Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 23/12/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01619/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01325/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1325 del 2024, proposto dalla società Ladisa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B14503063F, rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani ed Enrica Della Bruna, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
- la Centrale Unica di Committenza-Unione dei Comuni Montedoro, non costituita in giudizio;
- il Comune di Palagiano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
nei confronti
- della società Vivenda S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Perrone e Angelo Michele Benedetto, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
per l’annullamento
- della determinazione n. 473 Reg. n. 90 del 05.09.2024, comunicata in data 11.09.2024, con cui il Dirigente del Settore Sociale e Culturale del Comune di Palagiano ha disposto l’aggiudicazione in favore della società Vivenda S.p.a. della procedura di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica degli alunni frequentanti le scuole pubbliche di Palagiano per gli anni scolastici 2024/2025 2025/2026 e 2026/2027 (CIG B14503063F);
- della comunicazione alla società Ladisa S.r.l. della predetta determinazione intervenuta in data 11.09.2024;
- di tutti gli atti della procedura di gara e, in specie, del bando, del disciplinare, del capitolato;
- di tutti i verbali della procedura di gara e della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali;
> e per la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato con l’aggiudicataria Vivenda S.p.a., ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.;
> nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’aggiudicazione dell’appalto di cui si tratta in favore della parte ricorrente e il subentro della stessa nel relativo contratto, nonché mediante l’adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente monetario dei danni conseguenti all’adozione degli illegittimi provvedimenti gravati incidenti sulla posizione della parte ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 124 c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Palagiano e della società Vivenda S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. SO OL e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 1325 del 2024 di cui all’epigrafe, notificato l’11.10.2024 e depositato il 18.10.2024, la parte ricorrente, senza proporre alcuna istanza cautelare, ha domandato “l’annullamento: - della determinazione n. 473 reg. n. 90 del 05.09.2024, comunicata in data 11.09.2024, con cui il dirigente del settore sociale e culturale del comune di Palagiano ha disposto l’aggiudicazione in favore di Vivenda s.p.a. della procedura di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica degli alunni frequentanti le scuole pubbliche di Palagiano per gli anni scolastici 2024/2025 2025/2026 e 2026/2027 (cig b14503063f); - della comunicazione a Ladisa s.r.l. della predetta determinazione intervenuta in data 11.09.2024; - di tutti gli atti della procedura di gara e, in specie, del bando, del disciplinare, del capitolato; - di tutti i verbali della procedura di gara e della proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione giudicatrice; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali; la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato con l’aggiudicataria Vivenda s.p.a., ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a., nonché la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’aggiudicazione dell’appalto di cui si tratta in favore della parte ricorrente e il subentro della stessa nel relativo contratto, nonché mediante l’adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente monetario dei danni conseguenti all’adozione degli illegittimi provvedimenti gravati incidenti sulla posizione della ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 124 c.p.a.”.
1.1. Più precisamente, con tale atto introduttivo, la parte ricorrente ha proposto tre doglianze: con la prima censura, la stessa anzitutto si duole del difetto di conformità di un criterio premiante di valutazione dell’offerta tecnica ( rectius il n. 4 di cui all’art. 18.1 del disciplinare di gara: cfr. doc. 2 della parte ricorrente) con quanto prescritto dalla disciplina tecnica dei “criteri minimi ambientali” di cui al D.M. 10.03.2020 e precisamente all’allegato 1, lettera C, lettera b, 1, al sub-criterio a) e alla verifica del sub criterio a); con la seconda censura, la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36 del 2023 posto che la stazione appaltante non ha previsto, nella lex specialis , il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione di cui all’articolo 46- bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; da ultimo, con la terza doglianza la parte ricorrente – in sintesi – contesta i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice in ordine ai criteri 1.2., 2 e 5 di cui all’art. 18.1. del disciplinare di gara.
2. In data 23.10.2024, con atto di mero stile, si sono costituite sia l’Amministrazione intimata che la parte controinteressata.
3. In vista dell’udienza pubblica, precisamente in data 03.12.2025, sia l’Amministrazione resistente che la parte controinteressata hanno depositato delle articolare memorie con cui hanno eccepito in via pregiudiziale l’irricevibilità dei primi due motivi di ricorso nonché l’inammissibilità degli stessi per difetto di interesse sotto svariati profili e, quanto al secondo motivo, per violazione del principio di buona fede nonché l’inammissibilità del terzo motivo per insindacabilità della discrezionalità tecnica del seggio di gara non essendo state allegate manifeste abnormità-illogicità ed erroneità e comunque hanno evidenziato l’infondatezza di tutte e tre le doglianze. Inoltre, solo l’Amministrazione resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi di ricorso ex art. 40, comma 2, del codice del processo amministrativo.
3.1. In data 05.12.2025, la parte ricorrente ha depositato una memoria di replica e ha operato una produzione documentale tardiva e, quindi, inammissibile come meglio si preciserà nella parte in diritto.
