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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 22/12/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco ESPOSITO - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
3) Dott. Vincenzo GIANCASPRO - Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.717 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 19/11/2024,
TRA
c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
c.f. , rappresentati e difesi dall' Avv. Vincenzo Maggiulli
[...] C.F._4 unitamente, per i primi due, all'Avv. Paolo Stefanizzi,
- APPELLANTI –
Contro
(C.F. )-, con sede in Roma alla via Controparte_1 P.IVA_1
Ciro il Grande n.21, quale successore ex lege dell' rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella CP_2
Mattia, dall'Avv. Ilaria De Leonardis e dall' Avv. Fabiola Leone,
-APPELLATO-
CP RI vs - rg 717-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. All'udienza del 19/11/2024 le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 9/4/2015, gli odierni appellanti, in proprio e quali eredi della madre , Persona_1
domandavano al tribunale di Lecce la dichiarazione di usucapione dell'immobile abitativo, sito in
Lecce, alla via Pantelleria n. 15, contraddistinto in catasto urbano alla partita 8080, foglio 239,
particella 706/48, piano VI scala b, int. 12, intestato all' , quale ente proprietario succeduto CP_1
all' CP_2
Sostenevano gli attori che il loro genitore stipulò nel 1963 un contratto di Persona_2
locazione con il Ministero del Tesoro, contratto scaduto nell'anno 1964, dopo il quale la famiglia avrebbe continuato ad abitare nell'immobile, nell'inerzia del Ministero del Tesoro e degli Parte_1
enti succedutisi nella gestione;
cosicchè, fino al decesso di nel 1985, e anche Persona_2
successivamente da parte dei suoi eredi, l'immobile era stato utilizzato con animus possidendi,
eseguendo gli attori lavori manutenzione straordinaria dell'appartamento e del condominio, e affrontando ogni tipo di spesa gravante sull'immobile. Pertanto, deducevano che l' CP_1
infondatamente aveva formulato richiesta di rilascio dell'immobile a marzo 2014, quando ormai l'usucapione si era perfezionata già dal ventesimo anno successivo al 1964.
L' si costituiva eccependo la carenza dei requisiti costitutivi dell'usucapione, atteso che: CP_1
a) il contratto di locazione stipulato a luglio 1963 da con il Ministero del Persona_2
Tesoro, Direzione Generali degli Istituti di Previdenza, in qualità di amministratore della
Cassa per le Pensioni dei Dipendenti degli Enti Locali (CPDEL), cui subentrò l' in CP_2
forza della legge n. 479 del 1994, si era rinnovato tacitamente negli anni successivi, in mancanza di disdetta del locatore (art. 14 del contratto di locazione);
b) nel 2003 l'ente pubblico proprietario, avviando le procedure di dismissione immobiliare,
invitava i locatari e il figlio (subentrati nel rapporto Persona_1 Parte_4
CP
vs - rg 717-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Parte_1 locatizio a a esercitare il diritto di opzione nella compravendita Persona_2
dell'appartamento;
c) la locataria , a luglio 2003, rinunciava al diritto di opzione, manifestando la volontà Per_1
di continuare a condurre in locazione l'immobile per altri nove anni;
d) l' invitava la sig.ra ad inoltrare tutta la necessaria documentazione alla luce CP_2 Per_1
dell'art. 3,comma 4, del decreto legge 351/2001, che consentiva ai conduttori di immobili di proprietà degli Istituti di Previdenza di rinnovare la locazione per altri nove anni, ove in regola con i canoni, con componenti ultrasessantacinquenni e con un reddito familiare complessivo non superiore ad €. 22.000,00, non proprietari, insieme ai familiari, di altri immobili, potevano rinnovare i contratti di locazione per altri nove anni;
e) non ricevendo alcun riscontro, seguiva nota del 19.12.2006 prot. 2484 con invito a CP_2
formalizzare la volontà di esercitare il diritto di opzione, regolarizzando il pagamento delle morosità o, in alternativa, ad avvalersi dell'opzione per il contratto locativo novennale;
f) in data 19.01.2010 la riscontrava la nota, manifestando la propria volontà di acquistare Per_1
l'appartamento; seguiva comunicazione dell'Istituto del 29.03.2011 con cui invitava la stessa a regolarizzare tutte le morosità, versando la somma di €. 28.421,37;
g) successivamente la sig.ra ha continuato a versare i canoni, esternando la propria Per_1
volontà di condurre in locazione l'immobile per cui è causa.
