Sentenza breve 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 30/05/2025, n. 10577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10577 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10577/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05683/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5683 del 2025, proposto da
-OMISSIS- con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avvocata Laura Barberio che la rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell’istanza di emersione ex art. 103 d.l. n. 34/2020 n. protocollo -OMISSIS--EM-DOM_2020-01/07/2024 emesso dalla Prefettura di Roma il 01/07/24 e comunicato a mezzo pec in data 26/02/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Michelangelo Francavilla;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 cpa;
Considerato che:
- parte ricorrente impugna il decreto di rigetto dell’istanza di emersione ex art. 103 d.l. n. 34/2020 n. protocollo -OMISSIS--EM-DOM_2020-01/07/2024 emesso dalla Prefettura di Roma il 01/07/24 e comunicato a mezzo pec in data 26/02/2025;
- il ricorso è fondato e merita accoglimento;
- con la prima censura parte ricorrente prospetta la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90 perché l’amministrazione non ha tenuto conto della memoria depositata dall’istante a seguito del preavviso di rigetto;
- il motivo è fondato;
- infatti, a seguito del preavviso ex art. 10 bis l. n. 241/90 la parte ricorrente, in data 24/06/24, ha trasmesso alla Prefettura un’articolata memoria con allegata documentazione che non risulta in alcun modo valutati come emerge dall’esame dell’atto impugnato secondo il quale “ allo spirare del termine di decadenza indicato nel preavviso di rigetto di cui al precedente capoverso, nulla è pervenuto a questo Sportello da parte dell’interessato ”;
- la mancata valutazione, da parte dell’amministrazione, della memoria depositata dalla parte ricorrente integra la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90 che determina l’illegittimità dell’atto impugnato non emergendo dagli atti la correttezza sostanziale del gravato diniego di emersione che possa giustificare l’applicazione dell’art. 21 octies comma 2 l. n. 241/90;
- la fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione riterrà di adottare in sede di riedizione del procedimento previa rinnovazione dell’avviso ex art. 10 bis l. n. 241/90 ed espressa valutazione della documentazione che la parte ricorrente riterrà di produrre, valutazione che dovrà evidenziare la natura dei precedenti esistenti a carico dell’istante (nel parere della Questura si fa riferimento ad un precedente per rapina non menzionato dalla parte ricorrente nell’istanza di riabilitazione) e che dovrà tenere conto della richiesta di sospensione del procedimento in attesa della decisione in merito all’istanza di riabilitazione;
- il Ministero dell’interno, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo, liquidato in dispositivo, va direttamente corrisposto ex art. 93 c.p.c. all’avv. Laura Barberio, difensore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definendo il giudizio, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione secondo quanto evidenziato in motivazione;
2) condanna il Ministero dell’interno a pagare, in favore della parte ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo, liquidato in euro cinquecento/00, oltre spese forfettarie del 15%, iva, cpa e contributo unificato come per legge, deve essere direttamente corrisposto ex art. 93 c.p.c. in favore dell’avv. Laura Barberio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.