.00, quando la riporterà a casa.
[...]
dovrà avvisare almeno quarantotto ore prima dell'incontro con la CP_1 Parte_1
figlia; b) nel periodo estivo la minore potrà stare con il padre per quindici giorni non consecutivi senza pernotto, data la tenera età; c) le festività principali (Natale, Pasqua e
Pasquetta, compleanni) verranno trascorse dalla minore con i genitori secondo le regole dell'alternanza; d) il padre potrà tenere contatti telefonici e/o videochiamate con la figlia almeno tre/quattro giorni a settimana, dopo le 17.00; e) ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati e programmati, di volta in volta, tra i genitori tenuto conto della indipendenza abitativa del signor considerato che al CP_1
momento e vive a casa di un amico e non può ospitare la figlia per il pernottamento;
3) dispone che, entro il giorno cinque di ogni mese, versi a Controparte_1 Parte_1
mediante bonifico da eseguirsi su conto corrente alla stessa intestato, la somma di euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale su base Istat, a titolo di contributo di mantenimento indiretto della figlia l'assegno diverrà pari a euro 300,00 mensili a partire dal Per_1 reperimento di un'occupazione da parte del CP_1
4) pone a carico dei genitori, nella misura del 50% a testa, le spese straordinarie – mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche ed extrascolastiche, sportive e ricreative, preventivamente concordate e comunque documentate e comunque individuate secondo le linee guida del CNF del 14.07.2017 – relative alla figlia Per_1
3 5) l'assegno unico e universale per la minore sarà domandato e percepito per Persona_1
intero dalla madre Parte_1
6) sempre per accordo delle parti, vigeranno, inoltre, le seguenti condizioni:
“La minore di sei anni attualmente frequenta il primo anno della scuola Persona_1
primaria in Scano Montiferro e non pratica alcuna attività sportiva e non frequenta alcuna attività ludica.
Le eventuali spese straordinarie che dovessero sorgere in seguito alla pratica di uno sport ovvero di una qualsiasi altra attività ludica che dovrà essere preventivamente concordata tra
i genitori, graveranno sui genitori al 50% ciascuno. Chi sostiene e anticipa le spese straordinarie ha diritto al rimborso dall'altro genitore nella misura del 50% previa esibizione delle ricevute.
I genitori discuteranno di tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche.
In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni della minore, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore.
Le spese mediche dovranno essere pagate dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
Sono fatti salvi i diversi accordi che i genitori raggiungeranno di volta in volta, specificandosi che tutte le modifiche suindicate dovranno essere richieste o concordate con un congruo preavviso in modo da consentire il soddisfacimento delle esigenze sia della minore e degli impegni di entrambi i genitori.
I genitori si occuperanno della minore nella quotidianità quando sarà presso di loro.
Principi Generali Della Genitorialità - Entrambi i genitori devono: mantenere una comunicazione funzionale con la prole e i genitori dovranno mostrandosi collaborativi l'un l'altro; contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano la prole;
condividere tra di loro tutte le informazioni riguardanti la prole (es. scuola, insegnanti, attività sportive, amici ecc.); non squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso
e la prole;
Condivisione delle decisioni:
È nel miglior interesse della minore che i genitori condividano le principali decisioni.
Ciascun genitore prende decisioni relative alla cura quotidiana della figlia quando si trova presso di lui.
4 Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della figlia e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza della figlia e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria, affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
Ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupa della figlia.
Nell'eventualità che le parti non concordino sulle decisioni genitoriali si rivolgeranno al
Tribunale di Oristano.
Diritti della Figlia. La minore ha diritto: alla bigenitorialità (sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori);
a non essere coinvolta nelle discussioni tra i genitori;
a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
a non essere usato come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
Comunicazione con i figli:
Ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate.
La figlia potrà telefonare ad entrambi i genitori.
I genitori dovranno monitorare l'uso che la minore farà del computer per garantire la sua sicurezza.
I genitori concordano nell'installare programmi di controllo del computer.
Comunicazione tra genitori:
In un'ottica collaborativa, ogni genitore deve offrire all'altro l'opportunità di prendersi cura della prole prima di ricorrere ad altre figure di sostegno quando per impegni lavorativi non possa occuparsi direttamente della figlia, comunicandolo per tempo (almeno un giorno) così da consentire all'altro di organizzarsi.
7) Dispone l'integrale compensazione fra le parti delle spese del processo.
