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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/03/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di conSIlio in persona dei magistrati: dott. Antonio Di Marco Presidente dott.ssa Marina Tafuri ConSIliere dott. Stefano Risolo ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo in grado di appello n. 2261/2024, iscritto a ruolo il 24.05.2022, avente ad oggetto: divorzio contenzioso (appello contro Tribunale di Napoli, 05.02.2024), vertente
[...]
nata a [...] l'[...] (c.f.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa giusta procura in calce all'atto di appello dall'avv. Maria Giuseppina Chef (c.f.:
), presso il cui studio è domiciliata in Napoli, al corso Vittorio C.F._2
Emanuele n. 460, nonché dall'avv. Alessandra Lanzetta (c.f.: ) (p.e.c.: C.F._3
; Email_1
appellante
E
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._4 rappresentato e difeso giusta procura in allegato al ricorso introduttivo dall'avv. Fausto
Iarrobino (c.f.: ), presso il cui studio è domiciliato in Napoli, al viale C.F._4 dei Pini n. 28 (p.e.c.: ; Email_2
appellato
e con l'intervento necessario della PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello;
CONCLUSIONI
L'appellante e l'appellato hanno chiesto recepirsi le clausole dell'accordo intervenuto fra le parti in corso di causa. Il P.G. non ha formulato conclusioni, non essendo in discussione profili involgenti soggetti di minore età.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1398/'24 del 15.12.2023 (pubblicata il 05.02.2024), il Tribunale di Napoli pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Napoli il
18.07.1992 (dal quale erano nate in data 28.02.1993 la figlia ed in data 27.02.1996 la figlia Per_1
oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti), onerando il di Per_2 CP_1 un assegno divorzile di euro 400,00 al mese;
con la compensazione per 2/3 delle spese di lite e condanna del ricorrente a corrispondere alla controparte il restante terzo delle medesime, liquidate in complessivi euro 2.538,00, oltre spese ed accessori come per legge.
Avverso tale sentenza proponeva appello in data 10.05.2024 la quale, Parte_1 richiamata la giurisprudenza più recente formatasi in materia e sottolineata la rilevante sproporzione fra le situazioni economiche delle parti, chiedeva aumentarsi l'importo dell'assegno divorzile nella misura di euro 1.800,00 al mese o quantomeno in quella di euro
1.000,00 al mese (importo corrispondente all'assegno di mantenimento pattuito nel corso della procedura di separazione consensuale culminata nel decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli l'1.03.2011), con la condanna della controparte alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si costituiva , il quale, senza rinunciare a contestare nel merito i motivi Controparte_1 di appello, faceva presente che, nelle more della notifica del ricorso introduttivo, le parti, per spirito conciliativo, avevano raggiunto la determinazione di tranSIere la causa accordandosi nel senso di fissare l'importo dell'assegno divorzile nella misura mensile di euro 600,00, da versare entro il giorno 10 di ogni mese (oltre adeguamento a decorrere dal mese di CP_2 novembre del 2024), con l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Le suddette condizioni venivano formalmente cristallizzate nel verbale di conciliazione congiuntamente depositato agli atti del fascicolo telematico in data 14.11.2024, quale contenuto delle note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
La Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, mediante l'accordo depositato con le note congiunte di trattazione, le parti pattuivano quanto segue: < , a parziale riforma della sentenza Controparte_1 di primo grado, verserà alla SI.ra , con decorrenza dal mese di novembre 2024, Parte_1 la maggior somma di euro 600,00 (seicento/00) mensili a titolo di assegno divorzile entro il 10 di ogni mese e pertanto, per il corrente mese di novembre, verserà la differenza di euro
200,00; b) tale somma sarà aggiornata annualmente secondo il dato I.S.T.A.T. annuale dell'anno precedente, con decorrenza da novembre 2025; c) la SI.ra dichiara di Pt_1 rinunciare, come in effetti rinuncia, alla domanda di condanna alle spese avanzata nel presente giudizio nei confronti del SI. , che accetta tale rinuncia;
d) le parti dichiarano di CP_1 voler compensare le spese di lite in entrambi i giudizi (primo grado e secondo grado) e di non avere null'altro a pretendere ad eccezione di quanto pattuito>>.
Tenuto conto dell'accordo intervenuto, la Corte deve limitarsi a rilevare come i patti modificativi delle statuizioni della sentenza originariamente appellata non siano in contrasto con norme imperative (a nulla rilevando, invece, i medesimi riguardo alla prole, maggiorenne ed economicamente autosufficiente).
Pertanto, il contenuto dell'accordo, per come dianzi riportato, può essere posto alla base della presente decisione.
Tenuto conto delle clausole pattizie e dell'esito della causa, sussistono evidenti ragioni giustificative della integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, secondo quanto corrispondentemente convenuto dalle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'impugnazione proposta da Parte_1 avverso la sentenza n. 1398/'24, emessa dal Tribunale di Napoli il 15.12.2023 (pubblicata il
05.02.2024), ed a modifica della medesima, così provvede:
a) dispone recepirsi integralmente le condizioni di cui all'accordo intervenuto fra le parti in corso di causa, quali sopra testualmente riportate;
b) conferma la sentenza impugnata relativamente ad ogni punto non contemplato dall'intervenuto accordo;
c) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di conSIlio del 5 febbraio 2025.
