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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/06/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10254/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10254/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PULITI Parte_1 P.IVA_1
FABIO
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
PICCIOLI JACOPO
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Parte opponente:
““Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, previo accertamento e/o dichiarazione della risoluzione del contratto per inadempimento di ES, respinta ogni contraria CP_1 istanza, eccezione e domanda, dichiarare nullo, illegittimo, infondato, privo di effetti e comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1883/2024 del 25/06/2024 emesso sul procedimento RG n. 6242/2024 del Tribunale di Firenze;
Voglia, altresì, riconoscere ed accertare che, per le causali di cui alla presente opposizione, l'opponente Parte_1
pagina 1 di 13 vanta un credito nei confronti dell'opposta ES di € Controparte_2
70.491,45, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla predetta somma dal dì del dovuto al saldo. Voglia, pertanto, emettere le relative statuizioni di condanna nei confronti dell'opposta
anche a titolo di eccezione riconvenzionale. Con ogni Controparte_3 conseguenziale pronuncia e con vittoria di compensi di avvocato e di spese del giudizio, compresi rimborso forfettario IVA e CAP nella misura di legge”.
Parte opposta:
“- in via preliminare accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza e-o prescrizione della domanda riconvenzionale azionata da parte opponente per i motivi esposti in premessa e conseguentemente rigettare ogni avversa richiesta;
- nel merito, previo accertamento della insussistenza e/o non imputabilità alla ditta dei ritardi lamentati dalla CP_1 nella consegna delle opere, rigettare la condanna al pagamento delle Parte_1 penali indebitamente richieste;
- accertare e dichiarare l'infondatezza, tardività, illegittimità e/o sproporzionalità dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla - in Parte_1 ogni caso rigettare tutte le domande avanzate dall'attore per i motivi esposti in premessa e, per l'effetto confermare il d.i. e-o, condannare parte opponente al pagamento della somma di Euro 15.245,10 iva inclusa oltre interessi, a fronte del mancato pagamento della fattura n. 58 del 16.07.2020 di pari importo, nonché, in accoglimento della domanda complanare, condannare la al pagamento della somma di €. 12.104,00 oltre iva ed Parte_1 interessi, o a quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, per i lavori extra contrattuali;
- in subordine, in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse richieste, anche in via parziale, compensare le somme eventualmente dovute all'attore con quanto ancora dovuto alla ditta ES in forza delle fatture rimaste impagate e dell'estratto conto di cui al doc. 15; - sempre in subordine, accertare l'esatto ammontare dei giorni di ritardo e quindi la quantificazione della penale tenendo conto, quantomeno, della corresponsabilità del committente;
Con vittoria di compensi legali e spese di giudizio”.
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1883/2024 emesso in favore di per la somma di € 15.245,10, oltre CP_1 spese ed interessi.
pagina 2 di 13 Il credito ingiunto trova fondamento nel mancato pagamento della fattura n. 58 del 16.7.2020 emessa per l'esecuzione di opere concernenti l'impianto elettrico dell'Hotel Sempione del quale parte opponente aveva avviato la ristrutturazione. La società opponente ha contestato: 1) i ritardi nella consegna delle opere prevista originariamente per il 15.04.2019 (art. 8 contratto), poi prorogata al 27.07.2019 malgrado i lavori siano stati in parte ultimati a metà agosto ed integralmente per mezzo di una impresa terza. A tal riguardo ha chiesto il pagamento delle penali pattuite per il ritardo, quantificate in
€ 41.386,78;
2) i vizi e difetti nell'esecuzione delle opere, risolti solamente attraverso l'intervento di una impresa terza che ha comportato una spesa di € 8.762,95;
3) la sussistenza di danni per mancati guadagni scaturenti dall'apertura posticipata della struttura pari ad un importo di € 20.341,72.
Ha pertanto chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo ed ha proposto domanda riconvenzionale con la quale ha chiesto accertarsi l'esistenza di un credito di € 70.491,45 in favore dell'opponente e, conseguentemente, condannarsi la controparte al pagamento di tale importo. Si è costituita in giudizio la impresa individuale la quale non ha CP_1 contestato i ritardi nell'ultimazione dei lavori ma ha ascritto la relativa responsabilità alla committente, nonché alle ulteriori imprese incaricate di fornire o scegliere i materiali di cui l'appaltatrice avrebbe in seguito dovuto effettuare il montaggio. In particolare, l'appaltatrice ha prodotto in giudizio missive provenienti dalla stessa opposta atte a comprovare che, quanto alla domotica, la fornitura dei materiali proveniva dalla impresa VDA e che rispetto ai corpi illuminanti e alle placche a copertura delle prese, questi ultimi dovevano essere scelti e forniti dalla committente (docc. 3, 4, 5, 6 opposto).
In ordine ai vizi, ha dedotto che oltre ad essere stati allegati in maniera generica e non circostanziata, l'opposta si era impegnata ad effettuare controlli rispetto alle voci di propria competenza risolvendo le problematiche, precisando che molte segnalazioni indicate nel report riguardavano l'impianto di domotica che non era di sua competenza. Ha contestato inoltre la decadenza e la prescrizione del diritto a denunciare i vizi e ad attivare la relativa garanzia ex art. 1667 c.c.. Ha infine avanzato la richiesta di pagamento per i lavori extra capitolato eseguiti per l'importo pari a € 12.104,00.
pagina 3 di 13 La causa, istruita documentalmente e dopo essere stata concessa la provvisoria esecuzione, è stata trattenuta in decisione per l'emissione della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nei termini di legge. 2. Parte opponente ha lamentato di aver subito gravi ritardi nella ultimazione delle opere di ristrutturazione dell'albergo la cui data di riapertura era stata contrattualmente prevista per il 15.04.2019 (art. 8 contratto – doc. 1 opponente). Ha assunto che anche a seguito della posticipazione concordata della consegna dei lavori al 27.7.2019 (docc. 2, 3, 4, 5 opponente), l'opposta non aveva ultimato le opere su essa incombenti, al punto che era stato richiesto l'intervento di un'impresa terza (S.D. Contract s.r.l.) con un ulteriore aggravio economico pari ad
€ 8.762,95. Inoltre, ha osservato che il mancato completamento dei lavori da parte dell'opposta – in particolare la impresa individuale avrebbe completato 21 camere su 30 - ed il subentro di altra società appaltatrice avrebbero determinato la riapertura dei locali solo a partire dal 3.09.2019 con una perdita di ricavi per € 20.341,72. L'opponente ha allegato tale inadempimento ed ha fondato tale eccezione sulle pec trasmesse in data 28.6.2019 e 22.8.2019 (docc. 2, 6 opponente) nonché sulle dichiarazioni del Direttore di Lavori, Dott. (doc. 7 opponente), deducendo Per_1 che l'impianto elettrico non sarebbe stato funzionante e nemmeno collaudabile alla data del 15.4.2019, quale data originariamente stabilita per la ultimazione delle opere. Tuttavia, deve essere osservato che dalla documentazione presente agli atti risulta che l'inadempimento non sia imputabile all'imprese appaltatrice essendo evincibile che determinati materiali (corpi illuminanti, placche e domotica) non rientravano nella competenza dell'opposta. Invero, premesso che nell'art. 9 del contratto di appalto è previsto che “dei materiali e dei mezzi necessari (…) al fine di dare l'opera compiuta alle condizioni pattuite, l'appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese alla fornitura dei materiali e dell'attrezzatura indicati nei capitolati”, occorre constatare che nel capitolato allegato è desumibile che ES , quanto ai corpi illuminanti, era responsabile CP_1 della fornitura solamente della “lampada di segnalazione vie di esodo;
lampada emergenza da incasso in controsoffitto;
lampada emergenza da parete;
lampada emergenza da incasso in scatola 503” (cfr. pag. 21 doc. 1 opponente), essendo invece competente del solo montaggio degli altri materiali appartenenti alla medesima categoria pagina 4 di 13 (faretti da incasso;
strip led tra piano terra e camere;
lampade decorative nelle zone comuni;
lampade varie zone comuni). Tale circostanza deve essere valutata unitamente al fatto che nelle missive trasmesse dall'opposta alla committente, l'appaltatrice aveva richiesto che i “corpi illuminanti dei vani tecnici sottosuolo e piano quinto”, oltre che della “testa letto”, fossero consegnati con la massima urgenza per poter andare avanti con i lavori (mail del 4.7.2019 – doc. 4, 5 opposto).
