Ordinanza collegiale 26 luglio 2024
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 07/03/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01895/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03469/2024 REG.RIC.
N. 06504/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3469 del 2024, proposto da:
Gheller S.p.A. e Società Cooperativa CLEI (rispettivamente, mandataria e mandante del costituendo RTI), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9714185F0B, rappresentate e difese dagli avvocati Paolo Vosa, Giuliana Vosa e Andrea Vosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il loro studio in Napoli alla Via G. Fiorelli n. 14;
contro
Autostrade per l'Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino e Francesco D'Amelio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- Società Pellegrini Consolidamenti a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento con le Società Esseti Sistemi e Tecnologie a r.l ed Edil Tecno Scavi a r.l.,
- Esseti Sistemi e Tecnologie s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
- Edil Tecno Scavi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentate e difese dagli avvocati Mario Caliendo e Donato Lettieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia (ricorrenti incidentali) ;
- Consorzio Stabile AU s.c. a r.l., non costituita in giudizio;
- M.S. Costruzioni s.r.l. (mandataria del costituendo RTI con Edil San Felice S.p.A., Rock and River s.r.l. e Albanese Perforazioni s.r.l.), non costituita in giudizio;
- Edil San Felice S.p.A., non costituita in giudizio;
- Rock and River s.r.l., non costituita in giudizio;
- Albanese Perforazioni s.r.l., non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 6504 del 2024, proposto da:
Consorzio Stabile AU, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Lilli e Fabio Massimo Pellicano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autostrade per l’Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino e Francesco D'Amelio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- Società Pellegrini Consolidamenti a r.l. ed Edil Tecno Scavi s.r.l. (Società costituende l’ATI Pellegrini Consolidamenti), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Mario Caliendo e Donato Lettieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Esseti Sistemi e Tecnologie s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
(quanto al ricorso n. 3469 del 2024):
(relativamente al ricorso principale)
1) del provvedimento – del quale non si conosce l’esatto contenuto – con il quale la Società Autostrade per l’Italia in data 28 maggio 2024, ai sensi dell’art. 32 co. 5 del d.lgs. 50/16, ha disposto l’aggiudicazione a favore del costituendo RTI Pellegrini Consolidamenti s.r.l., Esseti Sistemi e Tecnologie s.r.l. ed Edil Tecno Scavi s.r.l. dell’accordo quadro “ per i lavori per interventi di sistemazione, dissesti su pendici con apposizione di rete para massi e reti corticali, eventuali consolidamenti del corpo stradale con realizzazione di palificate sottofondazione e la relativa regimentazione delle acque provenienti dai fossi di guardia e canalette e sistemazioni di scarpate con opere flessibili e tecniche dell’ingegneria naturalistica ricadenti sulle tratte autostradali della Direzione di Tronco ”, lotto 6 B - CIG 9714185F0B – codice appalto: TENDER_65167 –, disponendo l’avvio della verifica del possesso dei prescritti requisiti;
2) della nota prot. DACP/AAO/TES/ADP, inviata a mezzo pec del Portale Acquisti HWTP in data 31 maggio 2024, con la quale il Responsabile del Procedimento in fase di gara ha comunicato a tutti i soggetti elencati nell’art. 76 co. 5 lett. a) del d.lgs. 50/16 l’aggiudicazione del lotto 6B al costituendo raggruppamento tra RTI Pellegrini Consolidamenti S.r.l., ESSETI Sistemi e Tecnologie S.r.l., Ediltecnoscavi S.r.l. ed ha comunicato che erano in corso le verifiche dei prescritti requisiti e che all’esito degli stessi l’aggiudicazione sarebbe stata dichiarata efficacie ai sensi dell’art. 32, comma 7, del codice;
3) dei verbali della Commissione di gara delle sedute pubbliche e riservate;
4) della graduatoria di gara del Lotto 6B di cui sub 1), stilata dalla Commissione di Gara ed approvata dalla Società Autostrade nella parte in cui, nella stessa, il costituendo RTI ricorrente con GHELLER S.p.A. mandataria e Società Cooperativa CLEI mandante è stato collocato al quinto posto anziché al primo posto e sono stati collocati al primo posto il costituendo RTI con mandataria la I.CO.STRA s.r.l., al secondo posto il costituendo RTI con mandataria la società Pellegrini Consolidamenti, al terzo posto il Consorzio Stabile AU ed al quarto posto il costituendo RTI con mandataria la società M.S. Costruzioni s.r.l., e per la modifica della stessa collocando l’attuale ricorrente al primo posto in graduatoria, o in subordine al secondo posto in graduatoria, posto comunque utile per conseguire l’aggiudicazione a seguito dello scorrimento della graduatoria, essendo la società I.CO.STRA s.r.l. risultata aggiudicataria del lotto 6A;
5) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale lesivo degli interessi del ricorrente;
- per sentir dichiarare aggiudicatario dell’accordo quadro del lotto 6B il costituendo RTI ricorrente;
- per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e per il subentro nella sua esecuzione da parte del costituendo RTI ricorrente che, in tal senso, si dichiara disponibile al subentro ed all’esecuzione dei lavori e ad avere interesse a tanto ed in subordine per il risarcimento dei danni per equivalente;
(relativamente al ricorso incidentale depositato il 21/7/2024)
