Art. 35. Telegiornali e giornali radio. Rettifica 1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici ((...)) contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 . I direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono considerati, ad ogni fine di legge, quali direttori responsabili.
(( 2. Ogni persona fisica o ente giuridico i cui diritti, in particolare all'onore e alla reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo o radiofonico, ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'emittente radiofonica oppure alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, la diffusione di contenuti in rettifica, purche' questi ultimi non diano luogo a responsabilita' penali. )) 3. La rettifica e' effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato puo' trasmettere la richiesta all'Autorita'.
4. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, l'emittente radiofonica, o la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ritengono che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono la questione all'Autorita' entro il giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta. L'Autorita' si pronuncia nel termine di cinque giorni dalla ricezione della suddetta richiesta o di quella inviata dall'interessato ((ai sensi del comma 2)) . Se l'Autorita' ritiene fondata la richiesta, provvede alla rettifica, la quale, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorita', deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive all'emissione della pronuncia.
(( 2. Ogni persona fisica o ente giuridico i cui diritti, in particolare all'onore e alla reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo o radiofonico, ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'emittente radiofonica oppure alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, la diffusione di contenuti in rettifica, purche' questi ultimi non diano luogo a responsabilita' penali. )) 3. La rettifica e' effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato puo' trasmettere la richiesta all'Autorita'.
4. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, l'emittente radiofonica, o la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ritengono che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono la questione all'Autorita' entro il giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta. L'Autorita' si pronuncia nel termine di cinque giorni dalla ricezione della suddetta richiesta o di quella inviata dall'interessato ((ai sensi del comma 2)) . Se l'Autorita' ritiene fondata la richiesta, provvede alla rettifica, la quale, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorita', deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive all'emissione della pronuncia.