Anche di fronte alla sollecitazione dell'opponente per gli asseriti ritardi subiti, ES aveva ribadito che, in ordine alla problematica inerente alla CP_1
“ultimazione montaggio corpi illuminanti”, la fornitura non era completa ma che tale circostanza non poteva essere imputata all'opposta, dovendo il materiale essere fornito da terzi (mail del 19.8.2019 – doc. 8 opposto). In ordine ai corpi illuminanti, pertanto, la totale o parziale mancanza di tali elementi permette di ritenere superata la presunzione di inadempimento (ex art. 1218 c.c.), avendo l'opponente dimostrato l'esistenza di un fatto ostativo idoneo a rendere non imputabile l'inadempimento lamentato. Per quanto riguarda le placche, nell'allegato al contratto è riscontrabile che per alcune voci relative agli impianti speciali le placche erano escluse (cfr. pag. 15 contratto – doc. 1 opponente); inoltre, dalla comunicazione proveniente dallo (quale tecnico incaricato dalla committenza) è evincibile che le Parte_2 stesse dovevano essere consegnate da impresa diversa dall'appaltatrice, nello specifico da Vda. In tale ultima missiva, infatti, il tecnico della committenza aveva chiesto che la impresa opposta confermasse le quantità indicate come necessarie per il completamento delle rifiniture mancanti e che Vda si attivasse per l'invio del materiale richiesto (cfr. doc. 6 opposto). Relativamente poi alla domotica deve essere considerato che, nell'ambito della
“gestione camera”, è indicato in contratto che i relativi componenti sarebbero stati forniti da terzi (cfr. pag. 19 contratto – doc. 1 opponente) e conferma di tale circostanza è rinvenibile dallo scambio di mail intercorso tra l'impresa opponente e parte opposta in cui quest'ultima ha fatto riferimento all'impianto Vda, quale responsabile della fornitura dei materiali inerenti alla domotica che non sarebbero stati consegnati in tempo utile a garantirne il montaggio (cfr. doc. 8 opposto).
Del resto, anche la stessa opponente in occasione della corrispondenza intercorsa con la impresa appaltatrice aveva fatto riferimento alla mancata ultimazione dell'impianto Vda a riprova della consapevolezza che della domotica pagina 5 di 13 si sarebbe dovuta occupare un'impresa diversa, fuoriuscendo tale tipologia di fornitura dalla competenza dell'opposta. Tali circostanze pertanto permettono di ritenere che l'inadempimento allegato dall'opponente nei confronti della impresa appaltatrice non può essere considerato a quest'ultima imputabile. Nemmeno le considerazioni sollevate dalla committente in sede di note conclusive colgono nel segno.
Invero, l'osservazione fatta in ordine alla possibilità per la ditta S.D. Contract, chiamata ad ultimare le opere asseritamente rimaste incompiute, di completare le lavorazioni con gli stessi materiali a disposizione anche della impresa opponente (cfr. pag. 9 note conclusive) non risulta fondata, dal momento che non è in alcun modo dimostrato che le attrezzature necessarie fossero già presenti in cantiere, potendo la società terza aver disposto di materiali propri o procurati aliunde.
Neppure sono risolutive le considerazioni svolte in ordine alla pec del 19.8.2019 che, peraltro, conferma quanto sopra esposto in merito alla competenza di Vda nell'ambito della domotica, ovvero alla relazione del Direttore dei Lavori che si è limitato ad assumere che 9 camere su 30 erano rimaste non ultimate e che soltanto con l'intervento di altra ditta è stato completato l'impianto domotico. Tale ultima constatazione, tuttavia, non tiene conto dell'estraneità dell'appaltatrice dal dovere di rifornimento del materiale attinente a tale categoria.
Anche il chiarimento fornito dall'opponente sulla funzionalità della domotica ai fini dell'apertura delle camere e della loro messa a disposizione della clientela non è conferente in quanto, per quanto la impresa appaltatrice fosse responsabile di tutte le attività connesse alla cablatura ed al collegamento degli impianti, i relativi componenti non costituivano oggetto della fornitura da parte di ES CP_1
(cfr. pag. 19 doc. 1). Alla stessa stregua anche le osservazioni in merito al “quadro elettrico gestione camere” ed agli “impianti antintrusione” (pag. 17 note conclusive;
pag 10, 16 doc. 1 opponente) non permettono di ritenere ascrivibile all'opposta il ritardo subito dalla società committente poiché, non essendo nel capitolato specificato alcunché in ordine alla fornitura dei relativi materiali, tale circostanza deve essere interpretata congiuntamente alle comunicazioni intercorse tra le parti da cui è desumibile, come sopra evidenziato, che fosse altra impresa competente a rifornire la committente delle attrezzature necessarie all'opera di ristrutturazione commissionata.
