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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 524/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 3279/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7029/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LAZIO sez.
9 e pubblicata il 07/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175852 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175819 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175827 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175872 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175795 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4064/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MA Sezione 9, con sentenza n. 7029/23 depositata in data 07/12/2023, ha respinto, con condanna alle spese liquidate in Euro 1.000,00, il ricorso del Sig. Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 175852 TARI 2014; n. 175819 TARI 2015; n. 175827 TARI 2016; n. 175872 TARI 2017; n. 175795 TARI 2018, emessi da MA LE e relativi all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, utenza domestica, categoria tariffaria 1 Abitazioni
2. Il primo giudice, tra l'altro, ha motivato: Va invero evidenziato che la proprietà per 1/3 dell'immobile de quo agitur in capo al Ricorrente_1 non è contestata, né potrebbe esserlo attesa la documentazione prodotta in atti da Roma Capitale sia in primo ( che in secondo ) grado, richiamata dalla CTP;
è poi normativamente previsto che l'ente impositore possa rivolgersi ad uno dei comproprietari atteso il vincolo di solidarietà esistente tra gli stessi ( nella specie con la madre ed un fratello ); né risulta o è dimostrato che l'ente impositore si sia rivolto agli altri comproprietari, duplicando o triplicando la pretesa tributaria. Quanto all'eccezione di difetto di motivazione, che non consentirebbe l'individuazione del bene da assoggettare ad imposta, la Corte ritiene che i dati esposti negli atti accertativi siano sufficienti ad individuare l'unità immobiliare oggetto della pretesa fiscale: in particolare, negli avvisi impugnati risulta indicata la superficie tassata ( mq. 74 ), pari all'80 % di quella catastale ( mq. 93 ) venendo la Ta.Ri. applicata su tale percentuale per tenere conto delle mura;
sicchè da questo dato era possibile risalire a quale delle unità immobiliari possedute dal Ricorrente_1 in Indirizzo_1 si trattava, nella specie quella contrassegnata dall'interno 3, come precisato dal Roma Capitale nelle controdeduzioni di primo grado e comprovato dalla visura catastale pure allegata”.
3. Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso per revocazione avverso la suddetta sentenza (n. 7029/23, depositata il 7/12/2023) ed ha concluso per sentirla revocare con accoglimento dell'atto di appello proposto.
A tal fine ha dedotto che la sentenza impugnata sarebbe in contrasto con altra precedente (n. 896/16/2023 emessa il 23/01/2023 e depositata il 21/02/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del
Lazio) che ha accolto l'appello che aveva proposto avverso altri avvisi di accertamento TARI per le annualità
2014-2018, seppure relativi ad una diversa abitazione ma adiacente a quella per cui è causa, stante la
“stretta connessione soggettiva ed oggettiva in ordine al medesimo soggetto e periodo accertato”. Inoltre, stante il deposito da parte del COMUNE, soltanto in corso di causa, della documentazione relativa all'individuazione dell'immobile accertato, tale deposito sarebbe tardivo e inutilizzabile, avendo dovuto ricorrere avverso l'avviso senza avere contezza precisa di quale immobile si trattasse. Quanto all'errore di fatto, ha specificato di essere comproprietario dell'immobile, come risulterebbe dagli atti, ma di non averlo mai occupato nè detenuto, in quanto risiede in Indirizzo_1. Ha altresì depositato memoria illustrativa in cui ha evidenziato il passaggio in giudicato della menzionata sentenza n. 896/16/2023.
4. MA LE si è costituita in giudizio, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. A tal fine ha evidenziato che una ulteriore sentenza della CGT di 2° del Lazio n. 1050/9/2023 depositata il 27/02/2023, aveva rigettato l'appello del medesimo ricorrente avverso altri diversi avvisi di accertamento TaRi, per il periodo 09/10/2014 – 30/06/2018,relativi ad una diversa abitazione comunque adiacente a quella per cui è causa.
4. Il presente ricorso è venuto in decisione all'udienza del 17/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Diritto
1. Il Collegio osserva che, nel caso in esame, risulta carente l'indicazione della sussistenza di quei motivi esclusivi previsti dall'art. 395 cpc determinativi della revocazione.
