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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2025 alle ore 09:31 in composizione monocratica:
GHITTONI CECILIA, Giudice monocratico in data 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 520/2024 depositato il 14/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Modena
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07020249005930864000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato nei termini il ricorrente in epigrafe Ricorrente_1 ,rappresentata e difesa dagli avvocati Nominativo_1 e Difensore_1 impugna l'avviso di intimazione epigrafe, notificato dall'Agenzia delle Entrate – riscossione di Modena di euro 312,00 relativa al mancato pagamento del bollo auto per l'anno 2012.
Il ricorrente chiede l' annullamento dell'atto per prescrizione del diritto alla riscossione e per mancata notifica degli atti prodromici sottesi, con vittoria di spese da distrarsi a favore dei difensori che si dichiarano anticipatari.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Modena che chiede l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis D. Lgs.546/1992, in subordine integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente con onere a carico del ricorrente , dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 19 comma 3 e 21 D. Lgs 546/1992 , in subordine nel merito il rigetto del ricorso perché infondato in ulteriore subordine dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in quanto eccezioni relative alla formazione del titolo e comunque ad attività di competenza dell'ente impositore, in ogni caso con vittoria di spese .
La causa è stata discussa all'udienza fissata.
Motivi della decisione
Ritiene la Corte in funzione monocratica che il ricorso vada rigettato per i motivi seguenti.
1- La Corte in funzione monocratica premette che il novellato art.132, comma 1, n. 4 c.p.c. (i cui principi si applicano al processo tributario ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92) consente al giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza, secondo i dettami di cui all'art.118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le questioni non trattate non sono “omesse” ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice.
2-La Corte in funzione monocratica ritiene che il ricorso sia da rigettare perché la cartella esattoriale sottesa risulta regolarmente notificata ex art. 140 cpc il 17/03/2017, come provato dal documento 4 depositato dall'Agenzia . La cartella non è stata impugnata nel termine di 60 giorni ed è quindi definitiva . La ricorrente ha quindi violato gli rt. 19 e 21 del D.Lgs 546/1992 e già
per questi motivi
il ricorso è da rigettare..
L'avviso di intimazione impugnato risulta poi meramente reiterativo di precedenti atti di riscossione notificati e non impugnati nel termine dei 60 giorni di legge , in particolare l'avviso di intimazione notificato in data 26/09/2019(doc 5 Agenzia) ed infine la ricorrente ha anche richiesto definizione agevolata – rottamazione in data 19/05/2023 (doc 6 Agenzia) l'eccezione di prescrizione è comunque infondata e va rigettata.
Il ricorso è quindi da rigettare integralmente.
Le spese seguono la soccombenza , sono poste a carico della ricorrente e a favore dell'Agenzia e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento all'Agenzia delle spese che liquida in euro 100 oltre accessori di legge.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2025 alle ore 09:31 in composizione monocratica:
GHITTONI CECILIA, Giudice monocratico in data 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 520/2024 depositato il 14/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Modena
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07020249005930864000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato nei termini il ricorrente in epigrafe Ricorrente_1 ,rappresentata e difesa dagli avvocati Nominativo_1 e Difensore_1 impugna l'avviso di intimazione epigrafe, notificato dall'Agenzia delle Entrate – riscossione di Modena di euro 312,00 relativa al mancato pagamento del bollo auto per l'anno 2012.
Il ricorrente chiede l' annullamento dell'atto per prescrizione del diritto alla riscossione e per mancata notifica degli atti prodromici sottesi, con vittoria di spese da distrarsi a favore dei difensori che si dichiarano anticipatari.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Modena che chiede l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis D. Lgs.546/1992, in subordine integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente con onere a carico del ricorrente , dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 19 comma 3 e 21 D. Lgs 546/1992 , in subordine nel merito il rigetto del ricorso perché infondato in ulteriore subordine dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in quanto eccezioni relative alla formazione del titolo e comunque ad attività di competenza dell'ente impositore, in ogni caso con vittoria di spese .
La causa è stata discussa all'udienza fissata.
Motivi della decisione
Ritiene la Corte in funzione monocratica che il ricorso vada rigettato per i motivi seguenti.
1- La Corte in funzione monocratica premette che il novellato art.132, comma 1, n. 4 c.p.c. (i cui principi si applicano al processo tributario ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92) consente al giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza, secondo i dettami di cui all'art.118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le questioni non trattate non sono “omesse” ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice.
2-La Corte in funzione monocratica ritiene che il ricorso sia da rigettare perché la cartella esattoriale sottesa risulta regolarmente notificata ex art. 140 cpc il 17/03/2017, come provato dal documento 4 depositato dall'Agenzia . La cartella non è stata impugnata nel termine di 60 giorni ed è quindi definitiva . La ricorrente ha quindi violato gli rt. 19 e 21 del D.Lgs 546/1992 e già
per questi motivi
il ricorso è da rigettare..
L'avviso di intimazione impugnato risulta poi meramente reiterativo di precedenti atti di riscossione notificati e non impugnati nel termine dei 60 giorni di legge , in particolare l'avviso di intimazione notificato in data 26/09/2019(doc 5 Agenzia) ed infine la ricorrente ha anche richiesto definizione agevolata – rottamazione in data 19/05/2023 (doc 6 Agenzia) l'eccezione di prescrizione è comunque infondata e va rigettata.
Il ricorso è quindi da rigettare integralmente.
Le spese seguono la soccombenza , sono poste a carico della ricorrente e a favore dell'Agenzia e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento all'Agenzia delle spese che liquida in euro 100 oltre accessori di legge.