pagina 6 di 13 Non rileva la qualificazione dell'appalto come “a corpo” ed il riferimento alla inidoneità delle comunicazioni informali a modificare quanto previsto ex contractu, dal momento che nel caso di specie non si pone un problema di variazioni apportate senza il consenso scritto della committente ma di individuazione l'oggetto della prestazione cui l'opposta era tenuta. Conseguentemente, stante l'infondatezza della ricostruzione operata dall'opponente e la ritenuta raggiunta prova della non imputabilità del ritardo all'opposta, deve essere ritenuta infondata la relativa domanda di pagamento delle penali richieste. 3. In ordine ai vizi contestati deve essere preliminarmente risolta la questione dell'intervenuta accettazione o meno dell'opera. La giurisprudenza di legittimità stabilisce infatti che è l'accettazione il discrimine per la distribuzione dell'onere della prova nel senso che fino a che essa non è accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi gravando sull'appaltatore l'onere di provare di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte (Cass. 4.01.2019, n. 98; Cass. ord. 30.09.2021 n. 26566). Nel caso di specie, la consegna dell'opera e l'apertura del locale paiono potersi considerare come accettazione tacita dal momento che il contratto prevede espressamente una fase di verifica e collaudo che può intervenire anche successivamente alla materiale immissione in possesso (cfr. artt. 1, 5 contratto). La condotta delle parti infatti dimostra come la fase di verifica sia perdurata nei mesi successivi senza alcuna rinuncia. Infatti, alle prime contestazioni risalenti ad agosto 2019 (docc. 4, 5, 6 opponente), ha fatto seguito la diffida del 11 novembre 2019 (doc. 9 opponente), nonché il report con sopralluogo del 19.02.2020 cui ha partecipato anche l'appaltatore (cfr. doc. 12 opposto). Tali circostanze, lette congiuntamente, dimostrano come l'apertura dell'albergo sia stata finalizzata ad evitare l'aggravamento dell'asserito danno trattandosi di difetti che non incidevano comunque sulla sicurezza ed agibilità, senza che da ciò possa inferirsi una valutazione di pieno gradimento dell'opera. Occorre tuttavia precisare che l'eccezione di inadempimento impone un onere di specifica allegazione e di descrizione dei vizi ascritti non potendo risultare sufficiente un'allegazione generica e vaga.
Nella fattispecie all'esame occorre fare riferimento all'indicazione dei vizi di cui al report del 19.2.2020 (doc. 8 opponente;
doc. 12 opposto). Infatti, la diffida dell'11.11.2019 non solo non individuava specificamente i difetti, stante che il pagina 7 di 13 riferimento è a generici malfunzionamenti e vizi dell'impianto elettrico (doc. 9 vizi n. 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 31, 33, 42, 49, 51, 58, 59, 60), ma difetta anche la prova che tali imperfezioni riguardassero proprio le prestazioni di competenza della impresa appaltatrice (doc. 9 opponente). Del resto, il contratto ai sensi dell'art. 7, conformemente a quanto statuito dall'art. 1662 II comma c.c., legittima il committente a controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne lo stato, stabilendo che laddove nel corso dell'opera il committente accerti che “l'esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite nel contratto ed a regola d'arte, (…) può fissare un congruo termine entro cui l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni;
trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno”. È inoltre previsto all'art. 20 che “è facoltà del committente risolvere il contratto anche a seguito di indicazioni fornite dalla DD.LL. (…) quando per negligenza dell'appaltatore o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine previsto, ovvero si comprometta la buona riuscita dell'opera”. È pertanto da osservare che le prescrizioni contrattuali presuppongono che il committente indichi quali siano le condizioni stabilite nel contratto non rispettate dall'appaltatrice e conseguentemente attribuisca a quest'ultima un termine per consentirle di intervenire per la sistemazione dei vizi contestati. Solo l'osservanza di tale iter, che le parti hanno statuito contrattualmente, darebbe facoltà al committente di esercitare il diritto alla risoluzione del contratto come previsto dalle suddette disposizioni ed a chiedere il legittimo intervento sostituivo di altra impresa.
È quindi solamente con la relazione redatta in sede di sopralluogo del 19.2.2020 che sono stati precisamente identificati i vizi e difetti lamentati dall'opponente ed è proprio in tale occasione che l'opposta ha assunto l'impegno a conformare il proprio operato alle regole dell'arte ed alle condizioni concordemente stabilite ex contractu (doc. 12 opposta), formulando comunque specifiche contestazioni circa la non imputabilità di alcune problematiche emerse.
Non coglie pertanto nel segno quanto esposto dall'opponente nelle note conclusive che “il sopralluogo testificava le difettosità ancora presenti a febbraio 2020, anche se si era inviata apposita diffida/denuncia a novembre 2019” (cfr. pag. 13 note conclusive) in quanto, come sopra rilevato, l'obbligo di porre rimedio ai vizi è stato assunto da parte opposta con il prospetto di febbraio 2020 e ciò è documentato pagina 8 di 13 dalle annotazioni apposte nella stessa relazione, ma anche dalla mail del 13.3.2020 (cfr. doc. 12 opposta). Nel corso del giudizio il G.I. ha chiesto chiarimenti all'attore se i vizi ed i difetti lamentati siano ancora presenti e verificabili o se siano stati risolti con l'intervento dell'impresa ES o di imprese terze. Orbene, a fronte della contestazione circa l'esistenza di tali vizi o comunque non imputabilità all'odierna opposta, la committente ha dichiarato di aver dovuto far intervenire un'altra impresa per risolvere le problematiche ed ha prodotto, solo dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., ulteriori fatture e “buoni di consegna” che attesterebbero tali lavorazioni. Tale documentazione non può essere oggetto di valutazione in quanto prodotta dopo che sono maturate le preclusioni istruttorie;
né la mera richiesta di chiarimenti da parte del giudice istruttore finalizzata all'eventuale ammissione di
CTU poteva legittimare una rimessione in termini non essendo state sollevate eccezioni d'ufficio. Orbene, se dunque oggi i vizi ed i difetti non sono presenti, l'odierna opposta può avvalersi legittimamente sullo stato di fatto esistente a fondamento della propria tesi secondo cui i vizi allegati non sono in realtà mai esistiti e, in parte, sono stati risolti all'esito del sopralluogo. Spetta quindi alla committenza dimostrare che l'attuale stato dei luoghi immune da vizi, invocato da controparte come prova dell'adempimento, non sia invero ascrivibile all'opera della impresa appaltatrice ma all'intervento di imprese terze sostanziandosi la prospettazione in una richiesta di rimborso degli oneri aggiuntivi sostenuti di cui è la committente, anche in virtù del principio di vicinanza, a doverne fornire la prova. Se dunque la committenza ha fatto eseguire dei lavori, senza una preventiva risoluzione del contratto, senza eseguire un ATP per cristallizzare la situazione di fatto e se non ha fornito prova -nel rispetto delle preclusioni istruttorie- dei vizi dell'opera e degli interventi effettuati, le conseguenze ex art. 2697 c.c. non possono che ricadere sulla stessa. Anche la CTU risulterebbe sotto tale profilo superflua non potendo che verificare una situazione ormai mutata e conforme all'interesse del committente. Quanto alle ulteriori fatture prodotte unitamente all'atto introduttivo esse invero risalgono ad un momento precedente al sopralluogo (cfr. docc. 10-14 opponente) e non possono per tale ragione ritenersi riferibili a vizi imputabili all'opposta riportati nel successivo verbale di sopralluogo.