1-2-3) degli stessi provvedimenti ed atti enumerati nel medesimo ordine dalle ricorrenti principali, quanto:
4) alla graduatoria di gara del Lotto 6B, stilata dalla Commissione di gara e approvata dalla Società Autostrade, nella parte in cui si attribuiscono i punti al costituendo RTI ricorrente principale e al RTI ricorrente incidentale, << nella parte in cui vengono ingiustamente attribuiti punti alla Gheller mandataria e Società Cooperativa Clei mandante ed ingiustamente non vengono attribuiti all’ATI controinteressata >>;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale lesivo degli interessi delle ricorrenti incidentali;
- della nota del 15.7.2024, prot. N. DCAP/AAO/TES/ADP, recante la risposta a istanza di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 50/2016, formulata dalla ATI Pellegrini Consolidamenti S.r.l., ESSETI Sistemi e Tecnologie S.r.l., Ediltecnoscavi S.r.l. e che risulta denegata, parzialmente esitata e in generale è stato disposto il differimento dell’esitazione della istanza;
(relativamente all’istanza incidentale di accesso della ricorrente principale, depositata l’1/8/2024)
1-2-3) del provvedimento tacito di diniego della società Autostrade per l’Italia S.p.A., opposto all’istanza di accesso agli atti del 6 giugno 2024, ex art. 53 del d.lgs. 50/2016 e ai sensi della L. 241/90, con la quale il costituendo RTI con mandataria la società Gheller S.p.A. e la Società Cooperativa CLEI mandante ha chiesto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione amministrativa e dell’offerta tecnica, temporale ed economica:
a) del RTI costituendo tra Pellegrini Consolidamenti s.r.l. - mandataria, Esseti Sistemi e Tecnologie s.r.l. ed Edil Tecno Scavi s.r.l. – mandanti;
b) del RTI costituendo tra la M.S. COSTRUZIONI s.r.l. - mandataria ed Edil San Felice S.p.A., Rock and River s.r.l. ed Albanese Perforazioni s.r.l. - mandanti;
c) del Consorzio Stabile AU:
- per l’accertamento del diritto della società Gheller S.p.A., in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria del costituendo RTI con la Società Cooperativa CLEI, di ottenere l’accesso alla documentazione richiesta con le istanze di accesso del 6, 11 e 14 giugno 2024;
- per la condanna della società Autostrade per l’Italia S.p.A. all’ostensione della documentazione richiesta con le predette istanze di accesso;
(quanto al ricorso n. 6504 del 2024):
- del provvedimento prot. n. DACP/AAO/TES/ADP del 28 maggio 2024 – trasmesso in pari data – con il quale Autostrade per l’Italia S.p.A. comunicava, ai sensi dell’art. 76, comma 6, d.lgs. 50/16, l’aggiudicazione del Lotto 6B (CIG 9714185F0B) in favore del R.T.I. Pellegrini Consolidamenti S.r.l./Esseti Sistemi e Tecnologie S.r.l./Edil Tecno Scavi S.r.l.;
- del verbale di seduta pubblica n. 5, nella parte in cui la Commissione disponeva la rettifica del ribasso formulato dal Consorzio AU per il lotto 6B, attribuendo prevalenza alla formulazione in lettere;
- dell’art. 17.1 del disciplinare di gara, secondo cui “ In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e in lettere, la prevalenza sarà attribuita all’espressione in lettere ”, ove interpretabile secondo la tesi accolta nel provvedimento di aggiudicazione impugnato;
- del provvedimento di rigetto (prot. DCAP/AAO/TES/ADP) dell’istanza d’intervento in autotutela del 18 giugno 2024;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dalla ricorrente.
Visti i ricorsi principali e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione nel giudizio R.G. 3469 del 2024 di Autostrade per l'Italia S.p.A., della Società Pellegrini Consolidamenti a r.l., della Esseti Sistemi e Tecnologie s.r.l. e della Edil Tecno Scavi s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale nel giudizio R.G. 3469 del 2024 delle Società Pellegrini Consolidamenti a r.l., Esseti Sistemi e Tecnologie s.r.l. ed Edil Tecno Scavi s.r.l.;
Visti gli atti di costituzione nel giudizio R.G. 6504 del 2024 di Autostrade per l'Italia S.p.A., della Società Pellegrini Consolidamenti a r.l. e della Edil Tecno Scavi s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con provvedimento del 28/5/2024 Autostrade per l’Italia S.p.A. ha aggiudicato al costituendo RTI tra Pellegrini Consolidamenti, Esseti Sistemi e Tecnologie ed Edil Tecno Scavi il lotto 6B della gara per l’affidamento, mediante accordo quadro, dei lavori per “ interventi di sistemazione, dissesti su pendici con apposizione di rete para massi e reti corticali, eventuali consolidamenti del corpo stradale con realizzazione di palificate sottofondazione e la relativa regimentazione delle acque provenienti dai fossi di guardia e canalette e sistemazioni di scarpate con opere flessibili e tecniche dell’ingegneria naturalistica ricadenti sulle tratte autostradali della Direzione di Tronco ”.
L’aggiudicazione veniva impugnata innanzi al TAR Lazio dalla Gheller S.p.A. e dalla Società Cooperativa CLEI, mandataria e mandante del costituendo RTI, reclamando l’attribuzione di un maggior punteggio, che consentirebbe di rendersi aggiudicatarie.
Con ordinanza dell’11/7/2024 n. 13973 la sez. IV del TAR del Lazio dichiarava la propria incompetenza territoriale e il giudizio è stato riassunto innanzi a questo Tribunale, con il n. di R.G. 3469 del 2024.
Si sono costituite in giudizio Autostrade per l’Italia e le controinteressate, che hanno proposto ricorso incidentale, reclamando a loro volta l’attribuzione di un maggior punteggio.
Proposto da Autostrade per l’Italia S.p.A. il regolamento di competenza, il giudizio è stato sospeso con ordinanza del 26/7/2024 n. 4431 e nuovamente riassunto (avendo il Consiglio di Stato - sez. V, con ordinanza del 18/10/2024 n. 8355, affermato la competenza di questo TAR).