Così deciso in Oristano nella camera di consiglio del 14.03.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Gabriele Bordiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a definizione della causa iscritta al n. 1184 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Oristano nello Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Anna Maria Muroni, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera prot. n. 622/III del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano del 06.12.2023, ricorrente contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Oristano Controparte_1 C.F._2
nello studio dell'avv. Maria Gloria De Montis, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, resistente con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14.12.2023, ha convenuto in giudizio l'ex compagno Parte_1
– da cui si era separata nel maggio 2023 – per ottenere la regolamentazione dei Controparte_1
1 regimi di affidamento, collocamento, mantenimento e diritto di visita della comune figlia minorenne nata a [...] il [...]. Persona_1
A sostegno della domanda e per quanto di rilievo, la ricorrente ha esposto: (i) di essere madre e convivente, oltre che della piccola di una figlia maggiorenne e disoccupata, nata da una Per_1
relazione precedente a quella avuta con il (ii) di avere convissuto con il resistente CP_1
dapprima in Parma e, a partire dal 2020, a Oristano;
(iii) che il operaio, a partire dal CP_1
momento in cui, nel maggio 2023, lasciata la casa familiare, si era trasferito in Lombardia, le aveva sempre versato, per il mantenimento indiretto della comune figlia la somma di euro 300,00 Per_1
al mese;
(iv) di essere priva di occupazione.
2. Con comparsa del 30.04.2024, si è costituito in giudizio che, rispetto a quanto Controparte_1
esposto dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, ha precisato: (i) di avere lavorato in fino al 31.03.2024 in virtù di contratto a tempo determinato e di essere in cerca di CP_2
occupazione dopo il recente rientro in Sardegna;
(ii) che il sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni reddituali gli impediva di continuare a versare l'importo di euro 300,00 al mese pagato fino a quel momento per il mantenimento indiretto della figlia ma di essere, Per_1
comunque, disposto a corrispondere alla ricorrente, a tale titolo, la somma di euro 250,00 mensili, oltre alla propria metà dell'assegno unico e universale;
(iii) di essere ospite di un amico in Muravera
e di essere in cerca di alloggio.
3. All'udienza del 07.10.2024, le parti, nel dichiarare di avere raggiunto un accordo nel superiore interesse della figlia, hanno integrato le condizioni precedentemente concordate (e depositate per iscritto il 04.10.2024) con l'ulteriore previsione dell'attribuzione alla sola ricorrente del potere di sottoscrivere i moduli di iscrizione a scuola della figlia, previa autorizzazione scritta del padre, da comunicarsi via e-mail, valevole ai fini della sostituzione nella firma.
In virtù dell'accordo, su istanza congiunta delle parti, la causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione alla stessa udienza.
§§§
4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti – che prevede una congrua contribuzione indiretta, da parte del padre, al mantenimento della figlia e adeguati tempi di permanenza presso il genitore non convivente – debba essere recepito poiché, come ritenuto anche dal Pubblico Ministero, è a idoneo a garantire il diritto di di ricevere da entrambi Persona_1
gli ascendenti educazione, istruzione e cura.
Poiché le parti si sono accordate, sussistono motivi per disporre, fra le stesse, la compensazione integrale delle spese del processo.
P.Q.M.
2 Il Collegio, definitivamente pronunciando, omologando l'accordo delle parti,
1) affida – che è collocata in via prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la Persona_1 madre – congiuntamente ai genitori, disponendo che la minore continui a Parte_1
ricevere dalla madre e dal padre educazione, istruzione e cura e conservi relazioni significative con i nonni e gli altri parenti di ciascun ramo genitoriale;
nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, i genitori condivideranno tutte le scelte – a titolo esemplificativo, educative, scolastiche ed extrascolastiche (viaggi di istruzione e svago, attività sportive e ricreative), religiose, sanitarie, concernenti l'acquisto di mezzi di trasporto personali – di maggiore interesse per la figlia;
la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata disgiuntamente sulle questioni di ordinaria amministrazione;
è, inoltre, Parte_1
autorizzata a sottoscrivere i moduli per l'iscrizione a scuola della figlia, previa acquisizione del consenso scritto del padre, da comunicarsi via e-mail, valevole ai fini della sostituzione nella firma;
2) quanto al diritto di visita: a) avrà facoltà, salvo differente accordo fra le parti, Controparte_1
di vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta sarà possibile e, comunque, almeno una volta alla settimana, terrà la minore con sé dalle 11.00 alle 18.00, quando la riporterà a casa.