pagina 9 di 13 Inoltre, prima del sopralluogo non vi era stata una specifica elencazione dei vizi tale da giustificare l'affidamento ad un'impresa terza, tanto che le fatture fanno altresì riferimento al completamento di alcune attività che l'odierna opposta si era offerta di eseguire una volta ottenuta la fornitura del materiale di competenza della committenza. Risulta quindi infondata la domanda riconvenzionale volta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'intervento di S.D. Contract, stante l'omessa prova della riferibilità di quanto versato a tale ultima società alla eliminazione proprio dei vizi lamentati ed imputati all'impresa appaltatrice e comunque per essersi la società rivolta ad un soggetto terzo nonostante il contratto di appalto fosse ancora in essere. Peraltro, nemmeno può essere ritenuto che le criticità risolte dalla S.D. Contract fossero tali da pregiudicare l'apertura dei locali stante che, comunque, la struttura risulta essere stata aperta dal 3.9.2019 a fronte di fatture che attestano che le prestazioni erano state eseguite anche in un periodo successivo (cfr. docc. 10-14 opponente). Inoltre, lo (incaricato peraltro dalla committente) ha evidenziato Parte_2 che “la maggior parte delle criticità di cui ai punti seguenti sono opere di rifinitura relative a programmazione elettronica o spostamento di alimentazione di prese relative all'impianto elettrico, che attualmente a nostro parere non incidono minimamente sulla sicurezza e sull'utilizzazione dei locali”.
Occorre, infine, considerare quale ulteriore elemento che fa presumere una risoluzione delle problematiche emerse nella fase di verifica, che la stessa opponente in data 1.4.2020 ha rilevato di poter procedere al saldo della fattura con l'arrivo dell'alta stagione turistica, dichiarando di essersi attivata per procedere ad un saldo parziale (cfr. doc. 14 opposta). 4. Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che l'opponente nel corso del rapporto abbia illegittimamente interrotto la relazione contrattuale con l'appaltatrice esercitando unilateralmente un diritto di risoluzione al di fuori dei presupposti che ne legittimavano l'attivazione (cfr. art. 20 contratto;
art. 1662 II comma c.c.). In ogni caso, l'opponente con le conclusioni rassegnate in sede di udienza del 23.4.2025 ha chiesto accertarsi e/o dichiararsi la risoluzione del contratto. La risoluzione disciplinata dalle regole generali dettate in tema di comune responsabilità per inadempimento contrattuale richiede che il giudice debba “tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere
pagina 10 di 13 l'alterazione dell'equilibrio contrattuale” (Cass. n. 7187/2022; Cass. n. 8220/2021; Cass. n. 15052/2018; Cass. n. 10995/2015). “Segnatamente la gravità dell'inadempimento deve essere valutata avendo riguardo all'operazione complessiva sulla base di un duplice criterio (Cass. n. 4314/2016; Cass. n. 22346/2014; Cass. n. 21237/2012; Cass. n. 7083/2006;
Cass. n. 5407/2006; Cass. n. 1773/2001; Cass. n. 3669/1995): in primo luogo il giudice, applicando un parametro oggettivo, deve verificare che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente, sì da creare uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale — criterio oggettivo — (Cass. n. 6548/2010; Cass. n. 1708/2010; Cass. n. 3851/2008; Cass. n. 14034/2005); sotto altro profilo complementare al primo invece il giudicante deve considerare il comportamento di entrambe le parti, quali un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra, che può, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata — criterio soggettivo” (Cass. n.
3954/2008; Cass. n. 9314/2007; Cass. n. 4982/2007). Nel caso di specie, non sono il ritardo non risulta imputabile e non è raggiunta la prova dei vizi lamentati, ma anche avuto riguardo ai parametri tracciati dalla giurisprudenza di legittimità, non potrebbe comunque essere reputato che le difformità poste a fondamento della domanda siano tali da avere alterato l'equilibrio del contratto, stante che, dal punto di vista oggettivo, nella relazione redatta in occasione del sopralluogo del 19.2.2020, lo ha osservato Parte_2 che si tratta di criticità che attengono ad “opere di rifinitura relative a programmazione elettronica o spostamento di alimentazione di prese relative all'impianto elettrico, che (…) non incidono minimamente sulla sicurezza e sull'utilizzazione dei locali” (cfr. doc. 12 opposto); mentre dal punto di vista soggettivo, può essere valorizzato il fatto che la impresa appaltatrice si è messa a disposizione della committente per effettuare le opportune verifiche e risolvere le problematiche riscontrate. Non risultano pertanto individuabili i presupposti per ritenere grave l'inadempimento e, quindi, per legittimare la risoluzione del contratto.
Quanto poi all'istanza di risarcimento dei danni per mancati ricavi e guadagni, occorre osservare che, non essendo il ritardo imputabile all'opposta, difetta la prova che gli asseriti danni siano da riferirsi al mancato completamento delle opere ed al negligente operato della impresa appaltatrice. 5. Infondata è altresì la contestazione concernente l'applicazione degli interessi moratori ex artt. 4 e 5 d.lgs 231/2002.
pagina 11 di 13 La disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE , risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall' art. 1655 c.c. , atteso che l'espressione prestazione di servizi, adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro (Cass. 1747/2025). 6. Parimenti infondata è la richiesta di trattenimento del 10% a garanzia come previsto dal contratto fino all'approvazione dei lavori in quanto essendo stati esclusi all'esito del giudizio inadempimenti dell'appaltatore la ritenzione della somma a garanzia della corretta esecuzione dei lavori risulterebbe ingiustificata.
Il credito azionato all'esito del giudizio risulta pertanto esigibile. 7. In ordine alla domanda riconvenzionale formulata dall'opposta relativa ai lavori extra capitolato è opportuno rilevare che non è stata fornita la prova del relativo incarico da parte dell'opponente né in forma scritta e neppure in forma verbale. Nel contratto era previsto che ogni variazione o lavoro aggiuntivo doveva risultare da accordo scritto: “Eventuali opere non previste né dal progetto né dal capitolato dovranno essere preventivamente concordate per scritto col committente e con la DD.LL. La corrispondente nuova spesa ed i relativi pagamenti dovranno essere preventivati di volta in volta ed essere approvati per scritto dal committente e dalla DD. LL., escluso ogni diritto dell'impresa appaltatrice di percepire corrispettivi per l'esecuzione di opere non preventivamente autorizzate” (art. 4 contratto). Inoltre, non è stata dimostrata in alcun modo l'esecuzione dei lavori asseritamente eseguiti da parte dell'opposta.
