CA
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/12/2025, n. 3349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3349 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA TERZA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Consigliere rel.
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE d'appello iscritta al n. 72 del Ruolo Generale dell'anno 2025
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Maria Tocchetto
appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CA LA appellato - appellante incidentale
IN CONTRADDITTORIO CON
AVV. CLAUDIA ACQUISTUCCI CURATORE SPECIALE DEI MINORI PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1018/2024 del Tribunale di Treviso, RG n. 3253/2023, pubblicata in data 16.12.2024 – regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Posta in decisione in data 17 novembre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante, che “chiede la riforma della sentenza n. 1018/2024, R.G. n. 3253/2023 e precisamente: -Rigettare l'appello incidentale infondato in fatto ed in diritto anche alla luce delle relazioni dei servizi sociali;
-Nel merito in via principale, in riforma all'appellata sentenza n. 1018/2024 accogliere le conclusioni di parte appellante, … e per l'effetto disporsi … il mantenimento dell'affido dei minori al servizio sociale incaricato ULSS 2 – Consultorio familiare distretto Treviso Sud, per il sostegno e monitoraggio … con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, con le modalità di visita, compreso il pernotto presso ogni genitore, stabilite dai servizi sociali incaricati.
-Effettuare attraverso i servizi sociali incaricati, un percorso di educativa domiciliare con intervento e osservazione della relazione padre e figli, anche presso l'abitazione dove vive il padre … -Sempre in via principale, in riforma all'appellata sentenza n. 1018/2024, revocare definitamente la statuizione … che pone a carico della ricorrente l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli che hanno tutt'ora la residenza presso la sua abitazione, per la somma mensile di €. 400,00 (200,00 per figlio) a favore del signor con CP_1 rivalutazione ISTAT annuale da corrispondere entro il giorno 5 del mese;
-Accogliere la domanda dell'appellante e per l'effetto condannare il signor alle spese del giudizio del CP_1 secondo grado e totalmente del primo”.
Per parte appellata, che ha chiesto “1)In riforma dell'impugnata sentenza, mantenersi l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali competenti per territorio, con collocamento e residenza presso il padre;
disporsi che la madre possa vedere e tenere i bambini con sé secondo l'orario vigente: tre pomeriggi la settimana con cena e doccia, un giorno intero durante il week end ed un pernotto la domenica, purché la signora sia monitorata al fine di garantire la sicurezza ed il benessere dei bambini, sino a quando non sarà ritenuto opportuno un ampliamento o una diminuzione o la stessa non sarà in grado di provvedere pag. 2/19 da sola ai bambini adeguatamente;
disporsi che le spese straordinarie siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e con le modalità previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso. 2) Rigettarsi nel resto l'appello della Sig.ra siccome del tutto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in Parte_1 narrativa, anche in ordine alle richieste istruttorie. Con spese, competenze ed onorari di lite interamente rifusi”.
Per la Curatrice Speciale, che ha chiesto di “1) confermare l'affidamento di Per_1
e ai Servizi Sociali competenti per territorio, per tutte le questioni Persona_2 di maggior interesse che li riguardano, comprensive di residenza, scuola, salute, sport, oltre alla regolamentazione della frequentazione con la madre, almeno per un anno;
2) incaricare i Servizi Sociali competenti di monitorare il nucleo familiare, trasmettendo relazioni di aggiornamento semestrale;
3) disporre la continuazione dell'educativa domiciliare presso la casa della mamma o del papà, nel caso se ne rilevasse la necessità; 4) mantenere aperto il fascicolo della vigilanza presso il Tribunale di Treviso, per ogni opportuno ed eventuale intervento;
5) sotto il profilo economico, ci si rimette al prudente apprezzamento dei giudici”.
Per il Procuratore Generale della Repubblica, che ha chiesto “il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale in riferimento a tutti i motivi sub 1 – 2 – 3”.
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Treviso, ha chiesto la CP_1 regolamentazione delle modalità di affidamento e collocamento dei figli
(23.09.2021) e (16.10.2022), nati dalla sua unione Persona_2 Per_1 more uxorio con a tal fine egli ha dedotto che la madre Parte_1 soffre di disturbi psichici per cui è in cura presso il CSM di Treviso;
che il rapporto di coppia, a seguito della nascita dei bambini, era degenerato, soprattutto per le carenze sotto il profilo della cura e dell'igiene dei minori, non accuditi adeguatamente dalla madre e per l'ingombrante presenza della suocera, aggressiva anche fisicamente verso lui ed i bambini. In ragione di ciò, il sig. chiedeva con provvedimento inaudita altera parte il collocamento CP_1 dei figli presso di sé, con mantenimento diretto degli stessi da parte dei genitori e ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra le parti, riservando pag. 3/19 ogni statuizione in ordine all'affidamento della prole all'esito di c.t.u. volta ad accertare la capacità genitoriale della resistente.
Disposta la comparizione delle parti, si costituiva sia per Parte_1 la fase cautelare che per il merito, contestando la ricostruzione dei fatti avversaria e chiedendo l'affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente degli stessi presso di lei, il contributo del padre al mantenimento della prole inizialmente di euro 450,00 per ciascun figlio, poi ridotta ad euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'attribuzione dell'assegno unico familiare a proprio favore.
Sentite le parti all'udienza del 6.10.2023, il Giudice, in via temporanea ed urgente, stabiliva il collocamento prevalente dei minori presso la madre, il diritto di visita del padre di vederli e tenerli con sé due pomeriggi infrasettimanali e un weekend ogni due settimane, in alternanza con la madre e l'obbligo del ricorrente di versare un assegno di mantenimento mensile per i figli di complessivi euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa era istruita mediante l'espletamento di una c.t.u. psicologica, affidata alla dott. ssa con approfondimento psichiatrico da parte del Persona_3 suo ausiliario – dott. – onde verificare la capacità genitoriale Persona_4 delle parti ed individuare il miglior regime di affidamento e collocamento della prole.
Una volta depositata la c.t.u. il Giudice delegato, disponeva la sospensione delle visite madre – figli ed il collocamento prevalente dei secondi presso il padre per un due mesi decorrenti dal 26.03.2024, con sospensione dell'obbligo di contribuzione paterna per i minori e conferma della ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra le parti.
Infine, con la sentenza n. 1018/2024 il Tribunale di Treviso stabiliva l'affidamento esclusivo dei figli al ricorrente per la durata di un anno dalla pubblicazione della sentenza, il collocamento presso di lui, con diritto di visita della resistente, tutti i giorni feriali da fine scuola alle ore 18.30 e da gennaio 2025, in caso di raggiungimento di una maggiore stabilità emotiva da parte della madre, anche per una cena a settimana sino alle 20.30 ed il sabato dalle pag. 4/19 9.00 alle 12.30 e la settimana successiva la domenica dalle 9.00 alle 14.30; con monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di: “- valutare la tenuta alla terapia della sig.a e la sua coscienza di malattia;
- garantire Pt_1 un supporto genitoriale alla sig.a con una educativa domiciliare organizzata nei Pt_1 tempi di visita della sig.a almeno due volte alla settimana;
- controllare il rispetto del calendario e proporre eventualmente un ampliamento alla madre gradualmente introducendo i pernotti come ultimo upgrade;
- controllare il rispetto del padre e della madre del provvedimento;
-relazionare ogni 3 mesi al Tribunale circa la situazione dei minori e della salute psichica della madre”. Il Tribunale poneva in capo alla resistente l'obbligo di versamento di un assegno mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento dei figli (€ 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie e la condannava al pagamento delle spese di lite;
le spese di c.t.u. erano poste a carico delle parti al 50% ciascuna.
*
Avverso tale sentenza, propone impugnazione chiedendo, Parte_1 in via preliminare la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e formulando, nel merito, i seguenti motivi di gravame.
1. Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure disposto l'affidamento esclusivo dei figli al padre, senza considerare il prevalente interesse dei minori, che, data la tenera età necessitano della stabile presenza materna.
2. Con il secondo motivo, l'appellante rileva l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure disposto l'affidamento esclusivo dei figli al padre, sulla base di una c.t.u. definita “illegittima … sbilanciata e chiaramente volta a sminuire la figura materna”.
3. Con il terzo motivo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure disposto l'affidamento esclusivo dei figli al padre, sulla base di una valutazione psichiatrica superficiale ed errata da parte dell'ausiliario della c.t.u. che, a seguito di soli tre incontri e senza l'aiuto di altri mezzi di approfondimento diagnostico condivisi dalla comunità scientifica, valutava affetta da disturbo bipolare di tipo II, mentre ella Pt_1
è affetta da una forma di dipendenza affettiva, che tuttavia non compromette pag. 5/19 la sua idoneità genitoriale. Deduce, inoltre, l'appellante che la decisione del Tribunale non considera le reciproche carenze genitoriali delle parti e la difficoltà del loro rapporto, anche per i continui agiti di violenza verbale e psicologica del sig. nei confronti dell'ex compagna. CP_1
4. Con il quarto motivo, l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza impugnata e del suo difetto di motivazione, per aver il Giudice di prime cure disposto l'obbligo della madre di corrispondere un assegno mensile di mantenimento per i figli di complessivi € 400,00 (€ 200,00 a figlio), nonostante la sua comprovata ed incolpevole precarietà economica.
5. Con il quinto motivo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata che l'ha condannata alle spese di lite, chiedendone la riforma previo accoglimento delle proprie domande di merito.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appellante rassegna le conclusioni in epigrafe.
Si è costituito , chiedendo il rigetto dell'impugnazione, in quanto CP_1 infondata e proponendo i seguenti motivi di appello incidentale:
1. Con il primo motivo, l'appellante incidentale rileva l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure disposto che l'affidamento esclusivo dei figli al padre avesse una durata di un anno, nonostante in motivazione avesse dichiarato che la durata temporale dell'affidamento doveva considerarsi solo indicativa e che lo stesso non avrebbe potuto cessare automaticamente e senza una previa rivalutazione della situazione da parte del Tribunale.
2. Con il secondo motivo, l'appellante incidentale lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure disposto che la madre potesse vedere e tenere con sé i bambini dall'uscita da scuola sino alle 18.30 posto che attualmente tale orario, anticipato alle ore 16.00, amplia la durata delle visite infrasettimanali madre – figli con difficoltà di gestione dei minori da parte della prima.
3. Con il terzo motivo, l'appellante incidentale deduce l'erroneità della pag. 6/19 sentenza impugnata, per non aver il Giudice di prime cure riportato nel dispositivo quanto stabilito in motivazione circa la ripartizione delle spese straordinarie di mantenimento dei figli al 50% tra i genitori.
Sentite le parti all'udienza del 5.05.2025, questa Corte, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente ai capi relativi all'obbligo materno di versare il mantenimento mensile per i figli, per la quota eccedente la somma di € 200,00 complessivi e alla condanna dell'appellante alle spese legali di primo grado;
per contro, si è ritenuto che ogni decisione su affidamento, collocazione e visite dei minori dovesse essere preceduta da adeguato approfondimento.
Acquisite le relazioni aggiornate dei Servizi Sociali e tenuto conto dell'elevata conflittualità esistente tra le parti, della vischiosità del rapporto e del comportamento ostativo del padre, anche alla luce delle dichiarazioni delle parti all'udienza del 21.07.2025, la Corte, con ordinanza del 23.07.2025, nominava ai minori un Curatore Speciale nella persona dell'avv. Acquistucci Claudia e, in via temporanea ed urgente, disponeva l'affidamento dei minori ed ai Servizi Sociali, incaricati anche di assumere le Persona_2 Per_1 decisioni di maggior interesse per i minori, di attuare, modificandolo se del caso, a tutela del diritto dei minori all'effettiva bigenitorialità, il seguente calendario di visita madre – figli: “sia in periodo scolastico che di vacanza, un sabato o domenica completo dalla mattina alla sera per tutto il mese di agosto e tre pomeriggi a settimana dalle ore 17 (o dall'uscita da lavoro della alle ore 20:30, salvo che sia Pt_1 preferibile che li frequenti tutti i pomeriggi;
da settembre, qualora i Servizi Sociali affidatari lo ritengano adeguato al primario interesse dei minori, sarà introdotto un pernotto per la sera del sabato (cosicché la madre trascorrerà un week end tutto il sabato comprensivo di pernotto e il week end successivo il sabato notte e tutta la domenica, salvo diverse indicazioni dei Servizi Sociali anche nell'individuazione della notte antecedente o successiva); dal mese di ottobre 2025 potrà essere introdotto un week end completo ogni 15 giorni (o mantenuto il regime previsto per settembre); durante le vacanze natalizie i minori potranno stare due giorni con ciascun genitore, alternando la permanenza da uno e dall'altro e lo stesso avverrà per le ulteriori festività; dall'estate 2026 potrà essere introdotta una settimana di vacanza con ciascun genitore, così come a Natale 2026; dall'estate 2027 saranno previste due settimane, non consecutive, con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
le ulteriori vacanze infrannuali, compreso quelle pasquali e di carnevale, saranno pag. 7/19 divise a metà tra ciascun genitore;
gli orari esatti saranno indicati dai Servizi Sociali”.
Con comparsa del 14.10.2025, si costituiva l'avv. Claudia Acquistucci in qualità di Curatrice Speciale dei minori, rilevando che la modalità di affido esclusivo dei figli al padre non avrebbe favorito il diritto dei minori alla bigenitorialità, anche in considerazione della positiva evoluzione materna e del suo buon rapporto con i bambini e formulava le conclusioni riportate in epigrafe.
Depositate le note scritte delle parti, all'udienza del 17.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
*
In parziale accoglimento dei motivi di gravame, la sentenza impugnata va riformata, con le determinazioni che seguono, in tema di affidamento e visite dei minori. Le statuizioni sulla collocazione prevalente ed il mantenimento di e vanno invece confermate. Persona_2 Per_1
Il primo, il secondo ed il terzo motivo d'impugnazione principale vanno considerati unitariamente e sono infondati.
A tal fine giova premettere che, in tema di affidamento e collocamento dei minori, il criterio fondamentale al quale deve attenersi il Giudice è quello dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole ex art. 337 quater c.c., che impone di privilegiare la soluzione più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiedendo un giudizio prognostico relativo alla capacità del padre e della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo (e multis, C. Cass. Sez. I Civ. ord. n. 11122/2024).
Nel caso di specie, nel corso del giudizio di primo grado è venuta in risalto la difficoltà della madre nella gestione e accudimento dei figli, in ragione della propria storia personale e delle problematiche di salute che, non garantendole una stabilità emotiva, non le consentivano di rappresentare una figura solida e pienamente affidabile per la crescita dei figli. In particolare, nella valutazione pag. 8/19 dell'ausiliario, fatta propria dalla c.t.u., si legge che: “Quanto emerso dai colloqui effettuati permette di evidenziare la presenza nella Signora di momenti Parte_1 caratterizzati da calo del tono dell'umore e momenti in cui, invece, il tono dell'umore risulta più espanso. La sua storia di vita personale appare profondamente segnata dalla separazione dei genitori, pur permanendo un riferito buon rapporto con entrambi [...] La presenza di momenti sia depressivi che ipomaniacale mi porta a porre, per la Signora
la diagnosi di Disturbo Bipolare II. [...] Vista la condizione clinica Parte_1 emersa, mi permetto di suggerire alla Signora una presa in carico da parte di uno specialista psichiatra per l'impostazione di una terapia farmacologica che la aiuti a stabilizzare il tono dell'umore. Questo aiuterà la Signora, con un miglioramento anche sulla gestione delle relazioni affettive e della quotidianità in toto” (cfr. allegato nota dep.
5.5.2025 appellato).
A pag. 96 e ss. della sua relazione, circa la capacità della madre di prendersi cura, dal punto di vista fisico, dei figli, la c.t.u. scrive che: “la sig.ra abbia Pt_1 fatto molta fatica nel passato ad essere adeguata in questa competenza forse perchè troppo impegnata ad occuparsi del recupero della relazione con il sig. ; circa la capacità CP_1 di prendersene cura dal punto di vista emotivo, che: “ha faticato a fornire ai figli adeguato sostegno e contenimento affettivo tenuto conto della sua patologia e dalla sua sensazione di continuo affanno. I modelli di ruolo e di socializzazione trasmessi non sembrano essere sempre adeguati” e, infine, circa la capacità di anteporre i bisogni dei minori ai propri, che: “Non sempre la madre è stata in grado di agire in modo competente rispetto tale capacità. Le vicende passate della coppia, precedenti alla separazione, non hanno avuto un'adeguata rielaborazione per la sig.ra la cui Pt_1 assenza ostacola il riconoscimento del maggiore bisogno relazionale dei minori: una madre attenta e presente alla relazione affettiva ed educativa” (loc. ult. cit.).
Diversamente, il padre, in sede di consulenza tecnica d'ufficio di I grado è risultato complessivamente capace di occuparsi adeguatamente dei minori, sia dal punto di vista fisico che emotivo, dando prova di saper individuare i bisogni dei figli ed anteporli ai propri (cfr. pag. 96 e ss. relazione peritale, ove può leggersi, che: “Il padre ha provveduto alle cure fisiche appropriate all'età di sviluppo dei minori e ha curato i figli in maniera adeguata [...] Il sig. invece, è riuscito a CP_1 trasmettere il sostegno adeguato ai figli [...] Il padre si è dimostrato responsabile e responsivo alle richieste dei figli ne è un esempio rispetto a come siano entrambi i minori migliorati sul piano relazionale e fisico [...] sembra aver sufficienti capacità empatiche nei confronti dei pag. 9/19 minori [...] Allo stato attuale solo il sig. dimostra di possedere capacità genitoriali CP_1 sufficienti per garantire uno sviluppo armonico nei figli”).
A questo punto s'impone una digressione, con esame del secondo e terzo motivo di appello, giustificata invero dalla loro portata istruttoria e dalla loro funzionalità alle statuizioni su affidamento, collocazione e visite dei minori di cui al primo motivo di gravame.
Come anticipato, parte appellante critica la superficialità, la parzialità e le carenze sia scientifiche che tecnico – giuridiche dell'elaborato peritale nel suo complesso, ossia comprensivo delle indagini dell'ausiliario psichiatra.
Tali motivi sono infondati.
Innanzitutto, dall'esame della c.t.u. svolta in primo grado risulta evidente che la stessa sia stata espletata con professionalità e diligenza, indicando i modelli teorici di riferimento ed i criteri di analisi utilizzati, effettuando l'osservazione dei rapporti tra le parti e la valutazione psichiatrica attraverso l'ausilio di professionista dotato di specifica competenza, non posseduta dalla c.t.u.
La consulente dell'Ufficio ed il suo ausiliario hanno condotto con le parti colloqui clinici disgiunti e congiunti con coinvolgimento anche delle rispettive famiglie d'origine, giungendo a rispondere in maniera adeguata al quesito posto, nel rispetto delle norme vigenti a tutela del contraddittorio.
Non sono peraltro ravvisabili i profili di (generica) mancanza di imparzialità della consulente, che anzi ha evidenziato le criticità dovute all'esistenza di un rapporto disfunzionale tra le parti, considerando le possibili carenze di entrambe e pur avendo concluso, all'esito di una ponderata valutazione, che il padre sia allo stato l'unico genitore in grado di occuparsi dei minori sul piano fisico ed emotivo (cfr. pag. 95 e ss. - relazione peritale), non ne ha ignorato alcune sue lievi carenze nella gestione della cogenitorialità, così come nella capacità di riflessione e comprensione delle ripercussioni che il suo rapporto con la madre può avere sui figli. Tali considerazioni, che “anticipano” le successive osservazioni dei Servizi Sociali, evidenziano che l'analisi della c.t.u. è stata scevra da pre – giudizi ed anche per questo non merita censure.
pag. 10/19 Inconferente è poi la critica di superficialità mossa dall'appellante alla diagnosi psichiatrica svolta in sede di c.t.u., posto che la diagnosi di disturbo bipolare di tipo II con tratti di dipendenza affettiva del dott. coincide con quella formulata e curata proficuamente dal dott. , psichiatra di fiducia della sig. Per_5 ra analogamente, la consulenza del c.t. di parte dott. Pt_1 Per_6 prodotta dall'appellante a dimostrazione delle lamentate mancanze del dott.
, non smentisce la correttezza della diagnosi o del metodo, limitandosi a contestarne i riflessi sull'idoneità genitoriale della sig. ra per come Pt_1 apprezzati dalla c.t.u. (cfr. doc. 3 appellante e c.t.u. all. nota dep.
5.5.2025 dall'appellato).
Tuttavia, considerato quanto si dirà sull'affidamento dei minori e tenuto conto le conclusioni della dott.ssa si fondano sulla complessiva valutazione del Per_3 caso, non confinata alle caratteristiche personologiche dei genitori, quelle svolte dal c.t.p. sul nesso tra patologia psichiatrica ed idoneità genitoriale della madre appaiono osservazioni in questa sede irrilevanti.
Alla luce di quanto esposto, e considerato che le conclusioni della c.t.u. furono condivise sia dallo psichiatra di fiducia della sig. ra sia dalla Pt_1 facilitatrice genitoriale, che, nell'ultima relazione rilevava il perdurare delle difficoltà materne nella gestione dei figli (cfr. pp. 87 e 93 della relazione peritale dott. ssa loc. cit.), la richiesta di rinnovo della consulenza Per_3 tecnica d'ufficio formulata dall'appellante va respinta.
Anche sulla base di tali appropriate valutazioni, il Tribunale ha a suo tempo correttamente disposto l'affido esclusivo dei minori al padre (errando, semmai, nel porvi una durata, prevista dalla legge solo per l'affidamento eterofamiliare ex art. 5 bis l. 184/1983 ss.mm.ii.): tuttavia, dalle relazioni aggiornate dei Servizi Sociali depositate nella presente fase di appello, risulta evidente che tale modalità non corrisponda più all'interesse dei minori ed in particolare al loro diritto alla bigenitorialità.
In fatto, dagli approfondimenti svolti in questa sede ed in particolare dalla relazione psichiatrica del medico del CSM cha ha in cura l'appellante, dott.
, depositata l'1.07.2025 è emerso che la madre “Dal momento del primo Per_5 accesso ad oggi ha sempre presenziato alle visite di controllo previste, diventando
pag. 11/19 progressivamente del tutto autonoma e proattiva nella organizzazione delle stesse. Assume con regolarità la terapia prescritta e partecipa al percorso psicoterapico consigliato come da calendario concordato con la psicoterapeuta con la quale lo scrivente tiene periodici momenti di confronto clinico. Da quando è seguita dallo scrivente, la sig.ra non ha mai Pt_1 manifestato scompensi psichici e/o recrudescenza della sintomatologia depressiva presente in occasione della pima visita [...] Nel complesso, , attraversa una fase di maggior Parte_1 proattività e consapevolezza. Appare decisamente molto serena nel rapporto con i bambini rispetto ai quali riesce, con facilità, a pensarsi capace di una gestione ordinaria e non delegata”.
Nello stesso senso si esprimono le ultime due relazioni dei Servizi Sociali, ove le operatrici, in occasione delle visite domiciliari a casa della sig. ra Pt_1 osservavano che: “la madre è apparsa capace di stare in relazione con i bambini … e ha dimostrato di saper osservare le loro peculiarità [...] In casa sono presenti giochi adatti all'età dei due bambini e vi è uno spazio dedicato per loro [...] La sig.ra si Pt_1 percepisce meno in affanno nella gestione dei figli rispetto al passato, sente di aver acquisito maggior controllo ma appare consapevole che alcune fragilità personali (es. difficoltà di concentrazione in concomitanza a variabili imprevedibili) possono inficiare i suoi interventi educativi” e: “Nell'arco del bimestre agosto-settembre non si sono registrate situazioni pregiudizievoli nella gestione dei bambini da parte della signora e la scuola ha Pt_1 confermato un buon approccio materno, riscontrando in particolare la disponibilità della signora nel farsi guidare e nell'applicare le strategie educative consigliate [...] La Pt_1 casa, in occasione degli accessi, è risultata pulita e organizzata a misura di bambino con l'entrata di qualche nuovo gioco fornito dalla madre o dai suoi parenti. La signora è sempre centrata sui bambini, rapportandosi a loro in modo amorevole, dolce e pacato. È disponibile all'ascolto mostrando una buona elaborazione e riflessività sugli aspetti educativi. Rinforza i figli quando “stanno sulle attività” o esprimono competenze”.
Da tali relazioni, tuttavia, oltre ad evincersi una generale disfunzionalità del rapporto tra i genitori, che alternano periodi di conciliazione affettiva a periodi di allontanamento con ripercussioni sulla stabilità dei bambini, risulta evidente il mancato rispetto del calendario di frequentazione madre-figli e l'atteggiamento controllante e squalificante del padre nei confronti dell'appellante, con conseguente pregiudizio per ed . In Per_2 Per_1 particolare, nella relazione dei Servizi Sociali del 7.04.2025 si nota che “Fin dai primi colloqui è emerso da parte dei due signori il fatto che la sentenza non fosse stata pag. 12/19 rispettata con riferimento al calendario di visita. Il sig. e la sig.ra hanno CP_1 Pt_1 riferito alle scriventi di aver mantenuto la relazione nell'ambito della loro intimità, con rapporti sessuali non protetti. Questo atteggiamento ha contribuito a generare, in questi mesi, una confusività sia rispetto al loro progetto di vita (con accettazione implicita di una eventuale nuova gravidanza) sia rispetto alla gestione dei bambini. Ovvero, il fatto di mantenere una frequentazione- seppur non sempre continuativa e a tratti sospesa per la presenza di altri rispettivi partner- avrebbe indotto i signori ad incontrarsi anche congiuntamente con i figli nei weekend o a condividere cene, pranzi e brevi viaggi fino all'inizio del mese di gennaio u.s. [...] Il Servizio scrivente ha chiesto ai signori, come premessa fondamentale, di definirsi o meno come coppia e di mantenere poi una coerenza di intenti. Il sig. avrebbe quindi accolto tale indicazione prendendo le distanze dall'ex- CP_1 compagna, accusando la sig.ra di non essere in grado di fare altrettanto in quanto Pt_1 ella lo cercherebbe costantemente e non solo per questioni legate ai figli. Il sig. si CP_1 rivolge alle scriventi esternando inoltre la sua preoccupazione verso modalità, a suo avviso incaute della signora che esporrebbero i figli a costanti rischi e poco attente sul Pt_1 versante delle cure primarie (es. pulizia, alimentazione...). In occasione dei colloqui congiunti utilizza modalità spesso recriminatorie e squalificanti verso la sig.ra che, a sua Pt_1 volta, nega le affermazioni dell'ex compagno cercando di giustificarsi e ridimensionando le accuse mosse [...] il sig. dimostra competenza e organizzazione nella gestione delle CP_1 routine dei bambini. Traspare tuttavia un pensiero spesso molto rigido rispetto allo stile educativo tale per cui ogni scostamento operato dalla signora viene letto in maniera Pt_1 giudicante e spesso con accezione negativa. Lo stesso inoltre tende ad attivare comportamenti di controllo nei confronti della sig.ra . Pt_1
Del pari, nella relazione del 30.10.2025 le operatrici sociali rilevano “-modalità controllanti del sig. verso la signora e i bambini nonché verso il servizio CP_1 Pt_1 affidatario;
-l'esposizione dei bambini a violenza psicologica assistita e il loro coinvolgimento nei conflitti intrafamiliari;
-comunicazioni pesantemente offensive tra i signori e Pt_1
-percezioni molto distanti, anche antitetiche, dei due genitori di fronte a fatti che CP_1 riguardano i bambini con conseguente rischio di disorganizzazione dei due piccoli a livello comportamentale ed emotivo;
-la costante svalutazione della sig.ra e della nonna Pt_1 materna da parte del sig. -la remissione della signora di fronte pressioni e CP_1 Pt_1 richieste del sig. e l'incapacità di autodeterminarsi nei confronti dell'ex-compagno”. CP_1
Valutate nel contesto di tali criticità, confermate anche dalle parti all'udienza del 21.07.2025, l'evoluzione genitoriale della sig. ra e la sua volontà di Pt_1
pag. 13/19 recuperare il rapporto con i figli, con maggiore capacità di gestione dei bambini, rendono necessario incoraggiare, anziché svalutare, la presenza della madre nella vita dei bambini, contenendo al minimo le occasioni di conflitto tra i genitori: per questo va confermato, in sede di decisione definitiva, l'affidamento dei figli ai Servizi Sociali territorialmente competenti, che per i prossimi 24 mesi assumeranno – sentiti i genitori – tutte le decisioni di maggior interesse per i minori in tema di salute ed istruzione.
Va infatti ricordato che per consolidata giurisprudenza, anche di legittimità (cfr. e pluribus C. Cass. ord. 29.11.2023 n. 33193), l'affidamento all'Ente – in senso proprio, ossia con poteri decisionali e non solo in funzione di monitoraggio e sostegno – può rappresentare in concreto un efficace strumento di attuazione del diritto dei minori alla bigenitorialità, riequilibrando situazioni non solo di conflitto tra i genitori, ma anche di tendenza di uno ad escludere o marginalizzare l'altro dalla vita dei figli.
*
Quanto, poi, al collocamento di ed , si ritiene che, nonostante Per_2 Per_1 la vischiosità del rapporto tra i genitori e la condotta talvolta ostativa e svilente del padre nei confronti della madre, il primo abbia comunque sempre dato prova d'idoneità sia sul piano dell'accudimento c.d. primario, che dimostrandosi capace e attento nei confronti dei figli;
si ritiene pertanto adeguato all'interesse preminente dei minori, complessivamente considerato, confermarne il collocamento prevalente e la residenza presso l'abitazione del padre, che potrà procedere al trasferimento anagrafico di e Persona_2
presso la propria attuale abitazione anche senza assenso della madre. Per_1
*
Infine, per ciò che attiene al calendario di visita dei minori con la madre, si ritiene che, dato il miglioramento delle sue condizioni sia personali, che nella relazione con i figli, sia opportuno prevedere che la sig. ra veda e Pt_1 tenga con sé i bambini ogni settimana tre pomeriggi dalle ore 17 (o dall'uscita da lavoro della sig. ra se successiva a tale orario) fino alle ore 20:30, Pt_1 quando dopo la cena li ricondurrà dal padre e dal mattino della domenica alla mattina del lunedì, quando li accompagnerà a scuola o dal padre, in periodo pag. 14/19 non scolastico;
i minori trascorreranno – ad anni alterni – la vigilia ed il giorno di Natale con un genitore e il giorno di San Silvestro e quello di Capodanno con l'altro; i primi tre giorni delle vacanze pasquali, fino alla sera del giorno di Pasqua alle ore 20.30 con un genitore ed i successivi tre giorni – comprendenti il Lunedì in Albis – con l'altro; durante le ferie estive dei genitori, Per_7 ed potranno trascorrere una settimana (a partire dal 2027, due – Per_1 anche non consecutive) con ciascun genitore;
salva in ogni caso la possibilità per i Servizi Sociali affidatari di modificare tempo per tempo tali disposizioni nel preminente interesse dei figli.
Con la medesima finalità di assicurare un ambiente sereno per i minori e la madre, stimolandone anche l'autonomia nell'esercizio del proprio ruolo genitoriale, la frequentazione con la nonna materna potrà essere limitata dai Servizi Sociali, ovvero dagli stessi monitorata mediante la presenza di un educatore.
Non può invece trovare accoglimento l'istanza della sig. ra di un Pt_1 percorso di educativa domiciliare anche presso la casa del padre, non sussistendo criticità paterne nella relazione, né tantomeno nell'accudimento dei figli.
I Servizi Sociali affidatari depositeranno relazione semestrale al G.T. presso il Tribunale di Treviso sull'andamento dell'incarico e sulle condizioni dei minori e del nucleo.
*
Merita infine un parziale accoglimento il quarto motivo di appello principale, relativo agli obblighi economici verso i figli.
Per consolidata giurisprudenza, anche di legittimità, per stabilire l'ammontare del contributo al mantenimento dei figli è necessario compiere: “una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi, nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della pag. 15/19 prole in base alle proprie possibilità economiche” (v. e pluribus C. Cass. Sez. I Civ. ord. n. 19299/2020).
A mente dell'art. 337 ter c.c. infatti il Giudice è tenuto non solo a considerare le condizioni economiche delle parti, comprensive della capacità lavorativa delle stesse, ma anche a valutare i tempi di permanenza del minore e l'apporto di ciascun genitore nella vita del figlio.
Nel caso di specie, essendo i minori collocati in via prevalente presso il padre, egli rappresenta da tempo, anche nei fatti, il genitore maggiormente onerato della cura e assistenza quotidiana dei bambini provvedendo in larga parte alle loro esigenze materiali con il solo contributo economico del nonno paterno che ha finora versato il contributo giudizialmente imposto tempo per tempo alla madre per il mantenimento ordinario di ed . Per_2 Per_1
Per ciò che attiene alla situazione economico-patrimoniale delle parti, va considerato che, all'epoca del giudizio di primo grado la sig. ra viveva Pt_1 nella casa di proprietà dei genitori senza oneri abitativi ed era formalmente disoccupata, sino al mese di febbraio 2025 (cfr. doc. n. 6 conv. I grado); l'appellato conviveva con la propria madre nella casa di proprietà di quest'ultima senza spese abitative e godeva di un reddito medio netto mensile, nell'anno 2023, di € 1.881,25 ottenuti dall'attività individuale “Europitture” a lui intestata (cfr. docc. 4, 10 e 18 ric. I grado).
Nel corso del presente giudizio di appello e specificamente dal mese di marzo 2025, la sig. ra ha reperito un'occupazione part time a tempo Pt_1 determinato, con un reddito medio mensile di € 964,66 netti (cfr. docc. depp. 2.05.2025 sub 9 e 10 appellante); a ciò si aggiunge il reddito che parte appellante ricava dalla vendita di animali, quantomeno nella misura documentata in atti (cfr. docc. 7 – 8 appellante).
Nell'anno 2024, il sig. ha fruito di un lieve aumento della capacità CP_1 reddituale, godendo di un reddito medio netto mensile di € 2.033,41 (cfr. doc. 16 appellato).
Alla luce di quanto dedotto, si ritiene opportuno confermare l'obbligo della madre di versare al padre di e un contributo al loro Persona_2 Per_1
pag. 16/19 mantenimento ordinario, nella misura di complessivi € 200,00 mensili (pari ad
€ 100,00 a figlio) dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado sino al mese di febbraio 2025, aumentati a complessivi € 400,00 mensili (pari ad € 200,00 a figlio) da marzo 2025 in poi. In ogni caso, oltre rivalutazione annuale secondo ISTAT.
Per le stesse ragioni, va confermata la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra le parti con le modalità del Protocollo del Tribunale di Treviso, con attribuzione dell'assegno unico interamente al sig. . CP_2 CP_1
Il quinto motivo di appello principale involge a ben vedere le conseguenze della chiesta riforma della sentenza di primo grado: pertanto delle spese di lite
– per entrambe ovvero per la sola presente fase – si statuirà infra, una volta deciso anche l'appello incidentale del sig. . CP_1
Quest'ultimo verte su motivi che risultano accolti dalle prese determinazioni in tema di affidamento, collocazione, visite e mantenimento dei minori.
Analogamente, le statuizioni di questa Corte in riforma della sentenza impugnata coincidono con le richieste formulate, seppure “limitatamente” ai soli diritti di natura personale e non economica, dalla curatrice speciale dei minori, prevalentemente in contrasto con le richieste materne.
Le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico dell'appellante, prevalentemente soccombente, verso l'appellato e la curatrice speciale dei minori e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi delle controversie di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto delle attività processuali svolte da ciascuna parte.
Tenuto conto del fatto che, seppure vi sia stata riforma della sentenza di prime cure, questa non è dovuta alla sua erroneità ma si è resa necessaria per l'evoluzione dei rapporti tra le parti e verso i figli, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese legali del giudizio di primo grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della pag. 17/19 sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis art. 13 DPR cit.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n. 1018/2024, dispone, per 24 mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, l'affidamento di e ai Servizi Sociali Persona_2 Persona_8 del Comune di residenza, che assumeranno, sentiti i genitori, anche tutte le decisioni di maggior interesse per salute ed istruzione dei minori;
dispone il collocamento dei minori e la residenza anagrafica presso il padre;
la madre potrà vedere e tenere con sé i figli CP_1 Parte_1 con le modalità di cui in parte motiva;
i Servizi Sociali affidatari relazioneranno ogni sei mesi al GT del Tribunale di Treviso in merito all'andamento dell'incarico ed alle condizioni dei minori e del nucleo;
pone in capo a l'obbligo di versare a entro il Parte_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 (pari ad € 100,00 a figlio) dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado sino a febbraio 2025 e dal mese di marzo 2025 in poi la somma di € 400,00 (pari ad € 200,00 a figlio), in ogni caso oltre ISTAT su base annua, a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli;
le spese straordinarie per i figli andranno ripartite tra i genitori al 50% ciascuno e saranno regolate come previsto dal Protocollo del Tribunale di Treviso;
l'assegno unico ex d.lgs. 230/2021 ss.mm.ii. sarà interamente percepito CP_2 da;
CP_1
pag. 18/19 compensa tra le parti le spese legali di primo grado e condanna Parte_1 al pagamento, in favore di , delle spese legali della
[...] CP_1 presente fase, liquidandole in € 5.200,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
condanna al pagamento, in favore della curatrice speciale Parte_1 dei minori, delle spese legali di fase, che liquida in € 2500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis art. 13, DPR 115/2002.
Così deciso in Venezia, il 24 novembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
pag. 19/19
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Consigliere rel.
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE d'appello iscritta al n. 72 del Ruolo Generale dell'anno 2025
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Maria Tocchetto
appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CA LA appellato - appellante incidentale
IN CONTRADDITTORIO CON
AVV. CLAUDIA ACQUISTUCCI CURATORE SPECIALE DEI MINORI PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1018/2024 del Tribunale di Treviso, RG n. 3253/2023, pubblicata in data 16.12.2024 – regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Posta in decisione in data 17 novembre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante, che “chiede la riforma della sentenza n. 1018/2024, R.G. n. 3253/2023 e precisamente: -Rigettare l'appello incidentale infondato in fatto ed in diritto anche alla luce delle relazioni dei servizi sociali;
-Nel merito in via principale, in riforma all'appellata sentenza n. 1018/2024 accogliere le conclusioni di parte appellante, … e per l'effetto disporsi … il mantenimento dell'affido dei minori al servizio sociale incaricato ULSS 2 – Consultorio familiare distretto Treviso Sud, per il sostegno e monitoraggio … con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, con le modalità di visita, compreso il pernotto presso ogni genitore, stabilite dai servizi sociali incaricati.
-Effettuare attraverso i servizi sociali incaricati, un percorso di educativa domiciliare con intervento e osservazione della relazione padre e figli, anche presso l'abitazione dove vive il padre … -Sempre in via principale, in riforma all'appellata sentenza n. 1018/2024, revocare definitamente la statuizione … che pone a carico della ricorrente l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli che hanno tutt'ora la residenza presso la sua abitazione, per la somma mensile di €. 400,00 (200,00 per figlio) a favore del signor con CP_1 rivalutazione ISTAT annuale da corrispondere entro il giorno 5 del mese;
-Accogliere la domanda dell'appellante e per l'effetto condannare il signor alle spese del giudizio del CP_1 secondo grado e totalmente del primo”.
Per parte appellata, che ha chiesto “1)In riforma dell'impugnata sentenza, mantenersi l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali competenti per territorio, con collocamento e residenza presso il padre;
disporsi che la madre possa vedere e tenere i bambini con sé secondo l'orario vigente: tre pomeriggi la settimana con cena e doccia, un giorno intero durante il week end ed un pernotto la domenica, purché la signora sia monitorata al fine di garantire la sicurezza ed il benessere dei bambini, sino a quando non sarà ritenuto opportuno un ampliamento o una diminuzione o la stessa non sarà in grado di provvedere pag. 2/19 da sola ai bambini adeguatamente;
disporsi che le spese straordinarie siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e con le modalità previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso. 2) Rigettarsi nel resto l'appello della Sig.ra siccome del tutto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in Parte_1 narrativa, anche in ordine alle richieste istruttorie. Con spese, competenze ed onorari di lite interamente rifusi”.
Per la Curatrice Speciale, che ha chiesto di “1) confermare l'affidamento di Per_1
e ai Servizi Sociali competenti per territorio, per tutte le questioni Persona_2 di maggior interesse che li riguardano, comprensive di residenza, scuola, salute, sport, oltre alla regolamentazione della frequentazione con la madre, almeno per un anno;
2) incaricare i Servizi Sociali competenti di monitorare il nucleo familiare, trasmettendo relazioni di aggiornamento semestrale;
3) disporre la continuazione dell'educativa domiciliare presso la casa della mamma o del papà, nel caso se ne rilevasse la necessità; 4) mantenere aperto il fascicolo della vigilanza presso il Tribunale di Treviso, per ogni opportuno ed eventuale intervento;
5) sotto il profilo economico, ci si rimette al prudente apprezzamento dei giudici”.
Per il Procuratore Generale della Repubblica, che ha chiesto “il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale in riferimento a tutti i motivi sub 1 – 2 – 3”.
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Treviso, ha chiesto la CP_1 regolamentazione delle modalità di affidamento e collocamento dei figli
(23.09.2021) e (16.10.2022), nati dalla sua unione Persona_2 Per_1 more uxorio con a tal fine egli ha dedotto che la madre Parte_1 soffre di disturbi psichici per cui è in cura presso il CSM di Treviso;
che il rapporto di coppia, a seguito della nascita dei bambini, era degenerato, soprattutto per le carenze sotto il profilo della cura e dell'igiene dei minori, non accuditi adeguatamente dalla madre e per l'ingombrante presenza della suocera, aggressiva anche fisicamente verso lui ed i bambini. In ragione di ciò, il sig. chiedeva con provvedimento inaudita altera parte il collocamento CP_1 dei figli presso di sé, con mantenimento diretto degli stessi da parte dei genitori e ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra le parti, riservando pag. 3/19 ogni statuizione in ordine all'affidamento della prole all'esito di c.t.u. volta ad accertare la capacità genitoriale della resistente.
Disposta la comparizione delle parti, si costituiva sia per Parte_1 la fase cautelare che per il merito, contestando la ricostruzione dei fatti avversaria e chiedendo l'affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente degli stessi presso di lei, il contributo del padre al mantenimento della prole inizialmente di euro 450,00 per ciascun figlio, poi ridotta ad euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'attribuzione dell'assegno unico familiare a proprio favore.
Sentite le parti all'udienza del 6.10.2023, il Giudice, in via temporanea ed urgente, stabiliva il collocamento prevalente dei minori presso la madre, il diritto di visita del padre di vederli e tenerli con sé due pomeriggi infrasettimanali e un weekend ogni due settimane, in alternanza con la madre e l'obbligo del ricorrente di versare un assegno di mantenimento mensile per i figli di complessivi euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa era istruita mediante l'espletamento di una c.t.u. psicologica, affidata alla dott. ssa con approfondimento psichiatrico da parte del Persona_3 suo ausiliario – dott. – onde verificare la capacità genitoriale Persona_4 delle parti ed individuare il miglior regime di affidamento e collocamento della prole.
Una volta depositata la c.t.u. il Giudice delegato, disponeva la sospensione delle visite madre – figli ed il collocamento prevalente dei secondi presso il padre per un due mesi decorrenti dal 26.03.2024, con sospensione dell'obbligo di contribuzione paterna per i minori e conferma della ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra le parti.
Infine, con la sentenza n. 1018/2024 il Tribunale di Treviso stabiliva l'affidamento esclusivo dei figli al ricorrente per la durata di un anno dalla pubblicazione della sentenza, il collocamento presso di lui, con diritto di visita della resistente, tutti i giorni feriali da fine scuola alle ore 18.30 e da gennaio 2025, in caso di raggiungimento di una maggiore stabilità emotiva da parte della madre, anche per una cena a settimana sino alle 20.30 ed il sabato dalle pag. 4/19 9.00 alle 12.30 e la settimana successiva la domenica dalle 9.00 alle 14.30; con monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di: “- valutare la tenuta alla terapia della sig.a e la sua coscienza di malattia;
- garantire Pt_1 un supporto genitoriale alla sig.a con una educativa domiciliare organizzata nei Pt_1 tempi di visita della sig.a almeno due volte alla settimana;
- controllare il rispetto del calendario e proporre eventualmente un ampliamento alla madre gradualmente introducendo i pernotti come ultimo upgrade;
- controllare il rispetto del padre e della madre del provvedimento;
-relazionare ogni 3 mesi al Tribunale circa la situazione dei minori e della salute psichica della madre”. Il Tribunale poneva in capo alla resistente l'obbligo di versamento di un assegno mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento dei figli (€ 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie e la condannava al pagamento delle spese di lite;
le spese di c.t.u. erano poste a carico delle parti al 50% ciascuna.
*
Avverso tale sentenza, propone impugnazione chiedendo, Parte_1 in via preliminare la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e formulando, nel merito, i seguenti motivi di gravame.
1. Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure disposto l'affidamento esclusivo dei figli al padre, senza considerare il prevalente interesse dei minori, che, data la tenera età necessitano della stabile presenza materna.
2. Con il secondo motivo, l'appellante rileva l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure disposto l'affidamento esclusivo dei figli al padre, sulla base di una c.t.u. definita “illegittima … sbilanciata e chiaramente volta a sminuire la figura materna”.
3. Con il terzo motivo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure disposto l'affidamento esclusivo dei figli al padre, sulla base di una valutazione psichiatrica superficiale ed errata da parte dell'ausiliario della c.t.u. che, a seguito di soli tre incontri e senza l'aiuto di altri mezzi di approfondimento diagnostico condivisi dalla comunità scientifica, valutava affetta da disturbo bipolare di tipo II, mentre ella Pt_1
è affetta da una forma di dipendenza affettiva, che tuttavia non compromette pag. 5/19 la sua idoneità genitoriale. Deduce, inoltre, l'appellante che la decisione del Tribunale non considera le reciproche carenze genitoriali delle parti e la difficoltà del loro rapporto, anche per i continui agiti di violenza verbale e psicologica del sig. nei confronti dell'ex compagna. CP_1
4. Con il quarto motivo, l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza impugnata e del suo difetto di motivazione, per aver il Giudice di prime cure disposto l'obbligo della madre di corrispondere un assegno mensile di mantenimento per i figli di complessivi € 400,00 (€ 200,00 a figlio), nonostante la sua comprovata ed incolpevole precarietà economica.
5. Con il quinto motivo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata che l'ha condannata alle spese di lite, chiedendone la riforma previo accoglimento delle proprie domande di merito.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appellante rassegna le conclusioni in epigrafe.
Si è costituito , chiedendo il rigetto dell'impugnazione, in quanto CP_1 infondata e proponendo i seguenti motivi di appello incidentale:
1. Con il primo motivo, l'appellante incidentale rileva l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure disposto che l'affidamento esclusivo dei figli al padre avesse una durata di un anno, nonostante in motivazione avesse dichiarato che la durata temporale dell'affidamento doveva considerarsi solo indicativa e che lo stesso non avrebbe potuto cessare automaticamente e senza una previa rivalutazione della situazione da parte del Tribunale.
2. Con il secondo motivo, l'appellante incidentale lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure disposto che la madre potesse vedere e tenere con sé i bambini dall'uscita da scuola sino alle 18.30 posto che attualmente tale orario, anticipato alle ore 16.00, amplia la durata delle visite infrasettimanali madre – figli con difficoltà di gestione dei minori da parte della prima.
3. Con il terzo motivo, l'appellante incidentale deduce l'erroneità della pag. 6/19 sentenza impugnata, per non aver il Giudice di prime cure riportato nel dispositivo quanto stabilito in motivazione circa la ripartizione delle spese straordinarie di mantenimento dei figli al 50% tra i genitori.
Sentite le parti all'udienza del 5.05.2025, questa Corte, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente ai capi relativi all'obbligo materno di versare il mantenimento mensile per i figli, per la quota eccedente la somma di € 200,00 complessivi e alla condanna dell'appellante alle spese legali di primo grado;
per contro, si è ritenuto che ogni decisione su affidamento, collocazione e visite dei minori dovesse essere preceduta da adeguato approfondimento.
Acquisite le relazioni aggiornate dei Servizi Sociali e tenuto conto dell'elevata conflittualità esistente tra le parti, della vischiosità del rapporto e del comportamento ostativo del padre, anche alla luce delle dichiarazioni delle parti all'udienza del 21.07.2025, la Corte, con ordinanza del 23.07.2025, nominava ai minori un Curatore Speciale nella persona dell'avv. Acquistucci Claudia e, in via temporanea ed urgente, disponeva l'affidamento dei minori ed ai Servizi Sociali, incaricati anche di assumere le Persona_2 Per_1 decisioni di maggior interesse per i minori, di attuare, modificandolo se del caso, a tutela del diritto dei minori all'effettiva bigenitorialità, il seguente calendario di visita madre – figli: “sia in periodo scolastico che di vacanza, un sabato o domenica completo dalla mattina alla sera per tutto il mese di agosto e tre pomeriggi a settimana dalle ore 17 (o dall'uscita da lavoro della alle ore 20:30, salvo che sia Pt_1 preferibile che li frequenti tutti i pomeriggi;
da settembre, qualora i Servizi Sociali affidatari lo ritengano adeguato al primario interesse dei minori, sarà introdotto un pernotto per la sera del sabato (cosicché la madre trascorrerà un week end tutto il sabato comprensivo di pernotto e il week end successivo il sabato notte e tutta la domenica, salvo diverse indicazioni dei Servizi Sociali anche nell'individuazione della notte antecedente o successiva); dal mese di ottobre 2025 potrà essere introdotto un week end completo ogni 15 giorni (o mantenuto il regime previsto per settembre); durante le vacanze natalizie i minori potranno stare due giorni con ciascun genitore, alternando la permanenza da uno e dall'altro e lo stesso avverrà per le ulteriori festività; dall'estate 2026 potrà essere introdotta una settimana di vacanza con ciascun genitore, così come a Natale 2026; dall'estate 2027 saranno previste due settimane, non consecutive, con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
le ulteriori vacanze infrannuali, compreso quelle pasquali e di carnevale, saranno pag. 7/19 divise a metà tra ciascun genitore;
gli orari esatti saranno indicati dai Servizi Sociali”.
Con comparsa del 14.10.2025, si costituiva l'avv. Claudia Acquistucci in qualità di Curatrice Speciale dei minori, rilevando che la modalità di affido esclusivo dei figli al padre non avrebbe favorito il diritto dei minori alla bigenitorialità, anche in considerazione della positiva evoluzione materna e del suo buon rapporto con i bambini e formulava le conclusioni riportate in epigrafe.
Depositate le note scritte delle parti, all'udienza del 17.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
*
In parziale accoglimento dei motivi di gravame, la sentenza impugnata va riformata, con le determinazioni che seguono, in tema di affidamento e visite dei minori. Le statuizioni sulla collocazione prevalente ed il mantenimento di e vanno invece confermate. Persona_2 Per_1
Il primo, il secondo ed il terzo motivo d'impugnazione principale vanno considerati unitariamente e sono infondati.
A tal fine giova premettere che, in tema di affidamento e collocamento dei minori, il criterio fondamentale al quale deve attenersi il Giudice è quello dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole ex art. 337 quater c.c., che impone di privilegiare la soluzione più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiedendo un giudizio prognostico relativo alla capacità del padre e della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo (e multis, C. Cass. Sez. I Civ. ord. n. 11122/2024).
Nel caso di specie, nel corso del giudizio di primo grado è venuta in risalto la difficoltà della madre nella gestione e accudimento dei figli, in ragione della propria storia personale e delle problematiche di salute che, non garantendole una stabilità emotiva, non le consentivano di rappresentare una figura solida e pienamente affidabile per la crescita dei figli. In particolare, nella valutazione pag. 8/19 dell'ausiliario, fatta propria dalla c.t.u., si legge che: “Quanto emerso dai colloqui effettuati permette di evidenziare la presenza nella Signora di momenti Parte_1 caratterizzati da calo del tono dell'umore e momenti in cui, invece, il tono dell'umore risulta più espanso. La sua storia di vita personale appare profondamente segnata dalla separazione dei genitori, pur permanendo un riferito buon rapporto con entrambi [...] La presenza di momenti sia depressivi che ipomaniacale mi porta a porre, per la Signora
la diagnosi di Disturbo Bipolare II. [...] Vista la condizione clinica Parte_1 emersa, mi permetto di suggerire alla Signora una presa in carico da parte di uno specialista psichiatra per l'impostazione di una terapia farmacologica che la aiuti a stabilizzare il tono dell'umore. Questo aiuterà la Signora, con un miglioramento anche sulla gestione delle relazioni affettive e della quotidianità in toto” (cfr. allegato nota dep.
5.5.2025 appellato).
A pag. 96 e ss. della sua relazione, circa la capacità della madre di prendersi cura, dal punto di vista fisico, dei figli, la c.t.u. scrive che: “la sig.ra abbia Pt_1 fatto molta fatica nel passato ad essere adeguata in questa competenza forse perchè troppo impegnata ad occuparsi del recupero della relazione con il sig. ; circa la capacità CP_1 di prendersene cura dal punto di vista emotivo, che: “ha faticato a fornire ai figli adeguato sostegno e contenimento affettivo tenuto conto della sua patologia e dalla sua sensazione di continuo affanno. I modelli di ruolo e di socializzazione trasmessi non sembrano essere sempre adeguati” e, infine, circa la capacità di anteporre i bisogni dei minori ai propri, che: “Non sempre la madre è stata in grado di agire in modo competente rispetto tale capacità. Le vicende passate della coppia, precedenti alla separazione, non hanno avuto un'adeguata rielaborazione per la sig.ra la cui Pt_1 assenza ostacola il riconoscimento del maggiore bisogno relazionale dei minori: una madre attenta e presente alla relazione affettiva ed educativa” (loc. ult. cit.).
Diversamente, il padre, in sede di consulenza tecnica d'ufficio di I grado è risultato complessivamente capace di occuparsi adeguatamente dei minori, sia dal punto di vista fisico che emotivo, dando prova di saper individuare i bisogni dei figli ed anteporli ai propri (cfr. pag. 96 e ss. relazione peritale, ove può leggersi, che: “Il padre ha provveduto alle cure fisiche appropriate all'età di sviluppo dei minori e ha curato i figli in maniera adeguata [...] Il sig. invece, è riuscito a CP_1 trasmettere il sostegno adeguato ai figli [...] Il padre si è dimostrato responsabile e responsivo alle richieste dei figli ne è un esempio rispetto a come siano entrambi i minori migliorati sul piano relazionale e fisico [...] sembra aver sufficienti capacità empatiche nei confronti dei pag. 9/19 minori [...] Allo stato attuale solo il sig. dimostra di possedere capacità genitoriali CP_1 sufficienti per garantire uno sviluppo armonico nei figli”).
A questo punto s'impone una digressione, con esame del secondo e terzo motivo di appello, giustificata invero dalla loro portata istruttoria e dalla loro funzionalità alle statuizioni su affidamento, collocazione e visite dei minori di cui al primo motivo di gravame.
Come anticipato, parte appellante critica la superficialità, la parzialità e le carenze sia scientifiche che tecnico – giuridiche dell'elaborato peritale nel suo complesso, ossia comprensivo delle indagini dell'ausiliario psichiatra.
Tali motivi sono infondati.
Innanzitutto, dall'esame della c.t.u. svolta in primo grado risulta evidente che la stessa sia stata espletata con professionalità e diligenza, indicando i modelli teorici di riferimento ed i criteri di analisi utilizzati, effettuando l'osservazione dei rapporti tra le parti e la valutazione psichiatrica attraverso l'ausilio di professionista dotato di specifica competenza, non posseduta dalla c.t.u.
La consulente dell'Ufficio ed il suo ausiliario hanno condotto con le parti colloqui clinici disgiunti e congiunti con coinvolgimento anche delle rispettive famiglie d'origine, giungendo a rispondere in maniera adeguata al quesito posto, nel rispetto delle norme vigenti a tutela del contraddittorio.
Non sono peraltro ravvisabili i profili di (generica) mancanza di imparzialità della consulente, che anzi ha evidenziato le criticità dovute all'esistenza di un rapporto disfunzionale tra le parti, considerando le possibili carenze di entrambe e pur avendo concluso, all'esito di una ponderata valutazione, che il padre sia allo stato l'unico genitore in grado di occuparsi dei minori sul piano fisico ed emotivo (cfr. pag. 95 e ss. - relazione peritale), non ne ha ignorato alcune sue lievi carenze nella gestione della cogenitorialità, così come nella capacità di riflessione e comprensione delle ripercussioni che il suo rapporto con la madre può avere sui figli. Tali considerazioni, che “anticipano” le successive osservazioni dei Servizi Sociali, evidenziano che l'analisi della c.t.u. è stata scevra da pre – giudizi ed anche per questo non merita censure.
pag. 10/19 Inconferente è poi la critica di superficialità mossa dall'appellante alla diagnosi psichiatrica svolta in sede di c.t.u., posto che la diagnosi di disturbo bipolare di tipo II con tratti di dipendenza affettiva del dott. coincide con quella formulata e curata proficuamente dal dott. , psichiatra di fiducia della sig. Per_5 ra analogamente, la consulenza del c.t. di parte dott. Pt_1 Per_6 prodotta dall'appellante a dimostrazione delle lamentate mancanze del dott.
, non smentisce la correttezza della diagnosi o del metodo, limitandosi a contestarne i riflessi sull'idoneità genitoriale della sig. ra per come Pt_1 apprezzati dalla c.t.u. (cfr. doc. 3 appellante e c.t.u. all. nota dep.
5.5.2025 dall'appellato).
Tuttavia, considerato quanto si dirà sull'affidamento dei minori e tenuto conto le conclusioni della dott.ssa si fondano sulla complessiva valutazione del Per_3 caso, non confinata alle caratteristiche personologiche dei genitori, quelle svolte dal c.t.p. sul nesso tra patologia psichiatrica ed idoneità genitoriale della madre appaiono osservazioni in questa sede irrilevanti.
Alla luce di quanto esposto, e considerato che le conclusioni della c.t.u. furono condivise sia dallo psichiatra di fiducia della sig. ra sia dalla Pt_1 facilitatrice genitoriale, che, nell'ultima relazione rilevava il perdurare delle difficoltà materne nella gestione dei figli (cfr. pp. 87 e 93 della relazione peritale dott. ssa loc. cit.), la richiesta di rinnovo della consulenza Per_3 tecnica d'ufficio formulata dall'appellante va respinta.
Anche sulla base di tali appropriate valutazioni, il Tribunale ha a suo tempo correttamente disposto l'affido esclusivo dei minori al padre (errando, semmai, nel porvi una durata, prevista dalla legge solo per l'affidamento eterofamiliare ex art. 5 bis l. 184/1983 ss.mm.ii.): tuttavia, dalle relazioni aggiornate dei Servizi Sociali depositate nella presente fase di appello, risulta evidente che tale modalità non corrisponda più all'interesse dei minori ed in particolare al loro diritto alla bigenitorialità.
In fatto, dagli approfondimenti svolti in questa sede ed in particolare dalla relazione psichiatrica del medico del CSM cha ha in cura l'appellante, dott.
, depositata l'1.07.2025 è emerso che la madre “Dal momento del primo Per_5 accesso ad oggi ha sempre presenziato alle visite di controllo previste, diventando
pag. 11/19 progressivamente del tutto autonoma e proattiva nella organizzazione delle stesse. Assume con regolarità la terapia prescritta e partecipa al percorso psicoterapico consigliato come da calendario concordato con la psicoterapeuta con la quale lo scrivente tiene periodici momenti di confronto clinico. Da quando è seguita dallo scrivente, la sig.ra non ha mai Pt_1 manifestato scompensi psichici e/o recrudescenza della sintomatologia depressiva presente in occasione della pima visita [...] Nel complesso, , attraversa una fase di maggior Parte_1 proattività e consapevolezza. Appare decisamente molto serena nel rapporto con i bambini rispetto ai quali riesce, con facilità, a pensarsi capace di una gestione ordinaria e non delegata”.
Nello stesso senso si esprimono le ultime due relazioni dei Servizi Sociali, ove le operatrici, in occasione delle visite domiciliari a casa della sig. ra Pt_1 osservavano che: “la madre è apparsa capace di stare in relazione con i bambini … e ha dimostrato di saper osservare le loro peculiarità [...] In casa sono presenti giochi adatti all'età dei due bambini e vi è uno spazio dedicato per loro [...] La sig.ra si Pt_1 percepisce meno in affanno nella gestione dei figli rispetto al passato, sente di aver acquisito maggior controllo ma appare consapevole che alcune fragilità personali (es. difficoltà di concentrazione in concomitanza a variabili imprevedibili) possono inficiare i suoi interventi educativi” e: “Nell'arco del bimestre agosto-settembre non si sono registrate situazioni pregiudizievoli nella gestione dei bambini da parte della signora e la scuola ha Pt_1 confermato un buon approccio materno, riscontrando in particolare la disponibilità della signora nel farsi guidare e nell'applicare le strategie educative consigliate [...] La Pt_1 casa, in occasione degli accessi, è risultata pulita e organizzata a misura di bambino con l'entrata di qualche nuovo gioco fornito dalla madre o dai suoi parenti. La signora è sempre centrata sui bambini, rapportandosi a loro in modo amorevole, dolce e pacato. È disponibile all'ascolto mostrando una buona elaborazione e riflessività sugli aspetti educativi. Rinforza i figli quando “stanno sulle attività” o esprimono competenze”.
Da tali relazioni, tuttavia, oltre ad evincersi una generale disfunzionalità del rapporto tra i genitori, che alternano periodi di conciliazione affettiva a periodi di allontanamento con ripercussioni sulla stabilità dei bambini, risulta evidente il mancato rispetto del calendario di frequentazione madre-figli e l'atteggiamento controllante e squalificante del padre nei confronti dell'appellante, con conseguente pregiudizio per ed . In Per_2 Per_1 particolare, nella relazione dei Servizi Sociali del 7.04.2025 si nota che “Fin dai primi colloqui è emerso da parte dei due signori il fatto che la sentenza non fosse stata pag. 12/19 rispettata con riferimento al calendario di visita. Il sig. e la sig.ra hanno CP_1 Pt_1 riferito alle scriventi di aver mantenuto la relazione nell'ambito della loro intimità, con rapporti sessuali non protetti. Questo atteggiamento ha contribuito a generare, in questi mesi, una confusività sia rispetto al loro progetto di vita (con accettazione implicita di una eventuale nuova gravidanza) sia rispetto alla gestione dei bambini. Ovvero, il fatto di mantenere una frequentazione- seppur non sempre continuativa e a tratti sospesa per la presenza di altri rispettivi partner- avrebbe indotto i signori ad incontrarsi anche congiuntamente con i figli nei weekend o a condividere cene, pranzi e brevi viaggi fino all'inizio del mese di gennaio u.s. [...] Il Servizio scrivente ha chiesto ai signori, come premessa fondamentale, di definirsi o meno come coppia e di mantenere poi una coerenza di intenti. Il sig. avrebbe quindi accolto tale indicazione prendendo le distanze dall'ex- CP_1 compagna, accusando la sig.ra di non essere in grado di fare altrettanto in quanto Pt_1 ella lo cercherebbe costantemente e non solo per questioni legate ai figli. Il sig. si CP_1 rivolge alle scriventi esternando inoltre la sua preoccupazione verso modalità, a suo avviso incaute della signora che esporrebbero i figli a costanti rischi e poco attente sul Pt_1 versante delle cure primarie (es. pulizia, alimentazione...). In occasione dei colloqui congiunti utilizza modalità spesso recriminatorie e squalificanti verso la sig.ra che, a sua Pt_1 volta, nega le affermazioni dell'ex compagno cercando di giustificarsi e ridimensionando le accuse mosse [...] il sig. dimostra competenza e organizzazione nella gestione delle CP_1 routine dei bambini. Traspare tuttavia un pensiero spesso molto rigido rispetto allo stile educativo tale per cui ogni scostamento operato dalla signora viene letto in maniera Pt_1 giudicante e spesso con accezione negativa. Lo stesso inoltre tende ad attivare comportamenti di controllo nei confronti della sig.ra . Pt_1
Del pari, nella relazione del 30.10.2025 le operatrici sociali rilevano “-modalità controllanti del sig. verso la signora e i bambini nonché verso il servizio CP_1 Pt_1 affidatario;
-l'esposizione dei bambini a violenza psicologica assistita e il loro coinvolgimento nei conflitti intrafamiliari;
-comunicazioni pesantemente offensive tra i signori e Pt_1
-percezioni molto distanti, anche antitetiche, dei due genitori di fronte a fatti che CP_1 riguardano i bambini con conseguente rischio di disorganizzazione dei due piccoli a livello comportamentale ed emotivo;
-la costante svalutazione della sig.ra e della nonna Pt_1 materna da parte del sig. -la remissione della signora di fronte pressioni e CP_1 Pt_1 richieste del sig. e l'incapacità di autodeterminarsi nei confronti dell'ex-compagno”. CP_1
Valutate nel contesto di tali criticità, confermate anche dalle parti all'udienza del 21.07.2025, l'evoluzione genitoriale della sig. ra e la sua volontà di Pt_1
pag. 13/19 recuperare il rapporto con i figli, con maggiore capacità di gestione dei bambini, rendono necessario incoraggiare, anziché svalutare, la presenza della madre nella vita dei bambini, contenendo al minimo le occasioni di conflitto tra i genitori: per questo va confermato, in sede di decisione definitiva, l'affidamento dei figli ai Servizi Sociali territorialmente competenti, che per i prossimi 24 mesi assumeranno – sentiti i genitori – tutte le decisioni di maggior interesse per i minori in tema di salute ed istruzione.
