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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/10/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8673/2025 RG
Tribunale di Padova
PRIMA SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott .ssa Federcia Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 8673/2025 R.G promosso con ricorso congiunto, depositato in data
28.08.2025 da
, Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. BERTOLI ANGELA, Parte_2 come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per i ricorrenti:
“CONDIZIONI
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LV
NT (PD) il 06.05.2001, trascritto nei registri di stato civile del Comune di
LV NT, anno 2001, N. 7, Parte II, S. A Ufficio 1.
2. Porre a carico del sig. , a titolo di contributo al Parte_2
mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_1
l'obbligo di versare a favore della sig.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, Parte_1
la somma di € 200,00; somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre 2
il 50 per cento delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di
Padova.
3. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a qualunque
contributo per il loro personale mantenimento, dando atto che, già in sede di
separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni altra reciproca pendenza
economica-patrimoniale e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno
dall'altro a qualsiasi titolo o ragione;
4. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”
Per il P.M: “Visto, il P.M. esprime parere favorevole.”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in data 06.05.2001, a LV NT (PD e trascritto nei registri dello Stato civile del suddetto Comune, parte II, Serie A, atto n. 7,
anno 2001. Dall'unione è nato un figlio: nato ad [...] in Persona_2
data 06.10.2005.
All'udienza di comparizione delle parti del 17.01.2019, innanzi al Presidente
delegato, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire alla separazione consensuale. La
separazione veniva omologata con decreto n. cronol. 2105/2019, pubblicato in data
04.03.2019.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato 3
che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza di comparizione delle parti del
17.01.2019, dinnanzi al Presidente delegato.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti 2) e 3) delle rassegnate conclusioni congiunte sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss.
c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse con riferimento ai punti suindicati delle rassegnate conclusioni.
Attesa la natura del procedimento, nulla sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto in data 06.05.2001 a Parte_2
LV NT (PD) e trascritto nel relativo registro, parte II, atto n. 7, serie
A, anno 2001 del Comune di LV NT;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto dei punti 2) e 3) delle rassegnate conclusioni congiunte;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 22.10.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Barbara De Munari 4
Tribunale di Padova
PRIMA SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott .ssa Federcia Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 8673/2025 R.G promosso con ricorso congiunto, depositato in data
28.08.2025 da
, Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. BERTOLI ANGELA, Parte_2 come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per i ricorrenti:
“CONDIZIONI
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LV
NT (PD) il 06.05.2001, trascritto nei registri di stato civile del Comune di
LV NT, anno 2001, N. 7, Parte II, S. A Ufficio 1.
2. Porre a carico del sig. , a titolo di contributo al Parte_2
mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_1
l'obbligo di versare a favore della sig.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, Parte_1
la somma di € 200,00; somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre 2
il 50 per cento delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di
Padova.
3. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a qualunque
contributo per il loro personale mantenimento, dando atto che, già in sede di
separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni altra reciproca pendenza
economica-patrimoniale e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno
dall'altro a qualsiasi titolo o ragione;
4. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”
Per il P.M: “Visto, il P.M. esprime parere favorevole.”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in data 06.05.2001, a LV NT (PD e trascritto nei registri dello Stato civile del suddetto Comune, parte II, Serie A, atto n. 7,
anno 2001. Dall'unione è nato un figlio: nato ad [...] in Persona_2
data 06.10.2005.
All'udienza di comparizione delle parti del 17.01.2019, innanzi al Presidente
delegato, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire alla separazione consensuale. La
separazione veniva omologata con decreto n. cronol. 2105/2019, pubblicato in data
04.03.2019.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato 3
che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza di comparizione delle parti del
17.01.2019, dinnanzi al Presidente delegato.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti 2) e 3) delle rassegnate conclusioni congiunte sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss.
c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse con riferimento ai punti suindicati delle rassegnate conclusioni.
Attesa la natura del procedimento, nulla sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto in data 06.05.2001 a Parte_2
LV NT (PD) e trascritto nel relativo registro, parte II, atto n. 7, serie
A, anno 2001 del Comune di LV NT;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto dei punti 2) e 3) delle rassegnate conclusioni congiunte;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 22.10.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Barbara De Munari 4