Il ConSIliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott. Antonio Di Marco)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di conSIlio in persona dei magistrati: dott. Antonio Di Marco Presidente dott.ssa Marina Tafuri ConSIliere dott. Stefano Risolo ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo in grado di appello n. 2261/2024, iscritto a ruolo il 24.05.2022, avente ad oggetto: divorzio contenzioso (appello contro Tribunale di Napoli, 05.02.2024), vertente
[...]
nata a [...] l'[...] (c.f.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa giusta procura in calce all'atto di appello dall'avv. Maria Giuseppina Chef (c.f.:
), presso il cui studio è domiciliata in Napoli, al corso Vittorio C.F._2
Emanuele n. 460, nonché dall'avv. Alessandra Lanzetta (c.f.: ) (p.e.c.: C.F._3
; Email_1
appellante
E
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._4 rappresentato e difeso giusta procura in allegato al ricorso introduttivo dall'avv. Fausto
Iarrobino (c.f.: ), presso il cui studio è domiciliato in Napoli, al viale C.F._4 dei Pini n. 28 (p.e.c.: ; Email_2
appellato
e con l'intervento necessario della PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello;
CONCLUSIONI
L'appellante e l'appellato hanno chiesto recepirsi le clausole dell'accordo intervenuto fra le parti in corso di causa. Il P.G. non ha formulato conclusioni, non essendo in discussione profili involgenti soggetti di minore età.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1398/'24 del 15.12.2023 (pubblicata il 05.02.2024), il Tribunale di Napoli pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Napoli il
18.07.1992 (dal quale erano nate in data 28.02.1993 la figlia ed in data 27.02.1996 la figlia Per_1
oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti), onerando il di Per_2 CP_1 un assegno divorzile di euro 400,00 al mese;
con la compensazione per 2/3 delle spese di lite e condanna del ricorrente a corrispondere alla controparte il restante terzo delle medesime, liquidate in complessivi euro 2.538,00, oltre spese ed accessori come per legge.
Avverso tale sentenza proponeva appello in data 10.05.2024 la quale, Parte_1 richiamata la giurisprudenza più recente formatasi in materia e sottolineata la rilevante sproporzione fra le situazioni economiche delle parti, chiedeva aumentarsi l'importo dell'assegno divorzile nella misura di euro 1.800,00 al mese o quantomeno in quella di euro
1.000,00 al mese (importo corrispondente all'assegno di mantenimento pattuito nel corso della procedura di separazione consensuale culminata nel decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli l'1.03.2011), con la condanna della controparte alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si costituiva , il quale, senza rinunciare a contestare nel merito i motivi Controparte_1 di appello, faceva presente che, nelle more della notifica del ricorso introduttivo, le parti, per spirito conciliativo, avevano raggiunto la determinazione di tranSIere la causa accordandosi nel senso di fissare l'importo dell'assegno divorzile nella misura mensile di euro 600,00, da versare entro il giorno 10 di ogni mese (oltre adeguamento a decorrere dal mese di CP_2 novembre del 2024), con l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Le suddette condizioni venivano formalmente cristallizzate nel verbale di conciliazione congiuntamente depositato agli atti del fascicolo telematico in data 14.11.2024, quale contenuto delle note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
La Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, mediante l'accordo depositato con le note congiunte di trattazione, le parti pattuivano quanto segue: < , a parziale riforma della sentenza Controparte_1 di primo grado, verserà alla SI.ra , con decorrenza dal mese di novembre 2024, Parte_1 la maggior somma di euro 600,00 (seicento/00) mensili a titolo di assegno divorzile entro il 10 di ogni mese e pertanto, per il corrente mese di novembre, verserà la differenza di euro
200,00; b) tale somma sarà aggiornata annualmente secondo il dato I.S.T.A.T. annuale dell'anno precedente, con decorrenza da novembre 2025; c) la SI.ra dichiara di Pt_1 rinunciare, come in effetti rinuncia, alla domanda di condanna alle spese avanzata nel presente giudizio nei confronti del SI. , che accetta tale rinuncia;
d) le parti dichiarano di CP_1 voler compensare le spese di lite in entrambi i giudizi (primo grado e secondo grado) e di non avere null'altro a pretendere ad eccezione di quanto pattuito>>.
Tenuto conto dell'accordo intervenuto, la Corte deve limitarsi a rilevare come i patti modificativi delle statuizioni della sentenza originariamente appellata non siano in contrasto con norme imperative (a nulla rilevando, invece, i medesimi riguardo alla prole, maggiorenne ed economicamente autosufficiente).
Pertanto, il contenuto dell'accordo, per come dianzi riportato, può essere posto alla base della presente decisione.
Tenuto conto delle clausole pattizie e dell'esito della causa, sussistono evidenti ragioni giustificative della integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, secondo quanto corrispondentemente convenuto dalle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'impugnazione proposta da Parte_1 avverso la sentenza n. 1398/'24, emessa dal Tribunale di Napoli il 15.12.2023 (pubblicata il
05.02.2024), ed a modifica della medesima, così provvede:
a) dispone recepirsi integralmente le condizioni di cui all'accordo intervenuto fra le parti in corso di causa, quali sopra testualmente riportate;
b) conferma la sentenza impugnata relativamente ad ogni punto non contemplato dall'intervenuto accordo;
c) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di conSIlio del 5 febbraio 2025.
Il ConSIliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott. Antonio Di Marco)