In particolare, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali;
il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. L'errore revocatorio non può riguardare altresì la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche e deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di valutazioni che involgano l'interpretazione di norme. Infatti, la lettura e l'interpretazione dei documenti di causa appartiene all'insindacabile valutazione del giudice con la conseguenza che la stessa non può essere considerata un errore di fatto idoneo a fondare un giudizio di revocazione atteso che ciò significherebbe trasformare lo strumento revocatorio in un inammissibile terzo grado di giudizio. In tal senso l'insegnamento di legittimità ha evidenziato (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., (ud. 03/12/2020) 15/01/2021, n. 677) che l'errore di fatto previsto dall' art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purchè non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali.
Nel caso in esame, la sentenza in contestazione ha viceversa correttamente evidenziato la carenza, comunque, di una tempestiva dichiarazione attestante lo stato di non occupazione dell'u.i. con la conseguenza che “l'incontestata omissione di qualsiasi dichiarazione ha dato all'ente impositore la possibilità di procedere all'accertamento anche sulla base di presunzioni semplici”, con l'ulteriore specificazione che tanto rileva anche in ordine “alla asserita inutilizzabilità dell'immobile per mancanza di arredi ed allacci alle utenze”, trattandosi di condizione da provare documentalmente e in caso di richiesta di esenzione da proporre
“all'ente impositore precedentemente agli accertamenti, che invece sono conseguiti alla mancata dichiarazione ed all'omesso versamento del tributo”.
2. Per quanto concerne la sentenza passata in giudicato, il Collegio osserva che essa ha ad oggetto un immobile diverso da quello in contestazione con la sentenza di cui si è chiesta la revocazione. Tanto, pertanto, preclude che possa comunque ravvisarsi l'ipotesi di cui al punto 5 dell'art. 395 cpc - comunque non oggetto della richiesta del ricorrente - atteso che la contrarietà ivi richiamata è riferita ad una decisione che abbia statuito con autorità di giudicato sulla medesima fattispecie.
3. Il ricorso non è pertanto accoglibile. Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Cosi deciso in Roma il 17/12/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
NC NO NC FI
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
NISPI LANDI MARIO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 3279/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7029/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LAZIO sez.
9 e pubblicata il 07/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175852 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175819 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175827 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175872 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175795 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4064/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MA Sezione 9, con sentenza n. 7029/23 depositata in data 07/12/2023, ha respinto, con condanna alle spese liquidate in Euro 1.000,00, il ricorso del Sig. Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 175852 TARI 2014; n. 175819 TARI 2015; n. 175827 TARI 2016; n. 175872 TARI 2017; n. 175795 TARI 2018, emessi da MA LE e relativi all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, utenza domestica, categoria tariffaria 1 Abitazioni
2. Il primo giudice, tra l'altro, ha motivato: Va invero evidenziato che la proprietà per 1/3 dell'immobile de quo agitur in capo al Ricorrente_1 non è contestata, né potrebbe esserlo attesa la documentazione prodotta in atti da Roma Capitale sia in primo ( che in secondo ) grado, richiamata dalla CTP;
è poi normativamente previsto che l'ente impositore possa rivolgersi ad uno dei comproprietari atteso il vincolo di solidarietà esistente tra gli stessi ( nella specie con la madre ed un fratello ); né risulta o è dimostrato che l'ente impositore si sia rivolto agli altri comproprietari, duplicando o triplicando la pretesa tributaria. Quanto all'eccezione di difetto di motivazione, che non consentirebbe l'individuazione del bene da assoggettare ad imposta, la Corte ritiene che i dati esposti negli atti accertativi siano sufficienti ad individuare l'unità immobiliare oggetto della pretesa fiscale: in particolare, negli avvisi impugnati risulta indicata la superficie tassata ( mq. 74 ), pari all'80 % di quella catastale ( mq. 93 ) venendo la Ta.Ri. applicata su tale percentuale per tenere conto delle mura;
sicchè da questo dato era possibile risalire a quale delle unità immobiliari possedute dal Ricorrente_1 in Indirizzo_1 si trattava, nella specie quella contrassegnata dall'interno 3, come precisato dal Roma Capitale nelle controdeduzioni di primo grado e comprovato dalla visura catastale pure allegata”.
3. Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso per revocazione avverso la suddetta sentenza (n. 7029/23, depositata il 7/12/2023) ed ha concluso per sentirla revocare con accoglimento dell'atto di appello proposto.
A tal fine ha dedotto che la sentenza impugnata sarebbe in contrasto con altra precedente (n. 896/16/2023 emessa il 23/01/2023 e depositata il 21/02/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del
Lazio) che ha accolto l'appello che aveva proposto avverso altri avvisi di accertamento TARI per le annualità
2014-2018, seppure relativi ad una diversa abitazione ma adiacente a quella per cui è causa, stante la
“stretta connessione soggettiva ed oggettiva in ordine al medesimo soggetto e periodo accertato”. Inoltre, stante il deposito da parte del COMUNE, soltanto in corso di causa, della documentazione relativa all'individuazione dell'immobile accertato, tale deposito sarebbe tardivo e inutilizzabile, avendo dovuto ricorrere avverso l'avviso senza avere contezza precisa di quale immobile si trattasse. Quanto all'errore di fatto, ha specificato di essere comproprietario dell'immobile, come risulterebbe dagli atti, ma di non averlo mai occupato nè detenuto, in quanto risiede in Indirizzo_1. Ha altresì depositato memoria illustrativa in cui ha evidenziato il passaggio in giudicato della menzionata sentenza n. 896/16/2023.
4. MA LE si è costituita in giudizio, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. A tal fine ha evidenziato che una ulteriore sentenza della CGT di 2° del Lazio n. 1050/9/2023 depositata il 27/02/2023, aveva rigettato l'appello del medesimo ricorrente avverso altri diversi avvisi di accertamento TaRi, per il periodo 09/10/2014 – 30/06/2018,relativi ad una diversa abitazione comunque adiacente a quella per cui è causa.
4. Il presente ricorso è venuto in decisione all'udienza del 17/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Diritto
1. Il Collegio osserva che, nel caso in esame, risulta carente l'indicazione della sussistenza di quei motivi esclusivi previsti dall'art. 395 cpc determinativi della revocazione.
In particolare, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali;
il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. L'errore revocatorio non può riguardare altresì la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche e deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di valutazioni che involgano l'interpretazione di norme. Infatti, la lettura e l'interpretazione dei documenti di causa appartiene all'insindacabile valutazione del giudice con la conseguenza che la stessa non può essere considerata un errore di fatto idoneo a fondare un giudizio di revocazione atteso che ciò significherebbe trasformare lo strumento revocatorio in un inammissibile terzo grado di giudizio. In tal senso l'insegnamento di legittimità ha evidenziato (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., (ud. 03/12/2020) 15/01/2021, n. 677) che l'errore di fatto previsto dall' art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purchè non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali.
Nel caso in esame, la sentenza in contestazione ha viceversa correttamente evidenziato la carenza, comunque, di una tempestiva dichiarazione attestante lo stato di non occupazione dell'u.i. con la conseguenza che “l'incontestata omissione di qualsiasi dichiarazione ha dato all'ente impositore la possibilità di procedere all'accertamento anche sulla base di presunzioni semplici”, con l'ulteriore specificazione che tanto rileva anche in ordine “alla asserita inutilizzabilità dell'immobile per mancanza di arredi ed allacci alle utenze”, trattandosi di condizione da provare documentalmente e in caso di richiesta di esenzione da proporre
“all'ente impositore precedentemente agli accertamenti, che invece sono conseguiti alla mancata dichiarazione ed all'omesso versamento del tributo”.
2. Per quanto concerne la sentenza passata in giudicato, il Collegio osserva che essa ha ad oggetto un immobile diverso da quello in contestazione con la sentenza di cui si è chiesta la revocazione. Tanto, pertanto, preclude che possa comunque ravvisarsi l'ipotesi di cui al punto 5 dell'art. 395 cpc - comunque non oggetto della richiesta del ricorrente - atteso che la contrarietà ivi richiamata è riferita ad una decisione che abbia statuito con autorità di giudicato sulla medesima fattispecie.
3. Il ricorso non è pertanto accoglibile. Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Cosi deciso in Roma il 17/12/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
NC NO NC FI