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale e la prova testimoniale. All'udienza del 24.01.2019, dichiarato il decesso di , si interrompeva la causa, riassunta dagli Persona_1
eredi con atto dell'11.03.2019.
Seguiva, con atto del 18.02.2020, la proposizione di querela di falso in via incidentale da parte degli avvocati e Vincenzo Maggiulli per , CP_3 Parte_1 Parte_2
e , dichiarata inammissibile dal Tribunale con
[...] Parte_3 Parte_4
provvedimento del 14.05.2021.
CP RI vs - rg 717-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Conclusa l'istruttoria, con la sentenza n.701/2022 del 9-14/03/2022, il Tribunale adito ha rigettato la domanda di usucapione.
L'appello proposto dai germani viene avversato dall' che insiste per la Parte_1 CP_1
conferma della sentenza impugnata.
-MOTIVI DELLA DECISIONE=
L'appello – privo di classificazione dei motivi, oltre che scarsamente intelligibile in alcuni passaggi argomentativi - lamenta quanto segue:
1) la sentenza sarebbe “modulata soltanto su presunti comportamenti incompatibili con la
volontà di possedere posti in essere da , deceduta in corso di causa, che Persona_1
erroneamente sarebbero stati attribuiti ai figli, i quali sin dal tempo della morte del padre,
non facevano parte del nucleo familiare”;
2) la sentenza avrebbe trascurato le prove testimoniali dimostrative dell'animus possidendi e del
corpus possessionis a sostegno della pretesa usucapione, atteso che i <fratelli Parte_1
hanno per oltre un ventennio esercitato un possesso pubblico e pacifico sconoscendo di
CP_ qualsivoglia altro possessore risalendo le prime comunicazioni dell' relative alla sua
presunta proprietà dell'immobile solo all'anno 2006. Prima di tale data l'ultimo atto ufficiale
risaliva al contratto di locazione scaduto sin dall'anno 1964 a partire dal quale si è maturata
e radicata la convinzione prima nei genitori e poi nei figli che l'immobile non fosse più di
fatto di proprietà del Ministero del Tesoro, stante il silenzio e l'immobilismo degli enti
succedutisi nella gestione, che portava i possessori ad effettuare tutte quelle opere di
straordinaria manutenzione e di controllo riferite dai testimoni, che costituivano l'indice
dell'interversio possessionis. E tale periodo si estendeva appunto, senza soluzione di
continuità, dal 1964 al 2006 cioè esattamente quarant'anni>> (così atto di appello, pag.16).
3) In relazione alla inammissibilità della querela di falso, come da ordinanza richiamata in sentenza, si contesta che il Tribunale, soffermandosi sulla carenza di procura speciale a favore dei difensori nel proporla, abbia trascurato che gli stessi attori l'avevano sottoscritta.
CP RI vs - rg 717-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. 4) Infine, lamentano gli appellanti la carenza di prova della proprietà dell'immobile in capo all' , sia per l'asserita falsità della documentazione prodotta dall'Istituto convenuto, sia CP_1
per le vicende successorie degli enti previdenziali (CPDEL, ) che, in ogni CP_2 CP_1
caso, non avrebbero mutato l'individuazione della proprietà dell'immobile in favore del
Ministero del Tesoro (ora CP_4
5) L'appello rivela profili di inammissibilità e di manifesta infondatezza, atteso che:
5.1) la censura incentrata sull'inammissibilità della querela di falso è a sua volta inammissibile per non avere attinto tutte le ragioni poste a fondamento della pronuncia, in particolare quella, di per sé sufficiente a sorreggerla, riguardante la genericità della querela di falso per non avere indicato “specificamente né i documenti oggetto di impugnazione né le prove oggetto di falsità,
così come richiesto dall'art. 221 c.p.c., non versandosi in un'ipotesi in cui la falsità appaia ictu
oculi, ossia rilevabile senza la necessità di compiere accertamento istruttorio alcuno (Cass.