[...]
dovrà avvisare almeno quarantotto ore prima dell'incontro con la CP_1 Parte_1
figlia; b) nel periodo estivo la minore potrà stare con il padre per quindici giorni non consecutivi senza pernotto, data la tenera età; c) le festività principali (Natale, Pasqua e
Pasquetta, compleanni) verranno trascorse dalla minore con i genitori secondo le regole dell'alternanza; d) il padre potrà tenere contatti telefonici e/o videochiamate con la figlia almeno tre/quattro giorni a settimana, dopo le 17.00; e) ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati e programmati, di volta in volta, tra i genitori tenuto conto della indipendenza abitativa del signor considerato che al CP_1
momento e vive a casa di un amico e non può ospitare la figlia per il pernottamento;
3) dispone che, entro il giorno cinque di ogni mese, versi a Controparte_1 Parte_1
mediante bonifico da eseguirsi su conto corrente alla stessa intestato, la somma di euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale su base Istat, a titolo di contributo di mantenimento indiretto della figlia l'assegno diverrà pari a euro 300,00 mensili a partire dal Per_1 reperimento di un'occupazione da parte del CP_1
4) pone a carico dei genitori, nella misura del 50% a testa, le spese straordinarie – mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche ed extrascolastiche, sportive e ricreative, preventivamente concordate e comunque documentate e comunque individuate secondo le linee guida del CNF del 14.07.2017 – relative alla figlia Per_1
3 5) l'assegno unico e universale per la minore sarà domandato e percepito per Persona_1
intero dalla madre Parte_1
6) sempre per accordo delle parti, vigeranno, inoltre, le seguenti condizioni:
“La minore di sei anni attualmente frequenta il primo anno della scuola Persona_1
primaria in Scano Montiferro e non pratica alcuna attività sportiva e non frequenta alcuna attività ludica.
Le eventuali spese straordinarie che dovessero sorgere in seguito alla pratica di uno sport ovvero di una qualsiasi altra attività ludica che dovrà essere preventivamente concordata tra
i genitori, graveranno sui genitori al 50% ciascuno. Chi sostiene e anticipa le spese straordinarie ha diritto al rimborso dall'altro genitore nella misura del 50% previa esibizione delle ricevute.
I genitori discuteranno di tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche.
In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni della minore, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore.
Le spese mediche dovranno essere pagate dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
Sono fatti salvi i diversi accordi che i genitori raggiungeranno di volta in volta, specificandosi che tutte le modifiche suindicate dovranno essere richieste o concordate con un congruo preavviso in modo da consentire il soddisfacimento delle esigenze sia della minore e degli impegni di entrambi i genitori.
I genitori si occuperanno della minore nella quotidianità quando sarà presso di loro.
Principi Generali Della Genitorialità - Entrambi i genitori devono: mantenere una comunicazione funzionale con la prole e i genitori dovranno mostrandosi collaborativi l'un l'altro; contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano la prole;
condividere tra di loro tutte le informazioni riguardanti la prole (es. scuola, insegnanti, attività sportive, amici ecc.); non squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso
e la prole;
Condivisione delle decisioni:
È nel miglior interesse della minore che i genitori condividano le principali decisioni.
Ciascun genitore prende decisioni relative alla cura quotidiana della figlia quando si trova presso di lui.
4 Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della figlia e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza della figlia e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria, affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
Ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupa della figlia.
Nell'eventualità che le parti non concordino sulle decisioni genitoriali si rivolgeranno al
Tribunale di Oristano.
Diritti della Figlia. La minore ha diritto: alla bigenitorialità (sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori);
a non essere coinvolta nelle discussioni tra i genitori;
a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
a non essere usato come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
Comunicazione con i figli:
Ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate.
La figlia potrà telefonare ad entrambi i genitori.
I genitori dovranno monitorare l'uso che la minore farà del computer per garantire la sua sicurezza.
I genitori concordano nell'installare programmi di controllo del computer.
Comunicazione tra genitori:
In un'ottica collaborativa, ogni genitore deve offrire all'altro l'opportunità di prendersi cura della prole prima di ricorrere ad altre figure di sostegno quando per impegni lavorativi non possa occuparsi direttamente della figlia, comunicandolo per tempo (almeno un giorno) così da consentire all'altro di organizzarsi.
7) Dispone l'integrale compensazione fra le parti delle spese del processo.
Così deciso in Oristano nella camera di consiglio del 14.03.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
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