Sentenza 22 aprile 2013
Massime • 1
E infondato il ricorso per cassazione avverso una decisione del Consiglio di Stato, con cui si deduca l'eccesso dai limiti della relativa giurisdizione e l'invasione della giurisdizione del giudice ordinario, in relazione all'impugnativa di una delibera del consiglio comunale che aveva disposto di procedere alla vendita a trattativa privata di un immobile, facente parte del patrimonio disponibile dell'ente territoriale, spettando proprio al giudice amministrativo il compito di stabilire la legittimità dell'adottato metodo di scelta del contraente e del mancato utilizzo dei procedimenti di evidenza pubblica.
Commentario • 1
- 1. Pubblica amministrazione, provvedimento ampliativo, affidamento incolpevole, dannoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 settembre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/04/2013, n. 9689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9689 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Primo Presidente f.f. -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente di Sez. -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente di Sez. -
Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. -
Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10568-2012 proposto da:
MO SQ, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato DI GIOIA GIOVANNI CANDIDO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ACQUARONE ROBERTA, ACQUARONE LORENZO, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LL SA, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell'avvocato TEDESCHINI FEDERICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GRANARA DANIELE, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
COMUNE DI AMEGLIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 547/2012 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 02/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;
uditi gli avvocati Lorenzo ACQUARONE, Daniele GRANA;
è anche presente l'avvocato Federico PARDINI che non viene ammesso alla discussione orale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Delib. Consiliare n. 16 del 2004 il Comune di Ameglia dispose procedersi alla vendita a trattativa privata di un terreno sul malfacente parte del proprio patrimonio disponibile, aderendo alla richiesta di LE RD, conduttore di una parte del fondo e proprietario di un limitrofo fabbricato.
Avverso tale atto il controinteressato OS LL, proprietario di un fondo confinante e concessionario di un finitimo arenile, deducendo l'illegittimità della procedura seguita, propose al Tribunale Regionale Amministrativo della Liguria ricorso per l'annullamento, che, nella resistenza del RD e del Comune di Ameglia, venne accolto con sentenza n. 380 del 2008, per ravvisata violazione del R.D. n. 827 del 1924, art. 41, essendo stata la vendita in questione deliberata fuori della ricorrenza di alcuna delle tassative ipotesi prevedenti l'adozione della trattativa privata.
Appellata sia dal RD, sia dal Comune di Ameglia, nella resistenza dell'LL, la suddetta decisione, previa riunione dei ricorsi, venne confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 547 del 2 febbraio 2012, riaffermando in particolare la giurisdizione del giudice amministrativo sull'essenziale considerazione che, poco rilevando che oggetto della dismissione fosse un immobile appartenente al patrimonio disponibile dell'ente territoriale, "la Delib. 27 aprile 2004, n. 16 del Comune di Ameglia si era autolimitata..escludendo il ricorso alla alienazione del bene con applicazione del diritto comune", sicché la scelta di ricorrere alla trattativa privata non era stata legittimamente effettuata in base alle stesse disposizioni che la regolano, come correttamente evidenziato dal primo giudice, rilevando la non ricorrenza di alcuna delle ipotesi eccezionali in cui la stessa era consentita. Avverso tale sentenza il RD ha proposto, ai sensi dell'art.362 c.p.c., comma 1, ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, illustrato con successiva memoria. Ha resistito l'LL con rituale controricorso, depositando successiva memoria illustrativa.
Per il Comune di Ameglia è stata depositata in data 19.3.2007 una irrituale "memoria di costituzione" redatta in forza di mandato a margine, tenuto conto della cui invalidità, in quanto non conferito con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, come richiesto dall'art. 83 c.p.c., comma 2, ne' con atto rientrate tra quelli tassativamente previsti dal comma terzo dell'articolo medesimo (nel testo originario, ancora nella specie applicabile ratione temporis, previgente alle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 9 ed applicabili ai giudizi instaurati a partire dal 4.7.2009),
il difensore non è stato ammesso alla discussione in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce "violazione dei principi regolanti la attribuzione alla giurisdizione in ordine all'attività privatistica svolta dai Comuni nelle ipotesi di alienazione di beni immobiliari appartenenti al proprio patrimonio disponibile".
Premesso che il suolo in questione, originariamente demaniale, era stato trasferito dallo Stato, previa sdemanializzazione, nell'anno 1981 al Comune di Ameglia e che quest'ultimo, in attesa dell' eventuale, mai avvenuta, destinazione a strada pubblica da realizzarsi entro venti anni, lo aveva, con relativa clausola risolutiva, locato al RD, si deduce che, trascorso il ventennio l'ente proprietario sarebbe stato libero di alienare secondo le ordinarie regole civilistiche il bene, in quanto facente parte del suo patrimonio disponibile.