23/06/2010, n. 15169; Cass. 07/05/2018, n. 10874)”.
5.2) Appare oziosa la doglianza sulla carenza di legittimazione dell' dal momento che CP_1
l'Istituto è stato evocato in causa proprio dagli odierni appellanti, presupponendone la intestazione proprietaria dell'immobile ai fini della dichiarazione di usucapione;
né riveste alcun pregio l'affastellarsi di richiami alle casse previdenziali inizialmente in gestione al Ministero del tesoro e poi agli Istituti previdenziali accorpanti ( e ), in quanto il contratto di locazione CP_2 CP_1
del 1963 richiama la titolarità della proprietà in capo alla Cassa dei dipendenti degli enti locali
(CPDEL), confluita nell' e quindi, dal 2011, nell' . CP_2 CP_1
5.3) Manifestamente infondate sono le residue censure, risultando documentalmente indubitabile sia la mera detenzione dell'immobile in virtù di contratto di locazione, sia l'assenza dell'interversio possessionis, dagli attori mai dimostrata né allegata, il che rende del tutto irrilevante l'esito della prova testimoniale in ordine alle opere di ristrutturazione dell'abitazione che i avrebbero realizzato nel corso degli anni. Parte_1
CP RI vs - rg 717-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. 6) In conclusione, la sentenza appellata merita di essere confermata. Le spese del presente grado,
liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussistono altresì i presupposti per il versamento, se dovuto, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l' appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna in solido gli appellanti al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore dell' , in euro 3.000,00, il tutto oltre spese generali, cap e iva come per legge. CP_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto,
a carico degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l' appello proposto.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello di Lecce, in data 18/12/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Giancaspro Dott. Antonio Francesco Esposito
CP RI vs - rg 717-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco ESPOSITO - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
3) Dott. Vincenzo GIANCASPRO - Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.717 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 19/11/2024,
TRA
c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
c.f. , rappresentati e difesi dall' Avv. Vincenzo Maggiulli
[...] C.F._4 unitamente, per i primi due, all'Avv. Paolo Stefanizzi,
- APPELLANTI –
Contro
(C.F. )-, con sede in Roma alla via Controparte_1 P.IVA_1
Ciro il Grande n.21, quale successore ex lege dell' rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella CP_2
Mattia, dall'Avv. Ilaria De Leonardis e dall' Avv. Fabiola Leone,
-APPELLATO-
CP RI vs - rg 717-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. All'udienza del 19/11/2024 le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 9/4/2015, gli odierni appellanti, in proprio e quali eredi della madre , Persona_1
domandavano al tribunale di Lecce la dichiarazione di usucapione dell'immobile abitativo, sito in
Lecce, alla via Pantelleria n. 15, contraddistinto in catasto urbano alla partita 8080, foglio 239,
particella 706/48, piano VI scala b, int. 12, intestato all' , quale ente proprietario succeduto CP_1
all' CP_2
Sostenevano gli attori che il loro genitore stipulò nel 1963 un contratto di Persona_2
locazione con il Ministero del Tesoro, contratto scaduto nell'anno 1964, dopo il quale la famiglia avrebbe continuato ad abitare nell'immobile, nell'inerzia del Ministero del Tesoro e degli Parte_1
enti succedutisi nella gestione;
cosicchè, fino al decesso di nel 1985, e anche Persona_2
successivamente da parte dei suoi eredi, l'immobile era stato utilizzato con animus possidendi,
eseguendo gli attori lavori manutenzione straordinaria dell'appartamento e del condominio, e affrontando ogni tipo di spesa gravante sull'immobile. Pertanto, deducevano che l' CP_1
infondatamente aveva formulato richiesta di rilascio dell'immobile a marzo 2014, quando ormai l'usucapione si era perfezionata già dal ventesimo anno successivo al 1964.
L' si costituiva eccependo la carenza dei requisiti costitutivi dell'usucapione, atteso che: CP_1
a) il contratto di locazione stipulato a luglio 1963 da con il Ministero del Persona_2
Tesoro, Direzione Generali degli Istituti di Previdenza, in qualità di amministratore della
Cassa per le Pensioni dei Dipendenti degli Enti Locali (CPDEL), cui subentrò l' in CP_2
forza della legge n. 479 del 1994, si era rinnovato tacitamente negli anni successivi, in mancanza di disdetta del locatore (art. 14 del contratto di locazione);
b) nel 2003 l'ente pubblico proprietario, avviando le procedure di dismissione immobiliare,
invitava i locatari e il figlio (subentrati nel rapporto Persona_1 Parte_4
CP
vs - rg 717-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Parte_1 locatizio a a esercitare il diritto di opzione nella compravendita Persona_2
dell'appartamento;
c) la locataria , a luglio 2003, rinunciava al diritto di opzione, manifestando la volontà Per_1
di continuare a condurre in locazione l'immobile per altri nove anni;
d) l' invitava la sig.ra ad inoltrare tutta la necessaria documentazione alla luce CP_2 Per_1
dell'art. 3,comma 4, del decreto legge 351/2001, che consentiva ai conduttori di immobili di proprietà degli Istituti di Previdenza di rinnovare la locazione per altri nove anni, ove in regola con i canoni, con componenti ultrasessantacinquenni e con un reddito familiare complessivo non superiore ad €. 22.000,00, non proprietari, insieme ai familiari, di altri immobili, potevano rinnovare i contratti di locazione per altri nove anni;
e) non ricevendo alcun riscontro, seguiva nota del 19.12.2006 prot. 2484 con invito a CP_2
formalizzare la volontà di esercitare il diritto di opzione, regolarizzando il pagamento delle morosità o, in alternativa, ad avvalersi dell'opzione per il contratto locativo novennale;
f) in data 19.01.2010 la riscontrava la nota, manifestando la propria volontà di acquistare Per_1
l'appartamento; seguiva comunicazione dell'Istituto del 29.03.2011 con cui invitava la stessa a regolarizzare tutte le morosità, versando la somma di €. 28.421,37;
g) successivamente la sig.ra ha continuato a versare i canoni, esternando la propria Per_1
volontà di condurre in locazione l'immobile per cui è causa.
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale e la prova testimoniale. All'udienza del 24.01.2019, dichiarato il decesso di , si interrompeva la causa, riassunta dagli Persona_1
eredi con atto dell'11.03.2019.
Seguiva, con atto del 18.02.2020, la proposizione di querela di falso in via incidentale da parte degli avvocati e Vincenzo Maggiulli per , CP_3 Parte_1 Parte_2
e , dichiarata inammissibile dal Tribunale con
[...] Parte_3 Parte_4
provvedimento del 14.05.2021.
CP RI vs - rg 717-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Conclusa l'istruttoria, con la sentenza n.701/2022 del 9-14/03/2022, il Tribunale adito ha rigettato la domanda di usucapione.
L'appello proposto dai germani viene avversato dall' che insiste per la Parte_1 CP_1
conferma della sentenza impugnata.