L'estratto conto prodotto da non è invero idoneo a comprovare CP_1
l'effettiva realizzazione delle opere, circostanza che, alla stregua del disposto di cui all'art. 2697 c.c., ricade sulla parte che ha azionato in giudizio l'asserito credito. Tale domanda deve essere dunque rigettata. 8. Alla luce delle considerazioni che precedono va confermato il decreto ingiuntivo, mentre vanno rigettate le domande riconvenzionali proposte da entrambe le parti. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite per la fase di opposizione.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1883/2024, già esecutivo;
2) rigetta la domanda di pagamento della somma di € 12.104,00 formulata da ES UC;
3) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Firenze, 11 giugno 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10254/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PULITI Parte_1 P.IVA_1
FABIO
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
PICCIOLI JACOPO
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Parte opponente:
““Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, previo accertamento e/o dichiarazione della risoluzione del contratto per inadempimento di ES, respinta ogni contraria CP_1 istanza, eccezione e domanda, dichiarare nullo, illegittimo, infondato, privo di effetti e comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1883/2024 del 25/06/2024 emesso sul procedimento RG n. 6242/2024 del Tribunale di Firenze;
Voglia, altresì, riconoscere ed accertare che, per le causali di cui alla presente opposizione, l'opponente Parte_1
pagina 1 di 13 vanta un credito nei confronti dell'opposta ES di € Controparte_2
70.491,45, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla predetta somma dal dì del dovuto al saldo. Voglia, pertanto, emettere le relative statuizioni di condanna nei confronti dell'opposta
anche a titolo di eccezione riconvenzionale. Con ogni Controparte_3 conseguenziale pronuncia e con vittoria di compensi di avvocato e di spese del giudizio, compresi rimborso forfettario IVA e CAP nella misura di legge”.
Parte opposta:
“- in via preliminare accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza e-o prescrizione della domanda riconvenzionale azionata da parte opponente per i motivi esposti in premessa e conseguentemente rigettare ogni avversa richiesta;
- nel merito, previo accertamento della insussistenza e/o non imputabilità alla ditta dei ritardi lamentati dalla CP_1 nella consegna delle opere, rigettare la condanna al pagamento delle Parte_1 penali indebitamente richieste;
- accertare e dichiarare l'infondatezza, tardività, illegittimità e/o sproporzionalità dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla - in Parte_1 ogni caso rigettare tutte le domande avanzate dall'attore per i motivi esposti in premessa e, per l'effetto confermare il d.i. e-o, condannare parte opponente al pagamento della somma di Euro 15.245,10 iva inclusa oltre interessi, a fronte del mancato pagamento della fattura n. 58 del 16.07.2020 di pari importo, nonché, in accoglimento della domanda complanare, condannare la al pagamento della somma di €. 12.104,00 oltre iva ed Parte_1 interessi, o a quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, per i lavori extra contrattuali;
- in subordine, in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse richieste, anche in via parziale, compensare le somme eventualmente dovute all'attore con quanto ancora dovuto alla ditta ES in forza delle fatture rimaste impagate e dell'estratto conto di cui al doc. 15; - sempre in subordine, accertare l'esatto ammontare dei giorni di ritardo e quindi la quantificazione della penale tenendo conto, quantomeno, della corresponsabilità del committente;
Con vittoria di compensi legali e spese di giudizio”.
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1883/2024 emesso in favore di per la somma di € 15.245,10, oltre CP_1 spese ed interessi.
pagina 2 di 13 Il credito ingiunto trova fondamento nel mancato pagamento della fattura n. 58 del 16.7.2020 emessa per l'esecuzione di opere concernenti l'impianto elettrico dell'Hotel Sempione del quale parte opponente aveva avviato la ristrutturazione. La società opponente ha contestato: 1) i ritardi nella consegna delle opere prevista originariamente per il 15.04.2019 (art. 8 contratto), poi prorogata al 27.07.2019 malgrado i lavori siano stati in parte ultimati a metà agosto ed integralmente per mezzo di una impresa terza. A tal riguardo ha chiesto il pagamento delle penali pattuite per il ritardo, quantificate in
€ 41.386,78;
2) i vizi e difetti nell'esecuzione delle opere, risolti solamente attraverso l'intervento di una impresa terza che ha comportato una spesa di € 8.762,95;
3) la sussistenza di danni per mancati guadagni scaturenti dall'apertura posticipata della struttura pari ad un importo di € 20.341,72.
Ha pertanto chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo ed ha proposto domanda riconvenzionale con la quale ha chiesto accertarsi l'esistenza di un credito di € 70.491,45 in favore dell'opponente e, conseguentemente, condannarsi la controparte al pagamento di tale importo. Si è costituita in giudizio la impresa individuale la quale non ha CP_1 contestato i ritardi nell'ultimazione dei lavori ma ha ascritto la relativa responsabilità alla committente, nonché alle ulteriori imprese incaricate di fornire o scegliere i materiali di cui l'appaltatrice avrebbe in seguito dovuto effettuare il montaggio. In particolare, l'appaltatrice ha prodotto in giudizio missive provenienti dalla stessa opposta atte a comprovare che, quanto alla domotica, la fornitura dei materiali proveniva dalla impresa VDA e che rispetto ai corpi illuminanti e alle placche a copertura delle prese, questi ultimi dovevano essere scelti e forniti dalla committente (docc. 3, 4, 5, 6 opposto).
In ordine ai vizi, ha dedotto che oltre ad essere stati allegati in maniera generica e non circostanziata, l'opposta si era impegnata ad effettuare controlli rispetto alle voci di propria competenza risolvendo le problematiche, precisando che molte segnalazioni indicate nel report riguardavano l'impianto di domotica che non era di sua competenza. Ha contestato inoltre la decadenza e la prescrizione del diritto a denunciare i vizi e ad attivare la relativa garanzia ex art. 1667 c.c.. Ha infine avanzato la richiesta di pagamento per i lavori extra capitolato eseguiti per l'importo pari a € 12.104,00.
pagina 3 di 13 La causa, istruita documentalmente e dopo essere stata concessa la provvisoria esecuzione, è stata trattenuta in decisione per l'emissione della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nei termini di legge. 2. Parte opponente ha lamentato di aver subito gravi ritardi nella ultimazione delle opere di ristrutturazione dell'albergo la cui data di riapertura era stata contrattualmente prevista per il 15.04.2019 (art. 8 contratto – doc. 1 opponente). Ha assunto che anche a seguito della posticipazione concordata della consegna dei lavori al 27.7.2019 (docc. 2, 3, 4, 5 opponente), l'opposta non aveva ultimato le opere su essa incombenti, al punto che era stato richiesto l'intervento di un'impresa terza (S.D. Contract s.r.l.) con un ulteriore aggravio economico pari ad
€ 8.762,95. Inoltre, ha osservato che il mancato completamento dei lavori da parte dell'opposta – in particolare la impresa individuale avrebbe completato 21 camere su 30 - ed il subentro di altra società appaltatrice avrebbero determinato la riapertura dei locali solo a partire dal 3.09.2019 con una perdita di ricavi per € 20.341,72. L'opponente ha allegato tale inadempimento ed ha fondato tale eccezione sulle pec trasmesse in data 28.6.2019 e 22.8.2019 (docc. 2, 6 opponente) nonché sulle dichiarazioni del Direttore di Lavori, Dott. (doc. 7 opponente), deducendo Per_1 che l'impianto elettrico non sarebbe stato funzionante e nemmeno collaudabile alla data del 15.4.2019, quale data originariamente stabilita per la ultimazione delle opere. Tuttavia, deve essere osservato che dalla documentazione presente agli atti risulta che l'inadempimento non sia imputabile all'imprese appaltatrice essendo evincibile che determinati materiali (corpi illuminanti, placche e domotica) non rientravano nella competenza dell'opposta. Invero, premesso che nell'art. 9 del contratto di appalto è previsto che “dei materiali e dei mezzi necessari (…) al fine di dare l'opera compiuta alle condizioni pattuite, l'appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese alla fornitura dei materiali e dell'attrezzatura indicati nei capitolati”, occorre constatare che nel capitolato allegato è desumibile che ES , quanto ai corpi illuminanti, era responsabile CP_1 della fornitura solamente della “lampada di segnalazione vie di esodo;
lampada emergenza da incasso in controsoffitto;
lampada emergenza da parete;
lampada emergenza da incasso in scatola 503” (cfr. pag. 21 doc. 1 opponente), essendo invece competente del solo montaggio degli altri materiali appartenenti alla medesima categoria pagina 4 di 13 (faretti da incasso;
strip led tra piano terra e camere;
lampade decorative nelle zone comuni;
lampade varie zone comuni). Tale circostanza deve essere valutata unitamente al fatto che nelle missive trasmesse dall'opposta alla committente, l'appaltatrice aveva richiesto che i “corpi illuminanti dei vani tecnici sottosuolo e piano quinto”, oltre che della “testa letto”, fossero consegnati con la massima urgenza per poter andare avanti con i lavori (mail del 4.7.2019 – doc. 4, 5 opposto).
