Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/05/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 27/05/2025 , RGC n. 1150 / 2024 dinanzi al Giudice dott. GA Laviola sono comparsi:
L'avv. Monte (per delega dell'avv. COSCARELLA GIOVANNI ) per parte attrice, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
L'avv. Covucci (per delega dell'avv. CANDIANO NICOLA ) per parte convenuta, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni;
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. GA Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1150 del RGC dell'anno 2024, avente ad oggetto inadempimento contrattuale e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Coscarella
ATTRICE
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) rappresentati e difesi dagli avv.ti Nicola Candiano e Luca Candiano C.F._3
CONVENUTI
E
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._4 dall'avv. Amerigo Minnicelli
CONVENUTO
CONCLUSIONI
1
FATTO E DIRITTO
1. L'attrice ha convenuto GA e e Controparte_3 Controparte_2 deducendo: a) di aver stipulato con i convenuti in data 7 dicembre 2015, un contratto preliminare finalizzato all'acquisto di un immobile, per il prezzo di euro 700.000,00, di cui euro 30.000,00 corrisposti a tiolo di caparra confirmatoria e i restanti e uro 670.000,00 da pagarsi alla stipula del definitivo, originariamente prevista entro 18 mesi e, poi, per accordo tra le parti, entro il 4 luglio 2019; b) di aver ricevuto, il 18 giugno 2019, una missiva da
, con la quale quest'ultimo ha diff idato l'attrice dalla stipula del definitivo Parte_2 per essere lo stesso legittimo detentore del fondo e per vantare sul medesimo un diritto di prelazione;
c) il conseguente inadempimento della parte promittente alienante che ha garantito l'inesistenza di diritti di terzi;
d) di aver comunicato il proprio recesso ex art. 1385, comma II, c.c. con raccomandata del 14 settembre 2019 con richiesta del doppio della caparra versata;
d) l'avvenuta cessione del bene in data 1 ottobre 2020 da parte dei convenuti in favore di tale a cui partecipava anche , dichiarando di Persona_1 Parte_2 essere esercente l'attività di pastorizia sul fondo de quo da oltre 10 anni e di liberarlo dal bestiame, dunque comprovando la circostanza ostativa contestata;
e) la mala fede de i promissari venditori che si sono resi inadempienti al perfezionamento del negozio giuridico e hanno trattenuto indebitamente le somme versate a titolo di caparra confirmatoria.
Ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento contrattuale per la mancata stip ula del contratto definitivo di compravendita e la condanna al pagamento di 50.000,00 euro a titolo di risarcimento del danno patito.
1.2. Si sono costituiti , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, deducendo l'inammissibilità della domanda attorea per violazione del principio del
[...] ne bis in idem, atteso che il Tribunale di Castrovillari già aveva disposto nel merito della controversia con sentenza n. 500/2023, RG n. 804/2021.
Hanno chiesto il rigetto della domanda e la conda nna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
1.3. Con memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1, parte attrice ha eccepito l'infondatezza delle deduzioni sollevate circa la violazione del principio del ne bis in idem in quanto, nel precedente giudizio, non è stata avanzata una pretesa risarcitoria bensì la restituzione del doppio della caparra atteso il mancato adempimento dei convenuti alla stipula del contratto definitivo, trattandosi quindi di due procedimenti differenti per oggetto e per ragioni di diritto.
2. La domanda è inammissibile stante la violazione del principio del ne bis in idem per la sussistenza di precedente giudicato.
Infatti, con sentenza n. 500/2023 del 14 aprile 2023, emessa nell'ambito del procedimento
R.G. n. 804/2021, il Tribunale di Castrovi llari ha già statuito in merito alla questione oggetto del presente giudizio.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto
2 prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio” (Cass. Civ. Ordinanza n. 48 del 07/01/2021)
Inoltre, “l'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, pr emesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali
e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo ne gozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo. (In applicazione del principio, la
S. C. ha rigettato il ricorso avverso sentenza che aveva ritenuto il giudicato sulla domanda di risarcimento dei danni per inesatta esecuzione di un mandato, nella specie idone o a violare il divieto di patto commissorio, come preclusivo dell'esame, in successivo giudizio instaurato tra le stesse parti, della domanda di risarcimento dei danni per l'illiceità della medesima condotta del mandatario.)” (Cass. Civ. Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019)
Per tale ragione, non merita accoglimento la doglianza per la quale nel primo giudizio la parte attrice ha formul ato istanze diverse, stante l'analogia delle questioni dibattute in entrambi i giudizi.
Peraltro, considerato che la scelta di agire per la caparra è alternativa e non cumulabile con la richiesta risarcitoria (cfr. Cass. civ., SS. UU, n. 553/2009) ed entra mbe presuppongono l'accertamento dell'inadempimento, è evidente che se nel precedente giudizio la parte ha agito invocando la caparra, non può poi intentare un nuovo giudizio chiedendo il risarcimento, a maggior ragione per il fatto che l'inadempimento ido neo a giustificare la pronuncia oggi richiesta è stato già escluso con la precedente pronuncia.
3. Le spese di lite sostenute dalle parti convenute vengono poste a carico di parte attrice e liquidate, per ciascuna di esse, in euro 4.000,00 (di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro
650,00 per la fase introduttiva, euro 950,00 per la fase di trattazione ed euro 1.500,00 per la fase di decisione), per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Le parti convenute hanno chiesto anche la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna in parola deve essere rigettata, risultando assorbente l'assoluta mancanza di prova del pregiudizio patito e di cui si chiede ristoro.
Questo Giudice non ignora l'orientamento affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 23 agosto 2011, n. 17485), secondo cui all'accoglimento della domanda di risarcimento del
3 danno per lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione del danno sub ito dalla parte vittoriosa.
Appare, tuttavia, preferibile l'indirizzo ermeneutico secondo cui la condanna ex art. 96, co. I,
c.p.c. presuppone pur sempre la prova, da parte dell'istante, sia dell'an che del quantum debeatur e comunque, pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, effettuabile d'ufficio, tali elementi devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare (Cass. 30 luglio
2010, n. 17902; Cass. 8 giugno 2007 n. 13395).
Anche la facoltà di liquidazione equitativa del danno, infatti, deve essere letta alla luce dei criteri generali di cui agli art. 1226 e 2056 c.c., che impongono al danneggiato di allegare
(almeno) gli elementi di fatto posti a suppo rto della propria pretesa risarcitoria, anche a fronte di pregiudizi di difficile o impossibile quantificazione economica. La facoltà di liquidazione equitativa, in altri termini, non trasforma il risarcimento per lite temeraria in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.
GA Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda attorea.
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute Controparte_1
, che liquida in euro in euro 4.000,00 (di cui euro 900,00 per Controparte_2 la fase di studio, euro 650,00 per la fase introduttiva, euro 950,00 per la fase di trattazione ed euro 1.500,00 per la fase di decisione), per compensi profe ssionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
3. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute Controparte_3
che liquida in euro in euro 4.000,00 (di cui euro 900,00 per la fase di studio,
[...] euro 650,00 per la fase introduttiva, euro 950,00 per la fase di trattazione ed euro
1.500,00 per la fase di decisione), per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 2 7 maggio 2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Antonella De Marco addetta all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. GA Laviola
4