TAR Lecce, sez. II, sentenza 23/12/2025, n. 1619
TAR
Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Difetto di conformità del criterio premiante con i criteri ambientali minimi

    La censura è infondata in quanto la stazione appaltante ha correttamente delineato il criterio premiale basato sulla percentuale di peso dei prodotti a filiera corta e/o Km 0, rispettando la ratio della normativa volta a stimolare l'uso di tali prodotti. La formulazione del criterio, pur discostandosi dalla lettera del DM 10.03.2020 su alcuni aspetti, non inficia lo scopo della normativa e rispetta la normativa di gara che prevede controlli documentali adeguati.

  • Inammissibile
    Mancata previsione di punteggio per certificazione parità di genere

    La censura è inammissibile per abuso del diritto e violazione del principio di buona fede, in quanto la ricorrente non ha allegato né provato il possesso della certificazione di parità di genere, e la relativa documentazione è stata prodotta tardivamente e inammissibilmente. L'interesse a ricorrere deve essere prospettato fin dalla proposizione della domanda.

  • Inammissibile
    Contestazione punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice

    La censura è inammissibile poiché le contestazioni riguardano la discrezionalità tecnica della commissione di gara, senza che siano state allegate manifeste abnormità, illogicità o palesi travisamenti dei fatti. Le valutazioni della commissione sono sindacabili solo in tali casi eccezionali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. II, sentenza 23/12/2025, n. 1619
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 1619
    Data del deposito : 23 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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