Anche di fronte alla sollecitazione dell'opponente per gli asseriti ritardi subiti, ES aveva ribadito che, in ordine alla problematica inerente alla CP_1
“ultimazione montaggio corpi illuminanti”, la fornitura non era completa ma che tale circostanza non poteva essere imputata all'opposta, dovendo il materiale essere fornito da terzi (mail del 19.8.2019 – doc. 8 opposto). In ordine ai corpi illuminanti, pertanto, la totale o parziale mancanza di tali elementi permette di ritenere superata la presunzione di inadempimento (ex art. 1218 c.c.), avendo l'opponente dimostrato l'esistenza di un fatto ostativo idoneo a rendere non imputabile l'inadempimento lamentato. Per quanto riguarda le placche, nell'allegato al contratto è riscontrabile che per alcune voci relative agli impianti speciali le placche erano escluse (cfr. pag. 15 contratto – doc. 1 opponente); inoltre, dalla comunicazione proveniente dallo (quale tecnico incaricato dalla committenza) è evincibile che le Parte_2 stesse dovevano essere consegnate da impresa diversa dall'appaltatrice, nello specifico da Vda. In tale ultima missiva, infatti, il tecnico della committenza aveva chiesto che la impresa opposta confermasse le quantità indicate come necessarie per il completamento delle rifiniture mancanti e che Vda si attivasse per l'invio del materiale richiesto (cfr. doc. 6 opposto). Relativamente poi alla domotica deve essere considerato che, nell'ambito della
“gestione camera”, è indicato in contratto che i relativi componenti sarebbero stati forniti da terzi (cfr. pag. 19 contratto – doc. 1 opponente) e conferma di tale circostanza è rinvenibile dallo scambio di mail intercorso tra l'impresa opponente e parte opposta in cui quest'ultima ha fatto riferimento all'impianto Vda, quale responsabile della fornitura dei materiali inerenti alla domotica che non sarebbero stati consegnati in tempo utile a garantirne il montaggio (cfr. doc. 8 opposto).
Del resto, anche la stessa opponente in occasione della corrispondenza intercorsa con la impresa appaltatrice aveva fatto riferimento alla mancata ultimazione dell'impianto Vda a riprova della consapevolezza che della domotica pagina 5 di 13 si sarebbe dovuta occupare un'impresa diversa, fuoriuscendo tale tipologia di fornitura dalla competenza dell'opposta. Tali circostanze pertanto permettono di ritenere che l'inadempimento allegato dall'opponente nei confronti della impresa appaltatrice non può essere considerato a quest'ultima imputabile. Nemmeno le considerazioni sollevate dalla committente in sede di note conclusive colgono nel segno.
Invero, l'osservazione fatta in ordine alla possibilità per la ditta S.D. Contract, chiamata ad ultimare le opere asseritamente rimaste incompiute, di completare le lavorazioni con gli stessi materiali a disposizione anche della impresa opponente (cfr. pag. 9 note conclusive) non risulta fondata, dal momento che non è in alcun modo dimostrato che le attrezzature necessarie fossero già presenti in cantiere, potendo la società terza aver disposto di materiali propri o procurati aliunde.
Neppure sono risolutive le considerazioni svolte in ordine alla pec del 19.8.2019 che, peraltro, conferma quanto sopra esposto in merito alla competenza di Vda nell'ambito della domotica, ovvero alla relazione del Direttore dei Lavori che si è limitato ad assumere che 9 camere su 30 erano rimaste non ultimate e che soltanto con l'intervento di altra ditta è stato completato l'impianto domotico. Tale ultima constatazione, tuttavia, non tiene conto dell'estraneità dell'appaltatrice dal dovere di rifornimento del materiale attinente a tale categoria.
Anche il chiarimento fornito dall'opponente sulla funzionalità della domotica ai fini dell'apertura delle camere e della loro messa a disposizione della clientela non è conferente in quanto, per quanto la impresa appaltatrice fosse responsabile di tutte le attività connesse alla cablatura ed al collegamento degli impianti, i relativi componenti non costituivano oggetto della fornitura da parte di ES CP_1
(cfr. pag. 19 doc. 1). Alla stessa stregua anche le osservazioni in merito al “quadro elettrico gestione camere” ed agli “impianti antintrusione” (pag. 17 note conclusive;
pag 10, 16 doc. 1 opponente) non permettono di ritenere ascrivibile all'opposta il ritardo subito dalla società committente poiché, non essendo nel capitolato specificato alcunché in ordine alla fornitura dei relativi materiali, tale circostanza deve essere interpretata congiuntamente alle comunicazioni intercorse tra le parti da cui è desumibile, come sopra evidenziato, che fosse altra impresa competente a rifornire la committente delle attrezzature necessarie all'opera di ristrutturazione commissionata.
pagina 6 di 13 Non rileva la qualificazione dell'appalto come “a corpo” ed il riferimento alla inidoneità delle comunicazioni informali a modificare quanto previsto ex contractu, dal momento che nel caso di specie non si pone un problema di variazioni apportate senza il consenso scritto della committente ma di individuazione l'oggetto della prestazione cui l'opposta era tenuta. Conseguentemente, stante l'infondatezza della ricostruzione operata dall'opponente e la ritenuta raggiunta prova della non imputabilità del ritardo all'opposta, deve essere ritenuta infondata la relativa domanda di pagamento delle penali richieste. 3. In ordine ai vizi contestati deve essere preliminarmente risolta la questione dell'intervenuta accettazione o meno dell'opera. La giurisprudenza di legittimità stabilisce infatti che è l'accettazione il discrimine per la distribuzione dell'onere della prova nel senso che fino a che essa non è accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi gravando sull'appaltatore l'onere di provare di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte (Cass. 4.01.2019, n. 98; Cass. ord. 30.09.2021 n. 26566). Nel caso di specie, la consegna dell'opera e l'apertura del locale paiono potersi considerare come accettazione tacita dal momento che il contratto prevede espressamente una fase di verifica e collaudo che può intervenire anche successivamente alla materiale immissione in possesso (cfr. artt. 1, 5 contratto). La condotta delle parti infatti dimostra come la fase di verifica sia perdurata nei mesi successivi senza alcuna rinuncia. Infatti, alle prime contestazioni risalenti ad agosto 2019 (docc. 4, 5, 6 opponente), ha fatto seguito la diffida del 11 novembre 2019 (doc. 9 opponente), nonché il report con sopralluogo del 19.02.2020 cui ha partecipato anche l'appaltatore (cfr. doc. 12 opposto). Tali circostanze, lette congiuntamente, dimostrano come l'apertura dell'albergo sia stata finalizzata ad evitare l'aggravamento dell'asserito danno trattandosi di difetti che non incidevano comunque sulla sicurezza ed agibilità, senza che da ciò possa inferirsi una valutazione di pieno gradimento dell'opera. Occorre tuttavia precisare che l'eccezione di inadempimento impone un onere di specifica allegazione e di descrizione dei vizi ascritti non potendo risultare sufficiente un'allegazione generica e vaga.
Nella fattispecie all'esame occorre fare riferimento all'indicazione dei vizi di cui al report del 19.2.2020 (doc. 8 opponente;
doc. 12 opposto). Infatti, la diffida dell'11.11.2019 non solo non individuava specificamente i difetti, stante che il pagina 7 di 13 riferimento è a generici malfunzionamenti e vizi dell'impianto elettrico (doc. 9 vizi n. 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 31, 33, 42, 49, 51, 58, 59, 60), ma difetta anche la prova che tali imperfezioni riguardassero proprio le prestazioni di competenza della impresa appaltatrice (doc. 9 opponente). Del resto, il contratto ai sensi dell'art. 7, conformemente a quanto statuito dall'art. 1662 II comma c.c., legittima il committente a controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne lo stato, stabilendo che laddove nel corso dell'opera il committente accerti che “l'esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite nel contratto ed a regola d'arte, (…) può fissare un congruo termine entro cui l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni;
trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno”. È inoltre previsto all'art. 20 che “è facoltà del committente risolvere il contratto anche a seguito di indicazioni fornite dalla DD.LL. (…) quando per negligenza dell'appaltatore o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine previsto, ovvero si comprometta la buona riuscita dell'opera”. È pertanto da osservare che le prescrizioni contrattuali presuppongono che il committente indichi quali siano le condizioni stabilite nel contratto non rispettate dall'appaltatrice e conseguentemente attribuisca a quest'ultima un termine per consentirle di intervenire per la sistemazione dei vizi contestati. Solo l'osservanza di tale iter, che le parti hanno statuito contrattualmente, darebbe facoltà al committente di esercitare il diritto alla risoluzione del contratto come previsto dalle suddette disposizioni ed a chiedere il legittimo intervento sostituivo di altra impresa.
È quindi solamente con la relazione redatta in sede di sopralluogo del 19.2.2020 che sono stati precisamente identificati i vizi e difetti lamentati dall'opponente ed è proprio in tale occasione che l'opposta ha assunto l'impegno a conformare il proprio operato alle regole dell'arte ed alle condizioni concordemente stabilite ex contractu (doc. 12 opposta), formulando comunque specifiche contestazioni circa la non imputabilità di alcune problematiche emerse.
Non coglie pertanto nel segno quanto esposto dall'opponente nelle note conclusive che “il sopralluogo testificava le difettosità ancora presenti a febbraio 2020, anche se si era inviata apposita diffida/denuncia a novembre 2019” (cfr. pag. 13 note conclusive) in quanto, come sopra rilevato, l'obbligo di porre rimedio ai vizi è stato assunto da parte opposta con il prospetto di febbraio 2020 e ciò è documentato pagina 8 di 13 dalle annotazioni apposte nella stessa relazione, ma anche dalla mail del 13.3.2020 (cfr. doc. 12 opposta). Nel corso del giudizio il G.I. ha chiesto chiarimenti all'attore se i vizi ed i difetti lamentati siano ancora presenti e verificabili o se siano stati risolti con l'intervento dell'impresa ES o di imprese terze. Orbene, a fronte della contestazione circa l'esistenza di tali vizi o comunque non imputabilità all'odierna opposta, la committente ha dichiarato di aver dovuto far intervenire un'altra impresa per risolvere le problematiche ed ha prodotto, solo dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., ulteriori fatture e “buoni di consegna” che attesterebbero tali lavorazioni. Tale documentazione non può essere oggetto di valutazione in quanto prodotta dopo che sono maturate le preclusioni istruttorie;
né la mera richiesta di chiarimenti da parte del giudice istruttore finalizzata all'eventuale ammissione di
CTU poteva legittimare una rimessione in termini non essendo state sollevate eccezioni d'ufficio. Orbene, se dunque oggi i vizi ed i difetti non sono presenti, l'odierna opposta può avvalersi legittimamente sullo stato di fatto esistente a fondamento della propria tesi secondo cui i vizi allegati non sono in realtà mai esistiti e, in parte, sono stati risolti all'esito del sopralluogo. Spetta quindi alla committenza dimostrare che l'attuale stato dei luoghi immune da vizi, invocato da controparte come prova dell'adempimento, non sia invero ascrivibile all'opera della impresa appaltatrice ma all'intervento di imprese terze sostanziandosi la prospettazione in una richiesta di rimborso degli oneri aggiuntivi sostenuti di cui è la committente, anche in virtù del principio di vicinanza, a doverne fornire la prova. Se dunque la committenza ha fatto eseguire dei lavori, senza una preventiva risoluzione del contratto, senza eseguire un ATP per cristallizzare la situazione di fatto e se non ha fornito prova -nel rispetto delle preclusioni istruttorie- dei vizi dell'opera e degli interventi effettuati, le conseguenze ex art. 2697 c.c. non possono che ricadere sulla stessa. Anche la CTU risulterebbe sotto tale profilo superflua non potendo che verificare una situazione ormai mutata e conforme all'interesse del committente. Quanto alle ulteriori fatture prodotte unitamente all'atto introduttivo esse invero risalgono ad un momento precedente al sopralluogo (cfr. docc. 10-14 opponente) e non possono per tale ragione ritenersi riferibili a vizi imputabili all'opposta riportati nel successivo verbale di sopralluogo.