4. All’udienza pubblica del 19.12.2025, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Così sinteticamente ricostruito il quadro fattuale e processuale di riferimento, il Collegio, in conformità a quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sua più autorevole composizione (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria sentenza n. 4/11 e ribadito dalle sentenze sempre dell’Adunanza plenaria n. 9/14 e 5/2015), ritiene prioritariamente ex artt. 76, co. 4, c.p.a. e 276, co. 2, c.p.c., di dover scrutinare anzitutto le eccezioni di rito sollevate rispettivamente dall’Amministrazione resistente e dalla società controinteressata sia con riguardo all’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi ex art. 40, comma 2, del codice del processo amministrativo, sia con riguardo alle singole doglianze (le prime due censure ritenute da un lato tardive e dall’altro inammissibili per difetto di interesse-abuso del processo; la terza doglianza ritenuta inammissibile posto che imporrebbe un sindacato sostitutivo del giudice amministrativo in un ambito caratterizzato invece dalla discrezionalità tecnica).
6. Ciò posto, occorre prioritariamente scrutinare l’eccezione formulata, solo dall’ente locale resistente, di inammissibilità del ricorso per genericità delle censure per poi passare ad esaminare le singole doglianze, partendo dalle eccezioni di rito.
6.1. L’eccezione, per come formulata, è infondata.
6.2. Al di là ed a prescindere dall’adozione di specifiche formule sacramentali, ciò che rileva ai fini della specificità ed ammissibilità dei mezzi di gravame è il loro carattere perspicuo, inteso come idoneità a rendere comprensibile e percepibile la critica che si muove all’azione dei pubblici poteri, sia in punto di conformità alle fonti normative che ne governano il concreto dispiegarsi nella fattispecie, sia in punto di ragionevolezza, logicità e coerenza dell’ iter procedimentale seguito, ovvero della insussistenza dell’eccesso di potere nelle sue disparate forme sintomatiche.
6.3. È tale intellegibilità delle censure, peraltro confermata dalle stesse difese “nel merito” spiegate dalla società controinteressata e dall’Amministrazione, a deporre per l’infondatezza dell’eccezione oggetto di scrutinio.
7. Si può passare ora ad esaminare la prima doglianza con la quale la parte ricorrente non si lamenta – in via generale – dell’illegittimità della lex specialis per mancato inserimento dei cosiddetti cc.aa.mm., bensì del difetto di conformità di un criterio premiante di valutazione dell’offerta tecnica ( rectius il n. 4 di cui all’art. 18.1 del disciplinare di gara: cfr. doc. 2 della parte ricorrente) con quanto prescritto dal D.M. 10.03.2020 e precisamente all’allegato 1, lettera C, lettera b, 1, al sub-criterio a) e alla verifica del sub criterio a).
7.1. In relazione a tale censura, la parte resistente e la società controinteressata eccepiscono anzitutto la tardività della stessa, posto che – a parere di queste ultime – la parte ricorrente avrebbe dovuto farla valere impugnando immediatamente la lex specialis senza attendere l’esito della gara.
7.1.1. L’eccezione è infondata.
7.1.2. Com’è noto, la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, da cui questo Collegio non ritiene opportuno discostarsi, facendo applicazione dei principi sanciti dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 4/2018, ha in più occasioni ricordato che “ la violazione delle norme imperative in materia di obbligatorio inserimento nei bandi di gara dei criteri ambientali minimi può essere infatti fatta valere, dagli operatori economici che abbiano interesse (strumentale) alla riedizione della gara, mediante ricorso avverso l’aggiudicazione della stessa (fatta salva l’ipotesi di illegittimità della legge di gara che impedisca la formulazione dell’offerta, nel qual caso l’impresa è onerata dell’immediata impugnazione del bando) (cfr. ex multis, Consiglio di Stato sez. III - 08/10/2025, sentenza n. 7898).
7.1.3. È necessario, dunque, adottare un approccio “casistico” che distingua le fattispecie in cui l’illegittimità del bando per mancato inserimento dei criteri ambientali minimi renda impossibile o estremamente difficoltosa la formulazione e la presentazione dell’offerta (nel qual caso vi è un onere di immediata impugnazione); e la distinta ipotesi in cui tale elemento non sussista, e nella quale pertanto non si versi nell’ipotesi derogatoria ed eccezionale cui l’Adunanza Plenaria riconduce l’onere di immediata impugnazione: non essendo possibile ipotizzare fattispecie intermedie rimesse alla discrezionalità giudiziaria (cfr. ex multis, Consiglio di Stato sez. III - 08/10/2025, sentenza n. 7898 la quale evidenzia come – proprio in applicazione del predetto approccio casistico – non vi sia alcun contrasto in seno al Consiglio di Stato emergente dalle recenti sentenze della Sezione V n. 3411 e 3542 del 2025 citate anche dalla parte resistente e dalla società controinteressata).
7.1.4. In proposito, va ancora precisato come, nell’applicazione del sopra ricostruito criterio, non possa che farsi riferimento, evidentemente, alla domanda, id est alla prospettazione della parte ricorrente (cfr. ex multis, Consiglio di Stato sez. III - 08/10/2025, sentenza n. 7898).
7.1.5. Ebbene, nella specie, guardando proprio alla prospettazione della doglianza, emerge ictu oculi come la stessa non si dolga dell’illegittimità della lex specialis per mancato inserimento dei cosiddetti cc.aa.mm. con correlativa impossibilità o eccessiva difficoltà della formulazione di una offerta consapevole, quanto piuttosto della difformità del criterio premiante n. 4 del disciplinare di gara rispetto al D.M. 13.10.2020 il quale non darebbe rilevanza al dato numerico dei prodotti biologici da KM 0 e filiera corta offerti ed alla relativa rappresentatività, ma alla percentuale di peso degli stessi. In sostanza, è evidente come, con la predetta censura, la parte ricorrente deduca l’illegittimità della procedura allo scopo di ottenere la ripetizione della gara e quindi come il suo interesse strumentale costituisca il portato della tutela introdotta dalla disposizione primaria (nel caso di specie, l’art. 57, comma 2, de d.lgs. n. 36 del 2023). D’altra parte con tale doglianza, quest’ultima mira proprio ad una riedizione della gara – alla luce di una lex specialis conforme alle disposizioni normative vigenti – con presentazione di nuove offerte tecniche – rispettose della nuova legge di gara – e con rivalutazione delle stesse – nell’ambito della relativa discrezionalità tecnica – da parte del seggio di gara.
7.1.6. Ciò posto, alla luce delle superiori considerazioni concernenti il significato normativo della disciplina dei criteri ambientali minimi, e del relativo modello di tutela processuale, deve concludersi nel senso dell’infondatezza della sopra riportata eccezione di tardività della prima censura del ricorso introduttivo.
7.2. Orbene, in relazione alla predetta prima doglianza, la parte resistente e la società controinteressata eccepiscono altresì l’inammissibilità per intervenuta acquiescenza della parte ricorrente avendo quest’ultima presentato un’offerta assolutamente conforme a quanto statuito nella lex specialis e comunque per difetto di interesse concreto e attuale non avendo la stessa dimostrato (neanche per presunzione) in che modo l’asserita mancata previsione di tali criteri premiali (nei termini di cui al D.M. 10.03.2020) abbia inciso sull’andamento della procedura e, quindi, in sostanza che utilità concreta ritrarrebbe dall’accoglimento del ricorso.
7.2.1. L’eccezione, per come formulata, è infondata.
7.2.2. Anzitutto, com’è noto, in alcun modo la detta domanda di partecipazione può pregiudicare sul piano processuale la parte ricorrente, tenuto conto della granitica giurisprudenza secondo cui (si veda ancora di recente Consiglio di Stato, sez. III, 10 giugno 2016, sentenza n. 2507; Consiglio di Stato, sez. V, 22 novembre 2017, sentenza n. 5438) “ nelle gare pubbliche l’accettazione delle regole di partecipazione non comporta l’inoppugnabilità di clausole del bando regolanti la procedura che fossero, in ipotesi, ritenute illegittime, in quanto una stazione appaltante non può mai opporre ad una concorrente un’acquiescenza implicita alle clausole del procedimento, che si tradurrebbe in una palese ed inammissibile violazione dei principi fissati dagli artt. 24, comma 1, e 113 comma 1, Cost., ovvero nella esclusione della possibilità di tutela giurisdizionale” (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, Ad. Plen., 26/04/2018, (ud. 14/02/2018, dep. 26/04/2018), sentenza n. 4).
7.2.3. In secondo luogo, il Collegio – in linea con l’evoluzione che si è avuta in forza della spinta della giurisprudenza sovranazionale (cfr. ex multis , Corte giustizia UE sez. X, 05/09/2019, sentenza n. 333) – ritiene che l’interesse al ricorso – in materia di appalti – in presenza di motivi che conducono ad una rinnovazione della gara e che presuppongono – come nella specie – una rivalutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione (una volta emendata la lex specialis dall’illegittimità lamentata) vada inteso in una accezione estremamente lata. In sintesi, se al di fuori della materia degli appalti, l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 20 ottobre 1997 n. 1210, Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2015 n. 855 ma si veda anche Cassazione civile, sez. un., 02 novembre 2007, n. 23031 secondo cui l’interesse a ricorrere deve essere, non soltanto personale e diretto, ma anche attuale e concreto – e non ipotetico o virtuale – per fornire una prospettiva di vantaggio), nell’ambito dei contratti pubblici, il predetto interesse può dilatarsi – quando, a titolo esemplificativo, vengono prospettati vizi tesi alla riedizione della gara o quando vengono proposti ricorsi reciprocamente escludenti – fino al punto di potersi ritenere sufficiente la mera astratta possibilità di ottenere un’utilità, anche attraverso l’eventualità, che l’Amministrazione proceda alla riedizione della gara.
7.2.4. Ebbene, il fatto stesso che la parte ricorrente si dolga dell’illegittimità della lex specilias in quanto non conforme alla disciplina dettata dal legislatore con riguardo ai criteri ambientali minimi e domandi l’annullamento degli atti di gara, a parere del Collegio, è di per sé sufficiente per integrare la condizione dell’azione dell’interesse al ricorso, nell’accezione peculiare dell’interesse strumentale, da valutare in astratto con riferimento alla “causa petendi” della domanda e non “ secundum eventum litis” (cfr. T.a.r. Lazio, Roma, Sez. I- bis , 18 maggio 2022, sentenza n. 6312; Consiglio di Stato, Ad. Plen., sent. del 9 dicembre 2021, sentenza n. 22)
7.2.5. E ciò in quanto la parte ricorrente può trarre un vantaggio dall’annullamento del bando e conseguentemente di tutta la procedura, in quanto la sua eventuale riedizione gli offrirebbe una nuova possibilità di aggiudicazione ( rectius , una nuova chance di conseguire il bene della vita anelato).
7.2.6. Richiedere, in tali casi, la precisa indicazione delle chances di vittoria che la legittimità della lex specialis potrebbe comportare a seguito della riedizione della gara – non solo potenziale e facoltativa, non essendoci un obbligo in capo all’Amministrazione che potrebbe liberamente anche scegliere di non rieditare la procedura –, ma dall’esito incerto rimesso alla valutazione (connotata da discrezionalità tecnica) del seggio di gara delle nuove offerte riformulate in modo conforme alla legge di gara, si risolverebbe in una evidente probatio diabolica .
7.2.7. Già la sola possibilità per l’operatore economico di poter partecipare alla nuova procedura di gara integra ex se una nuova chance di aggiudicazione e, dunque, è sufficiente a suffragare l’interesse al ricorso declinato come “interesse strumentale”.
7.2.8. Di qui l’infondatezza anche della predetta eccezione.
7.3. Così superate le eccezioni pregiudiziali, occorre ora passare ad esaminare il merito della prima doglianza.
7.3.1. Con la predetta censura, come già anticipato, la parte ricorrente si duole – in sintesi – del difetto di conformità di un criterio premiante di valutazione dell’offerta tecnica ( rectius il n. 4 di cui all’art. 18.1 del disciplinare di gara: cfr. doc. 2 della parte ricorrente) con la disciplina tecnica contenuta nei criteri ambientali minimi e precisamente con quanto prescritto dal D.M. 10.03.2020 all’allegato 1, lettera C, lettera b), 1, al sub-criterio a) e alla verifica del sub criterio a).
7.3.2. La censura è infondata.
7.3.3. Com’è noto, per quanto qui rileva, il D.M. 10.03.2020, all’allegato 1, lettera C, lettera b), 1, al sub-criterio a) precisa che “al fine di ridurre gli impatti ambientali, anche legati ai trasporti primari, si attribuiscono punti tecnici premianti all’offerente che dimostri il proprio impegno a fornire prodotti biologici da chilometro zero e filiera corta tra le seguenti categorie: ortaggi, frutta, legumi, cereali: indicare la/le specie e le quantità. La quantità deve coprire l’intero fabbisogno della specie di ortaggio o frutta, deve essere coerente con le indicazioni dei menù stagionali e con il numero dei pasti da offrire; pasta, prodotti lattiero-caseari, carne, derivati della carne, uova, olio, passate e conserve di pomodoro, altri prodotti trasformati: indicare la o le tipologie e le quantità. La quantità deve coprire l’intero fabbisogno della tipologia di derrata indicata, deve essere coerente con le indicazioni dei menù stagionali e con il numero dei pasti da offrire. Il punteggio deve essere attribuito in proporzione al maggior numero di prodotti biologici da KM 0 e filiera corta offerti ed alla relativa rappresentatività”.
7.3.4. Come evincibile dalla mera lettura del predetto sub criterio a), su di un piano logico, prima ancora che giuridico, è evidente come l’attribuzione del punteggio premiale in proporzione alla quantità e quindi al numero di prodotti biologici da KM 0 e filiera corta offerti ed alla relativa rappresentatività, presupponga che – nella lex specialis – vi sia la preventiva individuazione “dei menù stagionali con il numero dei pasti da offrire”. Solo la predeterminazione dei menù consente ragionevolmente l’attribuzione dei punteggi premiali sulla base del maggior numero di prodotti offerti come richiesto dalla normativa succitata; di contro, in assenza della predetta previsione specifica e preventiva operata nella legge di gara, il punteggio premiale è stato attribuito in base alla percentuale dei prodotti individuati dall’art. 29 del csa ( “pane”; “pomodori”; “latte UHT”; “Yogurt”; “carne”; “frutta”; “Patate”; “olio extravergine d’oliva” etc…)
7.3.5. Dunque, nel caso di specie, correttamente la stazione appaltante ha delineato il criterio premiale n. 4 di cui all’art. 18.1 del disciplinare di gara che reca l’attribuzione del punteggio, non in base al quantitativo di prodotti, bensì sulla base della valorizzazione della “ percentuale di (peso sul totale) di prodotti provenienti da produzione filiera corta e/o Km 0, (…) superiore alla percentuale minima prevista dal CSA”.
7.3.6. D’altra parte, non avendo previsto nella documentazione di gara menù stagionali o giornalieri prestabiliti (cfr. art. 24 del capitolato speciale che prevede la comunicazione dei menù solo in fase esecutiva), non avrebbe altrimenti mai potuto intervenire l’attribuzione del predetto punteggio premiale se fosse stato configurato sul piano quantitativo e non, com’è stato, sul piano della percentuale di prodotti offerti (cfr. Consiglio di Stato (Sez. III) sentenza 5 novembre 2025, sentenza n. 8602).
7.3.7. Peraltro, la predetta discrasia rispetto a quanto indicato nel sub criterio a) del D.M. 10.03.2020 (ossia l’attribuzione del punteggio in base alla percentuale del peso del prodotto anziché in base al quantitativo-numerico) non inficia in alcun modo lo scopo della disposizione normativa in questione che è quello di stimolare gli operatori economici a dimostrare – con le relative offerte – il proprio impegno a fornire prodotti biologici da chilometro zero e filiera corta. In sostanza la ratio sottesa alla predetta premialità (funzionalizza alla tutela dell’interesse ambientale e della sostenibilità ambientale) risulta pienamente rispettata anche dalla formulazione del criterio premiale come delineato dalla stazione appaltante.
7.3.8. In sostanza, dunque, la predetta discrasia non è in grado di inficiare lo scopo della normativa di riferimento e, conseguentemente, non può intaccare la legittimità della lex specialis per come conformata, rendendo così evidente la pretestuosità della doglianza formulata dalla parte ricorrente.
7.3.9. Infondata è, altresì, la predetta doglianza laddove la parte ricorrente tenta di sostenere che l’inserimento della disgiunzione “o” nella citazione “ caratteristiche merceologiche di qualità dei prodotti provenienti da filiera corta e/o km O” costituirebbe violazione dei cc.aa.mm. i quali, viceversa, prescrivono che il criterio premiante sia attribuito solo per quei prodotti che contemporaneamente soddisfano entrambi i requisiti.
7.3.10. Invero, come emerge ex actis , l’art. 29 del capitolato speciale prevede – quali quantità minime di prodotti alimentari con determinate caratteristiche – alimenti da filiera corta di produzione locale. Ebbene, dato che il criterio in esame premia l’offerta di prodotti in misura superiore alla percentuale minima prevista dal CSA, la lettura combinata delle due disposizioni non può che condurre a ritenere che oggetto di valutazione sono esclusivamente quei prodotti che siano, per l’appunto, “alimenti da filiera corta di produzione locale” . L’equivalenza tra la locuzione “ prodotto locale ” e “ Km 0 ”, peraltro, a differenza di quanto sostenuto da controparte, si trae indirettamente proprio dal D.M. 10.03.2020 ove precisa che “ Nel caso dei prodotti locali trasformati, il «produttore» è l’azienda di trasformazione, che utilizza materie prime o i principali ingredienti del prodotto trasformato, locali (ovvero prodotti da Km 0)” . Dunque, da tale definizione emerge come il legislatore, con il termine “locale” , abbia inteso proprio riferirsi “a prodotti da Km 0” .
7.3.11. Del pari infondata è la predetta censura laddove evidenzia la mancata citazione nel criterio in parola del termine “biologico”.
7.3.12. L’art. 27 del capitolato speciale, infatti, prevede che “ le caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari impiegate per la preparazione dei pasti, dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia, che qui si intendono tutte richiamate. Le stesse inoltre devono rispettare i criteri ambientali minimi previsti dal D.M. 10 marzo 2020, come di seguito dettagliato”. Detta precisazione letta congiuntamente al criterio premiale qui in contestazione – come specificamente individuato nel disciplinare di gara al punto 4 dell’art. 18.1. (“ Caratteristiche merceologiche di qualità dei prodotti provenienti da filiera corta e/o Km 0 La percentuale terrà conto della percentuale di (peso sul totale) di prodotti provenienti da produzione filiera corta e/o Km 0, offerta dal concorrente superiore alla percentuale minima prevista dal CSA. Il concorrente prima di procedere all’offerta dei prodotti, deve effettuare un’attenta valutazione in ordine alla sostenibilità della fornitura: CARNE: Punti 2 - Punti 1: 50% della quantità annuale della derrata: - Punti 2: 70% della quantità annuale della derrata; FRUTTA: Punti 2 - Punti 1: 50% della quantità annuale della derrata; - Punti 2: 70% della quantità annuale della derrata; VERDURA ED ORTAGGI: P 2 - Punti 1: 50% della quantità annuale della derrata; - Punti 2: 70% della quantità annuale della derrata; FORMAGGI FRESCHI: Punti 2 - Punti 1: 50% della quantità annuale della derrata; - Punti 2: 70% della quantità annuale della derrata; ”) – induce chiaramente a ritenere come il punteggio in questione attenga proprio ai prodotti biologici.
7.3.13. Invero, una lettura complessiva degli atti di gara rende evidente come l’unica interpretazione possibile del criterio – specificamente individuato e dettagliato negli atti di gara – sia quella per cui l’offerta debba riguardare per l’appunto prodotti che siano anzitutto biologici. La giurisprudenza citata dalla controparte non appare conferente posto che in tali casi il rinvio ai “cc.aa.mm.” era generico e non vi era alcuna specificazione dei criteri premiali. Nella specie, la parte ricorrente non contesta il fatto che vi sia stato nella lex specialis un rinvio generico ai “cc.aa.mm.”, quanto il fatto che nel criterio premiale (specificamente formulato nel disciplinare) non vi sia l’esplicito riferimento alla natura biologica dei prodotti che si ricava, di contro, come già detto, dalla lettura congiunta della disciplina per come formulata.
7.3.14. Anche la censura riguardante l’assenza di una prescrizione che oneri l’operatore economico alla presentazione della documentazione a comprova richiesta dai cc.aa.mm. è correlata alla parte iniziale della prima doglianza sulla formulazione del criterio premiale. È evidente, difatti, che se il concorrente si impegna ad offrire una determinata percentuale di peso di prodotti – come detto in assenza di menù prestabiliti nella lex specialis – sarebbe illogico imporre la presentazione di documentazione che attenga proprio alla tipologia specifica di prodotti. In ogni caso, l’art. 29 del capitolato speciale prevede che “ al fine di documentare l’effettiva preparazione dei pasti con l’utilizzo di prodotti a filiera corta richiesti dalla Stazione Appaltante e/o offerti in sede di gara, l’Impresa (debba) tenere a disposizione per i controlli da parte della stazione appaltante presso il centro cottura copia dei documenti di trasporto relativi alla consegna presso il centro medesimo dei prodotti sopra menzionati. La documentazione deve essere conservata presso il Centro Cottura fino alla data di scadenza dell’appalto. Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria si avvalga di un fornitore che a sua volta si rifornisce da un produttore, ai documenti di trasporto dei pasti dovranno essere allegate le copie di tutti i documenti di trasporto che permettano di verificare il percorso dei prodotti dal produttore fino al centro cottura dove saranno preparati i pasti”.
7.3.15. Ebbene, è evidente come – anche sotto tale profilo – la censura sia infondata posto che la legge di gara ha previsto espressamente le specifiche modalità di controllo richieste dalla disciplina dei criteri ambientali minimi.
7.3.16. Da ultimo va evidenziato come anche il richiamo alla disciplina dei cc.aa.mm. del 2011, contestato incidentalmente dalla parte ricorrente, deve ritenersi un mero refuso-errore materiale; invero, basta una mera lettura della lex specialis per rendersi conto che molteplici sono le disposizioni che richiamano il vigente D.M. 10 marzo 2020 (cfr. artt. 27, 40, 42, 63 del CSA).
7.3.17. Di qui l’infondatezza della prima censura.
8. Ciò chiarito, è necessario ora esaminare la seconda doglianza con la quale la parte ricorrente si duole della violazione dell’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36 del 2023 posto che la stazione appaltante non ha previsto, nella lex specialis , il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione di cui all’articolo 46- bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
8.1. Orbene, anche in relazione a tale censura, la parte resistente e la società controinteressata eccepiscono anzitutto la tardività della stessa, posto che – a parere di queste ultime – la parte ricorrente avrebbe dovuto farla valere impugnando immediatamente la lex specialis senza attendere l’esito della gara.
8.1.1. L’eccezione è infondata.
8.1.2. Sul punto, in ossequio al dovere di sinteticità degli atti di cui all’art. 3 c.p.a., è sufficiente rinviare ai principi di diritto enunciati con riguardo alla medesima eccezione formulata in relazione alla prima doglianza.
8.1.3. In proposito, valga solo considerare che nel caso in esame, guardando proprio alla prospettazione della doglianza, la parte ricorrente non si duole dell’illegittimità della lex specialis (per mancato inserimento del punteggio premiale in presenza della certificazione della parità di genere) con correlativa impossibilità o eccessiva difficoltà della formulazione di una offerta consapevole, bensì deduce l’illegittimità della procedura allo scopo di ottenere la ripetizione della gara e quindi come il suo interesse strumentale costituisca il portato della tutela introdotta dalla disposizione primaria (nel caso di specie, l’art. 108, comma 7, de d.lgs. n. 36 del 2023). D’altra parte con tale doglianza, quest’ultima mira proprio ad una riedizione della gara – alla luce di una lex specialis conforme alle disposizioni normative vigenti – con presentazione di nuove offerte tecniche – rispettose della nuova legge di gara – e con rivalutazione delle stesse – nell’ambito della relativa discrezionalità tecnica – da parte del seggio di gara.
8.1.4. Di qui l’infondatezza della predetta eccezione.
8.2. Orbene, in relazione alla predetta seconda doglianza, la parte resistente e la società controinteressata eccepiscono altresì l’inammissibilità per difetto di interesse concreto e attuale non avendo la stessa dimostrato (neanche per presunzione) in che modo l’asserita mancata previsione di tale criterio premiale abbia inciso sull’andamento della procedura e, quindi, in sostanza che utilità concreta ritrarrebbe dall’accoglimento del ricorso e comunque l’inammissibilità della stessa in quanto abusiva e violativa del principio di buona fede, non avendo la parte ricorrente nemmeno allegato il possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022.
8.2.1. L’eccezione è fondata in ordine al profilo della strumentalità-abusività della stessa.
8.2.2. Invero, come emerge dalla mera lettura della seconda doglianza, l’ agere processuale della parte ricorrente si appalesa contrastante con il canone della buona fede, che rileva non solo sul piano sostanziale e/o procedimentale, ma anche su quello processuale.
8.2.3. Gli obblighi di buona fede e correttezza che devono sempre e comunque informare la condotta dei soggetti avvinti da un rapporto giuridico si dispiegano con continuità anche nei diversi rapporti che tra essi si vengano a costituire nonché nella (eventuale) successiva fase giurisdizionale, costituente il segmento finale del rapporto e del contatto.
8.2.4. Di talché, le iniziative processuali e la meritevolezza e l’ammissibilità dell’interesse che le sostiene, vanno disvelate anche alla luce del predetto canone di buona fede.
8.2.5. La giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, 27/3/2015, sentenza n. 1605; Consiglio di Stato, sez. V, 27 aprile 2015, sentenza n. 2064; Cass., 7 maggio 2013, sentenza n. 10568; TAR Lazio, sez. I, 9 settembre 2019, sentenza n. 10797; TAR Lombardia, sez. I, 14 giugno 2019, sentenza n. 1376; TAR Lombardia, sez. I, 19 novembre 2018, sentenza n. 2603; TAR Campania, sez. III, 10 gennaio 2018, sentenza n. 154) da tempo riconosce la vigenza, nel sistema giuridico, di un principio generale di divieto di abuso del diritto, inteso come categoria diffusa nella quale rientra ogni ipotesi in cui un diritto cessa di ricevere tutela, poiché esercitato al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge.
8.2.6. Il dovere di buona fede e correttezza, di cui agli artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 del c.c., alla luce del parametro di solidarietà, sancito dall’art. 2 della Costituzione e dalla Carta di Nizza, nonché all’art. 1, comma 2- bis della legge n. 241 del 1990, si pone non più solo come criterio per valutare la condotta delle parti nell’ambito dei rapporti obbligatori, ma anche come canone per individuare un limite alle richieste e ai poteri dei titolari di diritti, anche sul piano della loro tutela processuale.
8.2.7. Ebbene, come emerge ex actis dalla mera lettura del motivo di ricorso, la parte ricorrente si limita ad evidenziare una oggettiva violazione di legge senza minimamente allegare – nemmeno un principio di prova – quanto al possesso da parte della stessa della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022 e ciò in presenza, com’è noto, di una giurisdizione di tipo soggettivo e non oggettivo.
8.2.8. La produzione documentale della predetta certificazione operata solo in data 05.12.2025 è tardiva ed inammissibile e, pertanto, va espunta dal fascicolo processuale.
8.2.9. Peraltro, tale produzione tardiva – non scrutinabile per le ragioni sopradette –, unitamente all’allegazione per la prima volta in sede di replica dell’esistenza della stessa, non potrebbe consentire il superamento dell’eccezione di inammissibilità suddetta posto che com’è noto, la condizione dell’azione dell’interesse al ricorso deve essere prospettata – in astratto – fin dalla proposizione della domanda e persistere per tutto il giudizio (cfr. ex multis , Consiglio di Stato sez. IV, 18/02/2025, sentenza n.1334). Se si ragionasse diversamente si violerebbe il principio dell’onere della prova (cfr. art. 2697 del codice civile e art. 64 del c.p.a.) che, nella specie, non potrebbe essere temperato dal c.d. metodo acquisitivo posto che – in relazione all’interesse e all’allegazione quanto meno del possesso della predetta certificazione – non vi è alcuna diseguaglianza da colmare tra la posizione della pubblica Amministrazione e del privato. La certificazione in questione, infatti, era nella piena disponibilità della parte ricorrente la quale nell’atto introduttivo non ha nemmeno allegato la sua esistenza. Se si acquisisse d’ufficio la predetta documentazione, da un lato, si determinerebbe l’elusione della perentorietà dei termini di cui all’art. 73 c.p.a. e, dall’altro lato, si violerebbe il principio della parità delle parti e della terzietà del giudice (cfr. ex multis, T.A.R., Napoli, sez. I, 07/03/2025, sentenza n. 1895; T.A.R., Roma, sez. V , 25/10/2024 , sentenza n. 18701).
8.2.10. È evidente, dunque, come – stante il predetto difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza in capo alla parte ricorrente della certificazione che garantirebbe il punteggio premiale e tenuto conto dell’inammissibilità della produzione documentale del 05.12.2025 – la predetta doglianza risulti – per come formulata – inammissibile.
9. Da ultimo, si può passare ad esaminare la terza doglianza dell’atto introduttivo del presente giudizio con cui la parte ricorrente – in sintesi – contesta i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice in ordine ai criteri 1.2., 2 e 5 di cui all’art. 18.1. del disciplinare di gara.