Va infatti ricordato che per consolidata giurisprudenza, anche di legittimità (cfr. e pluribus C. Cass. ord. 29.11.2023 n. 33193), l'affidamento all'Ente – in senso proprio, ossia con poteri decisionali e non solo in funzione di monitoraggio e sostegno – può rappresentare in concreto un efficace strumento di attuazione del diritto dei minori alla bigenitorialità, riequilibrando situazioni non solo di conflitto tra i genitori, ma anche di tendenza di uno ad escludere o marginalizzare l'altro dalla vita dei figli.
*
Quanto, poi, al collocamento di ed , si ritiene che, nonostante Per_2 Per_1 la vischiosità del rapporto tra i genitori e la condotta talvolta ostativa e svilente del padre nei confronti della madre, il primo abbia comunque sempre dato prova d'idoneità sia sul piano dell'accudimento c.d. primario, che dimostrandosi capace e attento nei confronti dei figli;
si ritiene pertanto adeguato all'interesse preminente dei minori, complessivamente considerato, confermarne il collocamento prevalente e la residenza presso l'abitazione del padre, che potrà procedere al trasferimento anagrafico di e Persona_2
presso la propria attuale abitazione anche senza assenso della madre. Per_1
*
Infine, per ciò che attiene al calendario di visita dei minori con la madre, si ritiene che, dato il miglioramento delle sue condizioni sia personali, che nella relazione con i figli, sia opportuno prevedere che la sig. ra veda e Pt_1 tenga con sé i bambini ogni settimana tre pomeriggi dalle ore 17 (o dall'uscita da lavoro della sig. ra se successiva a tale orario) fino alle ore 20:30, Pt_1 quando dopo la cena li ricondurrà dal padre e dal mattino della domenica alla mattina del lunedì, quando li accompagnerà a scuola o dal padre, in periodo pag. 14/19 non scolastico;
i minori trascorreranno – ad anni alterni – la vigilia ed il giorno di Natale con un genitore e il giorno di San Silvestro e quello di Capodanno con l'altro; i primi tre giorni delle vacanze pasquali, fino alla sera del giorno di Pasqua alle ore 20.30 con un genitore ed i successivi tre giorni – comprendenti il Lunedì in Albis – con l'altro; durante le ferie estive dei genitori, Per_7 ed potranno trascorrere una settimana (a partire dal 2027, due – Per_1 anche non consecutive) con ciascun genitore;
salva in ogni caso la possibilità per i Servizi Sociali affidatari di modificare tempo per tempo tali disposizioni nel preminente interesse dei figli.
Con la medesima finalità di assicurare un ambiente sereno per i minori e la madre, stimolandone anche l'autonomia nell'esercizio del proprio ruolo genitoriale, la frequentazione con la nonna materna potrà essere limitata dai Servizi Sociali, ovvero dagli stessi monitorata mediante la presenza di un educatore.
Non può invece trovare accoglimento l'istanza della sig. ra di un Pt_1 percorso di educativa domiciliare anche presso la casa del padre, non sussistendo criticità paterne nella relazione, né tantomeno nell'accudimento dei figli.
I Servizi Sociali affidatari depositeranno relazione semestrale al G.T. presso il Tribunale di Treviso sull'andamento dell'incarico e sulle condizioni dei minori e del nucleo.
*
Merita infine un parziale accoglimento il quarto motivo di appello principale, relativo agli obblighi economici verso i figli.
Per consolidata giurisprudenza, anche di legittimità, per stabilire l'ammontare del contributo al mantenimento dei figli è necessario compiere: “una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi, nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della pag. 15/19 prole in base alle proprie possibilità economiche” (v. e pluribus C. Cass. Sez. I Civ. ord. n. 19299/2020).
A mente dell'art. 337 ter c.c. infatti il Giudice è tenuto non solo a considerare le condizioni economiche delle parti, comprensive della capacità lavorativa delle stesse, ma anche a valutare i tempi di permanenza del minore e l'apporto di ciascun genitore nella vita del figlio.
Nel caso di specie, essendo i minori collocati in via prevalente presso il padre, egli rappresenta da tempo, anche nei fatti, il genitore maggiormente onerato della cura e assistenza quotidiana dei bambini provvedendo in larga parte alle loro esigenze materiali con il solo contributo economico del nonno paterno che ha finora versato il contributo giudizialmente imposto tempo per tempo alla madre per il mantenimento ordinario di ed . Per_2 Per_1
Per ciò che attiene alla situazione economico-patrimoniale delle parti, va considerato che, all'epoca del giudizio di primo grado la sig. ra viveva Pt_1 nella casa di proprietà dei genitori senza oneri abitativi ed era formalmente disoccupata, sino al mese di febbraio 2025 (cfr. doc. n. 6 conv. I grado); l'appellato conviveva con la propria madre nella casa di proprietà di quest'ultima senza spese abitative e godeva di un reddito medio netto mensile, nell'anno 2023, di € 1.881,25 ottenuti dall'attività individuale “Europitture” a lui intestata (cfr. docc. 4, 10 e 18 ric. I grado).
Nel corso del presente giudizio di appello e specificamente dal mese di marzo 2025, la sig. ra ha reperito un'occupazione part time a tempo Pt_1 determinato, con un reddito medio mensile di € 964,66 netti (cfr. docc. depp. 2.05.2025 sub 9 e 10 appellante); a ciò si aggiunge il reddito che parte appellante ricava dalla vendita di animali, quantomeno nella misura documentata in atti (cfr. docc. 7 – 8 appellante).
Nell'anno 2024, il sig. ha fruito di un lieve aumento della capacità CP_1 reddituale, godendo di un reddito medio netto mensile di € 2.033,41 (cfr. doc. 16 appellato).
Alla luce di quanto dedotto, si ritiene opportuno confermare l'obbligo della madre di versare al padre di e un contributo al loro Persona_2 Per_1
pag. 16/19 mantenimento ordinario, nella misura di complessivi € 200,00 mensili (pari ad
€ 100,00 a figlio) dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado sino al mese di febbraio 2025, aumentati a complessivi € 400,00 mensili (pari ad € 200,00 a figlio) da marzo 2025 in poi. In ogni caso, oltre rivalutazione annuale secondo ISTAT.
Per le stesse ragioni, va confermata la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra le parti con le modalità del Protocollo del Tribunale di Treviso, con attribuzione dell'assegno unico interamente al sig. . CP_2 CP_1
Il quinto motivo di appello principale involge a ben vedere le conseguenze della chiesta riforma della sentenza di primo grado: pertanto delle spese di lite
– per entrambe ovvero per la sola presente fase – si statuirà infra, una volta deciso anche l'appello incidentale del sig. . CP_1
Quest'ultimo verte su motivi che risultano accolti dalle prese determinazioni in tema di affidamento, collocazione, visite e mantenimento dei minori.
Analogamente, le statuizioni di questa Corte in riforma della sentenza impugnata coincidono con le richieste formulate, seppure “limitatamente” ai soli diritti di natura personale e non economica, dalla curatrice speciale dei minori, prevalentemente in contrasto con le richieste materne.
Le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico dell'appellante, prevalentemente soccombente, verso l'appellato e la curatrice speciale dei minori e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori medi delle controversie di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto delle attività processuali svolte da ciascuna parte.
Tenuto conto del fatto che, seppure vi sia stata riforma della sentenza di prime cure, questa non è dovuta alla sua erroneità ma si è resa necessaria per l'evoluzione dei rapporti tra le parti e verso i figli, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese legali del giudizio di primo grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della pag. 17/19 sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis art. 13 DPR cit.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n. 1018/2024, dispone, per 24 mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, l'affidamento di e ai Servizi Sociali Persona_2 Persona_8 del Comune di residenza, che assumeranno, sentiti i genitori, anche tutte le decisioni di maggior interesse per salute ed istruzione dei minori;
dispone il collocamento dei minori e la residenza anagrafica presso il padre;
la madre potrà vedere e tenere con sé i figli CP_1 Parte_1 con le modalità di cui in parte motiva;
i Servizi Sociali affidatari relazioneranno ogni sei mesi al GT del Tribunale di Treviso in merito all'andamento dell'incarico ed alle condizioni dei minori e del nucleo;
pone in capo a l'obbligo di versare a entro il Parte_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 (pari ad € 100,00 a figlio) dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado sino a febbraio 2025 e dal mese di marzo 2025 in poi la somma di € 400,00 (pari ad € 200,00 a figlio), in ogni caso oltre ISTAT su base annua, a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli;
le spese straordinarie per i figli andranno ripartite tra i genitori al 50% ciascuno e saranno regolate come previsto dal Protocollo del Tribunale di Treviso;
l'assegno unico ex d.lgs. 230/2021 ss.mm.ii. sarà interamente percepito CP_2 da;
CP_1
pag. 18/19 compensa tra le parti le spese legali di primo grado e condanna Parte_1 al pagamento, in favore di , delle spese legali della
[...] CP_1 presente fase, liquidandole in € 5.200,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
condanna al pagamento, in favore della curatrice speciale Parte_1 dei minori, delle spese legali di fase, che liquida in € 2500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis art. 13, DPR 115/2002.
Così deciso in Venezia, il 24 novembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
pag. 19/19