pagina 9 di 13 Inoltre, prima del sopralluogo non vi era stata una specifica elencazione dei vizi tale da giustificare l'affidamento ad un'impresa terza, tanto che le fatture fanno altresì riferimento al completamento di alcune attività che l'odierna opposta si era offerta di eseguire una volta ottenuta la fornitura del materiale di competenza della committenza. Risulta quindi infondata la domanda riconvenzionale volta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'intervento di S.D. Contract, stante l'omessa prova della riferibilità di quanto versato a tale ultima società alla eliminazione proprio dei vizi lamentati ed imputati all'impresa appaltatrice e comunque per essersi la società rivolta ad un soggetto terzo nonostante il contratto di appalto fosse ancora in essere. Peraltro, nemmeno può essere ritenuto che le criticità risolte dalla S.D. Contract fossero tali da pregiudicare l'apertura dei locali stante che, comunque, la struttura risulta essere stata aperta dal 3.9.2019 a fronte di fatture che attestano che le prestazioni erano state eseguite anche in un periodo successivo (cfr. docc. 10-14 opponente). Inoltre, lo (incaricato peraltro dalla committente) ha evidenziato Parte_2 che “la maggior parte delle criticità di cui ai punti seguenti sono opere di rifinitura relative a programmazione elettronica o spostamento di alimentazione di prese relative all'impianto elettrico, che attualmente a nostro parere non incidono minimamente sulla sicurezza e sull'utilizzazione dei locali”.
Occorre, infine, considerare quale ulteriore elemento che fa presumere una risoluzione delle problematiche emerse nella fase di verifica, che la stessa opponente in data 1.4.2020 ha rilevato di poter procedere al saldo della fattura con l'arrivo dell'alta stagione turistica, dichiarando di essersi attivata per procedere ad un saldo parziale (cfr. doc. 14 opposta). 4. Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che l'opponente nel corso del rapporto abbia illegittimamente interrotto la relazione contrattuale con l'appaltatrice esercitando unilateralmente un diritto di risoluzione al di fuori dei presupposti che ne legittimavano l'attivazione (cfr. art. 20 contratto;
art. 1662 II comma c.c.). In ogni caso, l'opponente con le conclusioni rassegnate in sede di udienza del 23.4.2025 ha chiesto accertarsi e/o dichiararsi la risoluzione del contratto. La risoluzione disciplinata dalle regole generali dettate in tema di comune responsabilità per inadempimento contrattuale richiede che il giudice debba “tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere
pagina 10 di 13 l'alterazione dell'equilibrio contrattuale” (Cass. n. 7187/2022; Cass. n. 8220/2021; Cass. n. 15052/2018; Cass. n. 10995/2015). “Segnatamente la gravità dell'inadempimento deve essere valutata avendo riguardo all'operazione complessiva sulla base di un duplice criterio (Cass. n. 4314/2016; Cass. n. 22346/2014; Cass. n. 21237/2012; Cass. n. 7083/2006;
Cass. n. 5407/2006; Cass. n. 1773/2001; Cass. n. 3669/1995): in primo luogo il giudice, applicando un parametro oggettivo, deve verificare che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente, sì da creare uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale — criterio oggettivo — (Cass. n. 6548/2010; Cass. n. 1708/2010; Cass. n. 3851/2008; Cass. n. 14034/2005); sotto altro profilo complementare al primo invece il giudicante deve considerare il comportamento di entrambe le parti, quali un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra, che può, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata — criterio soggettivo” (Cass. n.
3954/2008; Cass. n. 9314/2007; Cass. n. 4982/2007). Nel caso di specie, non sono il ritardo non risulta imputabile e non è raggiunta la prova dei vizi lamentati, ma anche avuto riguardo ai parametri tracciati dalla giurisprudenza di legittimità, non potrebbe comunque essere reputato che le difformità poste a fondamento della domanda siano tali da avere alterato l'equilibrio del contratto, stante che, dal punto di vista oggettivo, nella relazione redatta in occasione del sopralluogo del 19.2.2020, lo ha osservato Parte_2 che si tratta di criticità che attengono ad “opere di rifinitura relative a programmazione elettronica o spostamento di alimentazione di prese relative all'impianto elettrico, che (…) non incidono minimamente sulla sicurezza e sull'utilizzazione dei locali” (cfr. doc. 12 opposto); mentre dal punto di vista soggettivo, può essere valorizzato il fatto che la impresa appaltatrice si è messa a disposizione della committente per effettuare le opportune verifiche e risolvere le problematiche riscontrate. Non risultano pertanto individuabili i presupposti per ritenere grave l'inadempimento e, quindi, per legittimare la risoluzione del contratto.
Quanto poi all'istanza di risarcimento dei danni per mancati ricavi e guadagni, occorre osservare che, non essendo il ritardo imputabile all'opposta, difetta la prova che gli asseriti danni siano da riferirsi al mancato completamento delle opere ed al negligente operato della impresa appaltatrice. 5. Infondata è altresì la contestazione concernente l'applicazione degli interessi moratori ex artt. 4 e 5 d.lgs 231/2002.
pagina 11 di 13 La disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE , risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall' art. 1655 c.c. , atteso che l'espressione prestazione di servizi, adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro (Cass. 1747/2025). 6. Parimenti infondata è la richiesta di trattenimento del 10% a garanzia come previsto dal contratto fino all'approvazione dei lavori in quanto essendo stati esclusi all'esito del giudizio inadempimenti dell'appaltatore la ritenzione della somma a garanzia della corretta esecuzione dei lavori risulterebbe ingiustificata.
Il credito azionato all'esito del giudizio risulta pertanto esigibile. 7. In ordine alla domanda riconvenzionale formulata dall'opposta relativa ai lavori extra capitolato è opportuno rilevare che non è stata fornita la prova del relativo incarico da parte dell'opponente né in forma scritta e neppure in forma verbale. Nel contratto era previsto che ogni variazione o lavoro aggiuntivo doveva risultare da accordo scritto: “Eventuali opere non previste né dal progetto né dal capitolato dovranno essere preventivamente concordate per scritto col committente e con la DD.LL. La corrispondente nuova spesa ed i relativi pagamenti dovranno essere preventivati di volta in volta ed essere approvati per scritto dal committente e dalla DD. LL., escluso ogni diritto dell'impresa appaltatrice di percepire corrispettivi per l'esecuzione di opere non preventivamente autorizzate” (art. 4 contratto). Inoltre, non è stata dimostrata in alcun modo l'esecuzione dei lavori asseritamente eseguiti da parte dell'opposta.
L'estratto conto prodotto da non è invero idoneo a comprovare CP_1
l'effettiva realizzazione delle opere, circostanza che, alla stregua del disposto di cui all'art. 2697 c.c., ricade sulla parte che ha azionato in giudizio l'asserito credito. Tale domanda deve essere dunque rigettata. 8. Alla luce delle considerazioni che precedono va confermato il decreto ingiuntivo, mentre vanno rigettate le domande riconvenzionali proposte da entrambe le parti. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite per la fase di opposizione.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1883/2024, già esecutivo;
2) rigetta la domanda di pagamento della somma di € 12.104,00 formulata da ES UC;
3) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Firenze, 11 giugno 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
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