Tale natura avrebbe comportato, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, ed anche da quella del C.d.S., l'assenza di obblighi della P.A. proprietaria, in quanto agente iure privatorum, di osservare particolari procedure pubblicistiche concorsuali al fine della scelta dell'acquirente, che nella specie si sarebbe legittimamente orientata verso chi da anni deteneva il piccolo fondo in virtù di un contratto, altrettanto legittimamente instaurato in regime privatistico, (anche per finalità sociali, in considerazione dell'esigenza di consentire alla figlia del RD, portatrice di handicap, la disponibilità di uno spazio aperto per lo svolgimento di attività ludiche), potendo addirittura vantare un diritto di prelazione D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, ex art. 3, comma 1 bis, per di più offrendo un prezzo, di Euro 15.000,
00, superiore a quello di mercatori circa Euro 14.000, 00, stimato dall'Agenzia del Territorio.
p.
2. Le censure sono infondate.
I giudici amministrativi sono stati chiamati a decidere non su una controversia relativa ad un atto di gestione, adottato iure privatorum, del bene, appartenente al Comune in regime (come è pacifico) di patrimonio disponibile, bensì a stabilire se legittimamente o meno l'ente territoriale avesse proceduto alla scelta del contraente della futura vendita dello stesso. Tale scelta, atto prodromico alla stipulazione del negozio di diritto privato comportante il trasferimento del bene, in quanto relativa ad un momento antecedente all'instaurazione del rapporto civilistico, attinente al procedimento formativo della volontà dell'ente ed alla relativa autorizzazione conferita all'organo rappresentativo dello stesso, è stata adottata nelle forme di una Delib. Consiliare, vale a dire con un tipico atto amministrativo che, in quanto tale, non avrebbe potuto essere che impugnato, dagli eventuali controinteressati, portatori in tale fase di interesse legittimi (non diversamente dal soggetto nei confronti del quale la scelta era stata indirizzata), davanti al giudice naturale, costituito, per siffatti rapporti, dal Tribunale Regionale Amministrativo competente, cui soltanto era demandato il compito di stabilire se fosse consentito o meno nella fattispecie procedere all'alienazione, del bene, ancorché rientrante nel patrimonio disponibile del Comune, senza ricorrere ad un procedimento ad evidenza pubblica.
Al riguardo queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di precisare che, nei casi in cui si assuma che, da parte dell'amministrazione si sia illegittimamente proceduto alla scelta di un contraente con il metodo della trattativa privata, così sacrificando l'interesse che altra parte avrebbe avuto a partecipare ad un procedimento concorsuale a tal fine previstola controversia instaurata da tale soggetto controinteressato, con l'impugnativa del relativo provvedimento, spetta al giudice amministrativo (v. S.U. n. 2638 dell'8.2.2006, conf. n. 11619/98). Compito di questa Corte, investita del ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 1, non è dunque quello di stabilire se il Comune di Ameglia
potesse o meno alienare a trattativa privata il terreno in questione al RD, ma semplicemente di stabilire se il T.A.R., prima, ed il C.d.S. poi, nel pronunziarsi sull'impugnativa del controinteressato LL avverso la scelta in questione operata dal Consiglio Comunale di Ameglia, avessero ecceduto dai limiti della loro giurisdizione, invadendo quella del G.O.; il che è da escludersi, sulla scorta delle considerazioni che precedono. Quanto al vantato diritto di prelazione, la cui valutazione risulta estranea al provvedimento impugnato, come ha dato atto il giudice amministrativo di appello, senza pronunziarsi sulla sussistenza o meno dello stesso, trattasi di questione, altrettanto esulante dal giudizio demandato a questa Corte, cui spetta soltanto di stabilire l'osservanza da parte del giudice a quo dei principi in tema di riparto della giurisdizione, che rimane impregiudicata dalla decisione del G.A., restando salva la facoltà del RD di far valere l'eventuale suo diritto in sede di giurisdizione ordinaria, ove all'esito del procedimento ad evidenza pubblica, ritenuto necessario dal C.d.S., il suolo dovesse risultare alienato ad altro soggetto.
p.
3. Il ricorso va, conclusivamente, respinto.
p.
4. Giusti motivi, infine, in considerazione delle particolari esigenze, in precedenza indicate, che hanno orientato la scelta del Comune di Ameglia ad alienare il suolo al RD, comportano la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, a sezioni unite, il 26 marzo 2013. Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2013