Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 52
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del diritto alla riscossione

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione. La cartella esattoriale sottesa risulta regolarmente notificata il 17/03/2017 e non impugnata nei termini. L'avviso di intimazione impugnato è meramente reiterativo di precedenti atti di riscossione notificati e non impugnati, e la ricorrente ha anche richiesto una definizione agevolata.

  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che la cartella esattoriale sottesa risulta regolarmente notificata ex art. 140 cpc il 17/03/2017, come provato dal documento 4 depositato dall'Agenzia. La cartella non è stata impugnata nel termine di 60 giorni ed è quindi definitiva. L'avviso di intimazione impugnato risulta poi meramente reiterativo di precedenti atti di riscossione notificati e non impugnati nel termine dei 60 giorni di legge.

  • Rigettato
    Inammissibilità per mancata impugnazione atti prodromici

    La Corte ha rigettato il ricorso ritenendo che la cartella esattoriale sottesa risulta regolarmente notificata ex art. 140 cpc il 17/03/2017 e non impugnata nei termini. L'avviso di intimazione impugnato è meramente reiterativo di precedenti atti di riscossione notificati e non impugnati nel termine dei 60 giorni di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 52
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena
    Numero : 52
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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