Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/03/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 9597/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 12.02.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G.9597/2022 (cui è riunito il fascicolo R.G. n. 9600/2022)
Tra
e , rapp.ti e difesi dall'avv. Pietro Parte_1 Parte_2
Marzano, avv. Stefano Mazziotti di Celso e avv. Angelo Fricchione
Ricorrenti
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Corso CP_1
Nicola e dall'avv. Corso Alfonso
Resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi successivamente riuniti parte ricorrente deduceva:
- di avere lavorato in favore della con decorrenza, Parte_3 specificamente, dal 25.07.2017 il sig. , e dall' 8.08.2017 il sig. , Pt_1 Parte_2
sottoscrivendo un contratto a tempo indeterminato full time, inquadrati al livello IV del CCNL Commercio/Terziario, con mansioni di manutentore addetto allo scarico delle merci l'uno, e di scaffalista, l'altro;
1
Arzano alla Via Atellana n. 46, punto vendita con insegna Adhoc, con turni distribuiti su 5 giorni nell'arco della settimana di 8 ore al giorno;
- di essere entrambi iscritti alla UILTUCS, esercitando la propria attività sindacale anche quali RSA della predetta Organizzazione;
- che la procedeva all'acquisto del ramo d'azienda della società CP_1 [...] avente ad oggetto il cash and carry con insegna “Adhoc” sito in Arzano Parte_3
alla via Atellana n. 46;
- che sin da subito la cessionaria aveva chiarito che il passaggio dei lavoratori, per mantenere i livelli occupazionali e le stesse condizioni economiche, doveva avvenire con applicazione del CCNL “Anpit Cisal”, già adottato nelle altre società del gruppo ma che le OO.SS. avevano fermamente respinto la proposta di applicazione CP_2
del suddetto CCNL, che a loro dire avrebbe comportato un peggioramento delle condizioni dei lavoratori;
- che le OO.SS. avevano chiarito che l'operazione del trasferimento d'azienda poteva avvenire solo con il riconoscimento dell'applicazione del CCNL “terziario CGIL,
CISL, UIL e UGL”;
- che dopo numerosi incontri pervenivano alla sottoscrizione di un accordo aziendale tra la società e tre organizzazioni sindacali (CGIL, CISL e UGL), che rappresentavano la quasi totalità dei lavoratori interessati al passaggio;
- che tale accordo aziendale, sottoscritto in data 03/05/2021, era stato preceduto da un'assemblea in azienda e da una successiva consultazione tra i lavoratori, che avevano manifestato il loro consenso (nella misura del 91,42%) corrispondente a 31 favorevoli, 1 astenuto e 3 non partecipanti al voto (tra cui i ricorrenti);
- che, a seguito del passaggio, a tutti i lavoratori, anche a quelli che si erano rifiutati di accettare le deroghe al CCNL Terziario e al proprio contratto individuale, come i ricorrenti e gli altri lavoratori iscritti alla UILTuCS, veniva chiesto di sottoscrivere un verbale di conciliazione a tacitazione di ogni pretesa e diritto derivante dal pregresso rapporto di lavoro, sia nei confronti della cedente ( sia nei Parte_3
confronti della società cessionaria ( . CP_1
- che, alle dipendenze della entrambi continuavano a rendere le CP_1
medesime mansioni già in precedenza svolte, ma che la nuova datrice di lavoro imponeva sin dal mese di luglio 2021 una turnazione non più su 5 giorni a settimana
(come da contratto di assunzione e articolazione con la cedente), bensì su 6 giorni a
2 settimana e con orario di lavoro non più di 40 ore (come da contratto), bensì di 45 in attuazione dell'Accordo Collettivo Aziendale;
- di aver pertanto diffidato la datrice di lavoro a non applicare nei loro confronti l'Accordo Collettivo Aziendale in quanto da entrambi non solo mai accettato ma per il quale avevano manifestato espresso dissenso;
- che la datrice comandava il servizio per n. 6 giorni e precisamente dal lunedì al venerdì per n. 8 ore, mentre per il sesto giorno per n. 5 ore;
- che al fine di evitare contestazioni da parte della società datrice, per le giornate del sesto giorno settimanale comunicavano di essere in sciopero;
- che da una verifica della busta paga del mese di luglio 2021 i ricorrenti si accorgevano che la inseriva a titolo di retribuzione l'importo di € 1.654,41 CP_1
a loro spettanti, salvo poi decurtare i giorni di sciopero, e aggiungere l'importo di €
80,00 a titolo di “straordinario forfettario”, come da Accordo Collettivo Aziendale, decurtando quindi loro di una intera giornata di lavoro.
Deducevano, pertanto, di aver diritto a differenze retributive maturate nei confronti della società datrice, eccependo l'illegittimità dell'Accordo Collettivo Aziendale per violazione dell'art. 7 e 12 del CCNL Commercio e chiedendo, pertanto, il sig. , “…di Pt_1
accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità dell'Accordo Collettivo Aziendale sottoscritto il 3 maggio 2021 con le sole e UGL, in quanto volto a Parte_4 disciplinare, quanto meno per l'orario normale di lavoro, materie espressamente sottratte alla contrattazione di secondo livello;
accertare e dichiarare che l'Accordo
Collettivo Aziendale sottoscritto dalla società resistente in data 3 maggio 2021 solo con alcune OO.SS., e non con il sindacato della Uiltucs al quale aderisce, non trova applicazione nei confronti del sig. avendo quest'ultimo manifestato il proprio Pt_1
dissenso al pari della propria Organizzazione sindacale, dichiarando altresì
l'illegittimità della condotta tenuta dalla nei confronti del lavoratore per i CP_1 fatti connessi e/o collegati all'applicazione del richiamato Accordo;
accertare e dichiarare che, dal mese di luglio 2021 e sino al mese di marzo 2022 compreso, ha maturato un credito per differenze retributive pari ad € 1.125,28 derivanti dalla differenza tra quanto trattenuto illegittimamente (€ 1.845,28) e quanto corrisposto in forza dell'applicazione dell'Accordo Collettivo Aziendale (€ 720,00) per l'effetto, ordinare alla società di non applicare integralmente nei suoi confronti CP_1
l'Accordo Collettivo Aziendale sottoscritto in data 3 maggio 2022; condannare la società al pagamento in suo favore delle differenze retributive pari ad € 1.125,28 CP_1
3 derivanti dalla differenza tra quanto trattenuto illegittimamente (€ 1.845,28) e quanto corrisposto in forza dell'applicazione dell'Accordo Collettivo Aziendale (€ 720,00), unitamente agli interessi e alla rivalutazione monetaria, dal giorno della maturazione e fino all'effettivo soddisfo, ovvero a quella diversa minore e/o maggiore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, con espressa riserva di agire per conseguire le ulteriori differenze retributive maturate dal mese di aprile 2022 e sino alla cessazione della condotta illegittima;
- in via subordinata, qualora per i fatti descritti l'adito
Magistrato non dovesse riscontrare il diritto del ricorrente a percepire le predette somme a titolo di differenze retributive, accertare e dichiarare il diritto del sig. a Pt_1 conseguire il risarcimento del danno per l'illegittima applicazione dell'Accordo
Collettivo Aziendale ad opera della società resistente e per l'effetto, condannare la società al risarcimento del danno in suo favore pari ad € 1.125,28 CP_1 derivanti dalla differenza tra quanto trattenuto illegittimamente (€ 1.845,28) e quanto corrisposto in forza dell'applicazione dell'Accordo Collettivo Aziendale (€ 720,00), unitamente agli interessi dal giorno della maturazione e fino all'effettivo soddisfo, ovvero a quella diversa minore e/o maggiore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, con espressa riserva di agire per conseguire le ulteriori poste risarcitorie maturate dal mese di aprile 2022 e sino alla cessazione della condotta illegittima, con vittoria di spese, con distrazione”.
Chiedeva, il sig. , di “…accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità Parte_2 dell'Accordo Collettivo Aziendale sottoscritto il 3 maggio 2021 con le sole
[...]
e UGL, in quanto volto a disciplinare, quanto meno per l'orario normale di Parte_4
lavoro, materie espressamente sottratte alla contrattazione di secondo livello;
- accertare e dichiarare che l'Accordo Collettivo Aziendale sottoscritto dalla società resistente in data 3 maggio 2021 solo con alcune OO.SS., e non con il sindacato della
Uiltucs al quale aderisce il ricorrente, non trova applicazione nei confronti del sig.
avendo quest'ultimo manifestato il proprio dissenso al pari della propria Parte_2
Organizzazione sindacale, dichiarando altresì l'illegittimità della condotta tenuta dalla nei confronti del lavoratore per i fatti connessi e/o collegati CP_1 all'applicazione del richiamato Accordo;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, dal mese di luglio 2021 e sino al mese di febbraio 2022 compreso, ha maturato un credito per differenze retributive pari ad €
299,93; derivanti dalla differenza tra quanto trattenuto illegittimamente (€ 699,93) e
4 quanto corrisposto in forza dell'applicazione dell'Accordo Collettivo Aziendale (€
400,00) e per l'effetto,
- ordinare alla società di non applicare integralmente nei confronti del CP_1 ricorrente l'Accordo Collettivo Aziendale sottoscritto in data 3 maggio 2022;
- condannare la società al pagamento in favore del sig. CP_1 [...]
delle differenze retributive pari ad € 299,93 derivanti dalla differenza tra Parte_2 quanto trattenuto illegittimamente (€ 699,93) e quanto corrisposto in forza dell'applicazione dell'Accordo Collettivo Aziendale (€ 400,00), unitamente agli interessi e alla rivalutazione monetaria, dal giorno della maturazione e fino all'effettivo soddisfo, come risulta dai conteggi analitici allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente ricorso, ovvero a quella diversa minore e/o maggiore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, con espressa riserva di agire per conseguire le ulteriori differenze retributive maturate dal mese di marzo 2022 e sino alla cessazione della condotta illegittima;
- in via subordinata, qualora per i fatti descritti l'adito Magistrato non dovesse riscontrare il diritto del ricorrente a percepire le predette somme a titolo di differenze retributive, accertare e dichiarare il diritto del sig. a conseguire il Parte_2 risarcimento del danno per l'illegittima applicazione dell'Accordo Collettivo Aziendale ad opera della società resistente e per l'effetto, condannare la società al CP_1 risarcimento del danno in favore del sig. pari ad € 299,93 derivanti Parte_2 dalla differenza tra quanto trattenuto illegittimamente (€ 699,93) e quanto corrisposto in forza dell'applicazione dell'Accordo Collettivo Aziendale (€ 400,00), unitamente agli interessi dal giorno della maturazione e fino all'effettivo soddisfo, ovvero a quella diversa minore e/o maggiore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, con espressa riserva di agire per conseguire le ulteriori poste risarcitorie maturate dal mese di Marzo 2022 e sino alla cessazione della condotta illegittima”, con vittoria di spese, con attribuzione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società resistente, chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
Fallito il tentativo di componimento bonario della lite, la causa, attesa la natura documentale, veniva rinviata per la decisione concedendo alle parti il chiesto termine per note conclusive e, disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
5 Ciò premesso in fatto, osserva il Tribunale che la presente controversia ha ad oggetto la applicabilità al caso di specie dell'art. 8, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011, il quale stabilisce l'efficacia erga omnes degli accordi collettivi aziendali in presenza di determinati presupposti.
Deve rilevarsi che nelle more del giudizio è intervenuta la pronuncia della Corte
Costituzione che, con la sentenza 28.3.2023 n. 52, che, dichiarando inammissibile la q.l.c. sollevata dalla Corte di Appello di Napoli della norma citata con riferimento agli artt. 2 e 39 primo e quarto comma della Costituzione, ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla efficacia dei cd. accordi di prossimità, sottoscritti solo da alcune OO.SS, nei confronti dei lavoratori non aderenti ad alcun sindacato stipulante l'accordo stesso, ovvero aderenti alla O.S. non sottoscrittrice.
La Corte Costituzionale, ha precisato al riguardo che: “È infatti costante nella giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 2 novembre
2021, n. 31201; 15 novembre 2017, n. 27115; 18 aprile 2012, n. 6044 e 28 maggio 2004,
n. 10353) l'affermazione che l'efficacia generale (per tutti i lavoratori) degli accordi aziendali è tendenziale - in ragione dell'esistenza di interessi collettivi della comunità di lavoro nell'azienda, i quali richiedono una disciplina unitaria -, trovando un limite nell'espresso dissenso di lavoratori o associazioni sindacali;
limite coessenziale alla riconducibilità anche di tali accordi, non diversamente da quelli nazionali o territoriali,
a un sistema di contrattazione collettiva fondato su principi privatistici e sulla rappresentanza negoziale - non già legale o istituzionale - delle organizzazioni sindacali.
L'accordo aziendale - come in generale il contratto - «ha forza di legge tra le parti» e la sua efficacia può essere estesa a terzi solo nei «casi previsti dalla legge» (art. 1372 del codice civile).
Sicché - si è affermato in giurisprudenza - «sarebbe illecita la pretesa datoriale aziendale di esigere il rispetto dell'accordo aziendale anche dai lavoratori dissenzienti perché iscritti ad un sindacato non firmatario dell'accordo medesimo» (Cass., n. 27115 del 2017).
L'accordo aziendale ordinario, quindi, non estende la sua efficacia anche nei confronti dei lavoratori e delle associazioni sindacali che, in occasione della stipulazione dell'accordo stesso, siano espressamente dissenzienti. Il loro dichiarato dissenso non inficia la validità dell'accordo aziendale, ma incide sull'efficacia, la quale quindi, in tale evenienza, risulta non essere “generale”.
6 La disposizione censurata mira a colmare questo possibile limite di applicabilità dell'accordo prevedendo una speciale fattispecie di contratto collettivo aziendale - quello qualificato come di «prossimità» - che, appunto, ha «efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati», come espressamente dispone l'art. 8, comma 1, del d.l. n. 138 del
2011, come convertito, e come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 10 novembre 2021, n. 33131 e 15 giugno 2021, n.
16917; sentenza 22 luglio 2019, n. 19660); norma della quale questa Corte ha affermato il «carattere chiaramente eccezionale» (sentenza n. 221 del 2012).
E tale eccezionalità è ancor più marcata in ragione della prevista possibilità che il contratto collettivo aziendale di prossimità deroghi alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 dell'art. 8 e alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, pur sempre nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dal diritto europeo e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.
Siffatta efficacia generale (erga omnes), proprio perché «eccezionale», sussiste solo se ricorrono gli specifici presupposti ai quali l'art. 8 la condiziona;
presupposti previsti testualmente dalla disposizione censurata e così declinati:
a) occorre che l'accordo aziendale sia sottoscritto «da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda»;
b) è necessario che tali «specifiche intese» - ossia gli accordi aziendali - siano
«sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali»;
c) inoltre l'accordo - nel perseguire un interesse collettivo della comunità dei lavoratori in azienda, che la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 16917 del 2021 e n. 19660 del
2019) identifica soprattutto nel superamento di crisi aziendali ed occupazionali - deve risultare alternativamente finalizzato - secondo la tipizzazione del medesimo art. 8, comma 1, - «alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività»;
d) infine occorre che l'accordo riguardi «la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione» con riferimento a specifici settori elencati dall'art. 8, comma 2. Con l'espressa esclusione della materia dei licenziamenti
7 discriminatori, l'accordo può riguardare: gli impianti audiovisivi e la introduzione di nuove tecnologie;
le mansioni del lavoratore, la classificazione e l'inquadramento del personale;
i contratti a termine, i contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, il regime della solidarietà negli appalti e i casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
la disciplina dell'orario di lavoro e le modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro”.
Ciò posto, e calando tali chiarimenti ermeneutici al caso di specie, devesi osservare con riferimento al contestato accordo quanto segue.
In ordine al punto a), ossia la sottoscrizione da parte delle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, rileva il Tribunale che tale requisito sussiste nell'accordo sindacale del 3.5.2021 in quanto sottoscritto dalla Fisascat dalla CISL, dalla dalla CGIL, dalla , e, quindi, da organizzazioni sindacali tutte CP_3 CP_4 notoriamente rappresentative sull'intero territorio nazionale.
Quanto al punto b), ossia che tali accordi siano sottoscritti sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, si osserva che dalla documentazione in atti risulta che l'accordo sindacale in questione è stato sottoscritto dopo l'adesione del 91% dei lavoratori della società convenuta (ndr. 35 dipendenti: 31 favorevoli, 1 astenuto, 3 assenti) e, pertanto, anche tale presupposto sussiste nel caso di specie.
Quanto al punto c), poi, relativo alle finalità, dal verbale di accordo si può evincere dalla lettura del testo che le ragioni che hanno determinato la sottoscrizione dello stesso sono legate alla esigenza di contenimento dei costi del lavoro ed a garantire i precedenti livelli occupazionali, e, dunque, a rilanciare l'attività imprenditoriale e a salvaguardare i posti di lavoro;
anche tale requisito può quindi dirsi sussistente nel caso di specie.
Infine, quanto al punto d), riguardante le materie che possono essere oggetto dello stesso,
l'accordo sindacale contestato ha riguardato una diversa ripartizione dell'orario di lavoro,
e, dunque, l'organizzazione del lavoro, materia rientrante in quelle espressamente previste dalla normativa.
Pertanto, verificata la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla normativa nell'accordo in contestazione, secondo quanto chiarito anche nella citata pronuncia, ne consegue la legittimità del comportamento tenuto dalla resistente e, dunque, CP_5
l'applicazione con efficacia generale a tutti i lavoratori, e dunque anche ai ricorrenti, dell'accordo di prossimità stipulato.
8 Per tali ragioni il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, in ragione della controvertibilità della questione, poi risolta dalla Corte Costituzionale, intervenuta successivamente alla proposizione della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Aversa, lì 11.03.2025.
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo
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