Art. 6. 1. L' articolo 5 della legge 11 dicembre 1975, n. 627 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di reclutamento comprendono:
a) test culturali di livello;
b) una prova scritta di composizione italiana;
c) una prova orale di cultura generale.
2. I test culturali di livello sono destinati ad accertare le abilita' linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche dei candidati.
3. Il concorrente che non supera i test culturali di livello viene escluso dal concorso.
4. Per lo svolgimento delle prove si osservano in quanto applicabili le norme concernenti i pubblici concorsi".
"Art. 5. - 1. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di reclutamento comprendono:
a) test culturali di livello;
b) una prova scritta di composizione italiana;
c) una prova orale di cultura generale.
2. I test culturali di livello sono destinati ad accertare le abilita' linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche dei candidati.
3. Il concorrente che non supera i test culturali di livello viene escluso dal concorso.
4. Per lo svolgimento delle prove si osservano in quanto applicabili le norme concernenti i pubblici concorsi".