-MOTIVI DELLA DECISIONE=
L'appello – privo di classificazione dei motivi, oltre che scarsamente intelligibile in alcuni passaggi argomentativi - lamenta quanto segue:
1) la sentenza sarebbe “modulata soltanto su presunti comportamenti incompatibili con la
volontà di possedere posti in essere da , deceduta in corso di causa, che Persona_1
erroneamente sarebbero stati attribuiti ai figli, i quali sin dal tempo della morte del padre,
non facevano parte del nucleo familiare”;
2) la sentenza avrebbe trascurato le prove testimoniali dimostrative dell'animus possidendi e del
corpus possessionis a sostegno della pretesa usucapione, atteso che i <fratelli Parte_1
hanno per oltre un ventennio esercitato un possesso pubblico e pacifico sconoscendo di
CP_ qualsivoglia altro possessore risalendo le prime comunicazioni dell' relative alla sua
presunta proprietà dell'immobile solo all'anno 2006. Prima di tale data l'ultimo atto ufficiale
risaliva al contratto di locazione scaduto sin dall'anno 1964 a partire dal quale si è maturata
e radicata la convinzione prima nei genitori e poi nei figli che l'immobile non fosse più di
fatto di proprietà del Ministero del Tesoro, stante il silenzio e l'immobilismo degli enti
succedutisi nella gestione, che portava i possessori ad effettuare tutte quelle opere di
straordinaria manutenzione e di controllo riferite dai testimoni, che costituivano l'indice
dell'interversio possessionis. E tale periodo si estendeva appunto, senza soluzione di
continuità, dal 1964 al 2006 cioè esattamente quarant'anni>> (così atto di appello, pag.16).
3) In relazione alla inammissibilità della querela di falso, come da ordinanza richiamata in sentenza, si contesta che il Tribunale, soffermandosi sulla carenza di procura speciale a favore dei difensori nel proporla, abbia trascurato che gli stessi attori l'avevano sottoscritta.
CP RI vs - rg 717-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. 4) Infine, lamentano gli appellanti la carenza di prova della proprietà dell'immobile in capo all' , sia per l'asserita falsità della documentazione prodotta dall'Istituto convenuto, sia CP_1
per le vicende successorie degli enti previdenziali (CPDEL, ) che, in ogni CP_2 CP_1
caso, non avrebbero mutato l'individuazione della proprietà dell'immobile in favore del
Ministero del Tesoro (ora CP_4
5) L'appello rivela profili di inammissibilità e di manifesta infondatezza, atteso che:
5.1) la censura incentrata sull'inammissibilità della querela di falso è a sua volta inammissibile per non avere attinto tutte le ragioni poste a fondamento della pronuncia, in particolare quella, di per sé sufficiente a sorreggerla, riguardante la genericità della querela di falso per non avere indicato “specificamente né i documenti oggetto di impugnazione né le prove oggetto di falsità,
così come richiesto dall'art. 221 c.p.c., non versandosi in un'ipotesi in cui la falsità appaia ictu
oculi, ossia rilevabile senza la necessità di compiere accertamento istruttorio alcuno (Cass.
23/06/2010, n. 15169; Cass. 07/05/2018, n. 10874)”.
5.2) Appare oziosa la doglianza sulla carenza di legittimazione dell' dal momento che CP_1
l'Istituto è stato evocato in causa proprio dagli odierni appellanti, presupponendone la intestazione proprietaria dell'immobile ai fini della dichiarazione di usucapione;
né riveste alcun pregio l'affastellarsi di richiami alle casse previdenziali inizialmente in gestione al Ministero del tesoro e poi agli Istituti previdenziali accorpanti ( e ), in quanto il contratto di locazione CP_2 CP_1
del 1963 richiama la titolarità della proprietà in capo alla Cassa dei dipendenti degli enti locali
(CPDEL), confluita nell' e quindi, dal 2011, nell' . CP_2 CP_1
5.3) Manifestamente infondate sono le residue censure, risultando documentalmente indubitabile sia la mera detenzione dell'immobile in virtù di contratto di locazione, sia l'assenza dell'interversio possessionis, dagli attori mai dimostrata né allegata, il che rende del tutto irrilevante l'esito della prova testimoniale in ordine alle opere di ristrutturazione dell'abitazione che i avrebbero realizzato nel corso degli anni. Parte_1
CP RI vs - rg 717-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. 6) In conclusione, la sentenza appellata merita di essere confermata. Le spese del presente grado,
liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussistono altresì i presupposti per il versamento, se dovuto, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l' appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna in solido gli appellanti al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore dell' , in euro 3.000,00, il tutto oltre spese generali, cap e iva come per legge. CP_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto,
a carico degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l' appello proposto.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello di Lecce, in data 18/12/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Giancaspro Dott. Antonio Francesco Esposito
CP RI vs - rg 717-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore.