CASS
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/01/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE UG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 992 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 09/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. NE RO ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari ha confer- mato la decisione del Tribunale di Trani che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.73, comma 5, dPR 309/90, in ragione della detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e per due atti di cessione della medesima sostanza stupefacente e lo aveva condannato alla pena di giustizia, con la ap- plicazione della recidiva. Disponeva altresì la confisca della somma di denaro rinvenuta nella propria abitazione in quanto profitto del reato e comunque pro- vento di precedenti atti di cessione. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale iassumendo una ipotesi di reformatio in pejus in appello, atteso che la sentenza di primo grado aveva riconosciuto in motivazione le circostanze attenuanti generiche in favore dell'imputato, mentre la interpretazione fornita dal giudice di appello su tale riconoscimento era nel senso di un refuso per un "errore da trasporto". Deduce altresì violazione di legge in relazione alla confisca della somma di de- naro,non essendo motivata la relazione di pertinenzialità del denaro con la per- petrazione del reato, ovvero che lo stesso costituisca profitto del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso risulta fondato in relazione ad entrambi i profili di censura denunciati e conseguentemente va disposto l'annullamento della sentenza impugnata in re- lazione ai suddetti punti. 2. Quanto al punto concernente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ricorre effettivamente una contraddizione interna alla motivazione nelle argomentazioni impiegate per motivare la misura del trattamento sanzionatorio;
sussiste poi un'aporia tra il riconoscimento delle generiche in motivazione e il di- spositivo della sentenza. Invero in motivazione il primo giudice, dopo avere accer- tato la responsabilità del prevenuto in relazione a ipotesi di reato riconducibile all'art.73 ; comma 5, d.P.R. 309/90, ha riconosciuto al prevenuto il beneficio delle circostanze attenuanti generiche "per ragioni di dosimetria della pena e, conside- rate le risultanze del casellario giudiziale, tenuto conto dei criteri oggettivi e sog- gettivi dell'art.133 cod.pen., che la presenza di più sostanze stupefacenti diverse, detenute al fine di spaccio, giustifica discostamento dalla pena base, si ritiene 2 congrua, equa e proporzionata la pena di...", pena che poi viene aumentata in ragione della recidiva e diminuita per la scelta del rito. In sostanza il giudice di primo grado, nell'ambito della medesima argomentazione, dedicata al trattamento sanzionatorio, da una parte ha ritenuto di riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche per ragioni calmieratrici del trattamento sanzionatorio, dall'altra si è discostato dal minimo edittale in ragione delle modalità della condotta e infine ha applicato la recidiva senza svolgere un giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto. Nel dispositivo poi non ha fatto alcuna menzionet z_ riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.1 Il giudice di appello, a fronte di specifica doglianza sul punto, si è limitato ad affermare che, in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti ge- neriche, si era trattato di un refuso dovuto ad un "errore di trasposizione", ma tale affermazione, oltre ad essere assertiva, risulta manifestamente illogica, in quanto la statuizione relativa al riconoscimento delle circostanze attenuanti gene- riche in favore del NE costituisce l'incipit del paragrafo riservato al tratta- mento sanzionatorio e non risulta affatto sganciata dal contesto logico-argomen- tativo del ragionamento sviluppato dal giudice di prima cure, che lega il beneficio alla necessità di adeguare la pena;
d'altro canto 2 non ricorre alcuna interruzione lessicale ovvero alcuna aporia sintattica da cui possa desumersi che si è trattato di un errore di battitura, ovvero di trasposizione di una frase utilizzata in un diverso contesto, se non in un diverso procedimento. 2.2. D'altro canto, nel caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espres- sione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla mo- tivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che fac- ciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (sez.3, n.3969 del 25/09/2018; B., Rv.275690). Il giudice di appello pertanto avrebbe dovuto approfondire le ra- gioni dell'apparente contrasto, inizialmente interno allo stesso corpo motivazionale e poi rispetto al dispositivo /nella parte in cui riconosceva, motivandolo, il beneficio delle circostanze attenuanti generiche e dirimere tale contraddizione fornendo adeguata spiegazione della propria determinazione. 2.3. Si impone pertanto l'annullamento sul punto della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra ezione della Corte di appello di Bari. 3. Alla medesima conclusione deve pervenirsi con riferimento alla statuizione concernente la confisca del denaro in sequestro. 3 Invero, in relazione al denaro in sequestro ila sentenza impugnata non ha for- nito conto delle ragioni per cui lo stesso sia stato ritenuto provento o profitto del reato con riferimento alla detenzione che esula dai due singoli episodi di cessione accertata. In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti pre- visto dall'art.73,comma 5 1 d.P.R. 309/90 può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussista un nesso di pertinen- zialità fra questo e l'attività illecita contestata. 'E stato affermato dal giudice di legittimità che non sono confiscabili le somme che costituiscono il ricavato di pre- cedenti diverse cessioni di droga o sono destinate ad ulteriori acquisti della mede- sima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Rv. Sez.6, 17.10.2017, Landi, Rv.272204) e in ogni caso i giudici di merito non hanno dato conto delle ragioni per cui dette somme confiscate siano in qualche modo collegate allo specifico reato per cui si procede. In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefa- centi, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. I .rvr/./ LMA pen.VNapplicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (In motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro, nè ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità sez.4, n.20130 del 19/04/2022, Donato, Rv.283248). Nella specie peraltro nep- pure risulta ipotizzabile la confisca obbligatoria ai sensi dell'art.240 bis cod.pen,. come richiamato dall'art.85 bis d.P.R. 309/90 in presenza di detenzione di stupe- facente qualificata ai sensi del comma 5 dell'art.73 d.PR 309/90. Segue l'annulla- mento con rinvio della sentenza impugnata anche sotto tale profilo. 4. Ai sensi dell'art.624 cod.proc.pen. va dichiarata la irrevocabilità dell'affer- mazione di responsabilità dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle attenuanti generiche e alla con- fisca del denaro e rinvia, per nuovo giudizio su tali punti, ad altra ezione della Corte di appello di Bari. Dichiara la irrevocabilità della declaratoria di responsabi- lità. Così deciso in Roma il 9 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Piesidnt
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 992 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 09/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. NE RO ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari ha confer- mato la decisione del Tribunale di Trani che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.73, comma 5, dPR 309/90, in ragione della detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e per due atti di cessione della medesima sostanza stupefacente e lo aveva condannato alla pena di giustizia, con la ap- plicazione della recidiva. Disponeva altresì la confisca della somma di denaro rinvenuta nella propria abitazione in quanto profitto del reato e comunque pro- vento di precedenti atti di cessione. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale iassumendo una ipotesi di reformatio in pejus in appello, atteso che la sentenza di primo grado aveva riconosciuto in motivazione le circostanze attenuanti generiche in favore dell'imputato, mentre la interpretazione fornita dal giudice di appello su tale riconoscimento era nel senso di un refuso per un "errore da trasporto". Deduce altresì violazione di legge in relazione alla confisca della somma di de- naro,non essendo motivata la relazione di pertinenzialità del denaro con la per- petrazione del reato, ovvero che lo stesso costituisca profitto del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso risulta fondato in relazione ad entrambi i profili di censura denunciati e conseguentemente va disposto l'annullamento della sentenza impugnata in re- lazione ai suddetti punti. 2. Quanto al punto concernente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ricorre effettivamente una contraddizione interna alla motivazione nelle argomentazioni impiegate per motivare la misura del trattamento sanzionatorio;
sussiste poi un'aporia tra il riconoscimento delle generiche in motivazione e il di- spositivo della sentenza. Invero in motivazione il primo giudice, dopo avere accer- tato la responsabilità del prevenuto in relazione a ipotesi di reato riconducibile all'art.73 ; comma 5, d.P.R. 309/90, ha riconosciuto al prevenuto il beneficio delle circostanze attenuanti generiche "per ragioni di dosimetria della pena e, conside- rate le risultanze del casellario giudiziale, tenuto conto dei criteri oggettivi e sog- gettivi dell'art.133 cod.pen., che la presenza di più sostanze stupefacenti diverse, detenute al fine di spaccio, giustifica discostamento dalla pena base, si ritiene 2 congrua, equa e proporzionata la pena di...", pena che poi viene aumentata in ragione della recidiva e diminuita per la scelta del rito. In sostanza il giudice di primo grado, nell'ambito della medesima argomentazione, dedicata al trattamento sanzionatorio, da una parte ha ritenuto di riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche per ragioni calmieratrici del trattamento sanzionatorio, dall'altra si è discostato dal minimo edittale in ragione delle modalità della condotta e infine ha applicato la recidiva senza svolgere un giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto. Nel dispositivo poi non ha fatto alcuna menzionet z_ riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.1 Il giudice di appello, a fronte di specifica doglianza sul punto, si è limitato ad affermare che, in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti ge- neriche, si era trattato di un refuso dovuto ad un "errore di trasposizione", ma tale affermazione, oltre ad essere assertiva, risulta manifestamente illogica, in quanto la statuizione relativa al riconoscimento delle circostanze attenuanti gene- riche in favore del NE costituisce l'incipit del paragrafo riservato al tratta- mento sanzionatorio e non risulta affatto sganciata dal contesto logico-argomen- tativo del ragionamento sviluppato dal giudice di prima cure, che lega il beneficio alla necessità di adeguare la pena;
d'altro canto 2 non ricorre alcuna interruzione lessicale ovvero alcuna aporia sintattica da cui possa desumersi che si è trattato di un errore di battitura, ovvero di trasposizione di una frase utilizzata in un diverso contesto, se non in un diverso procedimento. 2.2. D'altro canto, nel caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espres- sione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla mo- tivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che fac- ciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (sez.3, n.3969 del 25/09/2018; B., Rv.275690). Il giudice di appello pertanto avrebbe dovuto approfondire le ra- gioni dell'apparente contrasto, inizialmente interno allo stesso corpo motivazionale e poi rispetto al dispositivo /nella parte in cui riconosceva, motivandolo, il beneficio delle circostanze attenuanti generiche e dirimere tale contraddizione fornendo adeguata spiegazione della propria determinazione. 2.3. Si impone pertanto l'annullamento sul punto della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra ezione della Corte di appello di Bari. 3. Alla medesima conclusione deve pervenirsi con riferimento alla statuizione concernente la confisca del denaro in sequestro. 3 Invero, in relazione al denaro in sequestro ila sentenza impugnata non ha for- nito conto delle ragioni per cui lo stesso sia stato ritenuto provento o profitto del reato con riferimento alla detenzione che esula dai due singoli episodi di cessione accertata. In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti pre- visto dall'art.73,comma 5 1 d.P.R. 309/90 può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussista un nesso di pertinen- zialità fra questo e l'attività illecita contestata. 'E stato affermato dal giudice di legittimità che non sono confiscabili le somme che costituiscono il ricavato di pre- cedenti diverse cessioni di droga o sono destinate ad ulteriori acquisti della mede- sima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Rv. Sez.6, 17.10.2017, Landi, Rv.272204) e in ogni caso i giudici di merito non hanno dato conto delle ragioni per cui dette somme confiscate siano in qualche modo collegate allo specifico reato per cui si procede. In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefa- centi, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. I .rvr/./ LMA pen.VNapplicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (In motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro, nè ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità sez.4, n.20130 del 19/04/2022, Donato, Rv.283248). Nella specie peraltro nep- pure risulta ipotizzabile la confisca obbligatoria ai sensi dell'art.240 bis cod.pen,. come richiamato dall'art.85 bis d.P.R. 309/90 in presenza di detenzione di stupe- facente qualificata ai sensi del comma 5 dell'art.73 d.PR 309/90. Segue l'annulla- mento con rinvio della sentenza impugnata anche sotto tale profilo. 4. Ai sensi dell'art.624 cod.proc.pen. va dichiarata la irrevocabilità dell'affer- mazione di responsabilità dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle attenuanti generiche e alla con- fisca del denaro e rinvia, per nuovo giudizio su tali punti, ad altra ezione della Corte di appello di Bari. Dichiara la irrevocabilità della declaratoria di responsabi- lità. Così deciso in Roma il 9 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Piesidnt