9.1. Anche in relazione a tale motivo, sia la parte resistente che la società controinteressata eccepiscono anzitutto l’inammissibilità dello stesso, stante i noti limiti del sindacato giudiziale e l’assenza di manifeste abnormità, illogicità o di un palese travisamento dei fatti nell’attribuzione del punteggio e comunque ne evidenziano l’infondatezza.
9.1.1. L’eccezione è fondata e, pertanto, la censura – per come formulata – è inammissibile.
9.1.2. È noto infatti il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, che esclude la sindacabilità della valutazione delle offerte tecniche, al di fuori dei casi di manifesta erroneità del giudizio per irragionevolezza o palese travisamento dei fatti (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, III, 29 ottobre 2024, sentenza n. 8621, secondo cui “ la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione non sindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità ”; cfr., altresì, Cons. Stato, V, 8 ottobre 2024, sentenza n. 8077 secondo cui si tratta di “ valutazione, come noto, connotata da elevato grado di discrezionalità tecnica, a fronte della quale il sindacato demolitorio di legittimità del giudice amministrativo si limita ad un sommario ed essenziale esame dal quale si evinca, motivatamente, un’abnormità della valutazione, del tutto illogica e/o parziale, o un manifesto travisamento di fatto (ex pluribus, Cons. Stato, V, sentenza n. 92 del 2023; VI, sentenza n. 6753 del 2020) ”) (cfr. altresì, Consiglio di Stato sez. V, 23/09/2025, (ud. 10/04/2025, dep. 23/09/2025), sentenza n. 7458).
9.1.3. Ebbene, nella specie, i rilievi formulati dalla parte ricorrente con riguardo ai criteri summenzionati sconfinano tutti nell’ambito proprio della discrezionalità tecnica della commissione di gara.
9.1.4. Invero, quanto al criterio 1.2., non emerge alcuna manifesta contraddittorietà o illogicità posto che – come correttamente dedotto dalle controparti – il piano di approvvigionamento “misto” illustrato dalla società controinteressata si mostra in linea anche con il criterio premiale n. 4 dell’art. 18.1 del capitolato di gara e, pertanto, in modo coerente e logico, il sistema di acquisto delle materie prime per il tramite di una centrale unica certificata e controllata (MARR S.p.A.) è stato alternato all’acquisto presso fornitori e/o produttori locali. Peraltro, la valutazione si palesa attendibile anche tenuto conto del fatto che il criterio non imponeva un vaglio meramente quantitativo, bensì soprattutto qualitativo il cui peso non è sindacabile da questo giudicante in assenza di manifeste abnormità-contraddittorietà-illogicità, nella specie, non specificamente allegate dalla parte ricorrente.
9.1.5. Quanto al criterio 2, anch’esso non è delineato dalla stazione appaltante esclusivamente sul piano quantitativo, bensì soprattutto su di un piano qualitativo il cui peso – come già evidenziato – non è sindacabile da questo giudicante in assenza di manifeste abnormità-contraddittorietà-illogicità, nella specie, non specificamente allegate dalla parte ricorrente. Quest’ultima, infatti, si è limitata a far constare un divergente dato quantitativo delle misure di gestione di emergenza offerte. Inoltre, l’indicazione di un orario (le 11:00) a partire dal quale approntare un “pasto scorta” in caso di emergenza di durata giornaliera, oltre a non contrastare con l’art. 12 del capitolato speciale, è addirittura qualificabile come previsione di maggior favore posto che in caso di emergenza fino alle ore 11:00 viene garantito il menù del giorno o comunque un menù caldo. Pertanto, anche sotto tale profilo la valutazione del seggio di gara non pare in alcun modo inattendibile né sindacabile non essendo inficiata da alcuna manifesta erroneità-abnormità-illogicità.
9.1.6. Ciò posto, infine, anche in relazione al criterio 5, è evidente come le censure formulate non mettano in risalto alcun profilo di manifesta abnormità o erroneità del giudizio espresso dal seggio di gara posto che – come ben evidenziato dalla società controinteressata –, a prescindere dall’errore di fatto in ordine al numero di utenti pari a 230 e non a 250 come sostenuto dalla parte ricorrente (cfr. art. 8 del capitolato speciale), il predetto criterio premiale del disciplinare non dà alcuna rilevanza ad un rapporto addetti/utenti minimo, né si incentra sul rapporto in questione o sul monte ore, quanto piuttosto è parametrato espressamente ed esclusivamente sulla composizione e sulla professionalità degli addetti.
9.1.7. Di qui l’inammissibilità del predetto ultimo motivo di ricorso.
10. In conclusione, sulla base delle considerazioni suesposte, il ricorso introduttivo va in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile.
11. Le questioni esaminate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati presi in considerazione tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, sentenza n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, sentenza n. 7663).
12. La peculiarità delle questioni di diritto affrontate e la novità delle stesse giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
OR MA, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
SO OL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SO OL | OR MA |
IL SEGRETARIO