Le ricorrenti principali hanno nelle more notificato, in data 1/8/2024, un’istanza incidentale di accesso ex art. 116 c.p.a., per acquisire la documentazione amministrativa, tecnica, temporale ed economica dei concorrenti in miglior posizione in graduatoria; hanno chiesto il 18/10/2024 la fissazione dell’udienza del processo sospeso e, come detto, notificato l’atto di riassunzione, in data 9/10/2024.
All’udienza in camera di consiglio del 6 novembre 2024 hanno rinunciato alla domanda cautelare, sull’impegno di Autostrade per l’Italia ad attendere la definizione della causa nel merito e ad accordare alle parti l’accesso agli atti richiesto, nei limiti della valutazione da compiere.
Nel contempo è stata fissata l’udienza pubblica del 12 febbraio 2025 e le parti hanno prodotto documentazione e memorie.
2.- Il ricorso R.G. 6504 del 2024, proposto dal Consorzio Stabile AU, concerne la medesima procedura di gara ed è stato anch’esso riassunto innanzi a questo Tribunale, dopo che il TAR Lazio ha ugualmente declinato la propria competenza (gli estremi dell’ordinanza sono indicati in ricorso).
Si sono costituite in giudizio Autostrade per l’Italia S.p.A., la Pellegrini Consolidamenti s.r.l. e la Edil Tecno Scavi s.r.l. (rispettivamente, mandataria e una delle mandanti del costituendo RTI aggiudicatarie), svolgendo difese.
All’udienza in camera di consiglio del 15 gennaio 2025 la parte ha rinunciato alla domanda cautelare e, per la trattazione congiunta con il ricorso R.G. 3469/2025, è stata fissata la stessa udienza pubblica.
Le parti hanno prodotto ulteriori scritti difensivi.
3.- All’udienza pubblica del 15 febbraio 2025 entrambi le cause sono state chiamate e trattenute in decisione.
DIRITTO
1.- Riunione dei giudizi.
Va disposta la riunione dei giudizi, per connessione oggettiva e (parzialmente) soggettiva, vertendo tra le imprese partecipanti alla gara, mirando l’una alla conservazione dell’aggiudicazione, le altre a rendersi aggiudicatarie.
Pertanto, si giustifica la trattazione contestuale delle impugnative, secondo l’esigenza già prospettata con la fissazione della stessa udienza pubblica, per la compiuta definizione delle questioni controverse, concernenti la medesima procedura.
2.- I fatti di causa.
Con bando di gara del 27/3/2023 Autostrade per l’Italia S.p.A. indiceva la gara, suddivisa in 11 lotti, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento di accordi quadro per lavori di sistemazione dissesti su pendici con apposizione di rete paramassi e reti corticali, ricadenti sulle tratte autostradali della Direzione di Tronco.
Vi figurano i lotti 6A e 6B della DT di Cassino, il secondo dei quali per i tratti autostradali A30 Caserta - Salerno e A16 Napoli - Avellino Est, km 0+000 - 50 + 000 (dall’importo complessivo di € 18 milioni, comprensivo di oneri della sicurezza).
Al concorrente primo in graduatoria in entrambi i lotti è aggiudicato un solo lotto (art. 3 del disciplinare).
La Commissione di gara procedeva alla valutazione delle offerte e, all’esito, con il verbale n. 4 del 21/2/2024 stilava la graduatoria in cui, per il lotto 6B, erano collocati nelle successive posizioni il raggruppamento temporaneo I.CO.STRA s.r.l. (1º), il Consorzio Stabile AU (2º), il RTI Pellegrini Consolidamenti-Esseti-Edil Tecno Scavi (3º), il RTI M.S. Costruzioni-Edil San Felice-Rock and River-Albanese Perforazioni (4°) e il RTI Gheller-Cooperativa CLEI (5°).
Con il successivo verbale n. 5 dell’1/3/2024 veniva rettificato nel 17,17% il ribasso offerto dal Consorzio Stabile AU, che per l’effetto era retrocesso al 3º posto in graduatoria, sopravanzato in 2ª posizione dal RTI Pellegrini Consolidamenti-Esseti-Edil Tecno Scavi.
In favore di quest’ultimo è stata disposta la censurata aggiudicazione del 28/5/2024 (essendo, in base a quanto detto, risultato aggiudicatario del lotto 6A il raggruppamento temporaneo I.CO.STRA, collocato al primo posto).
3.- Il ricorso R.G. 3469/2024.
Nel lotto 6B avanzava al 4° posto della graduatoria il costituendo RTI Gheller-Cooperativa CLEI, le cui Società hanno impugnato l’aggiudicazione al RTI Pellegrini Consolidamenti-Esseti-Edil Tecno Scavi.
3.1. Censurano la mancata attribuzione del maggior punteggio di complessivi 14 punti all’offerta tecnica, previsti dal paragrafo 18.1 del disciplinare, di cui:
- 6 punti per “Manutenzione Opere” (criterio di valutazione A.8);
- 8 punti totali per “Possesso di certificazione”, 2 punti per ciascuna, per i sotto-criteri A.13.a (OHSAS 18001:2007/ISO 45001:2018), A.13b (ISO 39001), A.13c (ISO 14001:2015) e A.13d (Rating Legalità).
Espongono che il punteggio per i criteri tabellari era assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o meno dell’elemento richiesto (par. 18.2 del disciplinare) e che si sono attenute alla legge di gara, compilando l’allegato 14 - “ Schema offerta Tecnica (solo Criteri Tabellari) ”, tra la documentazione di gara indicata al par. 2.1, da includere nella busta B – Offerta tecnica (par. 16).
Le ricorrenti sostengono quindi che il punteggio totale reclamato avrebbe dovuto essere loro assegnato, avendo redatto il menzionato allegato, con l’assunzione della responsabilità della dichiarazione (come previsto nel modello), compilando i riquadri dei punteggi corrispondenti:
a) alle certificazioni possedute (punti 2 + 2 + 2 + 2);
b) all’impegno a manutenere le opere per il massimo periodo (punti 6).
Riferendosi alle delucidazioni fornite dalla stazione appaltante, affermano che in entrambi i casi era ritenuto necessario e sufficiente che il concorrente dichiarasse “ il punteggio che costituirà specifico obbligo contrattuale ” (chiarimenti n. 7 ed 8).
Pertanto, significano che avrebbero dovuto ottenere i massimi punteggi, per le certificazioni richieste (avendo indicato 8 punti totali, per il loro possesso da parte sia della mandataria che della mandante, come comprovato con la loro esibizione in giudizio), nonché per l’impegno a manutenere le opere per il periodo di cinque anni (avendo indicato 6 punti, a ciò corrispondente).
Deducono, inoltre, l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante, che non ha fatto ricorso al soccorso istruttorio procedimentale, ex art. 14 del disciplinare.
Pongono a fondamento del ricorso un unico motivo con cui è denunciata la violazione della lex specialis (come interpretata e chiarita, con le risposte ai quesiti riguardanti le suindicate disposizioni) nonché del principio dell’autovincolo e, altresì dell’art. 14 del disciplinare attinente al soccorso istruttorio.
3.2. Le censure non si prestano a favorevole considerazione.
Occorre osservare che nella documentazione di gara (punto 2.1. del disciplinare) erano compresi i seguenti allegati:
- << 07 Criteri OEPV >>;
- << 14 Schema offerta Tecnica (solo Criteri Tabellari) >>.
Le ricorrenti appuntano i propri rilievi sull’autosufficienza della compilazione di quest’ultimo schema, da cui avrebbe dovuto discendere l’attribuzione del punteggio per i criteri tabellari (avendo indicato 8 punti per le certificazioni possedute e 6 punti per l’impegno a manutenere le opere).
Sennonché, esse trascurano che il succitato allegato 07 stabiliva che il concorrente:
a) per la manutenzione delle opere, “ con apposita dichiarazione sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante, potrà dichiarare l’impegno, che costituirà uno specifico obbligo contrattuale, a garantire la manutenzione ordinaria per mantenere in efficienza le opere di protezione da caduta massi (barriere paramassi e reti di protezione), oggetto d’Appalto. […] Nella dichiarazione, il Concorrente dovrà indicare il numero di anni, successivi al certificato di fine esecuzione dei lavori (anche parziale) di ogni singolo contratto attuativo, per cui s’impegna a svolgere le attività di manutenzione delle opere di cui sopra, che, su interventi indicati dal Committente, potranno riguardare un massimo di n. 5 (cinque) opere di protezione da caduta massi, per ogni anno offerto ” (pagg. 15 ss.);
b) per il possesso di certificazioni (distintamente), “ ai fini dell’assegnazione del punteggio relativo al presente sub-criterio, dovrà produrre copia conforme all’originale della propria certificazione […] o, in alternativa, una autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., fermo restando che in tale ultimo caso laddove il Concorrente dovesse risultare primo in graduatoria dovrà comunque produrre la certificazione in copia conforme a comprova del possesso della certificazione richiesta ” (pagg. 21 ss.).
Le ricorrenti non hanno presentato la dichiarazione per l’impegno a manutenere le opere, né le certificazioni o autodichiarazioni per gli attestati in loro possesso, con le modalità stabilite dall’allegato 7, l’una e le altre componenti dell’offerta tecnica e costituenti un onere ineludibile posto a carico del concorrente.
3.2.1. Invero, per la manutenzione delle opere, l’assegnazione del punteggio era correlata alla “ apposita ” dichiarazione e graduata da un minimo di 1 punto (per un solo anno di impegno) al massimo di 6 punti (per il maggior impegno a manutenere per tutti i 5 anni).
Occorreva che il concorrente esternasse la propria precisa, inequivoca e puntuale volontà all’impegno di cui trattasi, da rendere nella dichiarazione avente questo scopo e un tal contenuto, in assenza della quale non poteva procedersi all’attribuzione del punteggio.
Difatti, l’all. 7 chiariva che: “ Il Concorrente, in sede di offerta, dovrà produrre la dichiarazione sottoscritta dal proprio Legale rappresentante. In caso di mancata produzione della dichiarazione o dichiarazione non congrua rispetto alle indicazioni di cui sopra sarà applicato punteggio pari a 0 ” (pag. 16).
Non può ritenersi sufficiente che nell’allegato14 (“ Schema offerta Tecnica (solo Criteri Tabellari) ” fosse stato dichiarato un punteggio pari a 6, da cui solo implicitamente poteva arguirsi che il concorrente offrisse l’impegno alla manutenzione per 5 anni.
In presenza di un onere che imponeva l’assunzione chiara e incontrovertibile dell’impegno, quest’ultimo e la misura di esso non può trarsi dalla mera indicazione numerica del punteggio (riportato in altro allegato), estraendone una manifestazione di volontà che, invece, doveva essere esternata nei modi prescritti, componendo l’offerta del concorrente per corrispondere alla proposta rivolta alla stazione appaltante.
Manca cioè la “ apposita ” (separata e autonoma) dichiarazione di impegno ex allegato 7, dal contenuto certo e inequivocabile, resa manifesta in forma espressa, quale atto di volontà del concorrente per l’impegno assunto, non confondibile né sostituibile con l’apposizione del punteggio nel riquadro dello schema ex allegato 14, la cui assenza determinava perciò la conseguenza di applicare un punteggio pari a 0.
A riprova di ciò, deve considerarsi che l’art. 16 del disciplinare esigeva l’allegazione nella busta B del più volte citato documento “ Schema di offerta tecnica – SOLO criteri tabellari ”, precisando però (con sottolineatura tale da richiamare l’attenzione del concorrente) che detto schema dovesse essere “ compilato in base all’offerta presentata ”, riferentesi dunque alla proposta formalmente esternata, comprendente l’impegno espresso alla manutenzione per un tot numero di anni, assunto dal concorrente e contenuto nella “ apposita ” dichiarazione.
L’invocato principio dell’autovincolo non opera nel senso voluto dalle ricorrenti (ossia, di dover ritenere sufficiente l’indicazione numerica nello schema di offerta), militando all’opposto a far ritenere che la stazione appaltante non potesse disattendere le prescrizioni dell’allegato 7, richiedenti l’apposita dichiarazione dal preciso contenuto, con la previsione di azzeramento del punteggio in caso di sua mancanza o incongruenza.
Pertanto, tale principio fa sì che la Commissione di gara non avrebbe potuto diversamente orientarsi, essendo tenuta al rispetto delle regole di gara e ad assicurarne l’uniforme applicazione nei confronti di tutti i concorrenti (cfr., tra le altre, Cons. Stato - sez. V, 24/5/2024 n. 4659: “ L’autovincolo costituisce un limite al successivo esercizio della discrezionalità, che l’Amministrazione pone a sé medesima in forza di una determinazione frutto dello stesso potere che si appresta ad esercitare, e che si traduce nell’individuazione anticipata di criteri e modalità, in guisa da evitare che la complessità e rilevanza degli interessi possa, in fase decisionale, complice l’ampia e impregiudicata discrezionalità, favorire in executivis l’utilizzo di criteri decisionali non imparziali. La garanzia dell’autovincolo, nelle procedure concorsuali, è fondamentalmente finalizzata alla par condicio: conoscere in via anticipata i criteri valutativi e decisionali della Commissione valutatrice, in un contesto in cui le regole di partecipazione sono chiare e predefinite, mette in condizione i concorrenti di competere lealmente su quei criteri, con relativa prevedibilità degli esiti (Cons. Stato, n. 3180 del 2021; id. n. 7595 del 2019). Né il Collegio ritiene di superare l’altro principio, che del primo costituisce corollario, secondo cui la lex specialis deve essere interpretata in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in essa contenute vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento che di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima (Cons. Stato, sez. IV, n. 1148 del 2019) ”).
Inoltre, non rilevano i chiarimenti resi, essendo pacifica la loro inidoneità a innovare la regola “ cristallizzata nella lex specialis, avendo i medesimi una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara, senza alcuna incidenza in termini di modificazione o integrazione delle condizioni della procedura selettiva ” (Cons. Stato - sez. III, 26/10/2023 n. 9254).
Nella specie, dalle delucidazioni fornite non può trarsi il convincimento che Autostrade per l’Italia avesse fornito ai concorrenti l’indicazione di ritenere sufficiente, ai fini della valutazione, il punteggio (auto)attribuito dal concorrente nello schema di cui all’allegato 14.
Era stato richiesto se nella tabella dovesse dichiararsi “ il n. anni di manutenzione opere (es. 5) oppure il relativo punteggio tecnico (es.6) ” (cfr. il quesito n. 7), ottenendo quale risposta che dovesse dichiararsi non il numero di anni ma “ il punteggio che costituirà specifico obbligo contrattuale ” (ad essi corrispondente), impregiudicato l’obbligo della specifica assunzione dell’impegno, in base al diverso allegato 7.
Infine, resta escluso che alla carenza della dichiarazione prescritta da quest’ultimo allegato potesse ovviarsi mediante ricorso al soccorso istruttorio, il quale non può supplire alla mancanza di un elemento che – come s’è detto – componeva l’offerta tecnica (cfr. Cons. Stato - sez. V, 21/8/2023 n. 7870, p. 3.5.2.: “ deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica) ”).
3.3.2. Identiche considerazioni vanno svolte per ciò che concerne la mancata autodichiarazione sulle certificazioni possedute (in alternativa alla produzione di copia conforme).
Anche in tal caso, l’allegato 7 graduava il punteggio, a seconda del possesso da parte delle componenti del RTI o di una sola impresa raggruppata/raggruppanda (attribuendosi in questo caso il punteggio dimezzato, di 1 anziché 2).
Ugualmente veniva richiesto che: “ Il Concorrente, in sede di offerta, dovrà produrre la certificazione richiesta in copia conforme all’originale. In caso di mancata produzione della certificazione o certificazione non congrua rispetto alle indicazioni di cui sopra sarà applicato punteggio pari a 0 ” .
Alternativamente ai certificati, bisognava fornire un’autodichiarazione che attestasse la certificazione acquisita e che, ai fini della graduazione del punteggio, contenesse evidentemente il riferimento all’impresa o alle imprese che ne sono in possesso ed eventualmente egli estremi (data di rilascio e di validità).
È questo il contenuto proprio di un’autodichiarazione sostitutiva di certificazione, che nella specie doveva comporre l’offerta tecnica assolvendo a quanto prescritto, non potendo valere la sola indicazione di un punteggio massimo da cui, con ragionamento deduttivo, avrebbe dovuto ritenersi che entrambe le imprese erano in possesso delle certificazioni (non dichiarate, senza indicazione dell’impresa possedente e, meglio, anche degli estremi).
Pertanto, in mancanza delle puntuali prescrizioni dettate ai concorrenti, per le stesse ragioni innanzi enunciate la Commissione non avrebbe potuto far altro che riscontrare l’inadempimento all’obbligo fissato dall’allegato 7 e, conseguentemente, non attribuire alcun punteggio.
Come precisato, è correlativamente da escludersi, anche in tal caso, l’incidenza del chiarimento dallo stesso tenore e la soccorribilità della carenza attinente all’offerta tecnica.
3.4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso principale R.G. 3469/2024, proposto dalla Gheller S.p.A. e dalla Cooperativa CLEI, va dunque interamente respinto, discendendo dal rigetto della richiesta di annullamento dell’aggiudicazione la reiezione delle ulteriori richieste formulate, trascritte in epigrafe, tra cui il prospettato risarcimento dei danni per equivalente.
4.- Il ricorso incidentale del costituendo RTI Pellegrini Consolidamenti-Esseti Sistemi e Tecnologie-Edil Tecno Scavi nel giudizio R.G. 3469 del 2024.
Con atto notificato il 21/7/2024 e depositato nella stessa data, l’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, contenente l’istanza incidentale di accesso ex art. 116 c.p.a. alla documentazione degli altri concorrenti e prospettando la spettanza di ulteriori punteggi, per i criteri A.13 - possesso delle certificazioni, A.3, A.4, A.7, A.19 e A.12 (pagg. 14 ss. del ricorso incidentale).
Le censure adducono che la stazione appaltante ha errato nel comparare le offerte, senza che a tale deduzione si accompagni la specificazione dell’erroneità della valutazione compiuta.
Nella memoria depositata il 24/1/2025, la ricorrente principale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso incidentale per genericità.
Ciò premesso, è nota la regola per la quale, al rigetto del ricorso principale, consegue la declaratoria di improcedibilità per carenza di interesse del ricorso incidentale, non conservando l’aggiudicatario, la cui posizione resta consolidata, alcun residuo interesse alla coltivazione del proprio gravame (secondo l’orientamento formatosi dopo la pronuncia della Corte di Giustizia UE, 5 settembre 2019, causa C-333/18; cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 13/10/2020 n. 6151: “ ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla legittimità (rectius: sulla non illegittimità sulla base dei motivi dedotti) della aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale a dire l'aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all'accoglimento del ricorso incidentale ”).
Tuttavia, nel caso di specie si impone l’espresso esame del ricorso incidentale dell’aggiudicataria, per la connessione esistente tra i ricorsi riuniti.
Invero, dovendosi appresso esaminare l’impugnazione dell’aggiudicazione da parte del Consorzio Stabile AU (che, per quanto si dirà, si rivela fondata), è necessario pronunciarsi su tutte le impugnative e, quindi, anche sul mezzo incidentale dell’aggiudicataria, esigendosi la loro completa definizione, per i riflessi che la decisione produce sull’attività della stazione appaltante di conformazione alla sentenza.
Tanto chiarito, il ricorso incidentale del costituendo RTI Pellegrini Consolidamenti-Esseti Sistemi e Tecnologie-Edil Tecno Scavi non reca specifiche censure alla valutazione della stazione appaltante, limitandosi (come anticipato) ad addurre che la stessa non avrebbe operato la più giusta assegnazione dei punteggi.
Dispone l’art. 40, co. 1, lett. d), c.p.a. che il ricorso deve contenere “ i motivi specifici sui cui si fonda ”, cosicché è inammissibile l’impugnazione che non enuncia le puntuali ragioni dell’illegittimità del provvedimento (cfr. Cons. Stato - sez. V, 22/5/2024 n. 4540, p. 10.2.1: “ Ed invero, come da costante giurisprudenza in materia (ex pluribus Cons. Stato, sez. IV, n. 5368 del 28 giugno 2022) i motivi di ricorso devono essere specifici, ai sensi dell'art. 40 c.p.a., non potendo la parte ricorrente addurre censure assolutamente generiche, fidando in una sorta di inammissibile intervento correttivo del giudice che sarebbe così chiamato ad una sostanziale integrazione delle lacune difensive; integrazione che si porrebbe però in contrasto con la necessaria terzietà dell'organo giudicante e con il principio della parità delle parti nel processo. È, quindi, necessario che il ricorrente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, adduca censure puntuali ed articolate in motivi contenenti la specificazione dei vizi da cui ritenga inficiata la legittimità dei provvedimenti impugnati. Al contrario, non possono trovare ingresso rilievi di contenuto generico che si risolverebbero in una inammissibile azione sollecitatoria di un esame degli stessi provvedimenti da parte del G.A. (in tal senso da ultimo T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 11 gennaio 2024, n. 303; Cons. Stato, Sez. IV, 06 giungo 2023, n. 5550) ”).
Pertanto, il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.
5.- Le istanze incidentali di accesso, delle ricorrenti principali e incidentali, nel giudizio R.G. 3469 del 2024.
Hanno chiesto di accedere agli atti relativi all’offerta amministrativa, tecnica ed economica delle altre imprese partecipanti alla gara le ricorrenti principali (con atto notificato l’1/8/2024) e incidentali (contestualmente al ricorso incidentale).
L’art. 116 c.p.a. esige che la sentenza che definisce il giudizio decida sulle istanze incidentali di accesso.
All’udienza in camera di consiglio del 6 novembre 2024 Autostrade per l’Italia assumeva l’impegno di consentire l’accesso e, in data 21/11/2024, ha esibito in giudizio gli atti di riscontro alle richieste.
La pretesa ostensiva risulta dunque assolta, quanto alle ricorrenti principali (che non contestano la completezza della documentazione ricevuta), mentre il RTI Pellegrini non ha depositato agli atti del giudizio l’ulteriore istanza incidentale di accesso (che Autostrade per l’Italia dichiara essere stata notificata il 23/12/2024).
Ne consegue che entrambe le istanze incidentali di accesso vanno dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, risultando (da un lato) che la pretesa delle ricorrenti principali sia stata soddisfatta e (d’altro lato) che le ricorrenti incidentali hanno di fatto rinunciato a far ulteriormente valere l’interesse all’ostensione della documentazione.
6.- Il ricorso R.G. 6504/2024.
Si è rappresentato al punto 2 che precede che, nella prima graduatoria stilata dalla Commissione di gara con verbale n. 4 del 21/2/2024, il Consorzio Stabile AU era collocato al secondo posto, in posizione utile per l’aggiudicazione (essendo il primo graduato, raggruppamento temporaneo I.CO.STRA s.r.l., aggiudicatario del lotto 6A).
Successivamente, con verbale n. 5 dell’1/3/2024 veniva rettificato nel 17,17% il ribasso offerto dal Consorzio, per l’effetto retrocesso al 3º posto in graduatoria, sopravanzato in 2ª posizione dal RTI Pellegrini Consolidamenti-Esseti-Edil Tecno Scavi, in cui favore è stata disposta l’aggiudicazione del 28/5/2024.
Quest’ultima è stata impugnata anche dal Consorzio Stabile AU, con il ricorso R.G. 6504/2024, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1362 c.c., nonché dell’art. 17 del disciplinare di gara e degli enunciati principi, oltre all’eccesso di potere per erroneità manifesta, travisamento e difetto d’istruttoria e carenza di motivazione.
Si sostiene che erroneamente la Commissione abbia attribuito prevalenza al ribasso espresso in lettere (17,17%), rispetto a quello indicato in cifre (26,11%), quest’ultimo corrispondendo all’effettiva volontà negoziale.
Ciò in quanto, dall’esame globale del contenuto dell’offerta economica, esposta nei 3 files da caricare nel sistema, risultava che il ribasso offerto era ancorato al 26,11%, ricavandosi da due dei tre documenti richiesti che a tale percentuale, sul prezzo base di € 13.500.000,00, corrispondeva il prezzo, espressamente indicato, di € 9.975.150,00 (mentre la percentuale del 17,17% avrebbe corrisposto ad un diverso importo di € 11.182.050,00).
Da tanto il Consorzio ricorrente fa discendere che, trattandosi di errore materiale facilmente riconoscibile e percepibile senza attingere a fonti esterne all’offerta, in ossequio ai principi di buona fede l’errore di compilazione non avrebbe potuto ridondare in danno del concorrente.
Con un secondo motivo è censurata la previsione dell’art. 17 del disciplinare (laddove assegna prevalenza al ribasso espresso in lettere), valutando principalmente che la disposizione è affetta da nullità parziale, considerando che detto criterio di preferenza era espresso nell’art. 119, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010, abrogato dall’art. 217, co. 1, lett. u), n. 2), del d.lgs. n. 50/2016.
Venendo all’esame delle censure, va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controinteressato, asserendo che il ricorrente non potrebbe pretendere il ricalcolo della soglia di anomalia, la quale non può effettuarsi, in base a quanto dispone l’art. 108, co. 12, del d.lgs. n. 36/2023.
È agevolare evidenziare che il ricorso non è finalizzato ad un ricalcolo delle medie o della soglia dell’anomalia, sulla base di un dato sopravvenuto all’aggiudicazione, ma è volto a contestare l’operato illegittimo della stazione appaltante nell’individuare il ribasso contenuto nell’offerta del concorrente, originariamente formulata (tant’è che, nel precedente verbale della Commissione, l’offerta era stata inizialmente valutata come preferibile rispetto a tutte le altre).
Tanto premesso, le censure contenute nei due motivi di ricorso possono essere trattate congiuntamente.
Il Consorzio ricorrente impugna la previsione dell’art. 17 del disciplinare, reputandola come detto affetta da nullità parziale, laddove stabilisce che: “ In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e in lettere, la prevalenza sarà attribuita all’espressione in lettere ”.
Di tale disposizione ha fatto applicazione la Commissione, rettificando il ribasso del ricorrente e riformulando la graduatoria.
Reputa il Collegio che non debba indugiarsi sulla prevalenza da assegnare al ribasso espresso in cifre o in lettere, poiché la controversia all’esame si connota per un elemento che la contrassegna, dal quale discende la soluzione da dare al caso concreto, in base non già all’individuazione di quale sia il generale criterio di prevalenza, bensì avuto riguardo ad una specifica circostanza.
Non può revocarsi in dubbio che l’espressione in lettere del ribasso va preferita, in tutti i casi in cui occorre risolvere un contrasto tra due espressioni inconciliabili (rese in cifre e in lettere), occorrendo giocoforza prescegliere una delle due.
Nell’espressione “discordanza” tra importo in cifre e in lettere è insito il concetto di conflitto tra due termini, che non siano in alcun modo armonizzabili tra loro e contrastanti in maniera assoluta, senza poter affatto ricavare la ragione della loro diversità.
In questo caso, è indubbia la preferenza da accordare al ribasso espresso in lettere, poiché esso è evidentemente il frutto della più “meditata” manifestazione della volontà del concorrente, risultando indubbiamente che vi sia maggiore attenzione e cura nell’esprimere un importo in lettere, mentre l’indicazione in cifre dello stesso importo può essere il frutto di una frettolosa trascrizione o di un deficit di attenzione.
È sostanzialmente questa la ragione della prevalenza da accordare all’espressione in lettere, che plausibilmente va ritenuta più aderente alla volontà dell’offerente.
In questi termini non è censurabile la previsione del disciplinare.
Alla suesposta regola deve però derogarsi, allorquando sia ravvisabile che l’errore è ricaduto nell’espressione in lettere del ribasso, mentre è il ribasso in cifre a corrispondere al prezzo offerto.
Nella fattispecie all’esame, esiste un termine di paragone (il prezzo di € 9.975.150,00, che corrisponde al ribasso del 26,11% e non può corrispondere al 17,17%) in grado di risolvere la contraddizione tra termini altrimenti inconciliabili, di talché il criterio astratto della prevalenza dell’espressione in lettere è destinato a recedere.
Ciò in quanto emerge la riconoscibilità dell’errore dichiarativo, di tal che l’espressione in lettere era rettificabile e, in virtù dei principi di conservazione degli atti giuridici e di massima partecipazione, occorreva far prevalere l’effettiva volontà del concorrente, trattandosi di un errore materiale facilmente riconoscibile attraverso elementi interni all’offerta, tali da configurare senza margini di incertezza un errore di digitazione dell’importo in lettere, che la Commissione avrebbe potuto e dovuto rilevare ed emendare, accordando prevalenza all’effettiva volontà del concorrente, non occorrendo attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima.
Per le suesposte ragioni, il ricorso R.G. 6504/2024 va accolto e, conseguentemente, deve essere annullata l’impugnata aggiudicazione, spettando alla stazione appaltante di rinnovare il procedimento e di procedere alla riformulazione della graduatoria.
7.- In conclusione, per le motivazioni che precedono:
a) va disposta la riunione dei giudizi;
b) va respinto il ricorso principale R.G. 3469 del 2024, proposto dalla Gheller S.p.A. e dalla Società Cooperativa CLEI;
c) va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto, nel giudizio R.G. 3469 del 2024, dalle Società Pellegrini Consolidamenti a r.l., Esseti Sistemi e Tecnologie s.r.l. ed Edil Tecno Scavi s.r.l.;
d) vanno dichiarate improcedibili le istanze incidentali di accesso proposte, nel giudizio R.G. 3469 del 2024, rispettivamente dalla Gheller S.p.A. e dalla Società Cooperativa CLEI (con atto notificato l’1/8/2024) e dalle Società Pellegrini Consolidamenti a r.l., Esseti Sistemi e Tecnologie s.r.l. ed Edil Tecno Scavi s.r.l (contestualmente al ricorso incidentale);
e) va accolto il ricorso R.G. 6504 del 2024, proposto dal Consorzio Stabile AU, e va annullato il provvedimento del 28/5/2024 (di cui alla comunicazione di pari data DACP/AAO/TES/ADP), di aggiudicazione della gara in favore del R.T.I. Pellegrini Consolidamenti S.r.l./Esseti Sistemi e Tecnologie S.r.l./Edil Tecno Scavi S.r.l., con le conseguenze che ne derivano sulla successiva attività demandata ad Autostrade per l’Italia S.p.A., agli effetti che discendono dall’obbligo di conformarsi alla presente sentenza, come innanzi illustrato.
Per la peculiarità delle questioni trattate, sussistono nondimeno giustificate ragioni per disporre la compensazione per intero delle spese di giudizio, in entrambi i giudizi, tra tutte le parti in esse costituite.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese nei confronti delle parti non costituite nel giudizio R.G. 3469/2024, mentre vanno dichiarate irripetibili le spese di giudizio nel ricorso R.G. 6504/2024, nei confronti della Esseti s.r.l. non costituitasi.
A carico di Autostrade per l’Italia S.p.A. va posto il rimborso in favore del Consorzio Stabile AU del contributo unificato per il ricorso R.G. 6504/2024, previa comprova dell’assolvimento dell’obbligo di versamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi principali e incidentale, come in epigrafe proposti:
1) riunisce i giudizi;
2) respinge il ricorso principale R.G. 3469 del 2024, proposto dalla Gheller S.p.A. e dalla Società Cooperativa CLEI;
3) dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto, nel giudizio R.G. 3469 del 2024, dalle Società Pellegrini Consolidamenti a r.l., Esseti Sistemi e Tecnologie s.r.l. ed Edil Tecno Scavi s.r.l.;
4) dichiara improcedibili le istanze incidentali di accesso proposte, nel giudizio R.G. 3469 del 2024, dalla Gheller S.p.A. e dalla Società Cooperativa CLEI (ricorrenti principali), nonché dalle Società Pellegrini Consolidamenti a r.l., Esseti Sistemi e Tecnologie s.r.l. ed Edil Tecno Scavi s.r.l. (ricorrenti incidentali);
5) accoglie il ricorso R.G. 6504 del 2024, proposto dal Consorzio Stabile AU, e annulla il provvedimento del 28/5/2024 (di cui alla comunicazione di pari data DACP/AAO/TES/ADP), di aggiudicazione della gara in favore del R.T.I. Pellegrini Consolidamenti S.r.l./Esseti Sistemi e Tecnologie S.r.l./Edil Tecno Scavi S.r.l., agli effetti che ne conseguono, come chiarito in motivazione;
6) compensa per intero le spese di giudizio, in entrambi i giudizi, tra tutte le parti in esse costituite; nulla sulle spese di giudizio nei confronti delle parti non costituite nel giudizio R.G. 3469/2024; dichiara irripetibili le spese di giudizio nel ricorso R.G. 6504/2024, nei confronti della Esseti s.r.l.; pone a carico di Autostrade per l’Italia S.p.A. il rimborso in favore del Consorzio Stabile AU del contributo unificato per il ricorso R.G. 6504/2024, previa comprova dell’assolvimento dell’obbligo di versamento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Esposito | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO